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LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI E LA LORO SOLUZIONE

diritto



le controversie internazionali

e la loro soluzione

la nozione di controversia internazionale

Sebbene nelle norme che istituiscono meccanismi per risolvere le controversie internazionali, una definizione di controversia sia assente, questà può essere trovata in una sentenza della Corte Permanente di Giustizia internazionale del '24.

Una controversia internazionale è un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, una contraddizione, un'opposizione di tesi giuridiche o di interessi. Si noti che secondo la Corte internazionale di giustizia non è sufficiente mostrare che gli interessi delle due parti sono in conflitto, ma è necessario che la pretesa di una delle due parti si scontri con la manifesta opposizione dell'altra. Le due posizioni possono manfiestarsi anche semplicemente attraverso un comportamento (ad es. l'occupazione della ambasciata americana di Teheran e la reazione degli USA).

Una definizione di controversia internazionale è importante perchè il sussistere di una controversia è il presupposto della applicazione di numerose regole di diritto internazionale che ad essa ricollegano conseguenze giuridiche.


prevenzione e soluzione delle controversie

Due principi fondamentali in materia di controversie nel diritto internazionale:



La Carta delle Nazioni Unite dispone che i membri risolveranno le loro controversie internazionali con mezzi pacifici in maniera che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo. Si tratta di una disposizione enunciante una pacifica norma generale di diritto consuetudinario internazionale;

Nessuno stato può, senza il suo consenso, essere costretto a sottoporre le sue controversie con gli altri stati alla mediazione o all'arbitrato o a qualsiasi altro tipo di soluzione pacifica. In altri termini è il principio della libertà dei mezzi per risolvere la controversia (o libertà anche di non risolverla).


Non un principio di diritto ma una esigenza della comunità internazionale è invece quella di cercare di prevenire ed impedire le controversie e comunque di minimizzare le loro ripercussione nelle relazioni internazionali. Ciò attraverso un impegno alla prevenzione anche attraverso il perfezionamento di meccanismi miranti a tale fine, come accordi e procedimenti di notificazione preventiva e di consultazione. E' quanto dichiarato in un documento di un gruppo di esperti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in europa.

Ivi si è sviluppato anche il concetto di dispute management, o gestione della controversia, sulla modalità di affrontarla onde evitare la compromissione della pace, sicurezza giustizia.

Anche numerosi trattati prevedono meccanismi di prevenzione attraverso la consultazione e la notificazione preventiva, soprattutto in materia di inquinamento transfrontaliero e di attività pericolose.

Si ricordi inifine che anche la esistenza di meccanismi di risoluzione obbligatoria delle controversie ha una benefica funzione in materia di prevenzione.


i mezzi e i procedimenti di soluzione delle controversie

Innanzitutto chiariamo la distinzione fra estinzione della controversia e soluzione della controversia:

Estinzione della controversia: si ha nel momento in cui la contrapposizione di atteggiamenti in relazione ad un conflitto di interessi viene meno. Si tratta di un fatto storico la cui rilevazione è importante perchè da esso possono discendere conseguenze giuridiche (Ad es. nel '74 la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato estinta la controversia fra Francia, Nuova Zelanda, contro la Francia per i suoi 151j99b esperimenti nucleari nella polinesia francese per la venuta meno dell'atteggiamento francese, essendosi la Francia impegnata ad astenersi nel futuro da tali esperimenti).

Soluzione della controversia: si tratta non di fatto storico, bensì di concetto giuridico. E' la valutazione provvista di efficacia vincolante rilevabile nell'ordinamento giuridico internazionale relativa alla controversia.

Data la natura paritaria della società internazionale, la soluzione delle controversie è sempre ricollegabile alla volontà delle parti alle controversie stesse. Tale collegamento alla volontà delle parti può essere:

diretto : la controversia è risolta dalle parti stesse con accordo;

indiretto: le parti si accordano a considerare come vincolante la valutazione che del loro contrasto darà un terzo da loro designato, e la controversia viene pertanto risolta con sentenza.


