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Il contratto

giurisprudenza



Il contratto


L'art. 1321 del codice civile sancisce:

Il contratto è l'accordo di più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.


Analizziamo le parole chiave di quest'articolo:

Le parti sono i destinatari degli effetti prodotti dal contratto, una parte può essere costituita da una o più persone (fisiche o giuridiche). Il contratto nasce da un accordo, vale a dire dall'incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti; per effetto dell'accordo, si regolano i rapporti giuridici, cioè le relazioni, regolate dal diritto, che intercorrono tra le parti. Le relazioni possono essere: costituite quando s'istituiscono nuovi rapporti tra le parti, regolate quando s'introducono modifiche nei rapporti già esistenti, o estinte, qualora si ponga fine ai rapporti.




Per meglio spiegare il contratto, è importante rifarsi alla nozione di negozio giuridico fornita dalla dottrina (l'insieme degli studiosi del diritto).

Il negozio giuridico può essere definito come:

La manifestazione di volontà proveni 919d35j ente da più soggetti volta a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici.


Il contratto appartiene alla categoria dei negozi giuridici, per essere più precisi, si tratta di un negozio:

Bilaterale (o plurilaterale) poiché è concluso da due o più parti (i negozi giuridici possono essere anche unilaterali, possono, cioè, provenire da una sola parte, si pensi al testamento);

Patrimoniale poiché regola esclusivamente rapporti suscettibili di valutazione economica (spesso si sente dire, erroneamente, che il matrimonio è un contratto, ma non è così poiché il matrimonio non regola semplicemente un rapporto giuridico patrimoniale, ma tutti i rapporti che intercorrono tra i coniugi);

Inter vivos, vale a dire tra soggetti entrambi viventi. Esso, dunque, si differenzia dai negozi mortis causa i cui effetti si producono dopo la morte di una parte, si pensi, ancora una volta, al testamento.

Il contratto rappresenta una forma molto importante di manifestazione dell'autonomia privata, le parti, infatti, sono libere di regolare, senza costrizioni, i rapporti giuridici che intercorrono tra loro. Questo principio è sintetizzato nell'art. 1322 c.c. che sancisce:

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare; purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.


L'autonomia nei contratti è una specificazione del principio generale dell'autonomia privata, che consente loro di regolare da sole i propri interessi patrimoniali e personali mediante la conclusione dei negozi giuridici che ritengono più adatti.

Tuttavia quest'autonomia non deve essere intesa in senso assoluto, essa, infatti, è regolata al fine di salvaguardare gli interessi della comunità.

La libertà nei contratti ha diverse accezioni, può essere intesa come:

Libertà di concludere o no il contratto

Libertà di scegliere il contraente;

Libertà di stabilire il contenuto del contratto;

Libertà di concludere contratti atipici.


L'art. 1322 fa riferimento alla possibilità di concludere contratti atipici, dei contratti, cioè, per i quali la legge non ha previsto una specifica disciplina, ma che possono nascere dalla pratica commerciale. Questa possibilità è, tuttavia, sottoposta a due limiti ben precisi: si deve trattare di contratti volti a disciplinare interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, e che rispettino i limiti imposti dalle norme imperative.

Cosa s'intende per "interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento"? La dottrina e la giurisprudenza tendono ad identificarli con gli interessi socialmente utili, che apportano, cioè, utilità alla collettività. Esse, inoltre, tendono a "tipizzare" i contratti atipici, in altre parole, tendono ad individuare in essi degli elementi dei contratti tipici. Dei contratti atipici oggi molto diffusi sono, ad esempio, il leasing, il factoring, il franchising, le cassette di sicurezza nelle banche.


La classificazione dei contratti.

I contratti possono presentare strutture ed effetti molto diversi tra loro, e possono essere catalogati in diversi modi, si dicono:

Plurilaterali, i contratti caratterizzati dalla presenza di due o più parti le cui prestazioni sono dirette alla realizzazione di uno scopo comune (si pensi, ad esempio al contratto d'associazione o al contratto con cui si costituisce una società).

A prestazioni corrispettive, quando impongono un sacrificio economico a carico di tutte le parti contraenti (si pensi, ad esempio, al contratto di vendita, alla locazione, alla permuta ecc.), da essi differiscono i contratti che pongono obblighi a carico di una sola parte (come la fideiussione, il comodato ecc.)

A seconda del loro contenuto, si distingue tra contratti:

Tipici ed atipici, dipendentemente dal fatto che siano disciplinati dalla legge (permuta, locazione) o dalla volontà delle parti (factoring, leasing, franchising).

