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IMPRENDITORE IN GENERALE

diritto



IMPRENDITORE IN GENERALE

Secondo l'articolo 2082 c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

Per impresa, invece, si intende l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione e lo scambio di beni e servizi.

ANALISI DELLA DEFINIZIONE

·   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;    Attività economica. Si intende qualsiasi attività diretta alla produzione e scambio di beni e servizi. L'attività potrà essere: produzione di beni, produzione di servizi o scambio di beni. Il concetto di attività economica non comporta necessariamente un profitto ma affinché un'attività economica venga considerata impresa l'imprenditore deve mirare almeno alla copertura dei costi attraverso i ricavi.
Non tutti coloro che svolgono un'attività economica vengono considerati imprenditori. Infatti i liberi professionisti (medici, avvocati, notai) non sono considerati imprenditori pur offrendo servizi, in quanto la loro viene considerata attività intellettuale e non comporta l'assunzione di un rischio economico. Solo quando i liberi professionisti si avvalgono di un'organizzazione ci si trova davanti ad un'impresa (scuola o clinica privata).



·   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;    Professionalità. L'attività deve essere svolta con professionalità, cioè deve essere esercitata in nome proprio in quanto l'imprenditore deve assumersi tutti i rischi inerenti l'impresa; inoltre l'attività deve essere abituale e continua, anche se viene considerato imprenditore chi esercita un'attività semestrale, come nel caso di chi gestisce una stazione sciistica o un albergo al mare.

·   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;    Organizzazione. L'imprenditore deve essere in grado di organizzare persone e mezzi che sono a lui disponibili. Il complesso di beni organizzati dall'imprenditore prende il nome di azienda. Il lavoratore autonomo, a differenza dell'imprenditore, non organizza l'attività economica che svolge.


INIZIO E CESSAZIONE DELL'IMPRESA

INIZIO DELL'IMPRESA

L'inizio dell'impresa ha luogo nel momento in cui viene compiuto il primo atto di gestione diretto alla produzione di beni o servizi. L'inizio dell'impresa comporta per l'imprenditore una fonte di diritti e doveri, lui è il capo dell'impresa e da lui dipendono i suoi collaboratori.

CESSAZIONE DELL'IMPRESA

La cessazione dell'impresa ha luogo nel momento in cui vengono liquidati tutti i rapporti giuridici ancora pendenti, ossia vengono pagati i fornitori o riscossi i crediti.

SPENDITA DEL NOME

Per essere considerato tale un imprenditore deve agire in nome e per conto proprio, ossia deve esserci una spendita del nome. Una fattispecie particolare è quella dell'imprenditore occulto, che si verifica quando un soggetto esercita di fatto un'impresa ma nel gestire l'attività si avvale del nome di un altro soggetto, che compare in tutti gli atti esterni (es. un notaio che non può svolgere un'attività commerciale si avvale del nome della figlia ma è lui stesso a gestire l'impresa).



CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRENDITORE

SECONDO IL SOGGETTO

Le imprese secondo il soggetto possono essere pubbliche o private. Sono pubbliche quando svolgono un'attività mirata a soddisfare un interesse collettivo (scuola pubblica); sono private quando hanno lo scopo di ottenere un profitto (scuola privata). Le imprese private possono a loro volta essere individuali, quando sono costituite da una persona fisica; sociali, quando sono formate da più persona fisica.

SECONDO IL TIPO DI ATTIVITA'

Si distinguono due categorie di imprenditori: quello agricolo e quello commerciale. Un imprenditore è agricolo quando svolge un'attività di coltivazione di un fondo, o un'attività di silvicoltura o legata alla pesca o all'allevamento. Un'impresa è commerciale quando svolge un'attività industriale, di trasporto, bancaria o assicurativa. La distinzione fra i due tipi di imprenditori è importante perché l'imprenditore agricolo non ha l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, non ha l'obbligo di tenere le scritture contabili e non va in corso alle procedure concorsuali. Queste agevolazioni nei confronti dell'imprenditore agricolo sono dovute ancora ad un retaggio storico, causato dal fatto che il nostro codice è del 1942 e la parte riguardante l'imprenditore agricolo non è ancora stata modificata.

SECONDO LE DIMENSIONI

In base al fatturato e al numero dei componenti un'impresa può essere piccola, media o grande.


