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IL TESTAMENTO

giurisprudenza



IL TESTAMENTO



La chiamata all'eredità o alla bonorum possessio (delazione) poteva aver luogo in forza di testamento. La delazione testamentaria di solito prevaleva su quella ab intestato (di solito perché nel caso di successione contro testamento accadeva il contrario).

Il testamento era un atto unilaterale (ad eccezione sotto l'aspetto formale la mancipatio familiae),mortis causa, personalissimo (no rappresentanti, no testamento congiuntivo, no t. reciproco), revocabile sino all'ultimo istante di vita. Un atto con cui il testatore dispone delle proprie sostanze per il tempo dopo la propria morte.


Si tratta di atto che contiene o può contenere più negozi: l'istituzione di erede, legati, manumissioni.

Quello che non poteva non contenere era l'istituzione di erede (heredis institutio) pena la NULLITà del testamento.



Nonostante tutto non era la successione più risalente nel diritto romano.

Testamentum deriva da testes, dai testimoni che erano fra le formalità richieste nei più antichi tipi di testamento civile. Vi erano testamenti PUBBLICI - i più antichi - E PRIVATI.

Testamenti pubblici:


1) TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS :atto formale, orale compiuto davanti ai comitia curiata che

a questo scopo si riunivano due volte l'anno, con cui il

testatore dichiarava solennemente le proprie volontà. In

origine probabilmente il testatore si limitava ad istituire il

proprio erede.

2) TESTAMENTUM IN PROCINCTU: poco più recente del precedente. Il testatore, soldato, dichiarava

solennemente le proprie ultime volontà dinanzi all'esercito

schierato in battaglia ( che fungeva da testimone).


Nessuna di queste forme sopravvisse all'età repubblicana. Ebbero invece fortuna le due forme successorie private:    furono escogitate dalla giurisprudenza per consentire di testare a quanti temendo per la vita non

Potessero a livello di tempo, far ricorso a quelli pubblici.

Potevano accedervi anche le donne, previa auctoritas del tutore se non esonerate dalla tutela.

a) MANCIPATIO FAMILIAE : è un negozio fiduciario con cui una persona trasferiva il proprio

patrimonio , la familia in senso patrimoniale, in significato sostanzialmente

corrispondente a quello di hereditas, ad un amicus, una persona di

fiducia detto familiae emptor (così detto nonostante la gratuità dell'atto)

e al contempo, nella stessa MANCIPATIO il mancipio dans con una

lex mancipi gli affidava il compito di distribuire i cespiti a persone

indicate appunto dal mancipio dans, una volta che egli fosse morto.


Non si tratta di vero testamento perché:

Non c'è istituzione di erede

Non c'è acquisto mortis causa , il familiae emptor acquista subito in forza della mancipatio, inoltre da notare che però nemmeno le persone che alla fine avrebbero avuto il patrimonio del de cuius dovevano poter essere dette heredes; ma l'emptor non poteva disporre dei beni!.





I giuristi e , forse prima di loro i pontefici, partendo dall'interpretazione di alcuni precetti delle XII tavole., (fra cui in particolare nexum mancipium ve uti lingua nuncupassit ita ius esto), elaborarono una nuova, vera forma di testamento, ossia la mancipatio familiae si trasformò in :

b) TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM

prevede che il familiae emptor ed il testatore (mancipio dans) realizzassero la mancipatio familiae con la pronuncia da parte del primo di una formula molto elaborata solenne da cui traspariva il carattere fittizio dell'appartenenza a lui della familia.

Da parte sua il testatore manifestava solennemente usando precise formule le proprie volontà: si parlò al riguardo di nuncupatio.

Per esigenze di segretezza si permise di rinviare per le nuncupationes al contenuto di tavolette cerate e sigillate tabulae ceraeque .,ossia con nuncupatio lui enunciava solennemente e con certa verba la volontà di testare ma non il contenuto, le sue disposizioni.


Riassumendo la struttura del testamentum per aes et libram:

1)mancipatio familiae dalla quale non si poteva prescindere se si voleva dare valore vincolante

alle nuncupationes

alla presenza di 5 cittadini puberi come testimoni ,e del libripens, vi era la pronunzia da parte del mancipio accipiens e atto di apprensione dello stesso; impiego del raudesculum.


