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SOCIETA' - SOCIETA' DI PERSONE

diritto



SOCIETA'

La disciplina delle società è contenuta negli articoli 2247 e seguenti del c.c. libro V.

L'art. 2247 definisce la società come frutto di un contratto di società con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica con lo scopo di dividerne gli utili.

Si tratta di un contratto TIPICO o NOMINATO cioè uno di quei contratti espressamente previsti dalla legge.


In realtà non sempre alla base di una società c'è un contratto. Con le riforme degli ultimi anni si è introdotta anche in Italia la previsione ben nota soprattutto nel diritto anglosassone delle cosiddette ONE MAN COMPANY vale a dire delle società costituite ad iniziativa di una sola persona.

Con le recenti riforme si sono introdotte le società unipersonali. Questo è possibile solo nel caso di società di capitali in particolare società per azioni e società a responsabilità limitata.

Alla base della loro costituzione ci può essere quindi un semplice atto unilaterale, non serve un contratto (atto plurilaterale). In passato non era consentito in Italia costruire delle società con un unico socio, ce ne volevano almeno due o anche in più nel caso delle società cooperative. Era invece prevista l'eventualità che in un momento successivo alla costituzione, la società potesse ridursi ad avere un unico socio.



Questa eventualità aveva per altro effetti diversi a seconda che riguardasse società di persone o società di capitali. Nelle società di persone il venir meno delle pluralità dei soci aveva e ha tuttora la conseguenza di obbligare il socio unico a ricostituire una pluralità di soci entro il termine di sei mesi, in difetto la società è posta automaticamente in liquidazione.

Nel caso di società di capitale (s.p.a. e s.r.l.) era previsto che la società potesse continuare ad esistere senza limiti di tempo, ma l'unico azionista o l'unico quotista diventava responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le azioni o quote risultavano concentrate nelle sue mani, assumendo così una posizione simile a quella dei soci personalmente e illimitatamente responsabili della società di persone.


Oggi, dopo le recenti riforme, l'unico azionista o l'unico quotista non assume più responsabilità illimitata ma è sola prevista che ai terzi venga data notizia di questa situazione mediante iscrizione nel registro delle imprese di una dichiarazione contenente gi estremi significativi dell'unico azionista o dell'unico quotista.


Nella definizione di società si dice che soci cos 313j92d tituenti possono essere persone. Questa espressione può essere intesa come persone fisiche e persone giuridiche.

Nelle società di capitali è pacifico che i soci possono essere sia persone fisiche (anche minori interdetti, incapaci d'agire) sia persone giuridiche (lo stato, un ente pubblico territoriale, un'università, una camera di commercio) che una altra società di capitali; può essere anche socio una società di persone. Ad esempio le quote di partecipazione della Fiat sono a capo ad una società in accomandita presieduta da Gambetti.

Nelle società di persone i soci sono essenzialmente persone fisiche. Ci sono resistenze da parte dei giudici ad ammettere la possibilità che i soci di una società di persone siano delle persone giuridiche.


Per costituire una società sono previsti dei conferimenti, cioè apporti da parte dei soci. Questi conferimenti possono avere per oggetto beni o servizi e i beni possono essere conferimenti in proprietà o in semplice godimento; può trattarsi di denaro, di beni immobili, di beni mobili registrati oppure di beni mobili semplici o universalità di beni mobili. Per servizi si intendono prestazioni lavorative; chi le apporta è definito socio d'opera.

I conferimenti di servizi sono solo previsti nelle società di persone non in quelle di capitali.

Si possono anche conferire crediti, naturalmente il socio che lo conferisca è giusto che risponda della solvibilità del debitore e quindi qualora il debitore risultasse inadempiente, il socio si troverebbe moroso rispetto agli obblighi di conferimento.

Lo scopo dei conferimenti è quello di costituire il patrimonio di partenza/di avvio della società per poter supportare l'attività della società . Non è necessario che l'attività sociale sia svolta con professionalità, cioè con stabilità nel tempo.

La professionalità è richiesta nella definizione di imprenditore ma non è richiesta nella definizione di società, così come non è richiesta l'organizzazione. Si ritiene dunque che ci possa essere anche società occasionale e senza impresa. Deve trattarsi comunque di attività economica, cioè attività che crea valore aggiunto e non si traduce nel semplice godimento di ciò che esiste.

Le comunioni a scopo di godimento sono cosa diversa dalle società così come stabilito dall'art 2248 del c.c.

