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L'ORDINAMENTO GIURIDICO - GERARCHIA DELLE FONTI - Interpretazione

diritto



1. L'ORDINAMENTO GIURIDICO


L'ordinamento giuridico non è altro se non un gruppo di soggetti dotati di un'organizzazione e regolati da norme. Esempi di ordinamenti giuridici sono: l'ordinamento sindacale, lo stato e l'ordinamento internazionale. Le caratteristiche dell'ordinamento giuridico in genere sono:

  • pluralità di soggetti,
  • sistema di norme
  • organizzazione (equiordinazione - subordinazione)

Nel sistema di norme troviamo, per l'appunto, norme condizionali, che disciplinano i rapporti tra i soggetti dell'ordinamento stesso, e norme finalistiche che, invece, organizzano e stabiliscono il cosìdetto "programma di attività".




2.LE NORME


Bisogna innanzitutto fare differenza tra:


  • Proposizione normativa : documento  o atto che contiene il testo
  • Norma principio o precetto contenuto nell'atto stesso e che da esso si può estrapolare tramite l'interpretazione.


LE FONTI


Le fonti del diritto sono gli atti di produzione normativa e di solito sono determinate da leggi che contengono norme sulla produzione normativa ( per es. art. 70 ss della Cost. o il codice civile ). Sulla base delle fonti traggono origine regole e divieti alla base della società civile. Le fonti possono essere:

  • Fonti - atto scritte
  • Fonti - fatto non scritte che consistono nella ripetizione di un comportamento con la convinzione che questo sia necessario ( consuetudine ).

GERARCHIA DELLE FONTI


Una norma posta su un livello superiore nella scala gerarchica non può essere modificata se non da una norma di livello superiore o dello stesso, e in ogni modo le norme inferiori devono essere conformi a quelle di livello superiore, stabilendo in questo modo quale atto ha maggior forza ed è più importante. Oltre al principio della gerarchia s'aggiunge il principio della competenza. Talune materie o zone del territorio possono essere attribuite alla disciplina d'organismi non statali ai quali è conferita la potestà di emanare norme equiparate alle fonti primarie e statali, e proprio per questo motivo costituiscono le fonti subprimarie.


  • Fonti costituzionali

    1. Principi Costituzionali: fondamentali ed immodificabili ( s. art. 139 CC )

    1. Costituzione e leggi costituzionali: sono leggi con una particolare forza derivante dalla speciale procedura di approvazione o modifica non dal controllo della Corte Costituzionale. Per questo motivo la Costituzione è definita RIGIDA.

  • Fonti comunitarie: sono i Regolamenti ed avvolte le direttive comunitarie che entrano a far parte direttamente dell' ordinamento giuridico nazionale. Infatti la Corte Costituzionale ha stabilito che il giudice deve disapplicare la legge nazionale in contrasto con quella comunitaria ( principio della preminenza del diritto comunitario su quello nazionale ).

Tutto ciò ha fondamento nella Costituzione: art. 117.



  • Fonti primarie sono gli atti aventi forza di legge

    1. LEGGI ( art. 70 ) approvate dal parlamento, promulgate dal PdR e pubblicate

    1. DECRETI LEGGE ( art: 77 ) adottati dal Governo in casi straordinari e convertiti in legge entro 60 gg.

    1. DECRETI LEGISLATIVI ( art. 76 ) adottati dl Governo sulla base di una specifica delega ricevuta dal parlamento su un determinato argomento.

    1. REGOLAMENTI COMUNITARI (art. 11 ) i quali hanno direttamente forza di legge nell'ordinamento nazionale

    1. REGOLAMENTI PARLAMENTARI (art. 64 ) che ciascuna camera adotta a maggioranza assoluta dei suoi membri.


  • Fonti sub-primarie sono quelle che vengono equiparate a quelle statali alle quali devono comunque conformarsi:

Leggi regionali


Regolamenti comunali



  • Fonti secondarie di solito definite Regolamenti

- Regolamenti statali, se promanano da organi dello Stato e a loro volta si distinguono in:

-Regolamenti per l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi

-Regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio

-Regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge

-Regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge

-Regolamenti per l'organizzazione del lavoro e i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali

- Regolamenti non statali se adottati da regioni, enti locali o altri enti pubblici.


Altri criteri che distinguono le leggi possono essere:


  • Legge formale: legge approvata dal parlamento e che h tutte le caratteristiche
  • Legge sostanziale: che riveste la caratteristica di generalità, astrattezza ed imperatività

Efficacia della legge nello spazio


  • Le questioni riguardanti le persone si risolvono con le leggi dello stato cui appartengono
  • Le questioni riguardanti le obbligazioni contrattuali vengono risolte con le leggi dello stato scelto dai contraenti
  • Anche per le leggi regionali vige il principio di territorialità

Efficacia della legge nel tempo


  • La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo ( art. 11 preleggi ) tranne:

Leggi applicabili a rapporti non esauriti

Leggi espressamente retroattive ( escluso campo penale)

Leggi temporanee come le disposizioni transitorie


Interpretazione


Trarre una norma da un principio normativo. Si attua tramite:


  • Stabilire la gerarchia delle fonti
  • Accertare l'efficacia nello spazio
  • Accertare l'efficacia nel tempo

Per limitare comunque gli abusi, l' art. 12 delle preleggi elenca alcuni strumenti per l'interpretazione da utilizzare in successione:


significato delle parole in senso linguistico

intenzione del legislatore ( ricostruendo l'iter formativo )

disposizioni che regolano casi simili ( "analogica" )

ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico


l'interpretazione serve per adattare le leggi alla mutevole realtà in cui devono essere applicate e può essere compiuta da:


  • Parlamento nel caso una legge ponga dei dubbi e ce ne sia bisogno di un'altra per la sua interpretazione
  • Giudice soggetto principale anche perché la sua interpretazione è vincolante
  • Amministrazione
  • Privato cittadino

5. SOGGETTI


Possono essere:


  • Persone fisiche  → cittadinanza → diritti e doveri
  • Persone giuridiche → nazionalità

Cittadinanza:

Filiazione

Nascita o adozione in Italia

Concessione


6. LO STATO


Lo Stato per definizione è ordinamento originario e sovrano poiché non dipende da altro

ordinamento. Lo Stato può esser visto come:

  • Stato - ente 
  • Stato - comunità.

In passato si sosteneva che lo Stato fosse composto di tre elementi:

  • Formale: la sovranità
  • Materiale: il territorio (ora visto come limite d'azione )
  • Personale: il popolo

Tradizionalmente lo Stato è considerato sovrano in quanto la sua autorità non ha altre autorità superiori a cui sottoporsi. Al giorno d'oggi, però, tale concezione non è più vera ed anzi la sovranità spetta al popolo. Inoltre una parte della sovranità è stata ceduta ad organizzazioni sopranazionali come la comunità europea.


Divisione dei poteri:


Col passare del tempo, il potere legislativo è arrivato ad essere il potere con maggiore legittimazione e forza. I parlamenti eletti a suffragio più ampio divennero legislatori onnipotenti. Contemporaneamente classi e ceti detentori del potere di governo perdevano importanza, fino a perdere il privilegio del potere di governo. L'uguaglianza del diritto di voto e l'espansione a ceti fino ad allora esclusi procedendo ad un livellamento. A questo punto la divisione dei potere è un mero principio di distribuzione delle funzioni tra gli organi e tale divisione ai giorni d'oggi ha un valore relativo e tendenziale. Le caratteristiche di tale divisione oggi sono:

  • La divisione tendenziale dei compiti tra organi di vertice
  • Il reciproco bilanciamento e controllo tra tali organi

La divisione dei poteri è compiuta attraverso tre apparati:

  • Le assemblee legislative, che adottano precedetti generali ed astratti (norme)
  • L'apparato esecutivo, che esegue e attua la politica statale
  • Il potere giudiziario, che giudica le controversie tra i cittadini.

In conclusione non è più vero che le tre funzioni spettano rispettivamente a Parlamento, Governo e giudici.


NUOVE FUNZIONI


Si aggiungono alle tre classiche


  • Funzione costituente: che deriva dalla speciale forza avente le leggi costituzionali.

  • Funzione di indirizzo politico: essa risponde all'esigenza che la distribuzione dei vari compiti statali sia preceduta da una decisione unitaria. Questa funzione si attua con mezzi atipici quali DDL, Direttive, Nomine.

  • Funzioni neutrali e poteri indipendenti: vi sono settori che necessitano di un intervento imparziale dello stato perciò sono stati creati dei poteri indipendenti non controllati dal Governo in campi come:

Tutela della concorrenza e del mercato

Comunicazioni

Borsa


COLLABORAZIONE STATO - CITTADINI


Lo Stato è in un permanente conflitto con la società civile, costituita dai cittadini in lotta

per la libertà. Esso tende a comprimere le libertà, la società ad ampliarle.

La situazione ai giorni d'oggi è cambiata. Non vi è più una separazione netta tra Stato e società civile, accanto al rapporto di opposizione si affaccia un rapporto nel quale lo Stato svolge una funzione positiva operando a favole dei privati.

Un modo per diminuire il distacco tra Stato e cittadini è costituito dagli strumenti di democrazia indiretta: in primo luogo l'elezione dei titolari degli organi principali dello Stato. Più difficile è la democrazia diretta: consente alla stessa società civile di prendere le decisioni che la riguardano. Uno strumento simile alla democrazia diretta è stato introdotto

in Italia con il referendum o deliberazione popolare diretta.


FORME DI STATO


  • PATRIMONIALE identificato con la persona del re
  • POLIZIA dove si iniziano a regolare settori prima lasciati alla sfera dei privati come sanità, istruzione, religione
  • SOCIALE riduce e corregge gli squilibri economici e sociali e tenta di assicurare l' uguaglianza sostanziale


Lo stato italiano e:


  • Repubblicano
  • Democratico
  • Regionale
  • Pluralista ( art. 2 cost. non solo singolo individuo ma anche nelle formazioni sociali)

LO STATO E LA RELIGIONE


Questa materia è regolata dall' art. 7 della CC:

  1. lo stato e la chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine
  2. i rapporti tra stato e chiesa sono regolati, in regime concordatario, dai " Patti Lateranensi " (1929 ).
  3. le modifiche non richiedono revisione costituzionale e possono essere in accordo o unilaterali da parte dello Stato

e anche dall'art. 8 CC che stabilisce che anche le altre confessioni religiose sono libere di organizzarsi autonomamente purchè ciò non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.



7. UNIONE EUROPEA


È un'organizzazione sopranazionale composta da 27 stati membri di cui 15 adottano una moneta unica. Si basa su tre pilastri:

  1. Unione politica
  2. Giustizia Affari Interni
  3. Politica Estera Sicurezza Comune

I suoi organi principali sono:


  • Consiglio europeo: formato dai capi di stato o governo dei paesi membri. La presidenza è assegnata a turno per 6 mesi. Il suo compito principale è quello di orientare la politica comunitaria.

  • Commissione europea: è l'organo esecutivo della comunità ma ha anche compiti propositivi e di vigilanza sulla corretta applicazione dei trattati.

  • Parlamento europeo: eletto  suffragio universale da tutti i cittadini ogni 5 anni. È un organo legislativo e di controllo insieme al consiglio dei ministri.

  • Corte di giustizia: organo di ultima istanza è competente per le controversie tra le istituzioni comunitarie, tra paesi membri e istituzioni e come ricorso in appello contro le direttive comunitarie.




CARTA FONDAMENTALE DEI DIRITTI DELLA UE


Dal 1992 si basa su 6 principi:

  1. Dignità
  2. Libertà
  3. Solidarietà
  4. Uguaglianza
  5. Giustizia
  6. Cittadinanza


8. EVOLUZIONE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA


Tra il 1861 ed il 1948, l'Italia è stata retta dallo Statuto Albertino concesso agli amatissimi sudditi dal re Carlo Alberto. Esso era breve e flessibile cioè poteva essere modificato da leggi ordinarie. La Costituzione entra in vigore 1° gennaio 1948 e le sue caratteristiche principali sono di essere:

  • Repubblicana ( forma non modificabile: art. 139 )
  • Democratica
  • Prevedere la correzione dell'iniziativa privata x l'interesse sociale
  • Rigida ( art. 138 )

Col passare del tempo anche le classi meno abbienti chiedevano di partecipare al Parlamento ed alla vita politica per poter influenzare le leggi a favore dei lavoratori. Nello stesso tempo, in tempi di crisi, le imprese chiedevano aiuto allo stato.

Si alternano fasi in cui prevale la borghesia fino al punto in cui lo stato prende il sopravvento economico e sociale (es. ENI, ENEL, Cassa per il Mezzogiorno, Istruzione, Sanità..)

Si passa poi dall' accentramento al regionalismo: elezione diretta del sindaco, presidente della provincia e della regione.

Riforma del titolo V della Costituzione soprattutto dell' art. 117 ( materie legislative spettanti alle regioni ) e art. 118 che pone le funzioni amministrative in capo ai comuni.



9. IL POPOLO



È costituito dalla collettività nazionale compreso i minori. Esso è:

  • La fonte di tutti i poteri
  • Ad esso sono diretti i pubblici servizi

Il popolo è sancito nella costituzione all' art. 1 " L' Italia è una repubblica fondata sul lavoro. La sovranità spetta al popolo che la esercita nel limite della costituzione"


Ognuno ha il diritto di associarsi in partiti per concorrere alla politica nazionale ( art. 49 ) e tutti, senza distinzione alcuna, possono concorrere per i pubblici uffici (art. 51 ).