A forma libera o vincolati, a seconda che, per la loro validità, sia richiesto o meno il rispetto di determinate forme.



Ad effetti reali o ad effetti obbligatori. I contratti ad effetti reali costituiscono o trasferiscono un diritto qualsiasi, per effetto della manifestazione di volontà delle parti, al momento stesso in cui la volontà si manifesta, senza che, quindi, sia necessario compiere altri atti (si pensi alla compravendita, è perfetta nel momento in cui si ha lo scambio tra le manifestazioni delle volontà, non sono necessari né il pagamento del prezzo, né la consegna della cosa). I contratti ad effetti obbligatori, invece, producono unicamente la nascita d'obbligazioni, si pensi, ad esempio, ad un contratto preliminare di vendita, fa nascere esclusivamente l'obbligo di concludere un contratto definitivo, ma non trasferisce immediatamente la proprietà del bene.

Reali o consensuali. I primi, per essere considerati perfetti, necessitano la consegna della cosa; i secondi, invece, si perfezionano sulla base del semplice scambio di consensi, senza che sia necessaria la consegna del bene.

Dipendentemente dalla durata, si parla di contratti ad esecuzione istantanea (come la compravendita) ad esecuzione continuata o periodici (si pensi alla fornitura d'energia elettrica).


Gli elementi essenziali del contratto


L'art. 1325 sancisce:

I requisiti del contratto sono: l'accordo tra le parti, la causa, l'oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge a pena di nullità


I requisiti sono a loro volta esplicitati da singoli articoli, nello specifico:

L'accordo delle parti, art. 1326 e ss.

La causa, art. 1343 e ss.

L'oggetto, art. 1346e ss.

La forma, quando risulta che e prescritta dalla legge sotto pena di nullità (art. 1350 e ss.)

Analizziamoli uno ad uno.

L'accordo è il reciproco consenso, l'incontro tra le manifestazioni di volontà che provengono dalle parti. Il contratto s'intende perfetto se e solo quando si ha l'esatta coincidenza tra le dichiarazioni di volontà provenienti dalle diverse parti contraenti. La manifestazione di volontà può essere:

Esplicita (scritta od orale);

Tacita, vale a dire per fatti concludenti. Si ha una manifestazione tacita ogni qual volta si tiene un comportamento che evidenzia, senza ombra di dubbio, l'intenzione di concludere un contratto; ad esempio, se riempio il mio carrello al supermercato, manifesto la mia volontà di acquistare quei beni, per cui, se non mi fermassi alla cassa, sarei inadempiente.

Simultanea, qualora le parti si rechino da un notaio;

Mediante scambio di proposta ed accettazione. La proposta è una dichiarazione di volontà proveniente da chi prende l'iniziativa di concludere un determinato contratto, essa deve contenere tutte le indicazioni necessarie per identificare l'oggetto del contratto (gli effetti reali od obbligatori che derivano a carico o a vantaggio dei soggetti). Se l'altra persona intende accettare, deve portare a conoscenza della controparte la sua manifestazione di volontà, l'accettazione deve essere in tutto conforme alla proposta, non può apportare modifiche, altrimenti vale come nuova proposta e non come accettazione. Il contratto si conclude quando il preponente viene a conoscenza dell'accettazione della controparte.  


L'oggetto è la cosa o, più in generale, il diritto che il contratto trasferisce, oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell'altra. Se, ad esempio, un ragazzo vende il suo motorino ad un amico per 1.000.000, l'oggetto del contratto è il trasferimento, da un lato, della proprietà del motorino e, dall'altro, il sorgere dell'obbligazione del pagamento.

L'oggetto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile; non sarà, dunque, valido un contratto con cui regalo la luna al mio fidanzato (l'oggetto è impossibile), oppure con il contratto con il quale m'impegno a promuovere tutti gli alunni (oggetto illecito).


Anche se il codice non definisce chiaramente il concetto di causa, essa può essere intesa come la funzione economico - sociale di un certo contratto, lo scopo immediato che le parti contraenti vogliono perseguire concludendo quel particolare tipo di contratto; si tratta di uno scopo oggettivo e sempre uguale per tutti i contratti dello stesso tipo. Ad esempio, lo scopo della compravendita consiste nel trasferimento della proprietà di un determinato bene contro il pagamento di un certo corrispettivo ed è tale per tutti i contratti di compravendita, a prescindere dall'oggetto di questi.

È importante distinguere la causa dal motivo: ogni contratto è concluso per un particolare motivo che è, però, personale delle parti contraenti e quindi, in generale, non ha rilievo giuridico (esso può causare la nullità del contratto solo quando è comune ad entrambe le parti).



