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L'ordinamento dello Stato italiano - Il Parlamento

diritto























Il Parlamento


La seconda parte della Costituzione tratta l'ordinamento della Repubblica, chiamato anche forma di governo. La Costituzione enuncia quali sono le autorità, le istituzioni fondamentali tra le quali è suddiviso il potere dello stato: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Corte costituzionale, la Magistratura e gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni).



Questi organi, anche se collegati, sono indipendenti l'un dall'altro e ad ognuno è affidato solo una parte del potere dello Stato.

Secondo il principio di divisione dei poteri, però, uno dei compiti più importanti di ciascun organo è quello di limitare ed equilibrare il potere di tutti gli altri nonostante questi limitano ed equilibrano il suo.

È un po' come una catena che tiene chiuso un cancello, se manca un anello la catena non serve a nulla e il cancello rimane aperto; è così anche per lo stato: se manca un organo non si riesce ad andare avanti neppure alla più piccola difficoltà che si incontra.

Lo studio degli organi dello Stato ha inizio con il Parlamento, l'organo al quale i cittadini affidano, tramite le elezioni, il compito di rappresentarli, esercitando quindi la cosiddetta sovranità del popolo.

Nel nostro Stato, essendo una repubblica parlamentare, il Parlamento è il perno dell'intero sistema costituzionale italiano.

Esso è costituito da due assemblee distinte, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (sistema bicamerale).

Camera e Senato hanno esattamente gli stessi poteri, le stesse garanzie e le stesse responsabilità, si parla infatti di bicameralismo paritario; esercitando ciascuna Camera il proprio potere in modo libero e singolo, può accadere che Camera e Senato prendano decisioni diverse riguardanti, però, la stessa questione.

In questo caso nessuna decisione si trasforma in atto valido ed efficace del Parlamento fino a quando le due Camere non adottano la stessa decisione. Ciò significa che una legge viene approvata solo quando Camera e Senato hanno approvato lo stesso, identico testo; se la Camera effettua una modifica, il Senato deve approvare tale variazione, e/o viceversa. Questo si chiama emendamento.

La Camera comprende 630 membri tutti eletti e il Senato 315 membri e un piccolo numero di senatori a vita (gli ex Presidenti della Repubblica, che sono senatori di diritto, e sino a cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica per loro meriti particolari).

I 7 senatori a vita attualmente in carica sono:

  • Giulio Andreotti (politico)
  • Carlo Azelio Ciampi (ex Presidente della Repubblica)
  • Emilio Colombo (politico)
  • Francesco Cossiga (ex Presedente della Repubblica)
  • Rita Levi-Montalcini (neurobiologa)
  • Sergio Pininfarina (industriale)
  • Oscar Luigi Scalfaro (ex Presidente della Repubblica)

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento (elezioni politiche) si svolgono di norma ogni cinque anni, tranne che per casi particolari in cui la Camera o il Senato viene sciolto per motivi validi prima di questo termine, e vi partecipano tutti i cittadini maggiorenni. Per il Senato votano, però, soltanto coloro che hanno compiuto i 25 anni.

Possono essere candidati per la Camera i cittadini che hanno almeno 25 anni e per il Senato quelli che hanno compiuto i 40 anni.

Ciascun membro del Parlamento ricopre un importante ruolo istituzionale perché rappresenta non soltanto coloro che lo hanno votato, ma la Nazione nella sua globalità (art. 67 della Costituzione) pertanto può prendere qualsiasi decisione relativa al suo ufficio senza sottostare a vincoli e comandi di altri (si dice: divieto di mandato imperativo); il suo mandato (incarico) non può essere revocato dagli elettori, ma dura fino alle elezioni successive.

Per garantire la libertà di decisione a ogni parlamentare e per sottrarli ad eventuali persecuzioni, pressioni o truffe, la Costituzione garantisce loro alcune immunità (art. 68). Proprio per questo un parlamentare non può essere processato o comunque perseguito per le opinioni espresse, non possono essere sottoposti a un procedimento penale, non possono essere arrestati, privati della loro libertà personale, sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, salvo che per casi in cui il parlamentare viene colto in flagrante.


La parola DEMOCRAZIA significa letteralmente "governo del popolo". Essa può essere realizzata in due forme:

  • In via diretta, se il popolo partecipa direttamente a una decisione (attraverso un referendum);
  • In via indiretta, se il popolo affida il compito di decidere a un numero limitato di suoi rappresentanti; si parla in questo caso di democrazia rappresentativa.

