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Appunti di diritto commerciale - assegno bancario

giurisprudenza




Appunti di diritto commerciale


Tema: assegno bancario




L'assegno bancario ha la struttura formale della cambiale tratta, ma funzione economica diversa: non è uno strumento di credito, ma strumento di pagamento a servizio di chi ha fondi disponibili presso una banca. È un titolo di credito, all'ordine o al portatore, contenente l'ordine, rivolto ad un banchiere (trattario), di pagare a vista una somma determinata e comporta la responsabilità cambiaria, sussidiaria, dell'emittente (traente) e di tutti i successivi firmatari verso il possessore legittimato. Dunque, elementi principali sono: 1) ordine di pagamento alla banca, 2) obbligazione del traente nel caso che la banca rifiuti di pa 929d37j gare. Il diritto del traente di ordinare il pagamento presuppone che lo stesso abbia somme presso il trattario (rapporto di provvista), di cui possa disporre a mezzo di assegno, in conformità di una convenzione. Ma la banca non si obbliga in alcun modo ad eseguire il pagamento. Quando, malgrado l'inesistenza di fondi disponibili presso la banca, è stato emesso un assegno, questo è detto "assegno a vuoto". L'obbligazione del traente è originaria, nel senso che sorge al momento della creazione del titolo, ma ha carattere sussidiario, in quanto il portatore ha l'onere di chiedere prima il pagamento alla banca trattaria. La normativa applicabile all' assegno bancario coincide in larga parte con la disciplina della cambiale tratta. Le norme del codice civile '42, a carattere generale, valgono come norme suppletive rispetto alle leggi speciali (R.D. 1736/33). Il traente può revocare l'ordine di pagamento, ma con dei limiti: infatti, la banca, fino alla scadenza del termine di presentazione del titolo , è lasciata arbitra di decidere se pagare o meno, e solo dopo la scadenza di tale termine ha l'obbligo di uniformarsi alla revoca. Assegno vistato (o annotato o certificato): caratterizzato dalla certificazione del banchiere in ordine alla esistenza della provvista, con assunzione dell'obbligo, nei confronti del possessore del titolo, di non consentirne il ritiro, da parte del traente, prima della scadenza del termine di presentazione. Assegno limitato (o vademecum):  sul modulo è impressa la dicitura "a copertura garantita" e la cifra massima per cui può essere emesso. Requisiti di forma essenziali per la validità dell'assegno: 1) denominazione di "assegno bancario", 2) ordine incondizionato di pagare una somma; con la "clausola di avviso" il pagamento eseguito dal trattario, prima di ricevere dal traente l'avviso dell'avvenuta emissione dell'assegno, è valido ed il trattario non dovrà rispondere di nulla al traente se l'assegno risulterà regolare. 3) indicazione del trattario, 4) indicazione del luogo di pagamento, 4) data e luogo di emissione; parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene nullo l'assegno rilasciato con la data in bianco; l'assegno post datato è immediatamente esigibile anche se importa conseguenze fiscali. Requisiti sostanziali: capacità di agire, poteri di rappresentanza, riferibilità delle dichiarazioni ad una ben definita persona fisica o giuridica ed effettiva provenienza del titolo dal sottoscrittore. La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende quella di obbligarsi per assegno. Il trasferimento dell'assegno emesso all'ordine si attua con girata e consegna del titolo; per la prevalente dottrina girata e traditio trasferiscono solo la legittimazione, il potere di esercitare i diritti, ma per trasferire l'effettiva titolarità dei diritti, è necessaria una "iusta causa adquirendi". Il trattario deve solo controllare la regolare continuità delle girate e non deve verificare l'autenticità delle firme. L'assegno al portatore si trasferisce con la semplice consegna del titolo. L'assegno, comunque, può anche circolare con le forme del diritto comune. L'acquisto dell'assegno "a non domino" è efficace, purché l'acquirente sia in buona fede ed appaia portatore legittimo in base alle norme di circolazione del titolo. Il portatore deve presentare l'assegno al trattario per richiedere il pagamento entro 8 giorni, se comune di emissione e comune di pagamento coincidono, o entro 15 giorni, se si tratta di comuni diversi. Alla scadenza di tali termini il traente può revocare l'ordine. L'assegno non può essere accettato. Se il pagamento è rifiutato, il portatore deve dare avviso al proprio girante, al traente e agli eventuali avallanti entro 4 giorni dal protesto. Ogni girante deve a sua volta avvisare il precedente girante. Se il trattario si rifiuta di pagare, il portatore ha diritto di ottenere il pagamento da tutti i firmatari dell'assegno, senza dover osservare l'ordine in cui si obbligarono. Clausola "non all'ordine": l'assegno può essere ceduto solo con le forme della cessione ordinaria; se la clausola è apposta da un girante, non impedisce ulteriori girate ma esclude la responsabilità di regresso del girante che ha apposto la clausola verso coloro a cui l'assegno sia girato. Clausola "non trasferibile": l'assegno non solo non è girabile, ma neanche cedibile e può essere riscosso solo dal prenditore indicato dall'emittente ( clausola obbligatoria per gli assegni bancari e circolari di importo superiore a venti milioni). Assegno sbarrato: il banchiere trattario può pagare l'assegno solo ad un suo cliente o ad altro banchiere. Assegno turistico: sul titolo deve esistere una doppia firma conforme del prenditore.




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