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IMPRENDITORE - SOCIETA' - AZIENDA

giurisprudenza



IMPRENDITORE: art. 2082; chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi; è il capo dell'impresa e da lui dipendono i suoi collaboratori; egli risponde verso lo Stato della produzione e degli scambi in conformità alla legge (art. 2086-2088).

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle impr 323b18d ese gli imprenditori che esercitano attività commerciali (assicurative, bancarie, di trasporto, industriali, ausiliarie delle precedenti) - (art. 2195).

Gli atti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi, a meno che non si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza; l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta (art. 2193).


IMPRESA: si compone di un imprenditore che esercita l'attività e di una organizzazione di mezzi e di uomini. Gli elementi necessari sono: professionalità, attività economica, organizzazione dei mezzi. Le imprese commerciali sono soggette alla registrazione ossia all'iscrizione nel registro delle impr 323b18d ese.


AZIENDA: art. 2255; complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa; essa costituisce oggetto di diritti mentre l'imprenditore ne è il soggetto. L'azienda è formata da un complesso di beni che possono essere mobili, immobili e crediti.




PICCOLI IMPRENDITORI: art. 2083; lo sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia. NON sono soggetti all'obbligo di iscriversi nel registro delle imprese.


Gli ENTI PUBBLICI che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.


SOCIETA': è costituita da più soggetti che si uniscono con vincolo contrattuale per ottenere insieme dei vantaggi; questi soggetti conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Le società sono soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle impr 323b18d ese anche se non esercitano un'attività commerciale (eccetto le società semplici).


SOCIETA' A BASE PERSONALE: società semplice: per le obbligazioni sociali

rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.


Società in nome collettivo: per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente tutti i soci.


Società in accomandita semplice: per le obbligazioni sociali rispondono solidalmente ed illimitatamente i soci accomandatari, mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.


SOCIETA' A BASE

PATRIMONIALE: Società a responsabilità limitata: per le

obbligazioni sociali   risponde soltanto la società col suo patrimonio.


Società in accomandita per azioni: per le obbligazioni sociali rispondono solidalmente ed illimitatamente i soci accomandatari mentre i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota sottoscritta.


Società per azioni: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio; i soci non sono mai obbligati neppure in via sussidiaria. Gli amministratori sono responsabili solo in conseguenza di un illecito grave.




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