2) nuncupationes contenenti la volontà del testatore: potevano essere:

dirette ossia compiuto tutto oralmente con nuncupatio totale pronunciate davanti ai testimoni

di rinvio se si faceva ricevimento al contenuto delle tavolette cerate, quindi pur esigendosi una solenne pronuncia orale, la nuncupatio appunto, il contenuto sostanziale dell'atto era tutto nel documento scritto.



Le maggiori differenze rispetto alla mancipatio familiae sono:

  • A differenza della mancipatio familiae dove il familiae emptor acquistava immediatamente  il patrimonio del mancipio dans (sia pure con l'obbligo di ritrasferirlo alle persone indicate dallo stesso mancipio dans, nel testamentum per aes et libram l'intervento del familiae emptor era richiesto per pura formalità per il compimento del rito :lui non acquistava nulla di quanto era del testatore, neanche temporaneamente ;né prima della morte di costui l'atto avrebbe prodotto effetti.

  • Si tratta di vero testamento perché c'è istituzione di erede.


Testamenti comiziali e per aes et libram erano forma testamentarie riconosciute dal ius civile quando ad effetti e fruibilità per cui le persone designate come heredes sarebbero divenute tali iure civili , ex testamento.

D'altronde però l'editto pretorio prevedeva una bonorum possessio secundum tabulas il pretore esigeva un documento scritto chiuso e sigillato (non importa se di pugno o no) mediante contrassegno(signum) di sette testimoni ( i quali da un certo omento avrebbero avuto apporre la propria firma: adscriptio) il pretore aveva creato la BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS , un testamento che prescindeva da formalità orali e comunque dal compimento di qualsivoglia rito. (testamento pretorio)


Da notare ad ogni modo che il numero di sette richiesto per i testimoni ricalcava forme proprie del testamento per aes et libram , per il quale era prescritto l'intervento di 5 testi del libripens e del familiae emptor.

Ancora la prassi normale del testamentum per aes et librem,(con nuncupatio di rinvio) che il testatore chiudesse le tabulae e vi facesse apporre all'esterno i sigilli (e le adscriptiones )dei 5 testi, del libripens e del familiae emptor, assunti anche questi in sostanza alla stregua di testimoni, ecco allora che il testamento per aes et libram sarebbe stato al contempo valido iure civili e iure praetorio.Evidentemente il significato della clausola che prometteva la bonorum possessio secundum tabulas era di rendere più agevole la prova dell'esistenza di un testamento idoneo a quanti facessero istanza di bonorum possessio e, al contempo di dare comunque valore ad un testamento, pure se invalido iure civili per ragioni inerenti al rito. Peraltro la bonorum possessio in favore d'un erede istituito in un testamento valido solo iure praetorio era dapprima sine re e quindi nel conflitto sarebbe prevalso l'erede ab intestato iure civili; divenne cum re con Antonio Pio. Giova a questo punto notare che del documento testamentario ogni interessato , contro chi deteneva il documento stesso, avrebbe potuto provocare l'esibizione con l'interdictum de tabulis exhibendis.


E peraltro il pretore avrebbe concesso la bonorum possessio secundum tabulas pure agli eredi istituiti in un testamento civile (per aes et libram) soltanto orale (con nuncupatio totale )


Sino a tutta l'età classica il testamentum per aes et libram con nuncupatio di rinvio fu il tipo di testamento più utilizzato nella prassi, completato con sigilli (le adscriptiones )dei testimoni , il libripens e il familiae emptor.

Così fu COSTANTINO, per venire incontro alle esigenze della prassi e alle istanze delle province, eliminò l'esigenza della mancipatio e relativa nuncupatio ma non eliminò i testimoni. --- il testamento civile divenne così identico a quello pretorio salvo per il numero di testimoni: 5 invece di 7, ma poi TEODOSIO II nel 439 stabilì regime unitario e definitivo: il testatore avrebbe dovuto presentare il documento dove il testa-

mento era già scritto -da lui o da altri - a sette testimoni; ai quali non occorreva farne conoscere il contenuto. Dinanzi ai testimoni, il disponente avrebbe aggiunto la propria firma (subscriptio), e dopo di lui avrebbero firmato i testimoni.Subito dopo questi avrebbero apposto all'esterno i loro sigilli.

