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I PRINCIPI FONDAMENTALI E RAPPORTI CIVILI, SOCIALI ED ECONOMICI

diritto



I PRINCIPI FONDAMENTALI E RAPPORTI CIVILI, SOCIALI ED ECONOMICI


I principi fondamentali non devono essere considerati solo come espressioni ideologiche, ma ad essi deve essere riconosciuto un preciso valore giuridico in quanto in base ad essi devono essere interpretate le norme costituzionali.

Si tratta soprattutto di:

Principio democratico: Repubblica democratica significa che a tutti i cittadini deve essere data la possibilità di partecipare direttamente o indirettamente alle decisioni che riguardano la cosa pubblica. Non basta però per affermare il principio di democrazia: infatti ci sono alcuni paesi tra cui l'ex Urss che sono fondati sul governo del popolo ma ammettono un unico partito che ha la supremazia. Il regime politico italiano invece è un regime democratico pluralista, in quanto è fondato sulla libera competizione tra forze democratiche diverse. Una democrazia pluralista è compiuta se:



Tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, godono dei diritti politici, cioè hanno il diritto di esprimere la loro opinione attraverso il voto e di eleggere chi la rappresenti per loro;

Il voto di tutti i cittadini ha peso uguale;

Tutti i cittadini che godono dei diritti politici sono liberi di votare secondo la propria opinione;

I cittadini sono liberi di scegliere tra soluzioni realmente diverse proposte da partiti o altri gruppi;

Sia per le decisioni collettive sia per le elezioni dei rappresentati vale il principio della maggioranza numerica;

Nessuna decisione presa a maggioranza limiti i diritti della minoranza e in particolare quello di poter diventare maggioranza.

Il popolo esercita la sovranità in 2 forme:

Quella della democrazia rappresentativa, fondata sull'elezione da parte del corpo elettorale dei propri rappresentanti a cui è demandato l'esercizio del potere politico;

Quella della democrazia diretta nella quale il corpo elettorale è chiamato a esprimersi direttamente 656i86g su determinate tematiche.

I limiti entro i quali il popolo esercita la propria sovranità sono stabiliti dalla legge.

Il principio lavorista: Il nostro sistema democratico non è basato su censo o su condizioni sociali acquisite per ereditarietà, ma si è attribuito al lavoro un valore primario, considerandolo come momento fondamentale per la realizzazione della persona umana. Il riconoscimento di tale diritto, implica che lo stato operi individuando strumenti che facilitino ad esempio, l'incontro tra la domanda e l'offerta, la stabilità del posto di lavoro, entro certi limiti e a determinate condizioni, il sostegno alle categorie svantaggiate e l'adozione di una politica di assistenza e di sviluppo dell'occupazione giovanile.

I principi di libertà e i diritti inviolabili: La repubblica, secondo l'art.2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (il principio del pluralismo sociale si esprime attraverso una pluralità di formazioni sociali o comunità intermedie quali la famiglia, i partiti, i sindacati). Si tratta del riconoscimento dei diritti primari tra cui quello alla salute, alla vita, alle libertà civili come la libertà religiosa, d'associazione, d'espressione. Essi non possono essere soggetti a revisione in quanto essi appartengono alla persona e non derivano dallo stato: ciò che non è modificabile è l'esistenza e il contenuto essenziale di quelle libertà, ma può essere modificata la disciplina delle varie libertà.

