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LEGGE BANCARIA DEL 1936 - IL SUPERAMENTO DELLA LEGGE BANCARIA DEL 1936

diritto



LEGGE BANCARIA DEL 1936


Le operazioni di banca furono inizialmente regolate sommariamente dal Codice di Commercio del 1882, il quale si limitava ad introdurre un peculiare obbligo di trasparenza per le società che esercitavano il credito.

Il primo provvedimento importante in materia definisce l'odierna figura della Banca d'Italia, alla quale viene conferita l'esclusiva nella funzione di emissione della moneta (eliminando dal privilegio il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia) e 515g61f nella gestione delle stanze di compensazione.

Il secondo provvedimento viene emanato per la tutela del risparmio. La nuova legge si basa sulla costruzione di un apparato di controllo amministrativo per vigilare sull'accesso al mercato bancario, sull'azione degli intermediari, sulla loro eventuale crisi qualora questa sia inevitabile, costituendo così il primo nucleo di legislazione bancaria e, realizzando quella che viene definita tutela indiretta del risparmio, non intesa come tutela dei risparmiatori, ma come tutela indiretta del risparmio complessivo, gestito dal sistema e come tutela della stabilità del Mercato Bancario.

I principali strumenti per conseguire questi obiettivi sono rappresentati  dall'autorizzazione concessa dal Ministero delle Finanze all'apertura delle banche, all'apertura di filiali e per le eventuali fusioni. Mentre alla Banca D'Italia, che è già Banca Centrale, viene riservata l'attività di vigilanza sugli intermediari, con poteri di controllo regolamentare, cartolare ed ispettivo.



Altro pilastro portante della legge bancaria del 1936 riguarda la netta separazione tra banca e industria. Questo principio per evitare che il sistema bancario venga coinvolto nelle crisi delle imprese industriali. La vecchia legislazione infatti vietava i rapporti di partecipazione azionaria delle banche nel capitale delle imprese e viceversa.

A causa della crisi dal 1936 esse assunsero la qualifica di Banche di interesse nazionale (le cosiddette BIN), caratteristica che hanno conservato fino alle privatizzazioni verificatesi nel corso degli anni novanta.

Tutto ciò fece dell'IRI un gigante economico dalle proporzioni esagerate rispetto a quasi tutti gli altri gruppi di imprese operanti in Italia.

L'IRI era stato pensato da Giolitti come un ente temporaneo per gli smobilizzi e per il finanziamento a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese. Esso finì, invece, per diventare permanete, perché le risorse di capitale del mercato risultarono insufficienti a riassorbire tutte le partecipazioni.

Un altro principio fissato dalla legge del 1936 è il pluralismo istituzionale:

in base a questo principio le banche ed, anche un numero ristretto di istituti di credito speciale, venivano suddivisi in pubblico o privato, con forme legali diverse.






Riassumo questo concetto in un semplice schema:



BANCHE PUBBLICHE BANCHE PRIVATE





Banche ed enti Banche S.p.A. in S.p.A. Banche popolari o

pubblici mano pubblica crediti cooperativo



il credito distintivo tra imprese bancari pubbliche o provate deve essere ricercato:


  • Nella subordinazione dell'ente al controllo statale;

  • Nell'essere la sua attività svolta al servizio dello Stato;

  • Nella natura del fine perseguito, ovvero nell'espressa qualificazione di diritto pubblico indicata dalla legge.

Nonostante la prescrizione normativa di coesistenza delle due tipologie di banche, nella realtà storica del 1936, esse erano prevalentemente di diritto pubblico sia per la forte presenza dello stato sia perché si voleva salvaguardare l'interesse pubblico con la tutela dei depositi.

L'ultima norma riguardante l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria prevedeva in realtà due tipi di autorizzazione per l'ingresso di nuovi operatori nel mercato bancario: un'autorizzazione alla costituzione dell'ente ed un'autorizzazione all'inizio delle operazioni.

Il sistema bancario italiano, prima delle legge del 1936, aveva visto la nascita di una miriade di imprese bancarie che avevano determinato fenomeni di forte instabilità con grave pericolo per la tutela del risparmio e della stessa funzione di intermediazione bancaria.

Nel 1936 venne realizzata una completa e importante riforma bancaria, che strutturava il sistema creditizio in forma gerarchica ed istituiva distinte categorie d'aziende di credito.



Le caratteristiche che le banche avevano assunto, dopo la legge del 1936, erano essenzialmente:


Si trattava di enti prevalentemente pubblici, sia per la forte presenza dello stato, sia perché si voleva salvaguardare l'interesse pubblico con la tutela dei depositi;


La specializzazione, cioè l'esistenza di due tipi di banche: le banche commerciali che erogavano prestiti a breve scadenza e gli istituti di credito che concedevano prestiti a medio-lungo termine;

La scarsa concorrenza dovuta alle politiche di cartello e alla rigidità di gestione;


La scarsa trasparenza, in quanto non venivano comunicate al cliente le condizione praticate sui contratti bancari e sui depositi in conto corrente;


I costi elevati, soprattutto per il personale e quelli per le perdite sui crediti, date le scarse garanzie dei contraenti;


La sottocapitalizzazione;


La limitata operatività delle banche, in quanto esse fornivano pochi servizi.


IL SUPERAMENTO DELLA LEGGE BANCARIA DEL 1936


La legge bancaria del 1936 ha continuato a regolare il sistema bancario italiano fino all'entrata in vigore de Testo Unico del 1993. La vecchia normativa non permetteva alle banche di mantenere un sufficiente grado di competitività sul paino europeo, anche a causa della liberalizzazione dei mercati creditizi prevista dai Trattai europei.

Dalla legge del 1936, infatti, derivano troppi limiti all'attività delle banche, costrette dalla specializzazione temporale e operativa a restringere notevolmente il loro campo d'azione.

In pratica, la legge negava alle banche quella libertà di azione che è invece indispensabile ad ogni impresa che voglia ben operare sul mercato ed essere competitive.

Con la legge del 30 luglio 1990 (legge Amato) e il successivo decreto legislativo di attuazione, si è avuto un primo superamento del principio di specializzazione bancaria. La legge ha previsto e disciplinato la trasformazione delle banche pubbliche in società per azione ha consentito la fusione tra banche infine , soprattutto, ha introdotto il gruppo bancario polifunzionale.

La riforma del 1993 ha sostituito alla tripartizione prima esistente (Banca Centrale, Banche di credito ordinario e Banche di credito speciale) una bipartizione: Banca Centrale e banche di credito ordinario. In pratica, quindi, sono stati soppressi gli istituti di credito speciale.

Fino all'introduzione dell'Euro, la Banca Centrale, in Italia la Banca d'Italia, ha svolto innumerevoli funzioni riguardanti soprattutto l'emissione di banconote e la relativa quantità monete da immettere sul mercato. È noto infatti che un'eccessiva quantità di moneta in circolazione provoca la perdita di valore della moneta stessa, la quale si svilisce, perdendo valore di acquisto e si genera inflazione. Con l'introduzione dell'Euro, la Banca Centrale non ha più il compito di emettere carta-moneta perché questa importante funzione spetta alla BCE.

Quindi la Banca Centrale controlla soltanto l'operato delle banche di credito ordinario e delibera in materia di tasso ufficiale di sconto.






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