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L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

diritto



L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Lo Stato è una comunità di popolo formata da una pluralità di individui, stanziata in modo stabile su un territorio e ordinata in una struttura unitaria e indipendente, regolata da norme giuridiche.

POPOLO cittadini;

TERRITORIO terra ferma, mari (fino a 12 miglia dalla costa) , spazio aereo, navi, aerei ed ambasciate;



SOVRANITÀ potere originario dello Stato.

In Italia, che è un paese democratico, il titolare della sovranità è il popolo che la esercita tramite i suoi rappresentanti eletti in Parlamento (democrazia rappresentativa

L’insieme delle norme che disciplinano i poteri dello Stato e stabiliscono i diritti e gli obblighi per i componenti della collettività costituisce l’ordinamento giuridico


Le funzioni fodnamentali dello stato

Il potere di sovranità dello Stato si attua in 3 fondamentali funzioni:

LEGISLATIVA: consiste nell’emanazione delle leggi per disciplinare la vita associata (spetta al Parlamento);

ESECUTIVA: consiste nel decidere l’indirizzo politico e nel compiere gli atti di amministrazione (spetta al Governo);

GIUDIZIARIA: consiste nell’esercitare la giustizia, cioè nell’emanare sentenze per applicare le leggi (spetta alla Magistratura).


Lo “stato comunità” è una comunità di persone stabilmente stanziata su un determinato territorio, sottoposta alle stesse regole e all’autorità delle stesso istituzioni; lo “stato apparato” è invece il complesso degli organi costituzionali ai quali sono assegnati i poteri in cui si esprime la sovranità (legislativo, esecutivo, giurisdizionale).

La funzione amministativa

Il potere esecutivo oltre alla funzione di indirizzo politico svolge la funzione amministrativa che soddisfa nell’interesse pubblico i bisogni della collettività.

Il complesso delle istituzioni che curano i pubblici interessi, svolgendo attività amministrativa, costituisce la pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione ha la funzione amministrativa che consiste nel dare concreta attuazione alle scelte politiche e legislative stabilite per il raggiungimento di fini pubblici. Ci sono tre tipi di amministrazione:

attiva (compie atti concreti), consultiva (emette pareri e valutazioni) e di controllo (controllo di legittimità e di merito).


L’ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’attività amministrativa è quella compiuta in concreto dalla P.A. per il soddisfacimento delle attività pubbliche.

Nello svolgimento della sua attività la P.A.: (caratteri dell’attività amministrativa)

Persegue finalità proprie

Svolge attività concrete

Cura le sue finalità in modo immediato

Assume iniziative in modo autonomo

Ha il potere d’imporre l’osservanza dei suoi atti;

Svolge attività normalmente discrezionali


Classificazione dell’attività amministrativa

L’amministrazione in base alle sue attribuzioni  si può distinguere in:

Amministrazione attiva: compie atti concreti per soddisfare in modo immediato i fini pubblici;

Amministrazione consultiva: emette pareri con cui esprime valutazioni e apprezzamenti su determinate situazioni, al fine di fornire conoscenze e consigli alle autorità che hanno compiti di amministrazione attiva;

Amministrazione di controllo: accerta se determinate attività amministrative sono conformi alla legge (controllo di legittimità) o alle regole di efficienza e di buona amministrazione (controllo di merito).


I principi costituzionali dell’attività amministrativa

All’interno del testo costituzionale si trovano vari punti che regolamentano l’attività amministrativa:

Nei principi fondamentali

art.5: decentramento dei servizi amministrativi e riconoscimento delle autonomie locali;

Nella prima parte della Costituzione

art.28: sancisce al responsabilità della P.A. se la sa attività lede i diritti altrui;

Nella seconda parte della Costituzione

art.97: sancisce il principio di legalità (la P.A. deve agire nell’osservanza delle disposizioni di legge e rispettare i diritti delle persone), il principio della riserva di legge (è riservato alla legge il compito di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi), il principio di buon andamento (le attività amministrative devono essere eseguite per realizzare nel modo migliore lo specifico interesse pubblico, quindi, i pubblici uffici devono operare con prontezza, trasparenza, efficienza ed economicità di mezzi), il principio d’imparzialità (la P.A. deve svolgere la propria attività senza disparità di trattamento e senza indebite protezioni).


