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QUESTIONI SULLA SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE DI ALTRI ENTI

diritto



questioni sulla soggettività internazionale di altri enti

Dopo aver visto gli stati e le organizzazionoi internazionali come soggetti giuridici del diritto internazionale vanno mezionati altri enti ai quali è attribuita perso 545g62f nalità giuridica internazionale.

Si noti tuttavia che la personalità giuridica internazionale va intesa diversamente dalla personalità giuridica definita in base ad un ordinamento giuridico interno di uno stato. In entrambi i casi si tratta della capacità di essere tiolari di diritti e obblighi ma nell'ordinamento giuridico interno essa è una qualità attribuita dall'ordinamento giuridico stessa attraverso una sua norma specifica. Abbiamo invece visto che nel diritto internazionale manca una predeterminazione giuridica, attraverso una norma, della propria sfera soggettiva. Individuare i soggetti giuridici internazionali è quindi una questione di analisi sociale, fattuale o di effettività, individuando materialmente e storicamente i protagonisti della vita di relazione internazionale.


la santa sede

Fra gli enti che si sono posti sin dall'origine della vita internazionale fra i suoi protagonisti ed è sempre stata considerata soggetto di diritto internazionale al pari degli stati è la Santa Sede o Sede Apostolica. Essa è la suprema autorità di governo della Chiesa Cattolica

Per il fatto che essa è anche la suprema autorità politica dello Stato della Città del Vaticano (e prima dello Stato Pontificio) si potrebbe pensare che la sua soggettività dipenda dall'essere stato sovrano al pari di tutti gli altri stati. E' invece significativo che essa abbia continuato  ad essere soggetto internazionale anche nel periodo che va dalla occupazione di Roma da parte dell'Italia (1870) allo stabilimento dello Stato della Città del Vaticano in virtù dei patti lateranensi del 1929.



Con il trattato del Laterano l'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo. Inoltre l'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tale modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente trattato.

Rilevante è poi che la Santa Sede si pone anche come suprema autorità di Governo della Chiesa Cattolica, concepita come una società interindividuale, una societas perfecta allo stesso modo delle società nazionali, dotata di un suo ordinamento giuridico, il diritto canonico, distinto e separato dagli ordinamenti nazionali. Proprio i concordati, che così presentano delle analogie innegabili con i trattati fra stati, hanno per lo più il compito di regolare la coesistenza di due ordinamenti giuridici nello stesso ambito di validità spaziale e personale.

Dal punto di vista diplomatico poi la Santa Sede in Italia gode di tutte le prerogative degli altri stati, con nunzi e ambasciatori che esercitano il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole del diritto internazionale, con organi che godono dei privilegi e delle immunità che spettano agli stati esteri.


il sovrano militare ordine di malta - smom-

E' un ordine religioso sorto nel XII sec. che in passato ha esericitato la sovranità territoriale su Rodi (dal 1310 al 1522) e su Malta (dal 1530 al 1798). Oggi, tuttavia (e da quasi due secoli) non governa alcun territorio.

Se in passato poteva essere considerato un soggetto di diritto internazionale oggi non più. Infatti esso non gode di indipendenza. Come sottolineato da una sentenza del Tribunale Cardinalizio della Santa Sede del 1953 va considerato come ordine religioso dipendente completamente dalla Sacra congregazione dei religiosi. Il suo appellativo di sovrano e le sue particolari prerogative che di regola spettano solo agli enti sovrani sono un reliquato storico e trovano loro giustificazione con i suoi fini e attività religiose.

Le diverse convenzioni stipulate dall'ordine con alcuni Stati riguardano settori molto specifici (soprattutto in materia di assistenza ospedaliera e di servizio postale) e non possono considerarsi significative ai termini della soggettività internazionale.

Per quanto attiene ai rapporti con l'Italia troviamo diversi trattati di cui uno solo pubblicato e mancanti di legge di autorizzazione alla ratifica. Proprio per questo, e per il contenuto degli stessi limitativo della sovranità nazionale italiana senza che a tale riguardo sussistesse un obbligo internazionale, si dubita della legittimità costituzionale dei suddetti trattati.

Essi prevedono a carico dell'Italia la conferma di una serie di trattamenti a favore dello SMOM, solitamente attribuiti solo ad enti sovrani (viene trattato come stato sovrano con tutte le prerogative e guarentigie diplomatiche, sia relativamente ai suoi organi che alle sedi nel territorio italiano, oltre al riconoscimento della personalità giuridica delle sue istituzioni).