IL CITTADINO NELLA COSTITUZIONE: DIRITTI FONDAMENTALI



La nostra costituzione è lunga e sostanzialmente divisa in due parti:

  1. diritti e doveri dei cittadini
  2. ordinamento della repubblica

Essa contiene :

    • garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo
    • disciplina delle organizzazioni sindacali e politiche
    • principio di uguaglianza sostanziale ( non solo riconoscere i cittadini tutti uguali senza discriminazione alcuna, ma fare qualcosa di positivo per eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale art. 3 )

I cittadini sono concepiti come singoli in conflitto con lo stato perciò la costituzione fissa le regole alle quali entrambi devono sottostare. Anche quando il cittadino agisce in forma associata viene tutelato dalla costituzione ( art. 39 e art. 49 )


POSIZIONI E SITUAZIONI GIURIDICHE


  • Posizioni giuridiche : attributi propri del soggetto.
  • Situazioni giuridiche : situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in seguito a determinati eventi

Le situazioni vanno a coppia e possono essere ad esempio:


  • Diritto soggettivo: situazione attiva e di vantaggio che fa riferimento ad un determinato bene ( x es. proprietà di un auto )
  • Obbligo: di astenersi da compiere atti contro il diritto di proprietà altrui


v Potestà o potere : il suo esercizio produce situazioni vincolanti per altri soggetti come per es. quando la P.A. espropria un bene

v Soggezione : opposto della potestà dove il cittadino è in una situazione di inerzia



  • Interesse legittimo : in alcuni casi, invece di subire passivamente la volontà della P.A. , il cittadino si vede riconoscere appunto, un interesse legittimo che per es. consente di ricorrere al giudice amministrativo contro un provvedimento
  • Potestà pubblica

LE SINGOLE LIBERTA' COSTITUZIONALMENTE GARANTITE


La parte prima della costituzione elenca e garantisce le libertà che non sono riducibili in una particolare situazione giuridica soggettiva, perché sono un insieme di poteri e diritti, tutelati costituzionalmente.

La costituzione elenca le principali libertà forse nell'ottica di una sfiducia nei riguardi del

legislatore. Essa appare ispirata al principio di sfiducia nell'amministrazione pubblica. Per questo viene fissata, per alcune materie, la riserva assoluta di legge ( x es. art. 13 ). In altri casi la riserva è relativa in quanto al parlamento spetta solo stabilire i criteri generali mentre l'applicazione ricade sulla P.A.

Le principali libertà sono:


  • Art. 13    libertà personale
  • Art. 14    libertà di domicilio
  • Art. 15    libertà e segretezza della corrispondenza
  • Art. 16    libertà di circolazione espatrio ed emigrazione
  • Art. 17    libertà di riunione:

In luogo aperto al pubblico senza preavviso

In luogo pubblico con preavviso


  • Art. 19    libertà di religione
  • Art. 21    libertà di manifestazione del pensiero
  • Art. 40    libertà di sciopero
  • Art. 41    libertà di impresa privata
  • Art. 42    diritto di proprietà

Il concetto di libertà comunque non è statico ma bensì dinamico nel senso che alcune si aggiungono mentre altre vengono meno ( x es. l'obbligo della leva o delle nuove libertà come divorzio e aborto ).



11. UGUAGLIANZA



L' art. 3 CC recita " tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguli davanti alla legge senza distinzione alcuna. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale.."


Questo articolo contiene due tipi di uguaglianza:


  1. Uguaglianza formale : che si limita a garantire gli stessi diritti a tutti

  1. Uguaglianza sostanziale : vista in senso positivo, cioè bisogna fare qualcosa di concreto per poter colmare le differenze economiche e sociali dei cittadini che provengono da categorie meno abbienti. Questi sforzi vanno concentrati su:

    • Protezione sociale  art. 32 ( sanità e pensioni )
    • Scuola art. 34
    • Lavoro art. 35, 36, 37, 39, 40




14. IL CORPO ELETTORALE



Le elezioni politiche hanno la funzione di consentire la scelta di un corpo selezionato che eserciti la funzione legislativa. La Costituzione non prescrive precise regole elettorali ma soltanto principi ( art. 56, 58 ). Il corpo elettorale è costituito da tutti i cittadini aventi diritto di voto. Il voto può essere:


  • Universale
  • Personale
  • Libero art. 48
  • Segreto
  • Uguale

Oltre all'elezione dei propri rappresentanti, si può ricorrere allo strumento dell' esercizio diretto della sovranità attraverso:


  • Petizione ( art. 50 ): ciascun cittadino può rivolgersi alle camere
  • Iniziativa popolare ( art. 71 ) : sollecitazione per l'approvazione di un determinato provvedimento effettuato da almeno 50.000 cittadini
  • Referendum ( art. 75 )

Requisiti positivi:    cittadinanza, maggiore età


Requisiti negativi:   incapacità, provvedimenti del giudice, indegnità morale (Savoia )



SISTEMA ELETTORALE ITALIANO (21 dicembre 2005 n. 270)


Elezione per la camera dei deputati


Il sistema maggioritario, con il quale negli ultimi dodici anni sono stati eletti i membri di Camera e Senato è andato in soffitta. Lasciando il posto ad un sistema proporzionale "corretto" da sbarramenti, vincoli di coalizione e premi di maggioranza.

Al posto dei collegi uninominali, nei quali finora si votava il candidato "accompagnato" dai simboli dei partiti o dello schieramento collegato, si torna alle circoscrizioni che venivano usate ai tempi del proporzionale e che erano rimaste in vita solo per la quota proporzionale del sistema elettorale basato sul maggioritario. Si tratta di 26 ampie porzioni di territorio (più la Val D'Aosta) che corrispondono alle regioni salvo Piemonte (due circoscrizioni), Lombardia (3), Veneto (2), Lazio (2), Campania (2), Sicilia (2). In ciascuna circoscrizione, ogni partito proporrà il suo simbolo e il suo listino di candidati. La ripartizione dei seggi avviene su base proporzionale: più voti si prendono, più deputati quel partito porterà a Montecitorio. Il risultato sarà il frutto di un calcolo che terrà conto di quanti voti la singola lista ha preso in tutta Italia, di quanti voti ha preso in ogni circoscrizione, e di quanti sono gli eletti che ciascuna circoscrizione esprime (in ognuna viene eletto un numero preciso di deputati).

Non si possono esprimere preferenze: le liste che i partiti propongono agli elettori sono "bloccate": se quel partito prende 10 deputati, entrano i primi dieci, e così via.

Ci sono però vincoli di cui le formazioni politiche e gli elettori devono tener conto. La nuova legge elettorale, infatti, prevede tre soglie al di sotto delle quali i voti vengono sostanzialmente "neutralizzati". La prima è stata fissata per spingere i partiti a costruire coalizioni il più ampie possibile: se la somma dei partiti coalizzati tra loro (ad esempio la Cdl o l'Unione) non raggiungesse il 10%, la coalizione non porterebbe nessun deputato in Parlamento. Ipotesi che non si realizzerà per le due grandi coalizioni ma che è servita a evitare la nascita di un "terzo polo".

La seconda soglia è stata invece immaginata per spingere i partiti a coalizzarsi: le formazioni che, presentandosi al di fuori di ogni alleanza (come fece la Lega di Bossi nel 1996) non raggiungono il 4% dei suffragi, restano fuori da Montecitorio. Più bassa infatti la soglia per i partiti che si coalizzano: i partiti che, pur alleandosi con altri, non arrivano al 2%, resteranno fuori dal Parlamento. In ogni caso, però, i loro voti conteranno per la coalizione.

Con lo scopo di garantire alla coalizione vincente una maggioranza di seggi in grado di governare, il legislatore ha stabilito che lo schieramento che ha ottenuto più seggi avrà il cosiddetto premio di maggioranza che viene attribuito su scala nazionale. Tradotto in numeri, vuol dire che se la coalizione vincente non arriva a 340 seggi, gliene verranno "regalati" tanti quanti ne mancano per arrivare a questa cifra che garantisce un margine di 25 deputati in più (55 per cento) della maggioranza assoluta (316 parlamentari) dell'assemblea di Montecitorio.

Il premio di maggioranza non può essere quantificato prima del risultato. Sarà infatti rappresentato dalla differenza tra il numero di seggi ottenuto da una coalizione e quota 340 (ossia il 55% della Camera). Se una coalizione superasse quel livello, il premio di maggioranza non verrebbe assegnato.

Solo in Valle d'Aosta è rimasto il sistema maggioritario per eleggere l'unico deputato.

Gli italiani all'estero. Per la prima volta, su liste e candidati propri, gli italiani all'estero. Gli elettori, suddivisi in quattro circoscrizioni dovranno eleggere 12 deputati: Europa (6); America meridionale (3); America settentrionale e centrale (2) ; Africa, Asia, Oceania e Antartide (1)



Elezione del Senato della Repubblica


La nuova legge elettorale di impianto proporzionale cambia anche i criteri di elezione dei membri del Senato della Repubblica. Anche in questo caso, come per la Camera, spariscono i collegi uninominali e i relativi candidati, per dare spazio a liste di partiti e liste "bloccate". L'elezione avviene su base regionale: le 20 circoscrizioni corrispondono esattamente alle 20 regioni. Cambiano però, rispetto alle regole previste per l'elezione dei deputati, le soglie "di sbarramento". E, soprattutto, diversa è la modalità di ripartizione dei seggi.

L'assemblea di palazzo Madama sarà eletta, come quella di Montecitorio, in modo proprorzonale: più voti prende un partito, più senatori elegge. Ma, a differenza di quanto accade alla Camera, dove la ripartizione tiene conto di quanti voti ha preso un determinato partiti in tutta Italia, la ripartizione dei seggi avverrà su base regionale. Vale a dire che ogni regione, proporzionalmente a quanti voti presi dai singoli partiti, eleggerà un certo numero di senatori.

Anche le soglie (che alla Camera vengono calcolate su base nazionale) sono calcolate su base regionale. In altre parole, se la media nazionale di un partito supera la soglia prevista, quel partito potrebbe non raggiungerla in una certa regione. E ciò significa che in quella regione i suoi voti non serviranno ad eleggere alcun senatore.

Per l'elezione dei senatori le soglie sono diverse da quelle fissate per la Camera. In ogni regione restano fuori: le coalizioni che non arrivano a prendere il 20% voti; i partiti non coalizzati che non raggiungono l'8% dei voti; i partiti coalizzati che restano sotto allo sbarramento del 3% dei voti. Anche il premio di maggioranza, che per la Camera viene assegnato tenendo conto dei seggi ottenuti su base nazionale, al Senato viene assegnato su base regionale. Ciò vuol dire che se un Polo vince in Sicilia, e un'altro vince in Emilia Romagna, entrambi, ciascuno nella propria regione, otterranno un "bonus" di seggi pari a fargli raggiungere (sempre in quella regione) il 55% dei consensi. Anche per il Senato, come per la Camera, non è possibile definire prima quanti saranno i seggi che, in ciascuna regione, rappresentano il premio di maggioranza. Il dato, infatti, dipende da quanto la coalizione vincente si avvicina alla quota del 55% dei seggi spettanti in quella regione. Solo in Valle d'Aosta (un senatore) e in Trentino (6 senatori) è stato mantenuto il sistema uninominale.

Gli italiani all'estero. Per la prima volta votano, su liste e candidati propri, gli italiani all'estero. Gli elettori, suddivisi in quattro circoscrizioni dovranno eleggere 6 senatori: Europa (2 senatori); America meridionale (2); America settentrionale e centrale (1) ; Africa, Asia, Oceania e Antartide (1)


Elezione dei consigli regionali



L' art. 122 CC prevede che il sistema elettorale venga stabilito con legge regionale seguendo i principi delle leggi nazionali.

v Il Presidente viene eletto a suffragio universale diretto.

v Il numero dei seggi viene ripartito in collegi plurinominali proporzionati al numero di abitanti

v Ogni partito presente una lista di candidati .



Elezione dei consigli comunali e provinciali


v Comuni fino a 15.000 abitanti: ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di consiglieri. Viene eletto in candidato con il numero maggiore di voti.

v Comuni oltre 15.000 abitanti : avviene il voto disgiunto tra candidato sindaco e lista di consiglieri. Viene eletto il candidato che prende la maggioranza assoluta dei voti altrimenti i due candidati col maggior numero di voti vanno al ballottaggio.


Il mandato è di 5 anni rinnovabile una sola volta.


v I consigli provinciali seguono la prassi dei comuni con più di 15.000 abitanti.



Parlamento europeo


  • Dal 1979 è un organo ad elezione diretta
  • Segue un sistema proporzionale a scrutinio di lista
  • Si eleggono 87 parlamentari suddivisi in 5 circoscrizioni


15. IL PARLAMENTO


PARTE II  TITOLO I della Costituzione


Secondo la costituzione repubblicana il parlamento è composto da due camere:

    1. Camera dei deputati
    2. Senato della repubblica.

Tali due camere operano separate tranne in casi eccezionali in cui vengono a formare un unico organo, ossia il Parlamento in seduta comune. Il sistema del bicameralismo ha due motivi fondamentali d'essere:

  • Ottenere decisioni più accurate
  • Allargare il consenso nella formazione della legge, sottoponendola all'esame e alla

deliberazione di un maggior numero di rappresentanti popolari.


Nel sistema bicamerale della nostra costituzione le camere sono poste in condizioni di parità, ossia le decisioni di una camera hanno importanza pari a quelle dell'altra. Entrambe sono organi elettivi i cui membri sono eletti direttamente dal popolo. Il senato non è interamente elettivo, al suo interno infatti troviamo 5 senatori a vita nominati dal PdR in carica, tutti gli ex PdR.

La camera ha 630 membri, il senato 315;

Per essere senatore occorre aver compiuto 40 anni, per essere deputato ne bastano 25; per votare al senato occorrono 25 anni( art. 57 ), per votare alla camera bastano i 18( art. 56 ).


L'assunzione alla carica di parlamentare deve esser preceduta dall'esplicazione di controlli

che accertino la regolarità, in base all' art. 66 CC, dell'elezione e l'assenza di cause di:


  • Ineleggibilità : in base ad una causa obiettiva ( x es. età, casa savoia..)
  • Incompatibilità : con altre cariche già ricoperte( l'eletto dovrà effettuare una scelta )

Se non vi sono ostacoli, si succedono:

    1. CONVALIDA da parte della giunta delle elezioni (organo permanente di ogni camera )
    2. PROCLAMAZIONE da parte del presidente dell' ufficio elettorale.

