L'APPLICAZIONE DELLE
NORME INTERNAZIONALI ALL'INTERNO DELLO STATO
XXXVII)L'ADATTAMENTO DEL DIRITTO STATALE AL
DIRITTO INTERNAZIONALE
a)Tale
incombenza è affidata in primo luogo agli operatori giuridici, ed in
particolare agli organi statali di quello stesso Stato
b)I
problemi di adattamento vengono risolti SOSTANZIALMENTE, anche se non
FORMALMENTE ,in modo uguale in tutti 727j92h i paesi
c)E'
da notare che va comunque salvaguardato il diritto interno, soprattutto verso
alcuni valori ai quali deve essere sacrificato il diritto internazionale(non
nei casi, però, di collaborazione e solidarietà internazionale ).
d)Esistono
due tipi di adattamento:
1-PROCEDIMENTO ORDINARIO, che avviene
con la riformulazione del diritto internazionale nel diritto interno mediante
norme(costituzionali,
legislative,
amministrative)(soprattutto per "non self-executing")
2-PROCEDIMENTO MEDIANTE RINVIO: il
legislatore opera semplicemente un rinvio alle norme internazionali.
E' preferibile questo sistema perché
un eventuale errore rimarrebbe circoscritto al singolo caso
e)Non
valgono le clausole di esecuzione(misure per dare effetto all'esecuzione)
f)Una
volta introdotte nell'ordinamento interno ,le norme internazionali sono fonti
di diritti ed obblighi per gli Organi statali e per tutti i soggetti pubblici e
privati che operano all'interno dello Stato,al pari di qualsiasi norma
nazionale
g)Per
quanto riguarda il rango delle norme internazionali, si può dire che è uguale a
quello del procedimento utilizzato per l'adattamento
XXXVIII)L'ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE
CONSUETUDINARIO
a)ATR.
10 Cost. :l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute...
Quindi
l'adattamento è automatico, completo, continuo, quindi è data importanza
fondamentale all'interprete e soprattutto al giudice, che deve risolvere tutti
i problemi relativi all'esistenza e al contenuto delle norme generali
internazionali
b)Rango
del diritto internazionale: le norme prodotte dall'adattamento del diritto
internazionale al diritto interno si situano comunque ad un livello superiore
alla legge ordinaria.
Caso
concreto di contrasto tra diritto consuetudinario e diritto costituzionale:
immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici, degli Stati e delle
organizzazioni internazionali.
c)soluzione
del contrasto: lo stesso art. 10 contiene una clausola implicita di
salvaguardia dei valori fondamentali che ispirano la Costituzione =>una
norma consuetudinaria che superi tale limite potrà essere non applicata dai
giudici
XXXIX)L'ADATTAMENTO
AI TRATTATI E ALLE FONTI DERIVATE DAI
TRATTATI
a)L'adattamento alle norme pattizie
internazionali avviene in Italia con "l'ordine di esecuzione", il
quale è un procedimento speciale o di rinvio =>si limita quindi ad esprimere
la volontà che il trattato sia eseguito ed applicato all'interno dello Stato,
senza riformularne le norme, ma rimettendo all'interprete interno la
ricostruzione e l'interpretazione delle medesime.
Lo
si esprime di solito con la formula <<Piena ed intera esecuzione è data
al Trattato X...>>(è datato, con legge ordinaria, ed entra in vigore nel
momento stabilito; pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
b)Valore
del Trattato in mancanza dell'ordine di esecuzione:
tale trattato NON ha valore per l'ordinamento
interno, ma se è valido sul piano internazionale, può avere funzione ausiliaria
sul piano interpretativo.
c)Rango
dei trattati nel diritto interno: il rango è quello corrispondente alla
posizione che nel sistema delle fonti occupa l'atto normativo in cui l'ordine
di esecuzione è contenuto(per lo più legge ordinaria)
c1:problema del rapporto norme
convenzionali/leggi ordinarie:
in linea di principio tale rapporto deve
essere disciplinato dalle regole sulla successione nelle leggi =>la norma successiva abroga
l'anteriore;
MA: la tendenza effettiva è quella di
assicurare una certa prevalenza al trattato sulle leggi posteriori; per poter
far valere una norma posteriore occorre che la suddetta riveli non solo e non
tanto la volontà di disciplinare in modo diverso gli stessi rapporti ,quanto
quella di ripudiare gli impegni internazionali già contratti(=>NON BASTA
L'INCOMPATIBILITÀ')
-->PRINCIPIO DI SPECIFICITA' DEI
TRATTATI: la norma internazionale, se formalmente valida dal punto di vista
dell'ordinamento statale, prevale finche non si dimostri la volontà della norma
interna di venir meno agli impegni internazionali
c2:problema rapporto norme(posteriori)trattato/costituzione:
prevale la Costituzione
d)adattamento
alle fonti derivate dai trattati: in particolare: l'ordine di esecuzione di un
trattato istitutivo di un'organizzazione internazionale implica l'adattamento
alle decisioni delle organizzazioni vincolanti per il nostro Stato?
Se il trattato lo prevede
espressamente(unico caso: CEE) si verifica automaticamente l'immissione delle
norme.
Se non prevede niente, allora bisogna
ricorrere al diritto interno->per l'Italia: adozione dei singoli atti di
esecuzione per ciascuna decisione di Organo internazionale vincolante
l'Italia(sono previste alcune eccezioni per i procedimenti speciali).
XL)L'ADATTAMENTO AL DIRITTO COMUNITARIO
(REGOLAMENTI-DIRETTIVE-DECISIONI)
a)Regolamenti,
direttive e decisioni sono tutti sullo stesso piano per quanto concerne la loro
diretta (e automatica)applicabilità; l'emanazione di atti interni di esecuzione
è necessaria solo quando il regolamento, la direttiva o la decisione sono
incompleti; la direttiva, essendo incompleta per definizione ,può produrre
immediatamente solo gli effetti inconciliabili con l'obbligo del risultato.
parere di Conforti
b)Efficacia
diretta negli ordinamenti degli Stati membri deve riconoscersi anche agli accordi
conclusi dalle Comunità con Stati Terzi(nei limiti della competenza)
c)Rapporto
tra diritto comunitario e leggi interne: secondo la Corte Costituzionale il
primo prevale sulle seconde; sarà competenza del giudice disapplicare il
diritto interno e applicare il diritto comunitario.
d)Rapporti
con le norme costituzionali:
fondamentalmente il diritto comunitario prevale sulle norme
costituzionali(anche se ultimamente l'Italia e la Germania hanno preso una
certa distanza dalla Corte Comunitaria, limitatamente alle ipotesi(in realtà
molto eventuali) di violazioni macroscopiche delle rispettive costituzioni da
parte di atti comunitari).
XLI)L'ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE E LE
COMPETENZE DELLE REGIONI
a)Ad
immettere il diritto internazionale nel nostro ordinamento e a dargli quindi
forza formale è in ogni caso il potere centrale. Idem per i trattati.
Il
problema di adattamento è quindi successivo a quello di immissione.
-E'
impossibile derogare con legge regionale ad accordi internazionali
b)Unica cosa concessa: è riconosciuta
alle Regioni la competenza a specificare e completare le norme internazionali
nelle materie di loro spettanza