Il principio di eguaglianza: è tutelato dall'art. 3 secondo il quale eguaglianza e libertà sono fondamentali per il raggiungimento della democrazia; attraverso l'esercizio delle libertà si realizzano condizioni sempre più perfezionate di eguaglianza. Quando si parla di eguaglianza in senso giuridico si intende far riferimento ad una regola che impone di considerare gli esseri umani uguali rispetto a parametri definiti stabiliti dalla legge. Bisogna però distinguere uguaglianza formale e sostanziale:

Eguaglianza formale: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge. Tale principio ha però diversi significati:

Non vi è nessuno al di sopra della legge: la legge si applica in modo eguale indistintamente a tutti. Si tratta del principio di eguaglianza liberale, che impone di non fare discriminazioni rispetto a differenze di religione, sesso, razza, lingua, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Eguaglianza nella legge: è vietato operare discriminazioni da parte della legge che deve attuare una disciplina uguale per tutti. Questo tuttavia non vuol dire che la legge non debba tener conto delle differenziazioni che di fatto esistono altrimenti non si potrebbero avere particolari forme di tutela, quali quella della lavoratrice madre, minoranze linguistiche.

La corte costituzionale ha interpretato il principio di eguaglianza come il divieto di operare discriminazioni irragionevoli ogni volta che situazioni uguali sono trattate in modo diverso; quindi si parla di principio di ragionevolezza della legge. La legge tuttavia opera differenziazioni ragionevoli, come ad esempio agevolazioni fiscali alle imprese metallurgiche che operano nel sud di italia rispetto a quelle identiche che operano nel resto del territorio nazionale, o come l'assistenza sanitaria che prevede la gratuità di tutte le prestazioni per i cittadini con reddito al di sotto di un certo limite.. Questo criterio di ragionevolezza non assume caratteri di rigidità, univocità o certezza, bensì la distinzione ragionevole fatta dalla legge è legata ad un determinato momento storico e alle tradizioni di un popolo. Nell'antichità ad esempio era ragionevole operare una distinzione tra uomini liberi e schiavi, in italia in passato, le donne venivano punite in caso di adulterio mentre gli uomini no, e questo derivava da un certo concetto di famiglia: nel 1968 ciò fu poi abolito in quanto la corte costituzione ritenne che era basato su una differenziazione inammissibile. La corte costituzionale, nell'intervenire per giudicare, deve rispettare il + possibile la volontà del parlamento, e sindacare soltanto su ciò che non è conforme alla costituzione.

Eguaglianza sostanziale: L'applicazione dell'eguaglianza formale non porta in realtà la realizzazione dell'effettiva eguaglianza tra i cittadini in quanto non elimina le disuguaglianze in campo economico-sociale, quindi si parla anche di principio di eguaglianza sostanziale secondo cui le leggi devono introdurre discipline differenziate per promuovere gruppi sociali economicamente e socialmente svantaggiati e realizzare una maggiore uguaglianza di fatto, rilevabile almeno nelle situazioni di partenza. Infatti secondo l'art 3 è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese: lo stato deve quindi intervenire con una legislazione che garantisca a ciascuno posizioni di partenza e possibilità uguali.


Il decentramento dello stato

Secondo l'art. 5 lo stato italiano è unico e indivisibile, tale principi però sono accompagnati da forme di decentramento: lo stato riconosce le autonomie locali preesistenti, e si impegna a promuoverle, cioè a favorirne l'espansione. Il legislatore deve in particolare dare esecuzione a quanto disposto dalla costituzione, la quale ha stabilito che la repubblica si ripartisce in comuni, province, città metropolitane, regioni e stato. Il decentramento inoltre deve essere anche amministrativo: lo stato ha il dovere di delegare e trasferire funzioni amministrative alle autonomie locali.


Rapporti tra stato e confessioni religiose

La costituzione assicura la libertà religiosa affermando che tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Tale professione oltre ad essere un fatto individuale è anche un fatto collettivo in quanto i fedeli fanno normalmente parte di una comunità, o chiesa o confessione. Tali chiese hanno loro regole che possono trovarsi in contrasto con quelle dello stato il cui atteggiamento può essere:

Aconfessionale: nel senso che non riconosce nessuna religione di stato e quindi tutte le chiese sono poste sullo stesso piano e devono unicamente osservare le leggi nazionali;

Confessionale: nel senso che eleva una religione a religione di stato e quindi essa può trovarsi in una situazione di privilegio rispetto ad altre, anche se lo stato garantisce la libertà religiosa indifferenziata.