L’ORGANIZZAIZONE AMMINISTRATIVA



I soggetti della P.A.

L’organizzazione amministrativa è il complesso unitario degli uffici e dei mezzi mediante i quali la P.A. svolge la sua attività. L’attività amministrativa in parte è svolta dallo Stato e in parte da altre persone giuridiche distinte ed autonome dallo Stato.

I principali soggetti della P.A. sono:

Amministrazione statale:

Amm. Centrale: governo;

Amm. Decentrata: uffici regionali (scolastico, sanità, trasporti, ecc..)

Amministrazione non statale:

Enti pubblici territoriali: regioni, provincie, comuni;

Enti pubblici non territoriali: inps, inail, asl, agenzie delle entrate;

Enti pubblici economici: eni, poste, ferrovie dello stato (sono state privatizzate)


Gli organi della P.A.

Lo Stato e gli altri soggetti pubblici svolgono le proprie attività per mezzo di persone fisiche; queste persone fisiche costituiscono gli organi delle persone giuridiche pubbliche.

Ciascun organo è strutturato in più uffici; ciascun ufficio è formato da un complesso di persone fisiche e di mezzi materiali.


Clasificazione degli organi amministrativi

Gli organi amministrativi possono essere classificati in vario modo a seconda di alcuni loro caratteri.

In relazione alla loro struttura:

Organi individuali (sindaco, questore, prefetto..);

Organi collettivi (consiglio comunale, regionale, commissione per la tutela dell’ambiente..).

In base alla designazione delle persone ad essi preposte:

Organi elettivi (sindaco, presidente regionale, deputati, senatori..);

Organi non elettivi (prefetto, questore, direttore scolastico regionale..).

In relazione alla funzione svolta:

Organi attivi (vigile, ministro..);

Organi consultivi (consiglio di stato..);

Organi di controllo (corte dei conti, corte costituzionale..).


I principi dell’organizzaizone amministrativa

L’organizzazione amministrativa è basata su 4 principi fondamentali:

Decentramento: è il principio in base al quale gli organi centrali rinviano una parte dei loro poteri agli organi locali;

Competenza: è il principio per cui ciascun organo della p.a. può emanare i propri atti solo su determinate materie (competenza per materia) e solo su un definito territorio (competenza per territorio);

Gerarchia: è il principio per cui la p.a. è organizzata secondo un principio gerarchico, ciò gli organi di grado superiore controllano, dirigono o annullano gli atti degli organi inferiori;

Sussidiarietà: è entrato in vigore nel 1997 con la cosiddetta “Legge Bassanini” che ha riordinato il sistema amministrativo italiano; cin questo principio lo Stato e gli enti pubblici non territoriali svolgono soltanto quei compiti che sono incompatibili con la dimensione dell’ente locale.


L’AMMINISTRAZIONE DIRETTA CENTRALE

L’amministrazione diretta centrale attiva

I principali organi centrali di amministrazione attiva sono il Governo e il Presidente della Repubblica.

IL GOVERNO

Il governo della Repubblica, oltre che organo costituzionale e politico è l’organo più elevato del potere esecutivo che controlla e dirige la P.A.

Il governo ha sede a Roma ed è un organo complesso composto da:

Presidente del consiglio dei ministri: è nominato dal presidente della repubblica in relazione ai risultati delle elezioni politiche; ha il ruolo centrale d’impulso e coordinamento dell’amministrazione pubblica, di cui deve garantire il buon andamento e l’efficienza. Svolge in particolare questi compiti:

Redige il programma di governo e ne fissa le direttive;

Chiede fiducia al Parlamento;

Presenta disegni di legge in Parlamento;

Coordina l’attività dei ministri;



Indirizza l’attività dei ministri;

Promuove e coordina l’azione del governo per l’attuazione di politiche comunitarie.

Consiglio dei ministri: è un organo collegiale composto da tutti i Ministri e dal Presidente del Consiglio dei Ministri che lo presiede, fissa le direttive generali delle amministrazioni e nomina i più alti funzionari e i maggiori dirigenti di enti nazionali;

Ministri: sono responsabili individualmente dei ministeri di cui sono a capo, cioè sono al vertice di un intero settore della P.A. (ex. sanità, istruzione, difesa..). vi sono inoltre i ministri senza portafoglio che partecipano alle riunioni del Consiglio dei Ministri ed hanno solo compiti politici ma non amministrativi, poiché non sono a capo di nessun ministero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In materia amministrativa il Presidente Della Repubblica svolge le seguenti funzioni:

Nomina gli alti funzionari dello Stato;

Conferisce le onorificenze;

Emana i regolamenti e i decreti del Governo;

Ha il comando delle forze armate;

Conferisce la cittadinanza italiana.


