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Appunti di diritto commerciale - trasformazione, fusione, scissione

giurisprudenza



Appunti di diritto commerciale

Tema: trasformazione, fusione, scissione


Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa assuma un'organizzazione sociale diversa da quella originaria prevista dall'atto costitutivo.

Casi non controversi di trasformazione:

trasformazione di s 111e49b ocietà lucrative in altre società lucrative

trasformazione di cooperative in altre cooperative

trasformazione di s 111e49b ocietà di mutua assicurazione in cooperative assicuratrici

trasformazione di s 111e49b ocietà semplici in altro tipo di società lucrative

Casi controversi:



trasformazione di s 111e49b ocietà lucrative esercenti attività agricola in forma commerciale in società semplici

trasformazione di s 111e49b ocietà per azioni o in accomandita per azioni che abbiano emesso obbligazioni in società a responsabilità limitata o in società di persone

trasformazione di s 111e49b ocietà lucrative in società mutualistiche e viceversa (ma la legge 127/91 ha vietato espressamente la trasformazione di s 111e49b ocietà mutualistiche in lucrative).

La deliberazione di trasformazione di s 111e49b ocietà in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato. Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale e deve essere iscritta nel registro delle imprese (con cui acquista personalità giuridica). La società conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Ogni socio ha diritto ad ottenere un numero di azioni o quote proporzionale a quello da lui già posseduto secondo l'ultimo bilancio approvato.


Fusione

La fusione di più società può eseguirsi:

mediante unione e costituzione di una società nuova

mediante incorporazione di una o più società in una società preesistente.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

La fusione può avvenire tra società dello stesso tipo o di tipo diverso.

L'estinzione delle società non precede la fusione, ma ne è l'effetto.

Secondo l'opinione tradizionale, la fusione attua una successione universale della società che risulta o incorporante in tutti i rapporti giuridici delle società che vi partecipano.

Per realizzare la fusione è necessario un atto interno delle singole società che vi partecipano (deliberazione dell'assemblea straordinaria) ed un atto intersoggettivo finalizzato ad unificare le volontà coincidenti singolarmente manifestate (atto di fusione).

Gli amministratori delle società partecipanti devono redigere un progetto di fusione, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dei luoghi dove hanno sede le società partecipanti e qualora tra queste vi siano società di capitali è prevista la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale. Gli amministratori devono redigere la situazione patrimoniale delle società, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società (può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito). Gli amministratori devono redigere una relazione che illustri e giustifichi il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio. Uno o più esperti devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio, che indichi i metodi seguiti per determinare tale rapporto, i valori risultanti dalla loro applicazione, le difficoltà di valutazione (la relazione è redatta da società di revisione per le società quotate). Nei trenta giorni precedenti l'assemblea e finché la fusione non è deliberata devono rimanere depositati presso la sede delle società : il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori, le relazioni degli esperti, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, le situazioni patrimoniali delle società (i soci possono prenderne visione). 

La fusione deve essere deliberata dalle assemblee straordinarie di ciascuna delle società con l'approvazione del relativo progetto. Le delibere di società di persone devono essere depositate per l'iscrizione nell'Ufficio del registro delle imprese. La delibera di società di capitali deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione o pubblicazione, salvo che risulti il consenso dei creditori manifestato prima dell'iscrizione o della pubblicazione o quando siano stati pagati i creditori dissenzienti o siano state depositate le somme presso un istituto di credito (nei due mesi i creditori possono fare opposizione). La fusione deve essere fatta per atto pubblico, che poi va depositato entro trenta giorni nell'Ufficio del registro delle imprese dei luoghi dove è la sede delle società partecipanti e della società risultante o incorporante; se una società è di capitali l'atto va anche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La società incorporante o quella risultante assume gli obblighi e i diritti delle società estinte. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle possedute dalle società partecipanti; la società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle posseduta dalle società incorporate o dalla società incorporante. Eseguite tutte le iscrizioni dell'atto di fusione l'invalidità dello stesso non può essere pronunciata (resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci o a terzi danneggiati).


Scissione

La scissione di una società si esegue con trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione di azioni o quote ai soci della società scissa (scissione vera e propria) o con trasferimento di parte del patrimonio a una o più società e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima. La partecipazione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali o in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Gli amministratori delle società devono redigere un progetto da cui risulti l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie e i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le società e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Gli amministratori redigono la situazione patrimoniale (che può essere sostituita dal bilancio d'esercizio), la relazione illustrativa (che deve anche indicare i criteri di distribuzione delle azioni o quote, il valore effettivo del patrimonio netto trasferito e di quello che rimanga nelle società). Esperti devono redigere una relazione (non necessaria nei casi di scissione con attribuzione delle azioni o quote  ai soci in modo proporzionale alla loro precedente partecipazione). La scissione deve essere deliberata dalle assemblee straordinarie di ciascuna delle società che vi partecipano con approvazione del relativo progetto. La stipulazione della scissione deve essere fatta per atto pubblico.





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