N.B.: Può darsi che, sino alla riforma di Teodosio II

Nel 439, testamento civile e testamento pretorio

Continuassero a distinguersi per la diversa natura attribuita alla scrittura:

probatoria nel testamento civile

di elemento essenziale nel testamento pretorio    così già in età classica


Questa forma testamentaria fu fondamentalmente mantenuta da Giustiniano, il quale analizzando la struttura vide un ius tripertium:

  • Presenza di testimoni----- ----- ------ dal ius civile
  • Numero dei testimoni e dei sigilli--- dal diritto pretorio
  • Firme dei testimoni e testatore ----- dalle costituzioni imperiali

Nel Basso impero si diffusero pure dei testamenti pubblici :


1 - testamentum apud acta le ultime volontà venivano enunciate ad un pubblico ufficia

le perché le registrasse;


2 - testamentum principi oblatum con cui il testatore affidava le proprie volontà per iscritto, mediante

apposite preces all'imperatore e queste erano conservate in archivio

da un magister libellorum


Il TESTAMENTUM MILITIS non è per nulla legato alle vecchie forme testamentarie pubbliche testamentum in procinctu,; deriva invece da una serie di provvedimenti legislativi introdotti da Giulio Cesare in poi.

Ai militari si concesse di testare liberamente nella forma:orale o scritta, in ogni caso senza riguardo ad alcuna formalità (per esigenze di una classe poco edotti di dir e spesso nemmeno romani). Questo privilegio durava finché durava il servizio militare;e il testamento militis perdeva efficacia dopo 1 anno che il servizio era cessato ( se però la concessione era dovuta ad espulsione dall'esercito per indegnità il testamento perdeva efficacia immediatamente).

Quanti fossero stati istituiti eredi qui non solo avrebbero potuto acquistare l'eredità, ma avrebbero avuto anche titolo per chiedere la bonorum possessio secundum tabulas.


Qui però:

non trova applicazione il principio circa l'incompatibilità tra delazione ex testamento e delazione ab intestato

potevano acquistare eredità e legati anche latini e peregrini;

il militare poteva disporre con un testamento dei beni acquistati in occasione del servizio militare,(bona castrensia) , e con altro testamento degli altri beni, con conseguente distinta responsabilità dei rispettivi successori in ordine ai debiti;

era ammessa istituzione di erede ad tempus e sotto condizione risolutiva ;

era ammessa heredis institutio ex certa re (cioè prevedendo un erede per un bene determinato, normalmente vietato),

Il testamento sarebbe stato valido anche se sui heredes fossero stati preteriti;

Era esclusa attraverso questo testamento la querela inofficiosi testamenti;

Non si applicava la Lex Falcidia de legatis e nemmeno la cosiddetta legislazione caducaria (lex Iulia et Papia Poppaea)



IL TESTAMENTO: INVALIDITA', INEFFICACIA E REVOCA

L'inosservanza di alcune formalità rendeva nullo il testamento.


L'invalidità poteva essere : a) IMMEDIATA se dipendeva da un vizio del testam. (es. vizio di

Forma, incapacità del testatore ecc..)

b) MEDIATA derivava da un vizio riguardante l'istituzione di erede

(es. difetto di forma della heredis institutio,incapacità

eredi istituiti )

Di solito l'invalidità era totale - in forza del principio circa l'incompatibilità tra delazione testamentaria e ab intestato - , raramente parziale.


Il testamento inizialmente valido poteva diventare invalido perché:

Sopravveniva l'incapacità del testatore o degli eredi istituiti

Sopravvenienza di un filius

Revoca del testamento


SOPRAVVENIENZA DI FILIUS ( suus)


In relazione ad un nuovo discendente naturale si parlava di agnazione postumi;

o di soggetto nato dopo la morte del testatore e che se fosse ancora in vita sarebbe caduto sotto la sua potestà (veri postumi).


riguardo ad un figlio adottivo, o di una nuova donna in manu( di cui il testatore avesse acquistato la manus) di quasi agnazione postumi;


L'invalidità NON si verificava se il nuovo arrivato (discendente naturale) fosse stato in qualche modo contemplato nel testamento, fosse anche per diseredarlo.


REVOCA

Il testamento era sempre revocabile.

