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ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE - COMUNITÀ EUROPEE, UNIONE EUROPEA E ADATTAMENTO

diritto



ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE


CAPITOLO 5


COMUNITÀ EUROPEE, UNIONE EUROPEA E ADATTAMENTO


Le ragioni dell'integrazione comunitaria.

L'origine dell'integrazione comunitaria trova giustificazione nelle vicende della Seconda Guerra Mondiale, nella quale nacquero i conflitti e rivalità tra stati dell'Europa occidentale.

Le cause che favorirono la stipulazione di trattati istitutivi di organizzazioni internazionali come l'OECE del 1949 (organizzazione europea per la cooperazione economica), la NATO del 1949 (Organizzazione dell'Atlantico del Nord), il Consiglio d'Europa del 1949, furono:



Le pressanti esigenze di cooperazione economica (attuazione del programma americano Piano Marshall)

La volontà politica di contrapposizione al blocco sovietico

Il desiderio di garantire la pace e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.


Le Comunità europee. Cenni introduttivi.

Il 18 aprile 1951 fu stipulato il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dai seguenti paesi:

Belgio

Francia

Germania

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Alcune delle caratteristiche di quest'organizzazione passarono alle Comunità europee in seguito create. Gli obiettivi finali dei trattati sono concorrere alla preservazione

della pace mondiale

delle relazioni pacifiche tra gli stati europei

alla creazione di una solidarietà di fatto.

Decorso il termine di 50 anni dalla sua entrata in vigore, il Trattato CECA consegna i suoi obiettivi ad altri 2 trattati stipulati a Roma il 25/03/1957:

CEEA: atto istitutivo della Comunità europea per 525h75f l'energia atomica

CEE: atto istitutivo di una organizzazione avente come base un mercato comune  nel quale i fattori della produzione potevano circolare liberamente e caratterizzato da regole di concorrenza uniformi.

A partire dall'Atto Unico Europeo del 1986, i trattati hanno progressivamente esteso la loro applicazione nell'ordinamento comunitario. Prima nelle materie quali:

politica sociale

ricerca e sviluppo tecnologico

ambiente

successivamente al trattato di Maastricht del 1992,

istruzione/formazione professionale

cultura

sanità pubblica

protezione dei consumatori

reti transeuropee

cooperazione allo sviluppo


  Da qui la soppressione della dicitura "economica ", divenendo così Comunità europea.

Le Comunità e l'Unione europea.

Con il Trattato di Maastricht, gli Stati membri hanno preso atto

precedenti obiettivi dell'integrazione economica e sociale (affidata ai meccanismi comunitari)

di altri aspetti governati in via esclusiva dai singoli stati oppure parzialmente affidati al Consiglio d'Europa.

Nascita di forme di cooperazione tra gli stati che:

mantengono il carattere intergovernativo

sono inseriti in un "quadro istituzionale unico", nel quale sono assicurate "coerenza e continuità" tra l'azione realizzata all'interno delle organizzazioni comunitarie e gli obiettivi affidati alle tecniche di collaborazione internazionale.

L'Unione Europea

fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione

è disciplinata dal Trattato dell'Unione Europea (Trattato UE):

primo titolo: disposizioni comuni alle comunità europee e alle altre forme di cooperazione

secondo, terzo, quarto titolo: modificano i trattati delle 3 Comunità:

Comunità Economica Europea (CEE)

Comunità europea del Carbone e dell'acciaio (CECA)



Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM)

quinto e sesto titolo: disposizioni sui metodi di cooperazione intergovernativa:

sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC)

cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (GAI)

i titoli, quinto e sesto del Trattato UE rappresentano il 2° e 3° pilastro dell'Unione Europea, aggiungendosi al primo che sono le 3 Comunità originarie (oggi due).


L'allargamento e il futuro dell'unione europea.

Con la caduta dei regimi comunisti, l'Unione europea si è trovata di fronte alle problematiche dell'allargamento in seguito alle richieste di adesione da parte di tutti gli Stati dell'Europa orientale.

Gli Stati membri hanno posto delle basi per l'adesione stipulando il Trattato di Nizza (26/02/2001), che modifica il trattato dell'Unione e alcuni trattati comunitari.