Precedenti storici in Italia

Nonostante lo statuto albertino stabilisse la religione cattolica romana come unica religione di stato, la legislazione del regno sardo, come quella italiana fu improntata ad un modello di separatismo. Nel 1870 in seguito all'annessione di Roma al regno d'italia la chiesa assunse nei confronti dello stato italiano un atteggiamento di ostilità che si concluse nel 1929 tramite i patti lateranensi. Questo trattato risolse il dissidio sorto circa la possibilità della chiesa romana di conservare anche una sovranità politica e diede vita allo stato della città del vaticano, ricostituendo il potere temporale dei papi. Tramite questo accordo inoltre, riprese ad essere obbligatorio l'insegnamento scolastico di tale religione e veniva riconosciuta la validità a fini civilistici del matrimonio celebrato con rito cattolico. Con la convenzione finanziaria poi, vennero introdotte notevoli esenzioni fiscali per gli enti ecclesiastici.


La disciplina costituzionale della libertà religiosa

L'entrata in vigore della costituzione repubblicana ha segnato una svolta decisiva nella disciplina della libertà religiosa. Al momento della scelta del tipo di rapporto tra stato e confessioni religiose ci fu nell'assemblea costituente un acceso dibattito che alla fine porto alla decisione tramite la quale tutte le confessioni religiose sono egualmente libere, quindi si ha una laicità dello stato che tuttavia presenta qualche residuo del confessionalismo.

Rapporto tra stato e chiesa: dopo un acceso dibattito sorto tra forze laico-socialiste e cattoliche si è giunti alla conclusione che lo stato e la chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Tali patti, che possono essere modificati senza modificare la costituzione, sono stati modificati nel 84 tramite il nuovo concordato, secondo cui:

I matrimoni celebrati secondo il rito cattolico continuano ad avere effetti civili e l'annullamento  dei matrimoni pronunciato da tribunali ecclesiastici ha efficacia anche nell'ordinamento italiano previa verifica del giudice italiano;

L'insegnamento della religione nelle scuole non è + obbligatorio e la scelta spetta ad ogni individuo;

E' stabilito un contributo finanziario dello stato al sostentamento del clero: l'8% del gettito irpef viene devoluto, a scelta da parte dei contribuenti in parte a scopi di interessere sociale o di carattere umanitario e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della chiesa cattolica o delle altre confessioni che abbiano stipulato  intese con lo stato.

La corte costituzionale, dopo la firma dell'accordo ha affermato che la laicità dello stato è un principio supremo dell'ordinamento costituzionale.


I rapporti tra lo stato e le altre confessioni religiose sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Per la chiesa cattolica vi è un pieno riconoscimento di sovranità, mentre per le altre confessioni religiose vi è solo un riconoscimento di autonomia nell'ambito delle leggi dello stato. Dopo il nuovo concordato del 1984 sono state stipulate diverse intese con chiese non cattoliche: con la firma di queste intese il beneficio dell'8 per mille del gettito irpef è stato riconosciuto anche alle chiese minori.


Cultura, ricerca scientifica e ambiente

Tra i compiti dello stato, l'art.9 impone la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della nazione. Per cultura può intendersi l'insieme dei processi di formazione della coscienza e della personalità dell'individuo (le sue idee e i suoi valori espressi mediante particolari attività culturali: artistiche, come musica teatro o cinema o scientifiche). Il concetto di ambiente, per quanto riguarda la costituzione oltre a comprendere il paesaggio e le cose d'arte, comprende la tutela delle piante e degli animali, la conservazione di montagne laghi e fiumi e in generale la conservazione di un ecosistema equilibrato che permetta all'uomo di vivere. Si tratta quindi di organizzare il territorio in modo razionale stabilendo un giusto rapporto tra aree industriali, fabbricali e verdi, di adottare politiche per il trattamento dei rifiuti e tecniche produttive non inquinanti.


