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LA PROPRIETÀ

diritto



LA PROPRIETÀ

L'art. c/c non da una definizione del diritto di proprietà, ma specifica il contenuto del diritto. Il proprietario ha diritto di godere (realizzaz. del valore d'uso, cioè fare del bene ciò che vuole) e di disporre in modo pieno ed esclusivo (realizzaz. Del valore di scambio, cioè la possibilità di alienare il bene), entro i limiti (nell'interesse pubblico e nell'interesse privato, come quando 2 proprietari sono in contrasto e la legge può favorire uno nei confronti dell'altro) e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico


La proprietà (art. 832 c/c):

v   FACOLTÀ DI GODIMENTO: realizzazione del valore d'uso, cioè fare del bene ciò che si vuole;



v   FACOLTÀ DI DISPORRE: realizzaz. del valore di scambio, la possibilità di vendere (o alienare) il bene;

v   PIENEZZA: le facoltà del proprietario sono illimitate, ma esistono dei limiti per legge:

Divieto degli atti di emulazione (art. 833 c/c -privato) nel caso in cui il soggetto utilizza il suo bene unicamente per fare del male o recare danno ad altre persone

Rapporti di vicinato (privato) le immissioni;

Disciplina urbanistica (pubblico) attraverso il piano regolatore (che consiste nel dividere in zone un paese);

Vincoli paesaggistici ed ambientali

Altrui diritti di godimenti di garanzia sul bene (privato) es.: il soggetto A ha il diritto di proprietà, il soggetto B ha un diritto reale (come la servitù di passaggio); A è limitato perché non può recintare la sua proprietà. Diritto di sequela perché seguono il bene.

Di espropriazione (pubblico) per motivi di interesse generale (e nel momento in cui l'interesse privato ostacola l'interesse pubblico e il privato non può rifiutarsi), a condizione che venga esplicitato l'interresse pubblico ed inoltre il privato deve essere giustamente indennizzato.

v   ESCLUSIVITÀ: pretesa di esercitare la facoltà di godimento escludendo gli altri (del diritto di proprietà) che si può far valere in giudizio, cioè davanti ad un giudice tramite un azione petitoria


I modi di acquisto della proprietà possono essere a titolo:

ORIGINARIO: in cui non c'è un precedente proprietario o questi abbandona la cosa, quindi la proprietà si acquista indipendentemente da un altro soggetto:

occupazione: ritrovamento di cose mobili abbandonate (se trovo una bici scassata vicino ad un cassonetto la prendo perché pensiamo che sia abbandonata.

invenzione: ritrovamento di cose smarrite, come ad esempio un portafoglio, bisogna portarlo agli ufficio degli oggetti smarriti: se il proprietario si presenta entro un anno, il ritrovatore ha diritto ad un compenso pari a circa il 1/10, se questo non si presenta allora il ritrovatore diventa il proprietario.

accessione: il prop. della cosa principale diventa proprietario della cosa accessoria, però deve indennizzare il proprietario dell'ultimo (es. della moto rotta).

unione e commissione (cosa + cosa) vale la regola dell'accessione.

specificazione (art. 940): una persona che costruisce una cosa utilizzando materiale altrui diventa prop. di essa pagando il px del materiale.

usucapione: presupposto che il possesso sia ininterrotto ed in buona fede per un periodo di tempo piuttosto lungo a seconda del bene.

DERIVATIVO: dal dante causa all'avente causa. L'avente causa riceve il diritto come esso era per il precedente proprietario. Può avvenire stipulando un contratto (che consiste in un accordo tra due o più persone si decide di alienare e trasferire il bene ad un altro soggetto) o per successione perché il diritto di proprietà non si estingue con la morte ma si trasmette agli eredi del proprietario (i principali eredi sono i coniugi e i figli, o se questi non ci sono spetta agli scendenti, genitori, o ad altri parenti fino al 6° grado, se non ci sono parenti il diritto va devoluto allo stato, ma solo nel caso che il defunto non abbia lasciato un testamento). Le condizioni perché un soggetto diventi prop. di una cosa sono che il dante causa ne sia proprietario e possa disporne e che il contratto di compravendita sia valido.


La PROPRIETÀ IMMOBILIARE

delimitazione (art. 840):

orizzontale, che è delimitato dai confini. In assenza di una legge in particolare si stabilisce un minimo di 3 metri.

verticale, si fa riferimento al sottosuolo e allo spazio aereo, fin dove il proprietario dimostri di avere un interesse per escludere terzi. Il prop. del suolo non può sfruttare le miniere o le cave che si vi trovano perché fanno parte del patrimonio indisponibile dello stato; possono essere attribuite in concessione ai privati.

ingresso al fondo (art. 842): il proprietario può impedire a chiunque l'ingresso, tranne ai cacciatori, a meno che la proprietà non sia circondata da una recinzione alta almeno 1,5 metri oppure se destinata ad una coltivazione in atto suscettibili di danno. Per l'esercizio di pesca occorre il consenso del proprietario del fondo (il divieto d'accesso deve essere autorizzato dalla giunta comunale);

rapporti di vicinato

Immissioni (art. 544 c/c) il prop. Non può impedirle se non superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla condizione dei luoghi. Si può tenere conto della priorità di un det. uso (cioè la tutela dell'economia, il giudice deve tenere conto, malgrado le immissioni, che un industria produce un bene e che porta lavoro).

