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Diritto Commerciale: aumenti di capitale, titoli di credito, avvalli, fidejussioni

diritto ed economia



Diritto Commerciale :

aumenti di capitale, titoli di credito, avvalli, fidejussioni


AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO

L'aumento di capitale sociale può avvenire per nuova sottoscrizione (aumento a pagamento) o per utilizzazione di riserve o fondi disponibili (aumento gratuito).

La riduzione del capitale sociale avviene in due casi: per esuberanza o per perdite.

La variazione può essere nel senso di aumento o nel senso di diminuzione. Queste variazioni possono corrispondere ad una variazione del patrimonio o invece possono attuarsi restando identico il patrimonio sociale. Così si può avere un aumento di capitale mediante nuovi appo 414f57e rti (2439) o una riduzione di capitale mediante esonero dei soci dai versamenti ancora dovuti o mediante rimborso sulle azioni o sulle quote (2445); come vi può essere un aumento di capitale mediante imputazione allo stesso delle riserve o dei fondi speciali iscritti in bilanci (2442) o una riduzione del capitale per perdite (2446), e cioè senza variazione nel patrimonio.





DIRITTO DI PRELAZIONE

Riguarda le azioni privilegiate, le quali concedono una prelazione nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società.




OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE EMESSA SOTTO LA PARI

Con le obbligazioni convertibili in azioni il sottoscrittore di obbligazioni acquista anche il diritto a trasformare il prestito obbligazionario in partecipazione al capitale. I metodi di emissione sono 2. Il metodo indiretto (l'unico fino al 1974), comporta la sottoscrizione di nuove azioni da parte di un terzo che si impegna a non alienarle e a tenerle a disposizione per la conversione. Il metodo diretto si rifà all'art. 2420-bis, ed in questo caso non si richiede l'intervento di un terzo. Le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per somma inferiore al loro valore nominale.


COLLABORATORI DELLE IMPRESE


SCRITTA D'OPZIONE



AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE


LA FUSIONE

Procedimento attraverso il quale due o più società si estinguono costituendo una società nuova, o attraverso il quale una società ne incorpora un'altra o altre (fusione per incorporazione). La disciplina della fusione è contenuta negli artt. 2504 e sgg. C.c., modificati dal d.l. 16 gennaio 1991 n.22, che ha dato attuazione ad una direttiva CEE. La partecipazione non è consentita alle società sottoposte a procedura concorsuale, ne a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la liquidazione dell'attivo. Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere un progetto da presentare per l'approvazione alle assemblee delle società medesime. Devono inoltre redigere la situazione patrimoniale delle società, con l'osservanza delle norme sul bilancio, nonché una relazione che giustifichi il progetto e in particolare il rapporto con il quale verranno cambiate le azioni delle vecchie società. La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Tuttavia può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese e dalla sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta. Entro questi due mesi, i creditori delle singole società hanno facoltà di fare opposizione davanti al tribunale: essi infatti possono vedere pregiudicate le loro garanzie dalla fusione della società loro debitrice con una società carica di debiti. Trascorsi questi due mesi, le società possono stipulare l'atto che deve avere la forma dell'atto pubblico e deve essere iscritto nel registro delle imprese e pubblicato sulla Gazzetta. La società che risulta dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi delle società estinte.


INVALIDITà DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI (Art. 2377)

SPA. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo , vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Se le deliberazioni sono state prese non in conformità della legge, allora possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci dissenzienti o assenti, entro tre mesi dalla data di deliberazione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci, ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è stata sostituita da un'altra presa a norma di legge.


QUANDO IL SOCIO ACCOMANDANTE DIVENTA RESPONSABILE ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE


CONFERIMENTI IN NATURA

prescritta, a carico di chi effettua conferimenti di beni in natura o di crediti, la presentazione di una relazione giurata di stima fatta da un esperto designato dal presidente del tribunale. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito ed i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sovrapprezzo.


IMPRENDITORE AGRICOLO

L'art. 2135 afferma che è imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.


RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI


FIDEJUSSIONE


COLLEGIO SINDACALE


LA PERIZIA DELL'ESPERTO NELLA FUSIONE

Un esperto per ogni società deve redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote indicando le modalità per la determinazione del rapporto di cambio. Gli esperti hanno diritto di ottenere tutte le informazioni possibili da parte delle società. Rispondono dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi.


TITOLI DI CREDITO

Sono documenti che incorporano un diritto; l'incorporazione del diritto nel documento importa che la creazione del documento implichi il sorgere del diritto in conformità di quanto risulta dal documento stesso e che l'acquisto del documento implichi l'acquisto del diritto. I titoli di credito sono regolati da alcuni principi fondamentali:

a)   il principio di autonomia, secondo cui colui che acquista in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità alla sua legge di circolazione, acquista la proprietà del documento e conseguentemente la titolarità del credito incorporato, anche se colui che trasferisce il documento non ne è proprietario.

b)   il principio di letteralità - astrattezza, secondo cui la proprietà del documento implica la titolarità del diritto i esso incorporato secondo le modalità risultanti dal documento stesso: colui che risulta debitore in base a un titolo di credito può infatti legittimamente rifiutare il pagamento dello stesso solo se il titolo o se la sua firma è stata falsificata, se era incapace al momento dell'emissione del titolo, se mancano le condizioni previste dalla legge per esperire l'azione giudiziaria o se esistono rapporti personali con colui che chiede il pagamento del titolo.

c)   l'acquisto del titolo secondo la legge di circolazione importa l'acquisto della c.d. legittimazione, e cioè fa sì che l'acquirente possa chiedere il pagamento delle somme portate dal titolo senza dovere fornire la prova di essere venuto legittimamente in possesso del documento.