La cessazione avviene per:


  1. termine della vita della camera
  2. dimissioni
  3. perdita dei requisiti

In base all' art. 60 CC Le due camere sono elette per 5 anni, allo scadere dei quali vengono indette nuove elezioni per tener conto delle variazioni nelle opinioni politiche della popolazione, per tener conto delle opinioni dei cittadini che hanno acquistato il diritto di voto. Tale data non può essere prolungata, se non in caso di guerra.

La vita delle camere può esser più breve del previsto; nel caso in cui non si riesce a raggiungere la maggioranza per sostenere il governo dandogli la fiducia attraverso una votazione. In tal caso si ricorre allo scioglimento anticipato delle camere, tale atto spetta al PdR e nel caso vengono indette nuove elezioni.

Il periodo di vita delle camere si chiama legislatura.


Ciascuna camera gode di particolare autonomia:


  • Regolamentare : art. 64 ciascuna camera adotta a maggioranza assoluta il proprio regolamento.
  • Finanziaria

ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE


Le camere sono a base assembleare, le assemblee sono due formate rispettivamente da senatori e da deputati. Ciascuna camera quando si riunisce per la prima volta elegge i propri organi interni indispensabili per lo svolgimento delle attività. Tali organi sono:


  • Presidente

a) Eletto con voto segreto a maggioranza

b) Garantisce il buon andamento dei lavori della camera

c) Programma il calendario dei lavori e relativi ODG con i capigruppo

d) Non può votare


  • Ufficio di presidenza

a)  4 vice presidenti

b)  3 questori

c)  8 segretari eletti tra i membri della camera stessa


  • Giunte: organi di carattere tecnico

a) Per il regolamento

b) Per le elezioni

c) Per le autorizzazioni a procedere

d) Per gli affari delle comunità europee


Commissioni parlamentari

sono organi permanenti che ciascuna camera forma all'inizio della legislatura, sono 14 in ciascun ramo del parlamento, sono composte da deputati e senatori in modo da rispecchiare le forze politiche presenti e sono rinnovate ogni 2 anni(ogni parlamentare deve far parte di almeno una commissione). Sono :

a)  permanenti ( mono - bicamerali ) x es. esame dei DDL art. 72

b)  temporanee x es. commissioni d'inchiesta art. 82


  • Gruppi parlamentari : sono obbligatori ( minimo 20 deputati - 10 senatori ) e rappresentano i partiti politici in parlamento. Chi non vuol schierarsi per l'uno o l'altro gruppo può decidere di iscriversi ad un gruppo misto, in cui comunque è possibile il formarsi di componenti politiche. Ogni gruppo elegge il proprio presidente che indirizza il comportamento dei parlamentari del gruppo di cui è capo. Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincoli nei confronti del gruppo parlamentare d'appartenenza. I membri del parlamento sono sempre liberi di discostarsi dalle indicazioni del presidente del gruppo sia al momento della discussione sia al momento della votazione.

ORGANIZZAZIONE DEI LVORI


CONVOCAZIONE


Le camere per potersi riunire vanno convocate. La convocazione spetta ( art. 62 ):

  • al presidente di ciascuna delle camere
  • ad 1/3 dei membri della camera
  • al PdR
  • La costituzione prevede due convocazioni automatiche annuali, una a febbraio ed un'altra ad ottobre.
  • Dopo le elezioni la prima convocazione entro 20 gg.

PROGRAMMA:


Viene elaborato dal Presidente della camera in accordo con i capigruppo e riguarda un periodo di circa 2 - 3 mesi. Dal programma vengono compilati i calendari ed i successivi ODG.


QUORUM:


In funzione dell' art. 64 le delibere della camera non sono valide se non è presente in aula la metà + 1 dei componenti. Le delibere vengono approvate a maggioranza dei presenti a meno che la Costituzione preveda un altro tipo di maggioranza. Il voto può essere di:

Approvazione

Non approvazione

Astensione



Le modalità con cui può essere espresso il voto sono:

  • Voto palese
  • Scrutinio segreto ( x voti a persone; franchi tiratori )
  • Appello nominale

OSTRUZIONISMO:


Serve, ai parlamentari di minoranza, per impedire o ritardare l'approvazione dei provvedimenti da parte della maggioranza attraverso la presentazione di numerosi emendamenti agli articoli del testo o con la massiccia iscrizione a parlare.

Altri metodi di ostruzionismo possono essere:

  • Questioni incidentali: riferite alla procedura o al contenuto del progetto.
  • Questioni pregiudiziali: addurre motivi per cui la discussione non può procedere ( x es. sollevare l'incostituzionalità di un testo )
  • Questioni sospensive : proposte di rinvio della discussione in attesa del verificarsi di un particolare evento.

Le questioni pregiudiziali e sospensive, dopo un breve dibattito, vengono votate dall'assemblea.


IMMUNITA' PARLAMENTARI


Le immunità parlamentari ( Art. 68 - 69 ) sono una stato di garanzia di cui godono i membri del Parlamento e sono indisponibili ed irrinunciabili. L'immunità assume due forme:

  • L'insindacabilità: i parlamentari sono considerati irresponsabili in campo penale, civile ed amministrativo e non possono essere perseguitati per opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle funzioni. Tale garanzia non concessa a tutte quelle opinioni che possono essere ricondotte all'attività solo genericamente politica d'un parlamentare.
  • L'inviolabilità: riguarda la responsabilità del parlamentare per i comportamenti tenuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Nel 1993 una legge di revisione costituzionale ha modificato la disciplina dell'inviolabilità

prevedendo che l'autorizzazione della camera d'appartenenza non sia necessaria per la sottoposizione a procedimenti penali del parlamentare , ma solo per l'adozione di provvedimenti che ne limitino le libertà. Inoltre stabilisce che anche senza autorizzazione il parlamentare può esser privato della libertà personale nel caso in cui vi sia una sentenza

di condanna irrevocabile, oppure venga colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.


PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE


Le due camere si riuniscono insieme formando un unico organo nel caso di svolgimenti di determinate funzioni; formano in questo modo un'unica assemblea presieduta dal presidente della camera dei deputati. Le camere devono riunirsi in caso di

  • elezione del PdR e per assistere al giuramento di quest'ultimo
  • per deliberare eventuali messe in accusa del PdR per alto tradimento o attentato alla costituzione
  • per eleggere alcune alte cariche dello stato ( x es. 5 giudici della Corte Cost.)

Nelle riunioni il parlamento in seduta comune applica il regolamento della camera dei deputati.



16. LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO



Le funzioni principali del parlamento sono:


  1. funzione legislativa
  2. funzione di controllo sul governo
  3. funzione di indirizzo politico


Funzione legislativa


Per funzione legislativa si intende l'attività di preparazione, esame ed approvazione delle leggi. Le leggi vanno approvate da entrambe le camere e sono esaminate sotto 3 profili:

Contenuti: possono essere diversi, esistono leggi che pongono direttive e leggi che

erogano benefici e leggi che impongono comando o divieti o che prevedono punizioni

Forma: è una sola ed è assunta attraverso l'approvazione da parte delle due camere ed è proprio tramite l'approvazione che l'atto prende forma di legge

Effetti: sono collegati alla forma, ed è proprio la forma a fare contenuto imperativo,

generale ed astratto alla legge conferendo quindi una forza(tale forza deriva dal fatto che il Parlamento riflette la sovranità del popolo).


PROCEDURA LEGISLATIVA


La proceduta legislativa è l'insieme degli atti previsti dalla costituzione e posti in essere da

ciascuna camera per approvare la legge. L'iter legis, ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile:


Iniziativa

istruttoria

Discussione e approvazione

Promulgazione

Pubblicazione


Iniziativa ( art. 71 ) spetta a:

governo

ciascun membro del parlamento

consigli regionali

popolo ( 50.000 elettori )

Consiste nel presentare all' ufficio di presidenza di una delle due camere una proposta di legge suddivisa in articoli.


Istruttoria ( art. 72 ): prima di mettere in discussione qualsiasi testo, il presidente della camera in questione, invia il testo alla commissione parlamentare competente per materia per la fase istruttoria  ( commissione in sede REFERENTE ). La commissione si può avvalere di indagini o pareri esterni. Al termine della fase istruttoria le commissione, nominato un relatore, redige una relazione con il proprio parere e lo invia in assemblea.


Discussione ed approvazione: esistono tre procedure:


Procedura ordinaria di approvazione in assemblea: avviene dopo una discussione generale sul progetto ed una votazione articolo per articolo seguita dalla votazione finale dell'intero testo.

Dopo la discussione si può votare un ordine del giorno di non    passaggio agli articoli.

Una proposta di legge non approvata non può essere ripresentata prima di sei mesi

L'esame del testo articolo per articolo consente una migliore valutazione e facilita la presentazione degli EMENDAMENTI  ( soppressivi, aggiuntivi, modificativi ) e se questi ultimi contengono spese devono contenere anche il modo con cui farvi fronte ( art. 81 ).

Questa procedura, con approvazione in Assemblea, è obbligatoria per:

approvazione dei bilanci

ratifica dei trattarti internazionali

leggi costituzionali

leggi elettorale

leggi delega

leggi di conversione di Decreti Legge

leggi di approvazione degli Statuti Regionali

Leggi rinviate dal PdR


Approvazione in Commissione: quando la Commissione non si limita solo alla fase istruttoria ma, conclusa questa fase, discute, vota e approva il testo ( commissione in sede DELIBERANTE ). Escluso le materie per cui è obbligatoria la procedura ordinaria.


Durante i lavori della commissione in sede deliberante, è sempre possibile rinviare il progetto in aula se venga richiesto da 1/10 dei parlamentari o 1/5 dei componenti la commissione.


Le commissioni sono utilizzate anche in sede REDIGENTE : il testo, dopo l'esame istruttorio della commissione e dopo la discussione generale in aula, è rinviato alla commissione perché voti i singoli articoli e rinvii il testo all'aula per la votazione finale dell'intero testo.


Tutto ciò può essere visto come decentramento - snellimento.



Procedura abbreviata: utilizzata nelle procedure d'urgenza per ridurre i tempi della fase istruttoria.


Quando il progetto di legge è approvato da una camera passa all'altra che svolge le stesse operazioni. Se ci sono delle modifiche fatte al testo, queste devono essere approvate anche dall'altra camera. Alcune volte avviene la fase di "Palleggiamento".



Promulgazione ( art. 73,74,87 ) : deve avvenire entro un mese dall'approvazione della legge. Spetta al PdR il quale verifica la correttezza della procedura. Egli può rifiutare per motivi formali ( cioè se vi è un vizio di procedura ) o per motivi di opportunità ( cioè richiede, con messaggio motivato, una nuova deliberazione ).



Pubblicazione : dopo la promulgazione, la legge, firmata dal PdR e controfirmata dal PCM e vistata dal guardasigilli, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Di solito le leggi entrano in vigore 15 gg. Dopo la pubblicazione ( vacatio legis ).




PROCEDURA PER LE LEGGI COSTITUZIONALI


La rigidità della nostra costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il passare o i cambiamenti sociopolitici si rendono indispensabili. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale. In alcuni casi ( x es. gli Statuti delle regioni a statuto speciale ) la Costituzione prevede vengano emanate con Leggi costituzionali.

Questo processo si articola in 2 possibili fasi: la prima in cui le camere procedono ad una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera se in entrambe le camere la votazione positiva è superiore ai 2/3 la revisione è passata viene direttamente mandata al presidente della repubblica per la promulgazione, in caso si raggiungesse una maggioranza assoluta ma non superiore ai 2/3 si prevede che alcuni soggetti :

1/5 dei componenti di ciascuna camera

5 consigli regionali

500.000 elettori


possono richiedere di sottoporre a votazione elettorale il testo votato in parlamento; tale referendum costituzionale può essere esercitato nei 3 mesi successivi alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale . Inoltre doppia delibera da parte delle camere avviene attraverso un esame incrociato, cioè una volta approvata in prima lettura da una camera , la legge viene trasmessa all'altra senza anche la seconda deliberazione della prima; in seconda lettura difatti si procede con solo una votazione finale senza la possibilità di introdurre emendamenti. L' art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale è consiste nella forma repubblicana dello stato.


Funzione di controllo sul governo.


Questa funzione si esplica attraverso una serie di strumenti come:


Interrogazioni : domande, orali o scritte, poste al governo per accertare la veridicità di alcuni fatti.

Interpellanze : il parlamento formula domande scritte al governo non più su singoli fatti ma sulle motivazioni del comportamento tenuto dal governo nella fattispecie. Se la risposta non è ritenuta soddisfacente si passa alla mozione.

Mozione : possono essere presentate da 1/10 dei componenti la camera. Le più importanti sono quella di fiducia o sfiducia. Una volta presentata, la mozione di sfiducia non può essere discussa prima di 3 giorni ( art. 94 )

Inchieste e commissioni d'inchiesta ( art. 82 ): organi temporanei che rispecchiano le forze politiche del parlamento. Agiscono come giudici.

Approvazione del bilancio e della Legge Finanziaria : ( art 81 ) vista la grande importanza che riveste questo argomento ( previsione di tutte le spese e l'indicazione su come farvi fronte - entrate )



Funzione di indirizzo politico



Consiste nella scelta dei grandi obiettivi a livello nazionale e su come conseguirli. Vi prendono parte:

Il corpo elettorale: scegliendo il programma di governo più consono

Partiti politici: con i loro rappresentanti

PdR: con la scelta del PCM

Governo : con l'attuazione del suo programma e con la nomina delle più alte cariche dello stato

Parlamento :

fiducia - sfiducia

leggi importanti ( bilancio - finanziaria )

conversione in legge dei DL

autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali


DIVIETO DI PROROGA E PROROGATIO


In base all' art. 60, la vita delle camere può essere prorogata solo in caso di guerra.


La prorogatio mantiene eccezionalmente e temporaneamente in vita i poteri delle camere solo per consentire la continuità al parlamento.








17. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Ad esso è dedicato il Titolo II della Parte II della Costituzione dagli art. 83 a 91. Egli è il garante delle istituzioni alle quali spetta il funzionamento e la gestione dello stato e la tutela dei diritti dei cittadini.

Il PdR è un organo costituzionale a carattere monocratico.

Può essere eletto PdR qualunque cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni d'età e che goda di diritti civili e politici.

Viene eletto dal Parlamento in seduta comune con l'aggiunta di :

3 rappresentanti per ogni regione ( 1 x VdA)

Scrutinio segreto

2/3 dei voti per le prime tre votazioni ( PdR al di sopra dei partiti )

Maggioranza ( 50,1 % ) per la successive


A 30 gg. Dalla scadenza del mandato ( 7 anni ), il presidente della Camera dei Deputati, convoca il parlamento in seduta comune più i rappresentanti regionali. Se le camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi alla loro cessazione, la riunione del parlamento in seduta comune ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove camere. Il PdR una volta eletto deve giurare fedeltà alla repubblica ed alla costituzione davanti al Parlamento in seduta comune.


Per l'incarico di PdR è prevista solo la supplenza in caso di impedimento. Tale impedimento può essere temporaneo, che da luogo ad una supplenza esercitata dal presidente del senato, oppure permanente in questo caso la supplenza è assunta dal presidente del senato in vista di nuove elezioni indette dal presidente della camera entro 15 giorni dall'accertamento dell'impedimento. Nel caso in cui le camere siano sciolte o manchino meno di 3 mesi alla loro cessazione per procedere alle elezioni occorre aspettare la costituzione delle nuove camere e l'elezione avrà luogo entro 15 giorni dalla prima riunione. Nel mentre le funzioni sono esercitate dal presidente del senato che ha poteri riferiti a campi più ristretti.


FUNZIONI DEL PdR


Pur essendo l'organo monocratico rappresentante dell' unità dello Stato, ad esso si imputano una serie di poteri che però sono praticamente di competenza governativa. Infatti, nessun atto del PdR ( art. 89 ) è valido se non controfirmato dal ministro proponente che se ne assume la responsabilità politica o dal PCM se si tratta di atti aventi forza di legge. Sono esclusi:

  • Dimissioni
  • Messaggi motivati alle camere

Possiamo distinguere tra:


ATTI PRESIDENZIALI


  • Messaggi alle camere
  • Nomina dei 5 giudice della corte costituzionale
  • Nomina del PCM
  • Scioglimento anticipato delle camere ( a parte semestre bianco a meno che non coincida con la fine della legislatura art. 88 )

ATTI DI PARTECIPAZIONE ALL'ESERCIZIO:


  • FUNZIONE LEGISLATIVA

convocazione straordinaria delle camere

promulgazione delle leggi

autorizzazione alla presentazione di DDL da parte del governo

indizione della data di nuove elezioni o referendum ( art. 87 )


  • FUNZIONE AMMINISTRATIVA

- Nomina del governo e dei più importanti organi amministrativi dello stato

Presidenza del consiglio supremo di difesa

Conferimento di onorificenze della repubblica

Accreditamento di rappresentanti diplomatici dell'Italia all'estero


  • FUNZIONE GIURISDIZIONALE:

Presidenza del consiglio superiore della magistratura

Concessione dell'amnistia e dell'indulto

Concessione della grazia e commutazione delle pene



Il PdR gode d'un assegno personale e di una dotazione entrambi esenti da tasse; sul proprio patrimonio personale il PdR versa regolari contributi. L'assegno ha la funzione di corrispettivo per le prestazioni presidenziali. La dotazione consiste in una serie di beni immobili messi a disposizione del PdR, insieme ad una somma destinata alla loro amministrazione.

Alla presidenza della repubblica sono riconosciute autonomia finanziaria e organizzativa. L'apparato della presidenza della repubblica è diretto dal segretario generale, il cui titolare

è nominato e revocato con Decreto presidenziale.



18. IL GOVERNO



Il governo è la parte dell'organizzazione pubblica in cui si accentra la direzione politica dello Stato con tutte le funzioni che derivano ( legislativa, amministrativa, estero, .) ed è disciplinato dagli art. 92 - 96. Può assumere varie forme.


PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ( art. 95 )


Il Governo della Repubblica è un organo complesso composto dal Presidente del Consiglio

dei ministri e dai ministri che formano per l'appunto il Consiglio dei Ministri. Il Presidente

del Consiglio concorre alla formazione dell'indirizzo politico del Governo e gli è riconosciuta una posizione di preminenza manifesta in due momenti:

Nella composizione del governo: i suoi membri sono scelti dal Presidente del Consiglio

In seno al consiglio dei ministri: il Presidente del Consiglio è responsabile della politica generale del Governo, la dirige ed ha il compito di mantenere l'unità di indirizzo.



  • Il Presidente del Consiglio ha poteri di direzione di organi collegiali, di promozione e coordinamento dell'attività dei ministri, di esternazione e normativi;
  • Convoca e preside il Consiglio dei ministri, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i

lavori

  • Indirizza, coordina e promuove l'attività dei ministri
  • Può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e concorda con i ministri le

dichiarazioni pubbliche che impegnano la politica generale del Governo

  • Esercita i poteri esterni del Governo
  • Esercita un vero e proprio potere normativo in materia sia di ordinamento, sia di

disciplina

  • Egli è responsabile politicamente per tutti gli atti del Governo, civilmente e penalmente per i reati sia propri che comuni.

MINISTRI E CONSIGLIO DEI MINISTRI


Sono componenti del consiglio dei ministri e sono posti a capo dell' amministrazione che la legge suddivide in Ministeri - Dicasteri.

Essi svolgono funzioni:

politiche ( elaborazione dell' indirizzo politico )

amministrative ( attuazione dell'indirizzo )


Un ministro può essere a capo di più ministeri anche solo come reggente ( interim ). Stessa cosa può fare il PCM. I ministri possono essere di più dei ministeri e in questo caso vengono chiamati senza portafoglio perché alle loro spalle non vi è un vero e proprio apparato ministeriale per poter svolgere le funzioni loro delegate dal PCM.

I ministri si avvalgono di :

  • sottosegretari : sono i più stretti collaboratori dei ministri e PCM. Vengono nominati dal PdR su proposta del PCM e assumono le funzioni dopo aver giurato nelle mano del PCM. Il sottosegretario più importante è quello alla presidenza del consiglio dei ministri il quale viene nominato segretario del PCM e da cui dipende tutta la segreteria.
  • Alti commissari e commissari straordinari : sono estranei all'attività ministeriale ma vengono loro attribuite particolari responsabilità amministrative in via temporanea.

I ministri sono responsabili ( art. 96 ):


  • Politicamente : solo verso il parlamento → dimissioni
  • Penalmente : per i reti compiuti nell'esercizio delle funzioni → Tribunale dei ministri
  • Civilmente : ad es. per danni → giudice ordinario

CONSIGLIO DEI MINISTRI ( art. 95 )


Le deliberazioni del consiglio dei ministri sono adottate a maggioranza dei votanti, ed una volta adottate vincolano tutti i ministri. Le funzioni esercitate nel consiglio consistono nella:

- Elaborazione del programma di governo

- Deliberazione dei disegni di legge di iniziativa del governo

- Deliberazione dei decreti legge, delle leggi delegate e dei regolamenti; nomina della

alte cariche dello stato

- Deliberazione sulle questioni di ordine interno e internazionale e su tutti gli affari di

interesse generale che riguardano lo stato e le regioni

- Nomina di uno o più vicepresidenti del consiglio

Il consiglio dei ministri non ha atti propri.


Il consiglio di gabinetto è costituito dal presidente del consiglio dei ministri e dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri. Il consiglio di gabinetto è un organo di indirizzo e di composizione dei conflitti tra partiti, ma non ha funzioni deliberative.


I Comitati Interministeriali sono articolazioni del governo e vengono istituiti con legge e comprendono tutti i ministri interessati ad una materia cui si aggiungono funzionari ed esperti, e danno luogo ad una sorta di decentramento di alcune funzioni di governo. Tali comitati danno luogo ad una decongestione del consiglio dei ministri e consentono un esami più specializzato ed attento delle varie questioni, questi ultimi presentano anche inconvenienti, infatti si prestano a scelte eccessivamente settoriali ed ai comitati sono attribuiti anche compiti amministrativi.


I comitati dei ministri possono svolgere funzioni istruttorie e consultive nei confronti del governo o del consiglio dei ministri e sono formati da ministri e possono avvalersi di esperti estranei alla pubblica amministrazione.



FORMAZIONE DEL GOVERNO


La formazione del governo consta di 5 fasi:

1. Incarico: atto che spetta al PdR, con cui si affida al presidente del consiglio-che accetta con riserva- il compito di formare un nuovo governo in grado d'ottenere la fiducia alle camere; tale fase termina con lo scioglimento della riserva e con la presentazione della lista dei ministri al capo dello stato

2. Nomina dei ministri: spetta al PdR su proposta del presidente del consiglio, sia il presidente del consiglio, sia i ministri sono liberi d'accettare o meno la nomina.

3. Giuramento: il presidente del consiglio ed i ministri prestano giuramento nelle mani del PdR, dopo tale giuramento il governo può dirsi formato; in attesa della fiducia da parte delle camere non può compiere atti che lo impegnino politicamente

4. Elaborazione del programma di governo: è un atto con il quale il governo indica gli obiettivi che si propone di raggiungere nel periodo di carica e i mezzi di cui si servirà per farlo-sarà in base al programma che si aprirà il dibattito per ottenere la fiducia alle camere

5. Voto di fiducia: può concludersi in due modi:

Voto di fiducia, mostra l'esistenza d'un accordo in parlamento per dare appoggio al governo

Non ottenere la fiducia, il governo allora presenta le dimissioni e si apre una nuova crisi di governo. Dopo le dimissioni il governo resterà in carica per l'ordinaria amministrazione (nel caso in cui più governi si susseguano presentandosi al parlamento senza ottenere la fiducia il PdR può sciogliere le camere ed indire nuove elezioni sul presupposto che esse non riescano più a trovare un accordo per dar fiducia ad un governo e consentirgli di governare).

Tali fasi sono precedute da un'attività preparatoria che consiste nell'apertura delle consultazioni da parte del PdR, che nomina il presidente del consiglio dei ministri.


CRISI DI GOVERNO


Si possono avere 3 tipi di crisi di governo:

  • Parlamentari: si hanno quando una camera nega la fiducia al governo e questo  ultimo deve dimettersi(nel caso della mozione di sfiducia individuale è il singolo ministro a dover presentare obbligatoriamente le dimissioni)
  • Extraparlamentari: un partito politico o la corrente d'un partito che appoggiava il governo esce dalla coalizione privando il governo stesso della maggioranza parlamentare
  • Per ragioni di correttezza: quando è eletto un nuovo PdR il governo in carica presenta le dimissioni che per consuetudine vengono respinte; oppure quando le camere vengono rinnovate a seguito delle elezioni politiche(in questo caso le dimissioni sono accettate).

La mozione di sfiducia ( art. 94 ) può essere presentata da 1/10 dei parlamentari.


FUNZIONE DI INDIRIZZO PLITICO


L'attività più importante del governo è l'individuazione dell'indirizzo politico, che può mutare nel corso della vita del governo. Tra gli atti che indicano l'indirizzo politico ci sono:

  • sicurezza pubblica
  • Predisposizione del programma
  • determinazioni in materia di relazioni internazionali
  • finanzia pubblica e di bilancio

FUNZIONE AMMINISTRATIVA


  • Direzione e coordinamento dei ministeri
  • Nomina dei consiglieri di stato
  • Giudici della corte dei conti
  • Dirigenti ed alte cariche dello stato



FUNZIONE LEGISLATIVA


Alla funzione normativa del governo possono essere ricondotti vari atti:

  • Disegni di legge: presentati alle camere per l'approvazione, il voto contrario di una o di entrambe le camere al disegno di legge non comporta le dimissioni del governo
  • Decreti legge ( art. 77 ): sono provvedimenti provvisori con forza di legge e possono essere adottati dal governo in casi straordinari di necessità ed urgenza, sono immediatamente applicabili per non più di 60 giorni entro i quali devono esser convertiti in legge dal parlamento (il governo è tenuto a presentare alle camere i disegni di legge relativi per la conversione)-se le camere sono sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni; l'assemblea vota a scrutinio segreto, se il voto è negativo il decreto di legge cessa di produrre i propri effetti; se un decreto non è convertito in legge entro i 60 giorni esso si considera decaduto e non può essere ripresentato, la reiterazione di un D.L. che abbia stesso contenuto d'uno precedente è considerata dalla corte costituzionale illegittima. Sono esclusi:

leggi delega

leggi costituzionali

leggi elettorali

ratifica dei trattati internazionali.

  • Leggi delegate( o decreti legislativi)( art. 76 ): una legge del parlamento ( legge delega) conferisce il potere di emanare entro un tempo determinato e con modalità stabilite leggi delegate o D.Lgs.; con la legge delega le camere devono stabilire:

- Il tempo entro cui il governo deve emanare il D.Lgs.

- I principi ed i criteri direttivi del decreto

- L'oggetto del decreto

È sempre ammessa la revoca della delega da parte del delegante. Il D.Lgs. è adottato quando le materie su cui legiferare sono molto complicate ed ampie.   Casi particolari:

- stato di guerra ( art. 78 )

- norme sull' attuazione degli statuti.

  • Regolamenti: sono atti normativi propri dell'esecutivo; il procedimento che si segue per la loro emanazione s'articola in varie fasi:

- Predisposizione da parte del ministro che lo propone

- Parere dell'organo consultivo esistente presso il ministero

- Parere del consiglio di stato

- Approvazione da parte del consiglio dei ministri

- Emanazione con decreto del PdR

- Registrazione della Corte dei conti

- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiali

Oltre a sottostare alla legge incontrano un limite nella riserva di legge; spesso la costituzione riserva alla legge la disciplina di una determinata materia escludendo che su di essa possa intervenire un regolamento.