L'accordo e la sentenza sono attualmente i soli mezzi di soluzione delle controversie esistenti nella società internazionale.


Si noti però che non sempre la soluzione della controversia parta anche alla sua estinzione. Gli accordi o la sentenza possono anche non essere eseguiti, con la conseguenza che la originaria controversia rimane aperta e se ne aggiunge un'altra.


Distinti dai mezzi di risoluzione delle controversie sono i procedimenti per la soluzione delle controversie. I diversi procedimenti sfociano sempre in uno dei mezzi di soluzione delle controversie (accordo o sentenza).

La messa in funzione di tutti i procedimenti di soluzione dipende dall'accordo delle parti.

L'accordo sul procedimento da adottare può:

formarsi preventivamente al momento dell'insorgere della controversia;

al momento stesso dell'insorgere della controversia;

nella funzione conciliativa delle Nazioni Unite, dove sembrerebbe che il procedimento si metta in moto senza l'accordo delle parti, in realtà esso sussite comunque, valendo come tale la adesione alla Carta delle Nazioni Unite.


Nell'ambito dei procedimenti è ancora utile distinguere il negoziato da tutti gli altri che implicano l'intervento di un terzo. In questi ultimi il terzo interveniente ha di solito una nazionalità diversa da quella delle parti e, talvolta soprattutto in casi di controversie fra paesi confinanti, si tratta di una commissione di persone della nazionalità dei due stati (più i membri necessari a raggiungere un numero dispari).


Altra distinzione è fra:

quelli che portano necessariamente alla soluzione della controversia senza ulteriore accordo (sono quelli che si concludono con sentenza) e sono denominati procedimenti arbitrali e giurisdizionali;

quelli che alla soluzione della controversia portano solo eventualmente (che mirano a favorire l'accordo fra le parti) e sono denominati procedimenti diplomatici (negoziato, inchiesta, buoni uffici, mediazione e conciliazione).


Vista la libertà di determinare il procedimento da seguire nell'accordo gli esempi classici di procedimento non sono altro che modelli di riferimento. Nela pratica recente si assiste spesso alla determinazione di procedimenti ibridi fra i vari modelli classici.


Non esiste una gerarchia fra i vari procedimenti da seguire, data la completa libertà di deterinarli. Tuttavia spesso negli accordi internazionali si prevede di fare ricorso ad un determinato procedimento solo quando sono esaurite le possibilità di ricorrere ad un altro (ad esempio il ricorso a procedimento arbitrale quando quelli diplomatici non abbiano avuto esito positivo).


Vediamo i modelli classici di procedimento:


il negoziato

E' il procedimento di soluzione delle controversie che porta al mezzo dell'accordo più frequentemente usato nella pratica internazionale. Anzi la sua importanza passa inosservata perché spesso ad esso si ricorre segretamente senza che la stampa venga a saperlo. Moltissime controversie sono risolte o semplificate proprio attraverso l'intervento dei ministeri degli esteri dei vari paesi.

Non esiste tuttavia una regola generale che imponga le parti a scegliere altro procedimento solo dopo avere esperito tentativi di negoziato, mentre invece tale previsione è contenuta in molti trattati come condizione prelimiare alla scelta di diverso procedimento.

Il negoziato può avere allora uno dei seguenti esiti:

- fallimento completo;

- soluzione della controversia tramite accordo finale;

- determinazione tramite accordo di altro procedimento da seguire.


Obbligo internazionalmente riconosciuto nel corso dei negoziati è invece quello del comportamento secondo buona fede, il che significa ai sensi di una sentenza del '69 della Corte internazionale di Giustizia per il caso della piattaforma continentale del mare del nord, che le parti hanno l'obbligo di comportarsi in modo tale che il negoziato abbia un senso, il che non si verifica se una di esse insiste sulla propria posizione senza contemplare alcuna modifica.


i procedimenti diplomatici

Si tratta di procedimenti che mirano a facilitare l'accordo tra le parti e che richiedono l'intervento di un terzo.