Il titolo può essere trasferito in modi diversi a seconda che si tratti di un titolo al portatore, all'ordine o nominativo. I primi si trasferiscono con la semplice consegna del documento (obbligazioni di società); i secondi con la consegna del documento e con la girata (cambiale, assegno); gli ultimi mediante la consegna del documento ed una doppia annotazione (detta transfer) sul titolo e sul registro dell'emittente (azioni di società).



AMMORTAMENTO DI TITOLI DI CREDITO

La procedura diretta ad ottenere la dichiarazione del venire meno dell'efficacia dei titoli di credito all'ordine e nominativi è disciplinata dagli art. 2006 e 2016. L'ammortamento può essere chiesto in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo. La procedura si articola in due fasi, la prima necessaria, la seconda eventuale. La prima si apre con la denuncia fatta al debitore, da parte del possessore, dello smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo e con la richiesta d'ammortamento del titolo stesso mediante ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. Questi deve procedere agli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore. Compiute tali procedure, dichiara l'ammortamento del titolo. Se, nei 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale non viene proposta opposizione, il decreto di ammortamento diventa definitivo e chi ha ottenuto l'ammortamento può esigere il pagamento del titolo o ottenerne un duplicato. Alla seconda fase si può passare se l'eventuale detentore del titolo propone opposizione contro il decreto di ammortamento dinanzi al tribunale che l'ha pronunciato, entro i 30 giorni. Si instaura, in tal caso, un0ordinario processo di cognizione: se l'opposizione è accolta, il decreto di ammortamento perde efficacia, in caso contrario, il titolo deve essere consegnato alla parte che ha ottenuto l'ammortamento. Non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.


DITTA

il nome con il quale l'imprenditore, in quanto titolare di una determinata azienda, esercita la propria attività. La sua funzione è quella di designare l'imprenditore nell'esercizio di tale attività. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (2563). Inoltre la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda (2565).


CLAUSOLA DI GRADIMENTO

clausola contenuta nell'atto costitutivo di alcune società per azioni con la quale si richiede che l'acquirente delle azioni abbia il gradimento del consiglio di amministrazione perché il trasferimento delle azioni abbia effetto verso la società e l'acquirente possa esercitare così i diritti di socio. Sono inefficaci le clausole che subordinano gli effetti del trasferimento alle azioni al mero gradimento di organi sociali. Devono pertanto ritenersi valide soltanto le clausole che consentono di negare il gradimento ad acquirenti privi di requisiti oggettivi prefissati nell'atto costitutivo della società.


DIRITTO D'OPZIONE

Diritto che spetta agli azionisti di essere preferiti nella sottoscrizione di nuove azioni emesse a pagamento (2441). Si propone un duplice finalità. In primo luogo, l'esercizio del diritto di opzione consente ai vecchi azionisti di mantenere il medesimo peso nell'assemblea. Inoltre il diritto di opzione consente ai vecchi azionisti di evitare una possibile depauperazione del valore reale delle azioni possedute. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione deve essere pubblicata sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore ai 30 giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Il diritto di opzione non si attua: a)se le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura; b) quando l'interesse della società lo esige; c) se le azioni di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori.


CRITERI DI REDAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BILANCIO





SOCIETà DI SOCIETà

La partecipazione ad una società è consentito, oltre che alle persone fisiche, alle persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico. È possibile quindi che una società partecipi ad un'altra società.


DIFFERENZA TRA AVALLO E FIDEJUSSIONE

Avallo - è una dichiarazione con la quale si garantisce il pagamento di una cambiale o di un assegno bancario, assumendo l'obbligo di pagare nell'ipotesi di mancato pagamento da parte del debitore garantito. L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è dato: l'avallante è quindi obbligato principale o di regresso a seconda che sia tale l'avallato. L'avallante che paga la cambiale o l'assegno bancario acquista i diritti inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.

Fideiussione - contratto con il quale si costituisce a favore del creditore la garanzia personale di un terzo. Il contratto viene stipulato tra chi assume la garanzia (fideiussore) e il creditore, restandone estraneo il debitore garantito. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale: il creditore potrà quindi rivolgersi per l'intero pagamento all'uno o all'altro a sua scelta, a meno che non sia stato pattuito il c.d. beneficio di escussione: il tale caso il fideiussore potrà rifiutare il pagamento, eccependo che prima che a lui il creditore non si sia rivolto al debitore principale, e sarà tenuto al pagamento soltanto in caso di inadempimento di quest'ultimo. Se il fideiussore paga, è surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore principale e in ogni caso ha azione di regresso nei confronti di costui.


TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ASSEGNO CIRCOLARE

30 giorni.

3 anni




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