19. LA CORTE COSTITUZIONALE ( art. 134 )



  • Giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi
  • Sui conflitti tra poteri dello stato e tra stato - regioni
  • Sulle accuse promosse contro il PdR ( in questo caso la Corte viene integrata con 16 giudici aggregati nominati tra una rosa di 45 giudici )
  • Ammissibilità sul referendum abrogativo

La corte costituzionale è un organo collegiale composto da 15 giudici scelti tra magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, docenti universitari in materie giuridiche e tra avvocati con più di 20 anni d'esercizio:

  • 5 eletti dal PdR
  • 5 eletti dal parlamento in seduta comune e a scrutinio segreto
  • 5 ( 3 corte di cassazione - 1 consiglio di stato - 1 corte dei conti )
  • Giurano fedeltà nelle mani del PdR
  • Restano in carica per 9 anni e non sono rieleggibili
  • non possono svolgere altre funzioni ( incompatibilità )

PRESIDENTE


  • Resta in Carica per 3 anni ed è rieleggibile nell'arco dei 9 anni
  • È eletto a maggioranza assoluta ( in caso di parità il più anziano )
  • Designa il giudice relatore
  • Fissa le udienze
  • Dirige la discussione
  • Vota per ultimo

AUTONOMIA FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA :


  • Immunità dei parlamentari
  • Sospensione o rimozioni per gravi motivi
  • Retribuzione
  • Insindacabilità ed Imperseguibilità nello svolgimento delle funzioni
  • La corte opera con almeno 11 giudici e tutte le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

FUNZIONE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ


La funzione principale della Corte è il controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni compresi le leggi costituzionali e di revisione costituzionale e gli atti normativi comunitari sotto forma di legge di esecuzione dei trattati.

Sono esclusi i regolamenti in quanto dovrebbero essere già conformi alle leggi. Il controllo può essere di tipo:



  • Formale: sul procedimento che porta all'approvazione
  • Sostanziale: relativo al contenuto

PROCEDIMENTO IN VIA INCIDENTALE:


Nasce dall' iniziativa di un giudice comune il quale, nel dover prendere una decisione in un processo, si accorge che la legge da applicare sia di dubbia costituzionalità. A ciò può anche essere indotto da una delle parti in causa. In questo caso il giudice sospende il processo e solleva la questione di costituzionalità alla Corte con un atto di Ordinanza di motivato rinvio che deve contenere:

la disposizione di dubbia costituzionalità

l'indicazione della norma violata

le motivazioni del giudice


questa ordinanze vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e comunicate alle parti in causa ed al PCM.

Trascorsi 20 gg. Dalla pubblicazione si apre il giudizio di costituzionalità e l'esame e l'istruttoria vengono affidati ad un relatore che riferisce agli altri giudici. Essi si riuniscono in camera di consiglio ed emettono una sentenza:


Accoglimento: produce l'annullamento della legge in questione ed è Erga Omnes. In merito al concetto di retroattività ha deciso di stabilire i limiti temporali nei quali le sentenze devono prodursi.

Rigetto : dove la Corte ritiene infondata la presunzione di incostituzionalità supposta dal giudice a quo

Rigetto precario : dove, accertata l'incostituzionalità, la Corte rinvia ad un secondo momento la declaratoria.

Sentenza interpretativa di rigetto : con interpretazione diversa da quella del giudice che ha proposto la causa

Sentenza monito : dove la Corte si limita a dare " suggerimenti " al legislatore per migliorare il provvedimento.

Paralegislativa - manipolativa : dove viene adottato un provvedimento di accoglimento e la corte provvede contestualmente ad un adattamento del testo alla Costituzione


PROCEDIMENTO IN VIA DIRETTA


L'unica ipotesi in cui è consentito un accesso diretto è quando lo Stato o una regione ritengono una legge regionale o statale in contrasto con la costituzione o con il riparto delle competenze legislative Stato - regioni. Nel caso di accoglimento verrà determinato l'annullamento della legge ( statale o regionale ) e nel caso di rigetto si potrà procedere con la promulgazione della legge stessa.






La Corte è anche investita sui conflitti:

  • Tra poteri dello stato : devono essere organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e non devono appartenere allo stesso potere (x es. due ministri ). La sentenza sancisce le sfere di attribuzione o annulla un atto viziato da incompetenza.
  • Stato - regioni : sempre in merito alle sfere di competenza e non in base ad un atto legislativo ( altrimenti si tratta di un ricorso in via diretta ). La parte impugnante può chiedere la sospensione dell'atto impugnato in attesa della sentenza.

Le sentenze dell Corte costituzionale sono INAPPELLABILI in quanto essa rappresenta sia il potere presidenziale e sia il potere giuridico-politico.



REFERENDUM ABROGATIVO:


è ammissibile su qualsiasi legge tranne quelle a carattere art. 75:

  • Tributarie
  • Di bilancio
  • Amnistia - indulto
  • Ratifica dei trattati internazionali

GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL PDR ACCUSATO DI ALTO TRADIMENTO:


  • Il Parlamento in seduta comune decide sulla messa in accusa del PdR. Il presidente della camera dei deputati trasmette gli atti alla Corte.
  • Fase dibattimentale
  • La corte si riunisce con i giudici aggregati
  • La corte decide con Sentenza inappellabile




20. IL REFERENDUM



Il referendum è un istituto di democrazia diretta previsto dagli art. 75, 87, 138 CC che prevedono che qualsiasi legge approvata dal parlamento può essere sottoposta a consultazione popolare. Può essere di tre tipologie:


sulle leggi costituzionali ( art. 138 ): può essere proposto nei confronti di leggi emanate entro 90 gg su richiesta di 500.000 elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una camera. Esso può avvenire nel solo caso in cui la legge sia stata approvata con la sola maggioranza assoluta. In questo caso la legge è sospesa per tre mesi: trascorsi tre mesi senza che venga intentata alcuna procedura referendaria la legge viene promulgata.



sulle leggi ordinarie ( art. 75 ): per l'abrogazione, totale o parziale, delle leggi o atti aventi forza di legge. Riguarda le leggi già in vigore e richiede un quorum di partecipazione del 50,1% e che la maggioranza assoluta dei votanti si sia espressa x l'abrogazione. La procedura è la seguente:


iniziativa : inizia con la richiesta del referendum fatta da almeno 10 cittadini e con il " quesito " da porre e depositare tutto ciò presso la segreteria della corte di cassazione tra il 1° gennaio ed il 30 settembre; non è possibile nell'anno che precede lo scioglimento delle camere; se vi sono più richieste vengono accorpate; si raccolgono le firme ( escluso se la proposta viene dalle regioni )


deposito delle firme : devono essere 500.000 presso la Corte di cassazione entro tre mesi dalla richiesta di referendum.


Accertamento della legittimità delle firme : effettuata da un apposito organo della corte di cassazione ( ufficio centrale per i referendum ). L'ammissibilità del referendum spetta alla corte costituzionale che valuta se la materia del referendum non rientra in quelle specificate nell' art. 75.


Indizione : spetta al PdR ( art.87 ) dopo una delibera del CDM in una domenica tra 15 aprile ed il 15 giugno.


Votazione : in base al quorum previsto


Proclamazione : fatta dall' ufficio centrale per i referendum. Se la votazione è favorevole, il PdR, con proprio atto, abroga la legge.



21. GLI ORGANI AUSILIARI


Sono gli organi chiamati a svolgere un' attività di consulenza nei confronti degli organi costituzionali.


CONSIGLIO DI STATO ( Art. 100 )


È un organo con funzioni consultive e giuridico - amministrative di tutela della giustizia nell'amministrazione.

È formato da 6 sezioni di cui

  • 3 con funzioni consultive
  • 3 con funzioni giurisdizionali ( se si riuniscono insieme adunanza plenaria )
  • Insieme formano l'adunanza generale per i casi più importanti
  • Composto da un centinaio di membri ( concorso - nomina governativa )

L'attività consultiva si attua attraverso pareri che possono essere :

  • Facoltativi : richiesti dai vari ministeri
  • Obbligatori : prescritti dalla legge fatta salva la possibilità dell'organo richiedente di non tenerne conto. Ad esempio:

proposte di regolamento che devono essere approvate dal CDM

coordinamento di testi unici

i contratti amministrativi più importanti


Il Consiglio fornisce un valido sostegno al governo soltanto che è discutibile la presenza dei consiglieri all'interno dei ministeri con importanti funzioni. Inoltre la presenza di consiglieri di nomina politica pregiudica l'indipendenza dell' organo.



LA CORTE DEI CONTI



  • La Corte dei conti, esercita, in base alla Costituzione ( art. 100, 103 ) funzione di giurisdizione contabile e di controllo preventivo e di legittimità sugli atti del governo, di controllo successivo sul bilancio dello Stato e di controllo sulla gestione finanziaria degli enti contribuiti dallo Stato.
  • Ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
  • La corte esercita anche funzioni consultive.
  • Sui risultati del controllo riferisce alle camere

È composta da 530 magistrati ( concorso - nomina governativa ):

  • Presidente : di nomina governativa
  • Consiglio di presidenza : 10 magistrati della corte stessa + 4 esterni nominati dal parlamento in seduta comune
  • A livello centrale, esistono tre sezioni di controllo:

sugli atti del governo e delle amministrazioni statali

sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce di ordinaria

sui conti consuntivi delle province e dei comuni;

le tre sezioni giurisdizionali centrali invece sono giudice di appello rispetto alle sentenze delle sezioni giurisdizionali e regionali.

  • È divisa in 20 sezioni giurisdizionali ( 1 x regione ) a giudicare la attività che hanno generato indebita spesa.
  • 20 sezioni regionali che riferiscono sull'attività delle regioni
  • Il conflitto di competenza è risolto dalle sezioni riunite presiedute dal presidente.

Per quanto riguarda il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche è un controllo non solo di legittimità, ma di "regolarità delle gestioni" e, più in generale, di "rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa". Il ministro del Tesoro, prima di trasmettere il rendiconto annuale alle camere, lo invia alla corte dei conti che, a sezioni riunite, valuta la legittimità delle spese rispetto alle previsioni di bilancio, ma anche come le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.





CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO


Il CNEL è previsto dall' art. 99 CC come organo indipendente di consulenza economica e sociale. È formato da :

99 membri delle categorie produttive

12 esperti in campo sociale e giuridico

Presidente : x 5 anni nominato dal CDM


Svolge funzioni:

iniziativa legislativa in materia economica e sociale

attività consultiva nei confronti di parlamento e governo

può effettuare studi e ricerche nonché formulare pareri anche se non richiesti

è diviso in commissioni.




CONSIGLIO SUPERIORE DI DIFESA


È presieduto dal PdR ed esamina i problemi politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, ne fissa le direttive e coordina tutte le attività che la riguardano. È composto da:

PCM

Ministri di : Interno, Esteri, Economia, Difesa, Sviluppo economico

Capi di stato maggiore delle Forze Armate


Si riunisce due volte l'anno e quando ce ne sia necessità. Possono partecipare anche esperti nei vari settori e le decisioni del consiglio sono vincolanti.

Visto che gli argomenti trattati sono propri del governo, la sua attività è prettamente consultiva nei confronti del CDM.



ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA



Proprio per la delicatezza della funzione giurisdizionale è necessario che chi debba esercitarla debba essere posto al riparo da qualsiasi influenza esterna per garantire l'imparzialità ( art. 101 ). A decidere sulle controversie sono chiamati i giudici. L'insieme dei giudici si chiama magistratura o ordine giudiziario. A tutela di questa imparzialità intervengono gli art 106 e 107 della CC. Di contro viene limitata l'iscrizione a partiti politici dei magistrati ( art. 98 ).

I giudici si dividono in:

- giudici civili per le controversie tra privati sul principio di domanda cioè il giudice ascolta le parti poi prende una decisione.

- giudici penali per l'accertamento delle responsabilità conseguenti a reati ( magistratura giudicante ). Per l'accertamento dei fatti si servono del pubblico ministero ( art. 108 )  ( magistratura requirente ) il quale deve sottostare ai principi della legge 117/88



CONSIGLIO SUPERIORE DELLE MAGISTRATURA


Secondo l' art. 104, la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. La maggiore garanzia è posta in essere dal CSM ( art. 104, 105 ).

Il consiglio è composto in maniera da rappresentare diverse componenti:

  • PdR che lo presiede
  • 1° presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione
  • 24 membri elettivi:   - 2/3 eletti tra i magistrati

- 1/3 nominati dal parlamento in seduta comune


I membri elettivi durano in carica 4 anni e non possono svolgere altre funzioni.


FUNZIONI


assunzioni

assegnazioni e trasferimenti

promozioni autogoverno del sistema giudiziario

provvedimenti disciplinari


Al ministro della giustizia spetta:


partecipare a tutte le riunioni

obbligo di attuare tutte le decisioni del CSM

organizzazione del funzionamento della giustizia ( cancellieri, .)


Le decisioni del CSM sono adottate con DPR


RIFERIMENTI COSTITUZIONALI


  • Art. 24 Diritto alla difesa
  • Art. 25 Giudice naturale - Irretroattività
  • Art. 27 Personalità della responsabilità penale - Presunzione d'innocenza
  • Art. 111 Giusto processo - doppio grado di giudizio - motivazione














DIRITTO AMMINISTRATIVO


PROFILO STORICO E TENDENZE


Il diritto amministrativo è quel ramo del diritto che regola la P.A. ed i suoi rapporti con i cittadini. Si presenta come diritto speciale in quanto l' Amm.ne dispone nei confronti dei cittadini di poteri che un soggetto privato non ha ( concede benefici, priva di diritti, .).

L'attività della P.A. ricade solo in parte nel diritto amm.vo in quanto essa in alcuni casi si comporta come un privato ( x es. se stipula un contratto ) rientrando così nel diritto privato venendo così sottoposta al potere del giudice ordinario. In conclusione la P.A. è sottoposta ad un diritto misto.