Il testamento civile (iure civili) era revocabile solo ed esclusivamente con un nuovo testamento,la distruzione del vecchio, l'affermazione di revocarlo, non sarebbero servite a nulla. La ragione è che il testamentum per aes et libram, pure se con nuncupatio di rinvio, era un atto che si compita in forza di mancipatio e connessa nuncupatio;la quale anche se in eff3tt faceva solo generico riferimento al documento scritto, per una sorta di finzione giuridica fu considerato come se ne descrivesse dettagliatamente il contenuto, confermandolo. La natura del testamentum per aes et libram restava pertanto comunque quella di atto orale , ecco perché a nulla valeva dissigillare, cancellare e persino distruggere il documento.


IL testamento pretorio riteneva la distruzione dei sigilli sufficiente perché si procedesse alla successione sine tabulas (fermo restando che anche qui un nuovo testam. Avrebbe revocato il 1°)

Ai fini della bonorum possessio secundum tabulas il pretore esigeva un documento scritto, chiuso e con il sigillo di 7 testimoni. Il pretore mostrava così di considerare il testamento quale atto in cui scrittura e sigilli fossero elementi essenziali:

per la scrittura --> necessaria ad substantiam ( e non solo ad probationem)

Cosicché se il testatore avesse distrutto il documento il pretore avrebbe dato la

Bonorum possessio secundum tabulas agli eredi istituiti ma la bonorum possessio

Sine tabulis ai successibili pretori ab intestato.

Si trattò dapprima di una bonorum possessio sine re; divenne cum re con ANTONIO PIO. Il risultato fu di riconoscere modi di revoca del testamento che non erano noti al ius civile,e che acquistarono valore generale il età post-classica.


Giustiniano andò oltre e permise, a 10 anni dal confezionamento del testamento di revocarlo con una dichiarazione resa di fronte all'organo pubblico -apud acta- o dinanzi a 3 testimoni.


Una disposizione particolare, in apparente contrasto con i principi ora esposti, voleva che l'erede fosse colpito da indegnità a succedere se il testatore avesse alterato il testo del testamento ed in particolare se avesse cancella il suo nome.


IL testamento era INEFFICACE se nessuno degli eredi in esso istituiti avesse acquistato l'eredità o la bonorum possessio ex testamento.

Tutte queste situazione nelle fonti sono descritte con una precisa terminologia:

Testamentum non iure factum ( o iniustum):nullo per difetto di forma esterna;

Testamentum inritum :invalido per capitis deminutio del de cuius, ma anche inefficace per

Mancato acquisto da parte dei designati;

Testamentum ruptum: revocato o invalidato per agnazione postumi

Testamentum nullis momenti : invalido per mancato rispetto della regola per cui i sui devono essere istituiti eredi o diseredati.


Il testamento poteva contenere disposizioni di diversa natura : istituzione di erede, legati, manomissioni,

nomina di tutore, dal tempo di Augusto anche

fedecommessi;

attributive di posizioni giuridiche soggettive diverse:doveri giuridici e diritti soggettivi, status, potestà.

L'istituzione di erede, e da un certo momento anche il fedecommesso universale, erano a titolo universale, comportando per i destinatari successione in universum ius, le altre disposizioni davano luogo ad acquisto di singole determinate posizioni giuridiche soggettive ed erano, pertanto , a titolo particolare.


LA HEREDIS INSTITUTIO


L'istituzione di erede poteva essere contenuta solo nel testamento:essa era l'inizio e il fondamento di tutto il testamento.

INIZIO: perché il testatore doveva iniziare con l'istituzione di erede/i, ogni disposizione che la preceda è nulla; tutto ciò che è scritto prima dell'istituzione di erede, se il testamento è scritto, si considera come non scritto. Questa regola subì delle deroghe e venne meno con Giustiniano.

FONDAMENTO: perché l'invalidità o l'inefficacia dell'istituzione di erede comportava l'invalidità o l'inefficacia di ogni altra disposizione testamentaria.


L'istituzione di erede doveva essere disposta in termini espliciti (attribuzione espressa al destinatario della qualifica di heres)ed imperativi. Titius heres esto

In epoca classica si ammisero forme simili meno imperative ma entro limiti modesti. SABINO ammise con una factio interpretativa delle forme monche: Titius heres

Titius esto

Si riteneva che lo scritto fosse meno importante del nuncupato ossia della volontà, per questo il principio valeva sono in casi di nuncupationes di rinvio (quindi solo per il testamentum per aes et libram con nuncupatio di rinvio, e mai per quelle totali e neppure al testamento pretorio).