Attraverso la società i soci gestiscono in comune l'attività sociale anche se è ben diverso il ruolo che hanno i soci in una società di persone rispetto a una società di capitali. Una società di persone i soci che siano tali a responsabilità illimitata sono dei coimprenditori, tanto è vero che l'eventuale fallimento della società si estende ai soci stessi con responsabilità illimitata. Nelle società di capitali l'imprenditore è la società che opera attraverso l'organo di amministrazione (ammin. Unico o consiglio di amministrazione) e non è obbligatorio che gli amministratori siano soci della società.

Infine la società hanno essenzialmente un fine di lucro. Fanno eccezione le società cooperative o mutualistiche che hanno essenzialmente fini di solidarietà interna e non obiettivi di profitti. Lo scopo di lucro è comunque uno degli elementi fondamentali che distingue le società dalle associazioni e dalle fondazioni.  

SOCIETA' DI PERSONE

Sono quelle società che non hanno capacità giuridica e in linea di principio sono partecipate da soci che rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni della società.

Esistono tre tipi di società:

Società semplice

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

SOCIETA' SEMPLICE

Regolata dagli art. 2251 e seguenti del c.c. è la più semplice tra le società di persone; è una società di persone che non può esercitare attività commerciale, quindi deve concentrare la propria gestione su attività agricole e anche su altre attività magari di servizi che comunque non siano riconducibili nella previsione dell'art.2195 c.c.

Per la sua costituzione non è richiesta la forma scritta, quindi può bastare un'intesa verbale tra i soci oppure un fatto concludente.

L'atto scritto è richiesto solo nel caso in cui sia conferita la proprietà di beni immobili oppure sia conferito il semplice godimento di beni immobili per una durata superiore a 9 anni.

E' necessario che a costituire la società partecipino 2 o più persone essenzialmente persone fisiche.

La società semplice non può nascere con un unico socio. Se dopo la costituzione la società viene a ridursi ad un unico socio la pluralità dei soci viene ricostituita entro 6 mesi, pena lo scioglimento della società.





Conferimenti:

Nella società semplice i conferimenti possono avere per oggetto:

beni immobili, beni mobili registrati, altri beni mobili semplici o universalità di beni (in proprietà o semplice godimento)

prestazioni lavorative ( il socio sarà considerato socio d'opera)

crediti - in questo caso il socio conferente risponde della solvibilità del debitore.

In base al valore dei conferimenti i soci acquisiscono una partecipazione nella società e una partecipazione al riparto dell'utile nella stessa misura. Se non è diversamente determinato si presume che i singoli soci partecipino alle perdite della società.

Se il conferimento ha per oggetto un'opera (=servizio), il valore economico del conferimento o è determinato dall'atto costitutivo o diversamente sarà stabilito dal giudice secondo equità.

E' espressamente escluso il cosiddetto "patto leonino". L'art. 2265 dichiara nullo il patto che attribuisca a uno o a qualcuno dei soci la parte del leone, o perché lo esclude o li esclude da qualsiasi partecipazione alle perdite della società o perché altri soci vengano esclusi da qualsiasi partecipazione agli utili.


Amministrazione della società:

Spetta in linea di principio a tutti i soci ed è regolata quanto ad esercizio dalle norme del contratto.di mandato. E' comunque possibile che l'amministrazione venga riservata a qualcuno dei soci con esclusione degli altri. In questo caso i soci non amministratori, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali , di consultare i documenti relativi alla gestione e di avere un rendiconto annuale (semplice e sintetico).

Gli amministratori possono esercitare le loro funzioni o in via disgiuntiva o in via congiuntiva.

La regola è nel senso che se non è diversamente stabilito l' amministrazione spetta in via disgiuntiva, cioè ognuno degli amministratori è legittimato a compiere gli atti di gestione.

Gli altri amministratori possono opporsi prima che gli atti siano compiuti e sull'eventuale opposizione decidono i soci a maggioranza, non per teste ma in base alle quote di partecipazione.

Se l'amministrazione è congiuntiva gli atti di gestione richiedono il consenso di tutti i soci amministratori.


Rapporti nei confronti dei creditori sociali:

Nei confronti dei creditori della società non risponde soltanto la società con il suo patrimonio ma rispondono in linea di principio anche i soci con il loro patrimoni personali.

Rispondono personalmente i soci amministratori che hanno agito per nome e per conto della società; rispondono personalmente anche gli altri soci , salvo patto contrario.

Il patto che escluda la responsabilità personale dei soci che non hanno agito, ovvero il patto che esclude il vincolo di solidarietà deve essere portato a conoscenza de terzi che non ne hanno avuto conoscenza.