Col passare dei secoli si è arrivati al principio di legalità che ha come conseguenza la tipicità degli atti amm.vi cioè il diritto sottoposto alla legge e perciò può emanare atti conformi ad essa.

Le tendenze contemporanee vanno verso l'incontro di volontà o accordi cioè forme di diritto privato più rapide e meno costose.


PRINCIPI COTITUZIONALI


L'amministrazione è disciplinata direttamente e indirettamente in 4 luoghi e modi diversi:


Amm.ne come apparato esecutivo del governo : in base all' art. 95 " i ministri sono responsabili . individualmente per la condotta del proprio dicastero " in sostanza il ministro è un tratto d'unione tra Parlamento e P.A. e l' amm.ne è in pratica l'apparato esecutivo del governo del quale fanno parte i ministri - capi dell'amm.ne. ora comunque l'amm.ne è sottoposta al principio di legalità e alle numerose riserve di legge esistenti.

2. L'amministrazione come svolgimento di funzioni pubbliche nell'interesse della

Collettività ( art. 97, 98 ):

gli uffici pubblici sono organizzati secondo la legge

le leggi sull' amm.ne devono rispecchiare

. buon andamento

. imparzialità ( assunzioni per concorso, al servizio esclusivo della nazione, limitazione all'iscrizione a partiti )


In questi casi l'amm.ne non si comporta più come apparato esecutivo del governo ma in funzione della collettività.


3. Amm.ne indipendente:

  • l' art. 5 riconosce le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento
  • l' art. 114 riconosce comuni, province, città metropolitane e regioni come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni.

A questo punto, gli enti autonomi possono agire difformemente dal governo centrale in quanto la loro amm.ne può essere politicamente diversa della maggioranza governativa.

4. Amm.ne come funzione essenzialmente locale: l' art. 118 " le funzioni amm.ve sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, sino conferite a Province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza."

La norma si compone di due elementi: da un lato attribuisce i compiti amministrativi al comune in quanto organizzazione di governo più vicina ai cittadini ( principio di sussidiarietà ), dall'altra consente di assegnare compiti amministrativi ai livelli superiori di governo, quando tale assegnazione sia funzionale ad una migliore cura degli interessi pubblici coinvolti ( principio di adeguatezza ).


Si producono in questo modo 4 conseguenze:


1. Si riduce l'ambito di applicazione della concezione dell'amministrazione come apparato

esecutivo del governo

2. Si rafforza il legame tra amministrazione e collettività

3. La concezione dell'amministrazione come funzione essenzialmente locale e quella   dell'amministrazione indipendente interagiscono tra loro;

4. si scinde la funzione amministrativa da quella legislativa


PRINCIPIO DI LEGALITA'


Il principio di legalità può definirsi come la sottoposizione dell'amministrazione alla legge, nel senso che l'amministrazione può fare solo ciò che è previsto dalle leggi e nel modo da esse indicato. Oggi l'amministrazione è collegata al parlamento indirettamente attraverso il governo e direttamente perché è organizzata e agisce solo secondo i criteri e le direttive fissati dal parlamento stesso con le leggi. Il privato agisce nell'ambito delle leggi che stabiliscono i limiti della sua azione, ma nell'ambito delle quali il privato è libero. La pubblica amministrazione, invece, agisce secondo le direttive poste con le leggi che determinano positivamente i modi in cui l'amministrazione deve agire; l'amministrazione può compiere soltanto gli atti indicati dalla legge, solo nel modo, per i motivi e nei tempi indicati dalla legge stessa. Quindi rispetto ai privati la legge si presenta come un circolo, nell'ambito del quale ogni comportamento è lecito; rispetto all'amministrazione si presenta come un binario, per poter essere legittima l'attività amministrativa deve procedere lungo di esso.

Il principio di legalità è limitato alle attività autoritarie dell'amministrazione che ogni volta che agisce compie scelte (discrezionalità amministrativa).


NUOVI PRINCIPI SUI RAPPORTI TRA POLITIA E AMM.NE


I D.lvo. 267/2000 e D.lvo. 165/2001 hanno introdotto nuovi principi sui rapporti tra politica ed amministrazione e sui rapporti tra organi di governo elettivi e organi amministrativi composti con personale pubblico professionale. Secondo questi principi, gli organi a composizione politica debbono dirigere e controllare mentre quelli a composizione burocratica debbono gestire. Lo scopo è evitare che i politici posti al vertice

dell'amministrazione si interessino di decisioni minute, amministrative, per le quali è possibile commettere imparzialità. La riforma cost. 3/01 ha sancito la separazione tra attività legislativa ( Stato, regioni ) e amm.va ( comuni ).


PRINCIPI SOVRANAZIONALI


Le amministrazioni sono regolate da principi proveniente dagli organismi sopranazionali. Il l' art.6 della convenzione Europea prevede il riconoscimento di una serie di diritti fondamentali dei cittadini nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. La più importante è: " ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza dell'accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente". La corte europea ha stabilito una serie di principi da applicare ai rapporti cittadino-amm.ne:

indipendenza e imparzialità dell'organo decidente

sottoposizione dello stesso alla legge

obbligo di assicurare il contraddittorio

pubblicità della procedura

diritto delle parti di munirsi di un difensore

obbligo dell'autorità di decidere entro un termine ragionevole.

Lo stato è tenuto a garantire una soddisfazione pecuniaria al soggetto leso.

Se si passa poi alla norma del trattato che impegna l'unione a rispettare i diritti fondamentali. Si deve osservare che un organo giurisdizionale, la corte di giustizia della comunità europea, ha tratto dalla norma generale una serie di principi regolatori dei rapporti tra l'amministrazione e i privati. I principi sono:

legalità (le autorità amministrative si devono informare al diritto)

l' eguaglianza, la proporzionalità (le misure prese non devono comportare sacrifici sproporzionati per i privati)

contraddittorio( i soggetti interessati devono essere sentiti prima che la decisione venga adottata)

La posizione dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni è stata rafforzata e garantita attraverso la previsione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che sancisce un diritto ad una buona amministrazione e quelle specifiche in tema di sicurezza sociale, assistenza sociale, protezione della salute, tutela dell'ambiente.



25. NOZIONE ED ESTENSIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Non esistono criteri univoci di definizione della P.A. Ci si può riferire:


Costituzione art. 97, 98

Riforma della contabilità del 1978 ( elenco di tutti gli enti pubblici allo scopo di normalizzare e consolidare i conti economici

D.lvo 165/01

Disposizioni comunitarie


TIPI DI AMMINISTRAZIONE


Col passare degli anni si è passati da un organizzazione monista ( centrale e compatta ) ad una reticolare. Oggi vi è una pluralità di soggetti che può esprimere la volontà dello Stato in sede amministrativa. La struttura e quindi anche i conflitti si moltiplicano: infatti l'organizzazione reticolare è articolata su più poli posti in aree diverse: Stato, regioni, organismi sopranazionali.



26. FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE



Alla pubblica amministrazione si sono andati accollando compiti sempre più vasti.


Le funzioni d'ordine e finanziarie:


rapporti internazionali e difesa: sono compiti pubblici riguardanti i rapporti con altri stati e con organismi internazionali e la difesa del territorio e della popolazione.

Ordine pubblico: si tratta del complesso di attività di prevenzione e di repressione dei reati

Finanza: l'amministrazione pubblica deve assicurare le entrate necessarie per le attività ancora limitate e deve gestire le risorse finanziarie raccolte, assicurando l'economicità e la correttezza della spesa.


Le funzioni sociali:


  • Protezione del lavoro: tutela del lavoro dei minori e delle donne, della protezione dei lavoratori che prestano opera in impianti e processi lavorativi insalubri o pericolosi, della mediazione nei conflitti di lavoro tra dipendenti e datori di lavoro.
  • Servizi sociale e pubblici: servizi erogati dall'amministrazione pubblica a privati, eventualmente a carico degli stessi
  • Cultura: istruzione scolastica, biblioteche, l'alta cultura che sono funzioni integralmente svolte dalla pubblica amministrazione.


Le funzioni economiche:


  • Intervento pubblico Diretto : si presenta quando l'amministrazione pubblica assume veste di imprenditore e si ha così l'impresa pubblica. Il tipo di impresa pubblica oggi predominante è la società con partecipazione pubblica.

È sotto la direzione pubblica ma giuridicamente privata e quindi regolata dal codice civile ( x es. Agip le cui azioni sono detenute dall' Eni la quale è una società a partecipazione pubblica ).

Sono andate progressivamente scomparendo :

le imprese organo ( le imprese gestite dallo stato con propri organi)

le imprese ente pubblico (gestite da un apposito ente pubblico).


  • Intervento pubblico Indiretto: In Italia circa un terzo dell'economia è in gestione pubblica diretta. Le restanti attività economiche non vengono svolte in maniera completamente libera perché l'amministrazione pubblica svolte su di esse controlli.

Tali controlli possono essere:

- Controlli sull'entrata: necessari per svolgere una determinata attività

- Controlli sull'attività: riguardano molti aspetti dell'attività economica

- Direzione: mira ad indirizzare il complesso dell'attività del soggetto che vi è sottoposto, vi sono strumenti di direzione come le sovvenzioni

- Espropriazione: una proprietà o un'impresa vengono trasferite d'autorità da un privato alla pubblica amministrazione e possono essere espropriati beni o aziende

- Regolazione: la legge attribuisce ad una amministrazione poteri di intervento nell'economia per stabilire le regole del corretto svolgimento del rapporto stesso - Tutela della concorrenza


Funzioni di governo del territorio


Sin dai primi anni successivi all'unificazione, i pubblici poteri si sono interessati all'assetto del territorio. Tali interventi possono essere classificati in:

- Infrastrutture: i principali mezzi di comunicazione sono gestite dalla pubblica amministrazione

Ambiente

- Urbanistica: comprende tutto ciò che concerne l'uso del territorio ai fini della localizzazione e tipizzazione degli insediamenti con le relative infrastrutture.



27. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA



L'amministrazione statale è quella di pertinenza dello Stato e può essere :

centrale (ha sede nella capitale)

decentrata (ha sede in periferia)


L'amministrazione pubblica non statale è di più tipi:

- amministrazione degli enti pubblici nazionali

- amministrazione di enti pubblici autonomi.


Nelle città capoluogo di provincia vi sono normalmente:

  • Uffici statali decentrati
  • Uffici di enti pubblici nazionali
  • Uffici regionali decentrati
  • Uffici dell'ente della provincia

I diversi uffici appartengono a persone giuridiche pubbliche diverse e hanno dipendenze diverse.


AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE


PCM : Al vertice dell'amministrazione statale c'è il presidente del consiglio col relativo apparato. Una delle caratteristiche del vertice dell'amministrazione statale è la compresenza di politica ed amministrazione; tale inserimento della politica nell'amministrazione è realizzato per assicurare che la seconda non diventi un potere arbitrario separato, bensì risponda alle esigenze della collettività. Il tutto è disciplinato dalla 400/88.


2. Ministeri : Le funzioni amministrative più importanti sono svolte dai ministeri; nel loro ambito esistono vari organi ed uffici:

- Ministro: è il capo del ministero, propone al consiglio dei ministri la nomina dei dirigenti con funzioni generali, dirige l'azione amministrativa, adotta le decisioni di maggior rilievo

- Sottosegretario: è un organo ausiliare, a cui spettano competenze che vengono delegate dal ministro, se gli vengono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali, può essergli attribuito il titolo di vice ministro

- Gabinetto del ministro: ha funzioni d'ausilio del ministro e di coordinamento

- Consiglio di amministrazione: ha una struttura stabile e compiti che riguardano l'organizzazione del lavoro e del ministero

- Segretario generale: ha compiti di coordinamento

- Dipartimento, direzione generale, divisione: il dipartimento è la struttura di primo livello costituita per l'esercizio organico e integrato delle funzioni del ministero, le divisioni sono la struttura di base.


Con il D.lgs. 300/1999 è stata operata una riduzione degli apparati ministeriali: i ministri da 18 sono divenuti 12, sono state limitate le singole unità di comando, il personale è stato raggruppato in un ruolo unico, si è sancito il principio della flessibilità nell'organizzazione.


I ministeri sono uffici complessi, dotati di personale e mezzi propri, che operano in settori

di intervento omogenei; si differenziano in ordine ai tipi di funzioni, alle soluzioni strutturali, interne e periferiche, alle dimensioni ed alla disciplina. Tendenzialmente in tutti

i ministeri ricorrono 3 caratteri:

- Il vertice è mutuato dal governo

- I poteri del ministro e del ministero sono identici perché il primo opera nei limiti delle attribuzioni del secondo

- L'organizzazione interna è divisionale, in altre parole le unità elementari vengono progressivamente aggregate in uffici intermedi e questi in uffici generali a fianco dei quali spesso si trovano altri variamente composti quali i consigli superiori e gli altri organi collegiali.


3. Agenzie : deve perseguire gli obiettivi stabiliti in apposite convenzioni stipulate con le amministrazione interessate, disponendo a tal fine di un particolare regime d'autonomia in ordine all'organizzazione interna, al personale, alla finanza ed alla contabilità. Sono state istituite agenzie con funzioni tecnico-operative che richiedono professionalità e conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro. Nella realtà, il nuovo assetto organizzativo non ha trovato attuazione.








AMMINISTRAZIONE STATALE DECENTRATA



L'amministrazione decentrata si è evoluta lungo 4 tappe:


1. l'organismo periferico principale era la Prefettura (funzione dei ministri in periferia )

2. si sono moltiplicati i ministeri che hanno istituito in periferia i propri uffici decentrati,

gli uffici decentrati dei ministeri si sono resi sempre più autonomi rispetto al controllo e al coordinamento del prefetto

3. il settorialismo dell'amministrazione decentrata è ancora aumentato perché si sono costituiti anche più uffici decentrati

4. si è avuto un mutamento di tendenza: gli uffici decentrati di alcuni ministeri sono stati trasferiti alle regioni e non sono più uffici statali, ciò ha portato ad una certa semplificazione degli apparati decentrati.


