Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

I FATTI ILLECITI - COLPA, DOLO, RISCHIO

giurisprudenza



I FATTI  ILLECITI

La regola fondamentale della disciplina della responsabilità da atto illecito è prevista dall'art. c.c.: "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Il codice del 1942 ha codificato il principio "nessuna responsabilità senza colpa": il fatto dal quale deriva il danno ingiusto, infatti, deve essere connotato da dolo o da colpa.

Illecito civile è il fatto lesivo di interessi giuridicamente protetti nella vita di relazione.

Gli atti illeciti sono fonte di obbligazione, in quanto da essi deriva l'obbligo del risarcimento dei danni a carico del loro autore.

Il fatto dannoso può essere causato da un comportamento positivo o omissivo solo, però, quando colui che lo ha commesso aveva il dovere giuridico di agire ma non l'ha fatto.

La struttura dell'atto illecito consiste di numerosi elementi o presupposti. L'assenza anche di uno di essi esclude che si configuri la responsabilità ex art.2043c.c.Gli elementi costitutivi dell'illecito 747h71h sono :



COLPA, DOLO, RISCHIO

Con l'art.2043, è stato codificato il principio "nessuna responsabilità senza colpa": la colpa è il principale criterio d'imputazione della responsabilità

Il dolo è l'intenzionalità del fatto illecito. Requisiti specifici del dolo sono : 1) la volontarietà del fatto; 2) la consapevolezza delle sue conseguenze dannose; 3) la consapevolezza dell'ingiustizia del danno.

La colpa è la deficienza dello sforzo diligente dovuto nei rapporti della vita di relazione ( nozione obiettiva di colpa si desume dal semplice raffronto tra comportamento richiesto e comportamento effettivamente tenuto dall'agente). La colpa consiste nella negligenza, imprudenza, imperizia ovvero nell'inosservanza di regole o norme di condotta.

La colpa è, dunque, assenza di diligenza.

La colpa professionale è la colpa propria di chi esercita una professione : in base all'art.1223c.c., se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolari difficoltà, il professionista risponde solo in caso di dolo o colpa grave mentre è esentato dalla responsabilità per colpa lieve. In tutti gli altri casi, invece, la sua diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art.1176,comma2): la diligenza richiesta è qualificata dalla professionalità.

Tra i criteri di imputazione della responsabilità, parte della dottrina ha elaborato il principio del rischio d'impresa.

Il rischio può essere definito come l'eventualità di danni derivati da una determinata attività. E' tipico quello che inerisce al normale svolgimento dell'attività.

Alla teoria del rischi si muovono critiche ma infondate.

IMPUTABILITA'

Presupposto della responsabilità extracontrattuale è la capacità di intendere e volere.

Costituiscono esimenti all'imputazione dell'illecito:

incapacità di intendere e di volere in base all'art.2046, non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa.

Il danno cagionato dall'incapace è risarcito da chi è tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

esercizio del diritto : l'esercizio del diritto fa parte delle tradizionali cause di giustificazione. Occorre, tuttavia, che il titolare non travalichi i limiti del suo diritto : limiti che possono consistere nei diritti altrui con cui il proprio diritto deve coesistere.

Il brocardo "qui jure suo utitur neminem laedit" si rivela falso.

L'esercizio del diritto non deve spingersi fino all'abuso. Abuso è ogni atto di esercizio del diritto che sacrifichi un interesse altrui senza essere giustificato da un apprezzabile interesse del titolare.

legittima difesa : in base all'art.2044c.c., non è responsabile chi commette il fatto dannoso per legittima difesa di sé o di altri. L'illecito, in altri termini, non sarà sanzionato se, con riguardo alle circostanze, è stata reazione ad un atto illecito arrecato al danneggiante. Occorre proporzione tra difesa e offesa.

stato di necessità : in base all'art.2045c.c., se il soggetto ha compiuto il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

NESSO DI CAUSALITA'

Elemento costitutivo dell'illecito è il nesso causale intercorrente tra il fatto e il danno. L'art.2056c.c. rinvia alle disposizioni in tema di responsabilità contrattuale, richiamando gli artt.1223, 1226, 1227c.c.

Sussiste il nesso causale se il danno è conseguenza immediata e diretta del fatto illecito

Il danno indiretto e mediato è irrisarcibile.

Il concorso di altre cause non esclude il rapporto causale, a meno che le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento (art.41c.p.).

Poiché l'art 2056c.c. non fa rinvio all'art.1225, in materia di responsabilità extracontrattuale sono risarcibili anche i danni imprevedibili

DANNO

Danno è la lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall'ordinamento giuridico. In tale nozione sono ricompresi il danno patrimoniale ( è composto da danno emergente e lucro cessante), il danno non patrimoniale (lesione di un bene non suscettibile di valutazione economica) e il danno morale.

