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LA FILIAZIONE - I DOVERI DEI GENITORI E DEI FIGLI

diritto




La filiazione è il rapporto tra genitori e figli disciplinato in modo attento dal legislatore. I figli nati da genitori legalmente sposati sono figli legittimi; i figli naturali sono nati da una coppia non sposata; il rapporto di filiazione può prescindere da un rapporto di sangue ed essere costituito con un procedimento legale di adozione; la filiazione che deriva non da un rapporto naturale della coppia ma da tecniche di inseminazione si chiama filiazione artificiale.


I DOVERI DEI GENITORI E DEI FIGLI.

Il rapporto di filiazione f 343b16d a nascere dei precisi obblighi dei genitori verso i figli: art. 147 stabilisce che i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli; devono favorire la sviluppo della personalità dei figli in armonia con le caratteristiche del loro temperamento e in sintonia con le loro aspirazioni ed inclinazioni.

I doveri a carico dei figli sono: rispettare i propri genitori, contribuire al mantenimento della famiglia in proporzione alle propri sostanze, se minorenni convivere con i genitori.


LA FILIAZIONE LEGITTIMA



È figlio legittimo quello nato da genitori che al momento del concepimento erano sposati tra di loro. Occorrono tre presupposti per lo stato di figlio legittimo:

  • essere partoriti da madre sposata
  • essere concepiti dal marito della madre
  • essere concepiti durante il matrimonio

La maternità si prova con l'atto di nascita iscritto nell'archivio dello stato civile, mentre il matrimonio dei genitori con il certificato di matrimonio. Con la mancanza dell'atto di nascita si può ovviare dimostrando il possesso di stato di figlio legittimo oppure ricorrendo a testimoni.

Sussistono delle difficoltà, per motivi biologici, ad appurare che il figlio è stato concepito proprio dal legittimo marito e che il concepimento è avvenuto in costanza di matrimonio. Per facilitare l'accertamento l'ordinamento ha introdotto due presunzioni:

  • la presunzione di concepimento durante il matrimonio: la legge considera concepito in costanza di matrimonio il figlio nato non prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre 300 giorni dal suo annullamento, scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili.
  • La presunzione di paternità: considerando come normale la fedeltà del coniugale della moglie, la legge presume che il marito sia il padre del figlio nato durante il matrimonio, la presunzione resta però relativa.

LE AZIONI RELATIVE ALLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

L'azione di contestazione della legittimità mira a privare un soggetto del suo stato di figlio legittimo, dimostrando l'inesistenza del presupposto della maternità, del matrimonio dei genitori e del concepimento in costanza di matrimonio. L'azione è esercitatile in ogni momento ed è ammessa qualsiasi prova.

L'azione di disconoscimento della paternità vuole dimostrare che il marito della madre non è il padre e vincere così la presunzione di paternità. Il disconoscimento risulta semplice se la nascita avviene fuori dai limiti di presunzione di concepimento. Quando invece il concepimento è avvenuto durante il matrimonio l'azione è consentita solo se si fornisce una delle seguenti prove: la mancata coabitazione dei coniugi nel periodo del concepimento, l'impotenza del marito, l'adulterio della moglie o il fatto che questa abbia nascosto al marito la gravidanza o la nascita. Per provare che il figlio non è suo il marito può ricorrere alla prova del DNA e del gruppo sanguigno. L'azione può essere esercitata dal presunto padre, dalla madre, dal figlio solo se maggiorenne.

L'azione di reclamo della legittimità: il figlio che si ritiene legittimo di due genitori determinati ma non goda del relativo stato giuridico, reclama il riconoscimento della propria condizione.


LA FILIAZIONE NATURALE

È figlio naturale quello nato da genitori non sposati.

I figli naturali possono essere:

  • riconosciuti: se uno o entrambi i genitori hanno solennemente affermato di essere il padre o la madre;
  • non riconosciuti: se nessuno dei genitori ha provveduto al riconoscimento.