La causa deve essere lecita; non sarebbe tale una causa contraria ad una norma imperativa (si tratta di disposizioni di legge che non possono essere derogate dalle parti), ad un principio d'ordine pubblico (è costituito dai principi fondamentali, non necessariamente espressi in norme, su cui si basa l'ordinamento dello Stato) o al buoncostume (il complesso dei principi della morale sessuale e sociale).

Un contratto si dice concluso in frode alla legge qualora esso sia lecito, ma sia stato concluso dalle parti per raggiungere un risultato vietato dall'ordinamento (si pensi, ad esempio, ad un'azienda che assume un dipendente e lo licenzia alla fine d'ogni anno, per poi riassumerlo, al solo fine di non far maturare il TFR).


La forma è lo strumento attraverso il quale le parti manifestano all'esterno la loro volontà, è costituita da qualsiasi atto sia idoneo ad esprimere le proprie intenzioni: la parola, i gesti, gli scritti ecc.

Nel nostro ordinamento vige il principio generale della libertà delle forme: quando la legge non prevede il rispetto di una forma particolare, le parti sono libere di scegliere quella che preferiscono; qualora, invece, sia prescritta una forma particolare, essa è un elemento essenziale del contratto e, senza di essa, il contratto è nullo.

Circa la forma scritta, essa può essere fatta per:

Scrittura privata, si tratta d'ogni atto scritto e firmato da una persona;

Scrittura privata autenticata, quando la sottoscrizione è apposta in presenza di un pubblico ufficiale che n'attesta la veridicità dichiarando che la firma proviene da quel soggetto;

Atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale, autorizzato dalla legge e firmato dallo stesso e dalle parti.

I contratti per i quali la legge richiede il rispetto di una forma determinata sono principalmente: quelli che trasferiscono la proprietà di beni immobili (ad esempio la compravendita o la permuta immobiliare), quelli che hanno per oggetto un diritto reale immobiliare su cosa altrui (usufrutto su un immobile, superficie, enfiteusi, servitù), i contratti di locazione ultranovennale e gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, gli atti di divisione della comproprietà di beni immobili o d'altri diritti reali immobiliari.

Il motivo per cui, per alcuni contratti è richiesta una forma particolarmente solenne è duplice: da una parte si vuole far riflettere le parti sulla gravità di un dato contratto, dall'altra le si vuole spingere ad esprimere la propria volontà con maggiore chiarezza, onde prevenire il sorgere di future controversie.


Gli elementi accidentali del contratto.

Gli elementi accidentali del contratto normalmente non fanno parte della sua struttura, ma possono essere inseriti per realizzare particolari interessi. Essi sono:

La condizione, che deve essere futura ed incerta, possibile e lecita. A sua volta a condizione può essere:

Sospensiva, qualora le parti stabiliscano che il contratto avrà efficacia solo se si verificherà un determinato avvenimento futuro ed incerto;

Risolutiva, qualora il contratto produca subito i propri effetti, ma questi cessino qualora si verifichi un determinato avvenimento che deve essere possibile, lecito, futuro ed incerto.

La condizione illecita comporta la nullità dell'intero contratto, la condizione impossibile produce effetti diversi dipendentemente dal fatto che si tratti di condizione sospensiva o risolutiva. Nel primo caso il contratto è nullo poiché è legato ad un evento che non si verificherà mai, nel secondo caso è come se essa non fosse mai stata apposta, equivale ad affermare che gli effetti del contratto sono definitivi.

In pendenza della causa (vale a dire, prima che essa si verifichi), le parti sono obbligate a tenere un comportamento corretto, in modo da non pregiudicare le aspettative della controparte (art. 1358). Quando la condizione si verifica, la situazione giuridica diviene definitiva con efficacia retroattiva: se la condizione era sospensiva, gli effetti si considerano prodotti sin dal momento della conclusione del contratto, si considera, cioè, come se il diritto oggetto del contratto non fosse stato condizionato; se era risolutiva, gli effetti decadono sin dalla formazione del contratto ed il diritto si considera come se non fosse mai sorto.


Il termine, è un avvenimento futuro, ma certo. Esso può essere:

Determinato: si sa che qual momento arriverà e si sa esattamente quando;

Indeterminato: si sa che qual momento arriverà anche se non si sa esattamente quando.

Iniziale se da quel momento il contratto inizierà a produrre i suoi effetti;

Finale se, al suo verificarsi, gli effetti cesseranno.

Il modo, si trova solo nei negozi a titolo gratuito al fine di imporre al beneficiario di tali atti uno o più obblighi.


Annalisa Masala






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