Mentre tale analisi mostra che lo SMOM non è un soggetto di diritto internazionale bisogna ricordare invece la tendenza giurisprudenziale, non condivisa dagli autori, per cui viene considerato un soggetto di diritto internazionale con immunità dalla giurisdizione nazionale (par in parem non habet Jurisdictionem) con relativa immunità tributaria e delibazione in Italia delle sentenze rese dal tribunale magistrale. Ma oltre che contro l'analisi della situazione si tratta di un giudizio fatto sulla base di un accordo mai reso esecutivo dal parlamento, mai pubblicato e probabilmente incostituzionale.


i governi in esilio

Anche ai governi in esilio va esclusa la attribuzione di soggettività giuridica internazionale.

Si tratta dei governi che si trasferiscono o si costituiscono sul territorio di uno stato amico a seguito di invasione bellica o di conflitti interni avvenuti sul territorio che essi intendono governare (ad es. i governi costituitisi a Londra durante la II guerra mondiale - Olanda, Grecia, Norvegia, Polonia, Lussemburgo etc.-). Cosa senza dubbio lecita in tempo di guerra, rientrante nelle misure che uno stato belligerante può adottare nei confronti dell'avversario.

Tuttavia il governo in esilio, benché organizzato, è privo di effettivo controllo sul territorio e sulla popolazione (è privo di effettivo ambito di validità spaziale e personale). Inoltre è completamente dipendente dallo stato ospite, e di fatto si avvicina ad un organo di esso.

Un caso specifico analogo ad un governo in esilio fu il Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, istituito nel 67 dopo che, nonostante la dichiarazione di cessazione da parte dell'Assemblea Generale del mandato esercitato dal Sudafrica per l'amministrazione del territorio dell'Africa del Sud Ovest, il Sud Africa si era rifiutato di ritirare la sua amministrazione dal territorio.

Il Consiglio fu investito di poteri di governo amministrativi e legislativi, di potestà di emergenza. (Funzioni legislative per es. riguardante la salvaguardia delle risorse naturali della Nazione). Anche ad esso si deve negare soggettività internazionale perché in mancanza di collaborazione con la amministrazione Sudafricana non si può parlare di effettività dei suoi atti e di effettivo ambito di validità (in pratica i suoi servizi si limitavano a favore dei cittadini della Namibia all'estero). Tuttavia fu efficace sul piano politico contribuendo alla cessazione dell'occupazione Sudafricana terminata nel 1990 con la costituzione del nuovo Stato della Namibia.


i popoli

Non si può parlare di personalità giuridica dei popoli in se stessi. Infatti la società internazionale è pur sempre una società di stati. Ad uno stato possono coincidere più popoli (stato plurinazionale) oppure ad un popolo non corrispondere un solo stato. Il popolo è un insieme di individui che sono legati fra loro da particolare vincoli etnici, culturali, linguistici, neppure individuabili scientificamente a priori.

E' vero invece che essi assumono una grande importanza nel diritto internazionale ma tutti gli obblighi correlati a questa attenzione sono posti nei confronti di stati e non di popoli.

Nel diritto internazionale, soprattutto in collegamento al fenomeno della decolonizzazione, è ripetutamente affermato il principio di autodeterminazione dei popoli

In varie risoluzioni e in particolare in una del 1960 e in un'altra del 1970 e infine una del 1974 si afferma  il diritto di autodeterminazione come diritto di determinare liberamente la propria condizione politica e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, addirittura come diritto fondamentale dell'uomo contro ogni sottoposizione o giogo straniero. Ne consegue che l'impiego della forza e degli altri atti equiparabili non costituiscono aggressione se esercitati da popoli privati con la forza del diritto alla autodeterminazione, e nella loro resistenza alla coercizione tali popoli hanno diritto di ricevere appoggio.

Ancora il principio di autodeterminazione è affermato nei pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia.

Infine viene affermato in diversi trattati multilaterali, come per es. nei patti delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo aperti alla firma a New York nel 1966.

Proprio nei trattati assume importanza correlativamente alla autodeterminazione anche la tutela e rispetto delle minoranze (come nel trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate di Parigi del '47 relativamente alle minoranze di lingua tedesca nella provincia di Bolzano, ma anche apertura alla firma dell '89 per la convenzione sui popoli indigeni e tribali promossa dalla Organizzazione Internazionale del lavoro).

