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DIRITTO PENALE - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

giurisprudenza



DIRITTO PENALE
Parte speciale

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

NOZIONI GENERALI

Al primo posto, nella gerarchia dei beni protetti nella parte speciale del codice penale, il legislatore del '30 ha collocato i delitti politici, intitolandoli "delitti contro la personalità dello Stato". Più in particolare, il titolo primo del libro secondo ricomprende a sua volta, nella predetta intitolazione, cinque capi così distinti:



Delitti contro la personalità internazionale dello Stato (art. 241 a 275);

Delitti contro la personalità interna dello Stato (art. 276 a 293);

Delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294);

Delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti (art. 295 a 300);

Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti (301 a 313).

Una tale scelta sistematica sottintende una corrispondente opzione di valore. Collocando al primo posto la tutela della personalità dello Stato, il codice Rocco ha voluto anche simbolicamente evidenziare l'importanza prioritaria che la tutela penale dello Stato rivestiva specie nell'ambito della concezione fascista allora dominante.

Le maggiori innovazioni legislative sono frutto della legislazione dell'emergenza emanata per fronteggiare la criminalità terroristica dilagante nel nostro paese sul finire degli anni settanta. Vengono introdotte nel codice le seguenti nuove fattispecie di reato:

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell'ordine (art. 289 bis);

Associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis);

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280).

Lo Stato ha inteso innanzitutto rassicurare la collettività circa la volontà politica di combattere efficacemente il terrorismo ; nello stesso tempo, lo Stato democratico ha voluto munirsi di strumenti repressivi diversi dalle fattispecie del codice Rocco. Le novità sono risultate più di forma che di sostanza.

I DELITTI DI ATTENTATO

Il delitto di attentato prende anche il nome di delitto a consumazione anticipata: il reato è cioè perfetto già in presenza del fatto diretto a realizzare l'obbiettivo preso di mira, senza che ne sia necessario l'effettivo conseguimento. Il codice penale non contiene una disciplina generale della figura in esame, limitandosi a prevedere singole ipotesi di attentato soprattutto nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato. Le fattispecie di attentato sono tornate al centro del dibattito penalistico a seguito della loro riscoperta applicativa sul finire degli anni cinquanta e, più di recente, nel contesto dell'emergenza terroristica. Tale riscoperta ha finito con il riproporre le obiezioni che da sempre il delitto in esame aveva suscitato. Tali obiezioni si riferiscono soprattutto all'originario modello storico di attentato, quale fattispecie criminosa diretta a reprimere remoti atti preparatori lontani dalla soglia di punibilità del tentativo: l'illiberalità insita in questa fattispecie deriverebbe, appunto, dalla sua attitudine a incriminare proposito delittuosi non ancora tradotti in fatti oggettivamente idonei a minacciare gli obbiettivi presi di mira.

La riscoperta del principio di idoneità ex art. 49 comma 2 ed il riconoscimento del suo carattere di generalissimo principio informatore della struttura di tutte le fattispecie incriminatrici, non potevano non avere come conseguenza il rifiuto delle incriminazioni poggiate su una mera direzione soggettiva della volontà. Di qui la ritenuta esigenza di ricostruire le stesse fattispecie di attentato, arricchendole del requisito non scritto della idoneità: l'espressione "fatto diretto a" diventa "fatto idoneo diretto a". è però da escludere che attraverso l'introduzione di un simile correttivo sia raggiungibile un livello ottimale di garanzia. E ciò perché la gran parte delle fattispecie di attentato contenute nell'ordinamento positivo sono incentrate su eventi di così grandi proporzioni, da rendere problematico il giudizio circa l'idoneità delle singole condotte incriminabili a provocarne la verificazione.

DELITTI DI ASSOCIAZIONE POLITICA

Un'importante modello delittuoso tipico del diritto penale politico è quello del reato associativo. Nel nostro ordinamento, la legittimità costituzionale del reato associativo è subordinata ad alcune irrinunciabili condizioni. Posto innanzitutto che la Costituzione tutela la libertà di associazione, il legislatore penale non può mai criminalizzare fatti che costituiscono libero esercizio del diritto di associarsi. I criteri di una legittima criminalizzazione di fatti associativi non possono, perciò, che essere dedotti dai limiti che lo stesso art. 18 Cost. pone alla libertà associativa: detta disposizione invero subordina il diritto di associazione al perseguimento di "fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale" e, inoltre, proibisce "le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare". Ne consegue che sono legittimamente incriminabili:

Le associazioni che perseguono un programma criminoso;

Le associazioni che perseguono scopi leciti mediante mezzi vietati.

Alla stregua del principio della personalità della responsabilità penale, il legislatore è tenuto a costruire la fattispecie in modo tale che ciascun associato sia chiamato a rispondere nei limiti del contributo personalmente arrecato all'associazione.

Nell'ambito della normativa penale vigente, il modello del reato associativo si articola in maniera diversificata, in funzione della tecnica di tipizzazione utilizzata dal legislatore. Alcune ipotesi di reato presentano una struttura essenziale e scarna, perché ruotano fondamentalmente attorno al mero fatto associativo. Altre fattispecie specificano meglio le caratteristiche dell'apparato strumentale di cui l'associazione deve dotarsi per raggiungere gli obbiettivi perseguiti: ad es. la nuova fattispecie dell'associazione segreta introdotta con la legge n. 17 dell'82 tipicizza le modalità di svolgimento delle attività sociali; analogamente l'art. 416 bis tipicizza il metodo mafioso. Proprio queste fattispecie incriminatrici caratterizzate dalla tipizzazione più dettagliata degli elementi strutturali del reato associativo, sono quelle che meglio si conformano ai principi costituzionali in materia penale. Essendo irrealistica la prospettiva di una completa abolizione dei reati associativi in sede di riforma dell'attuale sistema penale, è auspicabile che il futuro legislatore ne perfezioni la struttura arricchendola il più possibile di elementi che ne incrementino il livello di determinatezza e l'attitudine offensiva.

Nel tipizzare le condotte associative, il legislatore è solito utilizzare una tecnica incriminatrice imperniata sulla distinzione tra attività di rango superiore e attività di semplice partecipazione. I ruoli di rango superiore ricomprendono, a loro volta, le seguenti attività: promozione, costituzione, organizzazione, direzione. Tali attività, punite con sanzione equivalente e comunque più grave rispetto alla semplice partecipazione, configurano di regola rispetto a quest'ultima un titolo autonomo. È promotore colui il quale prende l'iniziativa per la creazione dell'associazione, portando a conoscenza dei terzi il programma sociale. È costitutore chi crea l'associazione, facendola venire a esistenza nel mondo esterno mediante il reclutamento del personale e il reperimento dei mezzi. Si definisce ancora organizzatore colui il quale fornisce una struttura operativa al sodalizio criminoso, agendo con autonomo potere decisionale. È infine direttore chi svolge funzioni di guida e di gestione. Controversa è la figura di partecipazione. Tale nozione ha un indubbio contenuto minimo e carattere psicologico, consistente nella coscienza e volontà di essere membro dell'associazione criminosa e di farne proprie le finalità e gli obbiettivi. Di solito la giurisprudenza definisce il contenuto della partecipazione in forma negativa, e cioè includendo in tale concetto tutti i comportamenti diversi dalla promozione, costituzione e organizzazione. Così ad es. si è sostenuto che è partecipe colui che svolge compiti meramente esecutivi e non rilevanti ai fini della vita e della sopravvivenza dell'associazione sovversiva o colui che svolge attività perfettamente fungibile, priva di rilevanza risolutiva nella struttura dell'organizzazione. Correttamente intesa, la condotta di partecipazione implica la realizzazione di attività materiali, di ordine esecutivo, finalizzate alla sopravvivenza della associazione e/o al perseguimento degli scopi sociali.

Uno dei nodi cruciali dell'intera problematica dei reati associativi riguarda il rapporto tra il fatto dell'appartenenza all'associazione ed il concorso nei reati oggetto del programma dell'associazione criminosa. Si tratta di stabilire se la partecipazione alla deliberazione del programma sociale criminoso implichi per ciò solo la responsabilità per i singoli delitti programmati. Dottrina e giurisprudenza sono tendenzialmente orientate ad escluderlo, ritenendo insufficiente la semplice partecipazione alla associazione ai fini della responsabilità concorsuale. Una corretta impostazione del problema non può partire dalla semplice appartenenza all'associazione, ma dall'attività svolta all'interno dell'associazione.

Leggere articoli 270, 270 bis, 271, 304, 305, 306 e 307.

DELITTI CONTRO I SEGRETI DI STATO

Il legislatore del '30, in conformità con l'ideologia fascista, volle tutelare sia la sicurezza dello Stato sia tutti gli altri interessi politici fondamentali, dalla saldezza economica al migliore assetto sociale della nazione. Il codice razionalizza e completa la tutela delle notizie riservate, già introdotta con la legislazione speciale in epoca prossima all'entrata dell'Italia nel primo conflitto mondiale, con l'obbiettivo di vietare la divulgazione di notizie attinenti alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato. La distinzione tra le notizie segrete e le notizie riservate è il perno della originaria disciplina codicistica. Le notizie segrete costituiscono il segreto di Stato in senso stretto. Il segreto può essere sia politico che militare. Le notizie riservate sono invece quelle che, pur conosciute da un numero indeterminato di persone, non devono essere divulgate per decisione della competente autorità amministrativa, sia centrale che periferica. La disciplina del codice è stata riformata, ancorché non integralmente ed organicamente, con la legge n. 801 del 1977, che provvede a ridefinire la nozione di segreto di Stato. L'art. 12 comma 1 di questa legge statuisce che "sono coperti da segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello Stato democratico anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi Costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale". A questa definizione di segreto si deve far ora riferimento per interpretare le fattispecie del codice penale. Le singole ipotesi di reato poste a tutela del segreto si distinguono in due grandi categorie: quelle di procacciamento e quelle di divulgazione delle notizie segreti. I reati di procacciamento sono tre: il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, lo spionaggio politico o militare e l'agevolazione colposa.

Leggere gli articoli 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 e 263.

I DELITTI DI APOLOGIA E ISTIGAZIONE

Nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, un ruolo non secondario è stato attribuito alla fattispecie di apologia e di istigazione dal legislatore del '30. La rilevanza penale delle condotte apologetiche e istigatrici appare invece oggi assai problematica, giacché si tratta di forme di comportamento che in ogni caso interferiscono con l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero: di qui il problema dei limiti di compatibilità tra le norme che incriminano le condotte predette e l'articolo 21 della Costituzione. La nozione di apologia è controversa già sul piano definitorio: nel linguaggio comune, il termine allude a un discorso tendente a difendere o esaltare una persona o una dottrina o un fatto. Il codice ha omesso di definire l'apologia. Di conseguenza, la determinazione della nozione giuridico-penale di apologia è rimasta affidata alla giurisprudenza, la quale ha tradizionalmente sostenuto che essa consiste in un discorso tendente a persuadere un gran numero di persone mediante l'uso di un linguaggio articolato e suggestivo: la Cassazione a Sezioni Unite, in una sentenza della fine degli anni cinquanta, è giunta addirittura a sostenere che per aversi apologia è sufficiente la formulazione di un giudizio favorevole che implichi l'approvazione convinta dell'episodio verificatosi e per conseguenza l'adesione spirituale ad esso da parte del dichiarante che lo considera come proprio. Quanto alla istigazione, essa viene solitamente definita, secondo una accezione abbasta 939g62j nza lata, come qualsiasi condotta diretta a eccitare, determinare, rafforzare o alimentare l'altrui risoluzione.

Quanto ai rapporti tra istigazione e libera manifestazione del pensiero, vanno subito richiamate le prese di posizione della Corte Costituzionale. Nella sentenza 16/'73, la corte ha escluso che l'istigazione rappresenti una forma di manifestazione del pensiero rientrante nell'area di tutela dell'art. 21 Cost.; questa piuttosto costituirebbe "azione e diretto incitamento all'azione", e questa sua caratteristica ne determinerebbe la illiceità. Un tale punto di vista non è però accettabile. È infatti arbitrario delimitare l'area della manifestazione del pensiero alla sola comunicazione di conoscenze astratte prive di conseguenze pratiche. Nella successiva sentenza n. 108/'74, la illiceità della istigazione è stata invece subordinata alla sua attitudine a rappresentare un "pericolo concreto", in quanto suscettibile di provocare, attraverso l'azione sulla psiche dei destinatari, comportamenti lesivi di beni dotati di rilevanza costituzionale. Questa soluzione è più in linea con l'ispirazione di fondo dell'ordinamento democratico. Penalmente rilevante è la istigazione che, secondo un giudizio ex ante e in concreto, si riveli idonea a commettere un determinato reato.

Al fine di rendere compatibile l'incriminazione dei fatti di apologia o di istigazione con l'art. 21 Cost., la Corte Costituzionale con sentenza n. 65/'70 ha fissato il principio per cui l'apologia punibile "non è la manifestazione del pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti".

Leggere gli articoli 266, 272, 302 e 303.

DELITTI DI VILIPENDIO POLITICO

Sotto la denominazione di delitti di vilipendio politico vengono ricomprese le figure previste negli articoli 290 (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate", 291 (vilipendio alla nazione italiana) e 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato) del codice penale. Si tratta di ipotesi di reato che si ispirano alla medesima ratio di tutela, quella cioè di evitare che determinate istituzioni possano essere scalfite nella loro considerazione generale e che possa essere conseguentemente pregiudicato il principio di autorità. Dal punto di vista definitorio, la nozione di vilipendio è ambigua e controversa: vilipendere equivale a "tenere a vile", ad esprimere cioè disprezzo per una persona o per una cosa.

La compatibilità dei reati di vilipendio politico con i principi fondamentali dello Stato democratico è stata contestata con una intensità e forza sempre crescenti, ed in ogni caso direttamente proporzionali alla maturazione politica che si andava conseguendo nel paese. Ma con pari energia parte della dottrina e la stessa Corte Costituzionale si sono sforzate di dimostrare che i vilipendi politici sono conformi a Costituzione, ma nessuno degli orientamenti è riuscito a dimostrarlo in modo convincente. I vilipendi non sono dunque compatibili con la libertà di manifestazione del pensiero. Questa conclusione non muta neppure se si interpreti additivamente il concetto di vilipendio con l'aggiunta dell'elemento del pericolo della disobbedienza quale effetto del disprezzo espresso (cosa che ha fatto la Corte Costituzionale con sentenza n. 20 del 1974). Negli ultimi anni si è tentato di eliminare dal nostro ordinamento penale i vilipendi politici mediante proposte di legge in senso abrogativo e richieste di referendum abrogativo. Tutte queste iniziative sono però rimaste senza esito.

Leggere gli articoli 290, 291 e 292.

OFFESE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Gli articoli da 276 a 279 incriminano alcuni comportamenti lesivi della persona del Capo dello Stato. Nella versione originaria del codice, queste fattispecie proteggevano la persona del Sovrano ma, a seguito del mutamento istituzionale, alla persona del Re è stata sostituita quella del Presidente della Repubblica. Ciò ha modificato in qualche modo il senso della tutela, la quale è oggi predisposta in considerazione della altissima funzione che svolge il Capo dello Stato quale rappresentante della suprema unità della Repubblica. L'entrata in vigore del nuovo Concordato tra l'Italia e la Santa Sede ha modificato la disciplina della tutela penale della persona del Sommo Pontefice. Ed invero, oggi la persona del Sommo Pontefice è tutelata nella sua qualità di Capo di uno Stato estero.

Leggere gli articoli 276, 277, 278 e 279.

OFFESE CONTRO GLI STATI ESTERI

I delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e rappresentanti pongono in pericolo, secondo il legislatore del '30, la sicurezza politica e/o militare dello Stato e non già soltanto i beni personali del soggetto che riveste la carica. Partendo da questo presupposto, si è sostenuto che i fatti in essi contenuti devono essere prevenuti per impedire "le gravissime ripercussioni che possono produrre nei rapporti internazionali". Le fattispecie di reato di cui agli articoli 295-299 tutelerebbero così un bene giuridico nazionale, mentre l'oggetto materiale sarebbe per così dire straniero. I fatti incriminati da tali articoli sono punibili solo in presenza di alcuni presupposti, e cioè:

Che siano commessi nel territorio dello Stato: si tratta di un elemento costitutivo della fattispecie;

Che vi sia la condizione di reciprocità: questa sussiste non solo quando nell'ordinamento straniero sia presente la corrispondente fattispecie, ma anche quando il fatto dia luogo ad un diverso titolo di reato ovvero integri una circostanza aggravante;

Che vi sia la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia (salvo che si tratti di un attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale).

Leggere gli articoli 297, 298 e 299.

DELITTI DI INFEDELTA'

In questa sezione sono raggruppate alcune fattispecie incriminatrici previste nei primi due capi del titolo relativo ai delitti contro la personalità dello Stato, le quali presentano una duplice comune caratteristica. Da un lato, si tratta di figure di reato genericamente ruotanti attorno al paradigma concettuale della infedeltà del cittadino nei confronti dello Stato. Dall'altro lato, le fattispecie in questione appaiono tra le più datate, appunto perché manifestamente influenzate dall'ideologia dominante in epoca fascista. Sicché, si tratta della parte più caduca dell'intera materia dei delitti politici, come è anche dimostrato dalla quasi totale mancanza di applicazioni giurisprudenziali.

Leggere gli articoli da 242 a 254, da 264 a 269, 275, 287 e 288. Leggere inoltre gli articoli 289 bis e 294.

DISPOSIZIONI COMUNI

Il titolo primo del libro secondo contiene norme di varia natura che possono essere considerate come disposizioni comuni a tutti i reati o ad almeno un gruppo dei reati contro la Personalità dello Stato.

Una circostanza attenuante comune a tutte le fattispecie poste a tutela della Personalità dello Stato è prevista nell'art. 311, per il quale "le pene comminate per i delitti preveduti in questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulta essere di lieve entità".

La misura di sicurezza personale dell'espulsione dallo Stato è prevista dall'art. 312 nei confronti dello straniero condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti contro la personalità dello Stato.

La condizione di procedibilità dell'autorizzazione a procedere o della richiesta di procedimento prevista dall'art. 313 per alcuni reati che investono gli organi Costituzionali. L'autorizzazione del Ministro per la giustizia è necessaria per procedere per i delitti di cui agli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 277, 278, 279, 287 e 288 nonché per quelli preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252 quando sono commessi a danno di uno Stato estero associato o alleato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Una particolare disciplina del concorso di reati è introdotta dall'articolo 301, per il quale "quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli da 276 a 278 e da 295 a 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave. Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà. Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onere è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti".

LA LEGISLAZIONE DELL'EMERGENZA

La disciplina codicistica dei delitti contro la personalità dello Stato ha subito una serie di innesti, anche di durata determinata, ad opera della legislazione dell'emergenza agli inizi degli anni ottanta.

Le circostanze attenuanti sono le tre seguenti:

La prima forma di dissociazione dal terrorismo è prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1980, il quale così dispone: "per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto dall'art. 299 bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del presente decreto".

La seconda forma di dissociazione dal terrorismo è disciplinata dall'art. 2 della legge n. 309 del 1982, per il quale, salvo quanto disposto dall'art. 289 bis, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'art. 1, commi 1 e 2, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'art. 61.
Quando ricorrano le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'art. i D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 75".

La terza circostanza attenuante è la c.d. fattiva collaborazione ed è prevista dall'art. 3 1. 29 maggio 1982, n. 304, per il quale, "salvo quanto disposto dall'art. 289 bis c.p., per i reati commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene i comportamenti previsti dall'art. 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.

Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15".

La circostanza aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico è stata introdotta dall'art. 1 della 1. 6 febbraio 1980, n. 15, secondo il quale "per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

CAUSE DI NON PUNIBILITA'

La prima causa di non punibilità prevista dalla legislazione dell'emergenza è costituita dal recesso attivo ex art. 5 della legge 1980 n. 15, per il quale, "fuori dei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti".

L'art. 11. 29 maggio 1982, n. 304, prevede ben quattro cause di non punibilità per i reati associativi e per quelli ad essi connessi, costruite sul modello del ravvedimento-collaborazione processuale proprio delle figure di dissociazione.

In forza dell'art. 1, "non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270 bis, 304, 305 e 306 del codice penale e, salvo quanto previsto dal 30 comma del presente articolo e dal secondo comma dell'art. 5, non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, alla associazione o alla banda, prima della sentenza definitiva di condanna concernente i medesimi reati: a) disciolgono, o comunque determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda; b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui l'associazione o la banda è stata formata.

Non sono altresì punibili: a) sussistendo le condizioni di cui al primo comma, coloro che hanno commesso i reati connessi concernenti armi, munizioni od esplosivi, fatta eccezione per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi secondo, terzo e quarto titolo settimo del Libro secondo del codice penale, i reati di cui agli articoli 303 e 414 del c.p., nonché il reato di cui all'art. 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti; b) coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dagli articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei confronti di persona imputata di uno dei delitti indicati nel primo comma, se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso. La non punibilità è dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento della non equivocità ed attualità della condotta di cui al primo ed al secondo comma.

Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale".

L'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 304, prevede una causa di non punibilità per il tentativo e i delitti di attentato.

Dispone questa norma che "per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 284, 285, 286, 289 e 295 del c.p. coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Non si applica l'art. 5 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15".

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTENUTO DELLA CLASSE

Il titolo del secondo libro del codice contempla i delitti contro la pubblica Amministrazione. Il concetto di pubblica Amministrazione comprende tutta l'attività dello stato. Viene, quindi, tutelata l'attività legislativa e giudiziaria. Sono delitti contro la pubblica Amministrazione tutti quelli che colpiscono l'attività funzionale dello Stato. I delitti che ci accingiamo ad analizzare sono distinti dal codice in due classi:

Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione;

Delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione.

Nei reati della prima classe l'offesa implica sempre una violazione dei doveri funzionali delle persone che esercitano mansioni pubbliche; nei delitti della seconda classe, invece, il turbamento è recato da individui che sono estranei all'attività funzionale colpita dall'azione criminosa. Il capo primo e il capo terzo, ove compaiono le nozioni di pubbliche e incaricato di pubblico servizio, hanno subito notevoli modificazioni per effetto della legge 26 aprile 1990 n. 86. La riforma ha impegnato il parlamento per molto tempo. Sono state definite le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (art. 357 e 358); sono state estese agli incaricati di pubblico servizio le incriminazioni per concussione (art. 317) e per abuso di ufficio (art. 323) prevedendosi per quest'ultimo reato una nuova formula che si assume capace di ricomprendere elementi di disvalore delle ipotesi del peculato per distrazione ed interesse privato in atti d'ufficio. I primi commenti della dottrina hanno evidenziato più dissensi che consensi.

I SOGGETTI INVESTITI DI MANSIONI DI INTERESSE PUBBLICO

Il codice Zanardelli delineava unicamente la figura del pubblico ufficiale, stabilendo all'art. 207 che per gli effetti della legge penale sono considerati pubblici ufficiali:

Coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni, o di un istituto sottoposto per la legge alla tutela dello stato, di una provincia o di un comune;

I notai;

Gli agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario.

Ai pubblici ufficiali erano equiparati per espressa previsione di legge, i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti e i testimoni, durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

Il codice Rocco ha distinto tre figure giuridiche; quella del pubblico ufficiale, quella dell'incaricato di un pubblico servizio e quella dell'esercente un servizio pubblica necessità. L'art. 357 prima della citata riforma, recava: "Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali:

Gli impiegati dello stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria;

Ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria".

L'art. 358 stabiliva: "Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio:

Gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio;

Ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio".

Infine, l'art. 359 tuttora dispone: "Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione".

Così stando le cose la legge 26 aprile 1990 n. 86 si diede espressamente carico di mettere ordine nella materia con gli art. 17 e 18 con i quali si fornivano nuove definizioni legislative, mantenendosi le qualifiche soggettive di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio. All'art. 17, che sostituisce l'art. 357, si stabilisce che: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". L'art. 18, costituente il nuovo art. 358 del codice, precisa: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

Le due categorie non esigono quel rapporto che sorge quando una persona mette volontariamente la propria attività a servizio di altri a fine professionale, e cioè in modo continuativo, contro una determinata retribuzione. In ogni caso è indifferente che l'esercizio della funzione o del servizio sia permanente o temporaneo, e per i privati è pure indifferente che l'esercizio stesso sia già gratuito o retribuito, volontario od obbligatorio. La distinzione tra le due categorie nel sistema del codice dipende dalla distinzione tra pubblica funzione e pubblico servizio. Le originarie formule del codice Rocco non rispondevano all'interrogativo sul modo in cui si distinguevano tale mansioni e nella Relazione Ministeriale sul progetto si afferma che ciò era stato fatto mediatamente, perché si riteneva che i concetti di pubblica funzione e di pubblico servizio non potessero essere diversi da quelli forniti dalla dottrina, e, quindi, la risoluzione dei problemi relativi esulasse dal compito della legiferazione penale, dovendo ritenersi riservata alla scienza del diritto penale. Senza dire che questa distinzione, di particolare importanza per il penalista risulta esserlo assai meno per i cultori del diritto amministrativo.

A nostro modo di vedere, le difficoltà che si presentano per tracciare una linea netta di demarcazione tra la pubblica funzione e il servizio pubblico e, quindi, tra la categoria del pubblico ufficiale e quella dell'incaricato di pubblico servizio, non sono superabili. La ragione di ciò deve ravvisarsi nel fatto che si tratta sempre di mansioni pubbliche, le quali assumo le forme più diverse con gradazioni innumerevoli. Le difficoltà sono accresciute dal fatto che la distinzione delle mansioni, specie ai fini penali, è stata adottata in vista di due finalità diverse: da un lato per stabilire a carico dei pubblici ufficiali una maggiore responsabilità nel caso di violazione dei rispettivi doveri; dall'altro per assicurare ad essi una maggiore protezione di fronte alle possibili offese degli estranei. Accanto alla larga classe delle persone che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o in qualsiasi modo lo impersonano di fronte agli estranei, la qualifica di pubblico ufficiale, come già da noi sostenuto in passato, va riconosciuta a due altre categorie di individui:

Coloro che sono muniti di poteri autoritari, e particolarmente delle facoltà di procedere all'arresto o di contestare contravvenzioni (capitani di nave);

Coloro che sono muniti di poteri di certificazione, vale a dire le persone che hanno la facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (notai).

Il nuovo testo dell'art. 357 ha ciò riconosciuto quando ha accennato a quella caratteristica della funzione amministrativa che è il suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Tutte le altre persone investite di mansioni di interesse pubblico che non appartengano alla categoria degli esercenti un servizio di pubblica necessità, a nostro parere vanno considerate come incaricati di un pubblico servizio.

PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'

Come risulta dal testo dell'art. 359 che sopra abbiamo riferito, questa categoria comprende due gruppi di persone. Il primo è costituito dai privati che esercitano professioni il cui esercizio non è consentito senza una speciale abilitazione da parte dello Stato, sempre che dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi. Le principali professioni per le quali la legge prescrive una speciale abilitazione sono quelle di avvocato e procuratore, notaio, medico, chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, levatrice, ingegnere, architetto, agronomo, perito industriale o agrario. Il secondo gruppo di esercenti un servizio di pubblica necessità è costituito dai privati che, senza esercitare una pubblica funzione né prestare un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

RAPPORTO TRA LA QUALIFICA E IL FATTO DELITTUOSO

La speciale qualifica di regola non è sufficiente; occorre anche un particolare rapporto tra il fatto criminoso e le attività che giustificano la qualifica stessa. Talora si richiede la contestualità del fatto con l'esercizio delle funzioni o dei servizi, e cioè che il fatto sia commesso durante questo servizio. In altri casi l'esercizio delle mansioni figura come elemento determinate. Sono le ipotesi nelle quali il fatto deve verificarsi a causa delle funzioni o dei servizi. In altri si postula un nesso finalistico tra il fatto e le mansioni. Così nel reato di cui all'art. 318 si esige che il pubblico ufficiale si lasci corrompere per compiere un atto del suo ufficio. Importanti sono gli effetti della cessazione della speciale qualifica. Il codice nell'art. 360 stabilisce a proposito: "Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanze aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato".

DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PECULATO

Il peculato, inteso in senso lato, in sostanza non è altro che un'appropriazione indebita commessa da un pubblico funzionario. Questo tipo di delitto, era spezzato nel nostro codice in tre distinte figure autonome: il peculato, la malversazione a danno dei privati e il peculato mediante profitto dell'errore altrui. Dopo la riforma con la legge 26 aprile 1990 n. 86, abrogato il delitto di malversazione, residuano le due figure del peculato e del peculato mediante profitto dell'errore altrui. Ad esse il legislatore della riforma a ritenuto opportuno di introdurre la previsione espressa del peculato d'uso.

PECULATO (art. 314). Consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, "avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria". Presupposto del delitto è che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia, per ragione di ufficio, il possesso o comunque la disponibilità della cosa o del denaro. Il possesso, come inteso dalla norma, consiste nella possibilità di disporre, al di fuori della sfera altrui di vigilanza, della cosa sia in virtù di una situazione di fatto, sia in conseguenza della funzione giuridica esplicata dall'agente nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Incertezze sorgono anche nel percepire quando si abbia la ragion d'ufficio come titolo di possesso. In senso stretto, questa espressione esige che tra la funzione pubblica ed il possesso della cosa o del denaro intercorra un rapporto di dipendenza immediata. Intesa invece in senso ampio, la ragione d'ufficio diventa equivalente di occasione, in modo da comprendere ogni possesso che comunque tragga origine dalla funzione pubblica esercitata dal soggetto. La cosa, o il denaro devono essere altrui cioè possono appartenere alla Pubblica Amministrazione, o a qualsiasi altro soggetto privato. La giurisprudenza è da tempo orientata nel senso di una maggiore estensione del concetto di appartenenza. In particolare, fin dalla sentenza 9 novembre del 1948 la Cassazione ha affermato che nell'ambito del diritto pubblico il concetto anzidetto comprende non solo i poteri che derivano da rapporti di natura patrimoniale, ma anche da rapporti di altre indole che, comunque, importino la facoltà di disporre della cosa per destinarla al conseguimento di particolari scopi. Il vincolo, quindi, può essere puramente personale.

Il fatto materiale consiste nell'appropriarsi, il denaro o la cosa mobile altrui posseduti per ragione di ufficio o servizio. Appropriarsi di una cosa significa esercitare su di essa atti di dominio incompatibili con il titolo che ne giustifica il possesso. Il reato si consuma nel momento in cui si realizzano gli atti di appropriazione. Trattandosi però di c.d. "vuoto di cassa", la consumazione non si verifica prima della messa in mora o della scadenza del termine prescritto per il versamento da parte del pubblico funzionario. In tali casi però, se non si perfeziona il delitto in esame, potrà sussistere il peculato d'uso. L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere un comportamento di appropriazione nel significato sopra descritto, al fine di ricavarne un profitto per sé o per altri.

PECULATO D'USO (art. 314 comma 2). Ai sensi di tale articolo "Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito col solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita". Trattasi per certo di reato autonomo non circostanza attenuante dell'ipotesi di cui al primo comma. La cosa usata deve essere di natura tale da non perdere consistenza economica per effetto dell'uso e il precetto esprime un principio già evidenziato dalla giurisprudenza. La durata maggiore o minore dell'uso può incidere soltanto sulla pena, non sull'esistenza del reato. Ma i limiti dell'uso momentaneo restano affidati di volta in volta all'equo apprezzamento del giudice. Pur se il tentativo sarà di difficilmente ipotizzabile, non vi sono ragioni per escluderne la possibilità. Il dolo consiste nella volontà di far uso della cosa, qualificato dallo scopo che tale uso è soltanto momentaneo.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (art. 316). Concrea questo reato il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale "nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità". È dovere del pubblico funzionario non accettare cose che gli siano consegnate per errore e restituirle subito dopo essersi accorto dell'errore stesso, se le ha ricevute in buona fede. La violazione di questo obbligo costituisce l'essenza del reato. L'ipotesi in esame costituisce una forma attenuata del peculato. In ordine all'elemento oggettivo si osserva che ricevere significa accettare una cosa, mentre ritenere importa la non restituzione della cosa ricevuta. La indebita ritenzione si ha anche nella mancata consegna di ciò che, per errore, non si sia richiesto nell'atto di una riscossione. Il dolo esige la consapevolezza dell'errore altrui e la volontà di ricevere o di ritenere indebitamente dopo la scoperta dell'errore.

MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI (art. 315 abrogato). L'art. 315 chiamava a rispondere di questo delitto "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla Pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio". Il delitto è stato espressamente abrogato dall'art. 20 della legge 26 aprile 1990 n. 86.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

L'art. 316 bis, introdotto nel codice dall'art. 3 della legge 26 aprile 1990 n. 86, e modificato nel 1992, contempla il fatto di "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità". Con questo reato si è inteso tutelare l'interesse dello Stato e degli enti pubblici minori a far sì che gli interventi economici di sostegno ad opere o attività di pubblico interesse non siano messi nel nulla o indeboliti dall'inerzia dei beneficiari. Con la formula contributi, sovvenzioni o finanziamenti si è voluta intendere ogni forma di intervento economico, così che devono ritenersi compresi nella sfera di azione della norma anche i mutui agevolati cui accenna l'articolo 640 bis. Si è scritto che il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse è piuttosto vago e incerto. Ma a noi sembra che la formula normativa abbia riguardo non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerate, quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante. La condotta si sostanzia nella mancata destinazione dei benefici economici ottenuti. Trattandosi di comportamenti omissivi e non risultando fissato un termine per la loro attuazione, sorgerà di frequente il problema del momento consumativo del reato. Se il provvedimento che autorizza l'erogazione e l'atto che la rende operante, specificano sia l'opera sia il termine massimo di adempimento, è a tale termine che bisognerà avere riguardo. In difetto e quando il termine, se pur inespresso, non possa essere desunto interpretando i provvedimenti o le normative di massima dell'ente pubblico erogante, il che dovrebbe avvenire assai di rado, dovrà il magistrato accertare se il contributo non sia stato in concreto destinato ad opera diversa, a nulla rilevando che l'opera diversa possa presentare profili di pubblico vantaggio. Quando, prima della scadenza del termine, risultino compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco ad escludere la destinazione del finanziamento per scopi di pubblica utilità, sarà ravvisabile il tentativo. Se il finanziamento è stato ottenuto con artifizi o raggiri che hanno indotto in errore l'ente pubblico e successivamente l'opera o l'attività non siano state compiute è ravvisabile il concorse del delitto in esame con quello di cui all'art. 640 bis. L'art. 640 bis guarda al momento dell'acquisto delle erogazioni e il delitto in esame al mancato adempimento del vincolo di destinazione.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'omessa destinazione dei benefici ottenuto dall'ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste.

CONCUSSIONE

Per l'art. 317 del codice, così come sostituito dall'art. 4 della legge del 1990 n. 86, si ha concussione allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altruità. Lo scopo dell'incriminazione è duplice: da un lato tutelare l'interesse dell'Amministrazione alla imparzialità, correttezza e buona reputazione dei pubblici funzionari; dall'altro, impedire che gli estranei subiscano delle sopraffazioni e, in generale, danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi. Ci troviamo di fronte ad un reato plurioffensivo. Soggetto attivo del reato era in passato soltanto il pubblico ufficiale e non l'incaricato di pubblico servizio. La legge del '90 ha provveduto a inserire questi tra i soggetti attivi del reato. Soggetto passivo, oltre alla Pubblica Amministrazione, è la persona che subisce il danno particolare derivante dall'azione criminosa. A costituire la fattispecie in oggettiva del delitto concorrono vari elementi che è necessario analizzare separatamente. Anzitutto si esige che l'agente abusi della sua qualità o dei suoi poteri. Si ha abuso dei poteri tutte le volte che questi sono esercitati fuori dei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle istruzioni di servizio o senza le forme prescritte. Occorre tenere presente che si ha vi è abuso di potere anche quando il funzionario fa uso di un potere che gli spetta e con le forme dovute, ma lo adopera per conseguire un fine illecito. L'abuso delle qualità ricorre quando gli atti compiuti dal soggetto non rientrano nella sfera della sua competenza funzionale o territoriale, ma egli fa valere la sua qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per conseguire il suo scopo illecito. L'abuso di cui si è parlato deve avere per effetto il costringimento o l'induzione della vittima alla dazione o promessa a cui tende il funzionario. A seconda che si verifichi l'uno o l'altra si parla in dottrina di concussione esplicita e di concussione implicita. Costringere vuol dire esercitare con violenza o minaccia una pressione su una persona. Il significato di induzione è assai ampio, comprendendo ogni comportamento che abbia per risultato di determinare il paziente ad una data condotta. La concussione può essere realizzata anche mediante omissione (inerzia) e persino col silenzio. Il costringimento o l'induzione deve avere per effetto una dazione o una promessa indebita. Nel concetto di dazione, per ovvie ragioni, rientra anche la ritenzione, come nel caso del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità si faccia regalare da un privato un oggetto che gli era stato consegnato semplicemente in visione o in prova. La promessa è l'impegno di eseguire una prestazione futura. Oggetto della dazione o promessa può essere tanto il denaro quanto altra utilità. La prestazione è indebita quando, in tutto o in parte, non è dovuta, per legge o per consuetudine, né al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, né alla Pubblica Amministrazione. La concussione sussiste anche nel caso in cui il pubblico ufficiale abusi dei suoi poteri per costringere o indurre taluno a corrispondergli una somma che gli è dovuta come privato, perché egli per soddisfare il suo credito doveva avvalersi della sua posizione. Per l'incontro il delitto de quo deve escludersi nel caso che la prestazione sia dovuta alla Pubblica Amministrazione. Il funzionario che la ottenga con abuso dei poteri, risponderà di peculato se la converte in proprio profitto, mentre se nessun vantaggio personale trae dalla sua azione, incorrerà in sanzioni disciplinari, non essendo possibile ravvisare nel fatto gli estremi del reato di cui all'art. 323 (abuso d'ufficio), specie quando esso è dovuto ad eccesso di zelo. Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. In ordine all'elemento psicologico, il dolo deve investire tutti gli elementi del reato e, quindi, esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione o promessa.