La Carta delle Nazioni Unite cita solo all'art. 33 l'inchiesta, la mediazione e la conciliazione.

La dichiarazione di Manila aggiunge i buoni uffici.

Ma si è già detto che si tratta di modelli e le parti sono libere di accordarsi per la determinazione di diversi procedimenti di solito ibridi di quelli citati.


BUONI UFFICI

Con i buoni uffici il terzo si limita a mettere in comunicazione le parti e a facilitare la messa in moto o la ripresa di negoziati fra esse. Possono essere esercitati da un terzo stato o anche da autorevole cittadino di uno stato terzo o ancora da alti funzionari di organizzazioni internazionali.

Essi esauriscono le loro funzioni quando i negoziati fra le parti sono avviati o ripresi.


LA MEDIAZIONE

Rispetto ai buoni uffici qui il ruolo svolta dal terzo è più importante. Il mediatore non si limita a mettere in contatto le parti ma facilita attivamente i negoziati tra di esse, talora presentando proposte di carattere ufficioso e non vincolante.

In genere la funzione è svolta da uno o più stati o da un autorevole rappresentante di organizzazioni internazionali. In ogni caso è importante la autorità politica del mediatore affinché le sue proposte abbiano un peso ed una forza persuasiva particolare.


INCHIESTA

Quando la controversia sia incentrata su un diverso apprezzamento di una situazione di fatto può accadere che le parti decidano per il procedimento della inchiesta, o come si usa recentemente dire a procedimento di accertamento dei fatti (fact-finding), come preventivo e imparziale accertamento dei fatti di cui è questione.

In tal caso uno o più individui (il cui ricorso può essere stabilito obbligatorio da alcuni trattati) sono incaricati di procedere all'accertamento dei fatti secondo regole di procedura più o meno dettagliate, con piena osservanza comunque del principio del contraddittorio fra le parti. Può essere loro necessario di recarsi negli stati in questione e allora vi sono disposizione specifiche recanti garanzie alla loro incolumità e imparzialità.

Ad es. la convenzione sul diritto del mare del '82 prevedono a tale fine una commissione arbitrale specializzata per l'acertamento dei fatti. Accertamento che viene considerato definitivo tra le parti.

In ogni caso comunque, sia l'accertamento vincolante o meno, esso mira solo a facilitare l'accordo successivo fra le parti, spesso come fase di procedimento più complesso.

Si tratta però di un procedimento utilizzato per gli incidenti di minore importanza politica.


CONCILIAZIONE

Fattispecie che presenta caratteri comuni con l'inchiesta e la mediazione.

Uno o più individui sono incaricati dalle parti a procedere ad un esame della controversia e a formulare proposte per la sua soluzione contenute in un rapporto. Le proposte di soluzione non sono però vincolanti per le parti.

Gli accordi che prevedono la conciliazione sono spesso molto dettagliati sulla composizione e il modo di procedere delle commissioni.

Molto importante è notare che alcuni trattati prevedono che il ricorso alla conciliazione sia obbligatorio. Tale obbligatorietà può essere intesa in due sensi diversi:

in taluni casi il trattato prevede un ulteriore pactum de contrahendo destinato a costituire obbligatoriamente una commissione nel caso di controversia fra le parti;

in altri casi la obbligatorietà vuo dire che ciascuna delle parti può mettere unilateralmente in moto il procedimento di conciliazione. E anche se l'altra parte non collabora in questi casi di solito la commissione è precostituita o si costituisce automaticamente in base a regole prefissate. Di tale secondo tipo è ad esempio il meccanismo di conciliazione obbligatoria prevista nella convenzione di Vienna del '69 sul diritto dei trattati, ed anche quello per alcuni casi particolari previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del '82.


i procedimenti di soluzione nel sistema delle nazioni unite

Il capitolo sesto della Carta delle Nazioni Unite è dedicata alla soluzione pacifica delle controversie attraverso procedimenti diplomatici per facilitare l'accordo fra le parti.

