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La persona fisica - Capacità giuridica e capacità d'agire

diritto



La persona fisica


Il diritto considera come persone fisiche tutti i soggetti dal momento in cui nascono e fino alla morte.


Capacità giuridica e capacità d'agire


In riferimento alla persona fisica come soggetto di diritto si parla di capacità giuridica e di capacità d'agire.

La capacità giuridica consiste nell'idoneità ad essere soggetti dì diritti e di obblighi.

Il bimbo che è nato ed è vissuto, anche se solo per pochi mìnuti, acquista la capacità giuridica; al contrario, non l'acquìsta colui che nasce morto, perché è come se non fosse mai nato.




Nonostante la capacità giuridica sìa riconosciuta a ogni 757h75h soggetto, la legge prevede alcune limitazioni rispetto a specifici diritti e rapporti. Esse sono:

età,

sesso,

salute,

condanne penali


La capacità d'agire consiste nella idoneità della persona fisica a esercitare autonomamente e liberamente i diritti ed adempiere agli obblighi che aveva acquisito alla nascita mediante la capacità giuridica, della quale è manifestazione concreta più semplicemente significa "essere in grado di curare i propri interessi".


Per possedere la capacità d'agìre, devono sussistere tre condizioni:

la capacità giuridica;

la capacità naturale;

l'età.


Incapacità legale e naturale.

L'incapacità legale si distingue in assoluta e relativa.


> Si ha incapacità assoluta quando la persona è considerata totalmente incapace di ìntendere e di volere e, pertanto, noti in grado di compiere atti giuridici.


La legge prevede tre figure di incapacità legale a~soluta: la minore età, l'interdizione giudiziale e l'interdizione legale.

La minore età.

L'interdizione giudiziale.

L'interdizione legale. Differisce dai casi precedenti in quanto non dipende da uno stato di incapacità della persona, ma consiste in una pena accessoria prevista dal codice penale per effetto della condanna all'ergastolo o alla reclu­sione per mi periodo non inferiore a cinque anni. L'incapacità dura fino a quando dura la pena. Gli atti compiuti dagli incapaci assoluti sono annullabili


Si ha incapacità legale relativa quando la persona è incapace solo parzialmente, in quanto pur non potendo compiere atti di straordinaria amministrazione,può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli che riguardano la conserva­zione del bene e il consumo del reddito legato al bene (per esempio, la riscossione del canone d'affitto o degli interessi di una somma concessa in prestito).

Gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli che incidono più sensibilmente sul patrimonio; sono atti di disposizione sul bene (per esempio, la vendita di un appartamento)


Gli incapaci relativi sono: il minore emancipato e l'inabilitato.

L'inabilitato. É colui che, pur essendo infermo di mente, non si trova in uno stato cosi grave da essere interdetto. Altre cause che possono incidere sull'idoneità del soggetto di intendere e volere sono:

la prodigalità e l'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti quando espongono il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici;

imperfezioni fisiche che possono impedire la formazione di una matura esperienza e, cioè, il sordomutismo o la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, se non sono contemperate da una educazione adeguata.


L'inabilitazione è pronunciata dal Giudice ed è revocata quando cessa la causa che vi ha dato luogo, cosi come abbiamo visto per l'interdizione.


1 Si parla, poi, di incapacità naturale quando la persona, sebbene legalmente capace (e quindi maggiore di età) e non interdetta, sia incapace di intendere o di volere e quindi non sia in grado di rendersi conto del valore degli atti che, compie. Tale incapacità è dovuta a una situazione di infermità mentale permanente oppur transitorie (per esempio, ubriachezza, droga, epilessia, ipnotismo., ece..).


Sede della persona fisica


Per l'ordinamento giuridico è importante conoscere il luogo in cui la persona vive e svolge la propria attività lavorativa.

Per questo si distingue:

Il domicilio, cioè il luogo in cui la persona ha stabilito il centro principale dei suoi affari o interessi.

La residenza, cioè il luogo in cui la persona vive abitualmente.

La dimora, cioè il luogo in cui la persona si trova occasionalmente.


La determinazione del domicilio non è sempre agevole, in quanto indica una valutazione della sfera economico - sociale della persona.


Es: marco vive con la famiglia a Goito, possiede uno studio dentistico a Mantova e va in vacanza a Portocervo.

Domicilio: Mantova

Residenza: Goito

Dimora: Portocervo


Acquisto della cittadinanza


Per il diritto pubblico è rilevante conoscere lo stato di appartenenza di una persona, perché ad essa si ricollega una serie di diritti e di doveri.

In Italia vigeva il criterio dello ius sanguinis in base al quale era considerato cittadino il figlio di padre cittadino.

Recentemente la legge ha riconfermato l'acquisto per matrimonio e l'acquisto per concessione su proposta del ministro dell'interno. Essa poi ha introdotto importanti innovazioni riguardanti gli stranieri:

Lo straniero minorenne adottato da un cittadino italiano acquista automaticamente la cittadinanza. Se è maggiorenne deve risiedere per almeno 5 anni nel territorio italiano dopo l'adozione;

Gli extracomunitari possono diventare cittadini italiani dopo almeno 10 anni di residenza stabile e legale in Italia e i loro figli, nati nel nostro paese, una volta maggiorenni, saranno automaticamente cittadini italiani.

Gli apolidi e i rifugiati politici possono ottenere la cittadinanza dopo 5 anni di residenza in Italia. Invece per un cittadino di un paese appartenente all'unione europea sono sufficienti 4 anni.

Gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello stato italiano per un periodo minimo di 5 anni, possono diventare cittadini.

I residenti da almeno 3 anni, che abbiano un genitore o i nonni cittadini per nascita, possono a loro volta diventare cittadini.


Poiché ciascuno stato adotta criteri propri nello stabilire chi debba considerarsi proprio cittadino, può verificarsi l'ipotesi della doppia cittadinanza.

L'italiano che acquista una cittadinanza straniera conserva anche quella italiana a meno che, risiedendo all'estero, dichiari di rinunciare alla cittadinanza italiana.





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