LA CORRUZIONE IN GENERALE

La corruzione consiste in un accordo tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Lo Stato lo vieta, assoggettando a pena ambedue le parti del reato. La dottrina prevalente ravvisa nel fatto due reati distinti: l'uno commesso dal funzionario e l'altro commesso dal privato. Il primo viene denominato corruzione passiva e il secondo corruzione attiva. Tale concezione non tiene però conto della compartecipazione che dicesi concorso necessario e che è caratterizzata dal fatto che una pluralità di agenti è richiesta come elemento essenziale della fattispecie criminosa. Riteniamo, pertanto, che la distinzione dottrinaria tra corruzione passiva e corruzione attiva non possa affermare l'esistenza di due distinti reati, ma semplicemente di due aspetti di un fatto criminoso unitario.

Il codice configura due distinte figure di corruzione. La prima avente ad oggetto un atto d'ufficio, è generalmente denominata corruzione impropria; la seconda, che ha per oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio e che, perciò, è evidentemente più grave, viene detta corruzione propria. Nell'ambito di queste due forme di corruzione, il codice fa una ulteriore distinzione, la cui necessità è piuttosto discutibile, delineando le figure della corruzione antecedente e susseguente. La prima si ha quando il mercimonio si riferisce ad un atto futuro del funzionario; l'altra allorché il mercimonio riguarda un atto già compiuto. L'elemento differenziante tra la corruzione e la concussione è costituito dal fatto che nelle prima l'iniziativa è presa dal privato, mentre nella seconda dal pubblico funzionario. Questo criterio distintivo è stato giustamente criticato, perché la concussione può essere realizzata anche senza una vera e propria richiesta del funzionario, come nel caso che costui, con un comportamento volutamente ostruzionistico, spinga il privato a corrispondergli una somma. In base a questi rilievi, la dottrina e la giurisprudenza si sono orientate per un diverso criterio, individuando l'essenza della corruzione nel libero accordo tra il pubblico funzionario e il privato, i quali pongono in essere un vero e proprio pactum sceleris. Quindi la corruzione è caratterizzata da una posizione di parità tra le parti, mentre la concussione è contraddistinta dalla superiorità del funzionario, alla quale corrisponde di regola nel privato una situazione di metus. Con la legge 1990 n. 86, le fattispecie di corruzione sono state in parte riscritte, ma la riforma è stata assai meno incisiva del previsto, tanto la dottrina non vi ha ravvisato modificazioni di rilievo. In sintesi tali modifiche si concretano:

Nella previsione di una figura di istigazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con pene uguali a quelle comminate per l'istigazione commessa dal privato (art. 322);

Nella previsione della corruzione per atti giudiziari (art. 319 ter), con pena accresciuta;

Nell'equiparazione, dal punto di vista sanzionatorio, della corruzione propria antecedente a quella susseguente (art. 319);

Nell'inserimento in un distinto articolo (art. 319 bis) delle circostanze aggravanti per la corruzione propria;

Nel richiedere un minimo di pena detentiva di sei mesi di reclusione per la corruzione impropria (art. 318);

Nell'eliminare tutte le previsioni di pena pecuniaria.

LE VARIE FIGURE DI CORRUZIONE

CORRUZIONE IMPROPRIA. Risulta dagli art. 318, 320 e 321. Il primo articolo prevede due ipotesi:

Il fatto del pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa (corruzione impropria antecedente);

Il fatto del pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto (corruzione impropria susseguente).

L'art. 320, d'altro canto, stabilisce al primo comma che le disposizioni dell'art. 318 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

L'art. 321, infine, dispone che le pene stabilite nel primo comma del predetto art. 318 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità. Il privato non è punibile nella corruzione susseguente, e cioè allorché dà o promette al funzionario denaro o altra utilità per un atto d'ufficio che è già stato compiuto. L'atto d'ufficio, che deve essere oggetto dell'accordo criminoso, è l'atto legittimo compiuto nell'esercizio della pubblica mansione è che perciò rientra nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. L'accordo dei soggetti deve riguardare, direttamente o indirettamente, uno o più atti determinati. Il compenso che il privato dà al funzionario è indicato dalla legge come retribuzione. Questa consiste in ogni prestazione in denaro od altra utilità che abbia il carattere di corrispettivo per l'atto compiuto dal funzionario. Si richiede che la retribuzione non sia dovuta, il che si verifica non solo quando è espressamente vietata dall'ordinamento giuridico, ma anche quando non è espressamente consentita dal medesimo. Si domanda se sia lecita la retribuzione per servizi straordinari. La legittimazione di una tale retribuzione può ammettersi a due condizioni:

Che il funzionario non sia obbligato a prestare la prestazione a titolo gratuito o a tariffa fissa;

Che la prestazione non cagioni l'omissione o il ritardo di altri atti d'ufficio.

Anche verificandosi tali condizioni, però, la retribuzione deve ritenersi illecita se l'accettazione di essa nuoce in modo sensibile al prestigio del funzionario. Il delitto si consuma nel momento in cui il funzionario accetta la retribuzione o la promessa di retribuzione. Il dolo del funzionario è costituito dalla coscienza e volontà di ricevere, per sé o per altri, una retribuzione non dovuta, con la consapevolezza che essa viene prestata per ottenere il compimento di un atto d'ufficio e con la consapevolezza che la retribuzione è data per un atto d'ufficio già compiuto.

CORRUZIONE PROPRIA. Vi si riferiscono gli art. 319, 320 e 321. L'art. 319, analogamente all'articolo precedente, contempla il fatto del pubblico ufficiale "che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, riceve per sé o per il terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa". Ai sensi dell'articolo 320 le disposizioni ora riportate "si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio". L'art. 321, da ultimo, sancisce l'estensione delle pene stabilite negli art. 319 e 320 al corruttore. Risulta da queste norme che del reato di corruzione propria possono rendersi responsabili tutti indistintamente gli incaricati di un pubblico servizio, anche se non rivestano la qualità di pubblici impiegati, e che il privato è punito non solo nel caso di corruzione antecedente, ma anche in quello di corruzione susseguente. Affinché ricorra il delitto di corruzione propria è necessario che il compenso sia dato o promesso per uno di questi due scopi:

Omettere o ritardare un atto d'ufficio;

Compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art. 319 bis comprende due aggravanti speciali in relazione al fatto di cui all'art. 319 e cioè alla corruzione propria. In antecedenza le aggravanti si applicavano soltanto al pubblico ufficiale e non all'incaricato di pubblico servizio e si riferivano anche all'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. Ora, dopo la legge n.86 del '90, quest'ultima ipotesi è stata prevista in autonomo articolo (319 ter) ed è sorto il problema se le aggravanti residue dell'art. 319 bis siano oggi estese all'incaricato di pubblico servizio. A favore della soluzione positiva si osserva che il nuovo articolo contempla un aumento di pena per il fatto di cui all'art. 319 e questo, come emerge dall'art. 320 è riferibile altresì all'incaricato di pubblico servizio. La soluzione è ragionevole anche se, almeno per quanto attiene al caso di corruzione per la stipulazione dei contratti, l'ultima parte dell'art. 319 bis accenna soltanto al pubblico ufficiale.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI. L'art. 319 ter, inserito nel codice dall'art. 9 della legge n. 86 del '90, reca: "Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. L'art. 322, come sostituito dall'art. 7 n. 181 del '92, prevede le seguenti ipotesi:

L'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (istigazione alla corruzione impropria);

L'offerta o la promessa fatte per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (istigazione alla corruzione propria);

La richiesta della promessa o dazione di denaro o altra utilità fatta da un privato per compiere un atto di ufficio, e posta in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di impiegato;

La analoga richiesta, da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare un atto di ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

ABUSI D'UFFICIO

1. L'EVOLUZIONE DELLA NORMA

Il codice Rocco prevedeva originariamente, sotto la dizione di "abuso d'ufficio in casi non previsti dalla legge", la punibilità del pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un vantaggio o per procurargli un profitto, qualsiasi fatto non previsto come reato da una particolare disposizione di legge. La norma, rimasta in vigore fino al 1990, aveva dunque natura residuale, escludeva dalla condotta punibile le attività compiute dall'incaricato di pubblico servizio e non riguardava le ipotesi in cui il pubblico ufficiale avesse agito per un interesse personale: in tali casi infatti la condotta era sanzionata dall'art. 324 c.p. (interesse privato in atti d'ufficio). Il reato era connotato dal dolo specifico consistente nell'intenzione di arrecare ad altri un danno o un vantaggio, senza che si richiedesse che tale vantaggio o tale danno fossero ingiusti. Ciò comportava ad esempio che un Sindaco potesse essere ritenuto responsabile del reato per aver rilasciato una concessione edilizia in assenza dei prescritti pareri tecnici anche se quella concessione avrebbe potuto comunque essere rilasciata essendo il progetto conforme agli strumenti urbanistici, e si perseguì (fin quando la Cassazione non escluse la sussistenza del reato) un funzionario che aveva concesso dei sussidi a persone effettivamente bisognose di assistenza ma che non avevano presentato domanda come invece stabilito. La formulazione della norma era oggetto di aspre critiche per il suo contenuto estremamente indeterminato che in definitiva consentiva una forte ingerenza dell'autorità giudiziaria nelle scelte della P.A. Nel 1990 si arrivò, dopo un lungo e travagliato dibattito, alla organica modifica dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. riformulando così anche l'art. 323 c.p. la cui rubrica divenne semplicemente "Abuso d'ufficio". La riforma del reato avrebbe dovuto mirare a dare concretezza alla condotta punita e a delineare più efficacemente le ipotesi rientranti nella previsione normativa, ma di fatto ciò non avvenne. Anzi, in definitiva, ci si ritrovò con una disposizione di portata per certi versi più ampia della precedente, tanto che da più parti si sottolineò come la riforma dell'abuso d'ufficio operata nel 1990 avesse fallito il suo scopo.

La riformulazione del reato comprendeva tra i soggetti attivi del reato anche gli incaricati di pubblico servizio, e sostituiva all'espressione "abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni" quella, assolutamente tautologica, di "abusa del suo ufficio", concetto che innanzitutto "comprende una gamma di comportamenti molto più vasta di quella compresa nella precedente previsione normativa, giacché riferisce la condotta dell'agente a qualsiasi abuso della pubblica funzione, e dunque a qualsiasi strumentalizzazione dell'ufficio, senza necessità che l'abuso si concretizzi nel porre in essere atti legislativi, giurisdizionali e amministrativi" (Sez. I, sent. n. 5340 del 26 maggio 1993 ). Inoltre il reato ricomprendeva "tutti quei comportamenti che concretizzano un uso deviato o distorto dei poteri funzionali (o un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio) e che di conseguenza mettono a repentaglio il buon funzionamento o l'imparzialità dell'azione amministrativa, nel senso che l'abuso deve sfociare in una strumentalizzazione oggettiva dell'ufficio tale da frustrare o alterare le finalità istituzionali perseguite." (Sez. 5, sent. n. 7764 del 18 agosto 1993). L'abuso insomma veniva a configurarsi come un esercizio illegittimo del potere pubblico: commetteva abuso d'ufficio il pubblico funzionario che non rispettasse le regole che disciplinano il suo ufficio - regole che sono improntate ai principi di legalità, di buon andamento e imparzialità della P.A. - e che, conseguentemente, esercitasse il potere connesso alla funzione per un fine improprio rispetto alla funzione medesima, in modo da far conseguire all'atto uno scopo estraneo rispetto a quello previsto dalla legge .Sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale si affermava ancora che, allorquando l'abuso si concretizzava in un atto amministrativo, gli eventuali vizi di violazione di legge o di incompetenza rilevati erano da considerare soltanto sintomi della condotta di abuso, che era sempre rappresentata dall'eccesso di potere, ovvero dall'esercizio del potere per finalità diverse da quelle funzionali all'esercizio del potere. Infatti il bene giuridico protetto era da identificare nel buon andamento e nell'imparzialità dell'azione amministrativa, e l'attentato a tale interesse non poteva che realizzarsi con le modalità di un abuso funzionale (Cass. Sez. 6, sent. n. 13321 dell'11 ottobre 1990).

Tale amplissima portata della norma doveva ricevere, nell'intenzione del legislatore dell'epoca, una significativa specificazione nell'elemento soggettivo del reato, costruito sempre come dolo specifico ma consistente nell'arrecare un danno o un vantaggio ingiusti. Si ritenne cioè di limitare interpretazioni estensive della norma introducendo il requisito dell'ingiustizia del danno o del vantaggio che avrebbe dovuto segnare il confine tra atto illegittimo e reato. Tale discrimine si rivelò però eccessivamente evanescente anche perché, come acutamente osservato (Catalano), "la prova dell'elemento psicologico del reato, proprio perché si tratta di elemento interno al soggetto agente, è necessariamente affidata ad un processo induttivo". Ed infatti benché in varie pronunce la Cassazione ebbe a precisare che il reato si configurava solo in presenza di una doppia ingiustizia, nel senso che l'ingiustizia del vantaggio o del danno doveva essere tale a prescindere dall'abuso perpetrato, nell'esperienza giurisprudenziale "il dolo veniva per lo più desunto dalla illegittimità dell'atto amministrativo, il vantaggio o il danno venivano considerati ingiusti semplicemente perché derivavano da un atto adottato per finalità diverse da quelle che avrebbero dovuto ispirarlo" (Catalano). Così da un lato la giustizia penale veniva ad avere un sindacato amplissimo sull'azione della P.A. che finiva per sovrapporsi al controllo amministrativo, dall'altro la denuncia alla Procura diveniva un modo più rapido per impugnare un provvedimento rispetto al ricorso alla giustizia amministrativa. A ciò si aggiunga che l'elevato numero di episodi denunciati e la conseguente iscrizione nel registro degli indagati degli amministratori pubblici, spesso ampiamente pubblicizzata sugli organi di stampa, aveva prodotto quello che è stato definito "il terrore della firma", paralizzando di fatto l'azione amministrativa o inducendo gli amministratori a richiedere - con grande dispendio di energie e grande dilazione dei tempi - pareri preventivi agli organi di controllo al solo fine di cautelarsi dalla temuta informazione di garanzia. Infine, alla considerazione che l'indeterminatezza della norma metteva gli amministratori in situazione di grande incertezza circa le condotte che potevano loro essere penalmente iscritte, faceva riscontro l'evidenza dell'altissimo numero di assoluzioni dispensate nei processi, derivanti soprattutto dalla difficoltà di dimostrare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

2. LA NUOVA FORMULAZIONE

La finalità che ha ispirato la nuova formulazione dell'abuso d'ufficio è stata indubbiamente quella di riportare la condotta punibile entro confini ben limitati, e di garantire ai pubblici amministratori che agissero nel rispetto delle norme la certezza di non incorrere in sanzioni penali. L'attuale formulazione sancisce la responsabilità penale per "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto". È stato osservato che nella ridefinizione della norma si è puntato "ad abbandonare qualsiasi riferimento, espresso o tacito, all'eccesso di potere... limitando la condotta di abuso alla sola violazione di norme o alla omessa astensione nei casi prescritti" (Della Monica). Ed in effetti non vi è dubbio che gran parte del dibattito parlamentare è stato incentrato sulla scelta di escludere, dalle condotte che possono dar luogo all'ipotesi di reato, l'adozione di un atto viziato esclusivamente da eccesso di potere, i cui confini sono molto più labili rispetto agli altri vizi amministrativi. Dunque - secondo i primi commenti al nuovo reato - se il funzionario non ha violato una espressa e specifica previsione normativa, ovvero l'obbligo di astensione, non può configurarsi il reato. Anche in presenza di tale violazione poi il reato sussisterà solo ed unicamente nel caso in cui al provvedimento illegittimo sia conseguito un risultato ingiusto, ed infatti il reato è ora costruito come un reato di evento che si consuma soltanto in presenza della realizzazione del risultato perseguito. Ma va subito osservato che se il fine perseguito dal legislatore era appunto quello di escludere dalle condotte punibili gli atti viziati esclusivamente da eccesso di potere, la formulazione della norma è, a dir poco, equivoca: l'eccesso di potere è comunque un vizio di legittimità e, come tale, comporta necessariamente l'inosservanza di leggi. Ed infatti è indubitabile che tra le leggi che devono regolare la condotta dei pubblici funzionari debba ricomprendersi il precetto costituzionale dell'art. 97 Cost., che rappresenta anzi la costante linea di comportamento degli amministratori pubblici. In tale ottica tornerebbe ad avere autonoma rilevanza, allora, il vizio di eccesso di potere e potrebbe configurarsi l'abuso tutte le volte in cui il funzionario facesse un uso deviato o distorto dei poteri funzionali e dunque pregiudicasse l'imparzialità dell'azione amministrativa. A questa tesi si potrebbe obiettare che tale argomentazione non terrebbe conto della ratio sottesa all'intervento legislativo, ma va pure precisato che in sede di dibattito parlamentare vennero scartate altre scelte che avrebbero più esplicitamente estromesso il vizio di eccesso di potere dalle modalità esecutive della condotta. E così venne ad esempio scartata la proposta dell'on. Marotta di mantenere il testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, che menzionava accanto alla violazione di legge anche l'incompetenza, per significare che inclusio unius est exclusio alterius, unica dizione che avrebbe chiarito l'intento di non voler più attribuire una rilevanza autonoma all'eccesso di potere.

È stato peraltro osservato (Della Monica) che "il riferimento alla violazione di norme di leggi o di regolamento lascia intendere chiaramente che il presupposto necessario dell'abuso è costituito dall'inosservanza di previsioni specifiche durante il processo di formazione del provvedimento" e non dal generico obbligo di perseguire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, e che "il funzionario pubblico che agisce nel pieno rispetto delle regole deve avere la certezza di non incorrere in responsabilità penali". Occorrerà naturalmente attendere l'evoluzione giurisprudenziale sull'argomento per definire se la formulazione letterale della norma consenta di aderire alle finalità avute di mira dal legislatore; resta comunque da osservare che se si aderirà a tale interpretazione molte condotte oggettivamente gravi verranno a configurare al più un illecito disciplinare. E così soprattutto in presenza di atti assolutamente discrezionali, quali ad esempio l'assegnazione di un appalto a trattativa privata, una volta riscontrata l'inesistenza di violazioni specifiche (in quanto ad esempio sussisteva il requisito di urgenza che ne legittimava l'adozione) non si configurerebbe alcuna ipotesi di reato a carico del funzionario che effettui l'aggiudicazione ad una ditta palesemente inidonea e magari gestita da persona a lui legata da vincoli di amicizia. Se questa sarà l'interpretazione della norma sfuggiranno quindi alla sanzione penale tutti quei comportamenti formalmente legittimi, ma adottati unicamente per interessi di natura privata e sovente altamente dannosi per l'amministrazione pubblica

È stato osservato (Chiavario, Padovani) che si è così creato un vuoto di tutela della collettività di fronte a comportamenti anche altamente scorretti e si è sottolineato (Catalano) che sarebbe stato auspicabile almeno accompagnare la modifica dell'abuso d'ufficio, ad una effettiva riforma dei criteri e dei sistemi di controllo dell'attività amministrativa.

3. LE MODALITÀ DELLA CONDOTTA

Già sotto il vigore della precedente disposizione la Cassazione (Sez. VI, sent. n. 2733 del 4 marzo 1994 ) aveva più volte affermato che "la condotta di abuso d'ufficio... risulta compatibile con un comportamento meramente omissivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.". Ed anche nella nuova formulazione non vi è dubbio che la condotta prevista dal reato può essere attuata anche mediante omissione, sempreché l'atto che avrebbe dovuto essere emanato o il comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto siano dovuti, cosicché l'omissione o il ritardo abbiano comportato la violazione di una disposizione di legge.

Del resto la violazione dell'obbligo di astensione, esplicitamente previsto dal nuovo testo, rappresenta una modalità della condotta mediante omissione. Tanto premesso, va evidenziato il rapporto tra l'abuso d'ufficio realizzatosi attraverso l'inerzia del pubblico funzionario in relazione ad un atto dovuto, e il delitto previsto dall'art. 328 c.p. Sembra potersi affermare che quando l'omissione o il rifiuto di comportamenti dovuti sono strumentalizzati dal funzionario per un fine privato e da essi deriva un danno o un vantaggio ingiusto, si configurerà il delitto di abuso in atti d'ufficio (sempreché si tratti di vantaggio patrimoniale). Se invece l'omissione è fine a se stessa, o se è finalizzata a procurare a terzi un vantaggio non patrimoniale, sarà configurabile il delitto di cui all'art. 328 c.p. Va ancora sottolineato che, come già enunciato sotto il vigore della precedente disciplina, anche le attività materiali possono essere forme di manifestazione della condotta di abuso. Ed infatti "la nozione di atti di ufficio è più ampia di quella di provvedimento amministrativo, poiché comprende in sé, a prescindere dalla forma, qualunque specie di atto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sia esso interno o esterno, decisionale o anche meramente consultivo, preparatorio e non vincolante, fino alle semplici operazioni, alle condotte materiali, alle attività tecniche..." (Cass., Sez. 6, sent. n. 10896 del 12 novembre 1992). Anche nell'attuale formulazione normativa, poiché l'abuso non deve necessariamente estrinsecarsi in un tipico atto amministrativo, né avere contenuto necessariamente decisorio, esso può consistere in qualsiasi illegittima attività del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni dalla quale derivi un ingiusto danno o vantaggio patrimoniale. La nuova formulazione ha innovato sul punto solo in quanto ha legato l'attività abusiva allo svolgimento delle funzioni o del servizio. Infine l'abuso è configurabile - ora come pure nella precedente formulazione - anche in relazione ad attività soggette al diritto privato nel cui svolgimento il pubblico ufficiale persegue comunque finalità pubbliche che, secondo la legge, possono essere realizzate più agevolmente mediante l'impiego di strumenti propri del diritto privato (Cass., Sez. 6, sent. n. 5086 del 7 maggio1991).

a) La violazione di norme di legge o di regolamento

Si è già detto che la riforma è stata ispirata alla necessità di limitare il potere di ingerenza del giudice penale alle sole ipotesi di illiceità collegate a specifiche violazioni di legge e di regolamenti. La violazione di legge, che è dunque elemento della condotta del reato, è la violazione delle disposizioni che regolano l'esercizio dei pubblici poteri. Si richiamano le osservazioni sopra formulate circa la considerazione che anche l'eccesso di potere non rappresenta altro che una violazione di norme giuridiche. Comunque sia, va sottolineato che le prime interpretazioni della norma accolgono le finalità perseguite dal Parlamento ancorando la sussistenza del reato a precisi vizi di legittimità, e cioè:

? alla violazione di leggi o regolamenti;

? all'incompetenza che è un'ipotesi di violazione di legge;

? alla violazione dell'obbligo di astensione.

Rimane comunque la difficoltà, per l'interprete, di individuare tutte le disposizioni vincolanti per la Pubblica Amministrazione, mentre non sarà sempre agevole il reperimento della normativa che regola quel determinato provvedimento sospettato di illiceità. Resta poi da chiarire cosa debba intendersi per "norme di legge e di regolamento" ed in particolare se in esse debbano ricomprendersi anche le normative che regolano dall'interno l'azione degli apparati amministrativi, quali le circolari o le norme tecniche. Viene al riguardo rilevato che le norme interne non sono leggi in senso sostanziale, e quindi la loro trasgressione non comporta violazione di legge, cosicché non configura il reato in questione (Russo). Peraltro va considerato che quando l'Amministrazione Pubblica disciplina la sua attività con circolari o altre norme interne, individua le modalità più opportune per conseguire l'interesse pubblico (Landi e Potenza) e quelle norme sono per i pubblici funzionari vincolanti. Pertanto disattenderle senza motivazione comporterebbe comunque la violazione del dovere di perseguire in modo ottimale l'interesse pubblico, obbligo sancito dal precetto costituzionale. Anche in relazione a tale problematica dovranno attendersi le prime interpretazioni giurisprudenziali.

b) La mancata astensione

La violazione dell'obbligo di astenersi non è altro che una violazione di legge: ed infatti è stato osservato (Russo) come l'espressione "omettendo di astenersi" debba essere intesa come "omettendo di osservare l'obbligo di astenersi" non essendovi posto per alcuna valutazione discrezionale sul se astenersi o meno, in conformità del resto ai criteri che hanno ispirato questa riforma la cui finalità è stata quella di dare certezza al pubblico funzionario di non incorrere in responsabilità penali nel momento in cui presta osservanza alla legge. L'obbligo di astensione che può fondare la responsabilità per abuso d'ufficio deve essere ricercato dunque nella legge, e così possono richiamarsi, a titolo di esempio, l'art. 279 del R.D. 383/1934 per gli amministratori comunali e provinciali che devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono; come pure liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. Non dovrebbe avere alcuna considerazione il possibile conflitto di interessi che potrà fondare al più una responsabilità disciplinare ma non certo penale. Nell'attuale impostazione legislativa la mancata astensione, costituirà abuso solo allorquando il soggetto abbia consapevolmente contravvenuto a tale obbligo ed abbia così intenzionalmente procurato, attraverso l'attività dalla quale avrebbe dovuto astenersi, un danno o un vantaggio patrimoniale ingiusto. Appare anche evidente che la sussistenza del reato può configurarsi anche in presenza dell'omessa astensione nell'ambito di un organismo collegiale giacché "anche la partecipazione ad un atto collegiale è esercizio dell'attività del pubblico ufficiale (Cass. Sez. 6, sent. n. 1467 dell'1 febbraio 1990) e anche se l'astensione era stata formalmente esercitata ma in unione ad concreta ingerenza nell'adozione del provvedimento, sempreché dallo stesso derivi un danno o un vantaggio patrimoniale ingiusto. Occorre infine rammentare che nel corso dei lavori preparatori è stato sottolineato come nei provvedimenti a carattere generale (si pensi all'adozione di un piano regolatore), poiché i soggetti interessati sono moltissimi, sussisterebbe spessissimo un dovere di astensione essendo ipotizzabile per quasi tutti i consiglieri un interesse proprio o di un prossimo congiunto alla formulazione in un modo o in un altro del provvedimento. Peraltro non occorre dimenticare che la mancata astensione deve essere connotata, per configurare il reato, dal dolo intenzionale (v. oltre), cosicché sussisterà abuso solo se l'amministratore omette intenzionalmente di astenersi per arrecare a se o ad un congiunto un vantaggio patrimoniale ingiusto. Del resto la giurisprudenza amministrativa ha da tempo sottolineato che: "Il dovere di astensione grava sul pubblico amministratore il quale debba prendere parte a deliberazioni concernenti propri parenti, riguarda i provvedimenti suscettibili di incidere in via immediata sulle sfere soggettive dei destinatari, non anche gli atti a contenuto generale o normativo che siano presupposti da quelli" (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 385 del 23 maggio 1986).

c) L'incompetenza

È largamente riconosciuto che l'incompetenza non rappresenta altro che una violazione di legge, ed in particolare delle norme che disciplinano la ripartizione dei compiti e delle funzioni tra i vari organi dell'Amministrazione. In sostanza allorquando un funzionario pubblico adotta un provvedimento che, secondo i criteri di ripartizione della competenza, avrebbe dovuto essere adottato da un funzionario appartenente ad un ufficio diverso (ad es. in tema di contratti in quanto il valore eccede i limiti della sua delega), se lo sconfinamento è stato intenzionale ed è avvenuto al fine di arrecare un vantaggio o un danno ingiusto, si configura l'ipotesi di reato. La giurisprudenza ha costantemente affermato che solo l'incompetenza relativa può essere valutata penalmente, essendo il provvedimento emesso annullabile e dunque produttivo di effetti. Al contrario l'incompetenza assoluta (provvedimento adottato in una materia totalmente estranea alle attribuzioni del funzionario) comporta la nullità dell'atto che è dunque inidoneo a procurare un vantaggio o un danno (Cass., sent del 10 marzo 1989, Papale) cosicché il reato non può configurarsi per inidoneità della condotta. Tale argomentazione è tanto più valida in relazione alla nuova formulazione del reato, ormai costruito come reato di evento, cosicché perché il reato sia consumato deve effettivamente verificarsi il danno o il vantaggio patrimoniale ingiusto, mentre l'inidoneità della condotta impedisce anche la configurazione del tentativo.

4. L'ELEMENTO SOGGETTIVO

Si è già detto che la riforma ha costruito il reato di abuso d'ufficio in reato di evento. Il raggiungimento di un danno o di un vantaggio ingiusto non è più una finalità che l'agente deve perseguire perché sussista il reato (dolo specifico) ma rappresenta l'evento della condotta, ovvero la conseguenza che deve derivare dall'atto o dal comportamento adottato perché il reato possa definirsi consumato. Da ciò deriva che il dolo del delitto in questione non è più specifico (nel quale, secondo la definizione di Antolisei "si esige che il soggetto abbia agito per un fine particolare la cui realizzazione non è necessaria per l'esistenza del reato e cioè per un fine che sta al di là e quindi fuori dal fatto che costituisce il reato") bensì generico in quanto è sufficiente che sia voluto il fatto descritto dalla norma incriminatrice. Occorrerà dunque "riscontrare la coscienza e volontà di arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un ingiusto danno attraverso lo svolgimento illegittimo delle proprie funzioni o del servizio" (Ciccia). Va però sottolineato come la nuova formulazione dell'abuso d'ufficio precisa che l'evento - ovvero il danno o il vantaggio ingiusto - deve essere procurato intenzionalmente all'agente. L'introduzione di tale locuzione risponde ad una precisa esigenza, cioè quella di escludere dalla fattispecie il cosiddetto dolo eventuale, ovvero sia di escludere i casi in cui "l'agente non ha intenzionalmente voluto l'evento ma lo ha accettato come conseguenza eventuale della propria condotta" (Mantovani). Conseguentemente l'adozione di un provvedimento in violazione di esplicite disposizioni di legge potrà configurare il delitto di cui all'art. 323 c.p. solo se il funzionario abbia, in tal modo voluto procurare un danno o un vantaggio ingiusto. Se invece il funzionario si è solo prospettato che dall'adozione di tale provvedimento possa derivare, come conseguenza eventuale della condotta, un risultato di danno o di vantaggio ingiusto, ma non ha comunque agito per realizzare tale scopo, il reato non sussiste. È stato osservato (Macrillò) come l'introduzione del dolo intenzionale potrà esplicare effetti concreti in tema di responsabilità penale conseguente all'adozione di deliberazioni da parte di organi collegiali. In passato sono state infatti elevate incriminazioni, ad esempio, a tutti i componenti di un Consiglio Comunale sul presupposto che tutti avevano comunque votato ed adottato, con coscienza e volontà, la delibera concretizzante un uso strumentale del potere. Si è dunque osservato che "l'intenzionalità oggi richiesta dalla norma incriminatrice esprime la necessità che la punizione per il fatto di cui all'art. 323 c.p. derivi da un acclarato e provato grado di partecipazione dell'agente al reato, commisurabile sia al quantum di volontà del fatto, sia al quantum di coscienza dello stesso"(Macrillò).

5. L'INGIUSTIZIA DEL VANTAGGIO PATRIMONIALE E DEL DANNO

Qualsiasi atto adottato dal funzionario contrario a norme giuridiche (violazione di legge o mancata astensione) produce un risultato illegittimo. Tuttavia all'illegittimità dell'atto consegue anche l'illiceità penale a carico del soggetto agente solo quando il risultato causato è anche ingiusto. Si afferma così la distinzione tra illegittimità e illiceità penale: "accertata la violazione di legge sarà proprio l'esatta considerazione del risultato raggiunto a sanzionare le modalità di intervento sanzionatorio, in sede penale, amministrativa o disciplinare" (Della Monica). Dunque "se il risultato della condotta, sia pure adottata in contrasto con disposizioni di legge, è oggettivamente lecito, la violazione di legge compiuta dal pubblico ufficiale non rileverà penalmente, pur potendo l'atto rivestire i caratteri dell'illegittimità ed essere annullato nelle sedi competenti" (Scarpetta). Nella precedente formulazione della norma, ove il danno e il vantaggio ingiusto rappresentavano le connotazioni del dolo specifico, il vantaggio poteva essere patrimoniale o non patrimoniale, configurandosi due autonome ipotesi di reato (cosiddetta condotta affaristica e cosiddetta condotta favoritrice) sanzionate con pene ben diverse. Nell'attuale formulazione non configura più reato la condotta illegittima che cagioni un ingiusto vantaggio non patrimoniale. Pertanto se dalla condotta o dall'atto illegittimi deriva un evento di danno, la sanzione penale scatta sia che si tratti di un danno economico sia che se si tratti di un danno non patrimoniale; se invece dall'attività illegittima deriva, per il funzionario o per altri, un vantaggio ingiusto, il reato si configurerà solo se tale vantaggio ha un contenuto patrimoniale. La scelta di escludere dalla sanzione penale "l'abuso non patrimoniale" discende, come specificato nel corso dell'acceso dibattito parlamentare sul punto, dalla volontà di separare nettamente, e disciplinare in modo difforme, gli abusi commessi per opprimere i cittadini (che cagionano cioè un danno ingiusto) e che configurano comunque reato, da quelli commessi al fine di favorirli (che cagionano cioè un vantaggio ingiusto), ritenuti meritevoli di una tutela attenuata. Tale conclusione non appare condivisibile se si pensa ad un magistrato che disponga arbitrariamente l'archiviazione di un procedimento a carico di un suo conoscente procurandogli così un vantaggio ingiusto: la condotta del magistrato non configura il delitto di cui all'art. 323 c.p. non essendo stato procurato al terzo un vantaggio patrimoniale; non configura il delitto di cui all'art.319-bis c.p. non essendosi il magistrato fatto dare alcun corrispettivo ma avendo agito per amicizia. L'unica forma di tutela riconosciuta dall'ordinamento, pur in presenza di un fatto così grave, è quella della responsabilità disciplinare. Dovendo ora definire il vantaggio patrimoniale - che può ricadere sia sul pubblico funzionario che su terzi - basta riportarsi alle precedenti indicazioni della Cassazione a proposito della condotta affaristica, e ribadire dunque che si ha vantaggio patrimoniale tutte le volte in cui lo stesso è valutabile in termini economici: deriverà perciò indubbiamente un ingiusto vantaggio patrimoniale da un concorso pubblico "truccato", da un'assunzione arbitraria, dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a chi non presenta effettive invalidità, dall'assegnazione di un appartamento a canone calmierato a chi non ha i requisiti soggettivi richiesti e così via. Non cagionerà invece alcun vantaggio patrimoniale, e non commetterà perciò reato, il professore che favorisca un candidato all'esame di maturità o l'agente penitenziario che recapiti al detenuto lettere o pacchi al di fuori dei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. Il danno ingiusto - che riguarda unicamente i terzi - consiste invece nel verificarsi di una situazione giuridica meno favorevole per il cittadino di quella che sarebbe scaturita da una condotta legittima del funzionario. Infine è stato osservato (Cutrupi) che l'aggravante prevista dall'ultimo comma - per il caso in cui il danno o il vantaggio procurato siano di rilevante gravità - debba comunque riferirsi all'aspetto patrimoniale e dunque, per quanto riguarda l'evento di danno, vada contestata solo in presenza di un danno patrimoniale di rilevante gravità. Ciò in quanto, in relazione al danno non patrimoniale, non si ravviserebbero parametri oggettivi di giudizio.