Ivi si prevedono:

poteri specifici del Consiglio di sicurezza (che si esplicano sempre con carattere raccomandatorio, ed infatti si tratta di procedimenti diplomatici);

diritti e obblighi sia degli stati parte della controversia che degli altri stati.


Diritti e obblighi delle parti: in primo luogo evidentemente quello di ricorrere a mezzi pacifici di soluzione. E in funzione preventiva ciascun membro (o anche l'Assemblea generale e il Segretario generale) ha il potere di sottoporre alla attenzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla Assemblea generale le situazioni pericolose o che possano dare origine a controversie.

Tale potere si tramuta in obbligo se le parti hanno tentato invano di affrontare la situazione con i mezzi (rectius prcedimenti) indicati nel già visto art. 33.


Poteri del Consiglio di sicurezza: innanzitutto potere di indagine su qualsiasi controversia o situazione pericolosa, direttamente attraverso organo sussidiario o attraverso il Segretario generale, che ha sua volta ha poteri diretti di indagine.

Il consiglio di sicurezza può invitare le parti a risolvere le controversie attraverso i mezzi ex noto art. 33, ed in ogni momento raccomandare procedure o metodi di aggiustamento e i termini di regolamento delle procedure.

A richiesta delle parti può inoltre intervenire con raccomandazione per la soluzione di controversie anche non pericolose per la pace e la sicurezza internazionali.


l'arbitrato

L'arbitrato vero e proprio porta ad una sentenza avente carattere vincolante ed è perciò considerato fra i mezzi obbligatori di soluzione delle controversie. I cosiddetti arbitrati consultivi sono dunque classificabili nell'ambito della conciliazione.

In tale caso le parti scelgono un arbitro , un terzo, la cui decisoine è detta sentenza o lodo, che le parti stesse si sono obbligate a considerare vincolante.

Ciò che distingue tale figura dal procedimento giudiziale di soluzione delle controversie è la modalità di scelta dell'arbitro. Nell'arbitrato non è precostituito.

E' infatti necessario che vi sia un accordo delle parti per deferire la soluzione all'arbitro, accordo che può essere:

- concluso dopo l'insorgere della controversia (compromesso)

- prima del suo sorgere (per es. attraverso clausole compromissorie di trattati). E in tale secondo caso consistono in pactum de contrahendo in cui le parti si impegnano a stipulare ulteriore accordo in caso di nascita di controversia nel quale di designerà l'arbitro competente.

In genere esso è scelto fra i membri della Corte di Arbitrato Internazionale costituita dalle Convenzioni dell'Aja di fine / inizio del secolo scorso, la quale non è altro appunto che una somma di nominativi.

Nella prassi l'arbitro è al solito un tribunale arbitrale composto da tre e fino a cinque membri (sempre dispari per evitare stallo) scelti fra giuristi di chiara fama internazionale. Quando si tratta di capi di stato essi ormai sono affiancati da gruppi di giuristi. Di solito ogni stato parte della controversia designa uno o più membri,mentre quelli necessari per raggiungere il numero dispari sono designati di comune accordo. E questo è motivo per cui possono crearsi seri ostacoli alla individuazione dell'arbitro e dunque alla soluzione della controversia. Vari trattati per evitare ciò dispongono dei termini che se non rispettati danno facoltà ad un terzo di designare gli arbitri competenti.

Discusso se il tribunale arbitrale abbia anche la cosiddetta competenza delle competenze, ossia il potere di giudicare della propria competenza. In mancanza della previsione anche implicita di tale competenza i problemi di interpretazione dell'accordo di arbitrato aprono una nuova e distinta controversa.


L'arbitro è tenuto in genere ad applicare il diritto internazionale, ma le parti possono avere deciso di chiedere che esso si pronunci ex aequo et bono.


Lo svolgimento del processo è regolato dall'accordo di arbitrato.

In genere ogni parte ha i suoi agenti, avvocati e rappresentanti. Il processo si articola sempre in due fasi, fase scritta e fase orale.

