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Il fenomeno giuridico

diritto



Il fenomeno giuridico consiste nella nascita di un complesso di regole che si applicano all'interno di un aggregato sociale.

Esso nasce dunque là dove esiste una qualche forma di aggregazione umana e nello stesso tempo lo sviluppo di tale aggregazione è posto in essere dalle regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti che la compongono.

È dunque evidente il legame strettissimo che intercorre tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale.


Le regole che presiedono al soddisfacimento dei fini comuni all'aggregazione, e dunque al suo esistere, possono essere norme giuridiche e/o norme sociali.

Le norme giuridiche sono dirette essenzialmente a disciplinare in modo 727f56h stabile i rapporti tra gli individui in quanto soggetti di quella comunità, e dunque legate indissolubilmente agli eventi storici concreti della società, e caratterizzate dalla esteriorità e dalla coattività; le norme sociali invece sono orientate a disciplinare i comportamenti dei singoli e del gruppo in vista del conseguimento di fini particolari, legate, sia pure in misura diversa, a valori trascendenti, e affidate all'adesione spontanea dei membri del gruppo.

Dunque caratteristiche delle norme giuridiche sono:

  1. generalità, si rivolgono ad un numero indeterminato e a priori indeterminabile di soggetti
  2. astrattezza, valgono nel tempo per tutti i rapporti ad esse riconducibili
  3. coattività ed esteriorità, la dovuta adesione alle norme anche contro la volontà individuale, pena la sanzione.

Generalità e astrattezza garantiscono l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini che si trovino nella medesima condizione, così come previsto dall'art. 3.1 Cost.: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."



Le norme giuridiche vengono dunque a distinguersi dai provvedimenti che, similarmente alle norme giuridiche sono dai comandi, ma caratterizzati dalla particolarità e dalla concretezza, per cui non risultano validi per qualunque soggetto e in qualunque momento.


Le norme giuridiche possono essere scritte o non scritte: possono cioè essere contenute in particolari atti, o meglio le disposizioni da cui dipendono possono essere contenute in particolari atti, diritto scritto, o possono nascere dal comportamento consuetudinario di coloro che appartengono ad una certa società, diritto non scritto o consuetudinario.


In genere una norma giuridica ha una struttura logico ipotetica: ad una fattispecie astratta costituita da un atto o da un fatto giuridico, si collegano effetti giuridici che conseguono obbligatoriamente al verificarsi in concreto della fattispecie astrattamente prevista dalla norma. Tali effetti che costituiscono la conseguenza della fattispecie possono dar luogo a:

  1. posizioni soggettive di svantaggio, ossia l'obbligo di svolgere o di astenersi dallo svolgere una determinata attività, e si distinguono in:

doveri, volti alla soddisfazione di interessi generali

obblighi, volti alla soddisfazione di interessi particolari di un altro soggetto

oneri, volti alla soddisfazione di interessi particolari di un altro soggetto

  1. posizioni soggettive di vantaggio, ossia il diritto di esigere da altri un comportamento conforme a quello imposto dalla norma giuridica, e si distinguono in:

diritto soggettivo, di cui è titolare chi riceve una tutela diretta da parte della norma giuridica mediante l'imposizione di un obbligo di rispetto di tale interesse ad altri soggetti, distinguendo il diritto assoluto, quando l'imposizione dell'obbligo è rivolta ad una pluralità di soggetti, dal diritto relativo, quando l'imposizione dell'obbligo è rivolta ad una a determinati soggetti

interesse legittimo, di cui è titolare chi riceve una tutela indiretta da parte della noma giuridica.


Nel momento in cui le norme giuridiche si presentano con il carattere della stabilità dettato dalla stabilità del gruppo sociale e dei fini che ne rappresentano il tessuto connettivo, esse possono essere considerate un ordinamento giuridico, termine che sta a sottolineare la stretta coesistenza tra l'insieme delle norme giuridiche e l'apparato organizzativo che ne assicuri la produzione, l'applicazione e l'osservanza. La pluralità degli ordinamenti giuridici è dettata dalla pluralità dei possibili fini che in concreto possono determinare un'aggregazione di più individui.