6. CONSUMAZIONE DEL REATO E TENTATIVO

Si è già più volte ricordato che l'abuso d'ufficio è, nella nuova formulazione, un reato di evento e non più un reato di mera condotta. Evidentemente ne deriva che la consumazione del reato si verifica solo quando viene realizzato l'evento, e dunque quando il funzionario o altre persone ottengono l'ingiusto vantaggio patrimoniale o allorquando a qualcuno venga arrecato danno ingiusto. Peraltro è stato osservato (Della Monica) come la consumazione del reato non sia legata all'effettivo concretizzarsi del beneficio in termini economici ma semplicemente al prodursi di effetti favorevoli nella sfera dell'interessato. Pertanto nel caso in cui per giungere all'effettivo conseguimento del vantaggio sia necessaria un'attività da parte del beneficiario, e costui non la ponga in essere, il reato sarà ugualmente consumato. E così se ad un appalto truccato, concluso con l'aggiudicazione ad una determinata ditta, non segua poi l'esecuzione dei lavori, il reato sarà ugualmente consumato nel momento in cui si producono effetti favorevoli nella sfera giuridica dell'interessato (aggiudicazione dell'appalto) indipendentemente dalla effettiva concretizzazione in termini economici di tali effetti favorevoli, e dunque anche se poi la ditta rinunci ad eseguire i lavori e non percepisca perciò alcun compenso. In tale evenienza infatti il pubblico ufficiale ha comunque "procurato" un vantaggio all'interessato, anche se poi costui non lo ha effettivamente "conseguito" (Della Monica). Problema già posto sotto il vigore del precedente testo è quello della configurabilità del concorso nel reato per il terzo destinatario del vantaggio. Ove infatti il funzionario attui la sua illecita condotta non per trarne un utile personale, ma per favorire altri (ad es. un parente, un compagno di partito...), resta da stabilire se anche tale terzo debba essere incriminato nel reato proprio. La giurisprudenza, in conformità con i principi generali che regolano l'art. 110 c.p., ha ribadito che la semplice consapevolezza di ricevere un vantaggio ingiusto dall'attività illegittima non è sufficiente a configurare il concorso, che richiede - da parte dell'extraneus - almeno una condotta di istigazione o di agevolazione del pubblico ufficiale nella commissione del reato. Riguardo al concorso di persone nel reato deve anche osservarsi che, poiché l'abuso può essere integrato sia dall'adozione provvedimenti sia attraverso attività materiali che comunque costituiscono manifestazioni dell'attività dell'ufficio, il reato può essere commesso da più funzionari in concorso tra loro: l'uno che esercita ad esempio pressioni sui componenti dell'organo collegiale, l'altro che è così messo in condizioni di adottare il provvedimento formale (in questo senso Cass., Sez. 6, sent. n. 2797 del 16 marzo 1995). Dalla configurazione dell'abuso d'ufficio come reato di evento consegue la configurabilità del tentativo (prima negata in relazione ad un reato di mera condotta) allorquando la condotta abusiva non riesca a raggiungere lo scopo per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente. È stato osservato (Della Monica) come "il tentativo di abuso potrebbe rappresentare lo strumento giuridico per arretrare la soglia di punibilità ben oltre i limiti fissati dalla norma previgente"..."essendo la responsabilità subordinata ad una valutazione prognostica sulla commissione del delitto". In realtà allorquando la condotta illecita è stata portata a compimento e solo l'evento non si realizza per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, i confini del tentativo sono abbastanza nitidi : l'ipotesi è quella del provvedimento illegittimo tempestivamente annullato dal superiore gerarchico (tentativo compiuto). Quando invece la condotta illegittima sia stata realizzata solo in parte e sia stata poi interrotta per cause indipendenti dalla volontà del pubblico ufficiale (tentativo incompiuto) "il tentativo è configurabile solo se la condotta si configuri come un iter criminis frazionabile, così da potersi concepire l'interruzione dell'azione esecutiva, e solo se gli atti fino a quel momento compiuti integrino già una violazione di legge (non siano cioè meri atti preparatori) e siano univocamente diretti verso un fine illecito"(Della Monica).

7. CONSEGUENZE DELLA NUOVA FORMULAZIONE SUI PROCESSI IN CORSO

Non vi è dubbio che tra la precedente e l'attuale formulazione vi è un nesso di continuità che non comporta una generalizzata abrogatio criminis bensì una successione di norme incriminatrici. Per quanto riguarda i processi in corso occorrerà dunque valutare, caso per caso, se nella condotta ascritta all'imputato siano presenti gli elementi del reato nella nuova formulazione e se siano stati enunciati chiaramente nell'imputazione. Da ciò consegue che se l'imputazione riguarda l'adozione di un atto illegittimo ma per arrecare un vantaggio non patrimoniale il reato non sarà più configurabile, come pure saremo fuori dalla previsione normativa (secondo le finalità della legge) se l'atto o il comportamento adottato non costituiscano inosservanza di una disposizione di legge, ma siano illegittimi in quanto adottati per una finalità diversa da quella prevista. Nel caso poi in cui l'atto illegittimo per violazione di legge non abbia in concreto procurato un vantaggio o un danno illecito, occorrerà verificare se sussistono almeno gli estremi per configurare il tentativo. Le sanzioni stabilite per il delitto sono state complessivamente ridimensionate: mentre infatti nella precedente formulazione era prevista la pena detentiva fino a due anni per l'abuso non patrimoniale (ora non più punibile se si tratta di una condotta "favoritrice"), e da due a cinque anni per l'abuso patrimoniale, ora la pena va indistintamente da 6 mesi a tre anni. Occorrerà quindi individuare, nel caso concreto, la norma più favorevole da applicare ai sensi dell'art. 2, terzo comma, c.p. Dalle nuove sanzioni consegue: l'impossibilità di applicare, anche in presenza dell'aggravante, la custodia cautelare (prima consentita per l'abuso patrimoniale); l'impossibilità di procedere all'arresto in flagranza di reato (prima consentito per l'abuso patrimoniale); ma soprattutto termini di prescrizione molto più rapidi (sette anni e mezzo a fronte dei quindici anni prima previsti per l'abuso patrimoniale) conseguenza quest'ultima che rischia di rappresentare - considerato che sovente la notitia criminis perviene già a distanza di un notevole lasso di tempo dal fatto, e considerata la complessità dell'indagine nonché i tempi di svolgimento di tale tipo di dibattimento - un limite insufficiente per la definizione del processo.

RIVELAZIONE E UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO (art. 326). Commette il delitto di rivelazione il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie del proprio ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Il terzo comma, inserito dall'art. 15 della legge n. 86 del '90, afferma la responsabilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete. Una pena minore è prevista nel caso che il fatto sia commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto.

UTILIZZAZIONE D'INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONI DI UFFICIO (art. 325). È punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale impiega a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni d'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete.

VIOLAZIONE DI DOVERI INERENTI ALLA CUSTODIA DI COSE SEQUESTRATE (art. 334 e 335). È previsto quel particolare abuso che consiste nel sottrarre, sopprimere o distruggere cose sottoposte a sequestro. L'art. 334, quale modificato dall'art. 86 della legge n. 689 del '91, formula tre ipotesi, secondo che il fatto sia commesso:

Dal custode, al solo fine di favorire il proprietario della cosa sequestrata;

Dal proprietario che abbia lo custodia della cosa stessa;

Dal proprietario della cosa sottoposta a sequestro che non ne sia custode.

Solo nei primi due casi il soggetto attivo riveste la qualità di pubblico ufficiale; il terzo caso è contemplato insieme con gli altri per ragioni di affinità. Il sequestro a cui si riferiscono gli art. in esame è quello ammesso dalla legge penale e disposto nel corso di un procedimento penale ed anche quello ammesso dalle leggi amministrative. Nella sfera di efficacia della norma non rientra invece più, come avveniva in passato, il sequestro che si fonda sulle leggi civili.

ECCITAMENTO AL DISPREGIO E VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI, DELLE LEGGI E DEGLI ATTI DELL'AUTORITA' (art. 327). Possono rendersi responsabili di questo delitto tre categorie di soggetti: i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio e i ministri di un culto ammesso nello Stato. Il fatto incriminato consiste:

Nell'incitare al dispregio delle istituzioni o all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio o servizio;

Nel fare apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti.

Il fatto deve essere commesso dai soggetti indicati nell'esercizio delle loro mansioni.

OMISSIONI DOLOSE DI DOVERI FUNZIONALI

Allo scopo di assicurare il regolare funzionamento delle pubbliche amministrazioni il codice punisce i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, i quali non per semplice trascuratezza o indolenza, ma intenzionalmente vengono meno ai loro doveri. Si prevedono due figure criminose, la seconda delle quali costituisce nulla più che una species della prima.

OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO (art. 328). Il testo attuale dell'articolo incrimina "Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto de suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo". Una pena minore è comminata nel capoverso dell'articolo per "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo". Si precisa poi espressamente che tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. La nuova norma fissa un termine, ma la preoccupazione del legislatore per l'eccessiva ingerenza del giudice concede una facile fuga all'amministratore infedele. E l'impressione complessiva è che si sia voluto devitalizzare una norma, traendo occasione da pochi non felici interventi della magistratura per togliere operatività ad una figura di reato non grata agli operatori pubblici. Atti d'ufficio sono gli atti dovuti e appartenenti alla competenza funzionale del soggetto. Il rifiuto consiste nel diniego di compiere un atto doveroso. Il rifiuto deve verificarsi indebitamente, e cioè senza un motivo legittimo. Il delitto del primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica il rifiuto. La fattispecie del secondo comma è consumata allo scadere del termine di trenta giorni. Il dolo richiesto è generico.

RIFIUTO O RITARDO DI OBBEDIENZA COMMESSO DA UN MILITARE O DA UN AGENTE DELLA FORZA PUBBLICA (art. 329). Si prevede il caso del militare o dell'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge. Una differenza con la fattispecie precedente riguarda il soggetto attivo del reato che deve essere un militare, e cioè una persona appartenente con qualunque grado alle forze armate dello Stato, o un agente della forza pubblica.

SCIOPERO O OSTRUZIONISMO IN PUBBLICI UFFICI E IN SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICA NECESSITA'

Gli articoli 330, 331, 332 e 333 prevedono lo sciopero o l'ostruzionismo, nonché alcuni fatti ad essi collegati che si verificano negli uffici pubblici e nei servizi pubblici. L'entrata in vigore della costituzione, la quale, nel dichiarare all'art. 40 che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano, non fa eccezioni di sorta, ha creato nei dipendenti degli enti pubblici il convincimento che tale diritto spetti sempre anche ad essi. La legge regolatrice della materia, la legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo aver elencato i servizi pubblici ritenuti essenziali, pone i limiti al diritto di sciopero con lo scopo di garantire un livello minimo di funzionalità di questi ultimi. L'inosservanza di tali limiti da luogo a sanzioni disciplinari e normative per i lavoratori, nonché di carattere patrimoniale per le organizzazioni sindacali e di categoria. L'inosservanza dell'ordinanza prefettizia che garantisce le prestazioni e i livelli di funzionamento indispensabili determina sanzioni pecuniarie e amministrative. Sono espressamente abrogati gli art. 330 e 333 del codice penale.

ABBANDONO COLLETTIVO DI PUBBLICI UFFICI, IMPIEGHI, SERVIZI O LAVORI (art. 330, abrogato dalla legge n. 146 del '90).

INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI UNA PUBBLICA NECESSITA' (art. 331). Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa non inferiore a lire un milione. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

OMISSIONE DI DOVERI DI UFFICIO IN OCCASIONE DI ABBANDONO DI UN PUBBLICO UFFICIO O DI INTERRUZIONE DI UN PUBBLICO SERVIZI (art. 332). Il pubblico ufficiale o il dirigente di un servizio pubblico o di una pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione.

ABBANDONO INDIVIDUALE DI UN PUBBLICO UFFICIO, SERVIZIO O LAVORO (art. 333 abrogato dall'art. 11 della legge n. 146 del '90).

REATI CONTRO LA PERSONA

Il titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale comprende i delitti che offendono direttamente i beni essenziali dell'individuo, e cioè i beni della vita, dell'incolumità fisica, della libertà e dell'onore. Il codice in vigore non annovera tra i delitti contro la persona l'aborto (art. 545-551, ora abrogati), il quale era collocato prima della l. 22 maggio 1978, n. 194 fra i delitti contro la integrità e la sanità della stirpe. Non vi comprende neppure il reato di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 552), che figura tra i delitti contro la famiglia. Quanto ai delitti contro la libertà è bene ricordare che il codice Zanardelli li contemplava in un titolo a parte, distinguendoli in delitti contro le libertà politiche, contro la libertà dei culti, contro la libertà individuale, contro l'inviolabilità dei segreti e contro la libertà del lavoro. Il codice attuale ha collocato il primo e l'ultimo gruppo di reati in altri titoli e gli altri tra i delitti contro la persona. In questa sede i residui delitti sono stati divisi in cinque sezioni:

contro la personalità individuale;

contro la libertà personale;

contro la libertà morale;

contro la inviolabilità del domicilio;

contro la inviolabilità dei segreti.

Non si è trattato solamente di un cambio di collocazione ma di una completa rielaborazione di tutta la materia. È previsto il nuovo delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e non mancano varianti al regime della querela e delle pene accessorie ed altri effetti penali. È opportuno ricordare che ex art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 17 l. 15 febbraio 1996, n. 66, per i delitti non colposi del titolo in esame, qualora la persona offesa sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

L'OMICIDIO IN GENERALE

L'omicidio in generale è l'uccisione di un uomo cagionata da un altro uomo con un comportamento doloso o colposo e senza il concorso di cause di giustificazione. Scopo dell'incriminazione è la tutela della vita umana. Questa viene protetta dallo Stato non solo nell'interesse dell'individuo, ma anche nell'interesse della collettività. La punizione dell'omicidio del consenziente dimostra che l'ordinamento giuridico attribuisce alla vita del singolo anche un valore sociale, e ciò in considerazione dei doveri che all'individuo incombono verso la famiglia e verso lo Stato.

Oggetto materiale dell'azione criminosa è un uomo diverso dall'agente, perché la maggior parte delle legislazioni vigenti, compresa quella italiana, non punisce il suicidio, neppure nei casi in cui la sanzione potrebbe praticamente applicarsi all'individuo, e cioè nell'ipotesi di semplice tentativo. La qualità di uomo, ai fini del diritto penale, non inizia con la nascita vera e propria, vale a dire con la completa fuoriuscita del prodotto del concepimento dall'alvo materno, ma in un momento immediatamente anteriore, e precisamente nel momento in cui ha inizio il distacco del feto dall'utero della donna. Ciò si desume dal fatto che il nostro codice equipara all'uccisione del neonato l'uccisione del feto durante il parto. Senza dubbio si esige che la persona su cui cade l'azione sia viva. Il requisito della vita è sufficiente, non essendo richiesta la vitalità dell'individuo. L'opinione contraria, sostenuta in passato da qualche autore, non ha alcun punto di appoggio nel nostro diritto positivo. Il sesso, l'età, le condizioni di corpo o di mente, la nazionalità della vittima sono indifferenti ai fini dell'esistenza del reato. Si discute se anche gli esseri mostruosi nati da donna possano essere soggetti passivi del delitto in esame. La questione, dal punto di vita astratto, è interessante e delicata, perché a favore della soppressione dei monstra militano ragioni di umana pietà e di convenienza sociale. Di fronte al nostro diritto positivo non c'è dubbio che detta soppressione debba considerarsi vietata, a meno che l'essere sia così abnorme da non potersi qualificare uomo. La vita umana finisce e con la morte. Finché non si verifica questo evento la vita è tutelata. Risponde di delitto di omicidio colui che uccide un condannato alla pena capitale pochi istanti prima che abbia luogo l'esecuzione, oppure una persona affetta da malattia inguaribile che è prossima a morire.

Il fatto materiale dell'omicidio implica tre elementi:

una condotta umana;

un evento;

il nesso di causalità tra l'una e l'altro.

La condotta può estrinsecarsi nelle forme più diverse, perché la legge non indica le modalità che essa deve assumere, limitandosi a richiedere che abbia cagionato la morte di una persona. L'omicidio è esempio tipico della categoria dei reati a forma libera. Nessuno dubita che il comportamento possa consistere tanto in una azione che una omissione. I mezzi con cui viene cagionata la morte possono essere non soltanto fisici (arma, veleno, forza muscolare, gas asfissiante e così via), ma anche psichici, come il procurare uno spavento o un dolore atroce ad un cardiopatico, oppure il torturare un individuo moralmente. L'evento del delitto di omicidio consiste nella morte di una persona. Tra il comportamento dell'agente e la morte di un uomo deve esistere un rapporto di causalità. L'evento morte segna il momento consumativo del delitto di omicidio. Trattandosi di un risultato nettamente distinto, anzi, staccato dalla condotta umana, nessun dubbio è consentito sulla configurabilità del tentativo, il quale può verificarsi non solo nella forma del tentativo incompiuto, ma anche quella del tentativo compiuto.

Dal punto di vista soggettivo si distinguono tre figure di omicidio: l'omicidio doloso; l'omicidio colposo; l'omicidio preterintenzionale.

Anche in relazione alle cause di giustificazione il delitto in parola non dà luogo a speciali rilievi. Dai principi e dalle regole che sono stati esposti nella parte generale si desume che tutte le cause di giustificazione, tanto se previste espressamente dalla legge, quanto se desunta in via analogica - escluso il consenso dell'avente diritto - possono trovare applicazione nel delitto di omicidio, rendendo legittima l'uccisione di un uomo: adempimento di un dovere, esercizio di un diritto, legittima difesa, stato di necessità, trattamento medico-chirurgico, attività sportiva.

OMICIDIO DOLOSO COMUNE

È previsto all'art. 575, il quale reca: "Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno". Il codice Zanardelli nella definizione dell'omicidio doloso conteneva l'inciso "a fine di uccidere" (art. 364), ma nel progetto definitivo del codice attuale questa formula, che figurava ancora nel progetto preliminare, venne soppressa perché ritenuta superflua, date le norme generali sull'elemento soggettivo del reato contenente nel libro primo (art. 42 e 43 comma 2). A nostro parere, la soppressione dell'inciso, merita approvazione non solo per il motivo indicato dal Ministro proponente, ma anche perché il fine di uccidere, per quanto di regola ricorra nell'omicidio doloso, non può ritenersi necessario, non riscontrandosi in quella fora di dolo che va sotto il nome di dolo indiretto o eventuale. In questa ipotesi non si ha propriamente l'intenzione di cagionare l'evento, bensì la previsione della possibilità del verificarsi dell'evento stesso, accompagnata dall'accettazione del rischio relativo. Da quanto appena detto deve dedursi che l'equazione: dolo = intenzione di uccidere, accolta dalla prevalente dottrina e giurisprudenza è inesatta. Per l'esistenza del dolo nell'omicidio basta che si verifichino le condizione indicate nella definizione generale che il codice fornisce all'art. 43, definizione che, secondo l'interpretazione più accreditata, comprende anche il dolo eventuale. Il nostro codice per graduare il delitto segue il sistema delle circostanze aggravanti. Negli art. 576 e 577 queste circostanze sono distinte secondo che importino la pena di morte, l'ergastolo o la reclusione da ventiquattro a trenta anni, ma l'abolizione della pena capitale, sancita dal d.l. 10 agosto 1944, n. 224, ha avuto per conseguenza la semplificazione della materia, rendendo anche priva di effetto la distinzione che figurava nel n. 2 dell'art. 576 e nel n. 1 dell'art. 577. Prendendo in considerazione la natura intrinseca delle aggravanti in questione, esse possono essere raggruppate, a seconda che si riferiscano all'elemento soggettivo del reato, alle modalità dell'azione criminosa o ai mezzi usati, alla connessione con altri reati, alla qualità del soggetto attivo e ai rapporti tra colpevole e offeso.

AGGRAVANTI CONCERNENTI L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO:

l'aver commesso il fatto con premeditazione (art. 577 n.3). Per l'esistenza della premeditazione occorre: un certo lasso di tempo tra la risoluzione criminosa e la sua attuazione; un'accurata preparazione del delitto, preparazione che spesso viene indicata col termine di macchinazione. Comunque la premeditazione si concepisca, generalmente si ammette che l'aggravante sussiste anche quando l'attuazione del proposito criminoso è condizionata, come nel caso abbastanza frequente della donna sedotta che decide di uccidere il seduttore se costui si rifiuterà di sposarla. Controverso è se la premeditazione sia compatibile col vizio parziale di mente: cioè, se essa possa ravvisarsi nel fatto di colui che è ritenuto seminfermo ai sensi dell'art. 89 del codice. L'opinione che prevale nella dottrina e per lungo tempo ha dominato nella giurisprudenza fondandosi su ragioni diverse, lo esclude. Nessuna incertezza dovrebbe invece sussistere sulla conciliabilità della premeditazione con l'attenuante generica della provocazione, perché lo stato d'ira richiesto per questa attenuante può senza dubbio permanere nel periodo di tempo che va dalla risoluzione all'esecuzione del delitto.

L'aver agito per motivi abietti o futili.

AGGRAVANTI CONCERNENTI LE MODALITA' DELL'AZIONE CRIMINOSA O I MEZZI USATI

l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone (art. 577 n. 4).

L'aver commesso il fatto col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso (art. 577 n. 2). Si considerano venefiche le sostanze capaci di determinare la morte mediante azione tossica sull'organismo. Si discute se le sostanze corrosive vi siano comprese, ma a noi sembra che non sussistano valide motivazioni per escluderle. Tra gli altri mezzi insidiosi considerati dalla legge rientrano i trabocchetti, l'agguato o anche alcune forme di delinquenza, come il sabotaggio del motore di un'automobile o di un'aeroplano.

AGGRAVANTI DIPENDENTI DALLA CONNESSIONE CON ALTRI REATI

l'aver commesso il fatto per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto o il prodotto o il prezzo ovvero l'impunità di altro reato (art. 576 n. 1, in relazione all'art. 61 n. 2).

L'aver cagionato dolosamente la morte nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli art. 519, 520 e 521. I delitti cui si riferisce questa aggravante, prima della legge 15 febbraio 1996 n. 66 erano la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti. Oggi dovrebbero corrispondervisi gli art. 609-bis, quater e octies, ma il frettoloso legislatore non ha modificato in maniera espressa la norma in esame.

AGGRAVANTI DIPENDENTI DALLA QUALITA' DI SOGGETTO ATTIVO

Omicidio commesso dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione, ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza (art. 576 n. 3). Il codice fornisce una definizione di latitante all'ultimo comma dell'art. 576 considerando tale chi si trova in una delle condizioni indicate nel numero 6 dell'art. 61, e cioè colui che ha commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato. L'aggravante di cui si tratta non è applicabile all'evaso perché l'equiparazione tra latitante ed evaso sancita dall'art. 296 n. 5 del c.p.p. è da intendersi limitata ai fini processuali.

Omicidio commesso dall'associato per delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione (art. 576 n. 4). Per la sussistenza dell'aggravante è necessario che la condizione di associato per delinquere sia accertata giudizialmente con sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Non occorre che il passaggio in giudicato di tale sentenza si sia verificato prima dell'omicidio, essendo sufficiente che avvenga prima o contemporaneamente alla pronuncia definitiva per questo delitto.

AGGRAVANTI DIPENDENTI DAI RAPPORTI TRA IL COLPEVOLE E L'OFFESO

l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente (art. 576 n. 2 e art. 577 n. 1). Trattasi della figura di omicidio aggravato che va comunemente sotto il nome di parricidio. La disposizione si riferisce ai discendenti e agli ascendenti di qualsiasi grado.

L'aver commesso il fatto contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577 comma 2). L'uccisione dei parenti e affini contemplati dal codice nella disposizione ora richiamata generalmente si designa col nome di quasi-parricidio o parricidio improprio.

L'omicidio doloso è tra i reati per i quali, ai sensi dell'art. 16 l. 22 maggio 1975, n. 152, i termini di prescrizione sono sospesi durante la latitanza dell'imputato, per tutto il decorso dei rinvii chiesti da quest'ultimo o dal suo difensore e durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati se il destinatario non ha provveduto a comunicare ogni mutazione relativa all'abitazione ovvero al domicilio dichiarato o eletto.

Notizie storiche. Già prima della "Legge delle dodici Tavole", a Roma, esistevano giudici speciali per reprimere il delitto di omicidio. Dopo Silla la legge fondamentale in materia fu la lex Cornelia de sicariis et veneficiis, la quale, però, comprendeva anche altri delitti. Con la lex Pompeia del 669 la parola parricidium assunse il significato di uccisione di prossimi congiunti. L'omicidio in origine era punito con la morte. In seguito, alle persone di condizione sociale superiore si applicò la deportazione e l'estremo supplizio rimase sancito per quelle di qualità inferiore. Nel Medioevo prevalse a lungo anche in Italia la tendenza a punire l'omicidio con la pena privata, mentre assai diffuse erano le vendette del sangue. Nell'ambito dell'omicidio doloso sorsero a poco a poco varie configurazioni. Tra queste, accanto al parricidium e al veneficium, primeggiava l'assassinium, il quale da principio indicava soltanto l'omicidio per mandato, mentre in seguito comprendeva anche l'uccisione premeditata.

FIGURE PARTICOLARI DI OMICIDIO DOLOSO

Il nostro codice non contempla figure particolari di attenuanti speciali per il delitto in esame. prevede accanto ad ipotesi aggravanti, forme attenuate di omicidio doloso, che considera come figure autonome di reato. Per effetto della l. 5 agosto 1981, n. 442, sono scomparse dall'ordinamento le figure del feticidio o infanticidio per causa d'onore e l'omicidio per causa d'onore, essendo stata abrogata la seconda e interamente sostituita la prima con una nuova figura di reato che è qualificata come "infanticidio in condizioni di abbandono materiale". Per ciò che concerne l'abrogata disciplina del feticidio, dell'infanticidio e dell'omicidio per causa d'onore, occorre rilevare che queste erano figure tipiche di reato. L'elemento che determinava la degradazione dell'omicidio doloso era la causa d'onore. L'azione doveva cioè essere commessa al fine di eliminare il disonore che si riteneva derivare dalla notorietà di una gravidanza illegittima o di una illegittima relazione carnale. Ratio della tutela era il perturbamento psichico dell'agente. Si richiedeva un rapporto di relativa immediatezza tra lo stato emotivo e la condotta delittuosa e la giurisprudenza sul punto aveva mostrato una notevole tendenza ad interpretazioni suggerite dal favor rei.

INFANTICIDIO O FETICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO MATERIALE O MORALE

Il nuovo testo dell'art. 578, abbandonato il criterio di mitigazione delle pene per l'omicidio comune rappresentato dalla causa d'onore, ha ritenuto di dovergli sostituire quello delle "condizioni di abbandono materiale o morale connesse al parto quando abbiano determinato il fatto. Questo è descritto come il comportamento della madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto. Soggetto attivo del reato è la madre soltanto. Dandosi poi carico dei compartecipi si chiarisce ora che, mentre a coloro che concorrono nel reato è di consueto applicabile la pena stessa dell'omicidio volontario, qualora gli stessi abbiano agito col solo fine di aiutare la madre tale pena può essere notevolmente diminuita. Si specifica inoltre che non si applicano le aggravanti stabilite all'art. 61 del codice penale. La formula in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto richiede che per il fatto del futuro parto siano venuti a mancare alla donna quegli aiuti e quella solidarietà ambientale che sono consueti nella nostra società in tale evenienza: quindi sia i mezzi, sia i soccorsi psichici.

Il fatto materiale può consistere tanto nell'uccisione del feto durante il parto quanto nell'uccisione di un neonato immediatamente dopo il parto. Il feticidio presuppone che sia compiuto il processo fisiologico della gravidanza, perché in caso diverso la distruzione del prodotto del concepimento rientrerebbe nella figura dell'aborto. Secondo un'opinione corrente, il distacco del feto dall'alvo materno si desume dal verificarsi delle doglie, cioè dal travaglio del parto. Siccome il parto non è né fenomeno istantaneo né fenomeno rapidissimo, senza dubbio esiste una qualche incertezza nella determinazione del momento iniziale, ma essa è inevitabile. In caso di parto artificiale il principio dell'operazione equivale al travaglio. L'infanticidio ricorre quando l'uccisione avviene dopo il compimento del parto, e cioè dopo che il prodotto della gestazione è completamente uscito dal ventre materno. Come è naturale, si esige che l'essere sia nato vivo. La scienza medica ritiene che la prova della vita è fornita dall'avvenuta respirazione, e cioè dalla docimasia polmonare. Affinché possa parlarsi di infanticidio, è necessario che l'uccisione avvenga immediatamente dopo il parto. Essenziale è che il fatto si verifichi durante lo stato emozionale che segue il parto.

Del reato proprio in esame risponde la madre. Tutte le altre persone che pongano in essere il fatto, incorreranno nelle pene dell'omicidio comune anche se compartecipi. È ammessa però l'ipotesi di un trattamento penale più favorevole per quei concorrenti che abbiano agito al solo scopo di favorire la madre. In ogni altro caso la sanzione resterà quella consueta dell'omicidio volontario.

Al reato basta il dolo generico. Questo consiste nella coscienza e volontà di cagionare la morte del neonato o del feto, con la rappresentazione delle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Qualora la morte del feto durante il parto o dell'infante subito dopo il parto sia dovuta non a dolo, ma a semplice colpa, l'autore risponderà di omicidio colposo.

Per il disposto dell'ultimo comma dell'art. 578 al colpevole di questo reato non si applicano le aggravanti comuni stabilite all'art. 61.

OMICIDIO DEL CONSENZIENTE

Il nostro ordinamento considera indisponibile il bene della vita. In base al principio generale sancito all'art. 50 del codice, perciò, il consenso del soggetto passivo non scrimina l'omicidio. Tuttavia il codice nell'art. 579 considera forma attenuata di omicidio il fatto di chi "cagiona la morte di un uomo, con il consenso di lui". Per l'esplicito disposto del comma 3 dell'art. in parola, questo delictum sui generis non ricorre e, in conseguenza, debbono applicarsi le norme relative all'omicidio comune, quando il fatto sia commesso:

contro una persona minore degli anni diciotto;

contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con l'inganno.

Il consenso della vittima non implica necessariamente quella richiesta che qualche codice esige per la speciale figura delittuosa. A costituirla basta il permesso, e cioè un atto di volontà del soggetto passivo che autorizzi l'azione. Il semplice desiderio e l'indifferenza non sono sufficienti. Il consenso deve essere manifestato. L'efficacia di un consenso tacito, desumibile senza equivoci dal comportamento del soggetto, non può essere esclusa, per quanto in proposito si imponga molta cautela, dato l'alto valore del bene della vita. Nessun dubbio che il consenso può essere sottoposto a condizioni (ad es. l'uso di un determinato mezzo) ed è revocabile. Va da sé che colui che uccida con un mezzo diverso o dopo che il consenso è stato revocato risponde di omicidio comune.

L'elemento soggettivo importa, oltre a tutti i requisiti richiesti per l'omicidio doloso, la consapevolezza di agire col consenso della vittima. Se il consenso non sussiste, ma l'agente è ragionevolmente indotto dalle circostanze a credere che vi sia, l'art. 579 sarà applicabile, perché la supposizione erronea della presenza di un elemento che degrada un reato in un altro minore della stessa indole, non è né logico né equo fare un trattamento diverso da quello comunemente stabilito nell'ultimo comma dell'art. 59 del codice per le c.d. circostanze che escludono la pena. All'omicidio del consenziente non si applicano le aggravanti comuni previste dall'art. 61.

In ordine alla figura di cui stiamo trattando, la questione più importante che si presenta è quella dell'eutanasia. Si tratta di un problema che da qualche decennio è divenuto di grande attualità. La parola eutanasia, la cui origine viene attribuita a Francesco Bacone, che con essa voleva indicare la morte dolce e calma, viene alcune volte usata in senso più ampio. Quella che a noi interessa è l'eutanasia in senso stretto e cioè l'uccisione per pietà: l'omicidio misericordioso, vale a dire, la morte provocata per troncare le sofferenze di un essere colpito da un morbo inguaribile. In Italia la Chiesa Cattolica è decisamente contraria, e contraria è anche la maggioranza dei medici. Nel nostro diritto positivo solo pochi casi di eutanasia rientrano nella disposizione che regola l'omicidio del consenziente, perché, come abbiamo visto, per l'applicabilità di tale norma si richiede un vero e proprio consenso prestato da persona che abbia superato gli anni diciotto e non sia in condizioni di deficienza psichica, condizione che normalmente si riscontrano nei malati incurabili e afflitti da atroci sofferenze. La maggior parte dei casi di eutanasia, pertanto cade sotto le sanzioni dell'omicidio doloso comune. Poiché la serie di aggravanti previste ( ad es. la premeditazione, i vincoli di parentela) porterebbe all'inflizione di pene molto severe, a nostro avviso, sarebbe opportuno introdurre nella nostra legislazione una norma speciale, fissando una pena non elevata, con un minimo basso per il caso che sia cagionata per pietà la morte di una persona amata, certamente inguaribile e al solo scopo di porre termine alle sue sofferenze.

ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO

Il suicidio che per lungo tempo è stato punito, nel nostro ordinamento vigente è di per sé esente da pena. Questa tolleranza è dovuta a ragioni di politica criminale, e praticamente alla impossibilità di una repressione efficace. Siccome tale impossibilità non sussiste nei confronti dei terzi che cooperino al fatto, il codice vigente all'art. 580 punisce "chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione". La punibilità di chi concorre all'altrui suicidio, tuttavia, nel nostro diritto è condizionata. Essa è subordinata a due condizioni che sono prevedute alternativamente:

che il suicidio avvenga, e cioè che si verifichi la morte della persona;

che la morte non si verifichi, purché dal tentativo di suicidio derivi una lesione grave o gravissima (art. 583).

Non avverandosi per qualsiasi ragione né l'una né l'altra di dette condizioni, anche la partecipazione all'altrui suicidio rimane impunita. Dall'ultimo comma dell'art. 580 si desume che questo delitto speciale è escluso e si applicano le disposizioni relative all'omicidio, allorché la persona che si suicida è minore degli anni quattordici o comunque priva della capacità di intendere o di volere.

Il fatto materiale consiste in un atto di partecipazione al suicidio altrui, partecipazione che può essere fisica o psichica. È psichica quando l'agente fa sorgere nel soggetto il proposito che prima non esisteva, oppure rende più solido il proposito esistente. La partecipazione è fisica allorché l'agente concorre nell'esecuzione del suicidio rendendolo possibile fornendo, ad esempio, i mezzi necessari, o in qualsiasi altro modo agevolando l'esecuzione medesima. Contrariamente all'opinione di Manzini, si ritiene che debba esistere un nesso eziologico tra l'azione del colpevole e il risultato, perché in difetto di un contributo causale non è in genere consentito di parlare di concorso nel fatto altrui. L'agevolazione al suicidio può avere luogo anche mediante un'omissione. Occorre pertanto, ai sensi della regola generale stabilita all'art. 40, che il soggetto abbia violato un obbligo giuridico a contenuto positivo. Nel caso abbastanza frequente del suicidio doppio con la sopravvivenza di uno dei due, bisogna distinguere: se il sopravvivente è stato autore unico dell'uccisione dell'altro, egli risponde di omicidio del consenziente; se ha determinato o comunque agevolato il suicidio dell'altro, sarà responsabile del delitto ora in discussione, mentre andrà esente da pena se sarà ritenuto semplice succube di colui che è deceduto.

Trattandosi di un caso di compartecipazione ad un fatto altrui, occorre nel soggetto la volontà di cooperare al fatto medesimo.

Per il disposto del capoverso dell'art. 580 il delitto è aggravato se la persona istigata, eccitata o aiutata:

è maggiore degli anni quattordici, ma minore degli anni diciotto;

si trova in condizioni di deficienza psichica per una infermità di qualsiasi genere o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Se il suicida non ha superato gli anni quattordici o comunque  è privo della capacità di intendere e di volere si deve parlare di omicidio comune. Le aggravanti comuni indicate all'art. 61 sono applicabili, perché nelle disposizione in esame non figura l'esclusione che è sancita per l'omicidio del consenziente.

OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

Per l'art. 584 risponde di tale reato "chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli art. 581 e 582, cagiona la morte di un uomo". I delitti di cui si parla sono le percosse e le lesioni personali. Pertanto l'ipotesi configurata dal legislatore consiste nel fatto dell'individuo che, ponendo in essere atti diretti a percuotere una persona o a procurarle una lesione personale, ne determina, senza volerlo, la morte.

Siccome la legge parla di atti diretti a commettere uno dei delitti di cui agli art. 581 e 582, non si richiede che questi reati abbiano raggiunto il momento consumativo, bastando che siano tentati. Così risponderà di omicidio preterintenzionale colui che in una località dirupata tenti di ferire una persona, la quale, per sfuggire alla minaccia, trovi la morte, cadendo in un precipizio. Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui si verifica il decesso della vittima. Il tentativo di omicidio preterintenzionale è inconcepibile per l'ovvia ragione che in esso manca la volontà dell'evento che lo perfeziona.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo del reato base. È fin troppo evidente che, se nel fatto si riscontrasse il dolo dell'omicidio, sia pure nella forma del dolo indiretto, non si potrebbe parlare del delitto in esame.

Per il disposto dall'art. 585 il delitto è aggravato se concorre alcuna delle circostanze previste per l'omicidio comune negli art. 576 e 577, oppure se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

OMICIDIO COLPOSO

È previsto nell'art. 589, il quale lo descrive con la semplice formula: " Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". Per colpa si intende il verificarsi dell'evento, anche se preveduto, ma non voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L'aggravante contemplata nel n. 3 dell'art. 61 (previsione dell'evento) può ricorrere nel delitto in esame, al quale si applicano, in quanto compatibili col reato colposo, anche le altre circostanze previste nel detto articolo, nonché le attenuanti comuni di cui all'art. 62. Va posto in rilievo che la compatibilità con la provocazione viene in generale ammessa.

Deve essere ricordata la disposizione contenuta all'art. 586 del codice, il quale, sotto la rubrica morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, reca: "Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli art. 589 e 590 sono aumentate". Questa norma importa una aggiunta al disposto dell'art. 83 che riguarda l'aberratio delicti, in quanto sancisce un aumento di pena per il caso che il delitto diverso da quello voluto dall'agente sia la morte o la lesione personale.

LESIONI PERSONALI E PERCOSSE

Tra le norme regolanti le offese all'incolumità individuale, non è più compresa, come in passato, la lesione personale a causa d'onore, essendo stato abrogato con la l. 5 agosto 1981, n. 442 l'art. 587 comma 3.

LESIONE PERSONALE (COMUNE). Per il primo comma dell'art. 582 questa figura delittuosa, che va ordinariamente sotto il nome di "lesione personale lieve", consiste nel fatto di colui che "cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente". Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non si verificano le conseguenze indicate nell'art. 585, il delitto è perseguibile a querela della persona offesa. La forma più tenue di lesione che si desume dalla norma ora richiamata viene comunemente detta lievissima. Poiché, come vedremo, quando la malattia derivante dalla lesione si protrae oltre i 40 giorni, il fatto trapassa nella lesione grave o gravissima di cui all'art. 583, è la lesione personale comune la lesione che provoca una malattia avente durata maggiore di giorni 20, ma non superiore ai giorni 40.

