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Intellectual Property: Brevetti e Marchi

diritto



Intellectual Property: Brevetti e Marchi


L' "Intellectual Property" è un aspetto del Diritto Commerciale che si sviluppa in un ambito molto ampio e rappresenta un punto di riferimento per l'innovazione tecnologica di un determinato Paese.

I singoli istituti della Proprietà intellettuale sono:

Il segreto industriale

I Brevetti

I Marchi o segni distintivi



Nomi di dominio

I Disegni o modelli ornamentali

Il Diritto d'Autore.

Nell'ambito dell'innovazione tecnologica distinguiamo 2 istituti: il Segreto industriale e I Brevetti.

Ci sono sostanziali differenze fra i 2 istituti. Il segreto industriale non è qualificabile come un vero e proprio istituto relativo alla proprietà intellettuale, bensì riguarda aspetti afferenti alle tecnologie e alla funzionalità tecnica, tuttavia non rientra a pieno nell'ambito della proprietà intellettuale in quanto non ha una formalizzazione, cioè un riconoscimento giuridico attraverso la concessione di un certificato da parte di una struttura pubblica. Quindi il segreto industriale è un elemento che non assomma in sé tutte queste caratteristiche, non presenta una struttura costituita che ne rilascia un certificato di registrazione.

Tuttavia il segreto industriale è importante perché grazie ad esso si tutelano tutte quelle idee di strategia che hanno bisogno di essere tutelate.

Dal 1994, l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) crea i TRIPS, ovvero gli accordi sulla proprietà intellettuale del commercio internazionale. E' un accordo a livello internazionale che fissa dei limiti di protezione minima,cioè dei limiti di protezione al di sotto dei quali determinati paesi non possono scendere. Oltre alla tutela dei brevetti,dei marchi e dei disegni abbiamo anche la tutela del segreto industriale. I paesi sono obbligati a legiferare nel MINIMO ,ovvero a garantire una soglia di protezione minima nell'ambito di questa materia.

Le caratteristiche che permettono di tutelare il segreto industriale, sono la segretezza stessa, la confidenzialità, l'informazione, e il valore commerciale.


Il BREVETTO

Il Brevetto rappresenta il titolo principale della proprietà intellettuale nonché l'elemento più influente sullo sviluppo di un paese. Esso è un titolo mediante il quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento commerciale del trovato,consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo,disporne o farne oggetto di commercio nonché di vietarne a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio,venderlo o importarlo.

E' un certificato che agisce sull'invenzione, che è considerata come la soluzione originale di un problema tecnico atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

Non tutte le tipologie d'invenzioni sono brevettabili.

Le invenzioni che possono essere brevettate appartengono a tipologie che evolvono con il progresso tecnico-scientifico: si tratta di un sistema aperto a nuove tecnologie d'invenzioni, fatte salve le esclusioni espressamente previste dalla legge.

Possono costituire oggetto di brevetto un metodo o un processo di lavorazione industriale,una macchina, uno strumento, un prodotto o un risultato industriale; anche l'applicazione tecnica di un principio scientifico può essere brevettata, purché essa dia origine ad applicazioni industriali.

La legislazione indica esplicitamente soltanto quali sono le invenzioni non brevettabili; e cioè: le teorie scientifiche, le formule ed i metodi matematici ecc.

Affinché un'invenzione sia suscettibile di valida brevettazione, essa deve soddisfare i requisiti di novità, originalità, applicabilità industriale e liceità.


Novità: l'invenzione non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica s'intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero,prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale , una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Originalità: l'invenzione non deve risultare ovvio agli occhi di un tecnico esperto del settore.

Applicazione industriale: l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.

Liceità: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico ed al buon costume.

Con il brevetto, un organo amministrativo nazionale riconosce all'inventore la facoltà di sfruttare l'invenzione in modo esclusivo su tutto il territorio dello Stato (requisito della territorialità) e per un determinato periodo di tempo ( 20 anni dalla data di deposito), non può essere rinnovato né può essere prorogata la durata.


IL SISTEMA BREVETTUALE ITALIANO È UN SISTEMA SENZA

ESAME: i diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto. Dopo che la domanda di brevetto è stata depositata essa viene esaminata solo dal punto di vista formale, passa attraverso una serie di fasi di carattere amministrativo.


Gli effetti del brevetto, invece, decorrono dalla pubblicazione e cioè dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni (e/o altra documentazione richiesta) è resa accessibile al

pubblico.

Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il

richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico.