La maggior parte dei ministeri ha un'articolazione periferica estesa su tutto il territorio nazionale. Ciò perché vi è la tendenza dell'amministrazione centrale a controllare l'esecuzione delle decisioni da parte delle amministrazioni periferiche; le motivazioni si vanno arricchendo con la sfiducia della classe dirigente nazionale nei confronti della classe locale, con l'aumento di soggetti che operino vicino ai destinatari per meglio soddisfarne le esigenze. In periferia, accanto ad amministrazioni specializzate ( Difesa, Sicurezza, Finanza.) vengono istituiti uffici territoriali del governo ( frutto della trasformazione delle prefetture ).

Sono stati, inoltre, introdotti uffici di coordinamento e di raccordo dell'azione delle amministrazioni periferiche, quali

prefetti

comitati provinciali della pubblica amministrazione



AMMINISTRAZIONE PUBBLICA NON STATALE


Lo stato aveva troppi controlli e troppi impiegati e per questo agiva troppo lentamente. Per

sopperire a tale lentezza si procedette con la creazione di nuovi enti pubblici, perché si pensava che la soluzione alla lentezza burocratica non stesse nell'assumere altri impiegati ma nell'istituire altri enti pubblici.

Ente pubblico è una persona giuridica pubblica con fini rilevanti per l'ordinamento giuridico statale. Gli enti pubblici hanno potestà diverse:

- possono essere enti con capacità generale o con legittimazione limitata. Nel primo caso non hanno limiti di materia nel secondo possono agire solo nei campi loro indicati dalla legge

- possono essere enti autonomi ossia possono darsi un indirizzo politico - amministrativo

proprio

- possono essere enti autarchici, ossia hanno la potestà di emanare atti

amministrativi dotati di imperatività.





TIPOLOGIE DI ENTI PUBBLICI


  • Gli enti pubblici indipendenti : sono enti dotati di autonomia politica ossia possono darsi un indirizzo politico-amministrativo differente da quello del governo centrale, possono interessarsi di tutti i problemi delle collettività amministrative, tale tipo di ente è ritrovabile tra gli enti pubblici locali ( eccezione per lo Stato ) .

  • Gli enti pubblici associativi : sono enti alla cui base vi è un'associazione.

  • Gli enti pubblici strumentali : agiscono secondo gli indirizzi e sotto il controllo di un organo dello Stato, per svolgere funzioni ausiliarie e possono essere di 3 tipi:

- enti pubblici di disciplina di settore: che hanno compiti di controllo di operatori privati - enti pubblici di erogazione: erogano servizi alla collettività ( INPS )

- enti pubblici economici: svolgono attività imprenditoriale e agiscono con regole di diritto privato ( BNL, IRI, ENI, ENEL .).



AMMINISTRAZIONI INDIPENDENTI



L'indipendenza di determinate funzioni pubblicistiche si concretizza attraverso il riconoscimento di poteri di autonomia, di gestione e d'organizzazione. Le autorità indipendenti hanno 3 caratteristiche:

1. si pongono al di fuori dell'apparato esecutivo e quindi sfuggono al controllo del governo

2. esercitano funzioni normative e si sostituiscono al parlamento

3. agiscono attraverso forme di natura contenziosa tipiche dei processi.


Esempi di amministrazione indipendente sono:

  • CONSOB la commissione nazionale per le società e la borsa
  • ANTITRUST
  • Garante per la PRIVACY
  • Autorità per le TELECOMUNICAZIONI


STRUTTURE DI COORDINAMENTO TRA AMMINISTRAZIONI



Le strutture di coordinamento tra amministrazioni sono numerose:

A valenza nazionale :

> Presidenza del consiglio dei ministri

> Conferenza permanente STATO - REGIONI

a valenza periferica:

> Prefetti

> I comitati provinciali della pubblica amministrazione

> I commissari straordinari del governo.

Tutti questi organi hanno funzioni di coordinamento tra più amministrazioni. Si sono andate sviluppando interdipendenze ed interrelazioni tra soggetti che operano a diversi livelli territoriali, così da creare il modello strutturale dell' amministrazione composta.



AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN FORMA PRIVATA



Le amministrazioni pubbliche in forma privata sono 4:

  • Enti pubblici : abbiamo un soggetto pubblico con norme del settore privato.
  • Società anomale : che sono società per azioni che presentano caratteri derogatori rispetto al modello definito nel codice civile in quanto previste e regolate da una legge ( abbiamo soggetto privato)
  • Amministrazioni private per l'esercizio di funzioni pubbliche : ossia di quei soggetti privati ai quali è attribuito dalla legge l'esercizio di compiti pubblici
  • Amministrazioni private in pubblico comando : ossia società per azioni di diritto comune nelle quali soggetti pubblici detengono partecipazioni azionarie.


I PRIVATI IN FUNZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE


Spesso la P.A., per raggiungere i suoi obiettivi, si avvale di soggetti privati piuttosto che svolgere direttamente i compiti rimanendo così separati dall'amm.ne e utilizzando mezzi e organizzazione propri.

Questo fenomeno si può realizzare con:


  1. Legge : che demanda alcune funzioni a determinati soggetti ( x es. Notai )
  2. Atti autoritativi : dove la P.A. che intende affidare un servizio ne stabilisce le regole ( x es. concessioni di servizi )
  3. Via diretta : mediante un contratto che segue la natura privatistica.


















28. ENTI PUBBLICI AUTONOMI

REGIONI, PRVINCE E COMUNI



Sono garantiti dalla costituzione ( art. 5 ) ed a essi è dedicato tutto il titolo V della cost.


LE REGIONI


Nel 1970 si dava attuazione alle norme costituzionali sulle regioni e l'istituto regionale diveniva un organismo generale, in tutto il territorio. Le regioni non sono completamente somiglianti al modello indicato dalla costituzione. Le tappe principali di questa fase sono:


1970: prime elezioni regionali, eletti i consigli regionali

1972: emanazione degli 11 decreti delegati che trasferiscono funzioni, personale e mezzi finanziari dallo stato alle regioni

d.P.R. 616/1977 che completa il trasferimento; si è proceduto con un unico ampio atto con forza di legge che riguarda ordinamento ed organizzazione amministrativa, servizi sociali, sviluppo economico, assetto ed utilizzazione del territorio, beni, finanza, personale ed enti pubblici.

Riforma Cost 1/99 con la quale s'espande l'autonomia statuaria delle regioni ordinarie e si modifica il relativo assetto dei rapporti tra gli organi di governo

con la legge costituzionale 3/2001, che apporta modifiche al titolo V del testo costituzionale del '48.


i principali tratti della nuova disciplina sono:


ART 114 le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono qualificati elementi costitutivi della repubblica

ART. 117 lo stato ha competenza legislativa solo nelle materie tassativamente elencate; tutte le altre sono di competenza delle regioni

ART 118 Le funzioni amm.ve sono attribuite ai comuni fatto salvo l'applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza

si aboliscono le norme riguardanti i controlli preventivi sugli atti amministrativi delle regioni e quelli sugli atti amministrativi degli enti locali

permane la distinzione tra regioni a statuto speciale e regioni ordinarie, ma si prevede anche la possibilità di intese con lo stato per attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni che ne facciano richiesta

si espande l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali

si accorda protezione costituzionale alle città metropolitane e si rinvia alla legge dello stato la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale

si riconosce autonomia statuaria e regolamentare agli enti locali

si prevede la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, province alla commissione parlamentare per le questioni regionali






ORGANI DELLA REGIONE


Sono stabiliti dall' art. 121


Consiglio Regionale : è l'unico organo legislativo della regione e dura in carica 5 anni. È titolare della potestà legislativa e statuaria. Il sistema di elezione ed il numero dei consiglieri sono fissati con legge regionale nei limiti stabiliti dalla legge.

Di solito il consiglio è composto:

presidente ed ufficio di presidenza

commissioni consiliari per settore

gruppi consiliari per partito

conferenza dei capi gruppo


E' simile ad un ramo del parlamento ma ha compiti molto vasti:


esamina ed approva lo statuto con particolare procedura ( art. 123 )

esamina e delibera le leggi regionali

elegge i tre delegati per l'elezione del PdR


Giunta regionale ( art. 121 ) : è l'organo esecutivo della regione ed è composta da assessori e presidente.


Presidente :

rappresenta la regione

dirige la politica della giunta e ne è responsabile

promulga le leggi e i regolamenti regionali

dirige le funzioni amministrative che lo stato delega elle regioni.


Assessori : sono preposti alla cura dei singoli settori.


La costituzione stabilisce che in assenza di diverse disposizioni statuarie, il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio diretto. In questo caso spetta al presidente anche il potere di nominare e revocare i componenti della giunta.

Il consiglio può votare la sfiducia all'esecutivo.


LEGISLAZIONE REGIONALE


Dopo il 1970, oltre lo stato, vi sono ben 20 enti con potestà legislativa che si esplica in vario modo:

potestà legislativa regionale statuaria: lo statuto determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali; lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di 2 mesi, tale statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale.

Potestà legislativa residuale: riguarda le materie che non sono riservate allo stato e non formano oggetto di potestà concorrente tra stato e regioni; le regioni dispongono in questo caso di una potestà legislativa esclusiva.


Potestà legislativa concorrente o ripartita: riferita a regioni a statuto ordinario; ai limiti previsti per la potestà residuale vanno aggiunti quelli derivanti dalla determinazione dei principi fondamentali della materia; tale potestà si esplica in 20 materie (ricerca scientifica, istruzione, alimentazione, rapporti internazionali.).


Potestà regolamentare: riguardano le materie di competenza regionale e possono riguardare anche quelle di competenza esclusiva dello stato.



Nell'esercizio della potestà legislativa la regione deve rispettare altri due tipi di limiti:

Quelli posti dall' art.120 della costituzione: non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito tra le regioni, non può ostacolare la circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, non può limitare il diritto dei cittadini di esercita la loro professione impiego o lavoro.



AMMINISTRAZIONE E FINANZA DELLE REGIONI


La costituzione detta una disciplina unitaria per la finanza regionale e locale ( art 119 ) :

Le regioni, province, città metropolitane e comuni hanno autonomia finanziaria di entrata ed uscita


Agli stessi enti sono attribuiti:

Tributi ed entrate propri

Quote di tributi erariali

Risorse aggiuntive dello stato


Autonomia Organizzativa : è sancita dall' art. 123 che concede la possibilità di organizzazione interna.


Autonomia procedimentale : Le regioni a statuto ordinario regolano i procedimenti di propria competenza, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni della legge, e senza essere vincolate alle norme di dettaglio in essa contenute.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome devono adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali della legge.

La disciplina generale del procedimento amministrativo regionale costituisce materia riservata alla competenza esclusiva delle regioni, che possono dettare regolamentazioni difformi da quelle dettate dalle legge 241/1990 per le amministrazioni nazionali.


Personale delle regioni : Il personale delle regioni è sottoposto ai principi sanciti da D.Lgs. 165/2001 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni: disciplinato in parte dalla legge e in parte da accordi sindacali applicabili a tutte le regioni.



CONTROLLI SULLE REGIONI


Il controllo sugli organi è regolato dall' art. 126 della costituzione, secondo il quale si può

provvedere allo scioglimento del consiglio regionale e alla rimozione del presidente della

giunta per:


1. Atti contrari la costituzione

2. Gravi violazioni di legge

3. Motivi di sicurezza nazionale


L' art. 120 disciplina un controllo sostitutivo. Il governo può sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, dei comuni e delle province in 3 ipotesi:

1. mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria

2. pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica

3. quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica ed in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.


Vi è poi il controllo di Gestione attribuito alle competenze della Corte dei Conti.


CONSORZI DI ENTI LOCALI, COMUNITA' MINTANE, UNIONE DI COMUNI


Le associazioni di comuni sono diverse ed hanno nomi diversi: quando sono costituite tra comuni di montagna per la gestione di boschi, servizi sociali, etc, sono comunità montane; I consorzi hanno un territorio più vasto di quello degli enti che lo compongono.

Le funzioni sono a volte limitate ed in altri casi estese a numerosi settori. L'organizzazione segue il modello di quella del comune: c'è un'assemblea, un organo più ristretto, un presidente, un segretario ed impiegati.

L'unione di comuni può essere costituita da due o più comuni contermini, per l'esercizio di una pluralità di funzioni di rispettiva competenza. L'unione disciplina autonomamente la propria organizzazione, lo svolgimento delle funzioni attribuite e i rapporti tra i comuni

partecipanti.



PROVINCE



La provincia s'estende sul territorio più vasto di quello comunale e comprende più comuni, ma ha dimensioni minori a quelle dei consorzi. Per mutare il territorio provinciale la costituzione prevede una procedura complessa ( Art. 133 ):

- proposta dei comuni interessati

- consultazione con la regione in cui è posta la provincia

- decisione con legge della repubblica

la costituzione prevede l'esistenza delle province e le garantisce stabilendo che esse sono

elementi della repubblica ( art.114 ).




ORGANIZZAZIONE


L'organizzazione della provincia è simile a quella del comune:


consiglio provinciale con compiti deliberativi, composto da un numero di membri variante da 24 a 45, eletti col sistema maggioritario ogni 5 anni dai cittadini residenti nella provincia

la giunta, composta da un numero di assessori in misura non superiore a 16 nominati dal presidente con funzioni esecutive

il presidente, eletto a suffragio universale diretto ed è responsabile dell'amministrazione della provincia

il direttore generale, il segretario e uffici amministrativi per settori.


COMPITI


trasporti

turismo e commercio

Agricoltura

Difesa del suolo

Valorizzazione e tutela dell'ambiente

Beni culturali

Servizi sanitari


Non bisogna confondere l'Ente provincia ( ente pubblico con organi elettivi ) con gli uffici provinciali dello Stato ( x es. Prefetture, uffici territoriali del Governo ) che sono organismi decentrati dei ministeri ai quali è preposto un impiegato statale.