Secondo il testo della legge, l'elemento oggettivo della figura criminosa in esame consiste nel cagionare una lesione da cui deriva una malattia. A nostro modo di vedere, poiché la legge non fornisce una definizione di malattia, bisogna attenersi a quella fornita dalla scienza medica. Pertanto si ritiene che la malattia consista in quel processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo. Se il processo morboso investe l'organismo fisico, si quella che il codice definisce come malattia nel corpo; se investe l'organismo psichico, determinando un turbamento nelle funzioni dell'intelletto o della volontà, si ha malattia nella mente. Non vi rientrano, pertanto, le ecchimosi perché esse non determinano una menomazione funzionale dell'organismo degna di rilievo.

Per l'esistenza del dolo, secondo le regole generali, occorre la volontà e previsione dell'evento e cioè della malattia nel significato prima espresso. Se il fatto è stato commesso con il dolo che è proprio del delitto di omicidio, come nel caso frequentissimo della ferita inferta animo necandi, il soggetto risponderà di omicidio tentato. Il reato di lesione personale resterà in tal caso assorbito nel reato maggiore, essendo necessariamente contenuto in esso.

Il verificarsi della malattia che è il vero evento naturalistico della lesione personale, segna il momento consumativo del reato. Nessun dubbio sulla configurabilità del tentativo.

Come tutti i reati è necessario che il fatto descritto nella norma incriminatrice presenti il carattere dell'antigiuridicità, il quale resta escluso dalla presenza di cause di giustificazione.

Per disposto dell'art. 585 il delitto di lesioni personali è aggravato se concorre una delle circostanze previste per l'omicidio negli art. 576 e 577, oppure se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

LESIONE PERSONALE GRAVE E GRAVISSIMA. L'art. 583 recita: "La lesione personale è grave:

se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

se dal fatto si produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Dottrina e giurisprudenza, sulle orme della Relazione ministeriale al progetto, ritengono che l'art. 583 non delinea autonome figurae delicti, ma semplici circostanze, perché le ipotesi prese in considerazione non implicano una modificazione dell'essenza di reato di lesioni personali, ma costituiscono soltanto delle particolarità, e più precisamente dei risultati che si aggiungono ad esso, determinandone una maggiore gravità. Gli eventi indicati nell'articolo in esame, in quanto circostanze aggravanti, per il principio generale sancito nell'art. 59, prima della riforma di cui all'art. 1 l. 7 febbraio 1990, n. 19 dovevano essere valutati a carico dell'agente obbiettivamente, e cioè anche se da lui non fossero stati previsti e persino se fossero risultati imprevedibili. Su questo punto la relazione è quanto mai esplicita. In essa si legge: "Trattandosi di circostanze oggettive, consegue che saranno in ogni caso addebitate al colpevole o alle persone che abbiano concorso nel delitto, ancorché non conosciute né volute: esse, cioè, debbono essere valutate indipendentemente da qualsiasi indagine psicologica". "Gli effetti del danno, più o meno gravi, costituiscono il rischio che corre il colpevole e che a lui è addebitato a titolo di responsabilità oggettiva". Osserviamo subito che, se si fosse accolto questo ordine di idee, non c'era davvero da compiacersi del modo in cui il nostro legislatore aveva regolato uno dei più frequenti delitti, quale è la lesione personale. A nostro avviso questo è un caso tipico in cui è possibile dare alla legge un'interpretazione diversa da quella che era nell'intendimento di quelle che l'hanno redatta. Se si riconosce, come è necessario riconoscere, che fra le ipotesi previste nell'art. 583 ve ne è qualcuna in cui si riscontra quella che è la nota essenziale del delitto configurato nell'articolo precedente, e cioè la malattia, non è possibile considerare le ipotesi stesse come circostanze della c.d. lesione tipica. Per la regola generale, infatti, tra il reato circostanziato e il reato semplice deve esistere un rapporto di species ad genus, rapporto che presuppone che nella fattispecie speciale si riscontrino tutti indistintamente gli elementi propri della fattispecie generale, con l'aggiunta di uno o più elementi particolari. La tesi qui propugnata trova conferma nel fatto che il codice esplicitamente ha conferito speciali denominazioni alle ipotesi previste nell'art. 583, designando col termine di lesione grave quelle del primo comma e col termine di lesione gravissima quelle del secondo. Si tenga presente che il codice non attribuisce mai un particolare nomen iuris a ipotesi criminose che non siano reati autonomi, ma semplici forme circostanziate di altri reati. Contro il nostro assunto sarebbe vano opporre che la rubrica dell'art. 583 parla di circostanze aggravanti, perché le rubriche non hanno valore vincolante per l'interprete.

La prima conseguenza di questo ordine di idee concerne l'elemento soggettivo del reato. Se si ammette che il nostro codice configura nell'art. 583 due autonomi tipi di reato, bisogna ritenere che per l'esistenza del dolo in ognuno di essi sia necessaria la volontà del relativo evento e, perciò, come nella lesione personale comune, il reo deve prevedere che dal suo operato derivi una malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo, così nella lesione personale grave deve prevedere il verificarsi di uno degli eventi indicati al comma 1 dell'art. 583. Questa conclusione contrasta nettamente con l'opinione comune, ma essa non si può evitare se si vogliono rettamente applicare i principi regolatori del nostro diritto, e particolarmente la norma fondamentale contenuta nell'art. 43 del codice, per la quale l'esistenza del dolo è in ogni reato indispensabile la volontà dell'evento. Accolta la nostra concezione, si domanda come dovrà essere regolato il caso in cui il soggetto, nell'intento di cagionare una data lesione, ne determini, senza volerlo, una di maggiore gravità. Si tratta di quella che comunemente viene denominata lesione preterintenzionale, la quale, oggetto di particolare disciplina nel codice abrogato, non è stata prevista nel codice in vigore, coerentemente al punto di vista adottato dai compilatori. Trova applicazione la norma di cui all'art. 586, la quale contempla l'ipotesi che da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione personale di una persona. Nel caso in cui un soggetto voglia graffiare un altro, ma ne determina la perdita di un occhio, questi risponderà di lesione personale comune dolosa in concorso con la lesione colposa gravissima con l'aumento di pena stabilito dal citato art. 586.

Notevoli sono anche le conseguenze che derivano dalla nostra concezione in ordine al momento consumativo e al tentativo. Per noi che ammettiamo l'esistenza di tre tipi autonomi di reato, la consumazione ha luogo in momenti diversi, e precisamente quando si avverano gli eventi che caratterizzano ciascun tipo. Quanto al tentativo, la nostra concezione porta ad ammettere che esso possa verificarsi anche nei confronti della lesione grave e della lesione gravissima. Di fronte al nostro diritto positivo, dottrina e giurisprudenza opinano che non è consentito parlare di tentativo di lesione grave o gravissima, e ritengono che in ogni caso il reo debba rispondere di tentativo di lesione comune. Tale conclusione, se pur in armonia con la premessa da cui viene dedotta, non può soddisfare, non soltanto perché trascura marcate differenze che esistono nella realtà, ma anche perché assicura al tentativo di lesioni gravi o gravissime un trattamento di estrema benignità. Ci domandiamo se queste conclusioni, formulate prima della citata riforma dell'art. 59, abbiano minore rilievo ora che le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute per errore determinato da colpa inesistenti. A noi sembra che al quesito debba darsi risposta negativa.

In ordine alle varie ipotesi di lesione grave, dal punto di vista esegetico si osserva:

malattia che mette in pericolo la vita della persona, è malattia che in un dato momento mette in reale pericolo la vita del paziente;

per incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni si intende l'impossibilità di svolgere l'attività consueta. Nell'ipotesi è compresa qualsiasi attività dell'uomo, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico;

per quanto riguarda l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, si premette che senso è il mezzo che è destinato a porre l'individuo in contatto con il mondo esteriore, facendogli percepire gli stimoli che ne provengono: vista, udito, olfatto, gusto ecc. Organo, ai fini del diritto, è l'insieme delle parti del corpo che servono ad una determinata funzione. A costituire la lesione grave basta l'indebolimento del senso o dell'organo, mentre se si verifica la perdita dell'uno o dell'altro si ha la lesione gravissima. In proposito deve tenersi presente che, quando le parti del corpo che provvedono alla stessa funzione sono più di una, la distruzione di una di esse in genere comporta l'indebolimento e non la perdita del senso o dell'uso dell'organo.

Rispetto all'ipotesi di lesione gravissima va notato:

malattia certamente o probabilmente inguaribile è quello stato di alterazione funzionale che, a giudizio della scienza, non può cessare, o solo in rari casi si risolve in guarigione;

la perdita di un senso si verifica allorché il senso è completamente distrutto;

la perdita di un arto è la distruzione di una delle parti del corpo destinata o alla funzione della prensione o a quella della deambulazione. Alla perdita è assimilata la mutilazione che renda l'arto inservibile;

la perdita dell'uso di un organo implica che l'insieme delle parti del corpo, che lo costituiscono, siano così danneggiate da non poter più adempiere alla funzione a cui sono destinate;

la perdita della capacità di procreare comprende non solo l'impotentia coeundi e l'impotentia generandi, ma anche l'incapacità del parto nella donna;

non si può parlare di permanente e grave difficoltà nella favella se non si verifica un profondo disturbo funzionale che ponga il leso in spiccata inferiorità nelle sue relazioni con gli altri;

premesso che per viso si intende la parte del corpo che è visibile stando di fronte alla persona, compreso il collo, si ha sfregio permanente quando le regolarità e l'armonia dei lineamenti del viso è alterata in modo notevole.

Come la lesione comune, la lesione grave e quella gravissima sono aggravate se concorre alcuna delle circostanze previste dagli art. 576 e 577 del codice, oppure se il fatto è compiuto con armi o con sostanze corrosive.

LESIONE PERSONALE COLPOSA. È prevista dall'art. 590 con formula analoga a quella adottata per l'omicidio    colposo: "Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila". L'applicazione di questa norma non dà luogo a questioni particolari. Occorre rilevare che è richiesta la querela della persona offesa, eccezion fatta per le lesioni gravi o gravissime relative ai fatti commessi con violazione delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro o attinenti all'igiene del lavoro e che abbiano determinato una malattia professionale. In caso di dolo, invece, la perseguibilità a querela di parte è limitata alla lesione personale lievissima.

PERCOSSE. Ai sensi dell'art. 581, risponde di tale reato colui che "percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente". Poiché percuotere significa urtare violentemente, nella previsione della norma rientrano quelle che una volta si dicevano "vie di fatto", e cioè lo schiaffo, il calcio, il pugno e altre simili manifestazioni di violenza non produttive di malattia. La percossa di regola determina una sensazione dolorosa, ma questa non è richiesta ai fini del reato in esame. per la punibilità della percossa si richiede il dolo, non essendo prevista legislativamente la forma colposa. Per il disposto dell'art. 581, e in applicazione del principio generale sancito all'art. 84 del codice, il delitto di percosse rimane assorbito in tutti i reati nei quali la violenza è considerata elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato. Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa.

Ipotesi abrogate di lesioni personali. Il codice negli art. 552 e 554 prevedeva due speciali ipotesi di lesione personale. La prima contemplava il fatto di chi avesse compiuto su altra persona, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione. La seconda perseguiva, in determinati casi, il contagio di sifilide o di blenorragia. Dopo l'abrogazione dell'intero titolo decimo del libro secondo, avvenuta con la l. n. 194 del 1978, la procurata impotenza alla procreazione è oggi colpita a titolo di lesione personale gravissima.

L'ABORTO IN GENERALE

Per il diritto penale è aborto l'interruzione intenzionale del processo fisiologico della gravidanza con la conseguente morte del prodotto del concepimento. L'opportunità di incriminare l'aborto è stata negata in parecchi ordinamenti moderni soprattutto per quanto attiene alla interruzione della gravidanza voluta dalla gestante nei primi tre mesi. In Italia, dopo un iter laboriosissimo, la legge 22 maggio 1978, n. 194 ha adottato un criterio analogo, ma con formulazione e prescrizioni che fanno del testo legislativo una delle fonti più travagliate e discusse. È opportuno esporre alcune nozioni che sono comuni a tutte o alla maggior parte delle norme incriminatrici.

Presupposto dell'aborto vero e proprio è la gravidanza della donna. Questo fenomeno ha inizio con l'annidamento dell'ovulo, fecondato mediante con l'incontro dello sperma maschile, nella mucosa uterina. Il termine della gravidanza si verifica con l'espulsione del feto. Se manca la gestazione, non può esservi aborto vero e proprio.

Il processo fisiologico della gravidanza deve essere interrotto per opera dell'agente e non per cause naturali. Poiché la legge non indica il mezzo con cui deve essere provocato l'aborto è fuori dubbio che il fatto può commettersi con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo. Vengono in considerazione i mezzi specifici, i quali possono essere chimici e fisici o meccanici. Ma l'aborto può procurarsi anche con mezzi generici come le ferite, le percosse inferte alla donna incinta e persino con mezzi morali. A priori non si può escludere la possibilità di aborto commesso mediante omissione. Si pensi al caso della levatrice che, incaricata di assistere una donna incinta, di proposito non pratichi le cure che sono necessarie affinché la gestazione si svolga in modo regolare.

L'interruzione della gravidanza deve avere per effetto l'uccisione del prodotto del concepimento. Se il feto non muore, non si ha l'aborto, ma il mero acceleramento del parto. La possibilità di una vita autonoma sorge con il settimo mese di gestazione. La morte del feto determina il momento consumativo dell'aborto. Se in seguito alle pratiche abortive, la morte del feto non si verifica, si avrà tentativo.

Le norme incriminatrici abrogate. Prima della riforma la dottrina aveva mosso critiche alla collocazione del delitto di aborto nel capo, introdotto ex novo, "delitti contro la integrità e la sanità della stirpe". Il codice penale distingueva tre specie di aborto:

L'aborto di donna non consenziente (art. 545);

L'aborto di donna consenziente (art. 546);

L'aborto procuratosi dalla donna (art. 547).

Accanto a queste figure erano contemplate due incriminazioni ausiliari: l'istigazione all'aborto e gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (art. 548 e 550). Erano previste: una aggravante se il colpevole avesse esercitato la professione sanitaria (art. 555) ed una diminuente se il delitto fosse stato commesso per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto (art. 551).

Notizie storiche. Nel diritto romano in origine il procurato aborto non era punito. Soltanto all'epoca di Settimio Severo l'aborto fu sottoposto a pena ed assimilato al veneficium, e ciò per reagire contro la tendenza alla vita lussuriosa e dissoluta. I giureconsulti del Medioevo ammettevano la punibilità dell'aborto solo quando il feto fosse animato, e cioè quaranta giorni dopo il concepimento per i maschi e ottanta o novanta giorni per le femmine. La pena era pari a quella dell'omicidio e talora anche più grave. Nella legislazione dei secoli diciottesimo e diciannovesimo la repressione di questo delitto si mitigò, in modo notevole, tenendosi conto dei motivi determinanti, ed in specie della causa d'onore.

LE ATTUALI NORME INCRIMINATRICI

La disciplina prevista dalla l. 22 maggio 1978, n. 194 ha riguardo agli articoli da 17 a 21. Per quanto concerne l'aborto criminoso sono individuati tre gruppi di ipotesi: il primo ha per oggetto l'aborto di donna non consenziente ed è contemplato dall'art. 18; il secondo l'aborto di donna consenziente ed è inserito nell'art. 19; il terzo l'aborto e l'accelerazione del parto colposi ed è previsto nell'art. 17. Sta a sé l'art. 21 che introduce ex novo un'ipotesi di tutela penale del segreto sulle procedure ed interventi nella materia in oggetto, mentre l'art. 20 ha riguardo soltanto ad una circostanza aggravante.

ABORTO DI DONNA NON CONSENZIENTE. Questa ipotesi ricorre, ex art. 18, quando taluno "cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna". Come già avveniva per l'abrogato art. 546 comma 3, si considera non prestato il consenso estorto con la violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. Costituiscono circostanze aggravanti la minore età della gestante e, nell'ambito della struttura dei c.d. delitti aggravati dall'evento, l'essere derivate dal fatto in esame, quali eventi non voluti, la morte o lesione gravissime o gravi. Costituisce del pari circostanza aggravante l'essere stato l'aborto provocato da chi avesse prima sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'art. 9. La circostanza ha riguardo solo agli addetti al personale sanitario ed esercente attività ausiliarie in quanto abbiano concorso a provocare l'interruzione della gravidanza. Poiché l'obiezione, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 9 si intende immediatamente revocata se chi l'ha espressa prende parte a procedure o interventi abortivi, sembra evidente che, ritenuta la circostanza per un primo fatto criminoso, essa non potrebbe più operante per fatti successivi.

ABORTO PRETERINTENZIONALE. Ai sensi dell'art. 18 della legge in esame è chiamato a rispondere, al modo stesso di chi cagioni l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna, chiunque tale interruzione determini con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Se oltre all'aborto derivino alla donna la morte o lesioni gravi o gravissime, sempre nell'ambito della richiamata categoria dei delitti aggravati dall'evento, sono previsti inasprimenti di pena. È evidente che le lesioni personali sopra indicate non debbono costituire una conseguenza normale dell'aborto.

ACCELLERAZIONE DEL PARTO QUALE CONSEGUENZA DI LESIONI VOLONTARIE. Il terzo comma dell'art 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194 contempla il fatto di chi, con azioni dirette a cagionare lesioni alla donna, provochi l'accelerazione del parto. Questa figura è stata inserita nel sistema dalla legge per supplire all'abrogazione dell'art. 583 comma 1 che considera appunto l'acceleramento del parto tra le lesioni personali gravi. La figura in esame contempla l'acceleramento preterintenzionale conseguente a lesioni volontarie sulla donna. E poiché l'art. 17 ha riguardo al parto prematuro colposo, resta scoperta la previsione specifica del parto prematuro doloso.

ABORTO VOLONTARIO COMMESSO CON VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DELLALEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194. Ai sensi dell'art. 19 comma 1 è chiamato a rispondere chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate agli art. 5 e 8. In questi articoli sono contemplate alcune modalità:

Obbligo degli appartenenti ai consultori ed alle strutture sociosanitarie di garantire i necessari accertamenti medici, di esaminare la donna e il padre del concepito col consenso della prima;

Obbligo del medico di fiducia della partoriente di compiere gli accertamenti sanitari necessari;

Obbligo di rilasciare, ove l'intervento si riveli urgente, una conforme attestazione;

Obbligo dei medici del servizio ostetrico di verificare l'inesistenza di controindicazioni sanitarie prima di praticare l'aborto;

Divieto di praticare l'aborto in case di cura non autorizzate dalla regione.

L'elenco delle modalità da osservare è così significativo da documentare di per sé la censura di indeterminatezza sopra espressa da chiarire perché la dottrina abbia cercato di elaborare criteri restrittivi di interpretazione. L'indagine sulla volontà della donna deve tenere conto dei principi generali che presiedono all'accertamento della validità e rilevanza delle manifestazioni del volere.

Costituiscono circostanze aggravanti l'essere derivate dai fatti sopra indicati la morte o una lesione gravissima o grave non volute dalla gestante, nonché, per chi procura l'interruzione della gravidanza, l'avere egli sollevato obiezione di coscienza.

ABORTO VOLONTARIO COMMESSO CON VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DELLA LEGGE. Tale reato è previsto al terzo comma dell'art. 19. L'art. 6 chiarisce che dopo i primi novanta giorni l'aborto volontario può essere praticato:

Quando la gravidanza e il parto comportino un grave pericolo per la donna;

Quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

L'art. 7, sempre in relazione all'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni, prevede le seguenti modalità di intervento:

Accertamento dei processi patologici da parte di un medico del servizio ostetrico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento e relativa certificazione;

Obbligo di fornire la documentazione e di comunicare la certificazione al direttore sanitario dell'ospedale nel caso di intervento da praticarsi immediatamente;

Obbligo di salvaguardare la vita del fato quando sussista la possibilità di una esistenza autonoma di quest'ultimo;

Obbligo nel caso suddetto, di praticare l'aborto solo quando la gravidanza e il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

Può sussistere l'aggravante dell'art. 20 (reato commesso da chi abbia sollevato obiezione di coscienza). Sono del pari contemplate le aggravanti dell'essere derivata la morte o una lesione gravissima o grave.

ABORTO VOLONTARIO SU DONNA MINORE O INTERDETTA AL DI FUORI DEI CASI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 O VIOLANDO LE MODALITA' DA ESSI PREVISTE. L'art. 12 prescrive quali casi e modalità:

La richiesta personale della donna;

L'assenso di chi esercita la potestà o la tutela;

Se questo è impedito o sconsigliato per seri motivi, o rifiutato o segni il contrasto di opinioni tra più legittimati a darlo, gli appartenenti al consultorio o alla struttura medico-sanitaria o il medico di fiducia devono attuare gli adempimenti previsti dall'art. 5 e trasmettere, entro sette giorni, motivata richiesta al giudice tutelare;

Quest'ultimo deve sentire la donna e può, entro cinque giorni, autorizzarla a decidere l'interruzione della gravidanza;

Dopo i primi novanta giorni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela, si applicano le procedure dell'art. 7.

L'art. 13 (relativo alle interdette) stabilisce i seguenti casi e modalità:

Obbligo di sentire il parere del tutore se la richiesta è presentata dall'interdetta o dal marito;

Obbligo di accertare la conferma della gestante nei casi richiesti dal tutore o dal marito;

Obbligo per il medico del consultorio o struttura sociosanitaria o di fiducia di trasmettere al giudice tutelare, entro sette giorni dalla richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda, su chi l'ha presentata, sull'atteggiamento della donna, sulla specie e gravità dell'infermità mentale, accompagnati dal parere del tutore se espresso.

Soggetto attivo del reato è che cagiona l'aborto senza avere accertato l'esistenza dei suddetti presupposti e modalità. Per la donna, ancorché concorrente, è prevista una causa personale di esenzione dalla pena. È applicabile la citata aggravante dell'art. 20 per chi procura la interruzione della gravidanza avendo sollevato obiezione di coscienza e persistendo in essa. Se dal fatto conseguano la morte o lesioni gravi o gravissime della donna sono previsti aumenti di pena.

ABORTO COLPOSO. Il primo comma dell'art. 17 afferma la responsabilità di "chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza". Anche qui il termine interruzione della gravidanza è equivalente ad aborto, come emerge, tra l'altro, in modo inequivoco, dall'esame dell'ipotesi del secondo comma dell'articolo. Valgono naturalmente i principi che disciplinano i delitti colposi. Costituisce circostanza aggravante l'essere stato il fatto commesso con violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

PARTO PREMATURO COLPOSO. Ai sensi dell'art. 17 comma 2 è chiamato a rispondere "chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro". Il riferimento al parto prematuro è espressione equivalente, pertanto, a quella sopracitata di acceleramento del parto. Anche in questa fattispecie valgono i principi generali formulati in materia di reato colposo e costituisce circostanza aggravante la violazione di norme a tutela del lavoro.

TUTELA DEL SEGRETO SU PROCEDURE E INTERVENTI ABORTIVI. L'art. 21 della legge in oggetto reca: "Chiunque, fuori dei casi previsti all'art. 326 del c.p., essendone a conoscenza per ragioni di professione o d'ufficio, rivela l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'art. 622 c.p.. Poiché la formulazione iniziale c.d. di riserva fa salve le ipotesi di rivelazione di segreti d'ufficio, con conseguente applicabilità dell'art. 326 c.p. nei confronti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che, violando i loro doveri o abusando delle loro qualità, abbiano divulgato notizie capaci di rivelare l'identità delle donne assoggettate a procedure o interventi abortivi, la figura criminosa in esame risulta assai affine a quella dell'art. 622 c.p.. Tuttavia se ne differenzia per il maggior rigore. Infatti:

Manca la nota di antigiuridicità speciale che nell'art. 622 toglie rilievo penale alla rivelazione per giusta causa;

Basta alla consumazione del reato la divulgazione di informazioni idonee a rivelare l'identità della donna o comunque di chi abbia fatto ricorso alle procedure o interventi di legge;

Non è espressamente prevista la possibilità di un nocumento;

L'interprete è di fronte a un delitto procedibile d'ufficio.

Si è voluta negare quest'ultima caratteristica con rilievi desunti dai lavori preparatori, ma la formula che rinvia all'art. 622 ha per oggetto la punibilità, non la procedibilità e consente soltanto di ritenere applicabili la pene comminate dall'articolo suddetto.

RISSA

L'art. 588 punisce "chiunque partecipa ad una rissa". Il solo fatto di prendere parte ad una rissa basta per dar vita al reato, mentre il codice precedente esigeva per la punibilità la condizione che nella zuffa alcuno fosse rimasto ucciso o avesse riportato una lesione personale. Nel diritto attuale la rissa non è punita a causa della incertezza sulla responsabilità dei singoli partecipanti derivante dalle condizioni in cui di regola si verifica, ma perché il fatto espone a pericolo la vita e l'incolumità delle persone e nel tempo stesso importa la minaccia di un turbamento per l'ordine pubblico. Questa è la ratio dell'incriminazione.

Per l'esistenza della rissa occorre che vi sia una mischia violenta con vie di fatto. Si discute sul numero minimo di persone indispensabile per l'esistenza di questo delitto, il quale senza alcun dubbio appartiene alla larga categoria dei reati plurisoggettivi. Alcuni autori ritengono che siano sufficienti due persone e in questo senso si è pronunciata varie volte la Cassazione. A nostro avviso è preferibile l'opinione di chi considera necessaria la presenza di almeno tre soggetti. La legittima difesa, anche in questo reato, esclude l'antigiuridicità e, perciò, non c'è rissa se un gruppo di individui aggredisce ingiustamente un altro gruppo il quale si difenda, sia pure dando luogo ad una mischia violenta. Naturalmente la rissa sussiste se l'aggressione è reciproca.

Per l'esistenza del dolo occorre la coscienza e la volontà di partecipare alla contesa violenta.

Il codice considera come circostanza aggravante quell'evento che nel codice precedente era condizione di punibilità del reato. Dispone infatti l'art. 588: "Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa". Questa disposizione configura un caso di responsabilità oggettiva, giacché l'evento è posto a carico dei corrissanti a prescindere da ogni indagine di carattere psicologico, e cioè indipendentemente dal concorso del dolo o della colpa. È indifferente per l'applicabilità dell'aggravante che l'uccisione o la lesione personale, dolosa o colposa, incida su un corrissante o un estraneo. L'aggravante si applica anche al rissante che abbia subito una lesione personale e a colui che sia intervenuto dopo che si è verificata l'uccisione o la lesione personale; non ha chi è receduto prima. La lesione produce l'aggravamento della anche se è perseguibile a querela di parte.

La rissa assorbe il reato di percosse, e ciò in base al disposto del comma 2 dell'art. 581. Tutti gli altri reati che siano commessi durante la rissa concorrono con questa, secondo le regole generali.

OMISSIONI DI ASSISTENZA E DI SOCCORSO

Tali delitti consistono in violazioni di obblighi di custodia o di assistenza, imposti dalla legge al fine di tutelare l'incolumità di individui, che per le loro condizioni d'età o per altre circostanze, si trovano esposti a pericolo.

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI. Viene contemplato alternativamente il fatto di chi "abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di corpo o di mente, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia custodia o debba avere cura", e il fatto di colui che "abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro".

Presupposto della condotta, per ciò che concerne l'abbandono di un minore degli anni quattordici, è la preesistenza di una situazione, anche di mero fatto, a ragione della quale il minore si possa ritenere nella sfera di sorveglianza del soggetto agente. In relazione all'incapace o al minore abbandonato all'estero, il semplice fatto dell'abbandono non dà vita alla fattispecie in esame, se con esso non si viola uno specifico dovere di custodia o di cura che trovi il suo fondamento fuori dall'art. 591 o nell'affidamento per ragioni di lavoro. La custodia si riferisce al singolo e preciso dovere di sorveglianza, mentre la cura è espressione riassuntiva che comprende tutte le prestazioni e cautele protettive di cui abbia bisogno una persona incapace di provvedere a se stessa. Soggetto passivo può essere soltanto una delle persone espressamente indicate nella norma in esame. L'abbandono consiste nel lasciare la persona in balia di se stessa o di terzi che non siano in grado di provvedere adeguatamente alla custodia e cura, in modo che ne derivi un pericolo per la vita e l'incolumità della persona medesima. Se il pericolo non si verifica, il delitto deve escludersi per difetto di offesa dell'interesse tutelato. La condotta può essere così positiva o negativa. Il delitto si consuma con l'abbandono e, poiché, questo può protrarsi per un certo tempo, si tratta di un reato eventualmente permanente. Il dolo esige la coscienza del pericolo inerente all'abbandono. Il delitto è aggravato se:

Dal fatto derivi la morte o una lesione personale;

Il fatto sia commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore, o dal coniuge, ovvero dall'adottato o dall'adottante.

Naturalmente qualora la lesione o la morte siano volute il colpevole di abbandono risponderà pure del delitto di lesioni personali o di omicidio.

OMISSIONE DI SOCCORSO. All'art. 593 sono contemplate due ipotesi. La prima si ha quando taluno, "trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità". La seconda ipotesi consiste nel fatto di "chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità". Perché possa applicarsi la norma in esame, è necessario che non sussista un dovere particolare di assistenza, penalmente sanzionato. Quando ciò si verifichi, infatti, si applica la norma speciale (ad es. l'art. 328: omissione di atti d'ufficio).

Presupposto della condotta criminosa è il trovare abbandonato o smarrito un incapace, oppure un corpo umano che sembri inanimato o una persona ferita o altrimenti in pericolo. Trovare qui significa imbattersi.

Soggetto attivo può essere anche chi con la propria azione ha posto in pericolo la persona, compreso colui che dolosamente o colposamente le abbia cagionato una lesione personale, nel quale caso egli risponderà di due reati. La condotta di cui alla prima ipotesi dell'art. 593 consiste nell'omettere di dare avviso all'Autorità del ritrovamento. Nell'ipotesi di cui al secondo comma la condotta incriminata è posta in essere con l'omettere di prestare l'assistenza occorrente o di dare immediato avviso all'Autorità. L'obbligo cessa senza dubbio nel caso in cui il soggetto per la sua età, per le sue condizioni particolari o per altre cause si trovi nell'assoluta impossibilità di adempierlo. Non cessa per il solo fatto che l'adempimento esporrebbe il soggetto ad un pericolo personale, perché la norma contenuta nell'art. 593, mirando a rafforzare il sentimento della solidarietà umana, eleva il coraggio a dovere giuridico. Il soggetto potrà sottrarsi alla responsabilità solo quando ricorrano gli estremi dello stato di necessità (art. 54), e cioè quando sia costretto all'omissione dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. Il delitto si consuma nel momento dell'omissione ed ha carattere istantaneo.

Il dolo consiste nella volontarietà dell'omissione, accompagnata dalla conoscenza di tutti gli elementi compresi nella fattispecie legale. Il delitto è aggravato se dalla condotta del colpevole deriva una lesione personale o la morte.

CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

La tutela dei beni della vita e dell'incolumità individuale è integrata nel nostro codice con alcune disposizioni che configurano dei reati contravvenzionali. Si tratta delle Trasgressioni alla disciplina delle armi che sono contemplate nel libro terzo negli articoli dal 695 al 702. La funzione sussidiaria di tali norme rispetto a quelle che prevedono i delitti esaminati è troppo evidente per richiedere spiegazioni. La nozione delle armi è data dall'art. 585 del codice, il quale nel comma 2 reca: "Agli effetti della legge penale, per armi si intendono:

quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo".

Le armi di cui al primo comma sono dette proprie; quelle di cui al secondo comma si dicono improprie. La legge di Pubblica Sicurezza all'art. 42 vieta in modo assoluto di portare fuori della abitazione proprie e delle appartenenze di essa, le mazze ferrate o bastoni ferrati, gli sfollagente e le noccoliere, mentre vieta di portare senza giustificato motivo i bastoni muniti di puntali acuminati, nonché tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e altri strumenti atti ad offendere.

Il nostro legislatore ha ritenuto opportuno fornire una nozione più ristretta di armi, nozione che coincide con quella offerta dell'art. 30 della legge di Pubblica Sicurezza. L'art. 704 del codice, infatti, stabilisce che agli effetti delle disposizioni relative alle dette contravvenzioni per armi si intendono:

quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'art. 585;

le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissianti o accecanti".

È opportuno sottolineare che la sfera di efficacia è sottoposta a notevoli limiti per effetto delle citate leggi speciali. Una volta per tutte ricordiamo che sfugge ad essa la disciplina delle armi da guerra o tipo-guerra, loro parti. Munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali, nonché quelle delle armi comuni da sparo atte all'impiego, o parti di esse, di cui all'art. 2 l. 18 aprile 1975, n. 110, eccezion fatta per il porto d'armi abusivo conseguente a mancanza di validità della licenza per omesso pagamento della tassa di concessione governativa.

FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATO DI ARMI (695 e 696). Il primo articolo contempla il fatto di chi, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria". Nel capoverso dell'art. 695 è sancita una pena minore per il caso che si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche. L'art. 696, d'altra parte, punisce chiunque esercita la vendita ambulante di armi, vendita che è vietata dall'art. 37 della legge di Pubblica Sicurezza. Per effetto delle leggi speciali l'applicazione di tali norme è oggi limitata alle armi bianche (cioè pugnali, spade).

DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI (697). Sono previste due ipotesi, che costituiscono tipi distinti di reato. La prima consiste nel fatto di chi detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta. La seconda ipotesi si concreta nel comportamento di colui che, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trova armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità. L'efficacia della contravvenzione, per l'intervento delle numerose leggi speciali, è oggi limitata alle armi da punta e taglio ed alle munizioni per armi comuni da sparo. Scopo della norma è di rendere agevole all'Autorità di polizia di conoscere tempestivamente le persone che detengono le armi e le munizioni ai fini di poter esercitare gli opportuni controlli. L'obbligo di denuncia sta a carico dei detentori che tali siano a qualsiasi titolo, legittimo o illegittimo. Ogni modificazione nelle specie e nella quantità di armi o di munizioni e anche ogni cambiamento di luogo impone la denuncia. L'aver iniziato pratiche per conseguire la licenza e persino l'averla ottenuta non esime da tale obbligo. Il reato è senza dubbio di carattere permanente.

OMESSA CONSEGNA DI ARMI (698). Viene punito chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute. In questa contravvenzione incorre anche chi abbia già denunciato le armi detenute ed è superfluo dire che la consegna tardiva non esclude la sussistenza del reato. La proroga del termine di consegna da parte del Prefetto dopo il rinvenimento dell'arma, secondo l'opinione preferibile, elimina nel fatto il carattere dell'illiceità.

PORTO ABUSIVO DI ARMI (699). Incorre in questa contravvenzione chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa. Una forma più grave del reato è contemplata nel comma 2 dell'art. 699 e ricorre quando taluno, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa la licenza. Portare significa tenere indosso o comunque a portata di mano l'arma, in modo che il soggetto possa farne uso. In ambedue le forme la contravvenzione a aggravata , se il fatto è compiuto in cui sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato.

OMESSA CUSTODIA DI ARMI (702, REATO ABROGATO). La contravvenzione contemplava il fatto di colui che, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:

consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;

trascura di adoperare nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga ad impossessarsene agevolmente;

porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

DISPOSIZIONI COMUNI. Per tutte le contravvenzioni esaminate, esclusa l'ultima, è circostanza aggravante il fatto che l'autore sia una delle persone alle quali la legge vieta di concedere licenza, nonché il fatto che la licenza sia stata negata o revocata. Così dispone l'art. 700, facendo richiamo all'art. 680. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni predette può essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata (art. 701).

REATI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE

LA VIOLENZA E LA MINACCIA IN GENERALE

Prima di analizzare le varie figure criminose, occorre esaminare i concetti di violenza e minaccia che stanno alla base della maggior parte di esse. Violenza è l'impiego dell'energia fisica per vincere un ostacolo, reale o supposto. La violenza può esercitarsi sulle persone oppure sulle cose. Della violenza reale il codice fornisce una nozione nel capoverso dell'art. 392, statuendo: "Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose, allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Minaccia, d'altra parte , consiste nel prospettare ad una persona un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla volontà dell'agente. Bisogna che su tale male l'agente possa influire, e cioè che esso possa essere da lui determinato o non impedito. Se fa difetto questa condizione si ha semplice avvertimento. Il male minacciato può riguardare non solo la vita e l'incolumità fisica, ma anche la libertà, il pudore, l'onore della persona. Non sono esclusi i beni patrimoniali (minaccia della distruzione di un bene). Deve però concernere un bene giuridicamente rilevante e, perciò, non può essere oggetto di minaccia, ad es., il togliere l'amicizia o l'invocare un castigo divino. La minaccia implica certamente la prospettazione di un male futuro, mentre la violenza implica un male attuale. Tanto la violenza quanto la minaccia sono spesso usate per recare direttamente al paziente un danno, vale a dire per ledere o porre in pericolo un suo interesse legittimo. Ma esse possono essere anche adoperate col fine specifico di coartarne la volontà.