Ancora i concetti di minoranza stanno alla base della definizione e concetto del reato di genocidio.




gli insorti e i movimenti di liberazione nazionale

Il fatto che all'interno di uno stato un gruppo di persone prenda le armi contro il governo costituito su quel territorio può essere dovuto a diversi motivi. Se si tratta di popoli che lottano per il fine della autodeterminazione contro regimi coloniali, razzisti o stranieri si parlerà di movimenti di liberazione nazionale. Se invece i fini sono diversi, ad es. politico rivoluzionari, tale gruppo di persone sono considerate semplicemente insorti (vedremo poi l'importanza che hanno le due definizioni in vista della applicazione del trattato di Ginevra e dei suoi protocolli).

GLI INSORTI

Il fenomeno della insurrezione armata all'interno di una nazione ha rilevanti riflessi in campo internazionale: oltre al piano politico viene in rilievo la applicazione delle norme di diritto umanitario internazionale nel conflitto, ancora gli insorti possono venire a contatto con stati esteri (per es. per il trattamento dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio controllato dagli insorti).

Condizioni per parlare di soggettività internazionale degli insorti:

gli insorti siano organizzati sotto un comando responsabile;

riescano ad esercitare effettivamente un potere di governo su un territorio;

intraprendano numerose relazioni paritarie con altre entità indipendenti.

Da tenere comunque presente che in ogni caso la soggettività giuridica internazionale degli insorti ha carattere temporaneo in quanto la situazione deve evolversi o nello scioglimento degli insorti oppure nella loro trasformazione da insorti a nuovo stato (o nell'annessione del territorio controllato dagli insorti in uno stato preesistente).

Vanno ricordati a proposito di insorti i trattati di codificazione del diritto internazionale di guerra. In particolare nelle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 nel caso di conflitto armato non internazionale sul territorio dello stato parte, le parti del conflitto (cioè lo stato e gli insorti) devono applicare almeno alcune norme elementari di diritto umanitario.

Ancora al trattamento umanitario da garantire agli insorti si riferisce il secondo protocollo addizionale alle convenzioni  di Ginevra del 1949.


i movimenti di liberazione nazionale

La differenza con il fenomeno della insurrezione sta nella finalità perseguita. In tale caso si tratta dei popoli stessi che prendono le armi per la propria autodeterminazione contro regimi coloniali, razzisti o stranieri.

Si tratta di una distinzione di cui hanno preso atto i citati protocolli addizionali alle convenzioni di Ginevra i quali offrono agli insorti , con il secondo protocollo, una protezione di diritto umanitario più limitata rispetto a quella dei movimenti di liberazione nazionale (primo protocollo).

In particolare l'autorità che rappresenta un popolo impegnato contro uno stato parte in un conflitto di liberazione nazionale può impegnarsi ad applicare il protocollo e le convenzioni di Ginevra del 1949, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario del protocollo. Con tale dichiarazione le convenzioni e il protocollo prendono immediatamente effetto per tale autorità, in quanto parte al conflitto, ed essa diviene titolare degli stessi diritti ed obblighi spettanti alle parti contraenti.

Nell'ambito del sistema delle nazioni unite vi è la pratica corrente di invitare i movimenti di liberazione nazionale riconosciuti dall'unità africana o dalla lega degli stati arabi a partecipare, quali osservatori, alle sessioni dell'assemblea generale, delle agenzie specializzate e delle altre organizzazioni del sistema, oltre che ai lavori delle conferenze convocate sotto gli auspici di tali organizzazioni.

Da tenere presente che si tratta di materia controversa per cui taluni stati hanno deciso di non ratificare il primo protocollo.

Per quanto riguarda la nascita dei movimenti di liberazione nazionale è illuminante una sentenza arbitrale del 1989 su un caso africano (Guinea Bissau e Senegal). Il punto importante è stabilire non il momento preciso in cui è sorto ma quello in cui ha assunto una portata internazionale. E ciò avviene nel momento in cui a causa dell'attività del movimento, il governo costituito è obbligato a prendere misure eccezionali per cercare di dominare gli avvenimenti, mezzi che non sono quelli che si impegnano  normalmente per fare fronte a disordini occasionali.