La condizione del figlio riconosciuto è equiparabile a quella del figlio legittimo.

Il figlio non riconosciuto vive una situazione giuridica diversa; egli può agire in giudizio per ottenere la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità naturale. L'azione è esercitatile in ogni tempo, in tutti i casi in cui è ammesso il riconoscimento. La sentenza con cui il tribunale dichiara il rapporto di filiazione naturale ha gli stessi effetti del riconoscimento.


IL RICONOSCIMENTO.

Il riconoscimento è l'atto solenne con cui un soggetto dichiara che una data persona è il proprio figlio naturale.

È oggi possibile, per i genitori riconoscere il proprio figlio adulterino, quello avuto con una persona diversa dal coniuge. Resta invece irriconoscibile il figlio incestuoso, vale a dire quello nato da persone legate tra loro da stretti vincoli di parentela.

Il riconoscimento può essere effettuato nell'atto di nascita da uno o entrambi i genitori oppure con una dichiarazione successiva alla nascita o al concepimento nella forma richiesta dalla legge. L'età minima per effettuare il riconoscimento è sedici anni.

Il figlio acquista lo status di figlio naturale nei confronti di hi lo a riconosciuto.

  • Il genitore naturale ha gli stessi diritti e doveri previsti nei riguardi del figlio legittimo;
  • la potestà sul figlio naturale spetta al genitore che lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato compiuto da entrambi i genitori e questi convivono la potestà spetta ad entrambi. Se i genitori non convivono la potestà spetta al genitore con cui il figlio vive.
  • Il figlio naturale acquista il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo, se è stato riconosciuto da entrambi quello del padre.
  • Il figlio naturale ha gli stessi diritti di successione a causa di morte che hanno i figli legittimi.
  • Sussistono reciproci obblighi alimentari tra il figlio naturale e il suo genitore.

Il figlio naturale non acquista legami di parentela con i parenti dei genitori.

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità,violenza, incapacità del genitore.


LA LEGITTIMAZIONE DEL FIGLIO NATURALE.

La legittimazione può attuarsi in due modi:

  • per susseguente matrimonio dei genitori: se i genitori riconoscono il figlio e poi si sposano la legittimazione opera automaticamente a partire dal giorno del matrimonio. Se i genitori riconoscono il figlio dopo il matrimonio la legittimazione opera dal giorno del riconoscimento.
  • Per provvedimento del giudice: il tribunale verificata la presenza dei requisiti richiesti della legge e la sussistenza dell'interesse del figlio può disporre la legittimazione con un provvedimento.







L'ADOZIONE

L'adozione è un istituto giuridico con il quale si crea un rapporto di filiazione non fondato su legami di sangue.

I vari tipi di adozione:

  • l'adozione legittimante dei soggetti minorenni, con la quale si attribuisce una famiglia a chi non ce l'ha;
  • l'adozione in casi particolari, sempre rivolta ai soggetti minorenni, con la quale si aggiunge all'originario rapporto di filiazione quello adottivo per rispondere ad un interesse del minore;
  • l'adozione dei maggiorenni, che persegue lo scopo più antico dell'adozione di assicurare una discendenza a chi non ha figli;
  • l'adozione internazionale, rivolta ai soggetti minorenni stranieri.

L'ADOZIONE LEGITTIMANTE DEI MINORI.

L'adottato perde ogni legame con la famiglia di origine ed entra a far parte a tutti gli effetti della famiglia adottiva. Gli adottanti devono:

  • essere sposati da almeno tre anni;
  • essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare;
  • avere un'età che non superi quella dell'adottando di 18 e non oltrepassi i 45 anni.
  • L'adottato deve essere:
  • minorenne;
  • dichiarato in stato di adottibilità dal tribunale per i minorenni.