LA VIOLENZA O MINACCIA COME MEZZI COERCITIVI DELLA VOLONTA' ALTRUI

Conviene distinguere la violenza propria dalla violenza impropria. La violenza propria comprende ogni energia fisica adoperata dal soggetto sul suo paziente per annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. La violenza impropria comprende ogni altro mezzo che produca il medesimo risultato, esclusa la minaccia. Pertanto costituiscono violenza impropria tutte le attività insidiose con cui il soggetto viene posto, totalmente o parzialmente, nell'impossibilità di volere o di agire. L'impiego di tali mezzi è considerato dal diritto come violenza. Inoltre, la violenza impropria può consistere anche in una semplice omissione, come nel caso che sia fatto mancare il cibo ad un individuo incapace di procurarselo da sé per indurlo ad un dato comportamento. Per quanto concerne la minaccia non basta il preannunzio di un male futuro che dipende dall'agente cagionare o non impedire: occorre che tale male venga posto come alternativa. In ciò consiste la coercizione.

Generalmente nella dottrina e nella giurisprudenza si distingue la vis physica dalla vis compulsiva, ravvisandosi la seconda esclusivamente nella minaccia. Mentre la prima annullerebbe completamente il potere di autodeterminazione, la seconda lo lascerebbe in parte sussistere.

Così per la violenza, come per la minaccia, considerate quali mezzi coercitivi della volontà, valgono in generale le seguenti regole, salvo le precisazioni che saranno prospettate nell'esame delle singole figure delittuose:

l'idoneità del mezzo ai fini della coartazione della volontà va giudicata secondo la particolarità del caso concreto, e cioè tenendo del tempo, del luogo, delle modalità dell'azione e, soprattutto, delle condizioni personali della vittima;

alla violenza o minaccia esercitata sulla vittima equivale quella che sia diretta ad una terza persona legata alla prima da un vincolo particolare di affetto e di solidarietà.

Forme speciali di coercizione della volontà sono quelle previste nell'art. 46 e nell'ultimo comma dell'art. 54. In queste ipotesi la violenza e la minaccia vengono in considerazione come cause di esclusione della punibilità della persona che, subentra l'una o l'altra, commetta un fatto che costituisce reato.

VIOLENZA PRIVATA

Sotto tale denominazione possono essere ricomprese tre figure delittuose e pi precisamente:

VIOLENZA PRIVATA TIPICA. È prevista nell'art. 610 e consiste nel fatto di colui che, "con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa". Scopo della norma in parola è la necessità di tutelare quella possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri, che rappresenta uno degli aspetti essenziali della libertà personale e che generalmente è detta libertà morale.

L'elemento oggettivo è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa. La violenza o la minaccia debbono essere rivolte ad ottenere dal soggetto passivo una data azione od omissione.

Per il codice in vigore l'avvenuto costringimento costituisce requisito essenziale del reato. Esso, quindi, ne segna la consumazione. Se il costringimento non si verifica, potrà aversi il tentativo, sempre che ne ricorrano gli estremi.

Il fatto deve essere illegittimo. L'illegittimità è esclusa soltanto quando ricorra una specifica causa di giustificazione, in forza della quale l'agente abbia la facoltà giuridica imporre una determinata condotta al paziente.

L'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia, prevedendo che altri farà, tollererà od ometterà qualche cosa. Trattasi di dolo generico.

Il delitto è aggravato se ricorrono le condizioni prevedute dall'art. 339 del codice, e, cioè se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO. Con l'art. 611 viene incriminata la violenza o la minaccia viene usata per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente il reato. L'azione tipica di questa figura di reato consiste nel semplice ricorso alla violenza o alla minaccia per conseguire il fine ora indicato. L'elemento psicologico si riassume nell'intenzione di usare violenza o minaccia per costringere o determinare taluno a commettere un reato. In questo caso è indubbio che il dolo richiesto è specifico. Se il soggetto passivo commette il reato, ne risponderà sempre chi lo ha costretto o determinato. Quanto alla responsabilità della persona coartata, essa sarà, a seconda delle circostanze, regolata dall'art. 46, dall'art. 54 o dalle norme sul concorso di più persone nel reato. Il delitto, come il precedente, è aggravato, se concorrono le condizioni indicate nell'art. 339 del codice.

STATO DI INCAPACITA' PROCURATO MEDIANTE VIOLENZA (art. 613). Risponde di tale reato "chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacità di intendere o di volere". Per l'esistenza del reato non è necessario che si verifichi un danno alla persona; basta che si realizzi uno stato di incapacità, nel quale la legge ravvisa una situazione di pericolo per lo stesso incapace o per i terzi. È necessario che tale stato si prodotto senza il consenso del paziente. Espressamente la legge dichiara che alla mancanza del consenso equivale il consenso dato dalle persone indicate all'art. 579 e cioè:

dalla persona minore degli anni diciotto;

dalla persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

dalla persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con l'inganno.

Il delitto si consuma nel momento in cui si verifica lo stato di incapacità. Il dolo consiste nella coscienza e volontà di determinare il risultato indicato nella norma incriminatrice. Il delitto è aggravato:

se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto;

quanto alla responsabilità dell'incapace per il reato che egli commette, valgono le regole generali. Si tenga presente in particolare la norma contenuta nell'art. 86 del codice.

MINACCIA

Ai sensi dell'art. 612, concreta tale delitto il fatto di colui che minaccia ad altri un danno ingiusto. La ratio dell'incriminazione è ravvisata di solito nella necessità di proteggere la libertà morale della persona contro influenze estranee che la limitino. La minaccia è un delitto generico e sussidiario, al quale spesso si sostituiscono le ipotesi specifiche prevedute dalla legge, come quando la minaccia è considerata elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato o la qualità del soggetto passivo importa un mutamento del titolo criminoso.

Come si rileva dal testo dell'art. 612, l'elemento soggettivo postula soltanto la minaccia di un danno ingiusto. La minaccia può manifestarsi in svariate forme ed appunto in relazione alla varietà dei mezzi adoperabili la dottrina parla di minaccia esplicita o implicita, diretta o indiretta, reale o simbolica. A questa forma di minaccia si dava spesso il nome di "scopelismo". La minaccia deve essere idonea a turbare la tranquillità di una persona: in altre parole a intimidirla. L'idoneità della minaccia non va determinata sulla base dell'effetto verificatosi in concreto, ma ex ante, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso che potevano essere considerate nel momento della condotta. La presenza del soggetto passivo non è necessaria: basta che costui ne venga comunque a conoscenza. Oggetto della minaccia deve essere un danno ingiusto. Danno ai fini della presente norma, è ogni lesione, o messa in pericolo di un interesse facente capo al soggetto passivo. Il danno prospettato deve essere realizzabile e verosimile, poiché altrimenti l'azione non avrebbe quella capacità di intimidire che è nell'essenza della minaccia. Circa il requisito dell'ingiustizia del danno, si suole insegnare che è ingiusto il danno minacciato contra jus. Il delitto si consuma con la percezione da parte del soggetto passivo dell'espressione minacciosa, e, in particolare, nel momento in cui la parola è udita, lo scritto o il disegno è ricevuto o il gesto è visto dal soggetto stesso. Alla possibilità di concepire il tentativo punibile è di ostacolo il fatto che la minaccia, di regola è perseguibile a querela di parte, la quale ovviamente presuppone che il destinatario ne sia venuto a conoscenza. Il dolo è escluso dall'erronea supposizione della legittimità del danno minacciato. L'elemento psicologico ha particolare importanza altresì al fine di distinguere la minaccia della violenza privata. Sono previste due aggravanti speciali. La prima si verifica quando la minaccia è grave, la seconda allorché la minaccia è fatta in uno dei modi previsti dall'art. 399 del codice, e cioè con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. La minaccia è grave quando è grave il male minacciato. La gravità del danno, però, non va valutata in modo assoluto, ma relativo, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e specialmente delle condizioni soggettive del soggetto passivo. La minaccia è di regola perseguibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ora abbiamo parlato e nei confronti delle persone già sottoposte con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

SEQUESTRO DI PERSONA

Per l'art. 605 si rende responsabile di questo delitto "chiunque priva il soggetto della libertà personale". L'elemento oggettivo consiste nella privazione della libertà personale, la quale qui va intesa in senso restrittivo, e cioè come libertà spaziale o libertà di muoversi nello spazio. È indubitato che il sequestro di persona implica anche un'aggressione alla libertà psichica, tanto che nella dottrina straniera c'è chi considera il delitto in parola come una sottospecie della violenza privata. La privazione della libertà può essere effettuata nei modi più svariati: non solo con la violenza e la minaccia, ma anche con l'inganno. La dottrina suole distinguere i mezzi con cui il sequestro può effettuarsi in diretti e indiretti, a seconda che la perdita della libertà sia o meno una conseguenza immediata della condotta del colpevole. La condotta può essere sia attiva che omissiva. Per la realizzazione del delitto in parola è necessario che la perdita della libertà si protragga per un certo periodo di tempo di un certo rilievo. Il sequestro di persona è reato necessariamente permanente. Soggetto passivo del reato può essere anche chi si trovi già in stato di parziale privazione della libertà, qualora venga ulteriormente limitata la sfera di movimento a lui consentita. Il delitto si consuma nel tempo e nel luogo in cui si verifica la privazione della libertà personale nel senso sopra indicato. Non è discussa l'ammissibilità del tentativo.

L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di privare taluno della libertà personale, senza averne l'autorizzazione. Non occorre alcun fine speciale. La considerazione dello scopo in vista del quale il soggetto ha agito, assume importanza, potendo determinare il passaggio da questa ad altre figure delittuose. Particolare interesse, in relazione a questo delitto, presenta la questione della rilevanza o meno del consenso dell'offeso quale causa di giustificazione. Il consenso deve ritenersi efficace quando abbia per oggetto una limitazione soltanto circoscritta e secondaria del bene della libertà. Esso, pertanto, deve ritenersi invalido allorché si verifica la totale soppressione della libertà, ovvero una menomazione così grave da diminuire notevolmente la funzione sociale dell'individuo, come pure nei casi in cui gli atti di consenso siano, comunque, contrari alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico.

Il delitto è aggravato se il fatto è commesso:

in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni;

da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE

Gli art. 606, 607, 608 e 609 prevedono un gruppo di reati che sono caratterizzati dalla qualità di pubblico ufficiale nel soggetto attivo. Essi, con i loro comportamenti in violazione dei doveri inerenti a pubbliche funzioni ledono anche un interesse della Pubblica Amministrazione e ciò spiega come siano in ogni caso perseguibili d'ufficio.

ARRESTO ILLEGALE (art. 606). Risponde di questo delitto "il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni". Ciò che differenzia il reato in esame dal sequestro di persona è che nell'arresto illegale il pubblico ufficiale agisce con intenzione di mettere l'arrestato a disposizione dell'autorità competente, mentre ciò non si verifica in caso di sequestro aggravato. Nell'arresto anzidetto si ha, insomma, un'azione delittuosa sotto la parvenza della legalità, parvenza che non si riscontra nel sequestro di persona. La condotta importa un arresto effettuato con abuso di potere da parte del pubblico ufficiale. Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la privazione della libertà. Quanto al dolo richiesto per questo delitto, va posto in rilievo che la consapevolezza di costituire un arresto illegale ne costituisce elemento essenziale.

INDEBITA LIMITAZIONE DI LIBERTA' PERSONALE (art. 607). Questa figura comprende tre ipotesi distinte:

il fatto del pubblico ufficiale che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente;

il fatto del pubblico ufficiale che non obbedisce all'ordine di liberazione dato dall'Autorità competente;

il fatto del pubblico ufficiale che indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

La disposizione non è applicabile ai fatti commessi in stabilimenti diversi da quelli indicati. Sono da considerare pubblici ufficiali preposti ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento di cura, il direttore, il vicedirettore, ed il reggente; mentre sono addetti i funzionari di segreteria e ragioneria, i medici, i cappellani, gli insegnanti, i dirigenti e gli assistenti tecnici. L'azione, rispettivamente in ciascuna delle tre ipotesi contemplate nell'articolo in esame, consiste nell'ammettere taluno nelle carceri e negli stabilimenti anzidetti senza un ordine dell'Autorità, oppure nella disobbedienza all'ordine di liberazione, oppure, infine, nell'illegittimo ritardo frapposto alla liberazione. Nella prima ipotesi il delitto è di azione ed istantaneo; nelle altre due è omissivo e permanente. Secondo le regole generali, il dolo è escluso dall'errore circa i doveri del proprio ufficio. Poiché le singole fattispecie sono previste alternativamente come possibili forme di realizzazione di un'unica figura criminosa, se in un caso concreto esse vengano poste in essere congiuntamente, riteniamo che non vi sia concorso di reati.

ABUSO DI AUTORITA' CONTRO ARRESTATI O DETENUTI (art. 608). Viene incriminato il fatto del pubblico ufficiale che "sottopone a misura di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta, di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente". Soggetto attivo del delitto può essere anche il privato che procede all'arresto in flagranza di reato ai sensi dell'art. 383 c.p.c., poiché, in virtù del criterio funzionale adottato dal nostro diritto, egli assume la veste di pubblico ufficiale. La condotta, positiva o negativa, consiste nel sottoporre a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate o detenute, in modo da modificare in peggio lo stato di limitazione della libertà personale a cui dette persone sono già sottoposte. Il delitto, che è eventualmente permanente, si consuma nel momento in cui vengono inflitte le misure di rigore non consentite dalla legge. L'esistenza del dolo postula la consapevolezza dell'illiceità delle misure adottate nei confronti del soggetto passivo.

PERQUISIZIONE ED ISPEZIONI PERSONALI ARBITRARIE (art. 609). Viene punito il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale. Essenziale all'esistenza del reato è che il pubblico ufficiale agisca abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, il che si verifica tanto nel caso di incompetenza assoluta, che in quello di inosservanza delle formalità prescritte dalla legge, come nel caso delle perquisizioni personali eseguite non a norma dell'art. 352 c.p.p.

La perquisizione personale consiste nel sottoporre il paziente a investigazioni sul corpo e nella sfera di custodia del corpo stesso (vestiti) al fina di accertare se vi si nascondano determinati oggetti ed impossessarsene. L'ispezione personale è invece eseguita per compiere sulla persona dati rilievi (accertare la presenza di una cicatrice). Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui il pubblico ufficiale inizia la perquisizione o l'ispezione, ovvero costringe o induce la persona ad obbedirgli. Come nelle tre figure incriminatrici precedenti, il dolo è escluso se l'agente non ha la consapevolezza di abusare dei poteri inerenti alle proprie funzioni.

ALTRI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE: LA SHIAVITU'

RIDUZIONE IN SCHIAVITU' E PLAGIO. Per l'art. 600 viene punito chiunque riduce una persona in schiavitù , o in una condizione analoga alla schiavitù. Con l'abrogato art. 603, d'altra parte, era punito a titolo di plagio colui che avesse sottoposto una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione. Per schiavitù, ai sensi della convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, si intende lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi. Condizioni analoghe alla schiavitù sarebbero tutte quelle nelle quali una persona si trova in potestà di un'altra in conseguenza d'un rapporto di servizio. Si tratterebbe insomma del lavoro forzato o altrimenti obbligatorio.

Il consenso dell'offeso non giustifica il fatto, essendo lo stato di libertà un diritto di cui il titolare non può disporre fino al punto di permetterne la completa soppressione. Per quanto disposto dall'art. 604 il fatto preveduto dall'art. 600 è punibile altresì quando sia commesso all'estero in danno di cittadini italiani.

TRATTA, COMMERCIO, ALIENAZIONE E AQUISTO DI SCHIAVI. L'art. 601 incrimina il fatto di "chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù", mentre l'art. 602 punisce "chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù, o nella condizione predetta". A norma della convenzione di Ginevra del 1926 "la tratta degli schiavi comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio d'uno schiavo acquistato per essere venduto o scambiato, come pure in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi". Questi due reati sono punibili anche quando siano commessi all'estero in danno di cittadini italiani.

DISPOSIZIONI PENALI CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE

Tutta la materia già appartenenti ai reati contro la libertà sessuale è stata rielaborata dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 e inserita nella sezione dei delitti contro la libertà personale in oggetto.

VIOLENZA SESSUALE. L'art. 609 bis prende in considerazione il fatto di chi "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali". Il secondo comma dell'articolo pone sullo stesso piano "chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".

Per meglio intendere i contenuti delle ipotesi suddette occorre aver presente la disciplina degli abrogati articoli 519 e 521. In questi articoli venivano introdotte distinzioni come quella tra congiunzione carnale e atti di libidine, che avevano provocato non lievi divergenze in dottrina su una serie di concetti: significato di congiunzione carnale e suoi limiti; natura dell'atto; linea di confine con le condotte libidinose diverse dal coito e tra libidine e non libidine. Nell'intenzione del legislatore più recente tali difficoltà devono intendersi superate poiché la violenza o l'induzione hanno oggi per oggetto l'ampia nozione di atto sessuale, inteso come ogni manifestazione dell'istinto sessuale espressa in tutte le forme in cui può estrinsecarsi la libidine.

La tipologia delle condotte rilevanti considera anzitutto gli atti sessuali imposti con violenza o minaccia. La costrizione può essere quindi tanto fisica quanto psichica. Non è richiesto che la minaccia o la violenza siano di particolare intensità; basta che siano idonee a vincere, nel caso concreto, la resistenza della vittima. La vis sopravvenuta dopo la dedizione spontanea di uno dei soggetti non basta a concretare il delitto, come nel caso di sevizie inflitte per sadica perversione, sevizie che tuttavia possono dar luogo a responsabilità per reati diversi. È ormai residuo storico l'assunto che non sarebbe illegittima la violenza tra coniugi per indurre all'adempimento del debito coniugale: anch'essa per certo è "contra legem" e può dar luogo al delitto in esame. Per l'integrazione del reato rileva altresì l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dell'offeso. Tali condizioni non hanno più riguardo ai minori per i quali opera l'art. 609 quater. Come in passato analoga rilevanza viene attribuita alla induzione in errore mediante inganno. Così tra i soggetti per i quali si fa luogo a trattamento uguale a quello degli atti commessi con violenza o minaccia vanno annoverate le persone offese tratte in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nulla si oppone alla configurabilità del tentativo e il momento consumativo si colloca nel tempo e nel luogo dell'atto sessuale.

Basta al dolo la coscienza e la volontà della violenza, minaccia e abuso con la coscienza della natura sessuale dell'atto e, nella ipotesi del capoverso, delle condizioni dei inferiorità fisica o psichica o dell'induzione in inganno della persona offesa.

L'art. 609 ter contempla circostanze aggravanti se i fatti sono commessi:

nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni quattordici;

con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale;

nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

Infine, ma con un maggiore inasprimento della sanzione: nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni dieci.

ATTI SESSUALI CON MINORENNE. L'art 609 quater incrimina chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

non ha compiuto gli anni quattordici;

non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo relazione di convivenza.

Il secondo comma dell'art. dichiara non punibile "il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i due soggetti non è superiore a tre anni". È necessario sottolineare che avendo l'art. 609 sexies escluso, come già avveniva con l'abrogato art. 539, la possibilità per il colpevole di invocare a propria scusa, per il fatto commesso nei confronti del minore degli anni quattordici, l'ignoranza dell'età dell'offeso, resta nell'ordinamento questa presunzione dettata, in deroga alla disciplina di cui all'art. 47 del codice, dalla necessità di impedire elusioni alla responsabilità di fatti così gravi.

CORRUZIONE DI MINORENNE. L'art. 609 quinquies incrimina chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere. La sfera di azione di questo reato risulta assai limitata rispetto all'abrogato art. 530 del codice poiché larga parte dei contenuti di quest'ultimo appare trasferita negli art. 609 bis e 609 quater. L'agire in presenza, come in passato, ha riguardo a persona cosciente, poiché chi si trovi in condizioni di incoscienza, per qualsiasi motivo non può dirsi presente. In passato si erano prospettati dubbi in relazione al soggetto dormiente, in considerazione della possibilità che egli si destasse.

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO. l'art. 609 septies contempla una figura di reato del tutto nuova ed introdotta dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66; esso reca: "La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis". Alla consumazione del reato basta anche un solo atto se commesso in presenza e in funzione del gruppo. Il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare la violenza sessuale col concorso e la presenza di altri partecipanti. La circostanze aggravanti sono quelle stesse previste all'art. 609 ter. Sono circostanze attenuanti:

la minima partecipazione nella preparazione ed esecuzione del reato, rilevando per altro difficoltà di concepire una partecipazione nella sola preparazione del reato, postochè il partecipante deve comunque essere presente alla violenza;

l'essere stata determinata a commettere il delitto persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, o comunque che sia soggetta alla potestà dei genitori, quando l'istigatore sia chi esercita tali forme di potere sul partecipante.

DISPOSIZIONI COMUNI

Esaminate le singole fattispecie criminose, è necessario illustrare alcune disposizioni che ad esse sono comuni e che nel codice figurano negli art. 609 sexies, septies, nonies e decies.

Per l'art. 609 sexies, quando i delitti previsti negli art. 609 ter, quater e octies sono commessi a danno di un minore degli anni quattordici e nel caso del delitto di cui all'art. 609 quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.

I delitti di cui agli art. 609 bis, ter, quater sono di regola perseguibili a querela di parte. La ratio di questa regolamentazione è evidente. L'esercizio dell'azione penale, mettendo in luce fatti che toccano la vita intima delle persone e che spesso sono rimasti poco noti o addirittura ignorati, può recare più danno che vantaggio alle vittime per la pubblicità che ne deriva: da qui la convenienza di lasciare alle persone stesse la facoltà di evitare il procedimento.

Il legislatore ha peraltro ravvisato la necessità di stabilire, in deroga alle regole generali, che la querela, una volta proposta, è irrevocabile (art. 609 septies comma 3). Quando la persona offesa muore prima che la querela sia stata proposta o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, il diritto di querela spetta ai prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato.

Alla regola della perseguibilità a querela di parte la legge fa alcune importanti eccezioni, disponendo che si procede d'ufficio (art. 609 septies): se il fatto di cui all'art. 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è commesso con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio; infine si afferma che la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'art. 609 quater, ultimo comma, cioè se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

L'art. 609 nonies del codice sancisce due norme speciali in ordine alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna. Sono le seguenti: la condanna per alcun tipo dei delitti previsti dagli art. 609 bis, ter, quater, quinquies e octies importa la perdita della potestà dei genitori, quando la qualità di genitore, è elemento costitutivo del reato commesso, nonché l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela o curatela; importa altresì la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori vero la persona offesa.

L'art. 609 decies stabilisce obblighi di comunicazione al Tribunale dei minorenni e detta norme per l'assistenza effettiva e psicologica a questi ultimi.

I REATI CONTRO L'ONORE

REATI CONTRO L'ONORE IN GENERALE

Onore è il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona: più precisamente è l'insieme delle doti morali (onestà, lealtà), intellettuali (intelligenza, educazione, istruzione) fisiche (sanità, prestanza) e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive. L'ordinamento penale, più che l'onore così concepito, ne considera i riflessi, i quali sono di due specie: soggettivo e oggettivo. Il riflesso soggettivo è costituito dall'apprezzamento che l'individuo fa delle sue doti e, in sostanza, del sentimento del proprio valore sociale. Il riflesso oggettivo è rappresentato dal giudizio degli altri, e precisamente dalla considerazione in cui l'individuo è tenuto dal pubblico: dalla reputazione di cui egli gode nella comunità. Il codice vigente configura due delitti contro l'onore: l'ingiuria e la diffamazione. Il codice, a differenza di quello abrogato, il quale distingueva le due figure delittuose a seconde che l'offesa non consistesse o non consistesse nell'attribuzione di un fatto determinato, considera come elemento caratteristico la presenza dell'offeso nell'ingiuria. Dalla disciplina codicistica discende che nell'ingiuria è offeso prevalentemente il sentimento del proprio onore, mentre nella diffamazione è offesa prevalentemente la reputazione.

CARATTERISTICHE COMUNI

Ambedue i delitti consistono in una manifestazione di pensiero. Come in tutti i reati del genere, per la consumazione di essi è necessario che l'espressione offensiva pervenga a conoscenza di un'altra persona: sia da altri percepita. Noi riteniamo che i due delitti abbiano a considerarsi di pericolo per la ragione che l'ingiuria non esige che il soggetto passivo si sia sentito offeso nel suo onore: abbia, cioè, provato un'umiliazione, mentre per la diffamazione non è necessario che il biasimo abbia trovato credito presso coloro che lo hanno appreso, e, quindi, non esige che la reputazione sia distrutta o diminuita.

La manifestazione offensiva ha un significato che, per quanto collegato con le parole pronunciate o scritte, oppure con i gesti effettuati, non è sempre identico per tutte le persone. Occorre mettere in rilievo che il valore offensivo di una espressione è assai relativo, variando notevolmente con i tempi, i luoghi e le circostanze. Occorre tenere presente che esiste un onore e decoro minimo che è comune ad ogni persona per il solo fatto di essere uomo. Tale onore e decoro deve essere rispettato in qualsiasi individuo. Questa è un'esigenza della civiltà moderna. Al di sopra del detto minimum, il carattere ingiurioso del fatto dipende dalla posizione sociale dell'offeso.

Chi può essere soggetto passivo dei delitti contro l'onore? Si discute se possano essere offesi gli individui privi della capacità d'intendere o di volere, e cioè gli immaturi e gli infermi di mente. Si afferma che queste persone per le loro condizioni non sono in grado di sentire l'offesa come tale, né di subire una diminuzione della reputazione. Poiché ciò non è sempre vero, e poiché è inammissibile svillaneggiare impunemente tali soggetti, riteniamo che si debba riconoscere anche ad esse la capacità di divenire soggetti passivi dei reati in esame. Si discute se un'offesa penalmente rilevante possa sussistere nei confronti delle persone giuridiche. Esatta pare la tesi positiva, perché, mentre in linea di fatto è ben possibile ingiuriare e diffamare enti collettivi, come una società, dicendo, ad es. che "è un'accolta di filibustieri". I defunti devono invece escludersi dal novero dei possibili soggetti passivi dei delitti contro l'onore. L'offesa alla loro memoria. La quale è espressamente prevista nell'ultimo comma dell'art. 597, colpisce i viventi che hanno interesse a pretendere il rispetto, e cioè i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato, i quali sono i veri soggetti passivi del reato.

Entrambi i reati sono perseguibili a querela di parte. Qualora l'offeso decida prima della presentazione delle querela senza aver espressamente o tacitamente rinunziato al diritto relativo, la querela, per il disposto del terzo comma dell'articolo predetto (597), può essere proposta da un prossimo congiunto oppure dal suo adottante o adottato, sempre che non sia decorso il termine di tre mesi dal giorno in cui l'estinto aveva avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato spetta altresì il diritto di querela per le offese alla memoria dei defunti.

INGIURIA

Ai sensi dell'art. 594 questo reato consiste nel fatto di colui che "offende l'onore o il decoro di una persona presente". L'elemento oggettivo del reato consta di due componenti, il primo dei quali è costituito da una offesa all'onore o al decoro di una persona. L'onore è espressione qui usata in senso stretto, e cioè come indicativa delle sole qualità morali. Il decoro va riferito alle altre qualità e condizioni che concorrono a costituire il valore sociale dell'individuo. L'ingiuria, sia che riguardi l'onore nel senso indicato, sia che concerna il decoro, è sempre atto di disprezzo. Ma l'offesa all'onore o al decoro della persona non è sufficiente a costituire l'elemento oggettivo dell'ingiuria: occorre anche la presenza dell'offeso. Il delitto si consuma con la percezione, da parte del soggetto passivo, dell'espressione oltraggiosa: in altri termini, nel momento in cui la parola è udita, l'atto è visto, lo scritto o il disegno è ricevuto dal soggetto stesso. Data la struttura del delitto di ingiuria, il tentativo è certamente configurabile in astratto. In concreto, la possibilità di ravvisarne gli estremi è alquanto limitata dal fatto che il reato è perseguibile a querela di parte, e questa presuppone che il soggetto passivo sia venuto a conoscenza dell'offesa rivoltagli.

L'essenza del dolo richiesto per l'ingiuria è controversa. Una notevole corrente dottrinaria considera necessario il c.d. animus iniurandi, vale a dire, l'intenzione di offendere la persona, di ledere il suo sentimento dell'onore. Se il legislatore avesse voluto esigere l'intenzione, e cioè il fine di ledere l'onore della persona, avrebbe configurato l'elemento soggettivo del reato come dolo specifico. In base a queste considerazioni si deve ritenere che per l'esistenza del dolo dell'ingiuria basti che l'agente, nel realizzare volontariamente, si sia reso conto della capacità offensiva delle parole pronunciate o scritte, oppure gli atti compiuti.

Il codice contempla per l'ingiuria due circostanze aggravanti speciali. La prima consiste nell'attribuzione di un fatto offensivo determinato. Ma quando è che un fatto può dirsi determinato? Per aversi questo risultato, non è necessario che siano precisate tutte le particolarità del fatto addebitato; basta che la sua enunciazione presenti una certa concretezza, sia, cioè, accompagnata da qualche nota che la faccia apparire vera, rendendola credibile. La seconda aggravante ricorre allorché viene commessa in presenza di più persone. In proposito va rilevato che tra le persona presenti, le quali debbono essere naturalmente almeno due, non va compreso né l'offeso né gli eventuali compartecipi dell'agente.

Affine al delitto in esame è la contravvenzione prevista nell'art. 660 del codice, contravvenzione della quale parleremo in sede più opportuna.

DIFFAMAZIONE

Per l'art. 595 si ha la diffamazione allorché taluno, "fuori dai casi indicati nell'articolo precedente", "comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione". L'elemento oggettivo di questo reato implica tre requisiti:

assenza dell'offeso. Questo elemento negativo implica che l'offeso non sia presente nel momento dell'azione criminosa;

l'offesa all'altrui reputazione; la reputazione non è altro che il riflesso oggettivo dell'onore inteso in senso ampio, e cioè la valutazione che il pubblico fa del pregio dell'individuo e, quindi, la stima che questi gode tra i consociati;

l'offesa alla reputazione deve essere effettuata "comunicando con più persone". Con tale modalità si realizza quella divulgazione che è una delle caratteristiche strutturali del reato. Il mezzo con cui si attua la comunicazione, come per l'ingiuria, è indifferente: parole, scritti, disegni e così via. Anche la fotografia, la cinematografia, la radio, la televisione, la videoscrittura possono essere utilizzati a tale scopo. La comunicazione deve essere fatta ad almeno due persone, ma non è necessario che avvenga contemporaneamente, potendo aver luogo in tempi diversi. Essa non perde il carattere criminoso se è fatta in via confidenziale o riservata.

Il delitto si consuma nell'istante in cui si verifica la diffusione della manifestazione offensiva. Si intende che, nel caso di comunicazione fatta separatamente a varie persone, il momento consumativo coincide con la seconda comunicazione. Per il tentativo vale quanto detto per l'ingiuria. Anche per l'elemento soggettivo vale quanto detto per l'ingiuria. Quindi non si reputa indispensabile l'animus diffamandi, inteso come fine di ledere la reputazione di un'altra persona, perché l'art. 595, al pari del precedente, non esige un dolo specifico.

Sono previste tre circostanze aggravanti speciali, le quali ricorrono:

allorché l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'Autorità costituita in collegio;

se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

quando l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.

La ratio di questa aggravante sta proprio nel fatto che il mezzo di comunicazione usato importa una maggiore divulgazione dell'addebito disonorante e, quindi, determina un maggior danno. Per quanto concerne in particolare la stampa, permesso che per l'art. 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione, va notato che è indifferente che si tratti di stampa periodica o episodica. È pure indifferente che la diffusione si sia verificata con l'osservanza delle prescrizioni di legge o senza.

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Trovano larga applicazione le cause di giustificazione che il codice prevede per tutti i reati nella Parte generale. È necessario qui far cenno delle ipotesi principali che rientrano in quegli schemi, anche perché rispetto ad alcune di esse sorgono difficoltà interpretative. Le cause di giustificazione che più ricorrono nel campo dei reati contro l'onore sono l'adempimento di un dovere giuridico e l'esercizio di una facoltà legittima (art. 51). Fra i doveri giuridici che escludono la punibilità delle offese recate al sentimento dell'onore o alla reputazione di una persona ricordiamo in particolare:

l'obbligo di denuncia di reato che incombe ai pubblici ufficiali, agli incaricati di un pubblico servizio, agli esercenti di professioni sanitarie e in alcuni casi a tutti i cittadini;

l'obbligo di esporre determinati fatti imposti ai testimoni, ai periti, agli interpreti nel processo sia penale che civile;

l'obbligo che spetta ai pubblici ufficiali, compresi i giudici di motivare i provvedimenti che adottano;

l'obbligo di rendere note agli interessati le irregolarità riscontrate nella gestione delle imprese commerciali, prescritto dalle leggi civili ai sindacati delle società, ai liquidatori, ai curatori di fallimento ecc.

Assai numerosi sono i casi in cui la punibilità è esclusa per l'esercizio di una facoltà legittima. Le ipotesi più notevoli possono così raggrupparsi:

facoltà di biasimo derivante da un potere disciplinare. Tale potere, che può avere il suo fondamento in rapporti di famiglia, di impiego, di lavoro, di associazione esclude che nel rimprovero rivolto dal superiore all'inferiore possano ravvisarsi gli estremi dell'ingiuria e della diffamazione;

facoltà di critica direttamente o indirettamente riconosciuta dall'ordinamento. Nella categoria rientra anzitutto la critica politica, la critica artistica e scientifica. La facoltà di critica non è senza limiti. Per giustificare il fatto essa deve corrispondere allo scopo per cui la facoltà è concessa e deve essere svolta con correttezza di modi;

facoltà di narrare al pubblico, per mezzo della stampa, i fatti che avvengono. La facoltà in esame, riconosciuta anche all'art. 21 della Costituzione, riguarda anzitutto i resoconti sia degli atti parlamentari che degli atti giudiziari. la Facoltà in parola concerne poi la cronaca vera e propria. Possono ritenersi lecite pubblicazioni che riguardino la vita privata delle persone, ledendone l'onorabilità, a meno che i fatti non siano già oggetto di inchiesta da parte dell'Autorità giudiziaria o non presentino un rilevante interesse pubblico. Da ultimo ricordiamo che le informazioni commerciali, in quanto fornite regolarmente nei modi consentiti dalla legge o dalla consuetudine, non possono dar luogo a responsabilità penale.

CAUSE SPECIALI DI NON PUNIBILITA'

Per i delitti contro l'onore sono previste quattro cause speciali di non punibilità.

OFFESE IN SCRITTI E DISCORSI PRONUNCIATI DAVANTI ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIE O AMMINISTRATIVE. L'art. 598 del codice stabilisce che "non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo". Per quanto le offese poste in essere nelle circostanze e nei modi sopra indicati vadano esenti da pena, il giudice, pronunciando nella causa, non può solo richiedere provvedimenti disciplinari a carico dell'autore, ma anche ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, ad assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

LA PROVOCAZIONE. Per il disposto dell'art. 599 comma 2 non è punibile chi ha commesso uno dei fatti di cui agli art. 594 e 595 "nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso". La provocazione assurge nei delitti contro l'onore a causa di giustificazione. Perché ciò avvenga, però, la legge esige che la reazione offensiva si verifichi subito dopo il fatto che ha determinato lo stato d'ira, il che, come è noto, non è richiesto nei casi normali di provocazione.

RITORSIONE. Un particolare potere è attribuito al giudice in materia di delitti contro l'onore, e più precisamente per il delitto di ingiuria. Il primo comma dell'art. 599, infatti, stabilisce che nei casi previsti dall'art. 594, "se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Nel terzo comma dell'articolo viene precisato che tale disposizione si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute. Affinché le offese possano considerarsi reciproche è necessario che esista tra di esse un rapporto diretto, e cioè che l'una sia conseguenza dell'altra. Certamente entrambe le offese devono essere illegittime, ma non si esige che siano della stessa qualità. La legge rimette completamente al saggio giudizio del magistrato.

PROVA LIBERATORIA. L'art. 596 del codice nel testo originale recava: "Il colpevole di delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l'offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo". Nel 1944 nel riportato articolo sono state aggiunte le seguenti disposizioni: quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale: a) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; b) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; c) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito. Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano di per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594 comma 1 o dell'art. 595 comma 1 (ingiuria o diffamazione). Una volta richiesta l'estensione ad accertare la veridicità delle affermazioni, la richiesta diviene irrevocabile.

