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Per persona fisica

diritto



Per persona fisica si intende ogni essere umano nato vivo. Dal momento della loro nascità e per ttt la loro vita gli esseri umani sono titolari di diritti e di doveri, cioè sono soggetti di diritto. Lo status è una qualità del soggetto, fonte di diritti e di doveri.

Per capacità giuridica si intende la capacità di 1 persona di essere titolare di diritti e di doveri.

La capacità di agire o capacità legale, è l'idoneità della persona fisica a compiere atti giuridici, ovvero la capacità di acquistare e cedere diritti e di assumere obblighi. La capacità di agire si 616h73g acquista d'agire con il raggiungimento di maggiore età(18).

La capacità d'intendere e volere, detta anche capacità naturale, è la capacità effettiva che una persona ha di comprendere la realtà che la circonda e quindi di prendere le decisioni a lei piu convenienti. La capacità di agire è infatti legata all'idoneità della persona a badare i propri interessi.

Quando una persona fisica è considerata incapace d'agire deve essere tutelata. Totale incapacità d'agire (-18 anni o interdizione) limitata incapacità d'agire (inabilitazione ed emancipazione). Quando invece si ha solo una momentanea incapacità di intendere e volere, la tutela riguarda solo l'atto o gli atti compiuti nel momento in cui la capacità è venuta a mancare.



E' allora sufficiente che la protezione consista nella possibilità di annullare l'atto compiuto da una persona, ma che si è trovata in stato di grave incapacità 'intendere e di valere nel momento in cui ha compiuto l'atto stesso.

Per poter esaminare esaurientemente la disciplina dell'incapacità, dobbiamo distinguere gli atti giuridici in atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione.

Sono atti di ordinaria amministrazione quelli che non alterano la consistenza del patrimonio, ma si limitano alla gestione, conservazione e godimento dei frutti del patrimonio stesso.

Sono invece atti di straordinaria amministrazione quelli che comportano una modifica del patrimonio.

Minorenne è colui che non ha ancora compiuto la maggiore età (18 anni in Italia).

Il minorenne è posto sotto la tutela dei genitori o di un tutore nominato dal giudice tutelare.

Data la totale incapacità d'agire del minorenne, ai genitori o al tutore sono affidate la sua rappresentanza in tutti gli atti civili e l'amministrazione dei suoi beni.

I genitori o il tutore possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza alcun controllo, per gli atti di straordinaria amministrazione devono ottenere l'autorizzazione del giudice.

L'incapacità d'agire del minorenne non è però rigida. Egli infatti può compiere autonomamente alcuni atti giuridici come stipulare un contratto di lavoro subordinato.

Il minorenne che contrae matrimonio diventa di diritto minore emancipato e acquista una limitata capacità d'agire, Può, da solo, compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per compiere gli atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice tutelare e la sua volontà deve essere integrata dalla figura del curatore.

L'inabilitato è un maggiorenne che si trova in uno stato di incapacità naturale che, pur non essendo tale da richiedere l'interdizione, è sufficientemente elevata e permanente da provocare una riduzione della capacità d'agire.

L'inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione.

A differenza dell'emancipato, che può intraprendere una nuova impresa, l'inabilitato può solo continuare l'esercizio di un'impresa già esistente dietro autorizzazione del tribunale. Non può, invece, mai dare vita a una nuova impresa.

Le cause che possono dare origine all'interdizione sono le malattie mentali o alcune menomazione che rendono l'individuo incapace di assicurarsi n'adeguata protezione (interdizione giudiziale).

Quando l'interdizione non deriva dalla sentenza di un giudice, ma è frutto di una condanna penale di particolare gravità e deriva direttamente dalla legge, i ha l'interdizione legale.

L'interdetto non può compiere alcun atto giuridico.

Sussiste però una differenza tra interdetto legale e interdetto giudiziale.

L'interdetto giudiziale non può compiere da solo neanche atti strettamente personali, come contrarre matrimonio, riconoscere un figlio naturale o fare testamento (questi atti non possono nemmeno essere compiuti dal tutore), mentre l'interdetto legale mantiene la capacità di contrarre matrimonio, di fare testamento e di riconoscere figli.

Il luogo in cui la persona vive e svolge la propria attività ha importanza per l'ordinamento giuridico che prende in considerazione il domicilio, la residenza e la dimora.

Il domicilio della persona fisica è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è il luogo in cui la persona vive abitualmente e risulta dal registro dell'anagrafe della popolazione residente in ciascun comune.

La dimora è il luogo in cui una persona di trova occasionalmente; ad esempio, il luogo in cui trascorre le vacanze.






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