L'adozione viene disposta dal tribunale a conclusione di un procedimento che inizia con la dichiarazione di adottibilità; a seguito della domanda di adozione presentata dai coniugi, il tribunale procede da accurate indagini sull'idoneità della coppia; se da esito positivo, il minorenne è affidato per un periodo di prova di un anno alla coppia; trascorso l'anno , qualora sussistano i presupposti, ottenuto il consenso del minore ultraquattordicenne o udito quello ultradodicenne il tribunale dispone l'adozione.



L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI.

Questo tipo di adozione non da vita a un nuovo rapporto di filiazione che si sostituisce a quello originario, ma crea un rapporto di filiazione adottiva che si aggiunge a quello preesistente.

L'adottato conserva i diritti e gli obblighi rispetto alla prima famiglia cui aggiunge quelli della nuova famiglia. Non vengono ad istaurasi rapporti tra l'adottato e la famiglia dell'adottante e tra questi e la famiglia dell'adottato.

È ammessa dalle sole ipotesi tassative della legge:

  • i parenti fino al sesto grado possono adottare il minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
  • un coniuge può adottare il minor figlio anche adottivo dell'atro coniuge
  • quando vi sia l'impossibilità di affidamento preadottivo;
  • quando il minore sia persona handicappata e sia orfano di padre e madre.

In questi casi l'adozione può essere richiesta anche da chi non è sposato, purché sia ritenuto idoneo.

L'ADOZIONE DEI MAGGIORENNI

Permette a coloro che non hanno discendenti di trasmettere il proprio cognome e il proprio patrimonio.

I requisiti richiesti per gli adottanti sono:

  • non devono avere figli legittimi o legittimati;
  • la loro età deve superare di almeno 18 anni quella dell'adottando.

In conseguenza del provvedimento di adozione del tribunale si verificano i seguenti effetti per l'adottato:

  • assume il cognome dell'adottante a conserva il proprio;
  • acquista normali diritti successori nei confronti dell'adottante;
  • assume gli obblighi alimentari verso l'adottante
  • conserva tutti i rapporti giuridici con la famiglia di origine mentre non si instaurano rapporti di parentela con quelli dell'adottante.

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE.

Adottare dei figli all'estero presenta dei rischi per la facilità di evitare quelle garanzie disposte a favore dei minori. La legge è intervenuta al riguardo disponendo particolari cautele per questo tipo di adozione.

I coniugi che intendono adottare devono farsi rilasciare dal tribunale dei minorenni una dichiarazione di idoneità all'adozione; è poi necessario un poi necessario un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo dell'autorità straniera che va presentato al tribunale dei minori il quale ne dichiara l'efficacia sul territorio italiano.

L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO

Può accadere che un minore sia temporaneamente privo di un ambiente famigliare idoneo dove vivere. Con l'istituto di affidamento temporaneo la legge ha cercato di tutelare i minori senza però costituire un rapporto di filiazione. Viene disposto l'allontanamento momentaneo de minore dalla famiglia e l'inserimento in un'altra, in grado di occuparsene.

Questo tipo di affidamento è considerato rimedio residuale, da utilizzare solo quando non sia stato possibile risolvere i problemi del minore all'interno della sua famiglia grazie al sostegno e all'aiuto dei servizi sociali. Ne esistono tre tipi:

  • affido famigliare: si tratta dell'affidamento a una famiglio o una persona solitamente amica del minore;
  • affidamento a una comunità di tipo famigliare: è disposta dai servizi sociali quando non è stato possibile ricorrere all'affido;
  • affidamento in istituto di assistenza: è l'ultimo rimedio cui i servizi sociali ricorrono dopo tentato in vano le possibilità precedenti.




