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LA FAMIGLIA DI FATTO - Scienze sociologiche

diritto





LA FAMIGLIA DI FATTO.


















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Scienze sociologiche

2° Credito









L'art. 29 della nostra Costituzione riconosce come forma esclusiva di convivenza tutelata dall'ordinamento la famiglia legittima, fondata sul matrimonio.

Tuttavia, nonostante la forte impronta cattolica del nostro paese, la 333e47d famiglia di fatto, ha conosciuto particolare diffusione.

Per famiglia di fatto si intende la convivenza non formalizzata da vincolo matrimoniale fra due persone, basata su legami affettivi e sul reciproco rispetto dei doveri familiari, si è particolarmente diffusa, nonostante. Spesso tale scelta è motivata da fattori individuali, come l'insicurezza verso i propri sentimenti, l'insofferenza verso i legami giuridici o la presenza di impedimenti che rendano impossibile regolarizzare la propria unione

Tra conviventi non dovrebbero esistere in linea di massima né diritti né doveri, trattandosi di un'unione basata sulla libertà reciproca; tuttavia queste coppie, prefiggendosi una stabile comunione di vita, richiedono uno statuto minimo che disciplini il legame, ne stabilisca eventuali facoltà e obblighi.

La famiglia di fatto può essere giustificata facendo ricorso all'art. 2 della Costituzione, che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nell'ambito delle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, con riferimento ad coabitazione stabile, duratura e fondata sulla solidarietà e sull'accudimento della prole.

Perché si possa parlare di convivenza more uxorio è necessario che ricorrano 4 punti fondamentali:

1) La convivenza deve essere conosciuta socialmente come forma familiare;

2) l'unione deve riguardare persone di sesso diverso;

3) deve esserci una comunione di vita materiale e spirituale;

4) deve mancare il vincolo matrimoniale.


Il disegno di legge presentato dai ministri Pollastrini, Bindi, Amato, Damiano e Padoa-Schioppa, se approvato introdurrà alcune importanti novità in materia di unioni civili.

I conviventi di fatto riconosciuti dai "Dico" (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi), comunicato alla presidenza il 20 febbraio 2007, introduce alcune importanti novità nel disciplinare i rapporti tra i conviventi di fatto.

Secondo l'art. 1 titolari dei diritti, dei doveri sono due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

Coloro che rispondono questi requisiti sono definiti "conviventi" e lo devono essere stabilmente.

La convivenza prevede la residenza comune di persone e deve essere provata dalle risultanze anagrafiche ( in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b, 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione, il mutamento o la cancellazione).

È consentito a chiunque fornire una prova contraria dell'assenza di elementi che caratterizzano una convivenza valida per legge. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

Inoltre è previsto che se la convivenza non è resa nota contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa nota deve comunicare mediante lettera raccomandata che l'altro convivente è consenziente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori.

Questi diritti possono essere esercitati per le convivenze in atto. Inoltre tali disposizioni possono essere applicate anche all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

É impossibile attivare più procedure anagrafiche e di conseguenza più convivenze contemporaneamente.

L'art. 2 disciplina l'esclusione dalla convivenza di alcuni soggetti: ad es. chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla persona con la quale l'altra conviveva; il partner che è stato rinviato a giudizio, e dunque sottoposto a misura cautelare, per i reati prima citati. Inoltre anche per le persone legate da rapporti contrattuali che comportano necessariamente l'abitare in comune non c''è applicazione di convivenza di fatto.

L' art. 3 si propone di scoraggiare ogni eventuale forma di abuso e stabilisce delle sanzioni per chi chiede l'iscrizione anagrafica in mancanza di coabitazione o dichiara falsamente che sussistano le condizioni per una convivenza di fatto. Il reato può essere punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3000 a 10000 euro. Naturalmente gli atti prodotti dalla falsa dichiarazione risultano nulli.

L'art. 4 tutela il diritto del convivente ad assistere il partner in caso di malattia o ricovero. Gli è garantito l'accesso nelle strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private, così come avviene per i familiari stretti.