La democrazia diretta non è sempre realizzabile per ragioni pratiche, in quanto non è possibile riunire tutto il popolo, nel caso del nostro paese, italiano per decidere se approvare o meno una legge. A volte questo è possibile ma solo con un'organizzazione accurata come il referendum o l'iniziativa legislativa popolare. Il primo (referendum abrogativo) è molto importante perché i cittadini sono chiamati a votare per decidere se abrogare o meno una o 515i87f più norme di legge; la seconda (usata raramente) è riconosciuta ad un gruppo di almeno 50.000 elettori i quali decidono di proporre al Parlamento un disegno di legge, elaborato in articoli, su qualsiasi tema.

La Costituzione riconosce il diritto di chiedere l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un decreto legge ad almeno 500.000 elettori o a 5 Consigli regionali.

È anche compito della Costituzione stabilire come si può arrivare ad un referendum.

Oltre al referendum abrogativo, ne esistono altri tipi come ad esempio quello sulle leggi regionali, quello di revisione costituzionale e altri.

La democrazia rappresentativa, invece, è quella più diffusa nei paesi più evoluti perché si basa su  meccanismi di scelta dei rappresentanti tramite libere elezioni.

A proposito di elezioni, si deve tener conto dei cosiddetti sistemi elettorali, ovvero l'insieme di regole che consentono ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, trasformando i voti espressi dal popolo stesso in seggi, cioè in posti in Parlamento.

Esistono diversi sistemi elettorali che si possono unificare in 2 gruppi utilizzati in vari Paesi del mondo:

Sistemi maggioritari

Sistemi proporzionali

I sistemi maggioritari si basano su un meccanismo abbastanza semplice: tutto avviene in un collegio elettorale detto uninominale perché può essere eletto un solo rappresentante e si può presentare un solo candidato per ogni partito.

Esistono diversi sistemi maggioritari:

  • Sistema maggioritario secco (o all'inglese): è prevista l'elezione del candidato vincente, che può avere ottenuto anche un solo voto in più rispetto al secondo.
  • Sistema maggioritario a doppio turno (o alla francese). È previsto che l'elezione avvenga in un unico turno solo se un candidato raggiunge una particolare maggioranza di voti (per esempio il 50 % più un voto); in caso contrario si torna a votare in un secondo turno (ballottaggio).

Anche i sistemi elettorali proporzionali sono molti:

  • Sistema proporzionale puro
  • Sistema proporzionale con sbarramento
  • Sistema proporzionale con premio di maggioranza

Si parla si sistema proporzionale puro se i seggi sono assegnati esattamente in proporzione ai voti ottenuti da ciascun partito: chi ha il 10% dei voti otterrà il 10% dei seggi.

Si parla di sistema proporzionale con sbarramento se sono esclusi dalla ripartizione dei seggi i partiti che non ottengono una percentuale minima di voti: ad esempio è escluso chi ha ottenuto meno del 4% dei voti.

Si parla di sistema proporzionale con premio di maggioranza se al partito o alla coalizione di partiti che ottengono la maggioranza dei voti è assegnato un numero di seggi (premio di maggioranza) in più oltre a quello che sarebbe loro spettato col proporzionale puro; ad esempio al partito che ottiene il 45% dei voti è assegnato il 51% dei seggi.

In Italia, il nuovo sistema elettorale sia per la Camera sia per il Senato è detto misto perché il 75% dei seggi è assegnato con un meccanismo maggioritario secco, mentre il restante 25% è assegnato con un meccanismo proporzionale, con uno sbarramento per i partiti che non abbiano raggiunto il 4% dei voti.

Ciascun elettore possiede due schede: con la prima potrà eleggere un singolo candidato  che risulterà eletto solo se nel collegio ha ottenuto la maggior parte dei voti; con la seconda scheda, invece, l'elettore potrà scegliere una lista di candidati senza, però, poter esprimere preferenze per un singolo candidato all'interno della lista.

La Costituzione non dice nulla sul sistema elettorale percui questo viene stabilito e modificato con legge ordinaria.