Alla morte di una persona la maggior parte delle sue situazioni giuridiche patrimoniali si trasferisce ad altre persone, questa è la successione a causa di morte. Il fondamento di questo fenomeno giuridico è da ricercare in particolari esigenze economiche e sociali. Inoltre ha il pregio di tramandare la proprietà privata ai discendenti o agli altri parenti, inducendo i soggetti a una maggiore attenzione nella cura dei propri interessi invogliandoli ad accrescere il loro patrimonio. I diritti non trasmissibili alla morte riguardano i diritti strettamente legati alla persona, i rapporti e gli stati familiari e alcune situazioni giuridiche e patrimoniali come l'uso, l'abitazione e l'usufrutto. La disposizione dell'art.42 contiene 3 importanti concetti:

i diritti di successione dei cittadini possono essere regolamentati soltanto con una legge e non con atti amministrativi.

È possibile disporre della propria successione per testamento.

Sussistono delle limitazioni sulle successioni a favore dello Stato.


I TIPI DI SUCCESSIONE

La successione si apre al momento della morte del de cuius e nel luogo del suo ultimo domicilio. Con l'apertura della successione inizia il procedimento successorio che prevede 2 momenti: quello soggettivo, della designazione dei soggetti chiamati a subentrare (vocazione ereditaria) e quello oggettivo, dell'offerta concreta dei diritti, obblighi e in generale delle situazioni giuridiche del soggetto che succede (Delazione ereditaria). La designazione dei successori ha al sua fonte nella legge o nel testamento. Il nostro sistema giuridico prevede 2 forme di successione:

successione testamentaria in cui il titolo della successione è la volontà stessa del oggetto che ha lasciato i beni contenuta nel testamento



la successione legittima: in mancanza di testamento è la legge a costituire il titolo della successione, stabilendo le categorie degli eredi e le quote di eredità spettanti a ciascuna.

La legge ha imposto delle pesanti limitazioni alla libertà di fare testamento quando vi sono particolari categorie di parenti legittimari. Chi ha il coniuge , discendenti o ascendenti non è libero di stabilire a suo piacimento chi dovrà succedergli e in quale misura ma deve fare riferimento alla legge che stabilisce le designazioni e le quote che spettano ai parenti. Il testatore è libero solo di assegnare una piccola quota del suo patrimonio a chi crede → quota disponibile. In caso di testamento lesivo delle quote loro riservate gli eredi legittimari potranno ricorrere al giudice per equilibrare le disposizioni testamentarie →successione necessaria. Anche questa forma è disposta per legge ma, a differenza della legittima che interviene in mancanza di testamento, essa sussiste solo quando vi è un testamento lesivo delle quote riservate e opera contro volontà espressa dal testatore. Inoltre, le quote previste dalla successione legittima per le categorie di parenti legittimari sono più ampie di quelle indicate nella successione necessaria perché comprendono anche la porzione di quota disponibile.

EREDITÀ E LEGATO

La successione può riguardare l'intera situazione giuridica del defunto, comprensiva dei diritti e degli obblighi, ovvero essere limitata ad alcuni distinti rapporti giuridici. Nel primo caso si parla di successione a titolo universale o eredità e il successore è chiamato erede. Essa può riguardare anche una quota dell'intero patrimonio. Ciò che è importante è che l'erede viene ad assumere la stessa posizione del defunto ricevendone sia diritti che obblighi, magari solo per quota. nell'altro caso è detta successione a titolo particolare o legato e il successore prende il nome di legatario. L'istituzione di erede non manca mai, perché se non c'è un testamento sopperisce la legge con la successione legittima. Il legato, invece, può essere disposto solo con un testamento. Riguardo il modo di acquisto ci sono delle differenze: per l'eredità è necessaria l'accettazione dell'erede mentre il legatario acquista il legato immediatamente.


LA CAPACITÀ DI SUCCEDERE

È espressione della capacità giuridica della persona fisica . possono succedere tutte le persone giuridiche nate vive al momento dell'apertura della successione. Eccezionalmente, la legge riconosce la capacità di succedere anche a chi è soltanto concepito e ai figli non concepiti di persona vivente al tempo della morte del testatore. Anche le persone giuridiche hanno la capacità di succedere. Spesso le associazioni di beneficenza sono destinatarie di ingenti lasciti testamentari ma possono accettare eredità o legati solo se autorizzati dall'autorità amministrativa.


