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I. La disciplina del lavoro sportivo prima della legge 91/81

diritto



INDICE


Introduzione


I.  La disciplina del lavoro sportivo prima della legge 91/81




II.  Professionismo sportivo: i soggetti del rapporto


III.  La prestazione sportiva dell'atleta: lavoro subordinato e lavoro autonomo


IV.  La specialità del lavoro sportivo professionistico subordinato


V.  La disciplina del lavoro subordinato sportivo: art. 4 della legge 91/81


VI.  Le vicende del rapporto sportivo nella legge 91/81

1. Il vincolo sportivo: atleti professionisti e dilettanti

2. La cessione del contratto


VII.  Brevi cenni in ordine alla disciplina del trattamento sanitario, assistenziale e previdenziale degli sportivi professionisti contenuta nella legge 91/1981



Introduzione


L'attività sportiva a lungo relegata in uno spazio metagiuridico, ignota alla disciplina legislativa ed alla problematica giurisprudenziale, è andata assumendo nel tempo, con una vivacità sempre crescente, una rilevanza di notevole entità.

Col passare degli anni si è arrivato ad ammettere senza mezzi termini che la relativa problematica sulla configurabilità di un rapporto di lavoro sportivo e sulla ricerca degli elementi idonei a caratterizzare gli estremi è entrata a far parte a pieno titolo del dibattito giuridico.

Mentre un tempo con il termine sport ci si intendeva riferire essenzialmente ad un'attività ludica, eventualmente finalizzata al miglioramento della propria condizione fisica e mentale, da qualche tempo, accanto a quella che è stata l'essenza dello sport, si è andata sempre più sviluppando l'idea che esso possa essere un valido strumento per conseguire un utilità economica.

Si è così assistito nel tempo ad una profonda evoluzione del fenomeno, con la conseguenza che si è reso sempre più impellente un intervento del legislatore, che fissasse le regole di fronte a ciò che, in molti casi, implica notevoli interessi economici di soggetti a vario titolo coinvolti nelle vicende dello sport .

Scopo di questo lavoro è quello di fornire al lettore una rapida panoramica sui fondamenti di diritto del lavoro sportivo professionistico introdotti dalla legge 91 del 1981.



I.  La disciplina del lavoro sportivo prima della legge 91/81


Il tema della natura giuridica delle prestazioni, in relazione al rapporto tra società/associazione sportiva e atleta, è stato sempre molto dibattuto - sin dalla prima metà del '900 - in dottrina e giurisprudenza; e questo per la grande difficoltà che interpreti e autori hanno trovato nel tentativo di conciliare i principi basilari del diritto del lavoro con alcuni connotati singolari e irripetibili del rapporto di lavoro sportivo.

Il periodo adesso oggetto di nostra attenzione è quello che va dal 1942, anno della legge istitutiva del CONI , fino al 1981, che si caratterizza per l'emanazione della legge sul professionismo sportivo.

Due sono i fattori rilevanti nel contesto di questi 40 anni e cioè il disinteresse dello Stato e la concezione "romantica" dello sport.

Il primo requisito si manifesta nell'assenteismo dello Stato che ritiene di non intervenire, tramite le proprie Istituzioni, nella vita delle organizzazioni sportive nazionali.

Questo disinteresse se da una parte ha provocato dei problemi a livello di interpretazioni giuridiche, dall'altra ha sviluppato il monopolio di fatto della giustizia endoassociativa.

La concezione c.d. "romantica" dello sport, invece, è di stretta derivazione e matrice "olimpica".

Lo sport era considerato a tutti gli effetti dilettante e il professionismo era considerato una forma anomala di svolgere l'attività sportiva e quindi non era neppure ipotizzabile pensare all'equazione sport/lavoro, in quanto lo stesso era visto solamente come un gioco al di fuori di ogni "tentazione" di natura economica.

Gli anni '60, però, devono essere ricordati anche per l'intervento della Suprema Corte di Cassazione che in distinte occasioni ha avuto modo di occuparsi di problematiche relative al rapporto tra calciatore (professionista), intermediari e società di calcio.