A seconda della natura dei fini possiamo distinguere ordinamenti giuridici:

  • particolari, che si propongono cioè il raggiungimento di finalità delimitate ad un certo settore che può essere di natura sportiva, religiosa, culturale, .
  • generali, che si propongono invece il soddisfacimento di una finalità tendenzialmente onnicomprensiva di tutti i possibili interessi sociali, genericamente individuata nel "bene comune". Tra questi si distinguono quelli originari, che possiedono un carattere di sovranità, da quelli derivati, i cui poteri dipendono da un altro ordinamento ad essi sovraordinato.

Proprio per la pluralità degli ordinamenti nasce l'esigenza di assicurarne una convivenza armonica e non conflittuale, che sul piano interno trova riscontro nel compito dell'ordinamento giuridico statuale di regolare i rapporti tra i diversi ordinamenti che vivono al suo interno, riconosciuti e tutelati nella misura in cui non si pongono in contrasto con gli interessi generali perseguiti dall'ordinamento statuale e con le regole poste in essere dal medesimo; mentre sul piano esterno trova riscontro nello sviluppo di forme sempre più stabili ed efficaci di collaborazione internazionale (ONU, Unione Europea) e nello sviluppo di strumenti volti a disciplinare le relazioni tra regole di ordinamenti statuali diversi riguardo ad un determinato rapporto giuridico, e le relazioni tra le norme giuridiche che nascono sul piano internazionale e le regole giuridiche interne.


Riguardo al modo di intendere il diritto e di produzione e applicazione del medesimo possiamo distinguere:

  • ordinamenti giuridici di common law, che si basano su un tessuto di regole di cui molte non scritte, bensì basate sull'affermazione di principi tratti per lo più dall'esperienza, dalle consuetudini, dalla prassi. In Inghilterra neppure le regole costituzionali sono contenute in un unico testo ma si rifanno ad atti normativi risalenti nel tempo o a regole di carattere consuetudinario.

È per questo che la funzione esercitata dai giudici è venuta assumendo particolare valore, poiché essa non si limita all'applicazione alla singola fattispecie della regola fissata in termini generali dalla legge, ma è ricerca delle regole da applicare ed è dunque fonte di diritto, valore che è espresso dal principio dello stare decisis o del valore obbligatorio del precedente giurisdizionale, in base al quale nessun giudice può discostarsi dai principi affermati in altra precedente pronuncia giudiziaria riguardante un caso analogo a quello che si trova a giudicare.

  • ordinamenti di civil law, fondati su un tessuto di regole di diritto scritte, per cui la norma giuridica è tale solo se contenuta in atti cui lo stesso ordinamento riconosce la capacità di produrre tale regola. In tal caso il ruolo del giudice sarà solo quello di interpretare la regola giuridica scritta e di applicarla al caso concreto, mentre non gli è riconosciuto alcun compito creativo di diritto.

Da quanto detto finora è chiaro che le norme nascono attraverso due distinti meccanismi: o mediante l'attribuzione a certi organi del potere di creare, integrare e modificare il diritto o mediante il riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da certi fatti o comportamenti umani.

Le fonti di produzione del diritto sono dunque tutti gli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche. Soltanto lo stato ha il potere di riconoscere le proprie fonti, indicando gli atti o fatti che possono produrre norme nell'ordinamento.

Esse si distinguono in:

  1. fonti atto, sono gli atti normativi che sono espressione della volontà normativa di soggetti cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche , e dunque imputabili a determinati soggetti
  2. fonti fatto, sono i comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente rilevanti, ad esempio la consuetudine che è un comportamento sociale osservato in maniera costante e uniforme dai membri di una comunità tanto da avere la convinzione della sua obbligatorietà e riconoscerlo come giuridicamente vincolante.

Dalle fonti di produzione del diritto, consistenti negli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere una norma, individuando nelle fonti sulla produzione l'organo titolare del potere e il procedimento di formazione dell'atto normativo, si distinguono le fonti di cognizione, ossia l'insieme dei documenti che raccolgono i testi delle norme giuridiche e dunque forniscono la conoscibilità legale della norma.





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