L'art. 5 prevede che ciascun convivente possa designare l'altro in materia di salute, nel caso in cui sussista una situazione di incapacità di intere e di volere e in materia di donazione degli organi. Il convivente assume le sue veci, in veste di rappresentante. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

L' art. 6 attua la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, introducendo una nuova ipotesi di permesso di soggiorno per convivenza per il cittadino straniero

extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, il quale può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza. Il cittadino dell'Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva.

L' art. 7 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all'articolo 1 ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Secondo l'art. 8 in caso di morte del convivente conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni, ovvero vi siano figli comuni. La disposizione si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 1988 ha stabilito l'incostituzionalità della legge in materia di locazioni lì dove questa non prevedeva il diritto di succedere nel contratto di locazione anche alle persone conviventi con il conduttore. Infatti, con la sentenza n°404 del 7 aprile 1988 dichiara illegittimo l'art. 6, comma 1° della legge n°392 del 27 luglio 1978 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" che non prevedeva il convivente more uxorio come avente diritto alla prosecuzione della locazione dopo la morte del titolare, soprattutto se c'è prole. Questa disposizione rendeva evidente la disparità tra famiglia legittima e di fatto e ledeva l'art. 2 Cost. e l'art. 25 della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" e del " Patto intergenerazionale dei diritti economici, sociali e culturali" di un diritto sociale all'abitazione, collocabili fra i diritti inviolabili dell'uomo.

La Corte aveva poi ripetuto con la sentenza n. 49 del 17 febbraio 1987 il diritto a non rimanere senza abitazione e con la n°217 del 25 febbraio 1988, il diritto all'abitazione come requisito per la socialità, cui deve conformarsi lo Stato democratico.



La pronuncia della Corte Costituzionale n. 404 del 1988 è stata criticata nel riconoscimento di un diritto soggettivo derivante dalla situazione di fatto di chi occupa i locali in cui vive, la mancata valorizzazione degli obiettivi solidaristici annessi alla funzione sociale della proprietà.

Nel caso di interruzione volontaria della convivenza, è stabilito dai principi della sentenza n. 404 del 1988 che la convivente abbandonata rimanga nella casa del locatario con la prole naturale nata dall'unione anche s il locatore non ne è a conoscenza e la convivenza sia sorta in corso di locazione, mentre in un secondo tempo ha stabilito che il convivente possa succedere nel contratto di locazione anche a prescindere che il de cuius abbia o no eredi legittimi.

La sentenza n. 559/1989 ha sancito l'illegittimità della legge regionale del Piemonte n. 64 del 1984 nella quale non è prevista la cessazione della convivenza stabile come causa di cessazione nell'assegnazione dell'alloggio a favore del partner dell'originario assegnatario e in quanto affidatario di prole naturale.

Nella sentenza 13 maggio 1998 n. 166 con cui la Corte ritiene infondati in basi agli gli artt. 3 e 30 Cost. la legittimità degli artt. 151, comma 1 e 155 c., che non prevedono assegnazione della casa familiare al partner affidatario di miniore o convivente con prole maggiorenne ma non economicamente indipendente si cerca di garantire alla prole la continuità dell'habitat come per la filiazione legittima.

