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LA PROPRIETA' - LIMITI ED OBBLIGHI RELATIVA ALLA PROPRIETA' PRIVATA

diritto



LA PROPRIETA'


Il concetto di proprietà esprime l'idea di una situazione riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico in cui un soggetto, chiamato proprietario, può liberamente godere e disporre di un certo bene, ricavando da esso ogni sorta di utilità nell'ambito dei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge.

Le principali facoltà che competono al proprietario sono dunque quelle di:

a)  Godimento cioè di utilizzazione e di sfruttamento di un bene, per esempio ho una casa e vi abito;

b)  Disposizione, per esempio vendere il bene stesso, oppure donarlo, ecc.


LIMITI ED OBBLIGHI RELATIVA ALLA PROPRIETA' PRIVATA




L'art. 42 della costituzione stabilisce innanzitutto che "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge". La legge ha anche stabilito limiti ed obblighi per quanto riguarda la proprietà.

I limiti comportano la riduzione o restrizione di ciò che il proprietario può fare del suo bene per esempio i limiti contenuti nella disciplina dei rapporti di vicinato, quelli in materia urbanistica, nonché tutti i vincoli storici, paesaggistico, ambientale ecc.; quelli relativi alla disciplina della espropriazione per pubblica utilità; quelli derivanti dall'esistenza di diritti reali altrui di godimento.

Per quanto riguarda invece gli obblighi questi si differenziano dai limiti perché per effetto dei limiti il proprietario non può compiere determinati atti invece per gli obblighi egli è costretto dalla legge a tenere certi comportamenti che di solito comportano un sacrificio di tipo economico.


LA PROPRIETA' IMMOBILIARE


La proprietà immobiliare è quella che ha per oggetto, appunto, i beni immobili (terreni-fabbricati). Essa è detta anche proprietà e si distingue in:

Proprietà edilizia (cioè edifici e appezzamenti urbani)

Proprietà agraria (cioè gli appezzamenti di terreno non edificati e situati al di fuori delle città).


L'estensione della proprietà immobiliare non abbraccia solo il suolo, ma comprende anche il sottosuolo e lo spazio sovrastante al suolo, in entrambe le direzioni vi sono però dei limiti.

In primo luogo il proprietario non può opporsi a quelle attività che si svolgono in altezza o ad una profondità tale da non ledere alcun suo interesse.

In secondo luogo se nel sottosuolo vi sono miniere o resti archeologici ecc.. il proprietario non né può fare uso proprio.

Nella proprietà immobiliare gravano anche le immissioni che con questo termine la legge indica la produzione di fumo, calore, esalazioni,rumori, vibrazioni che possono disturbare il vicinato, si pensi ad esempio ad una discoteca o ad una fabbrica.


LA PROPRIETA' IMMOBILIARE. LE DISTANZE


Le distanze per le costruzioni

Il codice civile detta agli articoli 873 una serie di norme in materia di distanze tra costruzioni, luci e vedute, piantagioni, scavi, alberi, recinzioni che anch'esse scaturiscono delle limitazioni. Molto importanti sono le norme in materia di distanza tra costruzioni su fondi confinanti, quindi l'art. 873c.c. stabilisce che le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 3 m l'una dall'altra, al fine di ottenere il rispetto di tale principio la legge distingue la posizione del proprietario che edifica  per primo da quella di chi costruisce per secondo.

In particolare si possono distinguere tre casi:


Chi costruisce per primo si tiene ad una distanza di almeno 1,50 m dal confine. In tale ipotesi il confinante che intenda costruire per secondo dovrà rispettare una distanza tale da garantire un distacco di almeno 3 m.

Chi costruisce per primo fabbrica sulla linea di confine in questo caso il vicino può scegliere tra le seguenti soluzioni:



-costruire a 3 m dal confine;

-acquistare la comunione del muro;

-costruire il proprio muro maestro in aderenza all'edificio confinante, ma senza appoggiarsi ad esso.

Chi costruisce per primo edifica a meno di 1,50m anche qui il vicino può scegliere di:

-costruire a distanza tale che tra i due edifici sia garantito il rispetto della distanza legale;

-acquistare la comunione del muro a scopo di costruzione contro il muro stesso. In questo caso, però, visto che la nuova costruzione verrà in parte edificata sul suolo di chi per primo ha costruito, il secondo costruttore dovrà pagare oltre al valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con il nuovo fabbricato;

-costruire in aderenza, senza chiedere la comunione del muro, in tal caso, chi costruisce per secondo dovrà pagare soltanto il valore del suolo da occupare.


MODI D'ACQUISTO DELLA PROPRIETA'


a)  a) A titolo derivato la proprietà si acquista quando il medesimo avviene per effetto di contratto, oppure per successione per causa di morte, quindi si può dire che vi è un rapporto con il precedente proprietario.

b)  b) A titolo originario chi ottiene la proprietà non avendo alcun rapporto con il precedente proprietario quindi né per contratto, né per successione.


I modi di acquisto della proprietà a titolo originario sono:


c)  Occupazione. E' un modo di acquisto che vale solo per le cose mobili che non siano di proprietà di alcuno: la proprietà sulle medesime può essere acquistata semplicemente mediante l'impossessamento. Dall'occupazione sono esclusi i beni immobili.

d)  Invenzione di cose smarrite. Per invenzione si intende ritrovamento da parte di un soggetto di un certo bene mobile smarrito dal proprietario, per esempio un portafoglio. Il ritrovatore deve consegnare l'oggetto rinvenuto all'apposito ufficio comunale, trascorso un anno senza che il proprietario si presenti l'oggetto viene per legge acquisita da chi l'ha rinvenuta. Nel caso che il proprietario si faccia vivo egli dovrà pagare un premio al ritrovatore nella misura stabilita dalla legge.

e)  Il ritrovamento di un tesoro.







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