Il 16 aprile 2003 ad Atene:

Slovenia

Slovacchia

Lettonia

Lituania

Estonia

Repubblica Ceca

Ungheria

Polonia

Cipro

Malta

E gli Stati membri dell'Unione e delle Comunità

Firmano il trattato di adesione alle Comunità e all'Unione; gli stati aderenti con questo trattato saranno 25.


  Il 14 e il 15 dicembre 2001, il Consiglio Europeo di Laeken, ha conferito ad un organismo, chiamato "Convenzione sul futuro dell'Unione europea" (composto dai vari rappresentanti dei Capi d Stato ed i Governo, .), il mandato di esaminare le questioni che riguardano il futuro sviluppo dell'Unione, e di ricercare le diverse soluzioni possibili. Tale Convenzione ha redatto un progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (28 febbraio 2002), che sarà utilizzata come base per la stipulazione di un nuovo trattato atto a rifondare i meccanismi di funzionamento dell'Unione.


La nozione di "ordinamento comunitario" e la specificità dei meccanismi di adattamento.

L'ordinamento comunitario:

È un ordinamento interno di un'organizzazione internazionale, che presenta però delle indicazioni circa le fonti che lo compongono, e ai rapporti con gli ordinamenti interni ai singoli stati membri.

Si compone di:

o   Un diritto primario: rappresentato dai trattati istitutivi delle Comunità europee (CE e CEEA, venuta meno la CECA), e i loro accordi di modifica e integrazione.

o   Un diritto secondario: atti emanati dalle istituzioni comunitarie in attuazione alle previsioni dei trattati (in ambito internazionale, sono i c.d. atti di terzo grado)

o   Con il Trattato di Maastricht oltre al sistema delle 3 Comunità, si sono affiancate le "politiche e forme" di cooperazione", di tipo intergovernativo, le cui finalità vengono ottenute attraverso atti che costituiscono il diritto dell'Unione europea.

La particolarità e la centralità dell'ordinamento comunitario riguarda il rilievo che ha assunto l'individuo: lo riconosce in quanto titolare di posizioni soggettive: La Corte di giustizia delle Comunità europee: "la Comunità riconosce come soggetti, non soltanto gli stati membri, ma anche i loro cittadini".


L'adattamento al diritto primario.

Il diritto internazionale lascia ampia scelta agli stati circa la scelta del procedimento d'adattamento essendo interessato solo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Lo stesso principio è utilizzato per i trattati istituitivi o modificativi delle Comunità europee.

L'adattamento, per prevedere nella Costituzione l'adesione dell'Italia alle comunità, avvenne attraverso la legge ordinaria (Legge 14 ottobre 1957, n° 1203).


L'adattamento agli accordi stipulati dalla Comunità e dall'Unione.

La Comunità ha competenza a concludere accordi con stati terzi o organizzazioni internazionali. L'art. 300 par. 7 del Trattato CE, stabilisce che "gli accordi conclusi alle condizioni indicate dal presente articolo, sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli stati membri". L'obbligo imposto "sono vincolanti" ne implica l'applicabilità nell'ordinamento comunitario e nell'ordinamento nazionale, senza ricorrere all'adozione di provvedimenti di trasformazione dell'atto internazionale nell'atto comunitario e nazionale.

Le disposizioni di un accordo della Comunità, formano, dal momento dell'entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento comunitario.


Gli accordi della Comunità.

Gli accordi dell'art. 300 del Trattato CE sono:

o   È parte integrante dell'ordinamento comunitario

o  



  Sono il parametro della legalità


o   Producono effetti diretti: quando contengono l'obbligo chiaro e preciso non subordinato all'intervento d'ulteriori atti.

o   Accordi misti: stipulati sia dalla Comunità sia dagli Stati.


Gli accordi dell'Unione.

Gli Art. 24 (nell'ambito della PESC) e art. 38 (nell'ambito della GAI) del Trattato UE dichiarano che gli accordi conclusi sulla base della procedura prevista sono direttamente vincolanti per gli Stati.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Nizza, comporta l'obbligatorietà anche per gli accordi che saranno conclusi anche per le istituzioni.


L'adattamento al diritto comunitario derivato.

L'ordine di esecuzione contenuto nella legge ordinaria di adattamento ai trattati istitutivi delle comunità, "copre" anche l'adattamento delle fonti previste dal trattato.


I regolamenti.