Le attività fondamentali, dette anche funzioni, esercitate dal parlamento sono:

  • Funzione di indirizzo politico: deve compiere le scelte politiche più importanti e il Governo deve avere la sua fiducia;
  • Funzione legislativa: deve formare le leggi dello Stato, ovvero le fonti del diritto più diffuse con le quali si può regolare ogni materia;
  • Funzione di controllo: deve effettuare un controllo generale sulle attività del Governo, il quale ha il compito di informare il Parlamento del suo operato. Ogni parlamentare può proporre domande formali al Governo mediante appositi atti (interpellanze ed interrogazioni) ai quali il Governo è obbligato a rispondere. In alcuni casi il Parlamento può indirizzare l'operato del Governo approvando mozioni e risoluzioni, le quali non sono vere e proprie leggi percui non obbligano nessuno, ma contengono indicazioni di tipo politico e se il Governo non le rispettasse, la maggioranza che le ha approvate potrebbe togliergli il suo appoggio votare la sua sfiducia).

La legge stabilisce quali cittadini non sono eleggibili per particolari ragioni, come per esempio per aver subito gravi condanne penali, dice che non si può essere deputato e senatore contemporaneamente.


Camera e Senato sono organizzate nel modo seguente: ciascuna Camera è retta da un Presidente assistito da alcuni vicepresidenti e dall'Ufficio di presidenza. I compiti del Presidente sono quelli di convocare la Camera che presiede, assistere alle sedute, mettere in votazione le varie norme o decisioni, proclamare il risultato delle votazioni, ecc.

In ogni Camera, inoltre, sono costituite alcune Commissioni permanenti, formante, in numero diverso alla Camera e al Senato, da un gruppo ridotto di parlamentari in rappresentanza di tutti i gruppi politici, le quali svolgono la loro attività per tutta la legislatura.

Ogni Commissione si occupa di un determinato settore; tra le più importanti si ricordano le Commissioni affari costituzionali, bilancio, affari esteri, finanze, ecc. Il loro compito è quello di svolgere un lavoro di preparazione del dibattito generale sulle proposte di legge; solo in casi particolari possono approvare direttamente delle leggi (commissioni in sede legislativa).

Oltre alle Commissioni permanenti, ogni Camera può decidere di formare delle Commissioni particolari per compiti specifici, come ad esempio delle indagini su materie di particolare importanza  per il paese; queste sono dette Commissioni di inchiesta o di indagine, come quella sulla mafia, sulle stragi terroristiche, sulla povertà, ecc.

Altre volte si possono organizzare delle Commissioni bicamerali a cui prendono parte sia deputati sia senatori, come per esempio la Commissione di controllo sulla Rai.

All'interno di ogni Camera, i parlamentari che si riconoscono in una stessa formazione politica possono associarsi in gruppi parlamentari che sono la proiezione in Parlamento dei partiti politici. L'attività di ciascuna Camera è disciplinata dal proprio regolamento che deve essere approvato dalla Camera stessa con la maggioranza assoluta, ovvero dal 50% più uno rispettivamente di deputati e senatori.

Le deliberazioni di ciascuna Camera (e del Parlamento) sono valide solo se al momento della votazione era presente la maggioranza dei componenti (almeno il 50% più uno dei deputati e senatori: numero legale) e se sono adottate dalla maggioranza dei presenti.

Le due Camere insieme svolgono la funzione legislativa percui una legge è approvata solo se entrambe le Camere approvano lo stesso testo; l'approvazione di una legge avviene secondo un procedimento stabilito nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari. Il primo atto è l'iniziativa legislativa (che spetta solo ai soggetti indicati nella Costituzione, al Governo, ai parlamentari, al popolo), cioè la presentazione a una Camera di un disegno di legge elaborato in articoli. Ogni disegno di legge deve prima essere esaminato dalle Commissioni competenti per materia e poi da entrambe le Camere, le quali lo approvano articolo per articolo e con una votazione finale sull'intera legge. Un procedimento particolare è previsto per le leggi costituzionali.

La funzione legislativa spetta si al Parlamento, ma in casi particolari e previsti dalla legge, può essere da questo delegata al Governo; inoltre il Governo può intervenire in casi di straordinaria importanza con i cosiddetti decreti di legge, particolari atti aventi forza di legge.

Un'altra legge molto importante è la legge di bilancio che contiene le spese e le entrate pubbliche per l'anno successivo e che viene approvata annualmente insieme alla famosa legge finanziaria e ad altri provvedimenti legislativi che contengono le misure di finanza pubblica ritenute necessarie.

