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INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA GIURIDICA

diritto



INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA GIURIDICA


INTERPRETAZIONE: l'applicazione di una norma richiede un accostamento del caso pratico con il principio teorico enunciato dal legislatore. Per fare questo occorre determinare il senso e la portata della norma, in relazione appunto al caso pratico. L'interprete quindi è chiamato a trovare il significato intrinseco della norma.

SOGGETTI DELL'INTERPRETAZIONE:

     Legislatore: accade raramente che il legislatore decida di enunciare ufficialmente l'interpretazione della norma già in vigore. L'interpretazione è autentica, e è vincolante per tutti, soprattutto per i giudici di tutti i futuri processi.

     Giudice: che, una volta applicata una norma in riferimento ad un caso specifico, emette una sentenza. L'interpretazione è giudiziale, ed è vincolante solo per le parti in causa; non è vincolante neanche per un giudice di grado inferiore, salvo nel caso in cui si tratti di sentenze emesse dalla Corte di Cassazione.



     Studiosi del diritto: possono esercitare attività interpretativa per fini pratici o didattici. L'interpretazione è detta dottrinale e non ha valore fuori di quello che ne deriva dalla forza delle argomentazioni o dall'autorità di chi la sostiene.

     Interpretazione burocratica: viene fatta da un singolo organo amministrativo ed vincolante solo per gli organi ad esso subordinati e verso i quali è rivolta l'interpretazione stessa, che non possono modificarla.

CRITERI E RISULTATI:i criteri sono due:

     Criterio letterale: cioè l'insieme delle parole e dei termini che esprimono il pensiero del legislatore;

     Criterio logico: composto da:

lavori preparatori: cioè l'insieme di proposte e discussioni che possono aiutarci a capire l'intenzione del legislatore,

elemento storico: cioè o studio dei vari cambiamenti degli istituti giuridici nel tempo,

elemento sistematico: cioè interpretare la norma mettendola in relazione con le norme preesistenti,

elemento sociologico: cioè la norma deve rispecchiare il contesto sociale nel quale viene inserita.

Esistono tre tipi di risultati diversi:

     interpretazione dichiarativa: quando il senso risultante dall'interpretazione letterale coincide con l'interpretazione logica.

     Interpretazione restrittiva: quando il senso risultante dall'interpretazione letterale è più ampio rispetto all'interpretazione logica (vedi art. 117).

     Interpretazione estensiva: quando il senso risultante dall'interpretazione letterale è meno ampio rispetto all'interpretazione logica (vedi art. 3 cost.).

ANALOGIE: quando un giudice deve regolare un caso e non esiste una norma specifica, può fare ricorso all'analogia, ovvero può applicare una norma analoga, cioè che regola casi simili. Se non esiste una norma analoga, il giudice può fare ricorso alla Costituzione. Non può essere fatto ricorso alle norme analoghe con norme penali, perché se un reato non viene considerato nel codice penale non può essere perseguito con una norma analoga; con norme eccezionali, perché sono state create per particolari casi specifici, quindi non possono avere norme analoghe.

INIZIO E CESSAZIONE DI UNA NORMA: una norma per poter esistere deve seguire un certo percorso:

     Iniziativa: che può essere presa con la raccolta di 50000 firme di cittadini, da ciascun membro del governo, dal parlamento, da 5 consigli regionali e dal CNEL,

     Approvazione, che avviene in parlamento,

     Promulgazione che viene fatta dal presidente della repubblica,

     Pubblicazione, viene inserita cioè nella Gazzetta Ufficiale.

Dopo la pubblicazione della norma, devono trascorrere 15 giorni prima che questa entri in vigore affinché tutti i cittadini possano venire a conoscenza dell'esistenza della norma stessa. Trascorsi 15 giorni, la norma entra in vigore e l'ignoranza della norma non è più scusabile (art 10).

