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Il parlamento - Organizzazione e funzionamento delle Camere - La formazione delle leggi

diritto



Il parlamento


Il parlamento, è un ente autarchico territoriale. La sua caratteristica principale, è costituita dal fatto che esso è espressione della volontà del popolo, il quale, esercita la propria sovranità attraverso rappresentanti liberamente eletti. La partecipazione del popolo, alla formazione delle leggi, non è un fatto recente, ma risale a molto tempo indietro (anche se 959h77j prima a volte il popolo era ricattato a votare secondo le imposizioni dei più forti).

Il parlamento, è un organo collegiale che segue un sistema bicamerale (cioè le leggi vengono formate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica). Questo modello s'ispira al modello inglese, che ha due distinte assemblee: La Camera dei lord e la Camera dei Comuni.

Però, mentre in Inghilterra, la Camera dei Comuni, ha assunto nel tempo, più importanza di quella dei Lord, in Italia, esiste il principio di elettività per entrambi i rami del parlamento, che possiedono i medesimi poteri.

La forma bicamerale, è giustificata dalla considerazione che due organismi possono esaminare con maggiore ponderazione una legge, evitando provvedimenti frettolosi, o poco meditanti. L'unico inconveniente, di questo metodo è l'allungamento dei tempi di approvazioni delle leggi. In tal modo infatti, il lavoro del Parlamento diventa eccessivamente pesante e poco proficuo. Nell'Europa occidentale, solo l'Italia, ha approvato il bicameralismo perfetto, infatti quasi tutti gli altri paesi, hanno adottato il monocamerismo.



Oggi, mediante le elezioni, si scelgono le persone che dovranno sedere in parlamento.

Sono elettori per la Camera dei Deputati, i cittadini italiani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età; mentre sono elettori per il Senato della Repubblica, i cittadini italiani che hanno compiuto il loro venticinquesimo anno di età.

Possono essere eletti deputati, i cittadini italiani che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età, mentre possono essere eletti senatori i cittadini italiani che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

I Deputati ed i Senatori durano in carica cinque anni, salvo i casi di scioglimento anticipato del parlamento.

Organizzazione e funzionamento delle Camere


Ogni Camera ha un proprio Presidente, oltre ad un certo numero di vice presidenti e ad un'Ufficio di presidenza.

Il Presidente ha il compito di convocare il ramo del Parlamento a cui è preposto, di curare l'ordinato svolgimento delle sedute, di adottare eventuali provvedimenti disciplinari, di proclamare il risultato delle votazioni, di provvedere in genere all'organizzazione ed al funzionamento della Camera che presiede.

L'attività di ciascuna Camera è disciplinata da un regolamento che deve essere approvato dalla Camera stessa.

Le sedute delle Camere sono di norma pubbliche, salvo che i parlamentari deliberino diversamente.

Le votazioni possono svolgersi a scrutinio palese, oppure a scrutinio segreto.

Le votazioni a scrutinio palese, avvengono per alzata di mano oppure per appello nominale.

Le votazioni a scrutinio segreto avvengono con diversi sistemi (con l'utilizzazione di schede, di palline bianche o nere, di sistemi elettronici, impiegati anche nelle votazioni a scrutinio palese).

Le deliberazioni di ciascuna Camera, possono essere adottate solo se al momento del voto è presente la maggioranza dei componenti della camera (una legge si ritiene approvata solo se ha ricevuto il numero favorevole della maggioranza dei presenti).

Presso ciascuna Camera vengono costituiti i gruppi parlamentari, composti da Deputati e da Senatori appartenenti a ciascun partito politico. Esiste anche un gruppo misto, al quale sono iscritti, i parlamentare dei partiti politici che hanno conseguito un numero di seggi inferiore a quello minimo richiesto per la costituzione di un apposito gruppo parlamentare.


La formazione delle leggi


Affinchè una legge possa essere sottoposta all'esame del Parlamento, è necessario che qualcuno assuma l'iniziativa di preparare la relativa proposta.

L'iniziativa della presentazione di una proposta di legge può essere assunta da:

dal Governo;



da ciascun Parlamentare;

dal popolo;

dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

dai Consigli Regionali.

Ogni progetto di legge viene affidato all'esame di un membro della commissione, il quale redige una relazione scritta da riferire ai componenti della Camera di cui egli fa parte.

Successivamente i membri di ciascuna Camera esaminano il progetto e possono esprimere il proprio parere su di esso, effettuando delle dichiarazioni di voto.

Infine il progetto viene votato prima articolo per articolo e poi nel suo complesso.

Il progetto di legge deve essere approvato da ciascuna Camera nello stesso testo. Se una di esse apporta qualche modifica, il progetto deve essere riesaminato dall'altra Camera ed approvato con tali modifiche.

L'approvazione dei due rami del Parlamento rende la legge valida, ma non efficace. È necessario infatti che il Presidente della Repubblica attesti che la legge è stata approvata nel rispetto dei principi costituzionali.

Il Presidente della Repubblica, quanto ritiene che una legge non sia in perfetta armonia con la Costituzione, può rinviarla alle Camere, con un messaggio motivato.

Il Parlamento perciò è tenuto a riesaminare questa legge.

Quando la legge viene del tutto approvata, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, per consentire ai cittadini di prenderne conoscenza. Generalmente una legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.







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