Per quanto riguarda questa materia, la Costituzione prevede che tutte le leggi che prevedono delle nuove o maggiori spese devono essere motivate validamente e devono indicare i mezzi per coprirle.

Dopo l'approvazione da parte delle due Camere del Parlamento, la legge viene promulgata al Presidente della Repubblica, il quale con un determinato atto dichiara che la legge è stata approvata secondo le norme della Costituzione e ordina a tutti i cittadini di rispettarla. La legge entra in vigore, di norma, dopo quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, una pubblicazione giornaliera curata dal Ministero della Giustizia e contenente tutti gli atti di interesse generale.  




















Il Presidente della Repubblica


Il Presidente della Repubblica, chiamato anche Capo dello Stato è la massima autorità dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Egli non ha potere legislativo e non è responsabile della politica del Paese, compito che spetta invece al Governo. La nostra Costituzione pone, infatti, il Presidente della Repubblica al di fuori dei tre poteri ma gli attribuisce la funzione assai importante di coordinatore delle loro attività, affidandogli poteri di intervento presso tutti i più importanti corpi dello Stato. Egli, infatti, nomina il Capo del Governo (Presidente del Consiglio) e, su sua indicazione, i Ministri; emana i regolamenti approvati dal governo (D.P.R.: Decreti del Presidente della Repubblica; autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo; controfirma tutti gli atti più importanti del Governo; stabilisce le elezioni per il rinnovo del Parlamento; può sciogliere una o entrambe le camere tranne che negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco); promulga le leggi e i decreti o decide di rinviarli al Parlamento chiedendo una nuova deliberazione e spiegando le motivazioni del rinvio della legge in un messaggio motivato al Parlamento (detto messaggio di rinvio della legge) che deve rispettare le indicazioni del Presidente e decidere se deliberare nuovamente la legge: se ciò avviene il Capo dello Stato è obbligato a promulgarla; decide di mandare messaggi motivati alle camere, i cosiddetti messaggi liberi; possiede il potere di esternazione o di messaggio informale con il quale manifesta liberamente le proprie valutazioni su vari temi politici, rivolgendosi al popolo tramite giornali, televisione, radio; presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), può concedere la grazia o mutare le pene ai condannati (provvedimenti individuali, concessi, cioè a singole persone oppure provvedimenti collettivi, come ad esempio l'amnistia che cancella il reato e l'indulto che elimina o abbrevia la pena ma il reato rimane); ha il comando supremo delle Forze Armate (art. 87). In tal modo, il Presidente della Repubblica garantisce che i vari poteri dello Stato non agiscano l'uno in contraddizione con l'altro, ma unitariamente nello spirito della Costituzione. Il compito più importante del Capo dello Stato è, infatti, quello di controllare e garantire la correttezza costituzionale di molti atti politici del Governo e del Parlamento, richiamando, se necessario, tali organi al rispetto delle norme costituzionali.

Il Presidente della Repubblica viene eletto con la maggioranza qualificata dal Parlamento (almeno i due terzi dei voti dell'assemblea che lo elegge) che per questa occasione si riunisce in seduta comune; se dopo tre votazioni nessun candidato ha ancora raggiunto la maggioranza qualificata, l'elezione avviene a maggioranza assoluta (la metà più uno). All'elezione partecipano, oltre ai membri della Camera dei deputati e del Senato, un certo numero di delegati regionali (tre per ogni consiglio regionale tranne che per la Valle d'Aosta della quale ne partecipa solo uno).

Il Capo dello Stato non può assumere nessun'altra carica pubblica in modo da garantire la sua obbiettività di giudizio e di operato. Egli dura in carica sette anni ed è rieleggibile. La Costituzione gli garantisce, inoltre, ampi privilegi.

Il Governo e la Pubblica amministrazione


Il potere esecutivo viene esercitato dal Governo. Esso è un organo molto complesso, perché costituito da più organi che, pur collaborando fra loro, hanno anche funzioni autonome. Questi organi sono il Presidente del Consiglio, i singoli ministri ed il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è il Capo del Governo, ne dirige la politica e coordina l'attività dei ministri. Egli è personalmente responsabile dell'operato complessivo del Governo, anche se le decisioni più importanti vengono prese collegialmente dal Consiglio dei ministri; le sue dimissioni comportano la decadenza dalla carica anche di tutti i suoi ministri, cioè provocano una crisi di Governo.

