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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - L'elezione e la durata del mandato

diritto



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


L'elezione e la durata del mandato.

A norma dell'art. 83, il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 3 delegati per ogni regione. La Valle d'Aosta ha solo un delegato. In totale i delegati sono 58; compongono un collegio molto ampio.


E' eletto con una maggioranza qualificata, cioè 2/3 dell'assemblea. Solo dopo il terzo scrutinio, se non si è raggiunta la maggioranza, si passa all'elezione per maggioranza assoluta.


La nostra Costituzione ha adottato per l'elezione del Presidente della Repubblica una forma di 2 grado; il corpo elettorale elegge i parlamentari e questi eleggono il presidente. Negli Stati Uniti il presidente è eletto da un collegio elettorale composto di rappresentanti di ogni stato federato e per il particolare meccanismo adottato può succedere che il candidato nomin 757e45h ato da una maggioranza non corrisponda a quello che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte della popolazione. In Francia è un po' diverso si parla di semi presidenzialismo perché il presidente è eletto dal popolo. In Svizzera si eleggono due organi l'assemblea e i membri del Consiglio Nazionale. In Germania il Bundenstag elegge il cancelliere.




Per essere eletti Presidente della Repubblica si deve essere cittadini italiani, aver compiuto 50 anni, e godere dei diritti civili e politici (art. 84). Sono esclusi da questa carica i membri di casa Savoia che non possono essere eletti ne ricoprire cariche pubbliche Disposizione XIII Transitoria e Finale.


Dura in carica 7 anni, aspetto che garantisce l'assenza di un rapporto tra Presidente della Repubblica e la parte che lo ha eletto, ed il suo mandato inizia dal giorno (art. 91) in cui presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione innanzi al Parlamento. Da quel momento entra nell'esercizio delle sue funzioni. Il lungo mandato trova spiegazione perché non essendo organo di esercizio politico ma moderatore non si rende necessario il suo rinnovo prima. Infatti svolge un ruolo di collegamento tra i poteri ma è posto in una posizione di indipendenza dalle camere.


Il presidente della repubblica può essere rieletto ma ciò non avviene per evitare, come evidenzia una dottrina, che la rielezione porterebbe a una cristallizzazione dei poteri pubblici.


La convocazione per l'elezione del presidente della repubblica viene indetta dal Presidente della Camera 30 giorni prima della scadenza del mandato e se le camere sono sciolte entro 15 giorni dalle elezione delle nuove camere. I poteri del presidente sono prorogati (art. 85).

Le incompatibilità; la cessazione dall'ufficio; la supplenza.

Come sancisce l'art. 84, comma II, l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica .


Le cause di cessazione della cariche può essere:

-Di Natura Fisiologica: scadenza del settennio .

-Di Natura Patologica: morte, decadenza della carica in seguito alla perdita di cittadinanza .


L'art. 86 parla dell'aspetto della c.d. supplenza, carica che la assume il Presidente del Senato; a differenza degli Stati Uniti d'America, in Italia non è prevista la formazione del vice-presidente.

Si parla di supplenza, qualora il Presidente della Repubblica, sia soggetto a uno stato di impedimento permanente o temporaneo (malattia, messa in stato d'accusa, viaggio all'estero). Quando il Presidente è all'estero, appositi corrieri con navi o aerei militari assicurano che gli atti siano firmati nelle ambasciate italiane all'estero.


L'unico caso che si sia verificato in Italia risale al 1964, quando il Presidente Segni fu colpito, durante un concitato colloquio con gli onorevoli Giuseppe Saragat e Aldo Moro, da trombosi celebrare. Ne seguì l'accertamento della condizione d'impedimento temporaneo, avvenuto con atto congiuntamente firmato dai Presidenti delle due Camere e dal Presidente del Consiglio; così assunse le funzioni ordinarie di supplente il Presidente del Senato. Pur trattandosi di grave malattia, non si arrivò mai alla dichiarazione di impedimento permanente, che avrebbe comportato una nuova elezione, e la situazione fu risolta dalle dimissioni volontarie.


Si devono attendere ulteriori situazioni per esaminarne le caratteristiche.


Il supplente acquista la carica senza dover fare alcun giuramento. I poteri del supplente sono quelli del Presidente della Repubblica. Correttezza Costituzionale impone che il supplente si astenga dall'effettuare atti che varino l'equilibrio del paese, come per esempio, sciogliere le camere.












Irresponsabilità del Presidente della Repubblica e suoi limiti. In particolare: la controfirma ministeriale.

Si parla della responsabilità del Presidente della Repubblica nell'art. 90.