Gli atti tipici del diritto comunitario sono raccolti all'interno dell'art.249 del Trattato CE:

I regolamenti hanno portata generale; obbligatori in tutti i sui elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Corte di giustizia: Il regolamento produce effetti immediati: la loro entrata in vigore e la loro applicazione nei confronti dei singoli non abbisognano d'alcun atto di ricezione nel diritto nazionale. Gli stati membri non possono: emanare atti che occultino la norma comunitaria, derogarla o tollerare deroghe. L'emanazione di provvedimenti interni dà luogo secondo la Corte ad una violazione del diritto comunitario perché: è impedita la corretta applicazione dell'atto comunitario, pregiudica l'unità del diritto comunitario e la sua uniformità applicativa ed interpretativa.


Le direttive.

La direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forme e ai mezzi. Quindi ha come carattere vincolante solo il "risultato" da raggiungere, non interessano né mezzi né forme.

La direttiva viene adottata quando non è possibile ottenere la piena uniformità delle differenti normative nazionali, bastando il semplice ravvicinamento delle legislazioni.

È in contrapposizione al regolamento: la direttiva vincola gli Stati solo per il raggiungimento del risultato prefissato ma necessita, a differenza del regolamento, di provvedimenti nazionali d'attuazione da adottarsi entro il termine da essa stabilito.


  Nella prassi si assiste all'adozione di direttive dettagliate, contenenti una disciplina precisa, completa della materia regolata, tale da escludere qualsiasi discrezionalità degli stati quanto alla loro attuazione. Le direttive dettagliate sono sullo stesso piano d'efficacia obbligatoria dei regolamenti e la loro efficacia è diretta.


L'efficacia diretta delle direttive.

Per le direttive che:

a) impongono obblighi di non fare

b) si limitano a ribadire un obbligo già sancito da un trattato

c)  contengono norme sufficientemente precise, dettagliate e incondizionate tali da escludere qualsiasi discrezionalità nell'adempimento

a), b), c) sia decorso il termine per la relativa attuazione

la giurisprudenza comunitaria riconosce ai singoli il diritto di far valere davanti ad autorità nazionali le posizioni soggettive loro conferite dalla norma comunitaria.

La Corte sostiene che, anche se l'art. 249 CE ammette espressamente l'applicabilità diretti dei soli regolamenti, atti diversi possono produrre gli stessi effetti.

Lo stato membro che non abbia adottato entro i termini i provvedimenti d'attuazione imposti dalla direttiva, non può opporre ai singoli l'inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa. Ne consegue che, il giudice nazionale chieda di disapplicare una norma interna incompatibile con detta direttiva non recepita nell'ordinamento interno dello stato inadempiente.



Gli effetti delle direttive nelle more d'attuazione.

I problemi di omessa o non corretta attuazione della direttiva e dei possibili rimedi all'inadempimento dello stato si pongono solo successivamente alla scadenza del termine.

Prima che decorra il predetto termine, gli stati hanno comunque un obbligo rispetto al risultato della direttiva, cioè l'obbligo di standstill, dovere di buona fede e del principio di leale cooperazione di cui all'art. 10 CE: gli stati devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano pregiudicare il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva, devono quindi astenersi da atti che priverebbero il trattato del suo soggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore.


Art. 18 Convenzione di Vienna

Obbligo di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore

Uno Stato deve astenersi dal compiere atti suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo:

A)   quando ha firmato il trattato o scambiato gli strumenti costituenti il trattato, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, finché non ha manifestato la propria intenzione di non divenire parte del trattato; o

B)   b) quando ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del trattato e a condizione che questa non sia indebitamente ritardata.


Le decisioni.

L'art. 249 quarto comma CE, definisce la decisione come "obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati". È un atto a portata individuale che può avere come destinatari sia i singoli soggetti privati, sia gli Stati.


La legge La Pergola e il ruolo delle Regioni.

L'attuazione in Italia del diritto comunitario avviene attraverso il meccanismo della c.d. legge La Pergola da ultimo modificata dalla legge 422/2000, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".