Si conclude con la sentenza o lodo, decisione motivata presa a maggioranza (gli arbitri non consenzienti possono percisare la loro posizione). A questo punto la sentenza ha efficacia di cosa giudicata in senso sostanziale per le parti. Non è ammesso ricorso ed è immutabile tranne che in casi eccezionali la previsione di revisione a seguito di scoperta di fatto/i nuovo/i, aventi influenza decisiva sulla decisione.

Si noti che la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, che consente alle parti di designare com preferito, in una apposita dichiarazione, uno tra i vari tipi di procedimento obbligatorio di soluzione delle controversie, fa della soluzione arbitrale il pricedimento residuale che vale quando le parti non abbiano scelto procedimenti diversi (stessa possibilità è data dal Regolamento della Corte internazionale di giustizia).


il procedimento giudiziale e la corte internazionale di giustizia

Il procedimento giudiziale che porta ad una soluzione giudiziale per mezzo di sentenza della controversia ha in comune con l'arbitrato l'accordo di rimettersi ad un terzo che decide con effetto vincolante per le parti. La differenza essenziale risulta dal fatto che in tale caso il terzo competente al risolvere la controvesia è un tribunale precostituito.

L'esempio più importante di tale tribunale è attualmente la Corte internazionale di giustizia, (successore della Corte permanente di giustizia internazionale della Società delle nazioni).

Essa è stata costitutia nel 1922 nel quadro delle Nazioni Unite, con uno statuto basato peraltro su quello del suo precedente.

Infatti benchè debba ritenersi un organo nuovo rispetto a quello utilizza anche il corpus giurisprudenziale maturato nel tempo da entrambe le corti.

E' composta da 15 giudici di diversa nazionalità eletti a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di sicurezza e dei membri della Assemblea delle nazioni unite. Integrano la sua composizione anche giudici nominati dagli stati che sono parte rispetto allo statuto della Corte medesima ma non membri delle Nazioni Unite (San Marino, Svizzera, Nauru). I giudici sono personalità indipendenti aventi i requisiti per essere eletti alle più alte cariche giudiziarie nei loro paesi o giureconsulti di grande fama. Da notare che il sistema di elezioneseguito di fatto favorisce la presenza degli appartenenti dei 5 stati membri permanenti del consiglio di sicurezza. Ogni tre anni la corte si rinnova per un terzo dei componenti, il cui mandato dura 9 anni, con successione, in genere, di giudici provenienti dalla stessa area geografica di quelli dismessi.

Varie norme ne assicurano la imparzialità e conferiscono loro prerogative e privilegi diplomatici.

Se lo stato parte della controversia non ha in seno alla corte membri della propria nazionalità ha diritto di designare un giudice ad hoc, anche se straniero.


Si distingue la competenza della corte in :

competenza contenziosa: solo gli stati sono autorizzati a ricorre alla corte nella sua competenza contenziosa. Presupposti della competenza contenziosa sono:

l'esistenza di una controversia;

l'esistenza di un titolo di giurisdizione

domanda presentata alla Corte da una parte con accettazione della giurisdizione, espressa o tacita, da parte dell'altra in caso di mancanza di precostituito titolo di giurisdizione. c.d. forum prorogatum (caso particolare di giurisdizione speciale).

Il titolo di giurisdizione speciale tipico è dato dall'accordo con cui le parti si impegnano a fare risolvere alla Corte la loro controversia.

Ma è frequente il caso che il titolo di giurisdizione consista in un precedente accordo o trattato (a volte di protocolli facoltativi di questi) che prevedono la competenza della Corte per le controversie future o i problemi di interpretazione. In tali casi di specifica previsione le parti hanno diritto di ricorrere unilateralmente alla corte, e allora lo schema seguito permette di distinguere fra attore e convenuto.

