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LA SUCCESSIONE LEGITTIMA E LA SUCCESSIONE NECESSARIA

diritto



LA SUCCESSIONE LEGITTIMA E LA SUCCESSIONE NECESSARIA

In questa lezione saranno affrontate le caratteristiche principali delle successioni legittima e necessaria.

Ex art. 565 c.c., nella successione legittima l'eredità si devolve:

al coniuge

ai discendenti legittimi e naturali



agli ascendenti legittimi

ai collaterali

agli altri parenti,

allo Stato, ma soltanto in via residuale. 
L'art 586 c.c., infatti, stabilisce che in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Le regole principali 949c21j della successione legittima sono le seguenti:

Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali (ai quali sono equiparati i legittimati e gli adottivi), in parti uguali (art. 566.1 c.c.).

    I figli legittimi, tuttavia (ex art. 537 c.c.), possono esercitare il diritto di commutazione

A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive (art. 568 c.c.).

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna (art. 569.1 c.c.).

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea (art. 569.2 c.c.).

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali (art. 570.1 c.c.).

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota (c.d. sistema della quota di fatto) che conseguono i germani (art. 570.2 c.c.).

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà (art. 571 c.c.).

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569 c.c., la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

  Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea (art. 572 c.c.).
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.


N.B. L'art. 580 c.c. prevede, inoltre, che ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, a norma dell'articolo 279, spetti un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.



Le diverse categorie di legittimari, ex art. 536 c.c., sono:

il coniuge;

i figli (legittimi, naturali, legittimati, adottivi);

gli ascendenti legittimi.

E' bene specificare che, quando si parla di successione necessaria, il patrimonio del defunto deve essere distinto in due parti:

  • quota legittima/legittima/riserva, che spetta di diritto ai legittimari e che neanche dal testatore può essere loro sottratta;
  • quota disponibile, che è la quota di cui il testatore è libero di disporre liberamente.

Le regole principali 949c21j della successione necessaria sono le seguenti:

per quanto riguarda le quote di eredità cui succedono i legittimari, si vedano gli artt. 537-549 c.c.;

intangibilità della legittima: in via generale, il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari (art. 549 c.c.).

deroghe all'intangibilità della legittima

o   lascito eccedente la porzione disponibile (art. 550 c.c.): nel caso in cui il testatore disponga di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.
La stessa scelta spetta ai legittimari se il testatore abbia disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile;

o   legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.): se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può:

rinunziare al legato e chiedere la legittima;

conseguire il legato, senza acquistare la qualità di erede e perdendo il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima;

o   legato in conto di legittima (art. 552 c.c.): il legittimario che abbia rinunciato all'eredità può trattenere i legati e le donazioni a lui fatte dal testatore. Essi, infatti, sono considerati al posto della legittima e pertanto non si tiene conto della rinuncia all'eredità per il computo della quota legittima degli altri legittimari (che potranno agire nei confronti del legittimario legatario, per il caso in cui la loro quota legittima fosse lesa).

determinazione della quota legittima: si ottiene formando una massa  di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono poi fittiziamente (si tratta di mere operazioni contabili) i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione e su tale asse si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre (art. 556 c.c.).

eventuale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che eccedano la quota di cui il defunto poteva disporre, nei limiti della quota medesima (art. 556 c.c.):

o   può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (art. 557.1 c.c.), che non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione;

o   la riduzione delle disposizioni avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari (art. 558.1 c.c.), a meno che il testatore abbia dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre (a condizione, però, che il valore delle altre sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari; art. 558.2 c.c.);

o   ha natura recuperatoria.


Successione legittima

  • categorie di eredi legittimi
  • diritto di commutazione
  • sistema delle quote di fatto
  • successione dello Stato

Successione necessaria

  • categorie di legittimari
  • quota legittima
    • legato in sostituzione di legittima
    • legato in conto di legittima
    • intangibilità e deroghe
    • azione di riduzione per lesione
  • quota disponibile


Domande


Coniuge, figli legittimi, naturali, adottivi, legittimati e ascendenti legittimi sono i c.d. legittimari.

a.  Vero

b.  Falso


Gli eredi legittimi sono coloro i quali, in mancanza di testamento, sono destinati a succedere al defunto.

a.  Vero

b.  Falso


L'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie avviene:

a.  Proporzionalmente

b.  Senza distinzione fra eredi e legatari

c.  Partendo dalla prima e risalendo all'ultima


L'azione di riduzione spetta ai legittimari lesi nella quota di legittima loro spettante.

a.  Vero

b.  Falso



RISPOSTE


a

a

a, b

a









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