L'INDEGNITÀ

Può accadere che il chiamato all'eredità sia escluso dal novero dei successori per aver tenuto un comportamento indegno . succede solo per le persone fisiche nei casi indicati tassativamente dalla legge:

comportamenti penalmente rilevanti in cui il soggetto tiene una condotta grave nei confronti del de cuius o dei suoi aprenti legittimari

attentati alla libertà di fare testamento: il soggetto ha indotto con artifici e raggiri o con violenza il testatore a fare, revocare o mutare il proprio testamento ovvero è intervenuto direttamente per falsificarlo, sopprimerlo, nasconderlo, modificarlo o costruirne uno falso.

L'indegnità è una specie di sanzione che punisce il successore per il comportamento disdicevole da lui tenuto. Infatti, la legge ammette il perdono dell'indegno da parte del de cuius per mezzo della riabilitazione che consiste in una dichiarazione espressa contenuta in un atto pubblico o testamento. È anche possibile la riabilitazione tacita quando il de cuius abbia ugualmente disposto nel suo testamento a favore dell'indegno. In questo caso, però, ,l'esclusione alla successione è rimossa solo per le singole disposizioni fatte dal testatore mentre l'indegnità permane per tutto il resto.



ACQUISTO DELL'EREDITÀ E DEL LEGATO

Il chiamato alla successione ereditaria non acquista l'eredità automaticamente, ma è necessaria la sua accettazione. È un'occasione per offrire al chiamato la possibilità di valutare attentamente la convenienza di succedere al de cuius, dato che l'eredità comprende anche il subentrare in tutti i suoi debiti. Queste cautele non sussistono invece per il legatario che, subentra solo nei rapporti attivi del de cuius. Egli acquista il legato indipendentemente dall'accettazione salva la facoltà di rinunciarvi.


L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

Il diritto di accettare l'eredità sorge al momento dell' apertura della successione ed è trasmissibile agli eredi. La dichiarazione di accettazione non può essere sottoposta a termini, condizioni, né può essere limitata ad alcuni soltanto dei diritti e degli obblighi dell'eredità. L'accettazione può essere espressa se è resa in un atto pubblico o in una scrittura privata o tacita se viene manifestata attraverso un comportamento che lascia intendere chiaramente la volontà dell'erede. Il chiamato deve esprimere la sua volontà nel termine di 10 anni dal giorno dell'apertura della successione altrimenti il suo diritto di accettare si estingue per prescrizione. Tuttavia, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità che fissi un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinunzia all'eredità. con l'accettazione il chiamato diventa erede dal giorno dell'apertura della successione. Da quel momento egli può agire nei confronti di coloro che possiedono i beni ereditati con una specifica azione, la petizione di eredità con la quale chiede l'accertamento delle sue qualità di erede e la restituzione dei beni.


L'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO

A seguito dell'accettazione il patrimonio del de cuius si confonde con quello dell'erede per cui, per evitare la confusione dei patrimoni, che i creditori del defunto possano rivalersi anche sul patrimonio personale dell'erede o che i creditori personali dell'erede aggrediscano il patrimonio ereditario, il chiamato può ricorrere all'accettazione con beneficio di inventario. Così il patrimonio ereditario rimane separato dagli altri beni dell'erede e questi risponderà dei debito ereditare esclusivamente nei limiti dell'attivo. L'accettazione beneficiata è obbligatoria per le eredità devolute a incapaci legali o a persone giuridiche. L'accettazione con beneficio di inventario si fa mediante atto pubblico che, se nell'eredità vi sono beni immobili,  deve essere trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari. La dichiarazione deve essere seguita o preceduta dall'inventario, cioè dall'elencazione dei beni, debiti, crediti del defunto eseguita da un pubblico ufficiale. Dopo l'inventario si passa alla liquidazione dei beni ereditari e al pagamento dei creditori e dei legatari. Se residuano attività nel patrimonio ereditario queste entrano a far parte del patrimonio dell'erede.



LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ



Il chiamato all'eredità, nel termine decennale , può anche rinunciare. La rinuncia consiste in una dichiarazione resa in un atto pubblico che non ammette termini, condizioni, né può essere parziale. Ha efficacia retroattiva, cioè chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato. Tuttavia, la legge ha previsto la possibilità per il rinunciante di pentirsi. Finché non è scaduto il termine per l'accettazione, e finché nessun altro ha acquistato l'eredità. egli può accettare l'eredità stessa revocando di fatto la precedente rinuncia. Decade dal diritto di rinunciare ed è considerato erede puro e semplice, il chiamato se ha sottratto o nascosto beni ereditari, oppure essendo in possesso di beni ereditari non ah compiuto l'inventario nel termine previsto oppure lo ah compiuto ma non ha fatto la dichiarazione di accettazione nel termine prescritto.


AMMINISTRAZIONE DEI BENI EREDITARI PRIMA DELL'ACQUISTO

Nell'arco temporale che va dalla successione all'accettazione il patrimonio ereditario resta senza titolare e apparentemente senza controllo. L'ordinamento ha disposto che l'amministrazione di quel patrimonio spetti al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari. Egli deve, quindi, provvedere alla sua conservazione, compiendo atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'obbligo per certi atti di richiedere l'autorizzazione del giudice. Se il chiamato non è in possesso dei beni ereditari, l'eredità si definisce giacente e ad amministrare il patrimonio ereditario viene nominato un curatore. Il curatore dell'eredità giacente deve compiere l'inventario dei beni, amministra i beni, agisce e resiste in giudizio nell'interesse dell'eredità e, se autorizzato dal giudice, provvede al pagamento dei debiti ereditari secondo una precisa procedura. Il testaore può incaricare una o più persone di eseguire le disposizioni testamentarie o di amministrare il patrimonio → esecutori testamentari.


IL FENOMENO DELLA DELAZIONE SUCCESSIVA

Se il chiamato non vuole o non può accettare l'eredità. in questo caso bisogna stabilire chi deve occupare il suo posto nella successione. Nella successione testamentaria il problema può essere risolto dallo stesso testatore che può dettare disposizioni nel caso in cui l'erede da lui istituito non voglia o non possa accettare → sostituzione testamentaria. Se non è stato disposto nulla soccorre l'istituto della rappresentazione per cui i discendenti naturali o legittimi del chiamato subentrano al posto e nel grado del loro ascendente quando questi non voglia o non possa accettare l'eredità. il chiamato deve essere figlio, fratello o sorella del defunto e coloro che subentrano devono essere discendenti legittimi o naturali del chiamato. Se ci sono più persone chiamate congiuntamente e in parti uguali, espressamente stabilite o indeterminate, manca la sostituzione testamentaria e non ricorrono le condizioni per la rappresentazione e si applica l'accrescimento. La quota del chiamato  che non vuole o non può accettare l'eredità viene ripartita tra gli altri chiamati che accrescono la loro porzione originaria.


LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Il testamento è l'atto solenne di ultima volontà con il quale il de cuius dispone del proprio patrimonio o di parte di esso per il tempo successivo alla sua morte. Il testamento produce i suoi effetti al momento della morte del testatore e fino a quel momento è sempre liberamente revocabile e modificabile a opera del suo autore. La revoca può essere espressa,s e dichiarata in un successivo testamento o con un atto pubblico, tacita se le disposizioni di un testamento posteriore sono incompatibili con quelle precedenti.

