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I B E N I

giurisprudenza



I    B E N I



Art. 810 - Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto.

Essendo, quindi, il bene quella cosa che può formare oggetto di situazioni soggettive e quindi di un rapporto, esso diventa il punto di riferimento oggettivo del rapporto e quindi idoneo a soddisfare un bisogno umano meritevole di tutela dell'ordinamento.

L'unica distinzione dei beni garantita dall'ordinamento giuridico è quella enuncia 747g61h ta nell'Art. 812 e cioè la distinzione tra beni mobili e beni immobili: sono beni immobili tutto ciò che è incorporato al suolo, sia naturalmente che artificialmente (risultano essere beni immobili anche gli edifici galleggianti purchè ben assicurati alla riva); sono beni mobili tutti gli altri.



L'Art. 812 è assolutamente inderogabile e rappresenta quella che viene detta SUMMA DIVISIO.

Al di là  di quanto prevede il C.C., questa distinzione non può essere sufficiente, infatti nella vita reale i beni subiscono altre suddivisioni:


-) beni materiali (cose corporali) e beni immateriali (cose incorporali)


-) beni in commercio (beni oggetto di un diritto - la proprietà) e beni fuori

commercio (non possono essere usucapiti)


-) beni pubblici (appartengono ad enti pubblici):

beni demaniali: l'Art. 822 identifica i beni facenti parte del demanio pubblico. Tali

beni (Art. 823) sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritto a favore di

terzi

beni patrimoniali: Art. 826 "..tutti quei beni di proprietà dello Stato ma che non

sono demaniali ." Tale articolo, inoltre, identifica tutti i beni facenti parte del

patrimonio statale.

e beni privati (appartengono ad enti privati)

Patrimonio indisponibile: foreste, miniere, cave, edifici per uffici pubblici, cose di

interesse storico, archeologico etc.

Tali beni (Art. 8282) non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei

modi previsti dalla legge.


-) beni divisibili (tali che, se divisi in parti omogenee, conservino un valore

economico proporzionale all'intero) e beni indivisibili (tali che se divisi non

mantengono un valore economico proporzionale all'intero). L'indivisibilità può

essere determinata dalla natura del bene o dalla volontà delle parti.


-) beni fungibili (se sostituibili con altri beni identici per quantità e qualità) e beni

infungibili (insostituibili, unici)


-) beni generici (appartengono ad un determinato genere ed hanno importanza per il

loro peso, misura) e beni specifici (caratterizzati dalla loro individualità)




-) beni consumabili (si trasformano con l'uso e non possono adempiere alla propria

funzione) e beni inconsumabili (non si consumano ed il loro uso è ripetibile;

possono però deteriorarsi)










-) beni deteriorabili (si rovinano nel tempo - es.: disco) e beni non deteriorabili

(non si rovinano col tempo - es.: CD)


-) beni produttivi e beni improduttivi


-) universalità di mobili. Art. 816: è considerata universalità di mobili la pluralità di

cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti la universalità possono formare oggetto di separati atti

e rapporti giuridici.


-) cose composte: connessione di più cose che, nella destinazione unitaria, perdono

la loro funzione originaria per adempierne una diversa (automobile)


La differenza tra cose composte ed universalità di mobili sta nel fatto che in quest'ultima non v'è coesione fisica tra i vari elementi.


-) pertinenze: Art. 817 cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di

un'altra secondo la destinazione effettuata dal proprietario del bene principale che

deve avere la piena disponibilità di entrambi i beni. Art. 818: i rapporti giuridici che

hanno ad oggetto la cosa principale, comprendono anche le pertinenze se non è

diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o

rapporti giuridici. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile a terzi

che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.








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