Il Governo è obbligato a dimettersi se il Parlamento esprime con un voto la sfiducia nei suoi confronti; ciò non significa che si apre una crisi ogni qual volta il Parlamento respinge una proposta del Governo, ma soltanto quando viene approvata un'apposita mozione di sfiducia.

I singoli ministri si occupano ciascuno di uno dei grandi settori (Ministeri) in cui è suddivisa l'attività dello Stato: Interni, Esteri, Istruzione, Difesa, Finanze, ecc. Essi sono responsabili collegialmente delle decisioni prese dal Consiglio dei ministri, e personalmente dei provvedimenti adottati nell'ambito del proprio Ministero. Questa responsabilità è di natura politica (nei confronti del Parlamento che ha concesso la loro fiducia) e giuridica (civile, penale ed amministrativa). Le dimissioni di un ministro non provocano crisi di Governo. Il numero e la denominazione dei Ministeri non sono fissati dalla Costituzione, ma possono cambiare a seconda delle esigenze. Presso ciascun Ministero sono nominati i sottosegretari di Stato i quali, pur non facendo parte del Governo, hanno il compito di collaborare con i singoli ministri dai quali possono ricevere degli incarichi chiamati deleghe.

A volte, per particolari situazioni e materie, si possono nominare dei ministri che sono detti ministri senza portafoglio, in quanto non hanno un apparato amministrativo autonomo (sedi, uffici e impiegati stabili).

Nel Governo è anche possibile nominare un vicepresidente del Consiglio, ma solo per ragioni di equilibrio tra forze politiche.

Il compito principale del Governo è quello di dare esecuzione alle leggi del Parlamento. A questo scopo i singoli ministri si avvalgono delle strutture amministrative già appositamente predisposte, come ad esempio i Ministeri e tutti gli altri uffici decentrati su tutto il territorio dello Stato.

Questo organo ha anche la possibilità di presentare al Governo dei propri disegni di legge, assumendo così anche il potere di iniziativa legislativa, e può inoltre adottare atti aventi forza di legge (decreti legge) e regolamenti governativi solo, però, nei casi previsti dalla Costituzione.

È anche compito del Governo quello di predisporre ogni anno il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite dello Stato che deve essere approvato con un'apposita legge dal Parlamento.

Durante il periodo in cui il Governo rimane in carica è tenuto a svolgere tutte le attività necessari per attuare il programma politico presentato alle Camere nel momento in cui il Palamento ha votato al fiducia del Governo. Di particolare importanza sono gli atti diretti ad attuare la politica economica e finanziaria dello Stato, nonché la politica estera.


Ogni Ministero ha alle sue dipendenze una serie di uffici e di funzionari che prendono complessivamente il nome di Pubblica Amministrazione (amministrazione centrale che ha sede a Roma) e costituiscono la cosiddetta burocrazia.

L'organizzazione di quest'amministrazione è regolata dalla Costituzione mediante apposite regole che affermano che tale organizzazione deve essere disposta dalla legge (riserva di legge) e deve assicurare due obbiettivi fondamentali:

  • Il buon andamento dell'attività amministrativa, cioè il corretto funzionamento degli uffici e l'efficacia dell'attività amministrativa
  • L'imparzialità dell'amministrazione, garantita dai giudici amministrativi ai quali i cittadini possono rivolgersi per chiedere l'annullamento di atti dell'amministrazione che ritengono contrari alla legge (illegittimi).

L'assunzione dei lavoratori nella Pubblica Amministrazione avviene normalmente in base a concorsi pubblici. Funzionari ed impiegati sono responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 28).

Oltre all'amministrazione centrale esistono anche organi e uffici periferici dello Stato; fanno parte di questi i commissari di Governo che sono nominati in ogni Regione, rappresentano lo Stato e hanno il compito di controllare le leggi approvate dalle Regioni; e i prefetti, presenti in ogni Provincia, i quali vigilano sull'ordine pubblico avendo a disposizione le forze dell'ordine e coordinano le attività amministrative dello Stato nella Provincia.