Bisogna distinguere la responsabilità politica da quella giuridica (civile e penale).


1) RESPONSABILITA' POLITICA: il Presidente della Repubblica, non è politicamente responsabile in via istituzionale, perché non esiste nessun organo al quale il Parlamento, deve rendere conto.

Una parte della dottrina, distingue la responsabilità politica diffusa, cioè l'operato del Presidente può essere criticato.

Gli atti vengono controfirmati dal Presidente del Consiglio e dai Ministri proponenti e ciò fa si che la responsabilità politica decada sugli stessi.


L'Istituto della Controfirma, nasce nell'ambito della monarchia. Il re era considerata una figura sacra e a porre la controfirma era il Consigliere del re, che godeva della fiducia del Parlamento e ne era responsabile.

Lo Statuto Albertino a norma dell'art. 4, sanciva che il sovrano non poteva essere chiamato a rispondere per gli atti, in quanto considerata figura sacra e inviolabile. L'art. 67 dello stesso Statuto, crea l'istituto della controfirma. Volontà del re, ma responsabilità differente.

Si doveva però, adeguare questo istituto ai giorni nostri; fu così che la Riforma Zanardelli ha ripreso questa figura. A norma dell'art. 89, coloro che controfirmano, assumono la responsabilità dell'atto.


2) RESPONSABILITA' GIURIDICA (CIVILE E PENALE) : giuridicamente parlando si distinguono 2 casi.

1)Agisce come Privato Cittadino; a norma dell'art.90 è responsabile, come qualunque altro soggetto, non ne è esente.


2)Agisce nell'esercizio delle sue Funzioni.


La legge 140 del 2003, cioè il Lodo Schifani sanciva che non potevano essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Corte Costituzionale. Questa legge con sentenza 24 del 2004 è stata dichiarata incostituzionale.


Più recentemente è stata riproposta questa prerogativa, con il Lodo Alfano (2008); composta da 1 solo articolo. La sentenza 262 del 2009 l'ha dichiarata incostituzionale. 

Sappiamo che il Presidente risponde come qualunque altra persona, ma dopo la scadenza del mandato.

L'art. 90 comunque introduce 2 limitazioni, il Presidente risponderà in caso:


- Di Alto Tradimento: cioè quando il Presidente, tenga un comportamento doloso e si concretizza nella violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica.

- Di Attentato alla Costituzione: comportamento doloso, va a sovvertire le istituzioni costituzionali, ad esempio un colpo di stato.


A norma dell'art. 25, spetta al Parlamento in seduta comune mettere sotto accusa a maggioranza dei suoi membri il Presidente. Questo articolo, entra in contrasto con l'art. 90, perché l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione non sono previsti e quindi c'è una deroga.

Secondo altri, nel codice penale, sarebbero presenti altri reati ai quali si potrebbero ricondurre questi 2.


L'assegno e la dotazione.

La legge ha assegnato al Presidente la rendita di 200 milioni annue da corrispondere in 12 mensilità, oltre che la dotazione patrimoniale dei beni indisponibili destinati alle residenze e agli uffici del Presidente: Palazzo Quirinale, le tenute di Castel Porziano e Capocotta.

Inoltre vi è l'assegnazione di 2.500 milioni annui, corrispondenti alla lista civile di cui godeva il re, per le spese di rappresentanza.























Le Attribuzioni.

Il Presidente della Repubblica è al di fuori dei 3 poteri fondamentali dello stato. La dottrina gli ha identificato un potere autonomo, il Potere Presidenziale.

Molti dei poteri affieriscono a tutti e 3 i poteri dello stato; gli vengono dall'art. 87 ma anche da altri articolo della Costituzione.


In relazione al Potere Legislativo:


- Indice le elezioni delle camere e ne fissa la prima riunione e può inviare messaggi alle Camere (art.87) e può convocare in via straordinaria ciascuna camera (art. 62);

- Autorizza con suo decreto la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa governativa (art. 87);

- Può, prima di promulgare una legge, chiedere con messaggio motivato alle camere una nuova deliberazione(art. 74);

- Può nominare 5 senatori a vita (art. 59);

- Può sciogliere le camere, sentiti i loro presidenti, o una sola di esse (art. 88);

- Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (art. 87);

- Indice referendum abrogativo ed il referendum costituzionale (art. 87);


In relazione al Potere Esecutivo:


- Nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questi i ministri (art.. 92), nomina altresì i commissari straordinari del governo ed i sottosegretari ;

- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello stato (di regola di grado più elevato) (art. 87);

- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art. 87);

- Ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre l'autorizzazione delle camere (art. 87);

- Ha il comando delle forze armate e preside il consiglio supremo di difesa (art. 87);

- Dichiara lo stato di guerra deliberato dalla camere (art. 87);

- Conferisce le onorificenze della repubblica (art. 87);

- Ha una serie di competenze in ordine alle funzioni amministrative del potere esecutivo;: così ad esempio decide (udito il parere del consiglio di stato) sui ricorsi straordinari a lui rivolti contro agli atti amministrativi illegittimi; rimuove i sindaci; scioglier i consigli regionali ecc.