La responsabilità dei soci quando non sia esclusa da appositi patti è una responsabilità ILLIMITATA, SOLIDALE E PARZIALMENTE SUSSIDIARIA.

Responsabilità solidale significa che ognuno dei soci risponde della intera obbligazione e non di una parte. E' chiaro che pagando l'intera obbligazione, l'obbligazione si estingua, il socio che ha pagato avrà una azione di regresso nei confronti degli altri soci a ciascuno dei quali potrà però chiedere soltanto una parte del debito. La responsabilità dei soci è parzialmente sussidiaria, se fosse pienamente sussidiaria i creditori sociali potrebbero rivalersi sui soci soltanto dopo aver vanamente escusso il patrimonio della società. Il socio se la responsabilità fosse pienamente sussidiaria, godrebbe di un beneficio pieno di preventiva escussione. Nella società semplice il socio non può pretendere che i creditori sociali escutano prima le società. Il socio può evitare il pagamento solo se riesce a indicare beni della società sui quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi, vale a dire, beni facilmente monetizzabili.


Rapporti tra socio e creditore particolare del socio:

I creditori sociali sono soggetti che hanno un credito nei confronti della società (es: per forniture, per rapporti di lavoro). I creditori particolari, invece, hanno delle ragioni di credito nei confronti dei singoli soci (es: un socio si è comprato l'auto personale). I creditori particolari del socio possono rivalersi sugli utili che spettano al socio, possono compiere atti conservativi sulla quota del socio (es: ottenere un sequestro sulla quota del socio) possono anche chiedere che la quota del socio sia liquidata cioè trasformata in una somma di valore sulla quale il creditore possa rivalersi, questo è ammesso solo se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare il creditore particolare.


Scioglimento del vincolo sociale limitatamente al singolo socio:

Il vincolo che lega ciascun socio alla società può venir meno per diverse cause:

PER MORTE

PER RECESSO UNILATERALE

PER ESCLUSIONE che può essere:

DELIBERATA dalla maggioranza degli altri soci

DI DIRITTO cioè AUTOMATICA


1. Morte del socio

Con la morte del socio si scioglie il vincolo che lo legava alla società, quindi come regola, la società non prosegue con gli eredi. Agli eredi andrà una somma di denaro corrispondente al valore della quota, valore determinato in base alla situazione patrimoniale della società a quel momento, tenendo conto anche degli utili o delle perdite rinvenenti dalle operazioni in corso.

In deroga a questi principi è ammesso che la società possa proseguire con gli eredi a condizione però che lo vogliano gli altri soci e che gli eredi siano consenzienti.

2. Recesso del socio

Il recesso del socio è espressione della volontà unilaterale del socio di uscire dalla società.In questo modo il socio esercita un suo diritto potestativo. Questo diritto potestativo può essere esercitato senza limiti e senza obblighi di motivazione quando s tratti di una società costituita a tempo indeterminato. Invece, nel caso di società costituta a termine, il socio può recedere dalla società soltanto per i motivi previsti nell'atto costitutivo oppure per giusta causa.

3. Esclusione del socio

Esistono 2 tipi di esclusione:

A. ESCLUSIONE DI DIRITTO o AUTOMATICA.

  1. ESCLUSIONE DELIBERATA dagli altri soci a maggioranza.

A. L'esclusione di diritto opera in 2 casi:

Quando il socio in relazione ad una sua propria attività commerciale venga dichiarata fallita.

Quando il socio non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni personali e il creditore  particolare abbia chiesto e ottenuto la liquidazione della quota del socio moroso.

B. L'esclusione può essere deliberata a maggioranza degli altri soci quando si   verifichino determinate situazioni:

Il socio sia stato dichiarato interdetto oppure inabilitato oppure quando a seguito di condanna per   determinati reati risulti interdetto dai pubblici uffici

Quando il socio risulti inadempiente rispetto agli obblighi di conferimento

Quando il socio d'opera diventi inabile a prestare la propria attività lavorativa

Quando abbia compiuto gravi inadempienze rispetto agli obblighi che derivano dalla legge o dal lato costitutivo.

La delibera di esclusione non è obbligatoria ma è a discrezione degli altri soci.

Il socio che venga escluso per volontà degli altri soci, può fare opposizione e sulla opposizione decide il tribunale.

Il socio che esce dalla società non è liberato da responsabilità per le obbligazioni sociali, egli (che ha receduto) o gli eredi, continua a rispondere personalmente per le obbligazioni sociali sorte fìno al giorno in cui si è verificato lo scioglimento. E' suo onere o degli eredi, quello di far conoscere ai terzi il verificarsi della causa di scioglimento. Se questo non avviene, la causa di scioglimento, non sarà opponibile nei confronti dei terzi che l' hanno senza colpa ignorata. Percui il socio o gli eredi risponderanno anche delle obbligazioni sociali successive allo scioglimento.

