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STATUTO ALBERTINO E COSTITUZIONE

diritto



STATUTO ALBERTINO

E

COSTITUZIONE




STATUTO ALBERTINO


Forma primordiale di costituzione concessa da Carlo Alberto I di Savoia nel




dal francese "otrier", concedere, lo statuto albertino è una costituzione concessa,ossia


OTRIATA


Dando solo indicazioni sulle norme della costituzione (ruolo del re,del parlamento,magistrati)



E non indicando diritti di libertà dei cittadini,lo statuto albertino è una costituzione:


BREVE


Essendo pubblicata su di un testo legislativo per la sua entrata in vigore è


SCRITTA


Poiché era facilmente modificabile tramite una qualsiasi legge ordinaria è


FLESSIBILE.






COSTITUZIONE


Dopo il referendum per la scelta tra monarchia o repubblica nel 1946

Il formarsi della ASSEMBLEA COSTITUENTE nel dicembre 1947

Viene promulgata ed entra in vigore nel




i membri della costituente votano la approvazione. Essendo stati votati dal popolo,

questo ha indirettamente votato la costituzione. Per questi motivi è una costituzione


VOTATA


Contiene le norme che regolano la formazione ed il funzionamento del governo

ED IN PIU' altre norme che regolano l'assetto sociale,suoi diritti/doveri,ed altre materie.

Per tanto è


LUNGA


E' pubblicata su un testo legislativo per la sua entrata in vigore,quindi è


SCRITTA


fermo restando che per alcuni aspetti* fondamentali è immodificabile,

può venire modificata tramite le leggi costituzionali.

Per questo è


RIGIDA




i principi fondamentali e

la forma repubblicana



BREVE STORIA SULL'ORDINAMENTO

COSTITUZIONALE ITALIANO


Nel 1848 il re Carlo Alberto di Savoia concede lo satuto albertino. Dire "statuto"

o "costituzione è la stessa cosa perché entrambi 434h75e rappresentano quello che è il potere costituito di una determinata nazione.

Per potere costituito si intende normalmente il rapporto che esiste fra chi governa e chi viene governato, ma anche come viene suddiviso il potere tra chi governa.

Quindi parlare di costituzione non significa parlare di democrazia perche anche le dittature possono averla.

Lo statuto albertino era una costituzione otriata,scritta,breve (pochi diritti di libertà per i cittadini),flessibile.





Sotto Carlo Alberto I° abbiamo una monarchia costituzionale pura ossia:


RE


MINISTRTI



* Il re ha il potere

legislativo con

l'aiuto dei ministri








Il re nomina i ministri,i quali rispondono a lui riguardo il loro operato

Si ha poi:


PARLAMENTO



CAMERA DEI SENATO DEL

DEPUTATI (eletto dal popolo) REGNO



La camera dei deputati è l'unica camera elettiva,cioè la sola ad essere eletta dal popolo. Per questo motivo,la camera de deputati, aveva potere decisionale riguardo le leggi di bilancio riguardante il popolo. Le leggi venivano poi controllate dal senato,ma questo avveniva solo formalmente,non avendo il senato potere decisionale al riguardo. Il senato veniva formato dal re.



RE


MINISTRI


PARLAMENTO



CAMERA DEI SENATO DEL

DEPUTATI REGNO

*il re nomina

il senato del

regno


formalmente non si aveva connessione tra governo e parlamento.

In pratica,sotto il controllo del re,lo si aveva. Infatti il re vagliando l'operato di governo e parlamento poteva:


  • Sciogliere le camere se il parlamento intralciava l'operato del governo;
  • Licenziare/far dimettere uno o più ministri se questi intralciavano l'operato del parlamento.

Nella pratica,quindi,si crea il rapporto di fiducia.

Ricordiamo che,al tempo, la magistratura era sotto stretto controllo e dipendenza del ministro di giustizia. Quindi il potere giudiziario era controllato da quello esecutivo, non era indipendente. Lo sarà a partire dalla costituzione del 1948 passando sotto il controllo del CONSIGLIO SUPERIORE DI MAGISTRATURA (CSM).


NEL 1912, viene esteso il suffragio universale maschile quindi gli uomini di 30 anni appartenenti a tutti i ceti sociali potevano votare a differenza di prima,quando il voto era riservato solo ai ceti più abbienti. Questa estensione consentì ai partiti di massa di entrare nello scacchiere politico.