NOTIZIE STORICHE. Nel diritto romano l'onore era il pieno godimento dei diritti civili. L'onore nel rilievo attuale, ebbe netto rilievo nel diritto germanico, il quale lo considerò come bene giuridico a sé sotto il duplice aspetto del sentimento della propria dignità e della reputazione da parte di terzi. L'elaborazione di tali teorie da parte dei giuristi del Medioevo preparò le riforme del periodo dell'illuminismo, alle quali si riallacciano le legislazioni moderne.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

I delitti contro il patrimonio sono riuniti nell'ultimo titolo del libro secondo del codice. Il codice del 1889 denominava questa classe di reati "delitti contro la proprietà", ma lo stesso ministro proponente si era reso conto dell'inadeguatezza dell'intitolazione, dichiarando che l'espressione "proprietà" doveva essere intesa in senso ampio, sì da comprendere non solo il diritto di proprietà, ma anche il possesso ed ogni diritto reale e di obbligazione. Non si deve credere che le figure criminose contenute nel predetto titolo del codice esauriscano i delitti contro il patrimonio. L'esistenza di reati patrimoniali fuori del tredicesimo titolo del libro secondo del codice, non solo è incontestabile, ma trova un riconoscimento esplicito nella legge, la quale, nel prevedere l'aggravante comune del danno patrimoniale di rilevante gravità e la correlativa attenuante del danno di speciale tenuità. D'altra parte, sarebbe erroneo ritenere che nei reati contemplati nel titolo in esame siano offesi soltanto interessi patrimoniali. Ve ne sono parecchi, come la rapina (art. 628), l'estorsione (art. 629), il ricatto (art. 630) e la turbativa violenta del possesso di cose immobili (art.634), i quali ledono altresì la sicurezza e la libertà della persona. Nello studio dei reati patrimoniali si è delineato nella dottrina un contrasto tra due pensiero. Una di esse, la c.d. corrente privatistica, sostiene che il significato da attribuirsi ai termini che traggono origine dal diritto privato va desunto esclusivamente da questo, non potendo il diritto penale modificare l'essenza di istituti che sono propri di altri rami del diritto e dovevano limitarsi ad aggiungere la sua speciale tutela e quella ordinaria del diritto privato. La seconda corrente, che viene denominata "autonomista", afferma, invece, che il diritto penale, quando si riferisce ad istituti trovano la loro fondamentale regolamentazione nel diritto privato, li riplasma in modo indipendente, sicché essi vengono ad assumere un significato o, per lo meno, una colorazione autonoma. A nostro avviso, il quesito va risolto caso per caso, e cioè per ogni singolo concetto, trattandosi di un problema di interpretazione. Punto di partenza debbono essere le nozioni elaborate e accolte dal diritto privato, al quale appartengono i relativi istituti. È necessario, però, che tali nozioni vengano saggiate al lume delle varie norme del diritto penale per verificare le conseguenza che derivano dall'applicazione di esse.

Nozione di patrimonio. È patrimonio il complesso delle attività e delle passività che si riferiscono ad una persona. Dal punto di vista strettamente giuridico il patrimonio viene generalmente definito come il complesso dei rapporti giuridicamente rilevanti che fanno capo ad una persona. I cultori del diritto privato spiegano che, più che insieme di oggetti o cose, si tratta di insieme di rapporti, e cioè di diritti e di obblighi, ma pongono in rilievo che tali rapporti debbono riferirsi a cose o altre entità aventi un valore economico e, quindi, debbono essere valutabili in denaro. Il criterio del valore economico e pecuniario non può essere accolto dai penalisti nel senso ristretto in cui lo intende la maggior parte della dottrina privatistica. Se un oggetto, pur essendo privo di un valore di scambio, ha per colui che lo possiede un valore di affezione, come ad es. una ciocca di capelli, l'oggetto stesso non può considerarsi esterno al patrimonio. Premessa questa precisazione, osserviamo che fanno parte del patrimonio non solo tutti i diritti reali ma anche i diritti di obbligazione. Anche i valori posseduti in contrasto con il diritto fanno parte del patrimonio dato che, entro certi limiti, il possesso di essi, come quasi concordemente si ammette, è tutelato dall'ordinamento giuridico. Per l'incontro, si ritiene generalmente che non faccia parte del patrimonio la capacità produttiva, e cioè la forza lavoro, perché troppo intimamente connessa con la persona umana. Da quanto abbiamo detto risulta che la dibattuta questione della natura giuridica o economica del patrimonio, considerato come oggetto della tutela penale, va risolta nel primo senso. È noto che l'ordinamento giuridico in taluni casi e per certi scopi considera il patrimonio come una unità organica e lo tratta come un sol tutto, indipendentemente dai diritti che lo compongono (defunto, il fallito). La dottrina italiana è concorde nel ritenere che nel campo penale il patrimonio non è mai tutelato come un'entità autonoma. Si dice generalmente che ai fini della tutela penale il patrimonio, di fronte all'attività del reo che lo aggredisce, si discioglie, risolvendosi nei singoli rapporti dai quali risulta, ed in sostanza nelle singole cose e diritti che lo compongono. Malgrado l'unanimità di consensi, questa opinione non può essere accolta, essendo inesatta la premessa da cui parte, e cioè l'affermazione che la legge penale non offra alcuna figura delittuosa che sia preordinata alla tutela dell'intero patrimonio.

La distinzione delle cose. Per il diritto sono cose tutti gli oggetti che possono corporali e quelle altre entità naturali che hanno un valore economico e sono suscettibili di appropriazione. Nella nozione di cosa rientrano anche le energie, le quali per lungo tempo ne sono state escluse, in quanto si ravvisava il segno caratteristico della cosa nella corporeità. Gli animali sono cose. Le cose si distinguono in mobili e immobili. La distinzione, di grande importanza per il diritto penale, trova la sua fonte nel codice civile, all'art. 812, il quale dispone: "Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati all'alveo o alla riva e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni".

L'altruità della cosa. In tutte le disposizioni che delineano delitti aventi per oggetto materiale non l'intero patrimonio, ma una cosa determinata, figura l'aggettivo altrui; il che significa che la cosa rubata, usurpata, danneggiata deve appartenere a persona diversa dall'autore dell'azione criminosa. Sul concetto di altruità non esiste una teoria generale e in dottrina viene affrontato e risolto nella trattazione del delitto di furto. Su di un punto non vi sono dubbi: non è altrui la res nullius e cioè la cosa che non è di proprietà di alcuno. Le cose che erano già di proprietà di alcuno divengono nullius quando siano abbandonate. Il problema principale in ordine all'altruità della cosa e se sia altrui la cosa che è di proprietà di altri oppure la cosa su cui altri vantano un diritto di godimento o di garanzia. Bisogna ritenere che l'espressione cosa altrui vada intesa in senso stretto, e cioè nel senso di cosa di proprietà di altri, e che, in conseguenza, il proprietario non può essere soggetto attivo di reati che esigono l'altruità della cosa.

Il danno. Nel quadro dei delitti contro il patrimonio presentano un interesse di primo piano le nozioni di danno e di profitto. Il danno non è solo requisito esplicito di alcune figure criminose, ma deve considerarsi requisito implicito di tutti i delitti patrimoniali. Il danno richiesto dai delitti in esame è di natura patrimoniale. È danno la deminutio patrimonii, vale a dire la diminuzione del complesso dei valori che compongono il patrimonio. Detto danno può consistere così nella riduzione dei crediti come nell'incremento dei debiti. In ogni caso si tratta di una alterazione sfavorevole del rapporto tra gli elementi attivi e gli elementi passivi del patrimonio. Il patrimonio comprende anche i beni che hanno un puro valore di affezione (ricordi di famiglia).

Il profitto. Nella maggior parte delle relative norme incriminatrici si esige che l'azione sia compiuto a scopo di profitto. Orbene, il diritto italiano è da tempo orientato nel senso della più estesa concezione del profitto. Non è profitto soltanto il vantaggio economico e, più in generale, l'incremento del patrimonio, ma qualunque soddisfazione o piacere che l'agente si riprometta dalla sua azione criminosa. Qualche dubbio è stato sollevato in ordine al profitto che deriva immediatamente dalla cosa sottratta, ma ne è conseguenza indiretta. In quasi tutte le norme incriminatrici nelle quali si parla di profitto, figura l'aggettivo ingiusto, il che significa che in tali casi per l'esistenza del reato è necessario che il profitto avuto di mira o realizzato dall'agente abbia il carattere della ingiustizia. Non può considerarsi ingiusto, fra l'altro, il profitto di colui che mira di a realizzare un suo credito di giuoco o di scommessa (1993 c.c.), un suo credito prescritto (2940 c.c.) e in genere il profitto che corrisponde all'esecuzione di doveri morali o sociali (art. 2034 c.c.), come ad es. l'aiuto pecuniario preteso dalla donna sedotta o dal figlio naturale. Quanto al profitto non patrimoniale, a nostro parere, esso dovrà considerarsi ingiusto tutte le volte che sia in contrasto con l'ordinamento giuridico. Così va ritenuto ingiusto il profitto che si propone colui che ruba una rivoltella per togliersi la vita, dato che, come più volte abbiamo avuto occasione di notare, il suicidio, pur non essendo punito, costituisce un illecito giuridico. Il codice, quando parla di profitto, aggiunge sempre la formula per sé o per altri. Ne deriva che la responsabilità penale sussiste anche se la lesione del patrimonio è stata effettuata dal soggetto per avvantaggiare una terza persona.

Il possesso nel diritto penale. Per la chiarezza dell'esposizione è necessario avere davanti agli occhi le disposizioni che nel codice civile regolano il possesso ed ha attinenza col problema che noi dobbiamo affrontare e risolvere. L'art. 1140 del detto codice dispone: "Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa". L'art. 1168, infine, nei primi due commi reca: "Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno del sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità". In relazione alla nozione di possesso si sono fronteggiate due correnti di pensiero: corrente privatistica e corrente autonomista. I seguaci del primo indirizzo affermano che il possesso ai fini del diritto penale coincide del tutto col possesso che è delineato e regolato dal codice civile; i fautori del secondo, sostengono che nel campo del diritto penale il concetto di possesso ha un significato e una portata particolare. Il Nuvolone, orientato nel senso dell'autonomia, ha negato la configurabilità di una fattispecie possessoria unitaria, penalmente rilevante: ha cioè contestato che il termine possesso nelle non poche disposizioni del codice che ad esso si riferiscono abbia sempre lo stesso significato e con minuta analisi ha cercato di precisare tale significato caso per caso. Ma il punto più caratteristico della concezione del Nuvolone consiste nella tesi secondo la quale al centro del fenomeno possessorio sarebbe il concetto di apparentia iuris. In tanto in un rapporto materiale con una cosa è possesso in senso giuridico, in quanto sia accompagnato dall'apparenza di diritto, la quale si determina alla stregua di un duplice ordine di fattori, positivi o negativi. Questa concezione non ha trovato seguito tra i cultori del diritto privato ed anche a noi non sembra convincente, perché il concetto dell'apparentia iuris manca i quella precisione che sarebbe necessaria per gettare luce sulla delicata materia. A nostro modo di vedere il possesso, nell'ambito del diritto penale, consiste nella relazione tra la persona e la cosa, che consente alla prima di disporre della cosa in modo autonomo, e che la disponibilità è autonoma quando si svolge all'infuori della diretta vigilanza di una persona che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore. Semplice detentore, d'altra parte, è colui che esplica il potere di fatto sulla cosa nella sfera di vigilanza del possessore. Determinata nel modo indicato l'estensione che il concetto del possesso assume nel diritto penale, osserviamo che per tutto il resto valgono nel nostro ramo giuridico le regole che disciplinano la materia del diritto civile, e particolarmente le regole che riflettono il momento normativo del fenomeno possessorio. In conseguenza:

Il possesso sulla cosa permane malgrado che il potere di fatto momentaneamente non si esplichi in modo effettivo;

In caso di morte il possesso continua nell'erede, senza bisogno che costui apprenda materialmente la cosa, giusta le disposizioni contenute negli articoli 1146 e 460 del codice civile. Questo principio spiega come possa ravvisarsi il delitto di furto nei casi, purtroppo frequenti, di sciacallismo, e cioè quando vengono sottratti dei valori ai cadaveri;

Per quanto il possesso esiga la conoscenza di ciò che forma oggetto della signoria di fatto, non è tuttavia necessario che tale conoscenza riguardi particolarmente ogni singola cosa.

LA CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Il codice attuale divide i delitti contro il patrimonio in due classi, secondo che siano commessi mediante violenza alle cose o alle persone, oppure mediante frode. Nella prima classe sono comprese le varie figure di furto, la rapina, l'estorsione, il ricatto, l'usurpazione e le altre violazioni dei diritti sui beni immobili nonché i delitti di danneggiamento; nella seconda la truffa con le frodi similari, le appropriazioni indebite, l'usura e la ricettazione. La classificazione dei delitti in parola incontra un ostacolo, probabilmente insuperabile, nel fatto che, mentre essi hanno il medesimo oggetto giuridico, in quanto tutti offendono il patrimonio, le diversità che intercorrono tra l'uno e l'altro dipendono da un notevole numero di elementi di varia indole, come le modalità dell'azione criminosa, la natura e la specie dell'oggetto materiale, l'intenzione dell'agente, elementi che, per giunta, spesso si intrecciano tra loro.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO IN PARTICOLARE

FURTO

Il furto è uno dei delitti che in pratica ricorrono con maggiore frequenza, così come il suo autore è uno dei tipi più comuni di delinquente. Il nostro codice nell'art. 624 delinea la fattispecie del furto con la seguente formula: "Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne il profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione". Scopo dell'incriminazione è senza dubbio la tutela del possesso delle cose mobili. Tale possesso è protetto anche dalle norme del diritto privato, specialmente con le azioni di reintegra e di manutenzione, ma questa tutela non può ritenersi sufficiente. L'oggetto specifico della tutela penale nel furto è costituito dal possesso, e ciò si desume sia dal fatto che l'essenza del delitto consiste nel passaggio del possesso ad un'altra persona, sia dalla considerazione che la norma sopra riferita dimostra che qualsiasi possessore è protetto dalla legge penale. Qualche autore ravvisa nel furto una violazione della proprietà, ma questa opinione non si può accogliere, perché l'interesse del proprietario che non sia contemporaneamente possessore non sempre è leso nel furto. Soggetto passivo del delitto deve ritenersi il possessore della cosa mobile. A costui spetta il diritto di querela nei casi in cui il furto non è perseguibile d'ufficio. Oggetto materiale dell'azione nel furto è una cosa mobile altrui (per il concetto di cosa mobile altrui, vedere il capitolo precedente).

L'azione esecutiva del furto consiste nell'impossessamento della cosa ora descritta. Tale impossessamento deve presentare una nota negativa, e cioè non deve verificarsi mediante violenza o minaccia, perché altrimenti il fatto trapassa nel reato maggiore di rapina (art. 628). Ma quando è che si verifica l'impossessamento che caratterizza il furto? Sono stati delineati vari criteri:

Il primo è quello che ravvisa l'impossessamento nel semplice fatto di porre la mano sopra la cosa per impadronirsene;

Per un'altra teoria, l'impossessamento consiste nell'amotio della cosa, e cioè nello spostamento della medesima dal luogo in cui si trova;

Una terza concezione esige l'ablatio, vale a dire l'asportazione della cosa e il suo trasferimento fuori della sfera di custodia del possessore;

Un'ultima teoria (c.d. della illazione) considera avvenuto l'impossessamento quando la cosa sia stata trasportata dal ladro nel luogo prestabilito e sia stata così messa al sicuro.

Poiché nel testo dell'articolo 624 si parla tanto di impossessamento, quando di sottrazione, è necessario esaminare separatamente i due concetti, cominciando dal secondo che senza dubbio, dal punto di vista logico, costituisce un prius rispetto all'altro.

Sottrazione significa eliminazione, privazione all'altrui possesso, e cioè spossessamento. La mancanza del possesso da parte dell'agente, perciò, è un presupposto del furto, presuppone che, distingue questo reato all'appropriazione indebita. Le difficoltà sorgono quando si tratta di precisare i casi in cui manca il possesso, e ciò a causa delle incertezze che sussistono sulla nozione di questo istituto. Nell'ambito penale è possesso la relazione tra la persona e la cosa che consente alla prima di disporre della seconda in modo autonomo e che la disponibilità deve ritenersi autonoma quando si svolge al di fuori della diretta vigilanza di una persona che abbia sulla cosa medesima un potere giuridico maggiore. Non sono quindi possessori, ma semplici detentori coloro che dispongono della cosa entro la sfera di sorveglianza del possessore. In conseguenza, risponde di furto e non di appropriazione indebita, ad esempio:

La cameriera che si impossessa di un monile che la sua padrona ha lasciato nell'armadio;

L'ospite che si impadronisce di una posata d'argento che gli è stata consegnata per l'uso;

Il commesso o l'operaio che sottrae un oggetto che ha a sua disposizione nella bottega o nell'officina;

Il portabagagli che, dopo aver avuto in consegna una valigia, si dilegua tra la folla della stazione;

Il cliente che in un negozio, avuto in mano un oggetto per osservarlo, si dà alla fuga;

Il detenuto che, fuggendo, si impossessa di cose dategli in dotazione dall'amministrazione del carcere.

Va tenuto presente che il concetto di sottrazione, se implica la mancanza di possesso da parte dell'autore, implica altresì il dissenso del possessore. Una volta verificatasi la detta sottrazione, il consenso successivo o la ratifica del possessore non escludono l'esistenza del reato.

Quanto all'impossessamento è opinione assai diffusa che esso equivalga alla sottrazione. In quest'ordine di idee si è espressa e si esprime tuttora la giurisprudenza prevalente. Si è detto che i momenti della sottrazione e dell'impossessamento non esprimono che un duplice aspetto dello stesso fenomeno, considerato rispettivamente dal punto di vista del soggetto passivo e dell'agente: rappresentano, in altri termini, il diritto e il rovescio della medesima medaglia. L'impossessamento si verificherebbe appena il ladro toglie al derubato la materiale disponibilità della cosa. Tale opinione non può ritenersi fondata. Se, infatti, il possesso è la disponibilità autonoma della cosa, l'impossessamento non può significare che acquisto di tale disponibilità, e cioè di una disponibilità che si esplichi al di fuori della cerchia di sorveglianza del precedente possessore. Dovendo ritenersi erronea l'asserita coincidenza tra impossessamento e sottrazione. Il furto si perfeziona con l'impossessamento, e cioè quando l'agente acquista la disponibilità autonoma della cosa. Solo allorché la cosa esce dalla sfera di vigilanza del precedente possessore e si crea un nuovo possessore, il furto può dirsi consumato. I mezzi utilizzati per impossessarsi della cosa sono indifferenti.

L'infondata opinione che sottrazione e impossessamento siano un tutt'uno e che in conseguenza l'impossessamento si verifichi nell'istante in cui al derubato viene tolta la disponibilità materiale della cosa, ha portato la dottrina e la giurisprudenza, in tema di tentativo, ad applicazioni che, a nostro parere, non possono in alcun modo approvarsi. Queste applicazioni sono infondate, perché nei casi in parola manca l'impossessamento, se impossessamento significa acquisto di una disponibilità autonoma. Insomma, la nozione di possesso, applicata coerentemente, porta a ritenere che solo quando il ladro riesce a sfuggire dalla cerchia di vigilanza del possessore, nel suo fatto è consentito ravvisare un furto consumato. Prima di tale momento, la semplice sottrazione della cosa non può essere punita che a titolo di tentativo.

Il dolo nel furto richiede anzitutto la coscienza e la volontà i impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola al detentore. Esige inoltre una particolare intenzione, e precisamente il fine di trarre profitto dalla cosa per sé o per altri. Tale elemento dà all'elemento soggettivo del furto il carattere di vero e proprio dolo specifico. L'ingiustizia del profitto sia estranea alla nozione del furto, il quale, perciò, sussiste anche se il vantaggio a cui mirava l'agente non presentava quel carattere, e cioè era legittimo. Nulla di notevole da notare in ordine alle cause di giustificazione, per le quali valgono le regole generali. Anche per il concorso di reati valgono le norme comuni.

LE AGGRAVANTI SPECIALI

L'art. 625 del codice prevede per il furto otto aggravanti speciali. Sono tutte circostanze oggettive ai sensi dell'art. 70 e, come tali, si estendono ad ogni compartecipe nel reato. Naturalmente, esse non escludono l'applicabilità delle aggravanti comuni contemplate negli art. 61 e 112 del codice, salvo i casi di assorbimento derivanti dalle regole generali sul concorso apparente di norme. Il furto è aggravato:

Se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione. Con l'espressione "edificio destinato ad abitazione" non si intendono soltanto i locali adibiti ad abitazione, ma anche quelli che formano parte integrante: scale, atri, cucine, bagni, ripostigli, cantine, soffitte e porticati.

Se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento. Mentre il codice Zanardelli prevedeva in particolare il c.d. furto con scasso, il quale ricorreva allorché l'agente aveva distrutto o rotto "ripari di solida materia posti a tutela della persona o della proprietà", il codice attuale ha esteso la portata dell'aggravante, parlando genericamente di violenza sulle cose. Si è però ritenuto che la violenza presupponga il superamento di un ostacolo di una qualche consistenza e, così, per esempio, la si è esclusa nel caso del semplice scioglimento del filo di ferro che teneva chiusa una porta priva di serratura. Più recentemente l'aggravante è stata ritenuta nel caso di strappo dell'etichetta magnetica per sottrarre capi di merce ai grandi magazzini.

Se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso. Se ne facesse uso si avrebbero i delitti di rapina (628) e estorsione (629).

Se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona. Il furto con destrezza, detto comunemente borseggio, è il furto che viene commesso con particolare abilità e sveltezza. Non si ha furto con destrezza nel caso, piuttosto frequente, del c.d. taccheggio, il quale su verifica allorché una persona, entrando in una bottega col pretesto di fare acquisti, tiene a bada l'incaricato delle vendite e riesce a sottrarre clandestinamente gli oggetti che gli capitano a portata di mano. L'altra ipotesi è lo scippo, che si verifica quando la borsa viene strappata di mano o di dosso alla persona.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che si sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi e bevande. Viaggiatore è colui che si fa trasportare per terra, per mare o per aria fuori dalla comune dimora. Bagaglio è tutto quanto il viaggiatore porta con sé per le proprie necessità o utilità, escluse le cose che porta sulla sua persona.

Se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza.

Se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Tale aggravante concreta il c.d. delitto di abigeato. Il termine gregge riguarda il bestiame minuto, mentre l'espressione mandria si riferisce al bestiame grosso. I volati sono esclusi dalla disposizione.

L'art. 625, il quale per i casi di furto aggravato di cui ora abbiamo parlato, commina la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 200000 a 2000000, nell'ultimo comma stabilisce: "Se concorrono due o più circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di esse concorre con una di quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni e della multa da lire 400000 a 3000000".

Il sistema delle aggravanti è stato aspramente criticato per il fatto che comporta delle pene eccessive per la reale gravità del reato. L'asprezza delle pena ha favorito, nel giudizio di valenza con attenuanti, una prassi dei giudici volta di norma a considerare gracili attenuanti prevalenti o equivalenti su plurime e significative aggravanti.

Sta a sé l'aggravante contemplata all'art. 4 della legge n. 533 del 1977, per effetto della quale "Se il fatto dell'art. 624 è compiuto su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'art. 61 o dall'art. 625, n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

FURTI MINORI E SOTTRAZIONE DI COSE COMUNI

Gli articoli 626 e 627 prevedono, come figure autonome di reato, quattro specie di furti che si distinguono da quello comune per la loro tenuità oggettiva o soggettiva oppure per la qualità personale del soggetto agente in relazione al particolare regime giuridico della cosa sottratta.

FURTO D'USO (art. 626 n. 1). Tale figura criminosa si verifica allorché l'autore del furto ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. La legge non specifica in che cosa debba consistere l'uso. È possibile dedurre dalla norma stessa che si deve trattare di un uso che renda possibile la restituzione della cosa. L'uso deve inoltre essere momentaneo vale a dire non dilazionato. La restituzione del tolto deve presentare anzitutto il carattere dell'immediatezza. Deve inoltre essere restituita la stessa cosa che il colpevole aveva sottratto. Se la restituzione per qualsiasi causa e, quindi, anche per forza maggiore, non si verifica in passato si ritenne che non si potesse parlare del delitto in esame. con la sentenza n. 1085 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, in relazione all'art. 27 della Cost., la norma incriminatrice in esame nel caso di mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito, forza maggiore o fatto comunque non addebitabile al soggetto attivo del reato. Il reato si consuma nel momento e nel luogo dell'impossessamento. Si ritiene che il tentativo non sia giuridicamente possibile. Il dolo del delitto in esame è identico a quello del furto, con in più l'elemento specifico consistente nel solo scopo di fare uso momentaneo del bene sottratto.

FURTO LIEVE PER BISOGNO (art. 626 n. 2). È il furto commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave e urgente bisogno. La cosa sottratta può essere tanto denaro quanto un qualsiasi bene mobile. Esse deve essere però di tenue valore. Il bisogno deve essere grave ed urgente. Per l'esistenza del dolo, oltre ai requisiti che occorrono nel furto comune, è necessaria la consapevolezza di agire su cose di tenue valore al fine di provvedere ad un grave e urgente bisogno.

SPIGOLAMENTO ABUSIVO (art. 626 n. 3). Il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. Il dolo è escluso dall'errore di fatto: per es. l'agente crede a torto che il fondo sia interamente spogliato del raccolto.

SOTTRAZIONE DI COSE COMUNI (art. 627). Si contempla il fatto del comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene. Soggetto attivo del reato può essere soltanto chi abbia le qualità indicate tassativamente dalla disposizione di legge: si tratta quindi di un reato proprio. L'azione esecutiva consiste nell'impossessarsi della cosa comune, sottraendola a chi la detiene. Oggetto materiale dell'azione è la cosa mobile comune. Come è noto comune è la cosa che la cui proprietà spetta a più soggetti nello stesso tempo. Il capoverso dell'articolo 627 dispone che non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la propria quota. Il dolo è quello del furto, con in più la consapevolezza di impossessarsi di cose comuni.

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Con questa incriminazione l'ordine giuridico mira ad impedire gli attentati patrimoniali che possono essere commessi da chi è in possesso di cose mobili altrui. In particolare viene punito il possessore di cosa mobile non propria, il quale si comporti da padrone, e cioè compia sulla stessa atti di disposizione che sono riservati al proprietario. La fattispecie dell'appropriazione indebita è così descritta dall'articolo 646: "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a lire due milioni". Sull'essenza del delitto in esame la dottrina non è concorde. Alcuni autori sostengono che la caratteristica del reato consiste nella violazione della fiducia che è insita nel rapporto da cui trae origini il possesso. Questa concezione era sostenibile sotto l'impero del codice precedente, il quale all'art. 417 esigeva in modo esplicito che la cosa mobile altrui fosse stata affidata o consegnata al possessore per n titolo che importasse, appunto, l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato. A nostro modo di vedere il delitto di appropriazione indebita costituisce una violazione del diritto di proprietà. La vera essenza del reato consiste nell'abuso del possessore, il quale dispone della cosa come se ne fosse proprietario. Il vero ed unico soggetto passivo del reato, in conseguenza, è il proprietario della cosa. Come risulta dal testo dell'art. 646, oggetto materiale dell'azione nel diritto di appropriazione indebita è "il denaro o la cosa mobile altrui". L'oggetto materiale in esame viene a coincidere del tutto con quello del furto. È stato sollevato il dubbio se sia ammissibile l'appropriazione indebita di un'idea. Si consideri il caso dell'individuo che, avuto in consegna il modello di un ritrovato scientifico o industriale, si impadronisca non del modello ma dell'invenzione, brevettandola a proprio nome. Sarà egli responsabile di appropriazione indebita? A noi sembra che l'idea non possa essere di per sé oggetto del reato in esame, perché il suo carattere immateriale, non costituisce giuridicamente una cosa.

Il delitto di appropriazione indebita presuppone che l'agente abbia il possesso della cosa mobile. Deve, però, trattarsi di mero possesso, e cioè di possesso disgiunto della proprietà, poiché oggetto dell'azione criminosa è un bene mobile altrui. Il reato in esame non può sorgere nei casi in cui si verifica, insieme col trasferimento del possesso, quello della proprietà. Il diritto penale considera altrui il denaro quando sia affidato per un uso determinato nell'interesse del proprietario. Tale estensione del concetto dell'altruità non implica la sussistenza dell'indebita appropriazione nel caso che il consegnatario si limiti a cambiare il denaro ricevuto con altro di valore equivalente. Per risolvere i dubbi che si presentano nelle ipotesi in cui il trasferimento del possesso importa il passaggio della proprietà, la dottrina si addentra in una particolareggiata disamina dei titoli da cui può trarre origine il possesso per stabilire quali di essi trasferiscano anche la proprietà. Crediamo opportuno ricordare che sono traslativi della proprietà, tra l'altro, il mutuo, la cessione di credito, il riporto, il conto corrente, il vitalizio, il deposito irregolare e, di regola, la commissione. Naturalmente trasferiscono la proprietà il contratto di vendita, anche con patto di riscatto: non così la vendita con riserva di dominio che si suole praticare nella vendita a rate. Occorre precisare che deve trattarsi di possesso vero e proprio, perché, qualora si trattasse di semplice detenzione l'autore del fatto dovrebbe rispondere non di appropriazione indebita, ma di furto.

Non è possibile disconoscere che in alcuni casi marginali la risoluzione del quesito se ricorra il delitto di appropriazione indebita o quello di furto dà luogo ad incertezze. Noi, però, riteniamo che il criterio di disponibilità autonoma, intesa nel senso da noi patrocinato, e cioè nel senso di un potere sulla cosa che si esercita al di fuori della diretta vigilanza di una persona che abbia sulla cosa medesima un potere giuridico maggiore è idoneo ad evitare decisioni in contrasto con la logica e l'equità. Un caso che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro, dando luogo a sottili ed eleganti disquisizioni, è quello che concerne la manomissione degli oggetti affidati in involucro chiuso (possesso sprangato). In prevalenza si ritiene che il consegnatario, impadronendosi del contenente, commetta appropriazione indebita, mentre, se si impossessa del contenuto commette furto. Nel caso in cui si impadronisca di entrambi egli dovrebbe rispondere di concorso tra i due reati.

Secondo la formula dell'art. 646 l'azione esecutiva del delitto in esame consiste nell'appropriarsi della cosa mobile altrui. L'espressione si appropria non può essere presa alla lettera, e cioè intesa nel senso di far propria la cosa e, quindi, diventarne proprietario. La proprietà è uno stato di diritto e, in quanto tale, non può trarre origine da un atto illecito. In conseguenza appropriarsi significa comportarsi verso la cosa come se fosse propria, vale a dire compiere sulla cosa stessa atti di disposizione a cui il possessore non è autorizzato. Qualora il possessore non adempia l'obbligo di restituire la cosa (ritenzione), il reato sussiste se egli oppone alla richiesta un rifiuto immotivato o pretestuoso. Come abbiamo accennato, si discute se il semplice uso illecito della cosa concreti il delitto in esame. In genere deve ritenersi che tutte le volte che il possessore sottopone la cosa ad un logorio che ne diminuisca in modo particolare il valore, ricorrono gli estremi del reato in esame. Quanto abbiamo detto vale per il caso assai discusso e frequente del possessore che dà in pegno la cosa altrui. Anche in questa ipotesi una responsabilità penale, a nostro avviso, non può escludersi, qualora nel caso concreto il fatto implichi un rilevante pericolo per il proprietario.

Per quanto concerne la consumazione del reato, deve escludersi che sia necessario che l'agente abbia conseguito un profitto, perché dalla formula dell'art. 646 si desume in modo inequivocabile che il profitto è soltanto una nota dell'elemento psicologico. La dottrina in prevalenza nega che nell'appropriazione indebita sia configurabile il tentativo, e ciò per la ragione che si tratterebbe di un reato unisussistente. Noi siamo di diverso avviso, perché è del tutto arbitrario asserire che il delitto in parola è unisussistente. Specie nelle forme di consumo e di alienazione, esso può in concreto richiedere di essere realizzato per una molteplicità di atti e, perciò, è del tutto arbitrario negare la possibilità del tentativo, il quale, ad es., deve ravvisarsi nel caso dell'individuo che venga colto mentre sta per vendere una cosa avuta in deposito.

Per la sussistenza del dolo occorre anzitutto la consapevolezza di ciò che la condotta presuppone, e precisamente del possesso e dell'altruità della cosa. È inoltre necessaria la volontà consapevole di compiere quell'atto di disposizione in cui nel caso particolare si concreta l'appropriazione. Il dolo richiede che il soggetto abbia agito col fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ricordiamo che non è necessario che il profitto sia economico: può essere soltanto morale o sentimentale.

Il codice al secondo comma dell'art. 646, prevede una circostanza aggravante speciale, la quale ricorre quando il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario. Il deposito necessario a cui si riferisce la citata disposizione è quello che il codice civile abrogato contemplava nell'art. 1864, e precisamente quello a cui uno è costretto da qualche accidente, come in un incendio, una rovina o un saccheggio, vale a dire il deposito che si costituisce sotto l'impero della necessità, senza avere nessuna possibilità di scelta. Il nuovo codice civile non ha conservato l'ipotesi del deposito necessario, ma ciò non ha influenza ai fini penali, perché il nostro codice con l'espressione usata ha fatto richiamo alle situazioni di fatto che, secondo la legislazione civile del tempo, costituivano il detto deposito, nella cui fattispecie erano senza dubbio compresi anche gli avvenimenti imprevedibili di carattere individuale. Verificandosi l'aggravante in parola, l'appropriazione indebita è perseguibile d'ufficio.

In conformità all'avviso espresso da vari autori, riteniamo che all'appropriazione indebita sia estendibile per analogia la causa di non punibilità prevista dal capoverso dell'art. 627 per la sottrazione di cose comuni e cioè l'esenzione di pena nel caso in cui il fatto sia commesso su cose fungibili, quando il valore di esse non supera la quota spettante all'autore del fatto medesimo.

APPROPRIAZIONI INDEBITE MINORI

L'rt. 647 prevede tre distinte ipotesi caratterizzate dal particolare modo col quale il soggetto agente è pervenuto al possesso della cosa mobile altrui.

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI COSE SMARRITE. Consiste nel fatto di chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate. Per potersi parlare di cosa smarrita occorrono due requisiti, l'uno oggettivo e l'altro soggettivo. Oggettivamente è necessario che la cosa si uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore, in modo che, ad es., non si potrà qualificare smarrita la cosa che resti sempre nella mia casa, pur se io non riesco a trovarla. Dal punto di vista soggettivo, occorre che colui che la deteneva non sia in condizioni di ricostituire sulla cosa il primitivo potere di atto, perché ignora il luogo in cui essa si trova, né è in grado di ricordarlo. Il dolo è escluso dall'ignoranza delle prescrizioni delle leggi civili, ignoranza che si traduce in un errore sul fatto che concreta il delitto. Il reato è aggravato se il colpevole conosceva il proprietario della cosa di cui si è appropriato.

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI TESORO. La seconda ipotesi contemplata dall'art. 647 consiste nel fatto di colui che avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo. Tesoro, ai sensi delle leggi civili, è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Il dolo è escluso dall'ignoranza della legge civile.

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI COSE AVUTE PER ERRORE O PER CASO FORTUITO. La terza figura criminosa contemplata nella disposizione in esame si ha allorché taluno si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Presupposto della condotta è che l'agente abbia conseguito il possesso esclusivamente per effetto di errore altrui o per effetto di caso fortuito. L'errore può riguardare tanto la cosa quanto la persona.

TRUFFA

La truffa è il tipico delitto fraudolento contro il patrimonio: è la frode per eccellenza. Essa è definita dal codice nel seguente modo: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni". Nucleo essenziale del delitto in esame è l'inganno. Il consenso della vittima, carpito fraudolentemente, caratterizza il delitto e lo distingue sia dal furto che dall'appropriazione indebita. Il delitto di truffa presenta grandi affinità con quello di estorsione, il quale, come vedremo, si ha allorché mediante violenza o minaccia, taluno viene costretto a fare o ad omettere qualcosa, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La differenza consiste solo in questo: nel primo la vittima è indotta fraudolentemente all'atto di disposizione patrimoniale, mentre nel secondo vi è coartata; nell'uno la volontà è viziata da errore, nell'altro è viziata da violenza o minaccia. Lo scopo dell'incriminazione della truffa non è soltanto la protezione del patrimonio, ma anche la tutela della libertà del consenso nei negozi patrimoniali. La truffa è una delle figure criminose più complesse e delicate. Dalla definizione legislativa sopra riportata si desume che la fattispecie oggettiva della truffa consta dei seguenti elementi:

Un particolare comportamento del reo, che il codice designa con l'espressione artifizi o raggiri;

La causazione di errore, il quale, come vedremo, deve a sua volta dare origine a una disposizione patrimoniale;

Un danno patrimoniale derivato dall'inganno con conseguente ingiusto profitto per l'agente o per altra persona.

Da parecchi decenni la distinzione tra frode civile e frode penale ha perduto credito. Si è osservato che la concezione dei costumi sociali che sta alla sua base confonde la libertà dei traffici con la libertà di abusare dell'altrui buona fede e, in sostanza, con la facoltà di valersi dell'inganno nella trattazione degli affari. Di rincalzo si è detto che nessun cittadino può essere lasciato alla mercé dei frodatori e che anche la persona di limitata intelligenza deve essere protetta dalla legge. Anche la formula legislativa della truffa ne ha risentito, perché mentre il codice Zanardelli si esigevano "artifizi e raggiri atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede" il codice attuale, come risulta dalla disposizione sopra riportata, parla soltanto di artifizi o raggiri. Artifizio è ogni studiata trasfigurazione del vero, ogni camuffamento della realtà effettuato sia simulando ciò che non esiste, sia dissimulando, vale a dire, nascondendo ciò che esiste. Raggiro è un avvolgimento ingegnoso di parole destinate a convincere: più precisamente una menzogna corredata da ragionamenti idonei a farla sembrare verità. È controverso se l'artificio o raggiro, nella truffa contrattuale, debba cadere nel momento della formazione del contratto ed abbia o meno rilevanza anche quando incida soltanto sulla sua esecuzione. Dopo non poche oscillazioni la giurisprudenza più recente propende per la soluzione positiva.