  La legge La Pergola:

finalità: garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e conseguenti all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni

prevede: l'approvazione annuale di una legge comunitaria che può recare direttamente le norme di attuazione del diritto comunitario, abrogando le norme interne incompatibili e predisponendo le misure necessarie per la piena applicazione in Italia delle norme comunitarie.



ammette: l'attuazione delle norme comunitarie può avvenire con: atti amministrativi e leggi regionali, non solo per le regioni a statuto speciale, ma anche quelle a statuto ordinario.

La legge cost. 3/2001 riguarda la competenza attuativa della norma comunitaria per le Regioni. Tale legge "modifica il titolo V, parte Seconda, della Costituzione", in cui l'art. 117 comma quinto:

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Qualsiasi inadempimento nell'attuazione delle direttive posto in essere da una regione si risolve in un inadempimento dello Stato a cui l'illecito è imputabile.

Art. 120 Cost.: potere sostitutivo dello Stato

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria

L'adattamento agli atti dell'Unione.

Gli atti della Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Art. 12 Trattato UE: sancisce la competenza dell'Unione a perseguire gli obiettivi per l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune (PESC è il secondo pilastro), definendo

i principi

gli orientamenti generali

decidendo strategie comuni

adottando azioni comuni

adottando posizioni comuni

rafforzando la cooperazione per la conduzione della loro politica

Le azioni comuni: sono adottate dal Consiglio, l'attuazione è riservata al Consiglio e agli Stati. Se uno stato incontra delle difficoltà nell'applicazione di un azione comune, il Consiglio deve trovare una soluzione appropriata.

Le posizioni comuni: sono adottate dal Consiglio per attuare una strategia comune.


Gli atti della Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (GAI).

Art. 34 Trattato UE: indica gli strumenti normativi cui il Consiglio riconosce per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (GAI è il terzo pilastro). Sono  indicati 4 diversi atti che può adottare il Consiglio:

posizioni comuni

decisioni-quadro

decisioni

convenzioni


 

le posizioni comuni: gli stati sono vincolanti a non adottare comportamenti contrari con l'orientamento. Tale obbligo è sancito dal trattato al titolo VI.

le decisioni-quadro: può essere adottata solo per il "ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri". È vincolante per gli stati solo per il risultato da ottenere.

Le decisioni: prove di efficacia diretta perché espresso direttamente dal trattato; adottate dal Consiglio per perseguire qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente Titolo.

Le convenzioni internazionali: "testo" stabilito dal Consiglio, sono strumenti di diritto patrizio disciplinati dal diritto internazionale


Il rapporto tra il diritto comunitario e il diritto interno (norme costituzionali e leggi ordinarie)

La particolarità del diritto comunitario è quella di conseguire un elevato livello di integrazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, garantito dall'uniformità di interpretazione e di applicazione delle norme comunitarie ed ha come conseguenza la regola del primato del diritto comunitario sul diritto interno.


Il rapporto con le norme della Costituzione.

Al primato beneficiano tutte le norme di diritto comunitario, in relazione a tutte le norme nazionali quale sia il rango della fonte interna. Neppure il diritto costituzionale di uno Stato membro può costituire ostacolo al primato del diritto comunitario.

La nostra Corte costituzionale pur garantendo il diritto comunitario, salvaguarderà comunque i principi fondamentali e i diritti inalienabili garantiti dalla Costituzione e nel caso la norma comunitaria leda i principi ei diritti mette tale norma sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale.


Il rapporto con la legge ordinaria.

L'adattamento ai Trattati istituitivi è avvenuto con legge ordinaria.

Il rapporto tra norma comunitaria e legge interna successiva è affrontato dalla Corte costituzionale in relazione ad un caso di illegittima riproduzione di regolamenti in norme interne, da considerarsi come violazione dell'art. 11 Cost. tale norma interna non può essere rimossa solo con dichiarazione di illegittimità costituzionale.


La "non applicazione" della norma interna contrastante.

Laddove vi sia incompatibilità tra norme interna e regolamento comunitario, il contrasto viene risolto a vantaggio della seconda .

Il giudice nazionale che accerti che il rapporto dedotto in giudizio è disciplinato dal regolamento comunitario dovrà assicurarne l'immediata applicazione escludendo ai fini della decisione la configgente legge interna antecedente o successiva e senza attendere la rimozione mediante il giudizio di legittimità costituzionale.


(Il controllo costituzionale dell'adattamento al diritto comunitario e dell'Unione.


  I "controlimiti" alla prevalenza del diritto comunitario.)






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