NEL 1922, a seguito della fine della 1^ guerra mondiale, Mussolini con il gruppo delle camicie nere,compì la marcia su Roma ,mettendo in atto un vero e proprio colpo di stato.

Il re ,invece di procedere all'arresto offrì a Mussolini la presidenza del consiglio dei ministri. Preso il potere,Mussolini iniziò la costruzione della dittatura modificando a suo piacere lo statuto Albertino.

Questo fu possibile poiché lo Statuto era flessibile. In seguito egli firmò il patto d'acciaio con Hitler,sancendo così l'entrata in guerra dell'Italia.

NEL 1946, terminata la guerra,il popolo fu chiamato a votare il referendum con cui si poneva la scelta tra la repubblica e la monarchia. Vinse la repubblica e, in seguito a questa vittoria,venne eletta la Assemblea Costituente che aveva come compito la stesura della nuova costituzione,che sarà una costituzione rigida,i lavori per la formulazione della nuova costituzione terminarono nel 1947;nel dicembre del 1947 venne promulgata.

Nel gennaio del 1948 entra in vigore.


Secondo il primo articolo della costituzione,la sovranità è patrimonio del popolo che la esercita in due modi , entro i limiti concessi dalla costituzione:


  • INDIRETTO: elegge i deputati che andranno a formare il parlamento.quindi questo diventa popolo rappresentativo.
  • DIRETTO: esprime direttamente il proprio parere tramite il referendum,* che può indire o   votare in caso venga indetto da altri,come nel caso dell'approvazione o bocciatura di una Legge Costituzionale dopo che questa viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Le caratteristiche di una democrazia si esprimono in questi principi:

  1. pluralità dei partiti politici;
  2. protezione delle minoranze;
  3. possibilità per le minoranze di diventare maggioranze;
  4. libertà di voto;
  5. libertà di opinione ed espressione della stessa

La costituzione si apre con un gruppo di 12 articoli in cui sono enunciati i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della repubblica italiana. Tali principi rappresentano le basi fondamentali su cui poggiano tutte le altre norme dell'ordinamento.

Questi non disciplinano specifiche materie ma esprimono un complesso di valori ed idee che devono guidare il legislatore e gli altri poteri dello stato per il corretto esercizio della funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria.


a)  DEMOCRAZIA

b)  UGUAGLIANZA

c)  GIUSTIZIA

d)  LIBERTà

e)  INTERNAZIONALISMO





I referendum possono essere abrogativi,

cioè abrogano una legge già in vigore,o costituzionali,esprimendo approvazione o disapprovazione verso una legge che dovrà entrare in vigore.












DEMOCRAZIA art.1

Elementi costitutivi dello stato



STATO - POPOLO-TERRITORIO-SOVRANITA'

Per popolo intendiamo tutti coloro che hanno la cittadinanza* di un dato stato,indipendentemente da dove vivono od abitano,quindi i cosiddetti cittadini.

La cittadinanza si ha per :


  1. nascita per diritto del suolo (ai nati in Italia da genitori o ignoti)
  2. su richiesta    (come nel caso del matrimonio)
  3. per concessione   (viene concessa dal P.d.Rep. per particolari motivi)

Il territorio determina il suolo dello stato ed il confine con gli altri stati;esso è composto da


  1. superficie terrestre
  2. acque territoriali che circondano la terra
  3. spazio aereo e sottosuolo
  4. navi ed aerei anche se trovano fuori dalle acque territoriali dallo spazio aereo

- LA SOVRANITA'

Lo stato è un organizzazione politica che si dice sovrana in quanto non conosce altro soggetto al di sopra di sé. Essa può essere: a) INTERNA: solo lo stato può dettare leggi ed imporre l'osservanza.

b) ESTERNA: lo stato è indipendente rispetto agli altri stati esteri.



- LO STATO

E' inteso come una popolazione stanziata su di un territorio ed organizzata politicamente; tale organizzazione è sovrana,dotata di capacità giuridica e regolata dal diritto.

La democrazia e garantita dal fatto che la costituzione è rigida e dall'organo che vigila sulla costituzione ed i principi fondamentali ivi contenuti: la CORTE COSTITUZIONALE.





UGUAGLIANZA art.3


1° COMMA.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali dinanzi alla legge,senza distinzioni di sesso,di razza,di lingua,di religione,di opinioni politiche,di condizioni personali e sociali. (UGUAGLIANZA FORMALE)


2° COMMA.