Gli stati parte dello statuto della Corte internazionale di giustizia, talvolta, ai sensi dello art. 36 della Carta, hanno accettato con clausole facoltative di giurisdizione obbligatoria, che possono essere condizionate o meno, a tempo indeterminato o determinato, indicare riserve per categorie di controversie. Attualmente hanno accettato tale clausola ben 52 stati, ma solo uno di quelli che sono membri permanenti del consiglio di sicurezza (non l'Italia, mentre Francia e USA si sono ritirati).

competenza consultiva: sono autorizzati a ricorrervi le organizzazioni internazionali, nell'ambito della loro attività, l'Assemblea e altri organi e istituti autorizzati dalla Assemblea stessa nonchè le sua agenzie specializzate (consiglio economico sociale, consiglio d'amministrazione fiduciaria, non però il Segretario generale).


Il procedimento attuato dalla Corte

In caso di giurisdizione speciale: ha inizio con la notifica alla corte del compromesso;

In caso di giurisdizione obbligatoria (basata su clausola compromissaoria o su dichiarazione facoltativa) il procedimento ha inizio con una istanza di parte (requete, application).

In ogni caso devono indicarsi l'oggetto della controversia e le sue parti.

I: fase scritta

che in caso di giurisdizione speciale si ha con la presentazione contemporanea di memorie e contromemorie delle parti, mentre nel caso di istanza di parte è la parte attrice a depositare per prima la memoria cui segue la contromemoria della convenuta. Possono seguire anche diverse repliche a domanda della corte stessa.

II: fase orale

possono presentarsi testimoni ed esperti, la corte può fare domande alle parti che espongono le loro difese.

Recentemente accade la mancata comparizione di una parte, pur in presenza di un titolo di giurisdizione ('74 Francia per esperimenti nucleari, '80 Iran per ambasciata americana, '86 Stati Uniti nel caso sulle attività militari in Nicaragua e contro il Nicaragua). La corte decide ugualmente tenendo conto anche delle dichiarazioni pubblicamente date dalla parte contumace fuori dal procedimento.


Procedimenti accidentali

E' prevista anche la possibilità di intervento nel procedimento da parte di uno stato terzo allorchè questo abbia un interesse di natura giuridica che può essere pregiudicato dalla decisione o sia parte ad una convenzione multilaterale della cui interpretazione si stia controvertendo. Tale intervento ha la consegenza che l'interpretazione accolta avrà senz'altro effetto anche nei confronti suoi. Non vi sono però precedenti e la Corte respinge le domande che instaurerebbero un rapporto processuale tra parti tra le quali non sussiste un vincolo di giurisdizione, e in tali casi può tenere conto come fatto della presenza di interessi giuridici di terzi (astenendosi per es. da particolari pronuncie, come nel tentativo di intervento dell'Italia nella controversia fra Libia e Malta, ove la corte non si è pronunciata sulle zone discusse dalle parti ma rivendicate dall'Italia).

Le eccezioni preliminari: si tratta su eccezioni relative alla competenza della corte o ad altri casi per i quali non si possa procedere senza una preventiva decisione. A riguardo si crea il contraddittorio che termina in una sentenza di accoglimento o di rigetto.

L'indicazione di misure conservative o cautelari o misure provvisorie, negli interessi di ciascuna delle parti. Essa ha sempre valore facoltativo (vengono indicate e non ordinate) ma la domanda di tali misure ha la precedenza su ogni altro procedimento. Esse sono giustificabili, a parere della giurisprudenza, quando vi sia pericolo di pregiudizio irreparabile che possa avvenire durante il processo al diritto la cui tutela è oggetto del processo stesso.


La corte decide secondo diritto internazionale (fatta eccezione del caso in cui le parti sono d'accordo per una decisione ex aequo et bono).  Trova applicazione al proposito la disposizione dello art. 38 dello Statuto, che pone l'ordine in cui va applicato il diritto internazionale:

convenzioni internazionali;

diritto consuetudinario;

principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili;

come mezzi sussidiari le sentenza giudiziarie e gli insegnamenti dei pubblicisti più altamente qualificati delle varie nazioni.

La sentenza è motivata e deve menzionare i giudici e la maggioranza raggiunta (si ricordi la possibilità dei giudici dissenzienti di annettere le loro opinioni alla sentenza medesima).

