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IL RAPPORTO OBBLIGATORIO - Obbligazione e rapporto obbligatorio

diritto






IL RAPPORTO OBBLIGATORIO


Obbligazione e rapporto obbligatorio


L'obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale un soggetto (debitore) è tenuto ad eseguire una determinata prestazione in favore di un altro soggetto (creditore)


In poche parole il termine obbligazione si riferisce alla posizione di svantaggio di un soggetto (debitore) in quanto tale è tenuto ad avere un determinato comportamento nei confronti dell'interesse del creditore.


L'obbligazione determina un rapporto giuridico che porta a due posizioni soggettive: Il debito e Il credito:


Il debito è la posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio ed ha il dovere di adempiere una determinata prestazione.




Il credito è il diritto all'adempimento, ossia la pretesa giuridicamente tutelata del creditore ad ottenere la prestazione


Il rapporto obbligatorio ha natura personale in quanto consiste nella pretesa di un soggetto alla prestazione di un altro soggetto.


Gli elementi del rapporto obbligatorio


Gli elementi del rapporto obbligatorio sono: i Soggetti, l'Oggetto ed il Vincolo Giuridico


I soggetti: sono i titolari delle correlative posizioni di debitore (soggetto passivo) o creditore (soggetto attivo).


Esistono due principi fondamentali: il principio della dualità dei soggetti per cui il rapporto obbligatorio deve intercorrere tra due singoli titolari portatori di interessi contrapposti; e il principio di determinatezza dei soggetti, per cui al momento che sorge l'obbligazione i soggetti devono essere determinati o determinabili cioè deve essere stabilito dall'inizio chi è il creditore e chi il debitore.


L'oggetto: è il comportamento cui è tenuto il debitore per far conseguire un utilità al creditore.

Il codice civile dispone che la prestazione deve avere contenuto patrimoniale, cioè deve essere traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico. La prestazione inoltre deve essere possibile, lecita e determinata o determinabile  .La prestazione deve essere possibile, l'impossibilità può essere materiale o giuridica. La prestazione deve essere lecita cioè non può




essere contraria a norme imperative, all'ordine pubbliche e al buon costume. Infine la prestazione deve essere sin dall'inizio determinata o determinabile.


Il vincolo giuridico: E' in relazione a tale vincolo che sorge per il debitore l'obbligo di adempiere l'obbligazione o la responsabilità nell'ipotesi in cui non adempie alla prestazione.


LE FONTI E LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO


I fatti giuridici che fanno sorgere le obbligazioni si chiamano fonti delle obbligazioni.


Le fonti: Contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.


Contratto: Accordo di due o più parti per costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale


Fatto Illecito: Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.


Promessa Unilaterale: Dichiarazione con cui il promettente si obbliga ad effettuare una determinata prestazione a favore del promissorio a prescindere dalle volontà di quest'ultimo.


Gestione di affari altrui: Si divide in due parti, cioè, svolgere un'attività patrimoniale nell'altrui interesse spontaneamente (cioè senza esservi obbligati) e scientificamente ( cioè con la coscienza e volontà di agire per altri)


Pagamento dell'indebito: Si ha il pagamento dell'indebito quando una persona credendosi debitore esegue un pagamento non dovuto.


Arricchimento senza causa: Si ha un arricchimento senza causa quando il patrimonio di una persona si accresce a danno del patrimonio di un'altra senza che sussista ragione.


L'INADEMPIMENTO


Si ha l'inadempimento dell'obbligazione quando  il debitore non esegue la prestazione o la esegue inesattamente. La legge prende in considerazione la causa dell'inadempimento collegandovi effetti diversi:

L'inadempimento per causa non imputabile al debitore si ha quando sopravviene l'impossibilità di dare esecuzione alla prestazione, questo tipo di inadempimento non produce alcuna conseguenza a suo carico.

L'inadempimento per causa imputabile al debitore può essere dovuto a dolo o a colpa.



Il dolo è l'intenzione di non adempiere l'obbligazione;

La colpa consiste nell'omissione del dovere di diligenza








LE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO


Il codice civile stabilisce che il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il creditore ha il diritto comunque di ottenere che la prestazione venga eseguita coattivamente. Esistono due conseguenze previste dalla legge:


Adempimento coattivo in forma specifica:Questo è emesso solamente  se:

-non è adempiuta un'obbligazione di dare una cosa determinata

-non è adempiuta un'obbligazione di fare o di non fare

-non è adempiuta l'obbligazione di concludere un contratto


Risarcimento del danno: in ogni caso di inadempimento volontario il creditore può agire per ottenere il risarcimento del danno, ossia una somma di denaro equivalente al valore dell'adempimento.