Questo perché potrebbero violare la volontà dei partners a non assoggettarsi alla disciplina simile al matrimonio e poiché in tema di minori si può invocare l'intervento del giudice. In principio la giurisprudenza equiparava il convivente ad un ospite, negandogli la possibilità di vantare qualsiasi diritto a detenere l'immobile adibito a casa familiare, se non proprietario. In seguito, alcune sentenze hanno modificato questa situazione nella considerazione delle esigenze e dei valori di dignità e solidarietà, maturando un atteggiamento più incline a configurare nei rapporti di convivenza una relazione di detenzione autonoma tutelabile con l'azione di spoglio anche nei confronti del codetentore o conduttore o dl possessore-proprietario. Il convivente estromesso può agire verso il titolare con l'azione di spoglio. Se accolta, tale teoria determinerebbe una situazione anomala: il convivente non proprietario, cacciato con violenza o di nascosto dal convivente proprietario, potrebbe ricorrere al magistrato chiedendo la reintegrazione nel possesso di cui è stato spogliato. L'ex convivente proprietario sarà poi costretto ad agire in giudizio per dimostrare il suo titolo di proprietà. Tuttavia se la casa è di proprietà di uno solo il convivente proprietario o comproprietario della casa familiare può costituire, per mezzo di un contratto condizionale (condizionato, cioè, all'ipotesi della cessazione della convivenza), un diritto di "uso temporaneo" in favore del partner più debole. Il diritto di proprietà non si perde, ma rimane limitato per il periodo convenuto. Se la casa familiare è condotta in locazione e il contratto è intestato ad uno solo dei conviventi od ad entrambi le parti possono prevedere nel contratto di locazione, sempre che il proprietario dell'immobile sia d'accordo, una clausola mediante la quale si preveda la possibilità per uno dei conviventi di rimanere nella detenzione dell'immobile qualora cessi la convivenza. Se si tratta di ex conviventi con figli, occorre distinguere due ipotesi.

1)Casa familiare di proprietà.

Il Tribunale può affidare la casa al convivente non proprietario ma affidatario dei figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente. La Corte, con una sentenza notissima (116/98), ha ribadito che non è necessario ricorrere alla applicazione analogica delle norme in tema di separazione e divorzio per riconoscere diritto alla assegnazione della casa familiare, poiché bisogna privilegiare la tutela del figlio, minore o maggiorenne se non economicamente autosufficiente."L'inapplicabilità della disciplina in tema di separazione e divorzio alle convivenze con prole non equivale tuttavia ad affermare che la tutela dei figli minori, nati dalla convivenza stessa, resti priva di disciplina".

2) Casa familiare in locazione.

La Corte Costituzionale riconosce al convivente il diritto di succedere nel contratto, non solo in caso di morte del conduttore, ma anche quando il conduttore si sia allontanato dalla casa familiare per cessazione della convivenza, ma solo nel caso in cui vi sia prole naturale.

Lo scioglimento della convivenza non richiede nessun atto formale, a differenza del matrimonio che presuppone la continuità del rapporto e, di conseguenza, le formalità previste per il divorzio.


L'art. 9 sancisce che la legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio, una durata almeno triennale della convivenza. La norma tutela l'aspettativa di una vita comune in modo compatibile con le esigenze professionali di entrambi. Considerando che spesso di tratta di persone in giovane età, non sia fatto requisito di una convivenza di lungo tempo, ma un minimo per poterla considerare stabile e per poter usufruire di una agevolazione ai fini del trasferimento in sede.

Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente può chiedere, salvo che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa, in proporzione dell'apporto fornito.

Tale norma invece da riconoscimento al convivente che lavora nell'impresa familiare. La Cassazione con sentenza n. 5632 del 15 marzo 2006 ha rilevato l'estensibilità della "famiglia di fatto consistente in una convivenza more uxorio ove la prestazione lavorativa sia resa in un contesto di impresa familiare. Non è prevista l'assimilazione al lavoro prestato dal familiare nell'ambito dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile per l'irrilevanza della condizione patrimoniale del nucleo d'appartenenza e per la mancata compartecipazione alla proprietà dei beni acquistati e agli incrementi dell'azienda.

Non si fa riferimento al ruolo partecipativo nelle decisioni che riguardano l'impiego degli utili e degli incrementi, la gestione straordinaria dell'impresa, degli indirizzi produttivi, della cessazione dell'impresa. Sono due previsioni distinte sotto il profilo fattuale ed effettuale, sia pure con elementi comuni.

L'art. 10 fissa i parametri cui il legislatore si dovrà attenere in sede di riconoscimento dei trattamenti previdenziali e pensionistici. E' necessario verificare una durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni erogate in conformità a questa e valutando le condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.