E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettivapartecpazione di tutti i lavoratiri all'organizzazione politica,economica e sociale del paese

(UGUAGLIANZA SOSTANZIALE)



Il primo comma descrive l'uguaglianza formale che garantisce pari dignità e trattamento di tutti i cittadini innanzi alla legge. Questo principio vieta allo stato emanare provvedimenti che siano discriminatori in base ad uno o più dei sei parametri in essa indicati.

Nel secondo comma viene espresso ciò che lo stato deve fare in sostanza,nei fatti,per rimuovere tutti gli ostacoli di ordine sociale ed economico.

L'eliminazione di detti ostacoli avviene con l'emanazione di leggi diverse per categorie (o situ-azioni) diverse.

Parlando di UGUAGLIANZA SOSTANZIALE parliamo anche di GIUSTIZIA,poiché secondo la costituzione tutti i cittadini vengono trattati,quindi giudicati,allo stesso modo,secondo il principio per cui la legge è uguale per tutti.



INTERNAZIONALISMO art. 11


" l'Italia ripudia la guerra come strumento di difesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle contraversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri stati,alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni,promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."

La costituzione respinge il nazionalismo che era alla base del fascismo. L'Italia è uno stato nazionale,non nazionalistico che riconosce e difende la propria identità rispetto agli altri stati ma ha con essi un atteggiamento di collaborazione ed integrazione; perciò riconosce autorità sopranazionali.



LIBERTA'


Presupposto fondamentale per la democrazia e la libertà,cioè la possibilità di auto-determinarsi, di essere se stessi e di differenziarsi dagli altri. La costituzione stabilisce e fissa una serie di libertà che mirano a garantire il diritto di essere lasciati in pace nelle fondamentali attività umane ( il pensiero,la pratica religiosa, il lavoro). Accanto ai diritti di libertà,però, la costituzione prevede anche doveri di solidarietà politica,economica e sociale per evitare che la libertà si trasformi in egoismo dei più forti a danno dei più deboli.




















LA RISERVA DI LEGGE è un limite posto dalla costituzione a protezione e garanzia della stessa e della democrazia. Secondo questo limite/garanzia determinate materie soprattutto quelle riguardanti la libertà del popolo, possono essere regolate SOLO dalle leggi ordinarie del parlamento.* Questo infatti è il solo organo in cui tutti i cittadini sono rappresentati, in forma di maggioranza e di minoranza o opposizione. Al contrario,il governo esprime solo la maggioranza. La dottrina da l'opportunità di estendere la competenza a regolare le stesse materie anche ai Decreti Legge e Legislativi perché anche sui medesimi si esprime il parlamento.

Ne concludiamo che costituzione e democrazia sono garantite e protette da tre elementi:

RIGIDITà della costituzione

CORTE COSTITUZIONALE

RISERVA DI LEGGE che può essere ASSOLLUTA o RELATIVA


A)    Assoluta:l'intera materia è regolata dalla legge (cioè dal parlamento);

B)    Relativa: l'ambito generale della disciplina è regolato dalla legge mentre per gli ambiti specifici anche il governo può pronunciarsi con atti appositi.




*o altri atti con forza di legge.

































IL PARLAMENTO




CAMERA

630 MEMBRI

PARLAMENTO

SENATO

315 MEMBRI +

SENATORI A VITA





I senatori a vita possono essere gli ex presidenti della repubblica oppure cinque persone scelte e nominate dal presidente nell'arco di 7 anni.

In passato questo potere veniva riferito alla CARICA DI PRESIDENTE,per cui se un presidente aveva conferito la carica di senatore a vita a x persone,il successivo ne poteva eleggere tanti quanti erano necessari a raggiungere il numero di 5.

Da Cossiga in poi,il potere passa alla PERSONA DI PRESIDENTE,per cui,ogni persona che ricopre la carica può eleggere 5 senatori a vita indipendentemente da quanti ne ha eletti il predecessore.

Per la formazione del parlamento si fa ricorso all'elettorato che può essere di 2 tipi:






Attivo (votare) camera -18 anni senato -25 anni


Elettorato




Passivo (essere votato) camera - 25 anni senato - 40 anni



Camera e senato,che lavorano separatamente,hanno gli stessi poteri,quindi ci troviamo di fronte ad un : BICAMERALISMO PERFETTO.


Il parlamento si può riunire in seduta comune per:


ELEZIONE EGIURAMENTO DEL P.d.R.