Distanza minima tra le costruzioni (art. 873-877 c/c) gli edifici posti su terreni confinanti devono essere in contiguità gli uni agli altri, senza lasciare intercapedini; altrimenti devono trovarsi fra loro a una distanza legale minima di 3 m (non si applica per edifici confinanti con piazze e vie pubbliche). È frequente che i regolamenti locali prescrivano distanze maggiori fra gli edifici, oppure distanze legali minime degli edifici dal confine. Il principio fondamentale è che il proprietario che costruisce per primo può liberamente scegliere dove edificare (se sul confine se a 3m o più dal confine). Questo principio non si può applicare se i regolamenti locali prescrivono le distanze minime dal confine in cui il proprietario confinante che costruisce successivamente ha diverse possibilità:

a.    Se l'edificio del vicino si trova sul confine, il proprietario confinante può costruire in aderenza (a contatto del muro del vicino), ma senza utilizzarlo, oppure in appoggio, cioè utilizzando il muro del vicino per dare al suo edificio il necessario equilibrio statico. In caso di costruzione in appoggio deve chiedere la comunione forzosa del muro perimetrale dell'edificio pagandone al vicino la metà del valore. Il muro deve essere posto in comunione per tutta la sua lunghezza anche se la lunghezza dell'edificio costruito in appoggio è minore; non è necessario che sia posto in comunione anche per tutta la sua altezza, ma solo per quella utilizzata dall'edificio in appoggio.

b.    Se l'edificio del vicino dista dal confine almeno 1.5 m (o almeno metà della distanza minima stabilita dai regolamenti locali), il proprietario confinante può costruire ad una distanza non inferiore a 3 m da esso, senza diritto ad alcun indennizzo, anche se una porzione del suo terreno resta per conseguenza in edificabile.

c.    Se l'edificio del vicino dista dal confine meno di 1.5 m, il proprietario confinante può costruire ad una distanza non inferiore a 3 m da esso; può anche costruire in aderenza o in appoggio, a meno che il vicino, preventivamente interpellato, dichiari entro 15 giorni che preferisce invece estendere il muro fino al confine o demolirlo; in tal caso deve iniziare le opere entro 6 mesi. Se il proprietario confinante costruisce in appoggio o in aderenza, viene a occupare con il suo edificio una porzione del terreno del vicino, allora deve pagargliene il valore.

Luci (art. 901 c/c) sono delle aperture in modo da consentire di far entrare luce ed aria, ma che non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino. Devono essere munite di un inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa le cui maglie non siano maggiori di 3 cmq. Devono avere il lato inferiore ad una altezza minima di 2,5 m per il piano terra e non minore di 2 m se sono ai piani superiori. Le luci nel muro comune possono essere aperte da un proprietario, purché l'altro vi consenta e possono essere chiuse da chi acquista la comunione del muro solo se gli è necessario per appoggiare il suo edificio. La loro esistenza non impedisce l'acquisto della comunione del muro.

Vedute (art. 905 c/c) sono aperture che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (0.75), ma non si possono aprire vedute dirette verso il fondo del vicino se tra il fondo di questo e la facciata su cui si aprono le vedute non vi è la dist. di 1,5 m.

Stillicidio (art. 908 c/c) il prop. deve costruire i tetti in maniera che le acque scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque vi siano immesse con gronde o canali. Se non si osserva questa regola, senza che l'interessato faccia valere il suo diritto, si può acquistare per usucapione 20nnale il diritto di scaricare le acque sul terreno del vicino.




Le AZIONI PETITORIE servono a tutelare il diritto di proprietà e sono imprescrittibili. Possono essere:

o Di rivendicazione (art. 948 c/c) condizione: la cosa è in possesso o detenzione d'altri; obbiettivo: accettare il diritto e farsi restituire la cosa; prova: avere il diritto di proprietà (si può rivolgere ad un giudice però mostrando l'onere della prova)

o Negatoria (art. 949 c/c) condizioni: ci sono altri che pretendono di avere un diritto reale minore sulla cosa (usufrutto o servitù); obbiettivo far dichiarare l'inesistenza del diritto altrui e far cessare eventuali turbative; prova: avere il diritto di proprietà (attore) avere un diritto reale minore (convenuto).




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