L'analisi più esauriente è stata compiuta da Cass. 21 Ottobre 1961 n. 2324 , la cui decisione risale ad un periodo in cui il professionismo sportivo, soprattutto nell'ordinamento calcistico, aveva già raggiunto una cospicua articolazione organizzativa e una non trascurabile consistenza economica.

Secondo la Suprema Corte le prestazioni degli atleti rivestono i caratteri della continuità e della professionalità in quanto essi vincolano, a tal fine retribuiti, le proprie energie fisiche e le proprie attitudini tecnico-sportive a favore dell'associazione, dedicandole in via esclusiva la loro attività agonistica in t 212c24c utte le gare, e si obbligano, altresì, ad ottemperare alle istruzioni e alle direttive dei dirigenti e degli incaricati dell'associazione anche per ciò che attiene agli allenamenti e alle loro modalità. Sussiste, per tali motivi, il vincolo della subordinazione che si esprime anche con l'obbligo di mantenere un contegno disciplinato, una condotta civile e sportiva irreprensibile e regolare e nel divieto di partecipare a manifestazioni sportive estranee alle società anche nei periodi di riposo o di sospensione dell'attività agonistica; divieto nel quale la sentenza ravvisa una manifestazione dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c., mentre le restrizioni cui il giocatore può essere assoggettato anche nella vita privata, giustificate dalla necessità di conservare l'efficienza fisica, ben possono essere collegate all'elemento fiduciario che connota il lavoro subordinato.

Non manca, inoltre, l'estremo della collaborazione, così come configurato dall'art. 2094 c.c., per il fatto che l'attività agonistica prestata dagli atleti si inserisce nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, coordinandosi con la stessa per il conseguimento delle sue specifiche finalità.

Sotto altro profilo, sempre secondo la sentenza, il rapporto viene anche assoggettato in concreto e in virtù degli accordi fra federazione e associazione dei giocatori alla regolamentazione collettiva che si adegua, per molti aspetti, ai principi fondamentali ai quali è improntata la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato.

Tutti questi caratteri, dunque, sono inconciliabili con la fattispecie del lavoro autonomo, mentre non valgono a scalfire la qualificazione di lavoro subordinato alcune peculiarità del rapporto (riferibili alla disciplina federale allora vigente), come l'esclusione della facoltà del recesso ad nutum, di cui si sarebbe semmai potuto discutere della validità.

Uno dei provvedimenti antecedenti alla legge n. 91 che ne ha anticipato alcuni contenuti riguardanti il rapporto di lavoro sportivo professionistico, pur senza prendere posizione sulla natura giuridica dello stesso, è il D.L. 14 luglio 1978 n. 367 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978 n. 430.

Esso conteneva un'interpretazione autentica della legge sul collocamento dei lavoratori subordinati e precisava che non vi erano assoggettati gli atti (contratti o accordi) relativi all'acquisto e al trasferimento del "titolo sportivo" dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sport, nonché le assunzioni dei tecnici da parte delle società o delle associazioni sportive.

Tale provvedimento è stato emesso con sorprendente rapidità ed altrettanto rapidamente convertito in legge con l'intento di arginare a livello normativo gli effetti del decreto 7 luglio 1978 emanato da parte del Pretore di Milano , il quale, in via d'urgenza, aveva inibito lo svolgimento del calcio-mercato sul presupposto che, dovendo riconoscersi natura subordinata al rapporto tra società sportive e sportivi professionisti, allo stesso andasse applicata la disciplina sul divieto di intermediazione privata nel collocamento, previsto, in via generale per ogni rapporto di lavoro dipendente, dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

La clamorosa operazione provocò una serie di reazioni e minaccie da parte delle società (serrata, blocco dei campionati, paralisi del totocalcio, ecc.) e di qui il decreto legge e l'impegno del Governo a presentare un disegno di legge sulla disciplina organica del settore che sfociò nell'emanazione della legge n. 91


II. Professionismo sportivo: i soggetti del rapporto


La legge n. 91/1981, dopo aver affermato che l'attività sportiva è libera, e può essere svolta in forma collettiva o individuale, professionistica o dilettantistica (art. 1), al successivo art. 2 limita l'applicazione delle norme in essa contenute agli sportivi professionisti, con l'esclusione di quel vasto numero di atleti che, in quanto privi dei necessari requisiti previsti dalla stessa legge, non possono essere definiti tali, ma gravano nell'area del dilettantismo sportivo. In particolare, secondo il predetto art. 2, ai fini dell'applicazione della legge sono sportivi professionisti gli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali.