L'imperatore Costanzo nel 339 abolì ogni formalità: una volta che la volontà del testatore fosse inequivocabile, l'istituzione di erede poteva essere disposta in qualsiasi forma -termine.


CURIOSITA': l'istituzione andava fatta in latino. Alessandro Severo permise agli egiziani di farla in greco e, da lì il privilegio in età post-classica si estese.


Potevano esserci uno o più eredi , ma per definizione erano successori universali.

1 erede erede per l'intero , ex asse

2 o più eredi erede pro quota, quota espressa generalmente in dodicesimi


l'erede o gli eredi dovevano subentrare al de cuius in tutto o in quota indivisa, indeterminata dell'attivo e passivo ereditario. Istituire un erede ex certa re(in singolo bene determinato) era una contraddizione in termini, (non sarebbe stato heres). Dapprima quindi una disposizione che creava un erede per un singolo bene era considerata nulla e poi da SABINO venne adottata una soluzione favor testamenti , si considerò valida l'istituzione di erede e come non aggiunta l'indicazione della certa res.

Per riguardo tuttavia alla volontà del testatore, PAPINIANO per il caso di più eredi, propose un correttivo: l'indicazione della certa res, da considerare come i n e s i s t e n t e per salvare l'istitu-

zione di erede, avrebbe dovuto riemergere all'atto della divisione perché l'arbiter dell'

actio familiae erciscundae avrebbe dovuto tenerne conto nel procedere alla distribuzione

agli eredi dell'asse ereditario.


Il testatore poteva imporre un modus allo o agli eredi. Poteva pure imporre una condizione sospensiva, ma NON altri accidentalia negotii come i termini iniziali=ex die

I termini finali= ad diem   noto principio per cui la

Condizioni risolutive qualità di erede una volta

Acquistata non può venir meno

Se vi erano, questi si sarebbero considerati come "non apposti" in linea con il criterio interpretativo del favor testamenti.


Un tipo particolare di condizione sospensiva era la SOSTITUZIONE VOLGARE: il testatore istituiva un erede principale ed anche un altro nel caso che la prima istituzione non avesse effetti (premorto o non accettazione ecc..). Il sostituto o i sostituti previsti erano detti eredi di 2° 3° 4° ecc.. LA SOSTITUZIONE PREVALEVA SULL'ACCRESCIMENTO .


Cosa diversa era la SOSTITUZIONE PUPILLARE, se il testatore aveva un figlio impubere che alla sua morte sarebbe diventato sui iuris, poteva nominare un erede a questo figlio, per il caso in cui questi fosse morto prima di essere diventato pubere e poter testare a sua volta. Cosicché il testatore, in effetti, nominava egli un erede al proprio erede il padre in deroga al principio per cui il testa-

mento è atto personalissimo faceva in sostanza

testamento al proprio figlio o nipote nb: prevalse

però l'idea che il testamento fosse uno e due le eredità.


In seguito ad un caso giudiziario, la causa Curiana, (caso in cui premorto l'impubere al testatore - oppure riguardo l'erede istituito era un figlio nascituro ma poi non nato- la sostituzione pupillare avrebbe potuto valere come sostituzione volgare sì che il sostituto venisse chiamato direttamente all'eredità?) nel 93 a.C. decretò che il sostituto venne chiamato come sostituto volgare direttamente , quindi prevalse l'interpretazione fondata più sulla volontà che sui verba adoperati dal testatore.


Infine l'istituzione di erede poteva essere :

a) cum cretione = in unico contesto con l'imposizione all'erede di accettare entro brevi termini e

con cretio;

b) cum libertate = in unico contesto con la manumissio dell'erede istituito (servo) stesso atto





LA SUCCESSIONE UNIVERSALE CONTRO IL TESTAMENTO


DIRITTO CIVILE

In età arcaica la giurisprudenza pontificale affermò il principio "i sui heredes vanno o istituiti eredi o diseredati". La diseredazione - exheredatio - escludeva il suus dall'eredità, essa doveva trovarsi nel testamento ed avere forma imperativa. Fra i diseredabili si distinse tra:

1. sui----- ----- ----- figli maschi in potestà

2. ceteri sui------- altri sui heredes   (figlie in protestate, nipoti ex filio sotto l'immediata potestà

del testatore, uxor in manu ecc..)