Quanto il socio subentrante, la regola è che il nuovo socio non risponde solo perle obbligazioni sociali successive al suo ingresso, ma risponde anche di tutte quella antecedenti.

Cause di scioglimento della società:

La società semplice si scioglie quando si verifichino determinate cause:

Scadenza del termine di durata della società

Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo

Per volontà unanime di tutti i soci

Per il venir meno della pluralità dei soci quando questa pluralità non sia ricostituita entro 6 mesi

Per eventuali altre cause previste nell'atto costitutivo

Verificandosi una causa di scioglimento i soci amministratori nomineranno uno o più liquidatori, la società non cessa immediatamente di esistere, semplicemente si aprirà la fase di liquidazione.

I liquidatori non inizieranno nuove operazioni imprenditoriali, ma si limiteranno a fare l'inventario delle attività e delle passività delle imprese, liquideranno le attività (beni, crediti) delle imprese  trasformandole in denaro per pagare fin dove possibile le passività. Qual'ora dovesse mancare del denaro per soddisfare i creditori sociali, essi dovranno essere soddisfatti dai soci. Qual'ora dopo la liquidazione ci sia un residuo attivo , questo sarà ripartito tra i soci in proporzione alla quota che spettava a ciascun socio nella ripartizione degli utili. Esaurita la fase di liquidazione la società si estingue.


SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Abbreviato s.n.c. priva di personalità giuridica è una società di tipo commerciale soggetta quindi all' obbligo di iscrizione nel  registro delle imprese.

Si costituisce per atto scritto che può essere una scrittura privata con firma autenticata oppure un atto pubblico quindi un atto notarile. L'atto costitutivo una volta sottoscritto deve essere depositato entro 30 giorni nel registro delle imprese per la registrazione.

Qualora ciò non avvenga la società si definisce irregolare, può operare egualmente per quanto riguarda i rapporti con i terzi e la responsabilità dei soci si applicano le norme della società semplice.

Trattandosi di società di tipo commerciale la partecipazione di incapaci d'agire: minori, interdetti e inabilitati è soggetta alle regole che valgono per l'impresa commerciale; l'incapace può essere socio ma sarà rappresentato e assistito da un tutore o un curatore.

Per quanto riguarda i conferimenti possono essere conferiti beni o servizi esattamente come nella società semplice.

La partecipazione agli utili sarà determinata in proporzione ai conferimenti eseguiti salvo che non sia stabilito un criterio diverso. Anche nella s.n.c. è nullo l'eventuale patto Leonino.


Amministrazione della societa': 

L'amministrazione della s.n.c. spetta ai soci.


DIVIETO DI CONCORRENZA

Nella s.n.c. è vietato al socio esercitare a meno che non vi sia il consenso degli altri soci, attività di impresa individuale oppure assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società che svolgono attività concorrenti con la s.n.c. il consenso degli altri soci si presume se l'attività individuale o la partecipazione in società era antecedente all' ingresso nella s.n.c.


Responsabilita' dei soci verso i creditori sociali:

La responsabilità dei soci in una s.n.c. è illimitata, solidale e sussidiaria. Illimitata perché ciascun socio risponde con il proprio patrimonio personale; solidale perché ciascun socio risponde dell'intera obbligazione e non di una sola parte, sussidiaria perché il socio della s.n.c. gode del cosiddetto beneficio di "preventiva di escursione". Dunque il creditore sociale potrà esigere il pagamento dei singoli soci, solo dopo aver vanamente escusso la società.

L'eventuale patto che limiti la responsabilità a favore di qualcuno dei soci non è opponibili ai creditori sociali dunque non ha effetto nei rapporti esterni tra i soci potrà solo essere fatto valere nei rapporti interni tra i soci.


Rapporti tra socio e creditore particolare:

Come nella società semplice anche nella s.n.c. il creditore particolare del socio può rivalersi sugli utili che spettano al socio potrà compiere atti conservativi sulla quota. Diversamente dalla società semplice non potrà invece chiedere la liquidazione della quota del socio.


Cause di scioglimento del vincolo sociale: 

Sono le stesse che valgono per la società semplice: morte, recesso, esclusione. C'è solo una particolarità il socio può essere escluso dalla s.n.c. non solo per le cause previste nella società semplice ma anche qual ora contravvenga al diritto di divieto di concorrenza.