ABROGAZIONE: esistono alcune leggi dette temporanee, che fissano loro stesse il momento in cui non avranno più efficacia. Tutte le altre norme restano in vigore finché non vengono abrogate (art 15). L'abrogazione può essere fatta d un referendum abrogativo, può essere annullata perché contraria alla Costituzione, oppure può essere abrogata dal legislatore stesso attraverso:

     Abrogazione espressa: quando la nuova norma dichiara espressamente di abrogare quella precedente,



     Abrogazione tacita: quando la nuova norma di pari grado o superiore è incompatibile con quella precedente,

     Abrogazione implicita: quando viene emanata una nuova legge che regola un'intera materia regolata da una legge precedente.

IRRETROATTIVITA': quando una nuova norma entra in vigore non è retroattiva cioè regola solo casi futuri (art 11). Sono retroattive:

     Le norme per le quali il legislatore attribuisce la retroattività, nel caso n cui sia più vantaggioso per il cittadino,

     Le norme che per natura sono retroattive,

     Le norme penali quando sono più favorevoli all'imputato: se infatti l'imputato commette un reato non è ancora stato giudicato prima dell'entrata in vigore della norma, viene applicata la nuova norma.

EFFICACIA NELLO SPAZIO: le norme dell'ordinamento giuridico valgono generalmente all'interno del territorio. Grazie alle norme del diritto internazionale vengono regolati i rapporti tra cittadini e stranieri.

GIUDIZIO DI DELIBAZIONE: in base alla normativa presente prima dell'entrata in vigore della legge n° 218, tutte le sentenze straniere venivano automaticamente riconosciute dal nostro ordinamento, senza un apposito giudizio. Dopo l'entrata in vigore della legge n° 218 si è introdotto il giudizio di delibazione: cioè le sentenze straniere vengono sottoposte a revisione prima di venire registrate.


IL RAPPORTO GIURIDICO

Si definisce rapporto giuridico un rapporto tra due soggetti, regolato da norme che attribuiscono un diritto soggettivo nei confronti del soggetto attivo; e un dovere (diritto oggettivo) nei confronti del soggetto passivo. Soggetto attivo e passivo costituiscono le parti del rapporto giuridico. I terzi, invece, sono soggetti estranei al rapporto giuridico, che però possono avere vantaggi dalla conoscenza dell'esistenza di un rapporto giuridico tra due soggetti. Sono terzi ad esempio lo stato e i creditori. Quando si parla di soggetto, sarebbe più corretto considerare le parti, come compratore o venditore. Una parte può essere una o più persone fisiche, oppure una persona giuridica.

Sulla cosa propria (proprietà)


Sulla cosa altrui (superficie, enfiteusi, uso, usufrutto, servitù prediali)


Di garanzia (pegno,ipoteca)

 
DIRITTO SOGGETTIVO: tutela del proprio interesse attraverso l'azione. Nel nostro ordinamento giuridico vengono tutelati solo quei diritti soggettivi privati muniti di azione, chiamati diritti soggettivi perfetti. Nell'ambito del diritto soggettivo pubblico, invece, sono tutelati tutti i diritti, siano essi muniti o no di azione a meno che non siano interessi legittimi, diritti affievoliti e diritti occasionalmente protetti.

Patrimoniali

 

Reali


Di obbligazione

 

Persona


Di famiglia

 

Non patrimoniali

 
CLASSIFICAZIONE DIRITTI SOGGETTIVI PRIVATI.










NON PATRIMONIALI: riguardano interessi di natura morale, tipo diritto al nome, alla personalità, alla vita, all'integrità fisica, all'onore e all'immagine.

PATRIMONIALI: riguardano interessi economici del singolo e quindi sono valutabili in denaro. Essi sono diritti reali, che attribuiscono un potere che si esercita direttamente sulla cosa, come la proprietà; di obbligazione che attribuiscono al titolare la pretesa che un debitore tenga un dato comportamento di contenuto patrimoniale.

ASSOLUTI E RELATIVI: sono assoluti quei diritti che si possono far valere su tutti, come i diritti reali e quelli della persona; mentre sono relativi quelli che si possono far valere sono nei confronti di un soggetto determinato, come i diritti di obbligazione e di famiglia.