L'art. 11 stabilisce invece la possibilità di concorrere alla successione legittima, solo se sono decorsi nove anni dall'inizio della convivenza (secondo le disposizioni del comma 1 e del comma 2). Al convivente superstite spetta un terzo dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio; ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell'eredità.

In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell'eredità, e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l'intera eredità.

Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall'inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente. Se i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all'altro convivente, l'aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.

L'art. 12 riconosce un importante dovere solidaristico in caso di cessazione della convivenza dopo i tre anni. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell'articolo 1Il presupposto è l'insufficienza di mezzi per vivere e l'obbligo cessa se l'avente diritto contrae un nuovo matrimonio oppure inizia una nuova convivenza..

L'art. 13 Tutti i conviventi assumono i diritti e gli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all'articolo 10 della presente legge.

Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all'articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all'articolo 2.In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previste dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

Infine l'art. 14 fissa gli oneri finanziari derivanti dall'entrata in vigore di questo disegno di legge a partire dal 2008 . All'onere derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all'U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le

occorrenti variazioni di bilancio.

Secondo l'art. 30 della Costituzione, i figli naturali non devono trovarsi in posizione deteriore rispetto ai figli legittimi. Nelle famiglie di fatto la tutela giuridica è concessa alle situazioni che riguardano i figli generati dai conviventi. Entrambi i genitori esercitano la potestà sui minori ed in caso di cessazione della convivenza, il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore decide sul suo affidamento. Se i genitori sono d'accordo sull'affidamento del figlio, questo rimane con il genitore con cui convive. Sempre al Tribunale ordinario spetta la competenza per l'assegnazione della casa familiare e per la fissazione del contributo di mantenimento a carico del genitore non affidatario. Tali questioni possono essere valutate anche dal Tribunale per i minorenni, nel caso di conflittualità tra i genitori.



L'art. 11 dei "Dico" stabilisce la possibilità di concorrere alla successione legittima, solo se sono decorsi nove anni dall'inizio della convivenza (secondo le disposizioni del comma 1 e del comma 2). Al convivente superstite spetta un terzo dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio; ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell'eredità. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell'eredità, e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l'intera eredità. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall'inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previste dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio. Il convivente è considerato "persona della famiglia" dal codice penale (art. 572 cod. Pen.) e tutelato penalmente in tale veste, nel caso subisca maltrattamenti (fisici o morali). Non è invece previsto tra i conviventi il reato di violazione degli obblighi familiari.

L' art. 13 dispone che i conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvo in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.

In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.


L'esperienza dei paesi dell'Unione Europea.

Danimarca.

La Danimarca è stato il primo paese a disciplinare in maniera specifica la conduzione dei rapporti omosessuali. Alla base della legislazione sulle unioni di fatto impera il principio di non discriminazione, che rifiuta l'offesa di persone con diversi orientamenti, disposizioni o stili di vita, tutelandone inoltre il diritto al lavoro. Le coppie omosessuali hanno la possibilità di legalizzare il proprio vincolo ricorrendo ad una partnership registrata, molto simile al matrimonio, la quale garantisce equità e parità sociale e giuridica e regolarizza la gestione dello scioglimento dell'unione. La legge in questione è la n. 372 del 7 giugno 1989, modificata in seguito dalla legge del 1999, per rispondere al caso specifico in cui solo uno dei due partner è danese, consentendo la registrazione se almeno uno dei due ha la cittadinanza o è residente, oppure quando entrambi i partner risiedono in Danimarca da almeno due anni.

I contraenti assumono lo status di "partner registrati " ed è loro garantita la possibilità di adottare i figli biologici del partner, ma non è ancora previsto il ricorso all'adozione congiunta o all'inseminazione artificiale. I divieti di adozione e inseminazione sono motivato dall'obiettivo di tutelare l'interesse del minore, per uno sviluppo sano e pieno della propria personalità.

