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IL GOVERNO - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI - LA CRISI DI GOVERNO

diritto





TITOLO III IL GOVERNO (ART.92 ART. 96)




SEZIONE I IL CONSIGLIO DEI MINISTRI




ART. 92 Il Governo della Repubblica è composto del 1Presidente del Consiglio e dei 2Ministri, che costituiscono insieme 3il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri. quindi il procedimento di nomina del Governo è una 4CONSUETUDINE.


PDC ha un compito essenzialmente poitico art 95

Ministri sono  più quelli senza portafoglio ovvero che si occupano essenzialmente di materie politiche e non sono a capo di un Ministero. Hanno due funzioni: politica e amministrativa.

Consiglio dei Ministri è l'organo collegiale che costituisce il Governo presieduto dal Presidente che lo convoca e fissa giorno x giornale questioni su cui deliberare. L'organizzazione è di tipo gerarchico.


In realtà la nomina è  composta da tre fasi:

  Le CONSULTAZIONI. Il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni dei segretari dei partiti , dei presidenti dei gruppi parlamentari, degli ex presidenti della Repubblica e dei Presidenti delle Camere che esprimono i loro pareri e orientamenti.

  Il CONFERIMENTO dell'incarico di formare il nuovo Governo. L'incaricato accetta "con RISERVA" e prende contatto con i partiti al fine di concordare il PROGRAMMA e la LISTADEI MINISTRI.

  La nomina del PdC e dei Ministri art 93



ART. 93 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.


ART. 94 Il Governo deve avere la fiducia delle due camere.

Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale

Entro 10 giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno UN DECIMO dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione.



La questione di fiducia il Presidente del Consiglio può dichiarare che l'approvazione di un certo provvedimento o il rigettondiuna proposta latruisono essenziali per la realizzazione del proprio programma. Quindi con ciòil Governo annuncia che un'eventuale bocciatura causerà il ritiro della fiducia e le dimissioni del Governo.



LA CRISI DI GOVERNO

Si apre quando si verifica:

Il ritiro della mozione di fiducia iniziale

L'approvazione di una mozione di sfiducia

Il rigetto di un provvedimento su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia


In questi casi il Governo presenta le dimissioni al Presidente della Repubblica e questi inizierà la procedura x la formazione di un nuovo Governo.

PROROGATIO Il Governo dimissionario rimane in carica fino all'entrata in funzione del successivo esercitando però solamente le funzioni di ordinaria amministrazione.





ART. 95 Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della presidenza Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.


Le dimissioni del Presidente del Consiglio comportano l'apertura di una crisi di governo. Se invece è un ministro a dimettersi, avviene il cosiddetto RIMPASTO



ART. 96 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.




FUNZIONI E POTERI


LA FUNZIONE LEGISLATIVA

viene esercitata attraverso:


DECRETI LEGGE ART. 77 Nei casi di necessità e urgenza, quando l'interventodel Parlamento risulterebbe tardivo, il Governo può intervenire, anche senza delega del Parlamento, emanando quindi un atto sotto la sua responsabilità. Il decreto-legge entra in vigore immediatamente ma perde efficacia se conviene convertito in legge dal Parlamento entro 60 GIORNI


DECRETI LEGISLATIVI ART. 76 Il decreto legislativo delegato è una atto del Governo approvato sulla base di una LEGGE DELEGA che gli viene conferita dal Parlamento tramite l'apposita LEGGE DI DELEGAZIONE.

Le ragioni della delega consistono nell'impossibilità del Parlamento di lavorare a testi legislativi molto complessi.

Il procedimento è composto da due fasi:


  La prima fase -fatta dal Parlamento- consiste nell'approvazione  della legge di delegazione da parte dell'Assemblea delle Camere. Essa deve necessariamente contenere:

v  La materia oggetto della delega

v  Il termine entro il quale il Governo può esercitare la funzione legislativa

v  I principi e i criteri ai quali il Governa si deve attenere


  La seconda fase -fatta dal Governo- consiste nella deliberazione del testo legislativo.


Successivamente il decreto è emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


IL POTERE REGOLAMENTARE


Al Governo spetta anche il potere di adottare atti normativi secondari privi di forza di legge. Sono:

C REGOLAMENTI ESECUTIVI che vengono adottati x regolare le modalità di esecuzione di una legge

C REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE per assicurare il buon andamento e l'imparzialità degli uffici pubblici nel rispetto della riserva di legge ART 97

C REGOLAMENTI AUTORIZZATI O DELEGATI che costituiscono una deroga alla funzione legislativa del Parlamento, in quanto spesso determinano nuovi diritti e doveri dei cittadini.








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