La sentenza è definitiva e inappellabile, tranne caso di ricorso tramite revisione qualora siano emersi fatti nuovi, e sconosciuti alla Corte e alla parte ricorrente al momento della pronunzia, che siano determinanti. La domanda di revisione deve essere presentata entro 6 mesi dalla scoperta del fatto e 10 anni dalla data della sentenza.

Se sorgono dubbi sulla interpretazione della sentenza è competente la stessa Corte che ovviamente non aggiunge nulla al giudicato.


Notevole è la possibilità, da parte delle Organizzazioni internazionali che non potrebbero adire alla Corte in sede contenziosa ma solo consultiva (non ottenendo un giudicato vincolante), di avere ugualmente l'efficacia di giudicato e carattere vincolante, attraverso un impegno pattizio che le vincoli ai pareri consultivi emessi. Ad es. tale impegno è espressamente previsto dalla Convenzione di Vienna del '86 sui trattati tra stati e organizzazioni internazionali e fra organizzazioni internazionali, qualora la controversia sia erlativa alla applicazione o interpretazione dello jus cogens in materia.


L'esecuzione delle sentenza spetta in generale agli stati, e l'obbligo in questione, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, non è solo verso la controparte ma verso tutti gli stati membri delle Nazioni Unite. Se uno stato non adempie l'altra parte potrà ricorrere al Consiglio di sicurezza che può, se lo ritiene necessario, fare raccomandazioni o decidere misure da prendere per dare effetto al giudizio (possibilità mai realizzata, anche perchè può essere bloccata dal voto negativo di uno solo dei membri permanenti del Consiglio, anche se è esso stesso parte della controversia, come avvenuto nella ormai nota sentenza sella corte in merito alle attività militari in Nicaragua e contro il Nicaragua).

In definitiva la inesecuzione della sentenza porta ad una nuova controversia.



altri procedimenti giudiziali di soluzione delle controversie

La Corte di giustizia sebbene sia l'esempio più importante non è l'unico tribunale internazionale precostituito cui può essere devoluta la cognizione di controversie internazionali.

Particolare importanza assumono anche tribunali istituiti a livello regionale e a fini specifici:

la Corte europea dei diritti dell'uomo, creata dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, con sede a Strasburgo è competente su tutte le questioni di interpretazione e di applicazione della convenzione europea sottoposte da una parte contraente o dalla commissione europea dei diritti dell'uomo.

In particolare alla commissione europea spetta la funzione di considerare i ricorsi sottoposti da individui contro gli stati che abbiano accettato tale mezzo di ricorso nonché di cercare di ottenere una soluzione amichevole.

Deve ovviamente sussistere un titolo di giurisdizione per l'esercizio della competenza. Esso è costituito dal consenso delle parti alla giurisdizione della corte, dato ad hoc, ossia con dichiarazione unilaterale, eventualmente a condizione di reciprocità.

la Corte interamericana dei diritti dell'uomo, costituita dalla convenzione interamericana dei diritti dell'uomo nel '69. Essa è ispirata alle stesse regole della corte europea. Tuttavia se estrambe le corti hanno il potere di emanare pareri consultivi, tale potere in questo caso è più ampio, poichè può riguardare altri trattati interamericani in materia e può estendersi a richieste di uno stato parte circa la compatibilità di una sua legge interna con tali strumenti internazionali.

la Corte di giustizia delle comunità europee è un tribunale competente nell'ordinamento delle comunità stesse e della corretta applicazione delle norme comunitarie da parte dei giudici interni (controllo di legittimità sugli atti comunitari, competenza in questioni pregiudiziali sottoposte alla corte da giudici nazionali che si trovino ad esaminare una questione relativa alla interpretazione dei trattati istitutivi delle comunità o alla validità o interpretazione di atti comunitari.