Ci sono, inoltre, forme organizzative pubbliche: le aziende autonome e gli enti pubblici. Le prime, di cui fa parte l'Amministrazione dei monopoli di Stato, sono vere e proprie aziende, anche se fanno capo ai ministri competenti per settore, ma non sono del tutto uguali alle aziende private perché non hanno lo scopo di trarre profitto ma la gestione di particolari servizi: poste, monopoli, ecc.; I secondi, invece, pur essendo sottoposti a controlli dei ministeri sono del tutto separati e distinti dall'amministrazione, infatti possono avere un proprio patrimonio e possono gestire autonomamente le proprie risorse. Avevano particolare importanza  gli enti pubblici economici tra i quali l'Enel, l'Eni, le Ferrovie dello Stato e altri, i quali, con la legge sulle privatizzazioni sono diventati società per azioni (s.p.a.). Oggi, l'unico ente pubblico è l'Ente Poste che prima era un'azienda autonoma.


Nel Titolo III della Costituzione, alla Sezione II ci sono alcune norme dedicate agli organi ausiliari di Governo e Parlamento. Questi organi sono:

Il Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro): è un organo di consulenza delle Camere e del Governo nelle materie economiche, infatti gli è riconosciuta anche una iniziativa legislativa per le leggi in materia economica e sociale; è composto da rappresentanti delle categorie produttive (lavoratori, datori di lavoro, categorie professionali, ecc.).

Il Consiglio di Stato: è un organo giurisdizionale e, più precisamente, un giudice amministrativo, insieme ai Tar (Tribunali amministrativi regionali); è anche un organo di consulenza generale del Governo in materie giuridiche ed amministrative.

La Corte dei conti: oltre ad essere un giudice speciale per particolari materie amministrative è anche un organo ausiliario del Parlamento perché svolge dei controlli sugli atti del Governo che hanno contenuti economici.

La Magistratura


La Costituzione afferma che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" e precisa che "la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere". Questo costituisce una grande garanzia per i cittadini perché se la Magistratura è indipendente dal Governo è sicuramente certo che tutti i cittadini saranno trattati allo stesso modo, siano o meno favorevoli al Governo stesso.

I giudice svolgono la loro attività giurisdizionale decidendo, nelle cause che gli vengono affidare, quale parte ha ragione e quale ha torto, ovvero se l'imputato è colpevole o non colpevole. Le loro decisioni sono contenute nelle sentenze, le quali, oltre a formare la giurisprudenza (parola che deriva dal latino e vuol dire: affermazione del diritto), sono molto importanti perché in esse sono contenuti i principi in base ai quali i giudici di ogni livello tendono a risolvere una determinata controversia.

La Costituzione afferma anche che "l'attività giurisdizionale, cioè decidere sulle singole cause, spetta normalmente ai giudici ordinari (civili e penali)". La giustizia amministrativa, invece, riserva questo compito al Consiglio di Stato e agli altri giudici amministrativi speciali (dei quali ne è vietata espressamente la creazione): Corte dei conti e i Tribunali militari.

Esistono, infine, le Commissioni tributarie, le quali decidono in materia di imposte e tasse.

I giudici devono essere imparziali nelle loro decisioni e perciò è fondamentale tutelare la loro autonomia e indipendenza dal potere politico e da quello economico. A questo scopo la Costituzione ha predisposto alcune garanzie fondamentali:

  • Tutte le norme sulla Magistratura (il cosiddetto ordinamento giudiziario) devono essere stabilite con legge;
  • La nomina dei magistrati è fatta normalmente a seguito di un pubblico concorso;
  • I magistrati non possono essere rimossi dal loro incarico o trasferiti (principio di inamovibilità) se non  con particolari e complesse procedure.

Tra i magistrati non esiste una gerarchia, ma soltanto differenza di competenze: si distinguono tra di loro per le funzioni che ciascuno svolge.

La Costituzione dedica particolare attenzione al Consiglio superiore della Magistratura (Csm), al quale sono affidati compiti molto delicati: assegnazioni, trasferimenti e promozioni di magistrati. Inoltre, presso il Csm è costituita un'apposita Commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari.

Ne sono membri (del Csm) di diritto il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la Corte di cassazione; gli altri trenta membri sono eletti per due terzi dai magistrati ordinari di ogni ordine e grado, fra loro stessi e il restante terzo dal Parlamento in seduta comune e sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di servizio.

Un grave problema è quello dell'inefficienza degli uffici giudiziari, infatti ci si ritrova sempre in processi di lunga durata che non fanno altro che intaccare la fiducia della gente nella giustizia e nei giudici.