LE GARANZIE DELL'OBBLIGAZIONE


Sono i mezzi diretti ad assicurare al creditore la realizzazione del suo credito.

Queste possono essere di varia specie e natura:


Garanzie personali: qualora siano prestate da una persona la quale si obbliga ad adempiere un'obbligazione altrui

Garanzie reali: garanzie costituite sopra un bene

Garanzia generica: rappresentata dallo stesso patrimonio del debitore ( principio della responsabilità patrimoniale) .


Il principio della responsabilità patrimoniale è completato da quello della parità di trattamento dei creditori, cioè se vi sono più creditori tutti hanno eguale diritto sul patrimonio del comune debitore.


IL PRIVILEGIO


Il privilegio è una prelazione accordata dalla legge in considerazione dalla particolare natura o causa del credito. Il privilegio si distingue in due modi:


Privilegio Generale: si esercita su tutti i beni mobili del debitore, questo tipo di privilegio  è di regola solo mobiliare.

Privilegio Speciale: si esercita su determinati beni mobili o immobili ai quali è connesso il credito privilegiato.









IL PEGNO


Il pegno è un diritto reale di garanzia sui beni mobili che si costituisce con la consegna materiale della cosa ed attribuisce al creditore medesimo,in caso di inadempimento, la facoltà di far vendere la cosa per soddisfare il proprio credito a preferenza di altri creditori.


Costituzione e forma del pegno: il pegno si costituisce mediante contratto. Questo è stipulato tra il proprietario della cosa che prende il nome di costituente e il creditore che prende il nome di pignoratizio. È un contratto reale poiché  si perfeziona con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa.


Effetti del pegno:

il creditore acquista il possesso della cosa

può ritenere i frutti imputandoli alle spese

non può usare la cosa a meno che non vi sia il consenso del debitore


Il pegno irregolare:

Si ha quando il diritto di garanzia ha ad oggetto delle cose fungibili, che passano in proprietà del creditore, questi non è tenuto a conservare le stesse cose, ma altre cose dello stesso genere.


L'IPOTECA


L'ipoteca è un diritto reale di garanzia su beni immobili o mobili registrati che si costituisce mediante iscrizione ai pubblici registri e attribuisce al creditore la facoltà di far vendere il bene per soddisfare il proprio credito.


Caratteristiche:

- accessorietà: se manca o si estingue l'obbligazione garantita viene meno o si estingue anche la garanzia

- pubblicità: l'ipoteca non esiste fino a ché non è iscritta nei pubblici registri.

- specialità: l'ipoteca non può essere costituita se non sopra beni determinati

- indivisibilità: l'ipoteca sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati.


Iscrizione Ipotecaria:


Il diritto di ipoteca nasce con l'iscrizione dei pubblici registri,l'iscrizione ipotecaria ha natura costitutiva. Poiché su un medesimo bene possono essere iscritte più ipoteche assume grande importanza la data dell'iscrizione, in base ad essa ogni ipoteca ha un numero d'ordine che ne determina il grado e in base a quest'ultimo si definisce un'ordine di preferenza. L'iscrizione ipotecaria ha una validità di 20 anni.


Estinzione dell'ipoteca


-estinzione degli effetti dell'iscrizione: l'ipoteca si può nuovamente iscrivere

-estinzione dell'ipoteca: si estingue con l'estinzione del credito garantito o per cause proprie elencate.





GARANZIE SEMPLICI O PERSONALI


Sono garanzie che non si costituiscono mediante la creazione di un diritto su una cosa determinata, ma costituiscono nella creazione di un nuovo rapporto obbligatorio fra lo stesso creditore e un altro soggetto che si aggiunge con il proprio patrimonio a rafforzare la garanzia del creditore.


La Fideiussione


Si costituisce mediante un contratto con il quale un terzo  si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui.

Di regola la fideiussione presuppone un accordo con il debitore principale, ma non è essenziale. L'eventuale intesa è al di fuori dello schema del rapporto di fideiussione che è bilaterale, non trilaterale. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.


Responsabilità del Fideiussore


può stabilirsi l'obbligo della previa escussione dell'obbligato principale, cioè ci si deve rivolgere prima al debitore garantito, poi al fideiussore.

Il fideiussore che ha pagato è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore. Egli può valersi di tutte le garanzie che erano a disposizione del creditore per rifarsi sul patrimonio del debitore garantito.













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