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La Costituzione italiana - I caratteri della Costituzione Repubblicana

diritto



La Costituzione italiana


I caratteri della Costituzione Repubblicana


Per Costituzione si intende l'insieme delle norme fondamentali di un ordinamento giuridico, cioè le regole che disciplinano i trattati dell'organizzazione dello stato e le relazioni dello stesso con i cittadini.

Costituzione scritta si ha quando le norme fonda 737e45h mentali sono generalmente costituite da documenti scritti.

Costituzione non scritta quando gli ordinamenti sono retti da un complesso di atti e norme consuetudinarie.


La costituzione può essere:

scritta, quando le norme fonda 737e45h mentali sono generalmente costituite da documenti scritti;



non scritta, quando gli ordinamenti sono retti da un complesso di atti e norme consuetudinarie;

ottriata, se viene unilateralmente concessa dal sovrano, come nello Statuto albertino;

votata, se viene eletta o approvata dal corpo elettorale;

flessibile, quando può essere modificata dagli ordini strumentali legislativi senza richiedere procedimenti particolari;

rigida, quando è modificabile solo attraverso un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario; si dice rigida nel senso debole quella Costituzione che non prevede nessun controllo sulla conformità delle leggi ordinarie; si dice rigida nel senso forte quella Costituzione prevedono un controllo sulla conformità delle leggi ordinarie;

breve o corta, quando contiene soltanto le norme sull'organizzazione fondamentale dello Stato e alcuni diritti di libertà;

lunga, quando riconosce oltre ai diritti civili, e politici, anche i diritti sociali ed economici.


La nostra Costituzione è scritta in quanto è contenuta in un documento scritto, votata in quanto è stata approvata dal corpo elettorale, rigida in senso forte in quanto non può essere modificata da leggi ordinarie, ma solo da leggi costituzionali ed inoltre prevedono un sistema di controllo di conformità delle leggi e lunga in quanto riconosce oltre ai diritti civili, e politici, anche i diritti sociali ed economici.



La struttura della Costituzione Repubblicana

La costituzione della Repubblica italiana è costituita da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali dettate allo scopo di regolare il passaggio dal vecchio regime al nuovo ordinamento democratico.


I primi 12 articoli enunciano i principi fondamentali, che affermano i valori fondamentali di Libertà, Uguaglianza, Solidarietà che sono ancora oggi vitali. I principi fondamentali stabiliscono dei criteri di ordine generale a cui si devono attenere le leggi ordinarie nella elaborazione dell'ordinamento giuridico


La prima parte della Costituzione, costituita dagli articoli dal 13 al 54 e dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini. Questa parte regola i rapporti civili, etico-sociali, politici, economici. Queste norma rappresentano un'innovazione rispetto alle costituzioni allora vigenti nei paesi democratici.


La seconda parte, costituita dagli articoli dal 55 al 139, è dedicata all'ordinamento della Repubblica Delinea il nostro ordinamento statale.

Gli organi costituzionali sono: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura Seguono le norme relative alle regioni, province e comuni e alle garanzie costituzionali.



La gerarchia delle fonti

Le "fonti" del diritto sono classificate in base alla loro durezza o efficacia. La costituzione è paragonabile al diamante. In caso di conflitto fra norme di diversa durezza, prevale quella contenuta nella fonte più importante: questo è il principio di gerarchia delle norme.


· Costituzione e leggi costituzionali

· leggi ordinarie e decreti governativi

· leggi regionali

· regolamenti

· usi e consuetudini



Costituzione e leggi costituzionali

Nella gerarchia delle norme il posto più importante spetta alla costituzione. Sullo stesso piano stanno le leggi costituzionali, che introducono modifiche o integrazioni alla Costituzione. Le leggi costituzionali sono approvate con una particolare procedura prevista dalla costituzione.



I principi fondameli della costituzione

Principio democratico (art. 1): la costituzione si apre con una affermazione dalla quale si deriva che il nostro Stato, repubblicano e democratico, si basa sul consenso dei cittadini; il popolo ha la sovranità e la esercita attraverso l'elezione dei suoi rappresentanti al Parlamento e con i referendum popolari.


Principio del lavoro (art. 1 e 4): il lavoro è il fondamento della struttura politica dello Stato ed è un valore fondamentale; il lavoro è ampiamente tutelato nella nostra costituzione.


Principio personalistico (art. 2): i "diritti inviolabili" non sono creati, ma riconosciuti dallo Stato. Il principio afferma la libertà e l'autonomia della persona umana. La tutela della persona riguarda il singolo cittadino e le formazioni sociali. Tra le persone e lo Stato si collocano una serie di società intermedie.


Principio solidaristico (art. 2): la solidarietà è la risultante dell'interdipendenza fra tutti gli uomini e si esprime attraverso le formazioni sociali nelle quali si esprime e si svolge la crescita della persona (famiglia, scuola, ecc.).


Principio di uguaglianza (art. 3): è il principio cardine della nostra Costituzione ed il criterio che condiziona l'interpretazione dell'intero ordinamento giuridico. Di fronte alla legge tutti i cittadini hanno pari dignità sociale con il quale la Costituzione vuole intendere che non ci sono più distinzioni in base al loro titolo nobiliare, al grado o all'appartenenza di una classe sociale. Lo Stato deve garantire non solo l'uguaglianza formale, ma anche quella sostanziale.

Uguaglianza "formale" dice appunto che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.

Uguaglianza "sostanziale rappresenta la realizzazione dell'uguaglianza formale nell'ambito del lavoro, della sicurezza, i riconoscimenti dati alla donna lavoratrice, e che tutti i cittadini possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, il suffragio universale sia per gli uomini che per le donne.

La tutela dei diritti della donna lavoratrice, il suffragio universale, la parità fra i sessi sono mezzi per assicurare l'uguaglianza effettiva dei cittadini per il pieno sviluppo della persona umana. L'uguaglianza è un importante obiettivo da raggiungere e consiste in uguali opportunità garantite ai cittadini.


Principio autonomista (art. 5): questo principio è caratteristico delle moderne costituzioni democratiche. Il decentramento è uno degli strumenti attraverso i quali si realizza compiutamente il riconoscimento delle autonomie locali. L'autonomia è intensa nelle regioni a statuto speciale dove risiedono minoranze linguistiche, protette da speciali norme (art. 6)


Principio internazionalista: oggi il mondo è cambiato rispetto al passato, infatti si va verso una nuova fase del diritto internazionale da dove nasce la necessità che il concetto di Stato vada rivisto in base alle condizioni del mondo e alle esigenze della pace e della cooperazione fra i popoli.

La nostra costituzione riconosce l'esistenza di una comunità internazionale di stati; concede diritto di asilo allo straniero; ha previsto che lo straniero non venga estradato.





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