COLLABORATORI SUBORDINATI

Il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga, dietro retribuzione, di collaborare con l'impresa. Si distinguono quattro categorie di collaboratori: dirigenti, quadri, impiegati e operai.

·   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;    Dirigenti: esercitano funzioni di comando fissando le direttive nei confronti degli altri lavoratori.

·   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;    Quadri: svolgono un'importante attività di sviluppo per attuare gli obbiettivi dell'impresa.

·   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;    Impiegati: svolgono attività di concetto e ordine.

·   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;    Operai: svolgono l'attività manuale.

Vi sono inoltre altri collaboratori cui viene dato potere di rappresentanza dell'imprenditore e sono: institore, procuratore e commesso.

·   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;    Institore: è colui che è preposto dall'imprenditore all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria. Ha funzione direttiva, ha potere di rappresentanza che non ha carattere occasionale ma stabile. Inoltre egli è un rappresentante generale e può compiere, salvo limitazioni, tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa.

·   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;    Procuratore: è colui che compie degli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa pur non essendo preposto all'esercizio di una sede o di un ramo dell'impresa stessa. Inoltre non ha il potere di rappresentanza processuale, diversamente dall'institore.

·   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;    Commesso: è incaricato a compiere atti relativi alle operazione alle quali è stato assegnato dall'imprenditore.


IMPRENDITORE AGRICOLO

È imprenditore agricolo chi svolge un'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali, cioè quelle attività dirette alla cura di un ciclo biologico.

Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli e i consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci stessi.

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Nel 2004 sonno state introdotte le figure dell'imprenditore agricolo professionale e delle società agricole. È imprenditore agricolo professionale chi, in possesso di conoscenze e competenze, esercita un'attività agricola e ne ricava da esse almeno il 50% del proprio reddito globale.

IMPRENDITORE ITTICO

È imprenditore ittico chi esercita attività legate alla pesca marittima o di allevamento. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.

AGRITURISMO

Per attività agrituristiche si intende quelle attività di ricezione e ospitalità esercitate dall'imprenditore agricolo. Generalmente l'imprenditore deve dare stagionalmente ospitalità, offrire per la consumazione prodotti di produzione propria e organizzare attività ricreative.

IMPRESA AGRICOLA => NOVITA' LEGISLATIVE

Come già detto, le imprese agricole non devono essere iscritte nel registro delle imprese. Tuttavia l'impresa deve essere comunque iscritta ad una sezione speciale del registro delle imprese stesso.

L'impresa agricola può essere esercitata individualmente o sotto forma di società; in questo caso può acquistare qualsiasi tipo di società fra quelli previsti dal nostro ordinamento giuridico. Inoltre un'impresa agricola deve raggiungere, su un'estensione di terreno, un livello minimo di redditività previsto dai piani regionali, perciò si parla di compendio unico.

GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

È considerato giovane imprenditore agricolo chi non ha ancora supertao i quarant'anni d'età.


CONTRATTI AGRARI

Esistono due tipi di contratti agrari: locativo e associativo.

Di tipo locativo è l'affitto di fondi rustici, dove l'imprenditore è un affittuario che esercita l'impresa piccola, medio o grande su fondo altrui avvalendosi di un'organizzazione; la piccola affittanza e l'affitto a coltivatore diretto, dove l'affittuario coltiva il fondo con il lavoro dei propri familiari.

Contratti di tipo associativo sono la mezzadria, dove concedente e mezzadro si associano per l'esercizio dell'impresa al fine di dividere a metà gli utili; la colonia parziaria, dove concedente e uno o più coloni si associano per l'esercizio dell'impresa al fine di dividere a metà gli utili; la soccida e la compartecipazione agraria.

ASSOCIAZIONE AGRARIA

Si parla di associazioni agrarie quando l'attività è svolta mediante la cooperazione delle parti.

IMPRENDITORE COMMERCIALE

Con il termine impresa commerciale si comprendono: le imprese industriali dirette alla produzione di beni o servizi, le imprese che svolgono una funzione intermediaria per la circolazione di beni (agenzie immobiliari), imprese di trasporto, imprese bancarie e assicurative e imprese ausiliarie alle precedenti. In generale con attività commerciale si comprendono tutte quelle attività d'impresa che non rientrano nell'ambito dell'attività agricola.