Non deve stupire che proprio i paesi in cui l'accettazione della omosessualità è già sedimentata sono stati i primi ad escludere la possibilità di inseminazione e di adozione.

Norvegia

A partire dall'1 agosto 1993 la Norvegia concede la "convivenza registrata" tramite la Lov om registrert partnerskap, ( legge del 30 aprile 1993 n. 4 ).La registrazione viene effettuata presso un notaio a mezzo di atto pubblico e le coppie omosessuali acquistano diritti legali pari a quelli del matrimonio, ad eccezione del diritto di adottare bambini congiuntamente.

Tale norma parifica sul piano formale e sostanziale l'unione omo ed etero, riconoscendo uno status giuridico simile a quello tradizionale e con effetti vincolanti. Infatti, è vietato contrarre contemporaneamente ulteriori registrazioni con altri partner, pena la nullità del vincolo.

Dall'1 gennaio , uno dei partner registrati, può adottare il figlio dell'altro (sia biologici che adottati, fuorché il figlio adottato non provenga da un Paese che non permette ad omosessuali e lesbiche di adottare bambini) con gli stessi criteri di adozione del matrimonio.

Il 18 dicembre sono entrate in vigore nuove normative relative all'affidamento di minori che riguardano le coppie omosessuali. L'interesse del minore viene prima di tutto; i partner registrati possono fungere da genitori adottivi se i servizi sociali lo ritengono opportuno. Questi benefici possono essere goduti se entrambi i coniugi sono residenti in Norvegia.

Belgio

La regolamentazione belga sulla cohabitation légale, sia etero sia omo è stata approvata il 29 ottobre ( Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale ) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2000 (Statutory Cohabitation Contract, 4 gennaio 2000).

In Belgio il matrimonio è aperto alle coppie dello stesso sesso dal 13 febbraio . Nell'istituto sono comprese tutte le coppie senza distinzioni di sesso. Per ottenere la convivenza legale le parti devono non essere legate da un matrimonio o da altra convivenza legale. La dichiarazione di convivenza è fatta per mezzo di uno scritto, consegnato dietro ricevuta all'ufficiale di stato civile del domicilio comune. Questi, dopo aver verificato che le due parti soddisfino le condizioni previste dalla legge, annota la dichiarazione nel registro della popolazione.

La convivenza è disciplinata da tre articoli del Codice civile concernenti il matrimonio:

1) Art. 215

Paragrafo 1 - Uno dei due sposi non può, senza accordo dell'altro, disporre fra i vivi a titolo oneroso o gratuito dei diritti che possiede sull'immobile adibito ad alloggio principale della famiglia, né ipotecare tale immobile.

Senza lo stesso accordo egli non può disporre fra vivi a titolo oneroso o gratuito dei mobili che occupano l'immobile adibito ad alloggio principale della famiglia, né darli in pegno.

Se lo sposo il cui accordo è necessario lo rifiuta senza motivi gravi, l'altro può farsi autorizzare dal tribunale di prima istanza e, in caso di urgenza, dal presidente di tale tribunale a stipulare da solo l'atto.

La legge offre una modesta regolamentazione degli aspetti privatistici della relazione tra conviventi (omosessuali ed eterosessuali) e gli effetti giuridici che ne derivano sono circoscritti: ciascun partner è responsabile dei debiti contratti dall'altro (con l'eccezione di quelli irragionevoli), la coppia è obbligata a dividere i costi della convivenza e ai partner è vietato gestire la casa comune e i beni domestici senza il consenso dell'altro. Una proposta di legge precedente, del 1992, non diversa dalla legge poi entrata in vigore era stata ampiamente criticata nel dibattito parlamentare.

Paragrafo 2 - Il diritto alla locazione (bail) dell'immobile locato dall'uno o dall'altro sposo, anche prima del matrimonio, e adibito in tutto o in parte ad alloggio principale della famiglia appartiene congiuntamente agli sposi, nonostante qualsiasi patto contrario.