ACCUSA DEL P.d.R. PER ALTO TRADIMENTO E/O ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE (VIENE GIUDICATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE)

NOMINA DI 5 GIUDICI COSTITUZIONALI OSSIA 5 MEMBRI DELLA C.COSTITUZIONALE.

NOMINA DI 10 COMPONENTI DEL C.S.M.


Il P.d.R. ha,negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco),poteri dimezzati. Non potrà ad esempio,sciogliere le camere, potrà nel caso la fine del mandato coincida con il termine della legislatura del parlamento .




Commissioni*

Organi delle camere

Assemblea



*le commissioni sono permanenti o d'inchiesta straordinarie


PRESIDENTE

Membro della maggioranza obbligato alla imparzialità. Il presidente di ogni camera è eletto dai membri della camera corrispondente. Ogni camera ha un suo regolamento interno in caso di dubbio sulla interpretazione degli stessi,questi vengono risolti dal presidente,che indica quale debba essere l'interpretazione. A titolo di imparzialità egli provvede a limitare l'ostruzionismo nel caso vi siano troppi emendamenti ad una legge egli si può bloccare.


GRUPPI

Sono le rappresentanze dei partiti in parlamento. I membri sono eletti dal popolo e non dal partito,che si limita a candidarli possono esserci gruppi di un unico partito,di coalizione,misti (formati da rappresentanti di più partiti fuoriusciti da questi: per forti divergenze. Stessa cosa succede per rappresentanti di coalizione).




COMMISSIONI PERMANENTI

Sono composte da membri di ogni partito secondo percentuali corrispondenti a quelle con cui ogni partito è rappresentato in parlamento. La loro competenza riguarda ogni materia corrispondente ai vari ministeri (giustizia,economia etc.). la loro durata è quella della legislatura.


COMMISSIONI D'INCHIESTA/STRAORDINARIE

Vengono istituite nel momento in cui si verifica un problema di interesse nazionale e vengono sciolte nel momento in cui il problema decade. Ne ricaviamo che la loro durata può anche essere superiore a quella della legislatura. Nonostante l'attività di inchiesta,la commissione non può emettere sentenza. Questa è competenza della magistratura,con la quale la commissione può interagire.


ASSEMBLEA

È l'organo chiamato a votare le leggi dopo che queste sono state studiate dalla commissione

Abbiamo due casi:

procedimento ordinario. L'assemblea è chiamata a votare tante volte quanti sono gli articoli e/o i loro emendamenti,e poi a votare la legge. Tutta la commissione si limita allo studio della legge assumendo così una FUNZIONE REFERENTE;

procedimento abbreviato. L'assemblea vota la sola legge nel suo insieme di articoli ed emendamenti. Questi sono votati uno ad uno dalla commissione che la ha precedentemente studiata. La commissione ha,in questo caso funzione redigente, questo procedimento è limitato dalla costituzione ai casi di eventuale urgenza ma che necessitano di leggi di minore importanza. La materia minore di cui la legge deve occuparsi è comunque,in generale, la caratteristica che connota il ricorrere al procedimento abbreviato. La commissione può anche avere il compito di studiare la legge,votarne articoli ed emendamenti e poi procedere alla votazione della legge,in questo caso la commissione ha FUNZIONE DELIBERANTE





FORMAZIONE DEL GOVERNO



A seguito delle elezioni abbiamo la formazione delle due camere,CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO,ognuna presieduta dal suo presidente.

La fase successiva è la formazione del GOVERNO, per effettuare la quale il PRESIDENTE della REPUBBLICA consulta:


I PRESIDENTI DELLLE CAMERE

I CAPI DI TUTTI I PARTITI

GLI EX PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ALTRI SOGGETTI A SUA SCELTA


Allo scopo di designare colui che fermare il governo.

Queste consultazioni non sono previste dalla legge ma sono una CONSUETUDINE che da sempre viene osservata. Gli ex-presidenti vengono consultati in quanto la loro esperienza passata li rende conoscitori della politica e delle sue dinamiche.

La persona che viene incaricata di formare il governo è solitamente già designata dagli schieramenti politici,ognuno dei quali la identifica,di solito, in colui che guida lo schieramento.

Il FUTURO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI accetta l'incarico con riserva,ossia ha bisogno ancora di trattare con i futuri ministri per mettere a punto il governo e le strategie* .