Due esempi di movimenti di liberazione nazionale:


Il Fronte Polisario (Fronte popolare per la liberazione del Sakiet-El-Hamra e del Rio de Oro) è un movimento che lotta per l'indipendenza del Sahara occidentale, prima colonia spagnola, poi dal '75 occupato dal Marocco come parte integrante del territorio nazionale. Numerose risoluzioni delle Nazioni Unite definiscono il Fronte Polisario come l'ente che rappresenta il popolo del Sahara occidentale e ne raccomandano la partecipazione a qualsiasi soluzione politica definitiva circa l'assetto di tale territorio.

Vi sono elementi sufficienti per parlare di movimento di liberazione nazionale (accordo del '79 con la Mauritania in forza del quale questa ha rinunciato ad ogni pretesa sul territorio in questione, conduzioni di operazioni militari contro il Marocco, controllo di una parte del territorio e governo di una comunità stanziata in Algeria).

Tuttavia non si può ancora parlare di costituzione di nuovo stato (che vorrebbe essere la Repubblica Araba Saharoui Democratica RASD) in conseguenza di una dichiarazione di indipendenza del '76. Neppure è decisivo il fatto che oltre 60 stati abbiano formalmente riconosciuto la repubblica e che nel '82 sia stata ammessa all'Organizzazione della Unità Africana. Infatti il territorio controverso non ha ancora una stabile condizione e la stessa ammissione del RASD all'OUA ha causato notevoli spaccature (per es. il Marocco ne è uscito).


L'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Da anni al centro dell'attenzione mondiale partecipando ampiamente alla vita di relazione internazionale ed è considerato dalla Assemblea delle Nazioni Unite quale rappresentante del popolo palestinese nell'esercizio del suo diritto alla autodeterminazione. In base all'accordo del 13 settembre 1993 "Dichiarazione di principi sull'autogoverno palestinese" si è previsto un Consiglio palestinese con poteri amministrativi per la durata di 5 anni, terminante con un accordo di pace definitivo.

Dal punto di vista storico l'OLP ha avuto una esistenza storica travagliata. Infatti nonostante l'apertura di un ufficio di missione di osservatore presso la sede delle Nazioni Unite a New York nel 1987 gli USA con una legge antiterrorismo condannarono duramente l'OLP come organizzazione terroristica nemica vietandone la costituzione di sedi in territorio statunitense. Si aprì una controversia fra USA e ONU estinta con una sentenza di una corte distrettuale degli Stati Uniti che ha dichiarato la legge inapplicabile alla missione di osservatore dell'OLP presso le Nazioni Unite.



La proclamazione di indipendenza dello stato di Palestina è del 1988. Ma non corrispondeva certo ad un effettivo controllo su di un territorio. Neppure costitutiva la risoluzione dello stesso anno delle Nazioni Unite che prende atto della proclamazione affermando la necessità che il popolo palestinese eserciti la sua sovranità sul territorio occupato nel 1967.

Come ha sottolineato anche una sentenza della corte di cassazione penale italiana per il momento non si può ritenere la Palestina uno stato sovrano, mancando di indipendenza e sovranità su di un territorio. Anche dopo i recenti avvenimenti è prematuro parlare di stato palestinese anche se si tratta certamente di un passo deciso in quella direzione.


l'individuo come titolare di diritti e di obblighi : i diritti dell'uomo e i crimini internazionali dell'individuo

Preliminare è il problema di stabilire la eventuale personalità giuridica di diritto internazionale del singolo individuo. Sebbene a prima vista i soggetti tipici dell'ordinamento giuridico internazionale siano gli stati e gli organismi di collaborazione fra gli stati stessi esistono elementi per considerare anche il singolo come titolare di diritti e obblighi internazionali che lo configurerebbero come soggetto giuridico internazionale. Tuttavia i fenomeni si prestano a più interpretazioni, sia quelle favorevoli che quelle contrarie alla personalità internazionale dei singoli. Il rischio è quello di una questione inutile e sterile.

Vediamo le norme attributrici di diritti che sono contenute in numerosi trattati. Ad es. quella relativa al diritto di informazione di ogni accusato ai sensi della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Sembrano posti diritti al singolo e obblighi allo stato. Ma è possibile configurare tali norme come attributive di diritti e obblighi solo fra gli stati contraenti rimanendo gli individui meri beneficiari materiali. La cosa è più complessa se sono previsti degli organi e meccanismi procedurali di cui l'individuo si può avvalere qualora ritenga di essere vittima di una violazione da parte di uno stato dei diritti riconosciuti nel trattato, come previsto dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia anzichè attribuire diritti all'individuo è possibile spiegare la cosa in modo che le regole del trattato internazionale assumano le manifestazioni di volontà degli individui, che si ritengono lesi del comportamento di uno stato contraente, ad elemento della fattispecie prevista dalle regole stesse ai fini dell'accertamento delle eventuali violazioni del trattato da parte degli altri stati contraenti.