3. postumi sui --- nascituri


1. e 3. (figli postumi) dovevano essere diseredati nominativamente (ossia doveva essere n o m i n a t i v a = omessi (praeteritio) per essere esclusi dall'eredità;

2. e altri postumi, potevano essere diseredati genericamente.


Se i componenti di 1. e 3. non venivano né istituiti eredi, né diseredati il testamento era colpito da invalidità totale, quindi si sarebbe proceduto a successione ab intestato, alla quale i preteriti erano chiamati quali sui heredes.

Se invece era un membro del gruppo 2. ad essere preterito l'invalidità sarebbe stata parziale: il preterito avrebbe concorso all'eredità insieme agli altri eredi testamentari che invece erano stati chiamati: per ½ se questi erano extranei

per quota che sarebbe spettata loro ab intestato se gli altri eredi testamentari erano sui.


DIRITTO PRETORIO

Dall'ultima età rep.

Per ius civile la prima classe dei successibili ab intestato era rappresentata dai sui, per il dir pretorio la prima c. dei successibili ab intestato era rappresentata dai liberi (tra i quali rientravano pure i si), ed erano i liberi che iure praetorio il testatore avrebbe dovuto o istituire eredi o diseredare : ai liberi preteriti ed insieme eventualmente agli altri liberi istituiti eredi nel testamento il pretore avrebbe dato la bonorum possessio contra tabulas nella misura della quota ad ognuno spettante iure praetorio ab intestato.


Il pretore distingueva tra : liberi di sesso maschile che se non istituiti eredi avrebbero dovuto essere

Diseredati nominativamente

Liberi di sesso femminile che potevano essere diseredate inter ceteros

(genericamente)

Con G. nel 531 si richiese sempre la diseredazione nominativa.

In merito alle disposizioni testamentarie, se fosse stato preterito un figlio suus tutto il testamento era invalido, se invece era stato omesso un figlio emancipato alcune disposizioni avrebbero avuto vigore ( a mantenere efficacia erano in tal caso diseredazioni e sostituzioni pupillari, anche legati).


Una speciale bonorum possessio contra tabulas fu prevista nell'editto pretorio anche in i favore del patrono in ordine al patrimonio ereditario del liberto ko senza figli naturali. N.B. se invece il liberto aveva figli ma disere-

dati il patrono al quale non fosse stata riservata

la portio debita sarebbe stato ammesso alla

bonorum possessio dimidiae partis .


Al patrono il pretore diede tutela : il liberto non poteva diseredarlo. Il liberto senza figli avrebbe dovuto lasciargli almeno la metà del patrimonio portio debita ; se non l'avesse fatto il patrono l'avrebbe ottenuto ugualmente perché il pretore gli avrebbe concesso la bonorum possessio dimidiae partis .


Nessuna bonorum possessio dimidiae partis contra tabulas sarebbe spettata al patrono rispetto alla LIBERTA su cui lo stesso patrono aveva tenuto la tutela, per l'elementare ragione che, se la liberta aveva fatto testamento, l'aveva fatto tutore autore.Il patrono era scuso dalla bonorum possesso della quale si tratta qualora avesse fruito delle operae liberti.


Come al patrono , la bonorum possessio dimidiae partis era concessa in uguali circostanze al parens manumissor rispetto ai beni del figlio emancipato.




Il sistema successorio romano non tutelava in modo particolare determinati soggetti: liberi e sui avrebbero potuto sempre essere istituiti eredi per quote irrisorie oppure diseredati. Infatti l'unico obbligo del de cuius era contemplarli comunque nel testamento (si usò parlare di successione necessaria "FORMALE"). In buona sostanza l'unico vero garantito fra i partenti del de cuius era, se c'era, il parens manumissor.

Diversamente mancava una SUCCESSIONE NECESSARIA MATERIALE quale la intendiamo noi oggi, cioè una disciplina che garantisca ai congiunti più stretti un minimo decoroso di eredità.