L’amministrazione diretta centrale consultiva

Ha il compito di esprimere pareri sugli atti che gli organi dell’amministrazione attiva vogliono mettere in atto.

I principali organi consultivi sono:

CONSIGLIO DI STATO: più importante organo di consulenza amministrativa. I suoi pareri possono essere richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri e dalle Regioni. Alcuni pareri sono obbligatori altri, invece, non sono vincolanti;

C.N.E.L. (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro): è composto dagli esponenti delle categorie produttive (imprenditori, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi). Da pareri al Parlamento, al Governo e alle Regioni su questioni economico-finanziarie. Su queste materie può presentare osservazioni o studi e anche formulare proposte di legge;

AVVOCATURA DI STATO: rappresenta in giudizio la P.A., fornisce al Governo e alle Regioni pareri legali riguardo alle controversie con altri soggetti.


L’amministrazione diretta centrale di controllo

Sono organi istituiti con la funzione di controllare e vigilare sulla correttezza degli atti amministrativi.

I principali organi di controllo sono:

CORTE DEI CONTI: che svolge le seguenti funzioni:

Controllo preventivo di legittimità su determinati atti del governo o su quelli dell’amministrazione statale che comportano notevole impegno finanziario;

Controllo successivo di legittimità sul rendiconto consultivo dello Stato;

Controllo successivo sulla gestione di tutte le amministrazioni pubbliche comprese regioni ed enti locali, con lo scopo non solo di verificare la gestione, ma anche la loro efficienza e la corrispondenza dei risultati raggiunti, agli obbiettivi prefissati.

AUTORITÀ GARANTI: (istituite nel 1990), a cui vengono affidati compiti di vigilanza in delicati settori di pubblico interesse. Le più importanti autorità sono:

Commissione Nazionalità per le Società e la Borsa: vigila sulle società quotate in borsa e sui mercati azionari;

Garante per il trattamento dei dati personali: controlla l’applicazione della legge sulla tutela della privacy;

Garante per le Comunicazioni: vigila sui canali d’informazione (tv, radio, giornali) e sull’esatta osservanza delle leggi che vietano la concentrazione dei mezzi d’informazione.


AMMINISTRAZIONE DIRETTA PERIFERICA

L’amministrazione diretta periferica è fondata sul principio del decentramento che oltre ad attuarsi sul piano legislativo da luogo a un sistema amministrativo nel quale le funzioni e i compiti sono trasferiti dagli organi centrali agli organi periferici dello stato (decentramento burocratico) o dallo stato agli enti territoriali (federalismo) o dallo stato agli enti territoriali (decentramento istituzionale

Per decentrare i compiti statali dagli organi statali a quelli periferici il territorio nazionale è stato suddiviso in circoscrizioni amministrative

A livello PROVINCIALE

Prefetto (nominato dal Consiglio dei Ministri è dipendente dal Ministero degli interni. Ha la responsabilità dell’ordine pubblico e in caso di calamità naturali coordina gli interventi di immediato soccorso);

Questura (attua i servizi di ordine e sicurezza);

Corpo dei vigili del fuoco

Direzione provinciale del lavoro

A livello REGIONALE

Uffici scolastici regionali



Direzione regionale del lavoro

Sovraintendenza regionale dei beni culturali

A livello COMUNALE

Sindaco (svolge le funzioni di ufficiale del governo: tenuta dei registri di stato civile, e compiti in materia elettorale, celebra i matrimoni, adotta ordinanze in materia di pubblica sicurezza, sanità e igiene pubblica..).