In relazione al Potere Giudiziario:


- Presiede il CSM,(art. 87) ed emana i decreti relativi allo stato giuridico dei magistrati;

- Concede la grazia e commuta le pene (art. 87) Spetta al presidente della repubblica nominare 5 componenti della corte costituzionale (art. 139), e 5 senatori a vita (art. 59).


Lo scioglimento delle camere.

Lo scioglimento delle camere può esser :

ANTICIPATO: determinato dal fatto che le camere non rispettano più la volontà del corpo elettorale o dal fatto che le camere non sono in grado di rispettare una maggioranza.

Nel caso di scioglimento anticipato delle camere, il Presidente deve motivare tale scioglimento, da ragioni obiettive e deve tendere a ristabilire il corretto funzionamento del meccanismo costituzionale  inceppato dalla frattura che si determina tra le camere ed il corpo elettorale. All'infuori di tale situazione lo scioglimento può esserci solo dall'opportunità di far risolvere problemi gravi a camere neo-elette.


SUCCESSIVO: si realizza 1 insanabile contrasto tra Parlamento e Governo, quando il Parlamento approva una mozione di sfiducia.

Nel caso in cui il    Governo venga colpito da 1 mozione di sfiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica può o rinviare un nuovo Governo alle Camere, o lo stesso dimissionario, o scioglie le camere successivamente non avendo potuto trovare soluzione alla crisi ed affida al corpo elettorale la soluzione.


Lo scioglimento incontra dei limiti:

- Di carattere Procedurale: prima di sciogliere le Camere il Presidente della Repubblica sente i presidenti delle camere (art. 88). Tale atto è obbligatorio ma non vincolante in quanto il Presidente si può discostare.

- Limite afferente all'esercizio del potere: il Presidente della Repubblica non può sciogliere le camere nell'ultimo semestre a meno che sia anche l'ultimo semestre delle camere (art. 88 comma 2 modificato nel 1991 ). Si è ritenuto che tale impedimento esista per il fatto che volendo essere rieletto il presidente adoperi il suo potere per sciogliere le camere e confidare nella possibilità di essere rieletto dalle nuove camere.

Altri sostengono (Mortati, Reposo) che il Presidente sia depotenziato di rappresentatività , nell'ultimo semestre, da apparire meno idoneo alle valutazioni di scioglimento.

Durante il semestre bianco il Presidente non può sciogliere le camere, ma solo se questo coincide con gli ultimi 6 mesi della legislatura.

Fino al 1963 il Presidente poteva scegliere anche se sciogliere entrambe le camere o una sola di esse. Da quando hanno eguali valenza il problema non si pone più.









Classificazione degli atti presidenziali

Data la tipicità in dottrina si è proposta una tripartizione degli atti.


- ATTI SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI: atto speculare, voluto dal Governo. La firma è espressione di controllo e la controfirma è espressione di valutazione.

Esempi: Decreto Legge, Regolamenti.


- ATTI SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI: quando è espressione del Presidente. La firma è espressione di volizione, la controfirma di 1 controllo di legittimità dell'atto.

Esempio: Nomina 5 Giudici Corte Costituzionale.


- ATTI SOSTANZIALMENTE COMPLESSI: voluti sia dal Presidente che dal Governo. Per una parte controllano, per l'altra lo vogliono.

Esempi: Nomina Presidente del Consiglio, Scioglimento delle Camere e fino al 2006 anche la Concessione di Grazia. Dal 2006 in poi, è stata inserita tra gli atti revisionabili.



























La posizione giuridica.

Come scrive Ruini il Presidente non è il maestro del cerimoniere ma, il suo ruolo, assume molto rilievo quando interviene assumendo la posizione di moderatore tra gli organi istituzionali.


E' un organo neutro, ma può infierire sull'andamento, in quanto la sua funzione gli impone di svolgere un ruolo di garanzia.


Ha poteri imparziali, equidistanti dagli altri poteri.


In Italia assume carattere monocratico.


E' una figura super partes, cioè le sue funzioni sono neutrali per non essere espressione di nessun ramo della politica.


I Presidenti a norma dell'art. 59 diventano Senatori a Vita.





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