È inoltre un atto giuridico unilaterale perché contiene solo al volontà del testatore , e unipersonale, essendo vietato che più persone facciano testamento nello stesso atto. Il contenuto tipico è di natura patrimoniale. In esso il testatore istituisce uno o più eredi, determinandone le quote spettanti a ciascuno, attribuisce uno o più legati, può dare disposizioni riguardo l'amministrazione dei beni ereditari e sul modo di dividere il patrimonio ereditario. Per fare testamento è richiesta la piena capacità di agire e di intendere e di volere. Sono incapaci di testare i minori, gli interdetti giudiziali e coloro che si trovino al momento della compilazione del testamento in uno stato d'incapacità di intendere e di volere. Quanto alla capacità di ricevere per testamento bisogna ricordare che alcuni soggetti sono dichiarati incapaci a ricevere.


I TIPI DI TESTAMENTO

I testamenti ordinari sono 3:

- testamento olografo: scritto interamente di pugno dal testatore che lo data e lo sottoscrive. Senza autografia o sottoscrizione il testamento è nullo e il difetto della data lo rende annullabile.

- testamento pubblico: è redatto dal notaio che riceve la volontà del testatore alla presenza di testimoni. Il notaio scrive sotto dettatura del testatore, lo legge alla presenza dei testimoni e lo sottoscrive insieme al testatore stesso.

- testamento segreto: viene ricevuto dal notaio ma sottoscritto dal testatore. Una volta compilato, il testatore lo chiude in busta sigillata e lo consegna, in presenza di 2 testimoni, la notaio dichiarando che in quella busta è contenuto il suo testamento. Sulla busta il notaio scriverà l'atto di ricevimento.

Il testamento olografo e quello segreto devono essere pubblicati davanti al notaio dopo l'apertura della successione altrimenti non possono essere fatti valere. La pubblicazione consiste nella trascrizione compiuta dal notaio con le dovute formalità del contenuto integrale del testamento. Quello olografo deve essere portato dal notaio da chiunque se ne trovi in possesso, mentre quello segreto è aperto direttamente dal notaio che lo ha ricevuto.



LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Si apre quando manca in parte o del tutto un testamento. Se il testamento dispone solo di una parte di beni la successione legittima assegnerà i beni non considerati dal testatore. Il codice civile individua quali soggetti sono chiamati a succedere al de cuius e quale quota del patrimonio ereditario spetti a ciascuno. Il principio su cui si fonda la delazione legale è quello della vicinanza di parentela con il de cuius. Sono successibili i parenti del de cuius e i aprenti più prossimi escludono dalla successione quelli più remoti. Quando il grado di parentela è stretto, la legge disciplina il concorso dei diversi successori distribuendo le quote del patrimonio in varia misura. In mancanza di aprenti entro il 6° grado l'eredità è devoluta allo Stato.


LA SUCCESSIONE NECESSARIA

La legge riserva ai aprenti legittimari una parte dell'eredità anche contro la volontà del testatore. La parte riservata ai legittimari si chiama legittima o riserva, mentre il resto del patrimonio è detto disponibile. Per successione necessaria si intende quell'insieme di norme che garantiscono ai legittimari il diritto di succedere al de cuius nelle quote loro riservate. Il de cuius non solo non può disporre liberamente del suo patrimonio per testamento ma non può neppure compiere in vita donazioni tali da pregiudicare la quota riservata dei legittimari. Questo per impedire facili elusioni ai principi della successione necessaria. Per il calcolo delle quote riservate e della disponibile è necessario tenere conto delle donazioni fatte in vita dal testatore. Questo calcolo, detto riunione fittizia, si rende necessario ogni volta che un legittimario si ritiene leso nella sua quota di legittima. Si calcola prima il valore complessivo del patrimonio lasciato dal de cuius (Relitto), si sottraggono i debiti ereditari, e si aggiunge il valore complessivo delle donazioni fatte in vita dal de cuius (donato). Su questa cifra si misurano le quote riservate e la disponibile. Se un legittimario si ritiene leso nella sua quota può agire contro le disposizioni testamentarie lesive chiedendo la riduzione nella misura sufficiente per ricostituire la sua porzione legittima(Azione di riduzione). Se ciò non basta potrà chiedere la riduzione delle donazioni effettuate in vita, partendo dall'ultima e risalendo a quelle più remote.










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