Un punto sul quale si è molto discusso e si continua a discutere è se l'elencazione legislativa dettata dall'art. 2 debba essere considerata tassativa o meramente esemplificativa.

La dottrina prevalente ritiene che tale elencazione non sia tassativa e considera, quindi, la disposizione in esame norma "aperta", capace, pertanto, di estendersi anche ad altri tecnici, quali i maestri, gli insegnanti, gli istruttori che rivestano una posizione di spicco in talune discipline, e di accogliere nuove figure suggerite da possibili evoluzioni delle strutture organizzative societarie.

Non mancano però autori che respingono il suddetto indirizzo in base all'assunto che il legislatore, con il rifiutare l'impiego di espressione generiche ed onnicomprensive, ha mostrato di volere escludere una lettura dell'art. 2 in termini di norma aperta .

L'acquisto dello status di sportivi professionisti presuppone l'esistenza di requisiti tanto soggettivi che oggettivi.

Con riferimento ai primi, la qualifica in questione spetta certamente alle figure espressamente richiamate dalla legge, e cioè gli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi e ai preparatori atletici, che abbiano ottenuto la relativa qualificazione dalle federazioni nazionali sportive .

Un siffatto sistema ha però determinato l'inconveniente di sottrarre dalla l. n. 91 numerosi casi di professionismo di fatto facendosi dipendere l'acquisizione di uno status (sportivo professionista) da un elemento astratto (l'intervento qualificatorio della federazione) anziché dal reale atteggiarsi del singolo rapporto lavorativo, sicchè l'art. 2 ha finito per presentarsi come un "anomalia all'interno della legislazione lavoristica", per effetto della quale sono suscettibili di diversa regolamentazione rapporti di lavoro che meriterebbero, invece, identico trattamento normativo per essere contraddistinti da analogo contenuto e per riguardare discipline con seguito e tradizioni tra loro assimilabili.

C'è da dire comunque che il suddetto potere qualificatorio delle Federazioni sportive ha subito un ridimensionamento per effetto del d.lgs. n. 242 del 1999, che devolve ora al Consiglio Nazionale del CONI il compito di stabilire "in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica" (art 5, comma 2, lett. d), d.lgs. n 242/1999) .

Quanto ai requisiti oggettivi che decretano l'appartenenza alla categoria degli sportivi professionisti, questi consistono nell'esercizio dell'attività sportiva, a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI, e rispetto alle quali la relativa federazione abbia provveduto a dettare i criteri distintivi tra professionismo e dilettantismo .

Prima di concludere questo capitolo, qualche puntualizzazione meritano la figura dell'allenatore e preparatore atletico e quella del direttore tecnico-sportivo.

In relazione alla prima, è stato osservato che essa si identifica con chi, sulla base delle norme federali, è qualificato a svolgere funzioni di carattere strettamente tecnico nell'ambito della selezione, istruzione ed allenamento di atleti e talvolta anche nel campo della tutela fisica.

Per quanto riguarda invece il direttore tecnico-sportivo, è stato detto che questa è sicuramente la figura di lavoratore di più difficile definizione, sia perché negli statuti e regolamenti federali assume connotazioni notevolmente diverse, sia perché è chiamato a svolgere compiti particolarmente ampi. Ad essa è, comunque, possibile ricondurre tutte quelle funzioni che rientrano nell'affidamento, totale o parziale, della conduzione tecnica di un area federale, con la responsabilità sui risultati relativi alla promozione e sviluppo delle pratiche agonistiche .