In definitiva a favore del singolo per mezzo del diritto internazionale si pone un doppio livello di protezione:

- quello del diritto interno nazionale

- quello del diritto internazionale che rimedia alla insufficienza eventuale di quello interno, trascinando anche gli stati più riluttanti.

Il testo riporta il caso Artico che ha visto l'Italia convenuta di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 1980. Nel caso il signor Artico non aveva potuto effettivamente godere del patrocinio gratuito a favore dei privi di mezzi (previsto anche dalla costituzione ex art. 24) in quanto alla nomina formale di un difensore non aveva avuto seguito la effettiva disponibilità dello stesso. La Corte stabilì la ragione del signor Artico e il suo diritto al risarcimento dei danni.


Per quanto attiene all'individuo come titolare di obblighi anche in tale caso troviamo un doppio livello di protezione, in quanto certi comportamenti sono vietati dal diritto internazionale anche qualora essi non ricevano una sanzione sulla base di un diritto nazionale.

Tali comportamenti sono qualificati come crimini internazionali dell'individuo, sia relativamente a quelli compiuti da persone  che sono in posizione di autorità o di organo nell'apparato dello stato, sia da persone cittadini comuni.

Il rpoblema primo è quello del tribunale competente a giudicare i crimini internazionali dell'individuo. Varie sono le soluzioni prospettate:

- creazione di tribunali internazionali

- attribuzione di competenza universale o comunque ampia ai giudici di tutti gli stati, correlata all'obbligo  di estradare ad altro stato richiedente il presunto responsabile, qualora lo stato ove esso si trovi non intenda perseguirlo

Fatto storico importantissimo nella affermazione della nozione di crimine internazionale fu l'accordo di Londra del 1945 tra Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica per il giudizio e la punizione dei principali criminali di guerra dell'Asse Europeo, cui ha fatto seguito la sentenza resa a Norimberga il 30 settembre 1946 dal Tribunale Militare Internazionale, costituito con l'accordo.

Nella Carta del Tribunale vennero previste tre categorie di crimini :

crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità

Il principio per il quale il tribunale dichiarò essere legittimato a giudicare fu il diritto internazionale, e non quello dell'esercizio arbitrario del potere da parte delle nazioni vittoriose. Presupposto esplicito del giudizio è che gli individui hanno obblighi internazionali che trascendono gli obblighi nazionali di obbedienza imposti dal singolo stato. Chi viola le leggi di guerra non può ottenere immunità perchè abbia agito sulla base della autorità dello stato, se lo stato che autorizza l'atto va oltre la sua competenza secondo il diritto internazionale.

Definizioni simili si ritrovano nella carta del tribunale militare internazionale per l'estremo oriente del '46 (processo di Tokyo del '48).

Dopo le sentenze di Norimberga e di Tokyo ci si mosse verso la codificazione del diritto internazionale in materia con l'incarico alla Commissione del diritto internazionale di predisporre un progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità. Lavoro tuttora in corso. I progetti finora realizzati definiscono i crimini internazionali indipendentemente dal diritto interno dei singoli stati, che devono o giudicare o estradare le persone imputate che siano loro cittadini. Si tratta inoltre di crimini imprescrittibili. Per quanto attiene ai fatti compiuti da subalterni questi non escludono la responsabilità dei superiori che sapevano o non hanno previsto e impedito il crimine. Neppure esonera dalla responsabilità il ruolo di capo di stato o di governo.

Tuttavia il procedimento di codificazione non è ancora vicino al termine visto che l'elenco dei crimini internazionale è lungo e comprende casi sui quali non vi è unanimità di consenso. Particolarmente importante e problematica la creazione di un tribunale penale internazionale di carattere permanente in collegamento con il sistema delle Nazioni Unite, proposta dalla Commissione. A proposito sono possibili tre alternative:



- giurisdizione esclusiva del tribunale internazionale

- giurisdizione concorrente con quelli nazionali

- giurisdizione internazionale limitata alla revisione delle sentenze nazionali


Definizioni di crimini internazionali da parte del Tribunale di Norimberga e degli attuali lavori di codificazione della Commissione del diritto internazionale.