Infine è da ricordare il progetto di dare vita ad un tribunale internazionale del diritto del mare, la cui istituzione dovrebbe seguire alla entrata in vigore della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del '82, con sede ad Amburgo e con uno statuto ispirato a quello della corte internazionale di giustizia.

La possibilità di ricorrere al tribunale dipende dal fatto che entrambe le parti abbiano in una apposita dichiarazione manifestato in via generale la loro preferenza per tale mezzo di risoluzione delle controversie, piuttosto che per la corte internazionale di giustizia o l'arbitrato (qualora tuttavia le parti abbiano fatto scelte diverse prevale l'arbitrato).

Saranno sottoponibili al tribunale a richiesta di una parte le controversie relative alla interpretazione e alla applicazione della convenzione, con delle eccezioni però (in parte predisposte in via generale e in parte introducibili mediante apposite dichiarazioni, come l'esercizio da parte dello stato costiero dei suoi diritti sovrani e della sua giurisdizione.

Una sezione apposita del tribunale riguarderà il regime internazionale dei fondi marini e alle controversie decise da tale sezione vi sarà in certi casi possibilità di accesso da parte di enti diversi dagli stati.


soluzione dell controversie ed evoluzione del diritto internazionale

L'importanza primaria in materia di soluzione di controversie internazionali è data alla soluzione pacifica delle stesse, e a questa finalità è improntato tutto il sistema di diritto internazionale visto.

Non si può dire però che tale struttura giuridica sia adeguata al compito, ma il motivo sta nel carattere stesso dell'ordinamento internazionale e nella volontà dei singoli stati:

poco numerose e sottoposte a pesanti riserve sono state le dichiarazioni di adesione alla giurisdizione obbligatoria della corte internazionale di giustizia;

rimane ostile l'atteggiamento dei paesi socialisti e dei paesi in via disviluppo verso procedimenti giudiziali e arbitrali e in tutti quelli che prevedono l'intervento di terzi;

la stessa importanza che assumno i procedimenti diplomatici e il principio della libera scelta dei mezzi di soluzione tradisce in realtà la diffidenza per meccanismi di soluzione che possano essere messi in moto ad iniziativa di parte.


Non mancano tuttavia anche indizi di una evoluzione importante negli ultimi anni:

nonostante poche adesioni e spesso condizionate alla giurisdizone obbligatoria della corte internazionale di giustizia sono sempre di più i trattati che prevedono la competenza di tale corte.

l'atteggiamento negativo dei paesi socialisti e di quelli in via di sviluppo sta diminuendo.

- il successo dei meccanismi di giurisdizione specializzato o regionali a livello multilaterale, in particolare per i diritti dell'uomo o il tribunale dei reclami tra Stati Uniti e Iran istituito dagli accordi di Algeri nel 1981.

Infine l'importanza delle stesse sentenze è grande sebbene ovviamente nel sistema giuridico internazionale non ci si basa sul precedente come fonte di diritto. Esse costituiscono uno strumento importante per individuare e interpretare le norme giuridiche consuetudinarie internazionali e in ogni caso sono determinanti per la evoluzione del diritto internazionale.




La confusione fra mezzi e procedimenti di soluzione delle controversie può essere causata dalla lettera dello art. 33 della Carta delle Nazioni Unite, laddove si indicano come mezzi pacifici di soluzione delle controversie il negoziato, l'inchiesta, la mediazione, la conciliazione, l'arbitrato, il regolamento giudiziario, che in realtà sono dei procedimenti attraverso i quali si arriva o all'accordo o alla sentenza, ossia ai veri mezzi di soluzione della controversia.

Di tale natura sono le Commissioni di inchiesta create dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

D'altra parte lo stesso art. 36 della Carta dispone che le parti della controversia possono, anche in mancanza di accordo speciale, ricorre alla corte e alla sua giurisdizione obbligatoria per tutte le controversie, per i problemi di interpretazione di trattati, per ogni questione di diritto internazonale, in merito all'esistenza di fatti che testimonierebbero per la violazione di norme internazionali, in merito alla misuro o estensione di riparazioni per la violazione di rispettivi obblighi.




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