I rapporti civili

I rapporti civili comprendono i diritti di libertà civile delle persone e ve ne sono alcuni riconosciuti ai soli cittadini e altri a tutti, ovvero anche ad apolidi e stranieri.

La costituzione affida a due strumenti giuridici fondamentali la garanzia delle libertà, ovvero alla:

Riserva di legge: si ha quanto la costituzione stabilisce che le limitazioni di libertà possono essere introdotte solo nei casi e nei modi stabiliti in via generale e preventiva da una legge o da un atto avente forza di legge;

Riserva di giurisdizione: si ha quando i provvedimenti con cui sono limitate le libertà degli individui nei singoli casi possono essere decisi solo da un giudice (come un arresto, un perquisizione..). La libertà può essere cioè limitata soltanto da un autorità giudiziaria.


I diritti individuali di libertà

Comprendono:

La libertà personale: è un diritto inviolabile inteso come libertà da qualsiasi tipo di costrizione fisica, cioè come libertà da qualsiasi forma di detenzione, d'ispezione, e perquisizione personale. Si tratta della libertà primaria rispetto a tutte le altre ed era già garantita dalla Magna Charta ("Gli uomini liberi non possono essere catturati o imprigionati se non da un tribunale legale dei loro pari e secondo le leggi del paese) del 1215. Il suo significato inoltre comprende quello di libertà morale, attinente cioè alla dignità individuale e sociale della persona. I casi di limitazione possono riguardare l'imputato in seguito ad una sentenza di colpevolezza da parte della autorità giudiziaria (limitazione successiva) o prima che tale sentenza venga emessa (limitazioni preventive). L'imputato però non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva: si ha la dichiarazione di colpevolezza solo con la condanna definitiva e lo è quando la sentenza è passata in giudicato. Le limitazioni preventive riguardano le misure cautelari che l'autorità giudiziaria può disporre nei confronti di una persona qualora sussistano particolari condizioni previste dalla legge: in particolar modo nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. Devono inoltre esserci specifiche esigenze quali: concreto pericolo che l'imputato possa inquinare le prove o rendersi latitante, o possa commettere altri gravi delitti tassativamente indicati dal codice penale, ovvero della stessa specie di quello per cui si procede. Le misure cautelari possono essere:

Di carattere coercitivo: la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, il divieto o l'obbligo di dimora in un determinato luogo, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto di espatrio.

Di carattere interdittivo: la sospensione dell'esercizio della podestà dei genitori, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

La legge tuttavia pone anche un limite temporale alla carcerazione preventiva che è uno strumento che non deve porsi in contrasto con la garanzia della presunzione di non colpevolezza. La custodia cautelare però risulta un provvedimento ingiusto in tutti i casi in cui una persona risulta privata per un periodo molto lungo della sua libertà personale; l'unica soluzione è quella di rendere + rapidi i processi in modo da raggiungere in tempi ragionevoli sentenze definitive.

I poteri di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza: l'art. 13 riconosce anche all'autorità pubblica di sicurezza di adottare provvedimenti provvisori in tema di limitazione della libertà personale, questo può però avvenire solo nei casi di urgenza e necessità e nei casi particolari previsti dalla legge e sottoposti a convalida da parte dell'autorità giudiziaria entro tempi brevissimi; tali situazione sono individuate ad esempio nell'arresto in flagranza e nel fermo di polizia giudiziaria (quando vi è fondato sospetto di fuga da parte di una persona indiziata di reato). In queste situazioni la costituzione stabilisce che l'autorità di polizia deve entro 48h comunicare all'autorità giudiziaria i provvedimenti presi e entro 48h il giudice è tenuto a convalidarli; se ciò non avviene l'arresto e il fermo sono automaticamente revocati. Nel caso in cui una persona sia sottoposta a pena detentiva o comunque ad una limitazione della propria libertà personale non può subire trattamenti disumani, cioè non può essere sottoposto a tortura fisica o psicologica sia in sede di interrogatorio, sia in sede di carcerazione. La pena inoltre deve tendere alla riabilitazione del condannato e quindi non è ammessa la pena di morte.