Cause di scoglimento della s.n.c.:

Sono le stesse della società semplice con l'aggiunta che l' s.n.c. si scioglie anche nel caso on cui venga dichiarata fallita. Verificandosi una causa di scioglimento la società verrà messa in liquidazione. I liquidatori provvederanno a trasformare in denaro le attività e pagare le passività. Alla fine dell'attività di liquidazione provvederanno a redigere un bilancio finale da sottoporre ai soci. Il bilancio si intenderà approvato, qual ora entro 2 mesi dalla comunicazione non venga impugnato dai soci. Questo è uno dei casi in cui il silenzio vale come consenso. Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori richiederanno la cancellazione della società dal registro delle imprese determinando il scioglimento della società. 


SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

E' una società di persone di tipo commerciale che si caratterizza per aver due categorie di soci: soci accomandanti e i soci accomandatari.

I soci accomandatari sono soci a responsabilità illimitata e ad essi compete l'amministrazione della società. I soci accomandanti sono invece i soci a responsabilità limitata che non si occupano della amministrazione della società. Normalmente si limitano ad apportare capitale e puntano a percepire gli utili del impresa.

Si costituisce la società S.a.s. per atto scritto in forma di scrittura privata autenticata o da atto pubblico; è previsto che nella denominazione sociale figuri almeno il nome di uno dei soci accomandantari egli risponderebbe per le obbligazioni sociali in modo solidale e illimitato al pari dei soci accomandatari. Questo perché il legislatore ritiene di tutelare i terzi e il principio di affidamento i 3^ fanno affidamento sul fatto che chi compare nella ragione sociale sia un socio accomandatario e fanno affidamento sulla responsabilità solidale e illimitata. Per cui è giusto che se compare il nome di un accomandatario questi risponda come se fosse un accomandantario.

L'atto costitutivo deve essere depositato al registro dell'imprese per la registrazione fino a quando la registrazione non avvenga la società è irregolare e per quanto riguarda i rapporti con i terzi si applicano dunque le norme delle società semplici, tuttavia i soci accomandanti mantengono la responsabilità illimitata salvo che non partecipino ad operazioni sociali.


I conferimenti:

Possono essere eseguiti gli stessi tipi di conferimento che valgono per le altre società di persone.


Amministrazione della società: 

L'amministrazione può essere attribuita soltanto ai soci accomandatari. I soci accomandanti possono compiere singoli atti di amministrazione ma solo se muniti di una specifica procura speciale. Qual ora compiano atti di gestione senza una procura loro assegnata perdono il beneficio della responsabilità illimitata e assumono la stessa responsabilità solidale e limitata dei soci accomandatari per di più come riferimento e tutte le obbligazioni sociali (anche antecedenti) e possono anche essere escluse dalla società con voto assunto a maggioranza degli altri soci. I soci accomandatari hanno diritto a controllare l'esattezza dei libri e dei documenti sociali e hanno anche diritto ad avere annualmente comunicazione del bilancio delle società. La quota dei soci accomandanti può essere trasferita agli eredi sia per causa di morte come pure ceduta a terzi per altro tra vivi ma in questo caso vuole il consenso della maggioranza che rappresenta il capitale sociale. Invece la quota dei soci accomandatari non è trasferibile, valgono on caso di morte le stesse regole previste per la società semplice.


Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali:

La responsabilità dei soci accomandatari è solidale illimitata e sussidiaria come nella s.n.c.

Responsabilità dei soci accomandanti è invece limitata al solo rischio di perdere quanto conferito in società.


Rapporti tra i soci e creditori particolari:

Per quanto riguarda i rapporti tra i soci e creditori particolari si avvalgono le norme della s.n.c.


Cause di scioglimento del vincolo limitatamente al singolo socio:

Valgono le regole della s.n.c. con l'aggiunta che il socio accomandante che sia ingerito dalla società può essere escluso.


Cause di scioglimento della società:

Valgono le stesse cause previste per la s.n.c. con l'aggiunta di una che la s.a.s si scioglie anche quando pur esistendo più soci sono tutti appartenenti alla stessa categoria. In questo caso è dato tempo 6 mesi per ricostituire la duplicità di categoria dei soci, in difetto la società si scioglie e sarà posta in liquidazione, la cui si conclude con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la società si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese. Qualora ci sono dei creditori sociali rimasti insoddisfatti risponderanno i soci accomandatari mentre i soci accomandanti non risponderanno almeno che non abbiano ricevuto beni o denaro dalla liquidazione della società, in questo caso risponderanno nei limiti di quanto ricevuto.





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