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Federalismo Funzionale

giurisprudenza






Federalismo  Funzionale






stato unitario: Si tratta di una formazione politica con potere accentrato, in esso possono distinguere due diverse formazioni:






- unitario in senso stretto: il potere è in  mano allo stato, al quale gli ordinamenti locali sono totalmente subordinati possono emettere atti amministrativi ma non godono di autonomia di indirizzo politico.



- regionale o composto: il potere è in mano allo stato, al quale gli ordinamenti locali sono subordinati ma godono di una autonomia sia amministrativa che politica ( quindi legislativa ).




stato federale: E' una formazione politica fondata sul principio che prevede l'ordinamento locale posto alla pari di quello statale, gode della podestà di autorganizzazione costituzionale, quindi svolge una attività di indirizzo politico in virtù dell'autonomia costituzionale.





La differenza fra i due tipi di stati consiste nel fatto che nello stato di carattere unitario gli enti locali godono solo di autonomia politica, nelle materie delegate dallo stato a costoro; al contrario negli stati federali gi enti locali godono di autonomia legislativa, e non solo normativa a livello amministrativo, bensì costituzionale.











Federalismo Fiscale







Come già si è potuto notare, ogni ente territoriale ha la facoltà, per le proprie spese dovute alle competenze spettanti, di poterle regolare tramite la l'imposizione di tributi sulla popolazione di sua competenza; la popolazione adempiuto ai propri obblighi tributari non potrà più essere soggetta a tassazioni aggiuntive per sostenere finanziariamente altre Regioni o enti territoriali diversi; questa è una delle fondamentali richieste che dovrebbe andare a mutare in modo radicale le disposizioni sino ad oggi adottate in Italia.





Le caratteristiche che deve raggiungere uno Stato Federalista di tipo Funzionale:



-Federalismo competitivo

-Federalismo aggregativo

-Federalismo cooperativo




Per "federalismo competitivo " si vuole intendere la leale concorrenza che si deve raggiungere fra i vari enti territoriali di uno stesso grado, secondo l'efficienza e sulle decisioni legislative, sia per quanto concerne le materie obbligatorie che quelle facoltative, dove gli enti che le formulano operano da " laboratorio sociale " di una disciplina innovativa che serve per essere studiata da coloro che ancora non si sono organizzati.









Il " Federalismo aggregativo " invece, sta a significare l'azione coordinata che deve esistere tra le Camere di uno stesso livello di governo, ossia la collaborazione nella creazione delle leggi e nello impegno assunto a farle rispettare.




L'approdo ad un " Federalismo cooperativo " prevede l'istituzione volta a formalizzare gli accordi fra gli enti territoriali inferiori, da una parte, ed il livello superiore, dall'altra, in materia di competenze obbligatorie e facoltative.







Detto principio si concretizza attraverso l'applicazione della " regola del consenso " dei soggetti interessati alla cooperazione secondo il criterio di "quasi unanimità", l'iniziativa di questi accordi devono risiedere in ambedue le Camere; se si raggiungesse questa meta il federalismo così creato produrrebbe le possibilità da parte del livello superiore di governo, di esercitare la propria attività in materie che esulano dalla sua competenza attraverso il potere di spesa, nell'ipotesi in cui tutti gli altri pubblici del livello inferiore di governo siano del livello inferiore, di governo siano d'accordo si giunge ad una delega di competenza in materie, dal basso verso l'alto, ( ad esempio, il Comune può delegare certe competenze che non riesce a svolgere, alla Provincia, ottenuto però l'accordo di tutti gli altri Comuni della sua Regione e quello della Seconda Camera ).


















Organi di garanzia dello Stato



Gli organi rappresentativi che garantiscono l'unità del sistema sono:


- Il Presidente della Repubblica;

- La Corte Costituzionale;




L'organo esecutivo sarebbe composto da rappresentanti delle Camere, e per tutta la durata del suo mandato dovrebbe essere accompagnata dalla fiducia della Prima Camera.




Gli atti legislativi, cioè le proposte di legge nelle materie di competenza dei vari enti devono essere approvate dalla Prima Camera Popolare.




- Natura delle materie:


- originarie o obbligatorie

- derivate o facoltative



Le materie originarie sono quelle già citate e scritte nella Costituzione delegate agli enti territoriali alle quali l'ente delegato obbligatoriamente provvede tranne in caso di necessità d'aiuto, in tale caso quest'ultimo può delegarne l'attuazione all'organo superiore della sua Regione.









Le materie delegate o facoltative, sono competenza della Costituzione don delega a nessun

ente territoriale in particolare, ma possono essere assunte da parte de questi ultimi tramite una decisione che deve essere accettata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti della Prima Camera ,e dei 5/4 della Seconda Camera.





Gli enti che accettano il potere normativo in queste materie delegate funzioneranno da laboratorio sperimentale per gli altri che non avendo preso la stessa decisione, lasceranno che tali materie siano angora regolate dalle leggi preesistenti nella Costituzione precedente  ( nel nostro caso dall'attuale Costituzione ) .






Proposta del sistema elettorale maggioritario in collegio uninominale




In questo caso le cose rimarrebbero come sono oggi in Italia, infatti ogni partito può presentare solo un candidato alle elezioni.



Regola del consenso



Come già accennato le materie facoltative che non vengono assunte a competenza dei vari enti, rimarranno regolate dalle leggi della precedente Costituzione.




Verrà poi introdotta la clausola dell'opting out tramite la quale i Comuni, le Province ed i territori potranno scegliere un regolamento differente da quello adottato dalle Regioni.






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