Inviolabilità del domicilio

L'art.14 dichiara che il domicilio è inviolabile, ma vi sono casi in cui tale inviolabilità può essere sacrificata mediate ispezioni, perquisizione e sequestri: tutti i casi sono sottoposti alla riserva di legge e alle garanzie dettate in tema di libertà personale. In casi di urgenza la polizia può intervenire di propria iniziativa salvo convalida entro 48ore da parte della autorità giudiziaria. Inoltre diverse leggi attribuiscono a organi pubblici di intervenire autonomamente per motivi di sanità e incolumità pubblica.


Libertà e segretezza della corrispondenza

Ogni persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente senza che nessuno possa intervenire nella comunicazione o conoscerne illegalmente il significato e sono garantiti dalla privacy sia il destinatario che l'autore; in questo caso la limitazione può avvenire solo da parte dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge e quindi l'autorità di polizia non può intervenire nemmeno in casi di urgenza.


La libertà di circolazione e di soggiorno

Ogni cittadino è libero di muoversi liberamente sul territorio e di stabilirsi in un determinato luogo, e le eventuali limitazioni devono essere stabilite per legge e possono essere disposte per motivi di sicurezza o di sanità. Questo principio riguarda sia i cittadini italiani, sia secondo il trattato di Maastricht i cittadini dell'UE. Le limitazioni di circolazione e soggiorno non possono essere applicate a singoli cittadini ma devono riferirsi ad aree territoriali  in cui per motivi di sanità o sicurezza è necessario vietare l'accesso a chiunque (limitazioni in via generale). La libertà di circolazione inoltre può essere limitata in situazioni previste da altre norme (obbligo di residenza per il fallito..). L'art. 16 invece si occupa del diritto di espatrio e rimpatrio, cioè ogni cittadino può liberamente entrare e uscire dal territorio nazionale, salvo obblighi di legge (adempimento servizio militare, l'assistenza a figli minorenni, l'esistenza di imputazioni penali). Affinché sia assicurata l'osserva degli obblighi la possibilità di espatrio è subordinata al possesso del passaporto.


Libertà di riunione e di associazione

Per riunione si intende una situazione precisa nel tempo: l'incontro volontario e temporaneo preventivamente concordato di + persone per uno scopo comune e in un luogo determinato. Le riunioni possono avvenire per motivi diversi ma in ogni caso devono avvenire senza armi di alcun tipo e non devono provocare tumulti, aggressioni o disturbo all'ordine pubblico. Le riunioni possono avvenire in luogo privato (casa, sede di un partito.), o in luogo aperto al pubblico (cinema, teatro..), oppure in luogo pubblico (una strada o una piazza). In caso di riunione in luogo pubblico è necessario che venga fatta una comunicazione preventiva alle autorità almeno 3gg prima dell'incontro. Questa comunicazione ha solamente funzione di far conoscere all'autorità l'effettuazione della riunione; l'autorità pubblica di sicurezza ha comunque il potere di vietare o sciogliere una riunione solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica che devono essere chiaramente indicati: il provvedimento adottato per motivi diversi è illegittimo.

Anche le riunioni spontanee, assembramenti, in luogo pubblico per le quali non è stato possibile dare comunicazione preventiva sono tutelate dalla corte costituzionale che dispone che una riunione non può essere sciolta solo perché non ne sia stato dato il preavviso.