CITTA' METROPOLITANE


La città metropolitana sostituisce la provincia. Con la riforma del 2001 la città metropolitana ha acquistato lo stesso status degli enti locali tradizionali, comuni e province. L'organizzazione e le funzioni della città metropolitana sono fissate dallo statuto, adottato dall'assemblea degli enti locali interessati. Essa assume tutte le funzioni della provincia.



COMUNI



I comuni sono enti pubblici operanti in un territorio delimitato e sono circa 8000. Un tratto importante del potere locale è l'alto numero dei comuni di dimensioni minime, il conseguente localismo della dirigenza locale e la sostanziale stabilità del potere locale. Nelle relazioni tra stato, regioni e comuni si sovrappongono 4 diversi ordini di principi:


1. autonomia dell'ente locale: leggi recenti attribuiscono all'ente locale autonomia amministrativa, organizzativa, statutaria e finanziaria.

2. supremazia dello stato e della regione rispetto all'ente locale ( Art. 5 ): la regolazione con legge delle principali singole componenti dell'ordinamento locale, soggezione dei comuni e delle province nell'esercizio delle rispettive funzioni ai poteri di programmazione, indirizzo..

3. parità tra i diversi livelli di governo ( art. 114 ): equiparazione tra stato, enti locali e regioni

4. integrazione (o cooperazione o di collaborazione): i diversi livelli di governo concorrono in un medesimo ambito decisionale.


Il comune ha un proprio territorio e propri abitanti; il territorio costituisce un limite di azione. La costituzione ( art. 133 ) regola la modificazione del territorio dei comuni e dispone che, per modificare il territorio al quale si estende il comune e per istituire nuovi comuni, occorre:

- sentire le popolazioni interessate

- provvedere con legge regionale.


La delimitazione della popolazione può avvenire in modo generale o particolare. In generale fanno parte del comune:


- cittadini italiani residenti nel comune con dimora stabile in esso

- i cittadini italiani che abbiano nel comune il domicilio

- le persone che svolgono un'attività economica nel comune


Tale determinazione è rilevante a livello tributario perché le persone che rientrano nelle categorie diventano contribuenti del comune.


ORGANIZZAZIONE


  • Il consiglio comunale è composto di un numero di membri varianti da 12 a 60, eletti ogni 5 anni da tutti i cittadini residenti nel comune con più di 18 anni. Il consiglio ha poteri normativi e di controllo della giunta.

  • La giunta municipale è l'esecutivo del comune. È composta di un numero di membri non superiore ad un terzo dei consiglieri, nominati dal sindaco. È presieduta dal sindaco stesso ed ha poteri amministrativi.

  • Il sindaco rappresenta il comune, ne firma gli atti ed è a capo dell'amministrazione; egli presiede sia il consiglio comunale, sia la giunta municipale. Può nominare, designare e revocare i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

  • Il direttore generale non è elettivo, può essere nominato nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti dal sindaco, previa deliberazione della giunta. Viene nominato al di fuori della dotazione organica e ha un contratto a tempo determinato.

  • Il segretario è un impiegato di carriera, entrato nell'amministrazione mediante concorso pubblico ed esercita funzioni di collaborazione e di consulenza amministrativa.

Solitamente i componenti della giunta si dividono i compiti, a tali compiti corrispondono gli uffici del comune, ai quali vengono preposti i membri della giunta che si chiamano assessori, mentre gli uffici cha da loro dipendono si chiamano assessorati.


Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto, nell'elezione del consiglio comunale.


Nei comuni con popolazione fino a 15000 abitanti il sindaco si presenta collegato ad una lista e il voto dato a lui è indirettamente dato alla lista; risulta eletto il candidato che ha ottenuto maggioranza relativa.


Nei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti il voto dato al sindaco non implica il voto alla lista d'appartenenza. L'elettore può esprimere la preferenza per una lista differente da quella a cui appartiene il sindaco per cui s'è votato. Tale norma favorisce un miglior esercizio del controllo. Nei comuni con più di 15000 abitanti sono previsti due turni d'elezioni. Il sindaco per essere eletto nella prima elezione deve ottenere una maggioranza assoluta, altrimenti si procede ad un secondo turno nel quale s'assiste al ballottaggio. La durata in carica del sindaco e del consiglio sono collegate, infatti le dimissioni del sindaco travolgono il consiglio e viceversa.


FUNZIONI DEI COMUNI


Le funzioni principali dei comuni sono:

polizia municipale

pianificazione urbanistica

trasporti, gas ed elettricità

disciplina del commercio

strade, acquedotti, fognature..

controllo dell'igiene degli alimenti, della salubrità del suolo.

gestione dei macelli

impianto e manutenzione dei cimiteri e polizia mortuaria.


Ciascuna di queste mansioni si articola in modo complesso. Le funzioni cambiano da comune a comune. Le funzioni nominate sono quelle proprie dei comuni, divise ancora in obbligatorie e facoltative. Vi sono poi funzioni statali (così dette delegate):

tenuta degli atti di stato civile

tenuta delle liste elettorali

ordine pubblico


Il sindaco, nello svolgere queste funzioni, agisce come ufficiale del governo.


I comuni, oltre all'autonomia delle entrate, hanno diritto a ricorrere alla cassa depositi e prestiti ed altre risorse provenienti dalle regioni.





CONTROLLI


I controlli disciplinati dalle leggi ordinarie sono:

controlli eventuali: a tutela delle minoranze consiliari

controllo della corte dei conti sulla gestione finanziaria

controlli sugli organi dei comuni:

- scioglimento e sospensione del consiglio comunale e nomina di commissari

- sospensione o rimozione del sindaco e di membri della giunta.


I municipi sono un nuovo ente locale, le loro funzioni ed organizzazioni sono disciplinate

dallo stesso statuto e regolamento; è un organismo subcomunale diretto a decentrare i comuni ed evitare il proliferare dei comuni stessi.


Le circoscrizioni sono obbligatorie nei comuni con popolazione superiore a 100000 abitanti, facoltativa in quelli con abitanti tra i 30000 e i 100000. La circoscrizione è una parte del comune, organizzazione e compiti sono stabiliti dallo statuto comunale. Vi è un consiglio circoscrizionale che rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione ed è eletto dalla popolazione. L'altro organo è il presidente del consiglio circoscrizionale che è eletto nell'ambito del consiglio o scelto dal corpo elettorale. Quanto ai compiti, possono essere consultivi oppure deliberativi. Consultivi sono le proposte e i pareri sul bilancio del comune, sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi, sui piani urbanistici. I compiti deliberativi riguardano i lavori pubblici, la sanità.




I PROCEDIMENTI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI



Il procedimento amministrativo è una sequenza d'atti contraddistinta dalla presenza di un atto principale preceduto e seguito da atti emanati in funzione di quest' ultimo. Il procedimento è la forma necessaria dell'attività amministrativa.

La giurisprudenza ha isolato gli atti che accompagnano il provvedimento principale e che non sono autonomamente impugnabili davanti ad un giudice dal provvedimento vero e proprio che è impugnabile.


Si fissano leggi sul procedimento per far si che il disorientamento dei cittadini diminuisca,

per assicurare un giusto equilibrio tra bisogno di autonomia dei corpi amministrativi funzionali e la necessità di controllo di quelli centrali e per garantire le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini.


La legge 241/1990 fissa una decina di principi:


La comunicazione dell'avvio del procedimento ( 7 - 8 )

Diritto di prendere visione degli atti del procedimento ( 10 )

Intervento nel procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti ( 9 )

Il termine per rendere pareri e valutazioni tecniche. ( PARERI 45 gg VALUTAZIONI 90 gg ) ( 16 - 17 )

Responsabile del procedimento

Determinazione del termine per provvedere (le pubbliche amministrazioni determinano e rendono pubblico il termine entro il quale il procedimento deve concludersi) ( 2 ).

L'obbligo di provvedere o meglio di concludere il procedimento con un provvedimento espresso

Contenuto necessario del provvedimento ( 3 )

La legge dispone il diritto di accesso ai documenti amministrativi; chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il diritto di accesso è proceduralizzato: occorre fare richiesta motivata, si attua mediante esame o estrazione di copia. Contro il rifiuto entro 30 giorni può ricorrere al tribunale amministrativo regionale che può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti. ( 22 - 27 )


FASI DEL PROCEDIMENTO


Iniziativa : La fase di iniziativa apre il procedimento e ne determina l'oggetto. Nel caso in cui gli atti sono compiuti da soggetto privato o pubblico si parla di iniziativa di parte, se invece sono compiuti dall'autorità pubblica che deve emanare il provvedimento allora sarà

iniziativa d'ufficio


Istruttoria : è la fase in cui si valutano gli interessi in gioco ( primari e secondari ) attraverso l'acquisizione di documenti, ispezioni, pareri.


Decisione : la fase decisoria è quella finale con cui si adotta un provvedimento amministrativo; formalmente la più importante.. sostanzialmente è più importante la fase iniziativa. La decisione del procedimento può essere:

- Emanazione del provvedimento richiesto

- Adozione di un provvedimento parzialmente diverso da quello richiesto

- Diniego cioè senza che venga adottato un provvedimento(è un provvedimento in senso proprio).

Una volta emanato il provvedimento è immediatamente produttivo d'effetti a meno che non sia prevista una fase d'integrazione.


I procedimenti principali sono:

Procedimenti precettivi: diretti a porre in essere prescrizioni di carattere generale

Procedimenti dichiarativi: diretti a produrre certezze giuridiche

Procedimenti autorizzatori: rendono possibile lo svolgimento di un'attività consentita ma non libera (sono a iniziativa di parte : porto d'armi, autorizzazione esercizio d'impresa.)

Procedimenti concessori: hanno ad oggetto qualità sottratte alla libera disponibilità dei privati e sono riservate ai pubblici poteri (sono oggetto di concessione: beni demaniali, attività riservate all'autorità pubblica, aiuti finanziari a enti pubblici o soggetti privati)

Procedimenti ablatori: producono un effetto privativo ( espropriazione, requisizione)

Procedimenti di secondo grado: servivano ad ottenere un provvedimento definitivo per poi impugnarlo in sede giurisdizionale.



Il ricorso amministrativo è una domanda, presentata dal soggetto interessato rivolta all'autorità amministrativa, perché annulli o modifichi il provvedimento emanato. Tale ricorso presuppone:

Emanazione d'un provvedimento amministrativo

Domanda di modifica o annullamento dello stesso

Interesse del richiedente

I ricorsi amministrativi sono diretti nei confronti dell'autorità amministrativa e decisi con un nuovo provvedimento amministrativo. Tale provvedimento può essere a conferma o d'annullamento. I ricorsi giurisdizionali sono diretti ad un'autorità giurisdizionale ( TAR ) e decisi con sentenza.


I ricorsi amministrativi sono:


Ricorso per opposizione indirizzato alla stessa autorità che ha emanato l'atto

Ricorso gerarchico indirizzato ad un'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l'atto

Ricorso straordinario al capo dello Stato ed è un rimedio generale


PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO


Provvedimento amministrativo è l'atto terminale del procedimento, mediante il quale l'istituzione amministrativa dispone riguardo all'interesse pubblico di cui è attributaria, esercitando la propria autorità e incidendo sulle situazioni soggettive dei privati.



Il provvedimento amministrativo ha due caratteri:


validità : è la conformità dell'atto alla disciplina normativa

efficacia, : l'idoneità effettiva del provvedimento a produrre effetti giuridici ( un provvedimento può esser efficace anche se invalido x es dopo che la Corte dei Conti appone il visto dopo il controllo preventivo).

imperatività : fa nascere, modifica, estingue situazioni giuridiche soggettive in modo unilaterale, senza il concorso del soggetto al quale il provvedimento è desinato e prescindendo dalla verifica giudiziale del potere.



VIZI DEL PROVVEDIMENTO



Il provvedimento può esser viziato da irregolarità o invalidità. L' irregolarità è considerata una difformità dalle prescrizioni legislative e mancato rispetto dei principi del procedimento ( evita l'annullamento ).

Quando l'ufficio che emana un atto non è soggetto della potestà amministrativa perché difetta della qualità di organo amministrativo, l'atto è adottato in carenza di potere e quindi è inesistente.


L'illegittimità può essere di 3 tipi:

incompetenza (vengono fatti ricadere i vizi relativi al soggetto)

eccesso di potere (quelli attinenti ai motivi)

violazione della legge (carattere residuale).




LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA


Il cittadino può far valere due diverse situazioni giuridiche (diritti ed interessi giuridici) dinanzi a due tipi di giudici (amministrativo e ordinario).

Il modello monistico prevede che il controllo giurisdizionale sull'attività della pubblica amministrazione sia affidato al giudice ordinario.

Il modello dualistico prevede che l'amministrazione quando esercita poteri autoritativi nei confronti dei cittadini deve essere sottoposta ad un giudice speciale.

In Italia si è affermato un modello dualistico.


Il diritto soggettivo è la fondamentale situazione di vantaggio che l'ordinamento riconosce ad un soggetto nei confronti di un bene, fin quando non venga esercitato un potere dalla pubblica amministrazione.

L'interesse legittimo è una situazione soggettiva correlata all'esercizio di un potere amministrativo ed attribuisce al titolare la capacità di influire sull'esercizio del potere amministrativo stesso. Pretendere l'esercizio corretto e legittimo del potere amministrativo tutelato da un giudice. Assicura la tutela dei privati nei confronti della P.A.


Se la situazione soggettiva del cittadino lesa dalla pubblica amministrazione è un diritto soggettivo interverrà un giudice ordinario, se invece è un interesse legittimo interverrà il giudice amministrativo.

Un tempo solo i diritti soggettivi erano risarcibili, ora tale distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi non c'è più. Il giudice amministrativo ha una giurisdizione esclusiva ( art. 103 )


La giurisdizione amministrativa si articola su 3 organi:

  • consiglio di stato
  • tribunali amministrativi regionali
  • consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana.

I TAR sono organi generali di giustizia amministrativa di primo grado, sono presieduti da magistrati del consiglio di stato e formati da consiglieri reclutati con appositi concorsi.





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