Le disdette e le notifiche relative a tale locazione devono essere indirizzate e consegnate separatamente a ciascuno sposo o emanate da entrambi.

Tuttavia ciascuno dei due sposi potrà far valere la nullità di tali atti indirizzati e consegnati all'altro o emanati da questo soltanto a condizione che il locatore abbia conoscenza del loro matrimonio.

Ogni contestazione fra loro in merito all'esercizio di tale diritto è risolta dal giudice di pace.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano né alle locazioni commerciali né a quelle agricole.

2) Art. 220

Paragrafo 1 - Se uno dei due sposi è assente, interdetto o nell'impossibilità di manifestare la sua volontà, l'altro può farsi autorizzare dal tribunale di prima istanza a stipulare da solo gli atti di cui al paragrafo 1 dell'art. 215.

3) Art. 224

Paragrafo 1 - Sono annullabili su richiesta di uno dei due sposi e senza pregiudizio per la concessione di un risarcimento dei danni:

1. gli atti compiuti dall'altro sposo in violazione delle disposizioni dell'art. 215.

Tra i contenuti salienti della legge del 1998, inoltre:

I conviventi legali contribuiscono agli oneri della vita comune in proporzione alle loro facoltà. Il contributo è da intendersi non solo in termini monetari ma anche nella forma di prestazioni di tipo domestico e professionale.



La legge obbliga solidalmente i conviventi per ogni debito contratto (se non eccessivo) da uno dei conviventi legali per le necessità della vita comune.

Ciascun convivente conserva i beni di cui può dimostrare la proprietà, i redditi procurati da tali beni e i redditi da lavoro.

I beni di cui non è possibile dimostrare la proprietà sono considerati indivisi.

I conviventi regolano le modalità della loro convivenza legale per via pattizia, davanti ad un notaio e il patto è menzionato nel registro della popolazione.

La convivenza legale per quanto riguarda il ricongiungimento familiare non facilita l'accesso al territorio belga né conferisce cittadinanza belga.

Il 20 aprile è stata approvata definitivamente la legge che consente alle coppie omosessuali sposate o conviventi l'adozione di bambini.

Svezia.

La Costituzione svedese tutela il singolo e la famiglia, regolamentando i rapporti di coabitazione attraverso norme di carattere patrimoniale. Inoltre la legge prevede espressamente la coabitazione tra uomo e donna non sposati, mentre per la tutela degli omosessuali è stato necessario ricorrere ad una legge ad hoc del 1987, con la quale si estendevano alle unioni omosessuali molti privilegi previsti per le coppie etero. Dal 1 gennaio 1988 il Paese si era dotato di una legge che garantiva diritti molto limitati, nel campo della proprietà sulla casa comune nelle unioni civili. In particolare la legge disciplina le relazioni giuridiche della coppia (omosessuale o eterosessuale) riguardo alla casa comune e i beni acquistati, per uso comune, nel corso della convivenza. Ad esempio i beni condivisi dai partners, in caso di scioglimento dell'unione, vanno divisi senza tener conto di chi è il proprietario. In caso di unione con prole, il partner affidatario gode di tutela rafforzata e in genere ottiene l'assegnazione della casa di abitazione.

La legge non si applica però nel caso in cui i partners siano legati a terzi da vincolo coniugio o da unione registrata.

Solo nel 1990 il Governo svedese istituì una Commissione per valutare l'opportunità di introdurre una legislazione sulle unioni. Nel 1993 la Commissione ha riferito, a favore delle unioni, ma il governo conservatore era diviso. Il Parlamento allora ordinò la preparazione di un disegno di legge alla Commissione parlamentare permanente sulle questioni di diritto civile e lo approvò il 7 giugno .

La legislazione prevede che i maggiorenni non legati da vincoli di parentela in linea diretta o collaterale possono chiedere la registrazione della loro unione nel caso in cui almeno uno dei due sia cittadino svedese residente in Svezia e nessuno sia vincolato da matrimonio o da unione registrata. Anche in Svezia è preclusa la possibilità di adozione congiunta, di inseminazione e di fecondazione eterologa.