STATUTO DELL'IMPRENDITORE

L'imprenditore commerciale è soggetto ad una serie di regole:

1.   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;  Capacità d'agire

2.   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;  Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese

3.   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;  Obbligo della tenuta delle scritture contabili

4.   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;  Soggezione alle procedure concorsuali

5.   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;  Potere di rappresentanza dei collaboratori


1.   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;  CAPACITA' D'AGIRE
Per capacità d'agire si intende la titolarità di diritti e doveri dell'imprenditore. La capacità d'agire si acquista con la maggiore età, con la capacità di intendere e volere e l'assenza di vizi quali alcol o droghe. L'incapace di agire, di regola, non può esercitare attività d'impresa. L'incapace può essere relativo e assoluto, e in questi casi si parla di minore emancipato e interdetto. Il minore emancipato (minore che ha contratto matrimonio) può essere autorizzato dal giudice ad esercitare un'attività d'impresa, per la quale può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e necessita di un curatore nominato dal tribunale per compiere gli atti di straordinaria amministrazione. L'interdetto o inabilitato può essere autorizzato solo a continuare un'attività d'impresa ma necessita di un tutore per compiere sia gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Le autorizzazioni possono venire revocate dal giudice quando l'esercizio dell'impresa risulti pregiudizievole nei confronti dell'incapace o tutore o curatore non rispetti le disposizioni del tribunale. In mancanza di autorizzazione chi non ha piena capacità d'agire non acquista la qualità di imprenditore e tutti gli atti da lui compiuti sono annullabili.
Vi sono dei casi in cui a una persona, pur avendo piena capacità d'agire, viene vietato di esercitare un'attività commerciale in quanto esercita una professione incompatibile con l'attività commerciale in quanto si creerebbe conflitto di interessi, come nel caso di magistrati, impiegati statali, notai, avvocati e titolari di cariche di governo. Chi, nonostante l'incompatibilità, esercita un'attività commerciale incorre in sanzioni disciplinari e gli atti da lui compiuti sono annullabili.

2.   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;  OBBLIGO DI ISRIZIONE
Al fine di tutelare i terzi che sono destinati a sostenere rapporti con l'impresa, la legge prevede un sistema di pubblicità che si realizza mediante l'iscrizione nel registro delle imprese. Il registro delle imprese è un pubblico registro (di libera consultazione per i terzi interessati) tenuto all'ufficio del registro delle imprese. L'imprenditore deve far registrare l'esistenza e gli elementi fondamentali dell'impresa (per l'impresa individuale gli elementi sono: generalità dell'imprenditore, ditta oggetto e sede dell'impresa e nome e cognome degli eventuali rappresentanti). L'iscrizione deve essere chiesta entro 30 giorni dall'inizio dell'attività; l'omissione dell'iscrizione è punita con un'ammenda.

3.   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;  OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Un altro obbligo è quello della tenuta delle scritture contabili. La tenuta è imposta a favore dell'imprenditore, il quale trova in tale norma regole per una saggia amministrazione e può servirsi di tali scritture in giudizio. Inoltre questa norma tutela chi viene a stabilire rapporti commerciali con l'impresa. Le scritture obbligatorie sono: il libro giornali, il libro degli inventari, altri eventuali libri richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Le scritture devono essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono essere conservate fatture e lettere e telegrammi spediti e ricevuti. I libri e le scritture di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere conservati su supporti informatici.
Le scritture contabili sono dei documenti e quindi hanno efficacia come mezzo di prova. Esse fanno sempre prova contro l'imprenditore che le ha tenute. Per esempio, se dalle scritture risulta che esiste un debito verso terzi, non è il titolare del credito che deve provare l'esistenza del credito stesso, ma è l'imprenditore che deve dimostrare che il debito non esiste o è già stato pagato. In questo caso si ha un'inversione dell'onere della prova. Nel caso in cui le scritture siano state regolarmente bollate, possono costituire una prova a favore dell'imprenditore.

4.   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;   &nbs 555c21f p;  SOGGEZIONE A PROCEDURE CONCORSUALI
L'imprenditore commerciale, escluso il piccolo imprenditore, è soggetto alle procedure concorsuali in caso di insolvenza o anche di difficoltà temporanea a liquidare i propri debiti verso terzi. Le procedure concorsuali sono: il fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.




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