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LA PROPRIETA' PRIVATA - SUPERFICIE, USUFRUTTO E SERVITU'

diritto ed economia



LA PROPRIETA' PRIVATA

Secondo il codice civile il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con gli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Il proprietario può utilizzare la cosa, cioè può trarne il valore d'uso che essa ha.

Il proprietario è teoricamente libero di usare o non usare il bene, di decidere come usarlo, di trasformarlo e al limite di distruggerlo.

Questa libertà è però sottoposta ai limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Il proprietario può alienare la cosa, cioè può realizzare il valore di s 545h75f cambio che essa ha.

La facoltà di disporre della cosa si realizza mediante alcuni strumenti giuridici, principalmente il contratto (vendita, locazione) e il testamento.

La facoltà di godimento e di disposizione possono essere di regola esercitate in modo pieno ed esclusivo, cioè senza restrizioni né interferenze da parte di altre persone e dello stato.

In ogni caso però deve rispettare i limiti che la legge stabilisce e adempiere gli obblighi che la legge gli impone. Per esempio non può compiere atti i quali possano nuocere o recare molestia ad altri.


I principi fondamentali generali della proprietà privata sono contenuti nella costituzione secondo il quale la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La funzione sociale indica che l'esercizio della proprietà dovrebbe essere disciplinato in modo tale da non venire in contrasto con l'interesse della collettività.



L'accessibilità a tutti indica che la legge deve favorire la diffusione della piccola proprietà, operare affinché ciascuna persona raggiunga la proprietà dei beni essenziali per la vita materiale.


Oggetto del diritto del proprietario, oltre al suolo, sono anche il sottosuolo e lo spazio sovrastante al suolo. Tuttavia il suo diritto ha dei limiti: per esempio non può impedire a terzi di svolgere attività a una profondità o un'altezza tale che non influisce sulla sua utilizzazione del terreno. Un secondo limite è il divieto di sfruttare le miniere.


I limiti della proprietà privata sono:

Ammasso = è un bene mobile materiale che lo stato richiede per un'evento eccezionale (es. carestia).

Espropriazione = è un bene che ti viene sottratto per sempre e non viene più restituito.

Requisizione = è un bene che ti viene sottratto momentaneamente, è quindi un provvedimento temporaneo.

Immissioni = odori o rumori molesti. Ogni comune stabilisce il limite di accettabilità di odori  e rumori.

Distanze = sono delle distanze che vengono decise dal comune (es. distanza tra un'abitazione e l'altra è di 3 metri).

Norme urbanistiche = è il piano regolatore che stabilito dal comune stabilisce regole e distanze.

Stillicidio = è il passaggio delle acque.


Il proprietario di un'area può esercitare il suo potere soltanto se è in possesso di un titolo abilitativi: sono tali il permesso di costruire e la denuncia d'inizio attività.

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte del comune, su richiesta del proprietario che intende costruire.

Il proprietario deve inoltre pagare al comune i contributi di costruzione.

Il permesso di costruire è necessario per le nuove costruzioni e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

La denuncia d'inizio attività (DIA) è una dichiarazione presentata al comune dal proprietario che intende effettuare interventi edilizi su edifici già esistenti: se si tratta di interventi molto profondi, può scegliere se presentare la DIA o richiedere il permesso di costruire ed è comunque tenuto a pagare i contributi di costruzione; se si tratta invece di interventi meno profondi, che non alterano le dimensioni e la sagoma esterna dell'edificio, deve presentare la DIA e non è tenuto a pagare i contributi di costruzione.


Ci sono due modi di acquisto della proprietà:

a titolo derivativo = sono quelli che si verificano più frequentemente, essi sono quelli nei quali una persona acquista la proprietà di un bene da un'altra persona, che ne era prima proprietario (contratto e successione a causa di morte):

a titolo originario = è quando una persona acquista la proprietà di un bene in maniera autonoma e indipendente ovvero non c'erano proprietari in precedenza.