Il comportamento dell'agente deve determinare un errore: deve essere causa di un inganno. Basta che in concreto il mezzo usato abbia cagionato l'inganno. È, perciò irrilevante che l'ignoranza o la leggerezza dell'ingannato abbiano agevolato l'errore. La frode può essere commessa anche approfittando dell'errore in cui una persona già si trovi, come nel caso dell'individuo che riesca a farsi donare una somma da una persona che erroneamente crede di aver conseguito una grossa vincita al totocalcio. Il soggetto passivo dell'errore deve essere una persona determinata, il che esclude che gli artifizi o raggiri possano rivolgersi "in incertam personam", come avviene nell'esposizione fraudolenta di distributori automatici, nei giuochi truffaldini ecc. Ma dalla formula legislativa si deduce principalmente che l'inganno può essere esercitato anche su persona diversa da quella che subisce il danno. Su ciò nessun dubbio è possibile.

Qui si presenta la questione dell'ammissibilità della truffa processuale. Con questa espressione si fa riferimento all'ipotesi in cui una delle parti in giudizio civile, inducendo in inganno il giudice con artifizi o raggiri, ottenga o tenti di ottenere una decisione a lei favorevole e quindi un ingiusto profitto a danno della controparte. A nostro parere la questione va risolta in senso positivo, perché, come abbiamo visto, il nostro codice non esige che sia ingannato proprio il soggetto passivo del reato, potendo l'inganno cadere su un'altra persona che sia autorizzata a compiere l'atto di disposizione patrimoniale richiesto per l'esistenza del reato. Poiché il giudice possiede certamente questo potere, non si scorge la ragione per cui debba negarsi la sussistenza della truffa. La disposizione di cui all'art. 374 del codice (frode processuale) non esclude l'applicabilità della norma generale sulla truffa.

La disposizione patrimoniale deve avere per conseguenza un danno e, correlativamente, un ingiusto profitto per l'agente o per altra persona. Il danno di cui parla l'art. 640 è senza dubbio quello patrimoniale, e cioè il danno che consiste in una deminutio patrimonii. Al nocumento deve corrispondere un profitto per l'ingannatore o per altri, profitto che nel nostro diritto può anche non essere economico. Il profitto, però, deve essere ingiusto, e, quindi, non sussiste il reato se il vantaggio ottenuto dall'ingannatore non presentava quel carattere. Va posto nel maggior rilievo che il nostro codice considera il conseguimento del profitto come essenziale alla truffa, il che non è andato esente da critiche tutt'altro che infondate. Ne deriva che la realizzazione del profitto segna il momento consumativo del reato. In questo reato esiste largo spazio per il tentativo.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, e cioè il dolo, valgono le regole generali. L'agente deve volere non soltanto la sua azione, ma anche l'inganno della vittima, come conseguenza dell'azione stessa, la disposizione patrimoniale, come conseguenza dell'inganno e, infine, la realizzazione di quel profitto che costituisce l'ultima fase del processo esecutivo del delitto. Data la molteplicità degli elementi necessari per l'esistenza del dolo in questo complesso reato, sussiste un ampio margine per l'errore di fatto. Sempre in applicazione dei principi generali, il dolo deve essere precedente o concomitante all'azione criminosa. Un dolo successivo, in conseguenza, non può dar luogo a responsabilità per truffa.

Una questione particolare è quella che concerne la c.d. truffa in atti illeciti, vale a dire la questione se il delitto in parola sia configurabile allorché l'ingannato si proponeva un fine illecito ed è stato raggirato proprio mentre cercava di conseguire il fine stesso. Contro la punibilità si è detto che chi opera per conseguire uno scopo illecito deve imputare esclusivamente a sé stesso se rimane vittima di un inganno e subisce una perdita patrimoniale. Lo Stato non può prestare la sua tutela a chi agisce contro il diritto, perché ciò significherebbe prostituire la sanzione penale. Qualche autore ha aggiunto che, se si punisce l'ingannatore, si verrebbe a riconoscere che egli era tenuto alla prestazione vietata. Quest'ordine di idee da parecchio tempo è stato abbandonato dalla dottrina. Noi condividiamo l'opinione oggi dominante per la considerazione che l'incriminazione della truffa è dettata da ragioni di interesse sociale, le quali non cessano di sussistere allorché l'ingannato agisce per un fine illecito.

Per disposto del capoverso dell'art. 640 il delitto di truffa è aggravato, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi:

Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

Se è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Se è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

Notizie storiche. Nel diritto romano della prima epoca i casi di delitto di arricchimento con inganno di altri rientravano nella nozione di furtum e, più spesso, in quella del falsum. Con le costituzioni imperiali dell'epoca dei Severi, apparve il crimen extraordinarium, una nuova figura delittuosa, lo stellionatus, che può considerarsi il precedente più vicino alla truffa come oggi è concepita. La pena di tale reato, come per tutti i crimen extraordinarium veniva stabilita discrezionalmente dal giudice. Nel nostro diritto intermedio il crimen stellionatus fu conservato, ma i suoi rapporti col falsum non furono chiariti: anzi, si verificò una maggiore confusione, perché nel secondo si fecero rientrare varie frodi che il diritto romano comprendeva nel primo. Soltanto verso la fine del secolo diciottesimo la truffa acquistò una fisionomia autonoma. La prima nozione, sostanzialmente conforme a quella del diritto attuale, si ha nel codice penale francese del 1819.

ALTRE FRODI

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640 bis). L'erogazione di denaro pubblico per il perseguimento di scopi di programmazione economica non poteva non essere sorretta da una efficace protezione giuridica da perseguire anche con lo strumento della sanzione penale.

L'interprete si trova di fronte ad una figura criminosa a sé stante e non ad una circostanza aggravante. L'elemento distintivo rispetto alla truffa è offerto dalla specificazione dell'oggetto materiale e non ha riguardo alla mancata osservanza del vincolo di destinazione delle utilità ricevute, cui invece provvede l'art. 316 bis. Tale oggetto viene indicato coi termini contributi, finanziamenti e mutui agevolati e con una formula di chiusura che facendo riferimento ad altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, finisce col togliere in parte rilievo alle formule precedenti. Si tratta in ogni di caso di erogazioni a carattere pecuniario, che possono consistere tanto in prestazioni di denaro con vincolo alla restituzione, quanto in vere e proprie attribuzioni patrimoniali a fondo perduto, come alcune specie di contributi. Alla consumazione del delitto non è necessario che il beneficio sia erogato bastando il completamento dell'iter necessario per la sua attribuzione. Se ciò non avviene potrà essere ravvisato il tentativo.

Il dolo ha lo stesso contenuto già esaminato per la truffa.

Una situazione di concorso apparente di norme può essere ipotizzata con riferimento all'art. 2 della legge 1986 n. 898 che punisce con reclusione da sei mesi a tre anni, in tema di controlli agli aiuti comunitari per la produzione di olio di oliva, "chiunque, mediante esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo di orientamento e garanzia".

FRODE INFORMATICA (art. 640 ter). Da questo reato è colpito "chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Anche questa forma di frode è punibile a querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio se concorrono circostanze aggravanti. La condotta si sostanzia in due tipi di comportamenti:

Il primo che consiste nel creare anomalie di funzionamento nei sistemi considerati;

Il secondo prevede interventi non legittimi, attuati in qualsiasi modo sui programmi, riferimenti, dati, notizie, collegamenti di vario genere tipici dei sistemi in esame.

Il delitto si consuma con la realizzazione del profitto e, come nell'ipotesi dell'art. 640 vi è largo campo per il tentativo. Il dolo non richiede necessariamente la volontà dell'induzione in errore e dell'inganno, bastando la volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire indebitamente sui programmi e notizie dei medesimi. Sono contemplate le aggravanti dell'art. 640, secondo comma n. 1 (fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico), nonché quella dell'abuso della loro qualità da parte di operatori del sistema.

INSOLVENZA FRAUDOLENTA (art. 641). Si punisce chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla qualora l'obbligazione non sia adempiuta. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa. Scopo della norma è la tutela della buona fede contrattuale, contro un particolare tipo di frode diverso dalla truffa vera e propria. Da quest'ultima l'insolvenza fraudolenta si differenzia per la natura del mezzo usato, il quale non deve consistere in un vero e proprio artifizio o raggiro, bensì in quell'inganno meno grave che consiste nella dissimulazione del proprio stato di insolvenza. Trattasi evidentemente di una forme di truffa più tenue, la quale però subentra al delitto in esame quando l'agente non si limiti a nascondere il proprio stato dell'insolvenza, ma faccia qualche cosa di più, simulando circostanze inesistenti o ricorrendo ad altri artifici per farsi credere solvibile. Per la sussistenza del reato occorre, anzitutto, che l'agente contragga un'obbligazione col proposito di non adempierla. La legge parla di contrarre un'obbligazione, il che significa che questa deve essere contrattuale e, quindi, volontaria. Si richiede, inoltre, che il reo abbia dissimulato il proprio stato di insolvenza. La dissimulazione può assumere le forme più diverse ed è indubbio che si può concretare tanto in un comportamento positivo che in uno negativo. Insolvenza è la impotenza a pagare, come si rivela da molte disposizioni del codice civile. Essa deve esistere nel momento in cui è contratta l'obbligazione. L'insolvenza sopravvenuta non integra il reato, neppure nel caso che sia procurata intenzionalmente, e cioè allo scopo di non adempiere l'obbligazione, il che è suscettibile di critica. Occorre, infine, che l'agente non adempia l'obbligazione.

Il reato è consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente contrae l'obbligazione, sempre che questa non sia poi adempiuta. Il tentativo è inconcepibile, perché fino a quando non si può parlare di inadempimento, non c'è reato, mentre, una volta che si verifichi l'adempimento, il delitto è consumato. Il dolo consiste nella volontà consapevole di contrarre l'obbligazione e di tenere una condotta idonea a dissimulare il proprio stato di insolvenza. Una causa speciale di estinzione della punibilità è contemplata nel capoverso dell'articolo in esame, il quale dispone che l'adempimento avvenuto prima della condanna estingue il reato.

FRODI NELLE ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI (art. 642). Questa disposizione comprende due distinte ipotesi. La prima consiste nel fatto di colui che, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di una assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà (fraudolenta distruzione della cosa propria). La seconda ipotesi si ha allorché taluno, al fine predetto, cagiona a sé stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio (mutilazione fraudolenta della propria persona). Scopo della norma è di tutelare la funzione assicurativa contro comportamenti truffaldini. Si tratta di un reato a consumazione anticipata. La figura in esame presuppone la validità del contratto di assicurazione: se fosse inefficace, mancherebbe al fatto il suo indispensabile contenuto offensivo.

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI (art. 643). Si contempla il fatto di colui che, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza d'una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso. L'incriminazione mira a proteggere da ogni forma di sfruttamento subdolo le persone che sono in stato di infermità mentale. Il momento consumativo del reato coincide con quello del compimento dell'atto avente effetti giuridici dannosi. La nozione di atto comprende, oltre ai documenti, qualsiasi dichiarazione o fatto materiale suscettivo di produrre un effetto giuridico. L'atto può consistere anche in un contratto usurario, poiché in tal caso resta applicabile il delitto in esame. non si richiede la verificazione di un danno patrimoniale perché la legge parla soltanto di un atto che importi qualsiasi effetto giuridico dannoso. È evidente che, poi, deve ritenersi irrilevante, ai fini dell'esclusione del delitto in esame, l'annullabilità dell'atto per incapacità del soggetto. Il dolo è specifico, perché comprende lo scopo di trarre un profitto per sé o per altri.

FRODE IN EMIGRAZIONE (art. 645). Risponde di questo reato chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a Paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farla emigrare. Aver commesso il fatto in danno di due o più persone costituisce circostanza aggravante.

USURA

Disciplinata all'articolo 644 del codice, si ha quando talun si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari.

L'usura non è intesa come operazione meramente finanziaria destinata a soddisfare un temporaneo bisogno di denaro, ma ha acquistato un significato molto più ampio. Conseguentemente, oggi vi potrebbe rientrare la c.d. usura reale, e cioè quella che si attua mediante operazioni che assicurano all'agente vantaggi economici del tutto sproporzionati alla sua prestazione. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Tale limite è fissato dall'art. 2 n. 4 legge n. 108 del '96, nel tasso medio risultante dall'ultima rivelazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Il contratto di mutuo è certamente quello che si presta di più ai patti usurari, ma l'usura può nascondersi anche in vendite, vere o fittizie, e specialmente nella vendita a rate, nel patto di riscatto, nella costituzione della rendita ecc.

L'azione esecutiva non consiste più, come in passato, nell'approfittare dello stato di bisogno di una persona. Irrilevanti appaiono i motivi che hanno determinato il debitore a chiedere la sovvenzione e vengono poste sullo stesso piano difficoltà finanziarie di chi si impegna ed opera e cause moralmente riprovevoli, come il gioco, il desiderio di soddisfare i propri vizi. Basta il fare, dare o promettere sotto qualsiasi forma a vantaggio proprio o altrui, un interesse che superi il tasso legale e in quella del terzo comma, un interesse inferiore, ma sproporzionato rispetto alla controprestazione in presenza di difficoltà economiche o finanziarie del soggetto passivo.

La consumazione si verifica nel momento in cui gli interessi o vantaggi usurari sono dati o semplicemente promessi.

Il dolo è costituito dalla volontà di farsi dare o promettere determinati interessi o vantaggi che superano il limite legale. Si è discusso in passato se l'usura fosse reato istantaneo o permanente. Il Manzini, dopo aver risolto la questione nel secondo senso, ne dedusse, tra l'altro, che cadeva sotto la sanzione dell'articolo 644 vecchio testo anche colui che avesse acquistato un credito usurario con la conoscenza del suo carattere e poi lo avesse fatto valere o alienato. A noi sembra che l'usura, tanti nella formulazione abrogato quanto in quella attuale, non posso in alcun modo rientrare sotto lo schema del reato permanente, e, perciò, il caso in questione sfugge alla sanzione penale. In ciò deve ravvisarsi una lacuna legislativa.

L'art. 644, comma quinto, contempla un aumento di pena da un terzo alla metà non soltanto quando il colpevole abbia agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria , mobiliare, ma anche nei casi seguenti: richiesta di garanzie su partecipazioni sociali o proprietà immobiliari, fatto commesso in danno da chi verta in stato di bisogno o svolga attività imprenditoriale, professionale o artigianale; reato compiuto da persona sottoposta a sorveglianza speciale con provvedimento definitivo, durante il periodo di applicazione della misura e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

MEDIAZIONE USURARIA (art. 644 comma 2). Tale ipotesi ricorre nei confronti di chiunque fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La norma incriminatrice tende a colpire l'avida condotta di quei loschi individui che, intromettendosi tra chi presta e chi riceve denaro o altra utilità, riescono ad assicurarsi guadagni esorbitanti.

IPOTESI DI DIRITTO TRANSITORIO. Poiché l'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108 fissa due termini massimi, ciascuno di centottanta giorni, per completare le operazioni necessarie a pubblicare la prima rivelazione trimestrale del tasso effettivo globale medio, il cui superamento oltre la metà darà luogo al tasso usurario legale, il legislatore ha ritenuto opportuno di inserire nell'ordinamento una singolare ipotesi di reato operativa nelle suddette more. In tale periodo è pertanto punito, a norma dell'art. 644 comma 1del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti all'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto all'art. 644 comma 1 procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.

RAPINA

L'articolo 628 comprende due figure criminose che hanno in comune l'impossessamento di cose mobili altrui e l'uso della violenza alle persone o della minaccia. Nell'una (rapina propria) la violenza costituisce il mezzo con cui si ottiene l'impossessamento; nell'altra (violenza impropria) la violenza è usata per conservare il possesso della cosa sottratta o per conseguire l'impunità.

RAPINA PROPRIA. La prima parte dell'art. 628 delinea questa fattispecie con la seguente formula: "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni". Lo scopo della norma in parola è, quindi, duplice: la tutela del possesso delle cose mobili e quella della libertà personale, cosicché la rapina deve essere considerata come un tipico reato plurioffensivo.

Oggetto materiale dell'azione è una cosa mobile altrui. L'azione costitutiva è identica a quella del furto, con in più l'elemento della violenza alla persona o alla minaccia. Secondo una parte della dottrina, per aversi impossessamento è necessario che l'agente sottragga direttamente la cosa, la tolga con le sue stesse mani all'aggredito; quando, invece, quest'ultimo è costretto a consegnare la cosa e manca, quindi, un'apprensione diretta da parte del soggetto attivo, si realizza il delitto, assai affine, di estorsione. Tale criterio è, in linea di massima vero, ma esige una importante precisazione. Qualora per consegna si intenda l'atto materiale del soggetto passivo, è innegabile che la realtà ci offre una serie di casi in cui è tutt'altro che agevole stabilire se ci sia stata o meno consegna. A nostro avviso, queste incertezze vengono superate una volta che si tenga presente che, per potersi parlare di consegna, occorre che la persona che la effettua, goda, malgrado la minaccia o la violenza, di una certa autonomia: abbia, in altre parole, una effettiva possibilità di scelta.

La rapina presuppone la mancanza di possesso nell'agente. Poiché col possesso non va confusa la detenzione puramente materiale, realizza, ad es., il reato in esame il facchino che, trasportando delle valige, seguito dal viaggiatore, usi violenza o minaccia per sfuggire alla vigilanza del viaggiatore stesso e così impossessarsi degli oggetti. La violenza o la minaccia devono stare in rapporto di mezzo a scopo rispetto alla sottrazione. Non si esige una particolare intensità della violenza o della minaccia, purché, queste risultino idonee a determinare l'effetto dello spossessamento, e siano tali da porre il paziente in uno stato di coazione assoluta. La rapina si consuma, come il furto, con l'effettivo impossessamento. Il dolo consiste nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore, accompagnate dalla coscienza e volontà di adoperare a tale scopo violenza o minaccia. È necessario, inoltre, una particolare intenzione, vale a dire, il fine di trarre, per sé o per altri, ingiusto profitto dalla cosa.

Per il principio generale sancito nel comma 2 dell'art. 581, il reato di percosse resta assorbito nella rapina. Concorrono con questa tutti i fatti criminosi che superino per entità il predetto reato, come le lesioni personali di qualsiasi specie e, a maggior ragione, l'omicidio. Se più persone sono rapinate in un unico contesto di azione, si hanno più rapine, a meno che nel fatto non possano ravvisarsi gli estremi del delitto continuato. Il reato è, invece, unico se ad una medesima persona si sottraggono contestualmente più cose appartenenti a persone diverse.

La rapina è aggravata:

Se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

Se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

Se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte di associazioni di tipo mafioso;

Se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto in armerie, ovvero in depositi o altri locali adibiti alla custodia di essi.

RAPINA IMPROPRIA. Per il secondo comma dell'art. 628 questa specie di rapina si verifica allorché viene adoperata violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri impunità. La violenza o minaccia è adoperata per garantire il possesso o evitare la punizione per sottrazione effettuata. L'azione esecutiva di questa figura delittuosa consiste nell'uso di violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per uno dei due scopi indicati. Con immediatezza deve intendersi che la sottrazione e la violenza devono susseguirsi con una soluzione di continuità che non superi i termini della flagranza del reato. Nel caso in cui la violenza o la minaccia siano commesse contro un pubblico ufficiale, la giurisprudenza reputa sussistere il concorso tra il delitto in esame e quello di resistenza. Il delitto si consuma nel momento in cui si verifica la violenza o la minaccia. Il tentativo è perfettamente configurabile (il soggetto cerca, senza riuscirvi, di adoperare violenza o minaccia a chi vuole impedirgli di conservare il possesso della cosa sottratta). Il dolo della rapina impropria è specifico in quanto ne costituisce elemento essenziale lo scopo di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o di procurare a sé o ad altri impunità. Anche la rapina impropria è aggravata se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite o facenti parte di associazioni mafiose, oppure se la violenza consiste nel porre taluno in uno stato di incapacità di agire e di volere.

ESTORSIONE E SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

ESTORSIONE. Per l'art. 629 commette questo delitto "chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o commettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Per l'esistenza del reato occorre innanzi tutto una violenza o una minaccia. Poiché nella definizione legislativa si parla semplicemente di violenza, non è dubbio che questa può cadere così sul soggetto passivo in modo diretto, come su una terza persona e anche sulle cose. La violenza o la minaccia usata dall'agente deve avere per effetto il costringimento del soggetto passivo, a fare o ad omettere qualche cosa. Il costringimento che qui viene considerato è quello che lascia una certa libertà di scelta in chi lo subisce. La formula legislativa "fare od omettere qualche cosa", deve essere interpretata nel senso di comportamento che implica una disposizione patrimoniale. Il paziente deve essere costretto a compiere un atto positivo o un atto negativo che incide sul suo patrimonio. L'atto di disposizione deve procurare all'agente o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Un profitto non può mai considerarsi ingiusto quando abbia, come sua fondamento, una pretesa comunque riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico. Quando il profitto non corrisponde ad una pretesa fondata sul diritto, esso deve ritenersi ingiusto se è conseguito:

Con mezzi di per sé antigiuridici;

Con mezzi legali usati per uno scopo diverso da quelli per cui i medesimi sono concessi dalla legge;

Con mezzi il cui uso per realizzare quel determinato vantaggio sia comunque contrario ai buoni costumi.

Il delitto di estorsione si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano, da una parte l'ingiusto profitto e, dall'altra, il danno patrimoniale. Il dolo richiesto è generico. Il delitto è aggravato se concorre taluna delle circostanze prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 628.

È opportuno mettere in rilievo le differenze che intercorrono tra l'estorsione e alcune figure delittuose che sono ai confini di essa. L'estorsione presenta grande affinità con la truffa. La differenza consiste in questo che, mentre nell'estorsione la vittima è costretta a compiere un atto di disposizione patrimoniale dannoso per taluno e vantaggioso per altri, nella truffa vi è indotta con inganno. All'estorsione si avvicina anche il delitto di violenza privata di cui all'art. 610. Per questo secondo delitto basta la costrizione del paziente e non si richiede che l'agente abbia conseguito un ingiusto profitto con altrui danno. Infine occorre notare che tra i delitti contro la pubblica Amministrazione esiste una figura criminosa che non è altro che un'estorsione speciale. Si tratta della concussione.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE (art. 630). Questo grave delitto (che nel codice precedente era denominato ricatto) è costituito dal fatto di colui che "sequestra allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione". Sono previste circostanze aggravanti e attenuanti che, dopo un lungo travaglio normativo, sono state specificate dalla legge n. 894 del 1980, nei termini seguenti:

Vengono stabiliti inasprimenti di pena se dal fatto deriva la morte non voluta del sequestrato e se il reo ne cagiona la morte con dolo;

È contemplata la diminuzione della sanzione edittale nei limiti dell'art. 605, per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo tale che il soggetto passivo recuperi la libertà senza che ciò sia conseguenza del pagamento del prezzo, ma la pena è maggiore se tale soggetto muore, dopo la liberazione, in conseguenza del sequestro;

Se il concorrente dissociato si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, può vedere diminuita la sanzione sino a due terzi;

È stabilita una particolare disciplina delle attenuanti nel caso di ipotesi aggravata o quando ulteriori attenuanti si aggiungano a quelle come sopra specificamente contemplate.

Con la legge n. 82 del 1991 viene considerato delittuoso il fatto di chi contragga una assicurazione per la copertura dei rischi del prezzo del riscatto; viene altresì incriminato il fatto di chi, avendo notizia di un sequestro di persona a scopo di estorsione anche soltanto tentato o di circostanze relative al pagamento del prezzo per la liberazione dell'ostaggio o comunque utili per la sua liberazione, ovvero per l'accertamento o la cattura dei colpevoli, omette o ritarda di riferirne all'autorità di cui all'art. 361. Allo scopo di evitare il pagamento del riscatto la legge dispone altresì il sequestro dei beni dei familiari della vittima.

VIOLAZIONI DI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

Si tratta di sei norme incriminatrici che riguardano esclusivamente beni immobili. Le figure delittuose hanno carattere episodico e frammentario e la protezione penale è limitata soltanto ad alcuni attentati, perché per gli altri il legislatore ha ritenuto sufficienti le sanzioni civili.

RIMOZIONE O ALTERAZIONE DEI TERMINI (art. 631). Il delitto consiste nel fatto di colui che "per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini". La norma mira a tutelare in genere l'inviolabilità del patrimonio immobiliare e, in particolare, l'integrità delle terminazioni fondiarie. Per termini si intende ogni cosa, artificiale o naturale, destinata a rappresentare stabilmente la linea di delimitazione degli immobili. Affinché ricorra il reato occorre che i termini siano rimossi o alterati. Il delitto si consuma col compiere la soppressione o l'alterazione del termine. Il dolo, oltre alla coscienza e volontà del fatto, esige l'intenzione di appropriarsi, in tutto o in parte, l'altrui cosa immobile. Si procede a querela della dell'offeso salvo che si tratti di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

DEVIAZIONE DI ACQUE E MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI (art. 632). Viene punito "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi". La formula è stata sostituita dall'art. 95 della legge n. 689 del 1981, con l'inserimento della procedibilità a querela. In ambedue le ipotesi il delitto richiede il dolo specifico, il quale consiste nel fine generico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Anche questo reato è perseguibile a querela.

INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI (art. 633). Commette questo delitto "chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto". Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che si tratti di fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Scopo dell'incriminazione è la tutela del diritto di godere o di disporre dell'immobile. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'invasione, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia o meno conseguito lo scopo indicato nella norma incriminatrice. Trattasi senza dubbio di reato permanente. Il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere il fatto dell'invasione, con la consapevolezza della sua illegittimità e con lo scopo di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto (dolo specifico). Il delitto è aggravato se il fatto è commesso da più di cinque persone di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

TURBATIVA VIOLENTA DEL POSSESSO DI COSE IMMOBILI (art. 634). Il delitto consiste nel fatto di colui che "fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili". Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone. Il delitto che è punito più gravemente del precedente, è perseguibile d'ufficio. La turbativa è costituita da ogni comportamento che lede il possesso altrui, sia con l'impedire l'esercizio, sia con l'ostacolarlo rendendolo più disagevole, comprende senza dubbio anche l'invasione. Il reato si consuma non appena sia stato posto in essere un fatto qualsiasi di turbativa del possesso accompagnato da violenza alle possesso accompagnato da violenza o da minaccia. Il dolo richiesto è generico e consiste nella coscienza e volontà di turbare, nei modi sopra indicati, il pacifico possesso di cose mobili altrui.

INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI (art. 637). Risponde di questo reato "chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo". Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa, cioè da colui che ha il godimento del fondo, ne sia o no proprietario, perché, la norma è dettata per la tutela del suo diritto. Affinché sussista il delitto in esame, occorre che l'ingresso avvenga senza necessità. Per l'esistenza del dolo basta la volontà di penetrare nel fondo, sapendo che questo appartiene ad altri e che l'ingresso non è necessario.

INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO (art. 636). Sono contemplate due ipotesi distinte. La prima consiste nel fatto di colui che "introduce, abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui". La seconda si verifica quando "l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui". In ambedue le ipotesi il delitto è aggravato qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato. Soggetto attivo del reato è colui che abbia la custodia degli animali. Affinché possa verificarsi l'aggravante del pascolo avvenuto, è necessario che gli animali abbiano privato il possessore del fondo di una quantità non irrilevante dei prodotti del suolo. Il reato è procedibile a querela.

DELITTI DI DANNEGGIAMENTO

Sotto questa denominazione comprendiamo tutti quei delitti che si differenziano dai delitti patrimoniali, perché non implicano il trapasso di un valore patrimoniale dal soggetto passivo al soggetto attivo, ma soltanto il peggioramento della situazione patrimoniale del soggetto passivo.

DANNEGGIAMENTO COMUNE. Tale reato si verifica quando taluno "distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui". Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa.

Distruggere significa disfare la cosa, cioè determinarne l'annientamento nella sua essenza specifica.

Dispersione si ha allorché la cosa viene fatta uscire dalla disponibilità dell'avente diritto.

Inservibilità implica che la cosa sia resa inidonea, in tutto o in parte, ed anche solo temporaneamente, allo scopo a cui è destinata.

Oggetto materiale del delitto possono essere tanto le cose mobili, quanto le immobili. Il danneggiamento di cosa propria goduta da altri importa solo responsabilità civile, pur essendo augurabile che in una riforma del codice anche questa ipotesi venga compresa nell'incriminazione. Soggetto passivo del reato, oltre il proprietario, è la persona che abbia il godimento della cosa. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica il fatto descritto nella norma incriminatrice. La configurabilità del tentativo è incontestabile. Il danneggiamento dovuto a semplice colpa nel nostro ordinamento giuridico-penale non soggiace a pena. Per la punibilità, quindi, è necessario il dolo, a costituire il quale basta la volontà di porre in essere il fatto materiale sopra descritto con la consapevolezza che la cosa appartiene ad altri. La norma incriminatrice in esame ha carattere generico. Essa, per il principio di specialità (art. 15 c.p.) non si applica quando il danneggiamento della cosa è elemento costitutivo di un altro reato.

Per il disposto del comma 2 dell'art. 635 il reato di danneggiamento è aggravato, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

Con violenza alla persona o con minaccia;

Su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625;

Sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI. L'art. 635 bis contempla il fatto di "chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui". La consumazione del reato si ha nel tempo e nel luogo in cui si realizza il fatto descritto dalla norma incriminatrice. Nessun dubbio sulla ipotizzabilità del tentativo. Basta al dolo la volontà del fatto materiale con la consapevolezza dell'altruità dei sistemi, programmi, informazioni o dati. Le circostanze aggravanti sono quelle stesse del danneggiamento comune, ma vi si aggiunge l'abuso della qualità di operatore del sistema, mentre alcune delle ipotesi previste non sono evidentemente compatibili con l'oggetto materiale specifico. Donde l'improprietà del semplice rinvio all'art. 635 secondo comma.

UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI. L'art. 638 del codice prevede in particolare il fatto di colui che "senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri". Il delitto, per cui si procede a querela di parte, è aggravato e perseguibile d'ufficio allorché il fatto viene commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. L'ultimo comma dell'articolo dispone che non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno. L'incriminazione mira senza dubbio a proteggere non solo la proprietà privata degli animali, ma anche il patrimonio zootecnico nazionale.

DETURPAMENTO O IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI. Per l'art. 639 è punito, a querela della persona offesa, "chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobile altrui".

RICETTAZIONE

Per l'art. 648, quale modificato dalla legge n. 152 del 1975 e dalla legge n. 328 del 1993, risponde di questo reato chi, "fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare". Il comma 2 dell'art. prevede una pena minore se il fatto è di particolare tenuità. Il terzo comma reca: "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto". L'incriminazione mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarre vantaggio. L'intervento di tali persone è dannoso socialmente, perché porta alla dispersione delle cose provenienti da delitto e ne rende più difficile il recupero, consolidando in tal modo il pregiudizio subito dalla vittima. Il collocamento del delitto in esame tra i delitti patrimoniali suscita delle perplessità, perché l'offesa al patrimonio può mancare, sia pur raramente, nella ricettazione, come nell'ipotesi dell'individuo che acquista da un funzionario che si è lasciato corrompere l'oggetto prezioso datogli dal corruttore. Il reato presuppone l'esistenza di un altro reato. Deve trattarsi di delitto e non di semplice contravvenzione. Per l'incontro non è richiesto che si tratti di reato contro il patrimonio, come si desume dall'aggettivo "qualsiasi" che figura dalla norma incriminatrice prima della parola "delitto". Il delitto anteriore deve essere realmente avvenuto: se fosse inesistente o simulato, saremmo in presenza di una ricettazione putativa e, quindi, non punibile. Per iniziare il procedimento per ricettazione, non si richiede che il delitto anteriore sia stato accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Ove si tratti di delitto perseguibile a querela di parte, a nulla rileva la mancata presentazione della querela, perché questa è una semplice condizione di procedibilità. In applicazione dell'art. 170 del codice la ricettazione non viene meno neppure quando il delitto, che ne è il presupposto, sia estinto. Soggetto attivo della ricettazione può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto precedente, come si rileva dalla riserva contenuta all'art. 648 "fuori dei casi di concorso nel reato". Per costoro l'uso, il godimento, l'occultamento delle cose provenienti dal predetto delitto costituisce la naturale prosecuzione, il completamento della condotta criminosa. Soggetto attivo non può essere neppure il soggetto passivo del delitto precedente, per l'ovvia ragione che costui non esorbita dall'ambito dei propri diritti se riacquista la cosa che gli appartiene.

Oggetto materiale della ricettazione sono il denaro e le cose provenienti da qualsiasi delitto. Il Nuvolone ha sostenuto che può parlarsi di ricettazione soltanto nel caso di provenienza immediata, e ciò per il riflesso che altrimenti non ci sarebbe possibilità di arrestarsi nella serie delle trasformazioni e si finirebbe col moltiplicare all'infinito i casi di ricettazione. A noi pare che la propagazione ad infinitum non sussista per il fatto che tanto le cose quanto il denaro, provenienti comunque dal delitto, perdono il carattere delittuoso quando vengono in possesso di un terzo di buona fede. La condotta dell'agente consiste nell'acquistare, ricevere o occultare taluna delle cose di cui ora abbiamo parlato, ovvero nell'intromettersi per farla acquistare, ricevere o occultare. Il reato si consuma quando uno dei fatti indicati nella norma incriminatrice può dirsi realizzato. Nell'ipotesi di intromissione il reato è perfetto col compimento degli atti di mediazione. In nessun caso si esige che l'agente abbia conseguito il profitto avuto di mira. La configurabilità del tentativo è fuori discussione. Per l'esistenza del dolo, si richiede anzitutto la volontà di acquistare, ricevere, occultare o intromettersi. Occorre inoltre la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro o delle altre cose acquistare. Inoltre è indispensabile il fine di procurare a sé o ad altri un profitto: il dolo del reato è quindi specifico.

Dalla legge n. 152 del 1975 è prevista una circostanza attenuante se il fatto è di speciale tenuità. Generalmente si avrà riguardo ai casi in cui il danno patrimoniale è particolarmente lieve. Per altro l'interprete dovrà prendere in considerazione le circostanze di cui all'art. 133 c.p.

Se la ricettazione ha per oggetto più cose provenienti dallo stesso delitto o da più delitti, il reato resta unico, qualora gli oggetti vengano acquistati contestualmente. Se l'autore della ricettazione trasmette le cose ricettate ad altro che le acquista a scopo di profitto, i due reati sono autonomi.

RICICLAGGIO

Per effetto della legge n. 191 del 1978, è stato inserito nel codice l'art. 648 bis, successivamente modificato nel 1990 e nel 1993. Questo, sotto il titolo riciclaggio, incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale". Ed è diminuita "se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni". Segue, nel terzo comma dell'art. in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Per realizzare gli scopi suddetti si era in un primo tempo chiarito che le utilità considerate dovevano provenire dai delitti di rapina aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione ovvero dai delitti concernenti la produzione o la distribuzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e cioè si era attuata una limitazione dei reati presupposti; ma i principi generali che disciplinano il rapporto tra il delitto in esame e i precedenti restavano quelli ai quali si è accennato in tema di ricettazione.

Quanto all'oggetto materiale si è sostituito all'inciso "denaro o cose", tipico della ricettazione, quello "denaro, beni o altre utilità". È evidente lo scopo di ampliare una formula che nella precedente redazione della legge 21 marzo n. 59 del 1978, aveva dato luogo a difficoltà di interpretazione.

Nella originaria formula della legge n. 59 del '78, la condotta si concretava nel compiere fatti o atti diretti alla suddetta sostituzioni e idonei a realizzarla. Il momento consumativo del delitto era quindi anticipato; e ciò segnava un elemento differenziale rispetto alla ricettazione ed estendeva la sfera della tutela penale a tipi di comportamento che non sarebbe stato possibile ricomprendere nella consumazione di quel reato. L'ultima e vigente versione di questa figura di reato, oltre ad una più concisa descrizione della condotta volta a trasferire il denaro, i beni o le altre utilità, ha ribadito la rilevanza del fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Per l'elemento soggettivo, questo nel testo della legge n. 59 del '78, oltre alla coscienza e volontà dell'azione richiedeva, quanto al dolo, sul piano conoscitivo la rappresentazione della condotta diretta ad attuare la sostituzione in un con la consapevolezza che il denaro o i valori provenissero da gravi delitti specificamente citati e il fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Nel nuovo testo è scomparso ogni riferimento a scopi di profitto o di aiuto. Basta al momento volitivo del dolo la coscienza e volontà di sostituire le utilità o di ostacolare l'accertamento della loro provenienza con la sola scienza che essa si ricollega ad un delitto doloso. Il tentativo è configurabile secondo i principi generali.

Al delitto si ricollega una aggravante e una attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

L'art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ha inserito nel codice l'art. 648 ter, poi modificato dall'art. 5 della legge n. 328 del '93 il quale incrimina "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto". Anche per questo reato è contemplata la circostanza aggravante dell'esercizio di una attività professionale ed è esteso ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 648. Ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti dalla criminalità organizzata devono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. denaro sporco, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. Il delitto si consuma nel momento dell'impiego di denaro, beni o altre utilità nelle attività economiche o finanziarie interdette. Il tentativo è ipotizzabile. Il dolo è generico e si sostanzia nella coscienza e volontà della condotta da parte di chi sa che le utilità impiegate provengono da delitto. Poiché la norma si riferisce a beni o altre utilità con plurali indeterminativi, la molteplicità dei finanziamenti ed apporti non esclude l'unicità del reato e può essere soltanto valutata nel giudizio di quantificazione della pena in concreto ex art. 133 c.p.

CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Il codice nel libro terzo contiene alcune norme incriminatrici che sono destinate ad integrare la tutela penale del patrimonio. Per queste contravvenzioni, l'art. 713 stabilisce che il condannato può essere sottoposto alla libertà vigilata.

ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA (art. 712). Della contravvenzione in esame, che va sotto il nome di incauto acquisto, risponde:

Chiunque acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di ritenere che provengano da reato;

Chi si adopera per far acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza prima averne accertata la provenienza.

Oggetto materiale dell'incauto acquisto debbono essere le cose di provenienza criminosa. Mentre nella ricettazione le cose debbono provenire da delitto, qui basta che provengano da un reato qualsiasi. Oltre alla provenienza da reato si esige che si abbia motivo di sospettare di detta provenienza. A tal fine il legislatore ha precisato le fonti da cui il sospetto può nascere, e precisamente:

La qualità della cosa;

La condizione di chi offre;

Il prezzo domandato o pattuito.

L'apprezzamento dello stato di sospetto è rimesso all'apprezzamento discrezionale del magistrato, il quale dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso. Sussistendo i presupposti indicati, la fattispecie materiale della contravvenzione resta integrata se l'agente acquista o riceve tali cose, o si adopera per farle acquistare o ricevere senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Quanto all'elemento soggettivo, dalla norma incriminatrice risulta che per l'esistenza della contravvenzione occorre: la volontà di acquistare o di ricevere la cosa; l'inadempimento dell'obbligo di accertare la provenienza legittima della cosa medesima. Da ciò deriva il carattere essenzialmente colposo della contravvenzione di incauto acquisto.

COMMERCIO ABUSIVO DI COSE PREZIOSE (E DI COSE ANTICHE O USATE) (art. 705 e 706). Per il primo articolo viene punito "chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su di esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività". Il secondo articolo, ora abrogato dall'art. 13 della legge n. 480 del '94, contemplava il caso di colui che "esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorità, quando la legge lo richiede, o senza osservare le prescrizioni di legge".

POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI (art. 707) E POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI (art. 708). La prima contravvenzione consiste nel fatto dell'individuo che, "essendo stato condannato per delitti da fine lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione". Il secondo reato ricorre quando taluno "trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'art. precedente è colto in possesso di denaro o di altri oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza". Si tratta di due reati di mero sospetto.

La giurisprudenza della Cassazione fu a lungo propensa ad escludere l'assorbimento della contravvenzione in parola nel delitto del furto. Tuttavia, le decisioni più recenti tendono ad asserire l'assorbimento nel delitto di furto ogni qual volta il possesso degli strumenti di scasso o delle chiavi alterate duri soltanto per il tempo necessario alla realizzazione di quello e a ravvisare invece una situazione di concorso quando tale possesso si protragga oltre alla consumazione del delitto e per un tempo apprezzabile.

VENDITA O CONSEGNA DI CHIAVI O GRIMALDELLI A PERSONA SCONOSCIUTA (art. 710) E APERTURA ARBITRARIA DI LUOGHI OD OGGETTI (art. 711). Risponde della prima contravvenzione "chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a forzare serrature". L'altra contravvenzione consiste nel fatto di colui che, "esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato".

OMESSA DENUNCIA DI COSE PROVENIENTI DA DELITTO (art. 709). Commette questa contravvenzione "chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità".

DISPOSIZIONI COMUNI AI DELITTI PATRIMONIALI

L'articolo 649 contiene alcune importanti disposizioni che riguardano in genere i delitti contro il patrimonio. Tale articolo, nella prima parte stabilisce che non è punibile chi ha commesso uno di tali delitti in danno:

Del coniuge non legalmente separato;

Di un ascendente o discendente o un affine in linea retta, ovvero dall'adottante o dall'adottato;

Di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

Il secondo comma dell'articolo dispone che i delitti in parola sono punibili a querela della persona offesa, quando siano commessi a danno:

Del coniuge legalmente separato;

Del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto;

Dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado convivente con l'autore stesso.

L'ultimo comma contiene una limitazione alle esposte disposizioni, stabilendo che esse non si applicano ai delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia stato commesso con violenza alle persone (sia fisica che morale).

La ratio dello speciale trattamento stabilito dal codice per i reati patrimoniali che sono commessi nell'ambito della famiglia va ravvisata nel fatto che l'intimità delle relazioni parentali conferisce a quelle azioni un carattere diverso dall'ordinario, mentre la punibilità o la perseguibilità d'ufficio potrebbero recare grave turbamento alle relazioni anzidette o nuocere all'onore della famiglia.

I DELITTI DI OMICIDIO IN PARTICOLARE

Occorre analizzare il testo dell'art. 575 dove viene tutelata la vita umana. Il problema si pone in relazione al termine uomo. Che cosa si deve intendere per uomo? La tutela garantita alla vita dall'art. 575 si estende ad ogni appartenente al genere umano, uomo o donna, quale che sia la sua morfologia fisica, perché ciò che interesse è la sua morfologia biologica. L'art. 575 non può essere applicato al caso dell'uccisione del mostro umanoide e neppure al caso dell'uccisione dell'evolutissimo essere alieno: l'uno e l'altro dei casi non è preveduto dalla legge penale italiana come reato di omicidio, perché è un caso che non è contemplato dalla legge penale italiana. Nel nostro ordinamento vige il principio delle riserva di legge assoluta in materia penale, e quindi, non è possibile l'estensione analogica del tipo legale. Per ciò che concerne il tentativo occorre chiedersi se esso sia un fatto o un fatto considerato nella dizione dell'art. 575. L'intenzione criminosa che non si manifesta in un'attività non è altro che pensiero pensato e dunque non è un fatto; la semplice intenzione di uccidere non è perciò sufficiente per configurare il tentativo di omicidio, perché manca il fatto nel quale possano essere ravvisati gli estremi del tentato omicidio e cioè gli atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di un uomo (art. 56 e 575).

L'articolo 3 del codice penale, sotto la rubrica "obbligatorietà della legge penale", stabilisce che: "la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, italiani o stranieri, si trovano nel territorio dello stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che cittadini italiani o stranieri si trovano all'estero, ma limitatamente a casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale". Tale articolo enuncia il principio della territorialità. L'articolo 4 precisa che: "agli effetti della legge penale è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato". Inoltre, come specifica l'articolo 4 stesso, anche "le navi o gli aeromobili italiani sono considerati territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera". Quindi, attraverso gli articoli 3 e 4, si può affermare che soggetto attivo del reato di cui all'art. 575, può essere sia un italiano che uno straniero, quanto un apolide e che l'equiparazione dell'apolide ai cittadini non avviene in applicazione dell'art. 3 ma dell'art. 4 nella parte in cui dispone che, agli effetti della legge penale, l'apolide residente in Italia è considerato cittadino italiano. Può essere punito per l'omicidio dovunque commesso chiunque lo abbia commesso.

L'articolo 575 descrive la condotta omicida e la descrive come causa della morte, tale descrizione implica l'acquisizione del concetto normativo di rapporto di causalità, che viene mediatamente a costituire parte integrante del tipo legale dell'omicidio. Per ritenere che il fatto concreto è conforme al tipo legale, è necessario quindi accertare la causalità nei modi delle regole di accertamento fissati dagli articoli 40 e 41 c.p.

Occorre ora precisare il significato e la portata del termine morte. La morte deve essere accertata in modo uniforme e che essa deve consistere nella cessazione dell'attività cerebrale dell'individuo: pertanto, sarà ritenuta una condotta omicida quella di chiunque abbia cagionato "la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo" di un altro uomo. Sul piano oggettivo la diagnosi di morte si basa sui criteri indicati dalla legge e ciò che l'accertamento della morte produce è l'esclusione del fatto che l'organismo sul quale avviene l'accertamento sia ancora un uomo; la definizione di morte diviene perciò il limite naturale di applicabilità dell'art. 575.

La vita umana è un bene giuridico in quanto è oggetto di tutela giuridica, ma è ovvio che in sé considerata essa non ha nulla di giuridico, anzi si può affermare che la tutela giuridica non le aggiunge nulla. Si può sicuramente affermare che è fuori discussione l'irrinunciabilità della tutela della vita, anche per il ruolo fondante che essa svolge nei confronti degli altri beni giuridici. Relativamente all'essere lasciati in vita si potrebbe ipotizzare un diritto-dovere, un diritto di vivere al quale però faccia riscontro anche un dovere di vivere: questa concezione risulta avvalorata dall'art. 32 Cost., il quale tutela la salute, e dunque per estensione la vita come "fondamentale diritto dell'individuo", ma anche come interesse della collettività".

La stessa materialità di illecito è valutata dalla legge in modo diverso e tale diversità dipende dall'atteggiamento psicologico dell'autore rispetto al fatto. Affinché il fatto integri con la necessaria determinatezza la fattispecie legale dolosa oppure quella colposa, posto che entrambe descrivono la stessa materialità di fatto, è necessario corredare il fatto di un elemento descrittivo ulteriore e precisamente di quello sintomatico dell'esistenza del dolo o della colpa (575, fattispecie dolosa; 589 fattispecie colposa).

Per ciò che riguardo le norme legittimanti, queste potrebbero essere prese in considerazione come norme in antitesi, in conflitto con le norme incriminatrici, come sostiene un illustre penalista, Giorgio Marinucci, e cioè come conto-precetti, ovvero come precetti che negano, limitatamente a determinate situazioni di fatto descritte nelle singole norme legittimanti, la validità di altri precetti penali, escludendone l'applicabilità secondo la logica della soluzione di un conflitto apparente di norme. In questa concezione è da apprezzare il chiarimento della connessione esistente fra reato e conseguenze giuridiche. L'affermazione del principio di materialità in forza dell'art. 25 Cost. deve valere all'interno del principio di legalità: così, il fatto che deve essere punito è per definizione il fatto preveduto come reato che non è con-presente a uno dei fatti preveduti dalla legge come scriminanti. La garanzia costituita dalla materialità del fatto deve dunque valere tanto riguardo al fatto che costituisce il reato quanto riguardo al fatto che esclude il reato. Sulla base di questa constatazione l'individuazione dell'elemento soggettivo dell'illecito investe quindi non solo la ricognizione degli elementi che ci devono essere affinché il fatto sia conforme alla previsione incriminatrice, ma si estende anche agli elementi che non ci devono essere affinché il fatto non corrisponda a una previsione scriminante (elementi positivi ed elementi negativi). Si deve precisare, inoltre, che buona parte della dottrina è favorevole all'estensione per analogia (c.d. in bonam partem) delle fattispecie scriminanti, per la ragione che le norme che le prevedono sono norme in forza delle quali non si punisce e dunque non sono norme penali, ma sono espressione di principi generali dell'ordinamento.

L'OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

Nella fattispecie dell'omicidio preterintenzionale è indifferente che si verifichi l'evento voluto (lesioni personali o percosse) perché l'evento costitutivo dalla fattispecie è l'evento della morte, non voluto ma causato; ai fini della descrizione della fattispecie è dunque superflua la menzione della verificazione dell'evento voluto, poiché ciò che è determinante è la sussistenza del dolo del delitto di percosse o di lesioni, perché nell'omicidio preterintenzionale questo elemento psichico deve dirigere la condotta dalla quale deriva l'evento più grave non voluto. Si ricordi la definizione data dall'articolo 43 c.p., per la quale il delitto è preterintenzionale "quando dall'azione od omissione deriva un evento più grave di quello dovuto dall'agente". Si deve concludere, dunque, che almeno il tentativo di percosse o di lesioni personali è necessario affinché possa sussistere il dolo relativo all'evento del reato di passaggio, quello attraverso il quale si cagiona la morte, evento che deve essere voluto perché la definizione normativa del delitto preterintenzionale data nell'articolo 43 postula l'esistenza del dolo rispetto all'evento meno grave. La limitazione modale riferita, che restringe l'ambito della condotta rilevante da quella genericamente causale dell'art. 575 a quella che si specifica per essere diretta a commettere il delitto di percosse o il delitto di lesioni, non esclude che la fattispecie descritta dall'art. 584 sia anch'essa una fattispecie causalmente orientata. Occorre però che sia ben chiaro che il dolo del reato di passaggio non ha nulla a che vedere con l'evento morte, che è un evento non voluto. Si è detto anche che l'evento morte può essere imputato a titolo di responsabilità oggettiva oppure a titolo di colpa. La prima era più coerente con la sistematica del codice Rocco e con la previsione in linea generale della responsabilità oggettiva enunciata all'articolo 42. La seconda ipotesi deve essere però attualmente essere preferita, anche se manca nell'art. 584 la previsione espressa della responsabilità a titolo di colpa per l'evento morte, che sarebbe richiesta dall'art. 42. Infatti, dopo la nota sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, l'esigenza di adeguare la legge vigente al principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.) rende necessaria la rilettura dell'art. 584 nel senso della responsabilità soggettiva: dolo, quindi, per l'antecedente causale, colpa per l'evento più grave di quello voluto. Un caso particolare di omicidio preterintenzionale è preveduto dall'art. 18, comma quattro della legge n. 194 del 1978. La struttura della fattispecie differisce da quella generale descritta nell'art. 584 c.p., perché in questo caso la morte che costituisce l'evento dell'omicidio preterintenzionale deve essere causata da un aborto e dunque la vittima può essere esclusivamente una donna in stato di gravidanza. La condotta tipica è alternativamente descritta come quella di chi "cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna", oppure come quella di chi "provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna". Nell'uno e nell'altro caso il reato di passaggio, che ai sensi di questa particolare norma incriminatrice deve essere consumato, è quello di aver cagionato l'interruzione della gravidanza in assenza del consenso della donna. L'aborto causato è anch'esso preterintenzionale. Occorre aggiungere la precisazione che l'evento morte della donna, preveduto dall'art. 19 comma 5 e 6 della stessa legge n. 94 del 1978, costituisce una circostanza aggravante della procurata interruzione della gravidanza con inosservanza delle prescrizioni di legge; l'addebito di tale circostanza è dunque subordinato alla disciplina generale, disposta dall'art. 59 c.p.

LA MORTE COME DELITTO ABERRANTE: L'ARTICOLO 586

L'art. 586 stabilisce che "quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83 ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate". L'evento morte, che si realizza a causa di un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del delitto doloso o per un'altra causa, deve essere causato per colpa dell'agente. Non deve dunque trattarsi di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento e neppure di una causa che rappresenti l'evenienza del caso fortuito o della forza maggiore. Quando si avvera l'ipotesi dell'errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato esso è usualmente qualificato come errore inabilità o errore imperizia.

All'interno dell'art. 586, il rinvio alle disposizioni dell'art. 83 costituisce un supplemento descrittivo che specifica la disciplina applicabile nel senso che, sotto un primo profilo, l'iniziale condotta dolosa non determina responsabilità penale per l'evento aberrante, salvo che tale evento non si realizzi per colpa e tale fatto non sia autonomamente già previsto dalla legge come delitto colposo, e, sotto un secondo profilo, che trovano applicazione le regole del concorso formale di reati, quando si avveri l'ipotesi considerata sotto il primo profilo. L'articolo 83 rappresenta la norma generale che disciplina i casi in cui, a seguito del tentativo o della realizzazione di un reato se ne cagiona per colpa un altro preveduto come delitto colposo, qualunque sia. L'articolo 586 disciplina l'ipotesi particolare in cui a seguito di un delitto doloso si cagiona per colpa la morte o la lesione di una persona; l'articolo 586 è dunque norma doppiamente speciale rispetto all'articolo 83: in primo luogo perché l'art. 586 presuppone la commissione di un delitto doloso e non anche di una contravvenzione dolosa, a differenza dell'art. 83 che presuppone genericamente un reato; in secondo luogo perché l'evento non voluto, rilevante per l'art. 586, è limitato alla morte o alla lesione personale, mentre per l'art. 83 può essere qualunque evento costitutivo di un delitto colposo. Come l'art. 83 anche l'art. 586 non è una norma incriminatrice.

L'interpretazione letterale dell'art. 586, integrato dal rinvio all'art. 83, consente di ritenere che l'addebito della conseguenza non voluta è normativamente previsto a titolo di colpa. La medesima conclusione non è possibile senza una forzatura del testo dell'art. 584, nel quale non compare l'espressa menzione della colpa.

L'articolo 586 disciplina come evento aberrante la morte che derivi come conseguenza non voluta dalla commissione di un delitto doloso, consumato o almeno tentato; in tale caso esso rinvia alla disciplina dell'art. 589, con l'aumento fino ad un terzo della pena prevista per l'omicidio colposo, in concorso formale con il delitto doloso presupposto. Ovviamente, l'aumento fino al triplo previsto per il concorso formale di reati, sarà disposto in relazione alla pena prevista per la violazione più grave. Occorre precisare che il delitto doloso presupposto non può consistere di percosse o lesioni personali perché se da tali delitti deriva la morte della medesima persona offesa deve trovare applicazione, per il principio di specialità, l'art. 584, per cui il fatto deve essere valutato come omicidio preterintenzionale. L'art. 586 può trovare applicazione quando dal delitto presupposto di percosse o lesioni personali derivi la morte della persona diversa dal percosso o dal leso. Deve ancora precisarsi che il medesimo principio di specialità impedisce che anche altri delitti possano costituire il delitto presupposto rilevante ai sensi dell'art. 586. Ciò avviene in tutti i casi in cui la legge penale prevede espressamente un aumento di pena da applicarsi sulla pena prevista dal delitto doloso dal quale deriva la morte come conseguenza non voluta dal reo (ad es. gli articoli 571, 572, 588, 591 ecc.).

OMICIDIO COLPOSO

L'articolo 589 descrive l'omicidio colposo come il fatto di chi "cagiona per colpa la morte di una persona". La descrizione della condotta è a forma libera e cioè c'è la possibilità di realizzare la morte della persona con una azione o con un'omissione. La specificità dell'art. 589 consiste nella previsione di una condotta colposa, come tale produttiva di un evento che si verifica contro l'intenzione dell'agente, ma pur sempre per una sua inosservanza volontaria di cautele doverose, inosservanza che rende la sua condotta imprudente, negligente o imperita ovvero inosservante delle regole specificamente mirate allo scopo di impedire danni per i terzi. L'evento colposo non è voluto, si verifica contro l'intenzione; ciò significa che anche quando l'agente si rappresenta la possibile verificazione dell'evento, la rappresentazione lo conduce ad escludere tale possibilità. Il grado delle colpa è direttamente proporzionale alla prevedibilità dell'evento. La previsione dell'evento è una circostanza aggravante dell'omicidio colposo perché alla colpevole indifferenza di chi espone gli altri ad un pericolo quando il danno era prevedibile, si aggiunge l'errore di valutazione del potenziale di pericolosità della condotta. Tale errore, che è poi una colpevole sottovalutazione del pericolo di un danno previsto, può consistere tanto nell'esclusione della verificazione di un accadimento, che invece poteva accadere e che in realtà si verifica, quanto nella ipervalutazione della abilità dell'agente, ritenuta tale da scongiurare l'evento e che tale invece non si dimostra, perché l'evento si verifica. È necessario rilevare che l'evento è preveduto anche in alcuni dei casi di colpa impropria, ad esempio quando un omicidio è commesso per eccesso colposo di una causa di liceità oppure nella supposizione erronea dell'esistenza di un tale causa. In tali casi non è possibile ravvisare l'esistenza della circostanza aggravante.

La pena prevista per l'omicidio colposo è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Tuttavia, l'articolo 589 prevede anche l'omicidio colposo plurimo e l'omicidio colposo in concorso con le lesione personali colpose; in tal caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. In relazione al regime sanzionatorio si deve rilevare che l'art. 589 stabilisce il minimo edittale di un anno di reclusione "se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"; negli stessi casi la pena edittale massima, la reclusione di cinque anni, rimane inalterata. Se più fatti di omicidio colposo possono essere commessi con un'unica condotta, un solo fatto di omicidio colposo può essere commesso da più persone. Come è noto, l'ipotesi è prevista in astratto dall'art. 113, che descrive questa forma del concorso come una cooperazione di più persone nel cagionare l'evento di un delitto colposo. La cooperazione, però, non può essere identificata attraverso la convergenza causale delle condotte verso l'evento che determinano; infatti, ciò significherebbe ridurre la cooperazione colposa a responsabilità oggettiva. È necessario, invece, che la cooperazione colposa sia denotata non solo dalla cosciente volontà di unire la propria all'altrui condotta, ma anche dalla violazione di regole di cautela o di tutela che deve viziare le singole condotte: queste si palesano imprudenti o inosservanti perché era prevedibile che la cooperazione avrebbe determinato un evento di danno. Si rammenti, infine, che non è necessario che la condotta di ciascuno dei cooperatori sia viziata dalla stessa imprudenza, dalla stessa imperizia (l'uno si affida all'imprudenza dell'altro).

L'INFANTICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO

L'art. 578, nel testo introdotto dalla legge n. 442 del 1981, punisce con la reclusione da quattro a dodici anni "la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale o morale connesso al parto". La legge dell'81 ha abrogato la previsione del c.d. matrimonio riparatore, che costituiva una causa speciale di estinzione dei reati contro la libertà sessuale, e la fattispecie dell'omicidio per causa d'onore, che puniva con l'esigua pena della reclusione da tre a sette anni l'omicidio commesso contro il coniuge, la figlia o la sorella nell'atto della scoperta di una illegittima relazione carnale e nello stesso stato d'ira derivante appunto dall'offesa all'onore.

Le condizioni di abbandono materiale e morale costituiscono l'antecedente causale del fatto, il quale è ovviamente costituito dall'infanticidio nell'immediatezza del parto o dal feticidio durante il parto. Le condizioni rilevanti ai dell'art. 578 si ravvisano nell'isolamento psicologico e nella solitudine reale della madre e nella mancanza della necessaria assistenza dipende dall'isolamento cui la madre è in qualche modo costretta. Può inoltre concorrere a determinare tale situazione la grave indigenza della donna. L'articolo 578 stabilisce che a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Le condizioni di abbandono che determinano l'atroce scelta della madre, non spiegano la condotta del concorrente che, invece di attivarsi positivamente per alleviare, istiga la madre o agevola l'uccisione del feto o del neonato.

Il fatto costitutivo dell'infanticidio o del feticidio è costituito dalla condotta che cagiona la morte del neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto. Le ipotesi di uccisione di mano propria, di uccisione di mano propria in concorso di due persone e del concorso della madre nell'uccisione perpetrata da un'altra persona rientrano nella previsione dell'art. 578 che dunque, nel suo nucleo principale descrive un reato proprio della madre. L'immediata connessione con il parto e le condizioni di abbandono sono dunque gli elementi che specificano il fatto preveduto dall'art. 578. L'elemento specializzante costituito dalle condizioni di abbandono materiale e morale connesse con il parto non rileva soltanto oggettivamente, ma anche soggettivamente, perché esso deve essere conosciuto dalla madre per determinarla all'infanticidio.

Il tenore letterale dell'art. 578, secondo comma, sembra restringere l'ambito della previsione soltanto al primo caso perché si riferisce espressamente a coloro che concorrono; stranamente, però, ai concorrenti nel fatto della madre si applica la pena non inferiore ad anni ventuno, che è la stessa pena dell'omicidio comune. La previsione può apparire sorprendete per la sua incongruenza con la regola generale del concorso di persone stabilita all'art. 110, in forza della quale "quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita". Nel caso di concorso di persone previsto dal secondo comma dell'art. 578, i concorrenti non sono puniti con la pena prevista per il reato proprio della madre, ma con una pena diversa e più precisamente con la stessa prevista per l'omicidio comune. Ciò induce a riflettere su una possibile alternativa:

L'art. 578 comma due, si limita a disciplinare un'ipotesi di concorso di persone introducendo una eccezione rispetto alla regola generale della medesima entità della pena;

L'art. 578 comma due, incrimina in via autonoma la condotta del concorrente in un delitto di feticidio o di infanticidio. Ci sembra che la seconda alternativa, quella ciò che ravvisa nell'art. 578, comma due, un'autonoma norma incriminatrice, debba essere preferita.

La previsione incriminatrice dell'art. 578 secondo comma, riconosce efficacia attenuante all'aver agito "al solo scopo di favorire la madre". Orbene, posto che lo scopo di favorire non può coincidere con l'aiuto ai fini dell'uccisione, la circostanza attenuante speciale ad effetto speciale, deve consistere in una estremistica manifestazione di solidarietà, sentimento di per sé apprezzabile anche se nel caso è dissennatamente orientato. La circostanza in parola è facoltativa: dunque, l'applicazione della circostanza, anche quando in punto di fatto la sua sussistenza sia certa, è dalla legge rilasciata all'apprezzamento discrezionale del giudice, che potrebbe negare la concessione anche quando il concorrente avesse agito al solo scopo di agevolare la madre.

L'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE

L'art. 579 punisce con la reclusione da sei a quindici anni "chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui". Il nucleo concettuale di questa disposizione consiste nell'esclusione del bene della vita dalla disponibilità individuale. L'uso dell'espressione "aiuto a morire", segnala un accostamento tra la fattispecie dell'articolo 579 e 580, poiché individua genericamente una condotta che in concreto realizza la volontà della vittima. L'enunciato aiuto a morire si attaglia con tragica precisione ai casi in cui una malattia irreversibile infligge una continua tortura psicofisica, che il malato rifiuta e quindi rifiuta di continuare a vivere. L'aiuto a morire presuppone dunque, almeno il consenso, ma richiede anche una capacità diagnostica e prognostica precisa.

La rilevanza del consenso della vittima all'interno della fattispecie dell'art. 579 è una rilevanza di fatto ovvero, più precisamente, il consenso rileva come fatto aggiuntivo rispetto al fatto di cagionare la morte, che l'art. 579 ha in comune con l'art. 575. Questa constatazione propone come possibile l'ipotesi che l'art. 579 primo comma, preveda una circostanza attenuante dell'omicidio comune e non una fattispecie autonoma di reato. L'ipotesi, però, non è fondata. Infatti, si deve considerare che lo stesso art. 579 al secondo comma stabilisce che non si applicano le aggravanti stabilite all'art. 61, il che lascia intendere che la precedente statuizione del primo comma descrive un reato autonomo rispetto all'omicidio comune. Si applicano, all'omicidio dl consenziente, le disposizioni relative all'omicidio se l'omicidio del consenziente è commesso:

Contro una persona minore degli anni 18;

Contro una persona inferma di mente o che si trova in stato di deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con l'inganno.

In questi casi l'omicidio del consenziente deve essere considerato come un omicidio comune. L'elemento del consenso è un elemento specializzante, nel senso che questo fatto aggiuntivo specializza la previsione dell'art. 579 rispetto a quella generale dell'art. 575.

Relativamente al consenso occorre analizzare:

Se il consenso è oggettivamente accertato, il fatto commesso è un omicidio del consenziente, tanto se il consenso sia conosciuto quanto se esso sia ignorato da chi uccide;

Se il consenso è oggettivamente inesistente, ma l'agente ritiene per errore che il consenso sussista, tale errore verte sul fatto costitutivo di reato che effettivamente commette, e cioè un omicidio comune, perché l'agente non si rappresenta il fatto di un omicidio comune, in quanto ciò che si rappresenta è il fatto di reato che contiene l'elemento specializzante del consenso e cioè l'omicidio del consenziente; l'errore di rappresentazione esclude il dolo del reato che effettivamente si commette, l'omicidio comune, ma non esclude che il fatto possa essere punito come reato diverso; non necessariamente come reato colposo, non proprio perché l'errore sul consenso potrebbe non essere un errore determinato da colpa, ma un errore scusabile, quanto piuttosto perché sarebbe illogico punire che ha comunque voluto un omicidio come se non lo avesse voluto: il ripiego sulla fattispecie dell'art. 579 sembra dunque essere, anche sulla base delle argomentazioni già svolte in sede di interpretazione dell'art. 578, un equo contemperamento tra le esigenze di tassatività e quelle di giustizia.

L'AIUTO AL SUICIDIO

L'art. 580 primo comma punisce "chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione". La pena prevista dalla riferita norma incriminatrice è la reclusione da cinque a dodici anni "se il suicidio avviene"; "se il suicidio non avviene", la pena è la reclusione da uno a cinque anni, "sempre che dal tentativo derivi una lesione personale grave o gravissima". Lo stesso articolo al secondo comma, stabilisce che le pene previste, sono aumentate "se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri uno e due dell'articolo precedente". L'art. 580 non contiene altre disposizioni relative alle circostanze: dunque, a differenza di quanto stabilito nell'art. 579, all'aiuto al suicidio sono applicabili le circostanze aggravanti comuni.

La vigenza dell'art. 580 potrebbe essere insidiata dalla sanzione di illegittimità costituzionale, qualora fosse possibile dimostrare il riconoscimento del diritto al suicidio da parte di una norma sovraordinata di rango costituzionale. È noto però che la nostra Costituzione non stabilisce espressamente quale carattere, individuale o sociale, debba essere riconosciuto al diritto alla vita, anche se l'art. 2 Cost., richiedendo l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, e l'art. 32 Cost., tutelando la salute in quanto fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività sembrano rafforzare piuttosto la concezione sociale e solidaristica che quella individualistica.

Per spiegare la norma dell'art. 578 non si può desumere la criminosità dell'aiuto dalla criminosità del suicidio, perché il suicidio non è preveduto dalla legge come reato. L'aiuto al suicidio è criminoso in se stesso, in quanto è causa dell'atto autolesionistico; non è invece criminoso l'atto autolesionistico per sé considerato, il quale per la legge penale rileva come un semplice dato di fatto coincidente con l'esito naturalistico cioè con la morte del suicida.

Il concorso apparente di norme tra l'art. 580 e l'omissione di soccorso di una persona che stia tentando o abbia tentato di uccidersi (art. 583) deve essere risolto con l'assorbimento dell'omissione di soccorso nell'aiuto al suicidio, quando l'omissione di soccorso sia soltanto il mezzo attraverso il quale l'omittente intende aiutare l'altra persona a morire suicida, perché il fatto integra una delle forme di condotta previste dall'art. 580.

LA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CASO DEL TENTATO OMICIDIO DEL CONSENZIENTE E DI AIUTO AL TENTATO SUICIDIO

La legge penale non prevede come reato l'aiuto al suicidio, quando dal tentato suicidio non derivino lesioni personali gravi o gravissime. Ciò comporta che non sussiste la responsabilità civile per il danno non patrimoniale, perché l'obbligo al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che di quello patrimoniale, sussiste quando il fatto dannoso costituisce anche reato. La medesima conclusione è valida anche nell'ipotesi di omicidio del consenziente. Non è infatti ammissibile che il consenso dato alla propria morte lasci presumere il consenso alla lesione dell'integrità fisica: si tratta di beni diversi e dunque di due diversi diritti, dei quali l'uno non può essere considerato soltanto come una parte dell'altro. 

LE FATTISPECIE CHE COMPRENDONO FATTI DI OMICIDIO

L'art. 276 nella formulazione modificata dalla legge n. 1317 del 1947, punisce con l'ergastolo "chiunque attenta alla vita del Presidente della Repubblica". Poiché lo stesso articolo non prevede il fatto che dall'attentato derivi la morte e poiché non c'è un'altra previsione al riguardo, è giocoforza interpretarlo nel senso che la previsione sia comprensiva anche dell'ipotesi in cui l'attentato produca la morte voluta.

All'art. 295 si afferma: "Chiunque nel territorio dello stato attenti alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del capo di uno Stato estero è punito, nel caso nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore ad anni quindici. Se dal fatto è derivata la morte del capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo". La norma incriminatrice, a differenza di quella di cui all'art. 276, tutela un interesse esterno al nostro ordinamento, e cioè l'inviolabilità della persona del capo di Stato estero. Il fatto deve essere commesso nel territorio dello Stato italiano.

Nella norma contenuta nell'art. 285 si afferma: "Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo". Come espressamente previsto all'art. 422 per aversi strage è necessario che, al fine di uccidere, vengano compiuti atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. Il bene tutelato dalle norme è la sicurezza dello Stato; dunque l'attentato alla pubblica incolumità, e cioè la strage, costituiscono soltanto il modo dell'offesa.

LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Le circostanze aggravanti relative all'omicidio doloso sono previste agli articoli 576 e 577. Queste sono circostanze speciali e, dal momento che determinano un aumento di pena in misura diversa da quello comune (che è fino ad un terzo), esse sono anche circostanze ad effetto speciale; come tali devono essere valutate prima delle circostanze ad effetto comune e ciò significa che qualora esse concorrano con altre circostanze aggravanti l'aumento di pena relativo alle circostanze comuni deve essere effettuato dopo l'applicazione delle circostanze ad effetto speciale e cioè sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Poiché, però, tanto l'art. 576 quanto l'art. 577 stabiliscono che l'effetto speciale delle aggravanti in esse previste consista nell'inflizione dell'ergastolo, quando è applicata una circostanza autonoma ad effetto speciale, l'inflizione della pena massima non lascia spazio, in concreto, per l'applicazione delle altre aggravanti, ancora speciali o comuni, che pure siano state eventualmente imputate e accertate. Le aggravanti speciali contemplate all'articolo 576 sono:

Col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. dell'art. 61. Trattasi della c.d. connessione teleologica e si sostanzia nel reato che viene commesso per commetterne un altro e quindi è in rapporto di mezzo a scopo con un ulteriore reato, ovvero nel reato che viene commesso per assicurarsi il profitto di un altro reato, oppure per assicurarsi l'impunità in relazione ad un reato già commesso.

Contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

Dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'art. 61.

Dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

Nell'atto di commettere taluno dei reati preveduti dagli articoli 519, 520 e 521. Essendo stati abrogati con la legge n. 66 del '96, riteniamo che l'aggravante continui a sussistere con riferimento agli art. 609 bis e ter.

All'articolo 577 si prevede che si applica la pena dell'ergastolo se il fatto di cui all'art. 575 è commesso:

Contro l'ascendente o il discendente;

Col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

Con premeditazione;

Col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Le circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 576 e 577 non si applicano al delitto di infanticidio e neppure all'istigazione o aiuto al suicidio, perché riguardo a queste fattispecie non esiste nessuna alcuna norma che a quelle circostanze faccia riferimento, ai fini dell'applicazione. Infatti l'art. 585 ne estende l'applicazione soltanto nei confronti della fattispecie dell'art. 584.

SOMMARIO

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

NOZIONI GENERALI

I DELITTI DI ATTENTATO

DELITTI DI ASSOCIAZIONE POLITICA

DELITTI CONTRO I SEGRETI DI STATO

I DELITTI DI APOLOGIA E ISTIGAZIONE

DELITTI DI VILIPENDIO POLITICO

OFFESE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

OFFESE CONTRO GLI STATI ESTERI

DELITTI DI INFEDELTA'

DISPOSIZIONI COMUNI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTENUTO DELLA CLASSE

I SOGGETTI INVESTITI DI MANSIONI DI INTERESSE PUBBLICO

PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'

RAPPORTO TRA LA QUALIFICA E IL FATTO DELITTUOSO

DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PECULATO

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

CONCUSSIONE

LA CORRUZIONE IN GENERALE

LE VARIE FIGURE DI CORRUZIONE

ABUSI D'UFFICIO

OMISSIONI DOLOSE DI DOVERI FUNZIONALI

SCIOPERO O OSTRUZIONISMO IN PUBBLICI UFFICI E IN SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICA NECESSITA'

REATI CONTRO LA PERSONA

L'OMICIDIO IN GENERALE

OMICIDIO DOLOSO COMUNE

FIGURE PARTICOLARI DI OMICIDIO DOLOSO

INFANTICIDIO O FETICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO MATERIALE O MORALE

OMICIDIO DEL CONSENZIENTE

ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO

OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

OMICIDIO COLPOSO

LESIONI PERSONALI E PERCOSSE

L'ABORTO IN GENERALE

LE ATTUALI NORME INCRIMINATRICI

RISSA

OMISSIONI DI ASSISTENZA E DI SOCCORSO

CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

REATI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE

LA VIOLENZA E LA MINACCIA IN GENERALE

LA VIOLENZA O MINACCIA COME MEZZI COERCITIVI DELLA VOLONTA' ALTRUI

VIOLENZA PRIVATA

MINACCIA

SEQUESTRO DI PERSONA

DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE

ALTRI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE: LA SHIAVITU'

DISPOSIZIONI PENALI CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE

DISPOSIZIONI COMUNI

I REATI CONTRO L'ONORE

REATI CONTRO L'ONORE IN GENERALE

CARATTERISTICHE COMUNI

INGIURIA

DIFFAMAZIONE

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

CAUSE SPECIALI DI NON PUNIBILITA'

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

LA CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

REATI CONTRO IL PATRIMONIO IN PARTICOLARE

FURTO

LE AGGRAVANTI SPECIALI

FURTI MINORI E SOTTRAZIONE DI COSE COMUNI

APPROPRIAZIONE INDEBITA

APPROPRIAZIONI INDEBITE MINORI

TRUFFA

ALTRE FRODI

USURA

RAPINA

ESTORSIONE E SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

VIOLAZIONI DI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

DELITTI DI DANNEGGIAMENTO

RICETTAZIONE

RICICLAGGIO

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

DISPOSIZIONI COMUNI AI DELITTI PATRIMONIALI

I DELITTI DI OMICIDIO IN PARTICOLARE

L'OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

LA MORTE COME DELITTO ABERRANTE: L'ARTICOLO 586

OMICIDIO COLPOSO

L'INFANTICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO

L'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE

L'AIUTO AL SUICIDIO

LA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CASO DEL TENTATO OMICIDIO DEL CONSENZIENTE E DI AIUTO AL TENTATO SUICIDIO

LE FATTISPECIE CHE COMPRENDONO FATTI DI OMICIDIO

LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI





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