Consultati gli interessati e raggiunto l'accordo,il presidente del consiglio scioglie la riserva ed accetta ufficialmente l'incarico. Propone quindi i futuri ministri al presidente della repubblica che li nomina ufficialmente. Il nuovo governo presta giuramento innanzi al presidente della repubblica.

A questo punto si hanno 10 giorni a disposizione perché il governo chieda la fiducia alle due camere che, in questo caso,NON SI RIUNISCONO IN SEDUTA COMUNE.


Presidente del consiglio

Ministri

Consiglio dei ministri


Sono i tre elementi che secondo la costituzione sono fondamentali.



Problemi sulla fiducia possono sorgere durante la legislatura,poiché durante questa vengono alla luce strategie,compromessi politiche,che il parlamento ritiene non adatte alla gestione del paese o non conformi a quello che era il programma iniziale.

Essendo il nostro un governo di coalizione, i compromessi tra i partiti che la compongono possono far riaffiorare o sorgere problemi interni alla coalizione che portano alla CRISI DI GOVERNO.



La crisi di governo formalmente si ha quando manca la fiducia del parlamento.

Nella pratica ,viene a mancare l'intesa tra i componenti della coalizione. Il governo si ritrova impossibilitato a portare avanti il proprio lavoro. Ne consegue che la fiducia del parlamento viene a mancare.





CRISI DI GOVERNO - PARLAMENTARI EXTRA-PARLAMENTARI


PARLAMENTARI: nascono da un dibattito in parlamento in cui si discute sulla fiducia da dare al governo.

Si può avere una:

MOZIONE DI SFIDUCIA

che viene richiesta in forma scritta anche solo da un parlamentare che fa controfirmare da un decimo dei membri della camera di appartenenza. Presentata la richiesta di sfiducia,si apre il dibattito in Parlamento. Si può avere anche una

QUESTIONE DI FIDUCIA

In cui il Governo presenta un disegno di legge al Parlamento e dichiara che la mancata approvazione di questo o una approvazione con emendamenti comporterà le sue dimissioni perché verrà interpretata come una mancanza di fiducia nei suoi confronti (questo atto è in sostanza un braccio di ferro tra Governo e Parlamento perché nel caso in cui il primo dia le dimissioni potrebbe verificarsi lo scioglimento delle camere). Normalmente la FIDUCIA su una legge comporta anche che si voti con voto palese e quindi si evita la presenza dei franchi tiratori.


N.B. La sfiducia di una sola camera non comporta le dimissioni del Governo; perché questo sia costretto a dimettersi occorre la sfiducia di entrambe le camere.


Il Presidente del Consiglio

Dall'art.95 della costituzione,è un organo monocratico necessario del governo,cui spetta il compito di dirigere la politica generale del governo assumendo la responsabilità del proprio operato nei confronti del,parlamento. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri possono essere:

1) Con portafoglio : a questi è affidata la gestione di uno specifico apparato amministrativo detto MINISTERO ( o dicastero) i cui uffici di competenza sono distribuiti su tutto il territorio del paese.

2) Senza portafoglio : non sono a capo di un settore amministrativo ma gestiscono solo alcune funzioni dello stato; ciononostante partecipano comunque al consiglio dei ministri ed alla realizzazione del programma politico del governo.


ORGANI EVENTUALI (L. 400/88)

La legge 400 del 1988 è una legge ordinaria che formalizza figure/ruoli nati nella pratica,dalla concreta necessità,da parte del governo, di affidare ad altri soggetti determinati compiti.


IL VICEPRESIDENTE personaggio di spicco della coalizione di maggioranza;

I SOTTOSEGRETARI coadiuvano l'opera del ministro cui fanno capo. 10 di loro sono da considerarsi vice ministri a tutti gli effetti,anche se non hanno diritto di voto.

I COMITATI INTERMINISTERIALI formati da ministri accomunati da una omogeneità di competenze (ad es. finanza ed economia) che studiano problemi/ambiti di interesse nazionale.

I COMMISSARI STRAORDINARI nominati al verificarsi di particolari problemi (Ad es. commissario antimafia). Quando il consiglio dei ministri si riunisce per discutere il problema dato ,il commissario partecipa per riferire in merito.



IL CONSIGLIO DI GABINETTO formato dai ministri più importanti (o scelti dal primo ministro) ,si riunisce per discutere di dati argomenti prima del consiglio dei ministri alfine di snellire il lavoro di questo.