L’AMMINISTRAZIONE INDIRETTA

L’amministrazione indiretta è quella svolta da Enti pubblici diversi dallo stato. Essi si distinguono in 2 grandi gruppi: gli ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI, e gli ENTI PUBBLICI TERRITORIALI


Enti pubblici non territoriali

Gli Enti pubblici non territoriali sono strumenti del decentramento istituzionale a cui è affidata con legge in via definitiva la gestione di funzioni e servizi per perseguire specifici interessi pubblici in determinati settori; essi si distinguono in 2 grandi settori:

ENTI INDIPENDENTI sono espressione di interessi di comunità territoriali o professionali e sono dotati di ampia autonomia. Esempi di enti indipendenti sono:

Le UNIVERSITÀ: istituti dotati di personalità giuridica che curano l’istruzione superiore; emanano statuti che ne regolano la struttura e il funzionamento e sono governate dal Rettore.

Le CAMERE DI COMMERCIO: enti provinciali ai quali vengono affidate funzioni di sostegno e di sviluppo per le attività imprenditoriali locali.

Gli ORDINI PROFESSIONALI: composti da avvocati, ingegneri, medici, geometri, ecc.. che esercitano libere professioni per le quali è necessario un titolo di studio; svolgono alcune funzioni fra cui il potere di sanzionare i propri iscritti. 

La BANCA D’ITALIA: esercita il controllo sulla circolazione monetaria e la vigilanza sul sistema bancario; molti suoi compiti in conseguenza del rafforzamento dell’Unione Europea e dell’adozione dell’€ sono ora svolti dalla Banca Centrale Europea (BCE).

ENTI AUSILIARI operano nei settori più diversi e si distinguono in

Enti PREVIDENZIALI a cui sono affidate le prestazioni di previdenza e di assistenza (INPS = Istituto Nazionale Previdenza Sociale & INAIL = Istituto Nazionale Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro)

Enti ASSISTENZAILI a cui sono affidate alcune particolari forme di assistenza come CRI (Croce Rossa Italiana) e ENIM (Ente Nazionali Invalidi e Mutilati di guerra)

Enti SPORTIVI e TURISTICI: a cui sono affidate finalità ricreative (CONI = Comitato Olimpico Nazionale Italiano & CAI = Club Alpino Italiano)

Enti di PUBBLICO INTERESSE che curano specifici servizi per la comunità (ACI = Automobile Club Italiano & ISTAT =  Istituto nazionale di STATistica)

Enti di RICERCA e SPERIMENTAZIONE che hanno finalità scientifiche (CNR = Consiglio Nazionale Ricerche). 


Enti pubblici territoriali

L’autonomia degli enti territoriali è fondamentale per il nostro ordinamento; infatti l’art.5 della Costituzione incluse le autonomie locali fra i valori fondamentali della Repubblica rendendo possibile la graduale affermazione del pluralismo politico, economico e sociale delle diverse aree territoriali del paese. Le principali istituzioni politiche territoriali sono le Regioni, le Provincie i Comuni e le Città Metropolitane, aventi propri fini e funzioni e politicamente autonome rispetto al governo statale.  Esse si caratterizzano per avere il territorio come elemento costitutivo essenziale.


L’AUTONOMINA DELGI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI:

la riforma attuata nel 2001 riconosce agli enti territoriali un’ampia autonomia nei seguenti settori:

Autonomia POLITICA: consiste nel potere della collettività di eleggere i propri organi dirigenti nelle elezioni amministrative

Autonomia NORMATIVA: consiste nel potere di emanare norme giuridiche; questo potere è particolarmente ampio per le regioni dopo la modifica dell’art.117 della costituzione (prima lo stato aveva il primato legislativo, adesso la potestà legislativa spetta alle regioni per ogni materia che non sia espressamente riservata alla legislazione statale. Indica le materie di competenza esclusiva dello Stato e le materie di competenza concorrente, in cui lo Stato emana norme di principio generali e le regioni quelle di dettaglio);

Autonomia AMMINISTRATIVA: consiste nel potere di compiere gli atti amministrativi necessari al raggiungimento degli obbiettivi fissati nel programma politico del governo locale; il nuovo articolo 118 affida infatti ai comuni il compito primario d svolgere le funzioni amministrative (primato del comune nell’attività amministrativa in ogni settore. Per l’attribuzione delle funzioni amministrative si parte dal basso);

Autonomia FINANZIARIA: consiste nel potere di applicare tributi propri e di gestire in modo autonomo il proprio bilancio e di spendere i fondi destinati dallo stato secondo il proprio programma politico.






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