Il Titolo IV della Costituzione si chiude con una sezione dedicata alle norme sulla giustizia:

  • Tutti i provvedimenti dei giudici (sentenze, decreti e ordinanze) devono essere motivati;
  • Ogni provvedimento del giudice è diviso in due parti: la motivazione in cui sono descritti i motivi che portano a una certa decisione, e il dispositivo che contiene la decisione del giudice;
  • Tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale (l'arresto e la reclusione), emessi da qualsiasi giudice, possono essere impugnati davanti alla Corte di cassazione, percui è prevista, in ogni caso, almeno una possibilità di riesame di tali provvedimenti;
  • Qualsiasi atto della Pubblica Amministrazione può essere impugnato davanti al giudice competente (Tar e Consiglio di Stato);
  • Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale cioè, ogni qual volta un pubblico ministero ha notizia di un fatto criminoso deve iniziare le indagini e darne notizia ai giudici competenti che sono gli unici a poter decidere se il caso è archiviato oppure se le indagini dovranno andare avanti. I pubblici ministeri sono magistrati ma non giudici e nei processi rappresentano la pubblica accusa in contrapposizione agli avvocati ai quali l'imputato si affida per la difesa.

Autonomie e poteri locali: le Regioni, le Province, i Comuni


La Costituzione stabilisce che lo Stato italiano è uno stato unitario ovvero, da parte della Costituzione, non sono ammesse separazioni di Stati indipendenti formati con parti di territorio italiano. Quest'ultimo è diviso in Regioni che (insieme alle Province ed ai Comuni) sono dette enti pubblici territoriali o autonomie locali. Le Regioni elencate dalla Costituzione sono venti e possono essere divise a seconda del grado di autonomia che è loro riconosciuto in base alle tradizioni culturali, storiche, linguistiche, ecc.: ad alcune Regioni sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, sono dette infatti Regioni ad autonomia speciale o a statuto speciale e sono cinque (Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige); le restanti quindici sono ad autonomia ordinaria o a statuto ordinario.

Le diverse forme e condizioni sono stabilite dalle costituzioni regionali chiamate statuti delle Regioni.  Questi sono approvati e modificati dai Consigli regionali con un procedimento simile a quello per la revisione costituzionale: occorre, infatti, una legge approvata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, con due deliberazioni successive a distanza di almeno due mesi. Lo statuto può essere sottoposto a referendum regionale di approvazione dopo almeno tre mesi dalla pubblicazione.

Le cinque Regioni a statuto speciale hanno una competenza legislativa molto ampia, le altre, invece, hanno una competenza legislativa limitata alle materie elencate nell'art.117 della Costituzione: polizia locale e urbana, le fiere e i mercati, i musei e le biblioteche locali, il turismo, la caccia e la pesca, ecc. Oltre a queste materie il Parlamento può delegarne altre realizzando così il federalismo.

Il modello organizzativo delle Regioni è molto simile a quello dello Stato centrale, infatti è previsto un organo rappresentativo (equivalente al Parlamento) eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini,al quale è attribuito il potere legislativo regionale: il Consiglio regionale; un organo esecutivo regionale (equivalente al Governo): la Giunta regionale, composta dal Presidente e dagli assessori.

L'organo che rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta regionale e ne è responsabile, promulga le leggi ed i regolamenti regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni è il Presidente della Giunta regionale.

Il finanziamento delle Regioni avviene sia per mezzo della riscossione dei propri tributi, sia mediante contributi statali; le Regioni meno sviluppate ricevono dei contributi speciali per favorirne la crescita economica.

Le Regioni svolgono liberamente le loro attività, con piena autonomia politica, legislativa ed amministrativa, ma sono lo stesso previsti alcuni controlli da parte dello Stato il quale nomina, in ogni Regione, un commissario del Governo che deve garantire il rispetto della Costituzione. Ad egli sono attribuiti vasti poteri di controllo: deve essergli comunicata ogni legge approvata dal Consiglio regionale prima che sia promulgata.

Tutti gli atti amministrativi di una Regione devono essere sottoposti ad una Commissione di controllo che è istituita in ogni capoluogo regionale e che ha il compito di valutare la validità di tali atti e può annullarli se contrari alla Costituzione, presenta quindi vizi di illegittimità oppure vizi di merito.