Libertà di associazione

Secondo l'art.18 i cittadini hanno il diritto di costituire liberamente qualsiasi tipo di associazione (costruire rapporti sociali) con qualsiasi scopo (politico, sindacale..) ovvero possono aderire ad associazioni già esistenti o recedere se viene meno la volontà di partecipazione. La costituzione vieta però alcuni tipi di associazione tra cui:

Le associazioni a delinquere sono vietate in quanto tendono a perseguire fini vietati dal codice penale (bande armate per rapine.);

Le associazioni che perseguono fini politici anche indirettamente mediante organizzazioni di carattere militare in quanto la lotta politica deve svolgersi con modalità democratiche;

Sono punite dal codice penale:

Le associazioni sovversive e le associazioni con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico.

Inoltre sono vietate le associazioni segrete, ma il loro divieto non deriva da fini perseguiti, bensì dalle loro regole di vita e quindi dai mezzi adottati per perseguire i fini. Si possono definire società segrete quelle che occultano la loro esistenza, tengono segreti finalità e attività sociali o svolgono attività che interferiscono nell'esercizio delle funzioni degli organi dello stato.


La libertà di religione

La nostra costituzione dispone che:

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata e di farne propaganda;

Tutti hanno diritto di esercitarne in privato o in pubblico il culto purchè non tratti di riti  contrari al buon costume.


Il diritto di manifestare e diffondere il proprio pensiero

L'art.21 esprime che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e questo diritto è riconosciuto a tutti gli individui che siano cittadini o no.

Vi sono tuttavia dei limiti: sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume (sensibilità della società in relazione alla sfera sessuale). Altri limiti riguardano:

La riservatezza e l'onorabilità della persona: il diritto di manifestare il proprio pensiero non deve essere esercitato in modo da ledere la dignità, l'onore, la privacy altrui;

L'apologia di reato: si tratta di un comportamento idoneo a provocare delitti come l'incitamento a commettere reati o l'elogio di un comportamento illecito;

Il segreto istruttorio: è vietata la pubblicazione di atti destinati a rimanere segreti;

Il segreto di stato: sono coperti da tale segreto i documenti, notizie attività la cui divulgazione potrebbe recare danno allo stato.


I mass media

La stampa: non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure, quindi non deve essere sottoposta ad alcun controllo preventivo. Con autorizzazione si intende infatti un controllo che interviene prima che un certo scritto venga stampato, mentre con censura si intende un controllo che interviene dopo che un certo scritto è stato stampato, ma prima che venga diffuso al fine di approvarne il contenuto. E' ammessa invece una forma di controllo successiva che è il sequestro: interviene solo nei confronti di pubblicazioni già stampate e diffuse per il quale sia prevista sia una riserva di legge sia una riserva di giurisdizione. Si può procedere solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria in caso di ipotesi di delitti previsti dalla legge come reati di opinione, o quando non è indicata la persona responsabile della pubblicazione. In caso di urgenza l'autorità di polizia può intervenire senza la preventiva autorizzazione del magistrato, salvo successiva convalida.


Gli spettacoli

Anche sugli spettacoli non è prevista alcuna forma di controllo preventivo: l'unico limite è quello della censura sui film. Per la proiezione in pubblico dei film è necessario il nulla osta rilasciato con decreto del ministero del turismo e spettacolo su parere di speciali commissioni.


La radiotelevisione

Pur non essendo garantita dalla costituzione negli ultimi anni tale sistema è stato oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore e corte costituzionale per garantire la libertà di informazione.

La nuova disciplina della telecomunicazioni: è stato stabilito:

Il divieto per qualsiasi soggetto di detenere + del 20% delle reti televisive e radiofoniche in ambito nazionale;

Un periodo transitorio durante il quale rai e fininvest potranno continuare a trasmettere con le reti esistenti;

L'istituzione di un'autorità di garanzia nelle comunicazioni che sostituisca il garante per la radiodiffusione e l'editoria con il compito di vigilare sulle norme antitrust e di assegnare le frequenze radiotelevisive.






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