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LE FONTI DEL DIRITTO

diritto



LE FONTI DEL DIRITTO


Le Fonti del Diritto sono quel complesso di fattori e circostanze che permettono che nuove regole vengano prodotte e introdotte nell' Ordinamento Giuridico.

Si dividono in:

FONTI DI PRODUZIONE: sono quei fattori, come la Legge e la Consuetudine, che cerano nuove norme dell' Ordinamento.

FONTI DI COGNIZIONE: non producono nuove norme ma sono strumenti che consentono una migliore conoscenza delle Norme che vengono prodotte nel sistema.

Le Fonti che operano in ciascun ordinamento sono in qualche misura coordinate tra loro sulla base di una vera e propria Gerarchia delle Fonti.


COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

FONTI PRIMARIE

Legge Ordinaria

Decreti Legge

Decreti Legislativi



Leggi Regionali

Regolamenti Comunitari

FONTI SECONDARIE

Regolamenti

FONTI NON SCRITTE

La Consuetudine


Le Fonti sullo stesso livello possono modificarsi a vicenda invece quelle dei livelli sottostanti non possono modificare quelle dei livelli superiori.


La Costituzione è entrata in vigore nel 1948 dopo lo Statuto Albertino, ed è:

LUNGA: perché on si limita a disciplinare l'organizzazione dello Stato e a elencare le fondamentali Liberta del cittadino ma contiene Norme dettagliate relative alle garanzie di libertà dei cittadini.  

RIGIDA: perchè non può essere modificata dalla Legge Ordinaria ma da Leggi di Revisione Costituzionale


Le Leggi Costituzionali hanno il compito di modificare ed integrare la Costituzione.

I Decreti Legge sono provvedimenti madiante il quale il Governo Legifera in caso di urgenza co la seguente conversione in legge entro 60 giorni.

I Regolamenti sono di due tipi fondamentali:

ESECUTIVI: che vengono emanati dalla Pubblica Amministrazione e hanno la funzione di precisare le modalità di attuazione delle Leggi.

AUTONOMI: hanno la funzione di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento di un organo dello Stato o di un  Ente Pubblico.

La Consuetudine è costituita da due elementi:

OGGETTIVO: la ripetizione costante nel tempo di  un certo comportamento da parte di una pluralità di consociati.

SOGGETTIVO: la convinzione circa il carattere Giuridicamente doveroso del comportamento in questione.







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