Nelle Regioni è stato creato, inoltre, un altro organo per consentire un migliore coordinamento delle attività statali con quelle regionali e delle autonomie locali: la Conferenza Stato-Regioni, nella quale si riuniscono periodicamente il Presidente del Consiglio insieme ad altri ministri, ai presidenti delle Giunte regionali e ai rappresentanti delle autonomie locali.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, mediante approvazione di una mozione che deve essere presentata da almeno un quinto dei consiglieri e deve essere approvata a maggioranza assoluta. L'approvazione di tale mozione al Presidente della Giunta comporta, in ogni caso, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Il territorio delle Regioni è diviso, a sua volta, in Province e Comuni, organizzati in modo molto simile alle regioni: sono previsti, infetti, organi elettivi (i Consigli provinciali e comunali) con competenze deliberative, organi esecutivi (le Giunte provinciali e comunali) composte da assessori e presiedute rispettivamente dal Presidente della Provincia e dal Sindaco.

Province e Comuni hanno soltanto competenze amministrative proprie o delegate dallo Stato e dalle Regioni. I loro atti sono sottoposti a controlli da parte del Comitato regionale di controllo, detto anche Coreco.

Tra le materie di competenze dei comuni ci sono: il commercio, l'urbanistica, le scuole, i servizi comunali dell'acqua potabile e altri.

La Corte costituzionale e la revisione della Costituzione


La Corte costituzionale assicura il rispetto della Costituzione e ha il compito di garantire l'equilibrio tra gli altri organi e poteri dello Stato. Essa è un vero e proprio giudice, e proprio  in qualità di giudice è l'unico organo competente ad interpretare, in maniera vincolante per tutti, la Costituzione.

Ha iniziato la sua attività nel 1953 e in tutti questi anni ha svolto un compito fondamentale, controllando in  modo sistematico la legislazione e annullando le norme di legge contrarie alla Costituzione. La Corte costituzionale è infatti considerata il giudice della costituzionalità delle norme.

Essa è composta da quindici giudici dei quali cinque vengono nominati dal Presidente della Repubblica, altri cinque dal Parlamento che si riunisce in seduta comune e gli ultimi cinque dalla Magistratura.

Le competenze della Corte costituzionale  sono previste dalla stessa Costituzione e dalla legge costituzionale del 1953. Esse sono le seguenti:

  • La Corte giudica se le leggi dello Stato e delle Regioni rispettano o meno le norme ed i principi costituzionali;
  • Se il Governo ritiene che le leggi regionali non rispettino la divisione di competenze stabilita dalla Costituzione, può rinviare la legge alla Regione e se questa la riapprova può rivolgersi alla Corte costituzionale perché decida chi ha competenza in materia;
  • Se gli atti legislativi che gli organi dello Stato possono emanare in maniera autonoma e definitiva invadono la competenza di altri organi, può sorgere un conflitto, detto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che solo la Corte costituzionale può risolvere;
  • La Corte costituzionale è competente a giudicare sui giudizi di accusa promossi contro il Presidente della Repubblica, per alto tradimento e attentato alla Costituzione;
  • La Corte costituzionale giudica sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di norme di legge, secondo quanto dispone la legge costituzionale.

La nostra è una Costituzione rigida perché né il Parlamento, né altri organi dello Stato possono liberamente modificarla, come avveniva al tempo dello Statuto Albertino.

Esistono delle parti che non sono assolutamente modificabili (ad esempio l'art.139); proprio per questo la Costituzione non è completamente modificabile.

Le revisioni e le aggiunte devono essere fatte seguendo un particolare procedimento che porta all'approvazione delle leggi costituzionali, le quali devono essere approvate una prima volta dalle due Camere come qualsiasi altra legge e dopo un periodo non minore di tre mesi, sia Camera che Senato devono approvarle una seconda volta con la maggioranza assoluta; la legge può anche essere sottoposta a un referendum popolare per decidere se essa deve essere promulgata o meno.

In questo modo l'approvazione di una legge costituzionale è molto difficile e si parla, infatti, di processo aggravato cioè, più complesso.


Il testo della Costituzione termina con XVIII disposizioni finali e transitorie, nelle quali sono previsti, tra l'altro, i tempi entro i quali avrebbero dovuto avere attuazione determinate norme costituzionali. In alcuni casi tali termini non sono stati rispettati e la Costituzione è stata attuata con ritardo.

Molte di queste disposizioni hanno ormai perso la loro validità, ma alcune di esse sono ancora oggi molto importanti.





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