Crimini di guerra le violazioni delle leggi o consuetudini di guerra, includenti l'uccisione, il maltrattamento o la deportazione per lavoro forzato o per ogni altro proposito di popolazioni civili di o in territori occupati, l'uccisione o il maltrattamento  di prigionieri di guerra o di persone in mare, l'uccisione di ostaggi, il saccheggio di proprietà pubbliche o private, la distruzione indiscriminata di città o villaggi o la devastazione non giustificata da necessità militare (CTN). Serie divergenze si sono invece verificate in tema di legittimità dell'uso di armi di distruzione di massa e, in particolare delle armi nuceari, delle armi chimiche e batteriologiche.

Crimini contro la pace la pianificazione, la preparazione, l'inizio e la condotta di una guerra di aggressione, o di una guerra in violazione di trattati, accordi o impegni internazionali, o la partecipazione in un piano o complotto comune per il compimento di uno qualsiasi degli  atti suddetti (CTN). Si tratta di un crimine caratteristico dell'uomo politico. Anche gli attuali lavori di codificazione si sono soffermati sui crimini contro la pace ricomprendendovi non solo l'aggressione (secondo la nota definizione ex risoluzione 3314 del 74 dell'Assemblea delle Nazioni Unite) ma la semplice minaccia di aggressione, l'intervento negli affari interni o esterni di uno stato, il finanziamento o l'assistenza a gruppi terroristici. Ugualmente la Commissione del diritto internazionale ha ricompreso nei crimini contro la pace il terrorismo internazionale, il suo appoggio per il finanziamento e addestramento.

Crimini contro l'umanità l'uccisione, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e altri atti disumani commessi contro la popolazione civile, prima o durante la guerra; o le persecuzioni sulla base di motivi politici, razziali o religiosi in esecuzione di, o in connessione con, ogni crimine rientrante nella giurisdizione del tribunale, siano o meno tali atti in violazione del diritto interno del paese ove essi sono stati compiuti (CTN). Il più tipico e grave atto contro l'umanità è il genocidio, contro il quale il 9 dicembre 1948 fu aperta alla firma una convenzione in cui tale reato è definito come : ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale: (a) uccisione di membri del gruppo; (b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; (c) sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di esistenza che comportano la sua distruzione fisica, totale o parziale; (d) misure miranti a impedire le nascite all'interno del gruppo; (e) trasferimento forzato di bambini da un gruppo all'altro.

Pure si ritrova la condanna dell'apartheid come crimine contro l'umanità secondo una specifica convenzione di New York del 1973.

Nei lavori di codificazione si possono ritrovare ancora lo schiavismo, il lavoro forzato, l'espulsione o il trasferimento forzato di popolazioni dal loro territorio, lo stabilimento di coloni in territori occupati, il danneggiamento grave e volontario di un bene vitale per l'umanità, il traffico internazionale di stupefacenti, la pirateria, il mercenariato, la presa di ostaggi, il terrorismo

Si può invece ricordare come, molto sorprendentemente, i lavori di codificazione non abbiano finora insistito sulla tortura quale crimine contro l'umanità, mentre esistono alcune sentenze per fatti avvenuti nel Paraguay e in Argentina.

Al di là dei lavori di codificazione non univocamente accettati e appoggiati si può concludere che per  considerare un determinato comportamento , in un certo momento, come un crimine internazionale dell'individuo non sono sufficienti i trattati internazionali che si limitano a stabilire le forme di collaborazione fra gli stati contraenti per prevenire e reprimere un determinato reato. Senbra invece necessario desumere che quel determinato comportamento è generalmente avvertito come un crimine internazionale del''individuo.


la sentenza del tribunale di norimberga

La maggiore obiezione opposta dagli imputati del processo di Norimberga fu quella che nessuna norma di diritto internazionale vigente al momento in cui i fatti erano compiuti prevedeva la fattispecie penale del crimine contro la pace. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.

La possibile risposta dei giudicanti consistette o nel sostenere la esistenza si norme consuetudinarie al tempo della commissione dei fatti, oppure (caso Eichmann del '62) nell'asserire la mancanza di giuridicità come regola di diritto internazionale consuetudinario del principio nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, escludente la giurisdizione penale con effetto retroattivo.





si tratta però di fattispecie con forti limiti di esperibilità: previa accettazione specifica del diritto  di ricorso da parte dello stato contraente e previo esaurimento delle vie di ricorso offerte dal diritto interno.






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