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La persona fisica

diritto



La persona fisica


Il concepito, secondo il nostro ordinamento, non è considerato soggetto di diritti. Tuttavia al concepito può essere attribuita la capacità di succedere (art. 462) e la capacità di ricevere donazioni (art. 784).


Al momento della nascita si acquista la capacità giuridica, cioè l'idoneità a divenire titolari di diritti e di doveri (art. 11). L'art. 22 Cost prevede che nessuno può essere privato della capacità giuridica, è inammissibile la sanzione della "morte civile".


Al compimento dei 15 anni l'art. 22 prevede che il minore possa stipulare un contratto di lavoro come apprendista. 212j98c


Al compimento dei 16 anni il minore può chiedere al giudice di essere emancipato e quindi di poter contrarre matrimonio (art. 84).


Al compimento della maggiore età, cioè 18 anni, si acquista la capacità d'agire, cioè l'idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentono al soggetto di acquisire ed esercitare diritti o di assumere ed adempiere obblighi. Può accadere però che una persona legalmente capace si trovi di fatto in una situazione di incapacità e può essere del tutto privato della capacità di agire (interdizione) o sottoposto ad apposite limitazioni di capacità (inabilitazione). L'interdizione può essere richiesta se il maggiorenne si trova in condizioni di abituale infermità di mente (art. 414) dal coniuge o convivente, dai parenti entro il 4° grado o dagli affini entro il 2°, dal tutore (art. 416) o dal Pubblico Ministero (art. 417). L'interdizione determina una situazione di incapacità legale identica a quella del minorenne, quindi tutti gli atti sono annullabili (art. 427).  Si parla di interdizione giudiziale quando l'incapacità è l'effetto di un provvedimento del giudice che accerta lo stato di inidoneità della persona a curare i propri interessi; si parla di interdizione legale quando l'incapacità è data come pena accessoria di una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Ci sono dei casi in cui l'incapacità deriva da menomazioni fisiche (mutismo, cecità, ecc) e da menomazioni psichiche. In questo caso il soggetto è affetto da incapacità naturale, cioè la persona, sebbene legalmente capace, è tuttavia incapace di intendere e di volere (art. 428). L'incapacità naturale può consistere in una condizione permanente o transitoria (l'infermo di mente, l'handicappato, l'ubriaco, il drogato, ecc) ciò che conta è il momento in cui un atto giuridico è posto in essere. Sia l'interdizione che l'incapacità naturale sono dette incapacità assolute in quanto non consentono al soggetto di compiere validamente alcun atto giuridico. Esiste anche la cosiddetta incapacità relativa, cioè il soggetto non può compiere da solo gli atti che possono incidere più sensibilmente sul suo patrimonio, ma può compiere atti di ordinaria amministrazione. Gli incapaci relativi sono il minore emancipato e l'inabilitato. L'inabilitazione può essere pronunciata dal giudice nei confronti dell'infermo di mente, lo stato del quale non sia talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415). Alcune cause dell'inabilitazione sono la prodigalità e l'abuso abituale di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. La revoca dell'inabilitazione è disposta quando cessa la causa che vi ha dato luogo.



L'art. 43 prende in considerazione il luogo in cui la persona vive e svolge la propria attività, distinguendo tra:

domicilio, luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi;

residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale;

dimora, luogo in cui la persona attualmente si trova.

La cittadinanza è la situazione di appartenenza di un individuo ad un determinato Stato. Si può acquistare in diversi modi:

nascita o adozione

matrimonio



beneficio di legge, straniero o apolide del quale un genitore o ascendente in linea retta di secondo grado è cittadino per nascita

naturalizzazione, straniero o apolide che risiede in Italia ininterrottamente per un tempo variabile

La personalità giuridica dell'individuo si acquista con la morte, intesa come morte cerebrale. Ma non sempre la morte di una persona può essere constatata perciò viene dichiarata la scomparsa. Per essere dichiarata occorrono due elementi: l'allontanamento dal luogo del suo ultimo domicilio e la mancanza di notizie. Quando la scomparsa della persona si protrae per altri due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia, si dichiara lo stato di assenza. Il tribunale ordina l'apertura del testamento e i presunti eredi possono amministrare i beni ma non disporne. Viene inoltre sciolto il vincolo matrimoniale. Trascorsi dieci anni dal giorno dell'ultima notizia, il tribunale dichiara la morte presunta (art. 58). Nei casi di scomparsa in operazioni belliche o disastri naturali la morte presunta viene dichiarata dopo tre anni. Se la persona tornasse, recupera i beni nello stato in cui si trovano e il nuovo matrimonio contratto dal coniuge viene considerato invalido.






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