La data di deposito della domanda di brevetto è il criterio di soluzione del conflitto tra più inventori (c.d. principio del first to file)

In tal caso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati (disegni o altri documenti richiesti dal tipo di brevetto).


Il procedimento di brevettazione:

L'invenzione diventa brevetto attraverso un procedimento amministrativo:

. Deposito della domanda di brevetto

. pubblicazione della domanda dopo 18

mesi dalla data di deposito;

. esame (se sostanziale preceduto dalla

ricerca)

. CONCESSIONE/RIFIUTO

. opposizione entro periodo di tempo

dalla concessione;

. appello entro periodo di tempo dalla

notifica della decisione contestata


Il deposito di un brevetto all'estero: le Convenzioni Internazionali

Il deposito di un brevetto all'estero o l'estensione di un brevetto nazionale all'estero può avvenire per via nazionale, ovvero depositando in ogni stato d'interesse una domanda di brevetto avente per oggetto la stessa invenzione, oppure, in genere, seguendo procedure unificate di deposito regolate da convenzioni internazionali. Le più importanti:

la Convenzione sul Brevetto Europeo (1973) è stata sottoscritta dai paesi della CEE e da altri paesi europei. Con essa è stato istituito l'Ufficio Brevetti Europeo, con sede a Monaco di Baviera, e il Brevetto Europeo ,che dà luogo ad una procedura centralizzata di concessione dei brevetti nei singoli paesi contraenti.



Il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (1978) è un trattato multilaterale gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) che ha sede a Ginevra. Esso consente ai cittadini dei paesi contraenti (fino al 1997) di estendere il brevetto agli Stati membri designati, attraverso il deposito di un'unica domanda iniziale. 


IL MARCHIO

Il marchio, sia esso una parola o un disegno ,un suono o un odore, è un segno di riconoscimento dei prodotti e dei servizi di un'impresa che ha la funzione di distinguerli, renderli riconoscibili da prodotti o servizi d'imprese concorrenti.

Sotto il profilo commerciale, il marchio è uno strumento che serve a proteggere il rapporto tra l'impresa e la propria clientela da possibili indebite ingerenze della concorrenza. Naturalmente, il marchio può essere veicolato attraverso appropriate operazioni pubblicitarie per diffonderne la conoscenza e, per esempio, per associare ad esso (e dunque al prodotto o al servizio che esso contraddistingue) una determinata identità costituita da certi caratteri di qualità o di affidabilità o di salubrità, ecc.

Può essere oggetto di un marchio qualsiasi segno purché sia suscettibile di essere rappresentato graficamente. Ad esempio possono costituire oggetto di un marchio, anche in combinazione tra loro: parole, disegni, lettere dell'alfabeto, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione, combinazioni di colore.

Tuttavia, oltre al requisito della registrazione, della territorialità, il marchio deve risultare nuovo e deve possedere capacità distintiva, pena la nullità del marchio stesso.

Per quanto concerne la novità, non devono esistere parole, figure o segni noti ai consumatori: o come espressioni comunemente usate per prodotti di diversa provenienza, oppure come marchi o altri segni adoperati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere. Inoltre, a prescindere dalla conoscenza dei

consumatori, non devono esistere altri marchi registrati da altri per prodotti dello stesso genere.

Per ciò che riguarda la capacità distintiva: il marchio deve essere idoneo ad identificare un determinato prodotto o servizio nell'ambito di alcune determinate categorie di prodotti e servizi. Dunque il marchio dovrà essere diverso dalla denominazione generica del prodotto o del servizio ed anche da qualsiasi segno idoneo a significare quel tipo di prodotto o servizio, le sue qualità o la sua destinazione.

Anche il marchio, come il brevetto, deve rispettare il requisito del "buon costume". Altro requisito importante è la riproduzione grafica (grande quantità di suoni, odori, parole, ecc). Essi hanno la durata di 10 anni e hanno scadenza illimitata se vengono rinnovati.

Il diritto esclusivo attribuito dal marchio ha un'efficacia territorialmente limitata ai paesi nei quali il marchio viene registrato. Pertanto, se si desidera una tutela a livello internazionale, occorre registrare il marchio nei paesi di proprio interesse, secondo le modalità disponibili: deposito nazionale, deposito internazionale, deposito di marchio comunitario.

In Italia, alla registrazione di un marchio si procede depositando domanda rivolta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La domanda può essere depositata anche presso le camere di commercio locali, che provvedono ad inoltrarla all'Ufficio.

La domanda dovrà contenere un esemplare del marchio e l'indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, con riferimento alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi.

Ogni domanda può avere per oggetto un solo marchio.












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