La lacuna venne colmata in Roma con la QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI


GENESI: avvio da un espediente retorico escogitato nell'ultima età repub. Dagli oratori che peroravano dinanzi al tribunale dei centumviri: solo un infermo di mente poteva giungere ad escludere senza alcun valido motivo il figlio o altro prossimo congiunto violando l'elementare dovere di affetto verso i familiari più vicini = testamenti "inofficiosi" (contrari all'officium pietatis /dovere di affetto). Cosicché i testamenti inofficiosi in sé e per sé iure civili e iure praetorio v a l i d i finivano per essere dichiarati nulli dai centumviri facendo scattare la successione ab intestato.

I giuristi parlarono di COLOR INSANIAE del testamento.


REQUISITI E STRUTTURA: si presentava come una speciale petizione di eredità con il quale il querelante persegue la sua quota ab intestato. Per altri versi però la querela acquistò autonoma fisionomia in dipendenza della prassi e di interventi pretori e imperiali.


L'intervento pretorio si manifestò con la bonorum possessio litis Durante l'età classica in relazione al rito della

Ordinandae gratia che si dava a quanti intendessero impugnare cognitio extra ordinem che si affiancò presto a quello

Il testamento come inofficioso; una bonorum questa che NON dava   dell' agere in rem per sponsionem sino a tutto il terzo sec.

Diritto (almeno nelle more della lite ) ad alcun possesso ma valeva

Ad attribuire alla parte che l'avesse ottenuta, nel successivo giudizio

Ereditario ( con legis actio in rem per sponsionem) dinanzi ai

Centumviri, il ruolo di c o n v e n u t o . Così il pretore diede la pos-

sibilità di impugnare il testamento inofficioso a quanti, non possedendo

l'eredità non fossero eredi civili ab intestato (ché ad essere attivamente

legittimati alla petizione di eredità erano solo gli eredi civili)


In ordine al regime classico della querela inofficiosi testamenti, giova ribadire che era un rimedio contro un testamento valido, destinato ad avere esito positivo solo se il querelante senza un plausibile motivo fosse stato -diseredato

- preterito

- istituito x quota

irrisoria.


SOGGETTI LEGITTIMATI: 1 ) i figli del de cuius in loro assenza

2 ) i genitori del de cuius o in loro assenza

3 ) i fratelli e sorelle del de cuius


Era comunque sempre escluso dalla querela il legittimato che avesse dato corso alle volontà testamentario, o chi avesse ricevuto almeno ¼ della quota ab intestato.


Legittimati passivamente erano gli eredi testamentari (eccezionalmente la querela poteva essere esercitato contro il fedecommissario universale, contro il bonorum possessor contra tabulas, contro il fisco ) e doveva essere esercitata a pena di decadenza entro 5 anni dall'adizione dell'eredità da parte dell'erede istituito.

Per il caso di vittoria del querelante e quindi caduta del testamento si adottarono soluzioni a favore dei legatari; fedecommissari , e servi manomessi nel testamento .


In età post-classica si rafforzò la legittimazione attiva dei genitori e dei fratelli /sorelle, purché almeno consanguinei (stesso padre) ed agnati ed a condizione che gli eredi istituiti fossero persone turpi.


Giustiniano concederà la querela solo a chi non avrà ricevuto nulla: a chi avrà ricevuto meno della sua quota concederà l'actio ad implendam legitimam per l'integrazione della propria quota. questa sarà elevata ma in favore solo dei figli ad 1/3 della quota ab intestato (alla ½ se vi erano più di 4 figli).


Lo stesso Giustiniano con la Novella 115 del 542 impose di istituire eredi reciprocamente figli e genitori, perché in difetto di tale istituzione avrebbe concesso la querela anche se ciascuno avesse ricevuto la sua quota in altro modo. Viceversa se istituiti, ma per una parte minore della quota , avrebbe concesso l'actio ad implendam ligitimam .

La stessa novella indicava i motivi validi per escludere rispettivamente genitori e figli dall'eredità diseredare infatti non era più necessario ; inoltre l'esito vittorioso della querela NON avrebbe comportato l'inefficacia delle disposizioni particolari del testamento.


CURIOSITA' : Probabilmente esisteva una QUERELA INOFFICIOSI DONATIONIS che serviva a revocare le donazioni che pregiudicavano le aspettative degli eredi. Doveva essere esperibile sia che la successione fosse ab intestato , sia che fosse secundum testamentum (comunque con cognitio extra ordinem)


L'imperatore Costanzo introdusse un rimedio analogo per la DOTE.





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