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ART.83


È eletto dal parlamento in seduta comune.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione,eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del presidente ha luogo con scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Rispetto al parlamento e governo può





POTERE LEGISLATIVO


- Nomina 5 senatori a vita

- Esercita il veto sospensivo

- Può sciogliere le camere

- Promulga le leggi e gli atti

con forza di legge

- Indice le elezioni/ referendum

- Invia messaggi alle camere



POTER ESECUTIVO


- Nomina il presidente del

consiglio

- Nomina i ministri

- Comanda le forze armate

- Emana i decreti legge e

quelle legislativi



POTERE GIUDIZIARIO


- Nomina 5 giudici costituzionali

- Presiede il CSM

- Può concedere la grazia e

commutare pene





Art. 84

Può essere eletto presidente della repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di P..d.R. è incompatibile con qualsiasi altra carica

Art. 85

È eletto per 7 anni. Trenta giorni prima che scada il termine , il presidente della camera dei deputati convoca in seduta comune il parlamento ed i delegati regionali,per eleggere il nuovo presidente della repubblica.

Se le camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi alla loro cessazione,l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del P.d.R in caso di impedimento,sono svolte dal presidente del senato. In caso di morte l'elezione del nuovo P.d.R viene indetta dal presidente della camera.

Art. 89

Nessun atto del P.d.R è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti,che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo sono controfirmati dal presidente del consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,tranne che per alto tradimento o per attentato alla costituzione. In tal caso e messo in stato d'accusa dal parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.








PROCESSO PENALE


A seguito di denuncia effettuata presso al forza pubblica,il reato o il nome di chi lo ha compiuto viene iscritto nella REGISTRO DEGLI INDAGATI.

Da qui il PUBBLICO MINISTERO (PM) ossia il magistrato incaricato delle indagini, ha un tempo di 6 mesi per fare effettuare indagini alla polizia giudiziaria.

Queste indagini sono finalizzate a trovare ELEMENTI DI PROVA (e non prove), cioè quegli elementi che in sede di contraddittorio nel processo, fanno scaturire le prove.

Si può ricorrere all'incidente probatorio all'interno delle indagini preliminari, ossia ad un contraddittorio alla presenza di accusa e difesa più il G.I.P., per trasformare un elemento di prova al processo,garantendo che detta prova non vada persa e possa essere prodotta in sede di processo venturo.




LA CORTE COSTITUZIONALE


La corte costituzionale giudica in via incidentale od in via diretta ed esercita un controllo successivo,cioè valuta la costituzionalità di una legge solo successivamente alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e non prima (come succede ad es. in Francia ) .


In tutti i casi valutati da un giudice ordinario (giudice aquo), qualora il soggetto attore sollevi un problema riguardo l bontà della legge,questa non può essere risolto dal giudice ordinario.

Egli passerà il problema alla corte costituzionale dopo aver valutato:

A)    La rilevanza della questione cioè che la legge esaminata è l'unica con cui si può risolvere il caso, ha quindi rilevanza per il caso stesso.

B) La non manifesta infondatezza del problema,tale che questo possa passare alla corte

Costituzionale. Questo è un caso di incidente giudiziario,quindi la corte costituzionale giudica in via incidentale.




In Italia non esiste il ricorso individuale di incostituzionalità cioè il singolo individuo non può rivolgersi alla corte costituzionale.

La corte costituzionale giudica in via diretta quando il soggetto attore (parlamento in seduta comune) accusa il convenuto (accusa per alto tradimento rivolta al presidente della repubblica) e la C.C. giudica direttamente.

Altri casi sono quelli in cui la C.C. deve giudicare su conflitti di attribuzione delle cariche.diatribe tra regioni e tra queste e lo stato.




















VIA INCIDENTALE





Sentenza di accoglimento


Sentenza di rigetto


CORTE COSTITUZIONALE






GIUDICE A QUO A) attore VALUTA A) rilevanza

B) convenuto B) non infondatezza manifesta



RIGETTO: il problema non c'è  (può esservi un problema di interpretazione.

ACCOGLIMENTO: la legge è anticostituzionale provvede ad annullarla


Le sentenze di accoglimento sono sempre vincolanti, cioè tutti i giudici vi si devono attenere. Per evitare il vuoto legislativo conseguente ad un eventuale annullamento totale della legge, spesso le sentenze provvedono a manipolare o annullare parzialmente le leggi.

In questo caso va rilevato che al corte costituzionale si sostituisce al parlamento.

Sono vincolanti anche le sentenze con cui la corte indica quale debba essere l'interpretazione della legge












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