TRASMISSIBILI E INTRASMISSIBILI: sono intrasmissibili quei diritti che non possono venire trasmessi da un soggetto all'altro e cessano con la fine della persona che ne è titolare e sono i diritti non patrimoniali e qualche diritto patrimoniale (uso e abitazione). Sono invece trasmissibili quei diritti che possono essere trasferiti da un soggetto ad un altro e sono i diritti patrimoniali.

PRINCIPALI: quei diritti che hanno esistenza propria.

ACCESSORI: quei diritti che necessitano della presenza dei diritti principali.

DOVERE GIURIDICO: imposizione di un dato comportamento, che comporta un sacrificio di un proprio interesse, al fine di soddisfare un interesse collettivo.


PERSONE FISICHE

Per persona fisica si intende ogni essere umano soggetto di diritto la persona fisica possiede capacità giuridica e capacità d'agire.

CAPACITA' GIURIDICA: si intende l'idoneità di un soggetto i essere titolare di diritti e obblighi giuridici. La capacità giuridica si acquista nel omento stesso della nascita, purchè vi si accompagni la vita, cioè bisogna aver emesso almeno un respiro. La vita è sufficiente affinché il neonato acquisti i diritti della personalità e i diritti patrimoniali. Il nato morto non è titolare di diritto.

CAPACITA' D'AGIRE: consiste nella capacità di un soggetto di esercitare concretamente i propri diritti e di assumere gli obblighi che ogni atto giuridico impone. La capacità d'agire si raggiunge con tre condizioni: la maggiore età, l'assenza di condanne e la capacità di intendere e volere


La capacità d'agire si divide in:

     PIENA CAPACITA': si acquista con la maggiore età, con l'assenza di condanne e con la capacità naturale. I pienamente capaci possono compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

     RELATIVA CAPACITA':

possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione e hanno bisogno di un curatore per compiere quelli di straordinari amministrazione.

 








Minore: non può compiere né gli atti di ordinaria né quelli di straordinaria amministrazione e viene affiancato da un tutore, che di solito è il genitore.

Interdetto giudiziale: colui che in seguito a malattie o per nascita non è in grado di compiere né gli atti di ordinaria né quelli di straordinaria amministrazione. L'interdetto viene affiancato da un tutore nominato dal giudice.

Interdetto legale: in seguito a condanne è incapace di compiere tutti gli atti temporaneamente. Può però riconoscere figli naturali, contrarre matrimonio e fare testamento.

 


     INCAPACITA' ASSOLUTA:










     INCAPACITA' NATURALE: per nascita o grave malattia non possiede la capacità naturale e non può compiere né gli atti di ordinaria né quelli di straordinaria amministrazione.


SEDE DELLA PERSONA FISICA: per sede s'intende quel luogo dove una persona fisica vive o svolge la sua attività. Si distingue:

     Domicilio: luogo in cui una persona ha la sede principali dei suoi affari e interessi. È volontario quando viene scelto dall'individuo, legale quando viene stabilito da un giudice e speciale, cioè limitatamente a certi atti o affari. È il luogo in cui si apre la tutela, la successione a causa di morte e si dichiara il fallimento dell'imprenditore.

     Residenza: luogo in cui la persona dimora abitualmente. È determinato dalla presenza stabile dell'individuo in quell' abitazione. È il luogo dove viene celebrato il matrimonio.

     Dimora: luogo in cui la persona soggiorna temporaneamente. Viene presa in considerazione se il domicilio e la residenza sono sconosciuti.


SCOMPARSA: quando una persona non è più comparsa nel luogo di residenza abituale e non se ne hanno più notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa

ASSENZA: se sono decorsi due anni dall'ultima notizia ricevuta, può essere chiesto al giudice la dichiarazione di assenza dello scomparso. In questo caso viene aperto, se c'è, il testamento egli eredi prendono temporaneamente possesso dei beni dello scomparso e possono godere dei loro frutti.