Francia

La legge n. 99-944 del 15 novembre (Du pacte civil de solidarité et du concubinage) tutela la convivenza tra due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso.

Il Patto civile di solidarietà , è un contratto, basato su una dichiarazione congiunta , depositata alla cancelleria del Tribunal d'instance nella giurisdizione di residenza e comporta una serie di obblighi per i partner come l' impegno a condurre una vita in comune, il sostegno materiale e la responsabilità comune per i debiti contratti dalla firma del Pacs. IL pacs si conclude con la la morte di uno dei partner, con il matrimonio per le coppie eterosessuali o dopo tre mesi dalla richiesta di entrambi i partner. I benefici del welfare e la riduzione delle tasse si acquisiscono dopo tre anni dalla stipulazione del Pacs. Non è prevista la possibilità di adottare.La legge francese prevede anche il concubinaggio (capitolo II, art. 515-8) che offre diritti molto limitati (affitto, immigrazione, salute e assicurazione) ai partner che coabitano.

I Pacs riguardano solo le persone di sesso diverso ,che preferiscono utilizzare uno strumento giuridico diverso dal matrimonio civile o religioso, senza però essere prive delle tutele e delle prerogative di cui gode una coppia "regolarmente" unita (assistere il proprio partner in ospedale, partecipare alle decisioni che riguardano la sua salute e la sua vita, lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui si è condivisa l'esistenza, ottenere l'avvicinamento se un partner è extracomunitario e così via).

Germania

con la legge Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft è stata introdotta in Germania il 16 febbraio la convivenza registrata (Eingetragene Lebenspartnerschaft) . Tuttavia questa legge non equipara la convivenza al matrimonio,anche se applica ai conviventi disposizioni analoghe a quelle contenute nel codice civile tedesco per la disciplina del matrimonio. Entrambi i partner devono dichiarare reciprocamente, personalmente e in contemporanea, d'innanzi all'autorità competente di voler condurre una convivenza a vita.I conviventi possono scegliere un cognome comune, hanno obbligo di assistenza e sostegno reciproco che persiste anche dopo, eventuale, separazione.La legge assicura pieno riconoscimento alla coppia dal punto di vista contributivo ed assistenziale, ciascun convivente può beneficiare ed essere inserito nell'assicurazione sulla malattia del compagno e conferisce gli stessi diritti del matrimonio in materia di cittadinanza (procedura agevolata per ottenere la naturalizzazione e diritto al ricongiungimento)..

Tuttavia ci sono delle differenze in materia di filiazione e di adozione. Ai conviventi non è riconosciuto il diritto di adozione congiunta ed inizialmente non permetteva l'adozione dei figli del convivente (tale possibilità è stata introdotta dal 2004). È stata introdotta però, una forma di potestà limitata tanto che i partner possono essere associati alle decisioni che riguardano la vita quotidiana del bambino e richiedere l'affidamento in caso di morte del genitore naturale.

Al convivente superstite, inoltre, sono attribuiti gli stessi diritti successori che il matrimonio conferisce ai coniugi, inoltre la legge prevede pensione di reversibilità, permesso di immigrazione per il partner straniero, reversibilità dell'affitto e l'obbligo di soddisfare i debiti contratti dalla coppia.

Regno Unito

Nel Regno Unito Civil Partnership Act, entrato in vigore nel dicembre , attribuisce alle coppie dello stesso sesso la possibilità di assumere lo status legale di 'civil partners', vincolandosi con un' unione registrata molto simile al matrimonio (ma non si tratta dal punto di vista giuridico di un matrimonio omosessuale). Le coabitazioni non registrate di partner di sesso diverso o dello stesso sesso sono ugualmente riconosciute. In Inghilterra e Galles le coppie dello stesso sesso possono già adottare.












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