I modi di acquisto a titolo originario sono numerosi e si dividono in:

Occupazione = consiste nella presa di possesso materiale di una cosa mobile che non sia di proprietà di alcuno. Possono essere acquistate per occupazione sia le cose mobili che non sono mai state di proprietà di nessuno, sia quelle che sono state volontariamente abbandonate dal proprietario.

Invenzione = (ritrovamento di cose smarrite): chi trova una cosa mobile che, per le sue caratteristiche, induce a pensare che sia stata smarrita dal proprietario è tenuto a restituirgliela; se non lo conosce, la deve consegnare all'ufficio oggetti smarriti. Se entro un anno non si presenta per farsi restituire la cosa, il ritrovatore ne acquista la proprietà per invenzione. Se invece il proprietario si presenta, il ritrovatore ha diritto a un premio.



Accessione = il proprietario del suolo acquista la proprietà di qualsiasi bene (costruzione, piantagione, altro.) che sia materialmente unito a esso; deve però pagare il valore dei materiali utilizzati a chi ne era proprietario.

Unione e commistione = è quando più cose mobili appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate, formano una cosa unica e non sono separabili. Il proprietario della principale tra le cose unite o mescolate diventa proprietario dell'intera cosa nuova, ma deve pagare agli altri il valore delle loro cose; se non si riesce a identificare una cosa principale, i proprietari delle varie cose unite o mescolate divengono comproprietari in comunione della cosa nuova.

Specificazione = una persona che costruisce una cosa nuova utilizzando materiale altrui diventa proprietaria di essa pagando il prezzo del materiale.

Usucapione = è il possesso indisturbato della cosa (mobile o immobile) protratto per un certo periodo di tempo.

"Possesso vale titolo" = il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, purchè sia in buona fede e ne riceva la consegna in base a un titolo idoneo all'acquisto della proprietà.


Le azioni a difesa della proprietà sono:

Azione di rivendicazione = il proprietario può agire in giudizio contro chiunque possiede o detiene la cosa di sua proprietà, senza averne titolo; il proprietario può esercitarla in qualsiasi momento, anche dopo molti anni di inerzia, purchè non si sia nel frattempo verificata l'usucapione a favore di altri.

Azione negatoria = il proprietario può agire in giudizio contro chiunque vanti sulla cosa stessa un diritto reale diverso dalla proprietà.

Azione di regolamento di confini = quando vi è una controversia tra i proprietari di due terreni vicini in merito all'esatta definizione del confine che li separa.

Azione per apposizione di termini = quando il proprietario di un terreno vuole che ne siano segnati i confini, a spese comuni sue e del proprietario del terreno confinante.


I diritti reali su cosa altrui si dividono in:

Diritti reali di godimento = sono diritti che limitano il proprietario e sono: superficie, usufrutto, uso, abitazione e servitù. (es. mia madre ha l'usufrutto della mia casa e fino allo scadere non posso mandarla via).

Diritti reali di garanzia =  sono di due specie, il pegno e l'ipoteca; hanno per oggetto una cosa determinata, mobile o immobile che è destinata a soddisfare il diritto di credito di un determinato creditore.


SUPERFICIE, USUFRUTTO E SERVITU'

La superficie consiste nel diritto di essere proprietario di una costruzione edificata sul terreno altrui, oppure di costruirvi un edificio.

La superficie è utilizzata soprattutto per la costruzione di opere destinate a non durare a lungo nel tempo, quali chioschi o padiglioni di esposizione.


L'usufrutto consiste nel diritto attribuito a una persona diversa dal proprietario di utilizzare una cosa e di trarne ogni frutto, senza modificarne la destinazione economica e restituendola alla scadenza del termine. Il proprietario della cosa oggetto dell'usufrutto rimane tale, ma non può utilizzarla: ha la cosiddetta nuda proprietà.


La servitù è il peso imposto su un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a un proprietario diverso.








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