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L'APPLICAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI ALL'INTERNO DELLO STATO

diritto



L'APPLICAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI ALL'INTERNO DELLO STATO



XXXVII)L'ADATTAMENTO DEL DIRITTO STATALE AL DIRITTO INTERNAZIONALE


a)Tale incombenza è affidata in primo luogo agli operatori giuridici, ed in particolare agli organi statali di quello stesso Stato


b)I problemi di adattamento vengono risolti SOSTANZIALMENTE, anche se non FORMALMENTE ,in modo uguale in tutti 727j92h i paesi




c)E' da notare che va comunque salvaguardato il diritto interno, soprattutto verso alcuni valori ai quali deve essere sacrificato il diritto internazionale(non nei casi, però, di collaborazione e solidarietà internazionale ).


d)Esistono due tipi di adattamento:


1-PROCEDIMENTO ORDINARIO, che avviene con la riformulazione del diritto internazionale nel diritto interno mediante norme(costituzionali,

legislative, amministrative)(soprattutto per "non self-executing")


2-PROCEDIMENTO MEDIANTE RINVIO: il legislatore opera semplicemente un rinvio alle norme internazionali.

E' preferibile questo sistema perché un eventuale errore rimarrebbe circoscritto al singolo caso


e)Non valgono le clausole di esecuzione(misure per dare effetto all'esecuzione)


f)Una volta introdotte nell'ordinamento interno ,le norme internazionali sono fonti di diritti ed obblighi per gli Organi statali e per tutti i soggetti pubblici e privati che operano all'interno dello Stato,al pari di qualsiasi norma nazionale


g)Per quanto riguarda il rango delle norme internazionali, si può dire che è uguale a quello del procedimento utilizzato per l'adattamento


XXXVIII)L'ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO


a)ATR. 10 Cost. :l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute...

Quindi l'adattamento è automatico, completo, continuo, quindi è data importanza fondamentale all'interprete e soprattutto al giudice, che deve risolvere tutti i problemi relativi all'esistenza e al contenuto delle norme generali internazionali


b)Rango del diritto internazionale: le norme prodotte dall'adattamento del diritto internazionale al diritto interno si situano comunque ad un livello superiore alla legge ordinaria.

Caso concreto di contrasto tra diritto consuetudinario e diritto costituzionale: immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici, degli Stati e delle organizzazioni internazionali.


c)soluzione del contrasto: lo stesso art. 10 contiene una clausola implicita di salvaguardia dei valori fondamentali che ispirano la Costituzione =>una norma consuetudinaria che superi tale limite potrà essere non applicata dai giudici


XXXIX)L'ADATTAMENTO AI TRATTATI E ALLE FONTI DERIVATE DAI

TRATTATI


a)L'adattamento alle norme pattizie internazionali avviene in Italia con "l'ordine di esecuzione", il quale è un procedimento speciale o di rinvio =>si limita quindi ad esprimere la volontà che il trattato sia eseguito ed applicato all'interno dello Stato, senza riformularne le norme, ma rimettendo all'interprete interno la ricostruzione e l'interpretazione delle medesime.

Lo si esprime di solito con la formula <<Piena ed intera esecuzione è data al Trattato X...>>(è datato, con legge ordinaria, ed entra in vigore nel momento stabilito; pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)


b)Valore del Trattato in mancanza dell'ordine di esecuzione:

tale trattato NON ha valore per l'ordinamento interno, ma se è valido sul piano internazionale, può avere funzione ausiliaria sul piano interpretativo.


c)Rango dei trattati nel diritto interno: il rango è quello corrispondente alla posizione che nel sistema delle fonti occupa l'atto normativo in cui l'ordine di esecuzione è contenuto(per lo più legge ordinaria)

c1:problema del rapporto norme convenzionali/leggi ordinarie:

in linea di principio tale rapporto deve essere disciplinato dalle regole sulla successione nelle leggi =>la norma successiva abroga l'anteriore;

MA: la tendenza effettiva è quella di assicurare una certa prevalenza al trattato sulle leggi posteriori; per poter far valere una norma posteriore occorre che la suddetta riveli non solo e non tanto la volontà di disciplinare in modo diverso gli stessi rapporti ,quanto quella di ripudiare gli impegni internazionali già contratti(=>NON BASTA L'INCOMPATIBILITÀ')

-->PRINCIPIO DI SPECIFICITA' DEI TRATTATI: la norma internazionale, se formalmente valida dal punto di vista dell'ordinamento statale, prevale finche non si dimostri la volontà della norma interna di venir meno agli impegni internazionali

c2:problema rapporto norme(posteriori)trattato/costituzione:

prevale la Costituzione


d)adattamento alle fonti derivate dai trattati: in particolare: l'ordine di esecuzione di un trattato istitutivo di un'organizzazione internazionale implica l'adattamento alle decisioni delle organizzazioni vincolanti per il nostro Stato?


Se il trattato lo prevede espressamente(unico caso: CEE) si verifica automaticamente l'immissione delle norme.

Se non prevede niente, allora bisogna ricorrere al diritto interno->per l'Italia: adozione dei singoli atti di esecuzione per ciascuna decisione di Organo internazionale vincolante l'Italia(sono previste alcune eccezioni per i procedimenti speciali).


XL)L'ADATTAMENTO AL DIRITTO COMUNITARIO

(REGOLAMENTI-DIRETTIVE-DECISIONI)


a)Regolamenti, direttive e decisioni sono tutti sullo stesso piano per quanto concerne la loro diretta (e automatica)applicabilità; l'emanazione di atti interni di esecuzione è necessaria solo quando il regolamento, la direttiva o la decisione sono incompleti; la direttiva, essendo incompleta per definizione ,può produrre immediatamente solo gli effetti inconciliabili con l'obbligo del risultato.

parere di Conforti


b)Efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri deve riconoscersi anche agli accordi conclusi dalle Comunità con Stati Terzi(nei limiti della competenza)


c)Rapporto tra diritto comunitario e leggi interne: secondo la Corte Costituzionale il primo prevale sulle seconde; sarà competenza del giudice disapplicare il diritto interno e applicare il diritto comunitario.


d)Rapporti con le norme costituzionali:  fondamentalmente il diritto comunitario prevale sulle norme costituzionali(anche se ultimamente l'Italia e la Germania hanno preso una certa distanza dalla Corte Comunitaria, limitatamente alle ipotesi(in realtà molto eventuali) di violazioni macroscopiche delle rispettive costituzioni da parte di atti comunitari).


XLI)L'ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE E LE COMPETENZE DELLE REGIONI


a)Ad immettere il diritto internazionale nel nostro ordinamento e a dargli quindi forza formale è in ogni caso il potere centrale. Idem per i trattati.

Il problema di adattamento è quindi successivo a quello di immissione.

-E' impossibile derogare con legge regionale ad accordi internazionali


b)Unica cosa concessa: è riconosciuta alle Regioni la competenza a specificare e completare le norme internazionali nelle materie di loro spettanza




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