MORTE PRESUNTA: quando sono trascorsi dieci anni dal momento cui risale l'ultima notizia, il giudice può dichiarare la morte presunta, e quindi la successione dei beni dello scomparso a favore degli eredi e può procedere allo scioglimento di un eventuale matrimonio. Se lo scomparso ritorna, deve tornare in possesso di tutti i suoi beni e l'eventuale nuovo matrimonio dell'altro coniuge viene annullato.


PERSONA GIURIDICA


Si tratta di un complesso di persone organizzato al fine di conseguire uno scopo permanente e un interesse collettivo, dotato capacità giuridica e di un proprio patrimonio.

DIVISIONE PER NATURA. Possono essere pubbliche, perseguono fini d'interesse generale; e private che perseguono scopi che non rientrano nelle finalità proprie delle persone giuridiche pubbliche.

DIVISIONE PER STRUTTURA: si dividono in:

     Associazioni: cioè un complesso di persone, che perseguono uno scopo; e di beni che sono solo il mezzo per il conseguimento dello scopo.

     Fondazioni: complesso di beni destinati al raggiungimento dello scopo. Le persone sono considerate organi dell'ente.

     Società: affini come struttura alle associazioni, ma hanno come scopo l'esercizio di una attività economica.

DIVISIONE PER SCOPO: ci sono persone giuridiche a scopo economico, cioè perseguono fini di utilità economica; e a scopo ideale, che perseguono fini culturali, religiosi, patriottici, benefici etc.

REQUISITI:per esista una persona giuridica sono necessari dei requisiti:

     Sostanziali: una pluralità i persone e un complesso di beni,uno scopo determinato, lecito, permanente e di interesse collettivo.

     Formali: sono due. Il primo è l'atto costitutivo, cui si accompagna lo statuto (vedi art 2295). Il secondo è il riconoscimento dello stato.

Quando sussistono tutti i requisiti siamo di fronte ad una persona giuridica riconosciuta. Quando sono presenti tutti i requisiti di sostanza a sono incompleti quelli di forma in quanto manca il riconoscimento, siamo di fronte ad una persona giuridica non riconosciuta. Quando sono presenti i requisiti di sostanza ma mancano completamente quelli di forma siamo di fronte ad una persona giuridica di fatto.

Le società di capitali non esistono se mancano dei requisiti di forma o sostanza. Le società di persone, invece, possono esistere anche se mancano dei requisiti di forma. Anche se hanno tutti i requisiti, non maturano autonomia patrimoniale perfetta, perché sono considerate soggetti impropri della persona fisica.

AUTONOMIA PATRIMONIALE: consiste nel distinguere il patrimonio della persona giuridica dal quello delle singolo persone fisiche che la compongono. Lo scopo di questa distinzione è quello di distinguere i creditori della persona giuridica dai creditori delle singole persone fisiche che la compongono.

AUTONOMIA PATRTIMONIALE PERFETTA: l'autonomia patrimoniale è perfetta quando i creditori della persona giuridica possono far valere le loro pretese di credito solo nei confronti del patrimonio della persona giuridica e non nei confronti del patrimonio delle singole persone fisiche che la compongono. L'autonomia patrimoniale perfetta si ha nelle società di capitali con un' eccezione relativa alla società in accomandita per azioni, dove troviamo i soci accomandanti e i soci accomandatari. I soci accomandatari rispondono illimitatamente e quindi hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta. Siamo di fronte ad autonomia patrimoniale perfetta quando sussistono tutti  requisiti di forma e sostanza.

AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA: l'autonomia patrimoniale è imperfetta quando i creditori della persona giuridica possono far valere le loro pretese di credito anche nei confronti del patrimonio delle singole persone fisiche che la compongono. Si ha autonomia patrimoniale imperfetta nelle società di persone, fatta eccezione per le società in accomandita semplice, dove troviamo i soci accomandanti e i soci accomandatari. I soci accomandanti rispondono solo con la quota apportata in società, quindi hanno autonomia patrimoniale perfetta. Siamo di fronte ad autonomia patrimoniale imperfetta quando sono presenti tutti i requisiti di sostanza ma manca un requisito di forma; oppure quando sono presenti tutti i requisiti di sostanza ma mancano tutti i requisiti di forma.






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