L'art.2056c.c ( norma di rinvio e residuale), per non aver richiamato l'art.1225c.c., mostra di includere nel danno anche gli eventi imprevedibili.

Determinazione del danno : operazione volta ad accertare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito.

Liquidazione del danno : operazione che accerta l'ammontare pecuniario del danno. La liquidazione deve procedere in base al valore della moneta al tempo della liquidazione. Fino a quel momento, però, l'obbligazione risarcitoria è sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria : è per questo motivo che si dice che il debito di risarcimento è un debito di valore.

Danni permanenti : quando il danno è permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice sotto forma di rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (art.2056c.c.).

INGIUSTIZIA DEL DANNO

La presenza dell'art.2043c.c. rende aperto l'elenco degli atti illeciti accogliendo, così, un principio di atipicità degli atti illeciti. In un sistema di questo genere spetta all'interprete il compito di specificare il concetto di ingiustizia del danno.

Il significato di ingiustizia del danno si specifica alla luce dell'art.2cost. (principio di solidarietà sociale : la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale).

Deve considerarsi ingiusto, e quindi risarcibile, ogni danno che derivi dalla lesione di una situazione giuridicamente protetta, la cui rilevanza deve essere apprezzata dal giudice sulla base di precisi indici costituiti o

dallo scopo della norma violata. Nel giudizio di responsabilità occorre accertare la ratio legis della norma violata. Una volta chiarito lo scopo della norma, è possibile stabilire quali interessi essa intendeva realizzare.

O dalla posizione del danneggiato. La posizione del danneggiato è criterio di cernita dei danni risarcibili tutte le volte che si accerta che :

a)  il danneggiato appartiene a categorie di soggetti non tutelati dalle norme di responsabilità (il bystander non è protetto dalla disciplina della responsabilità del produttore)

b)  il danneggiato era in tali rapporti con la vittima dell'evento da non poter conseguire alcuna riparazione (le aspettative in ordine agli alimenti della concubina dell'ucciso non sono considerate meritevoli di tutela).

La soluzione di questo problema dipende principalmente dalla valutazione comparativa di due interessi contrapposti : l'interesse leso e l'interesse dell'agente.

Il criterio, in base al quale gli interessi in gioco vengono comparati, è un criterio di pubblica utilità


Rimedi contro l'illecito civile sono :

Azione inibitoria : azione con cui si chiede giudizialmente che venga impedito il fatto lesivo. Si tratta di una misura immediata volta a impedire il comportamento lesivo prima ancora che l'atto illecito sia compiuto.

Risarcimento del danno : l'art.2056 fa rinvio alle norme sul risarcimento del danno da inadempimento con esclusione della regola sulla limitazione del risarcimento del danno imprevedibile ex art.1225c.c. Ciò significa che il danno effettivamente arrecato deve essere integralmente risarcito a prescindere dalla sua prevedibilità.



Responsabilità

contrattuale : sanzione dell'inadempimento dell'obbligazione

non presuppone la capacità di intendere e di volere del debitore

se l'inadempimento non è dovuto a dolo, il debitore è tenuto a risarcire solo i danni prevedibili

il creditore non ha l'onere di provare la colpa del debitore ( presunzione di colpa )

l'inadempimento ha rimedi specifici

il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni

onere della prova : la prova dell'inadempimento è a carico del creditore mentre la prova della mancanza di colpa (bisogna dimostrare l'evento impeditivo e la sua imprevedibilità e insuperabilità ) è a carico del debitore.

extracontrattuale : sanzione dell'illecito civile

l'autore del fatto dannoso è esente da responsabilità se al momento in cui lo ha commesso era incapace di intendere e volere. L'imputabilità qui è presupposto.

L'autore dell'illecito è tenuto a risarcire tutti i danni arrecati (la differenza è attenuata a causa del principio di causalità

Il danneggiato ha l'onere di provare la colpa dell'autore del fatto illecito

Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni

Onere della prova : la prova degli elementi costitutivi dell'illecito 747h71h è a carico del danneggiato  

Nel caso di concorso tra le due responsabilità ( es. l'elettrodomestico che ho comprato è viziato e tale vizio provoca un incendio nella mia casa), il danneggiato deve scegliere se agire in via contrattuale o extracontrattuale. L'esercizio di un'azione non comporta, però, la rinunzia all'altra. Il risarcimento del danno ottenuto per una via estingue ogni altra pretesa risarcitoria. 



Responsabilità solidale : se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento dei danni : questo significa che il danneggiato può chiedere il risarcimento intero da uno solo dei danneggianti ma colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della colpa. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. Presupposti della responsabilità solidale :

unicità del danno

imputabilità del danno a più persone (art.2055c.c.)





Privacy




Articolo informazione


Hits: 6097
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024