III. La prestazione sportiva dell'atleta: lavoro subordinato e lavoro autonomo


Il primo comma dell'art. 3 legge n. 91 statuisce che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato. In sostanza il legislatore ha introdotto, per la sola figura dell'atleta, una presunzione di lavoro subordinato, laddove la subordinazione dell'attività prestata dagli altri professionisti non si presume, ma va accertata in concreto dal giudice facendo applicazione dei criteri all'uopo forniti dal diritto del lavoro.

La legge, tuttavia, non esclude che l'attività dell'atleta professionista possa rivestire i caratteri della prestazione di lavoro autonomo ma, coerentemente con la presunzione di subordinazione, indica essa stessa le ipotesi in cui la prestazione a titolo oneroso dell'atleta, non costituisce oggetto di lavoro subordinato, ma di lavoro autonomo.

In base a quanto previsto dall'art. 3 secondo comma della legge n. 91, infatti, la prestazione può formare oggetto di lavoro autonomo solo ove ricorrano i seguenti requisiti:

a)  l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo:

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c)  la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni ogni anno.

Le critiche al dato normativo sono state numerose e non hanno mancato di evidenziare l'eterogeneità e lo scarso coordinamento tra i diversi requisiti tipizzati.

E' stato sostenuto che le ipotesi sopraccitate non sono ipotesi di vero e proprio lavoro sportivo autonomo, ma ipotesi di lavoro subordinato che, per valutazioni di opportunità e di esigenze specifiche del settore sportivo, sono state però sottratte all'applicazione della relativa disciplina. E come corollario di tale premessa, è stato anche aggiunto che non è preclusa l'indagine di altre fattispecie di vero e proprio lavoro autonomo, da accertare secondo i criteri del diritto comune del lavoro (art. 2094 e art. 2222 c.c.).

Opinione quest'ultima non accolta da chi, invece, individua nel significato tecnico del termine "requisito", adoperato dal legislatore, una funzione di giuridica esclusiva identificazione della fattispecie di lavoro autonomo .

Passando alla valutazione dei singoli criteri di cui al secondo comma della disposizione in esame va osservato come nel caso della lett. a) andrebbe definito cosa s'intenda per manifestazione sportiva e per collegamento in un breve periodo di tempo di più manifestazioni.

Manifestazione sportiva è l'evento in sé completo ed unitario rispetto al risultato sportivo finale conseguibile anche se ripartito in più gare in uno o più giorni.

Analogamente, collegamento fra più manifestazioni può voler significare che ciascun episodio agonistico, identificabile in una singola manifestazione, deve essere considerato unitariamente quanto al risultato sportivo finale, ma tutti insieme devono svolgersi in un breve periodo di tempo.

L'ipotesi della lett. b) pone dei dubbi interpretativi in correlazione alle altre due ipotesi del secondo comma, basterebbe infatti che le parti si astenessero dal prevedere siffatto obbligo o lo escludessero espressamente, per eludere la disciplina del lavoro subordinato sportivo. In concreto, però, grazie al meccanismo dell'inserimento nel contratto tipo delle clausole dell'accordo collettivo previsto dal capoverso dell'art. 4 , il rischio di elusione è insussistente.

In merito al contenuto normativo della lett. c) si prospetta complessa ed incerta la soluzione interpretativa nel caso di prestazioni che si collocano nelle fasce intermedie dei diversi periodi, in quanto la disposizione sembra frazionarli assegnando a ciascuno di essi un limite proprio.

V'è comunque da osservare che le varie questioni che si sono alzate sull'interpretazione della lett. c) non hanno sinora avuto alcun riflesso pratico, come si può dedurre dalla mancanza di precedenti giurisprudenziali .

Ulteriori questioni in tema di qualificazione delle prestazioni sportive degli atleti professionisti si prospettano quando si tratta di stabilire se la posizione di lavoratore dipendente ricorra - al verificarsi dei requisiti previsti dal legislatore - unicamente ove ci si trovi di fronte a sport di squadra, oppure anche a sport individuali.

Si potrebbe essere indotti a riservare la possibile ricorrenza della subordinazione alla sola prima categoria di sport, dove è più evidente l'esigenza di direzione e controllo del gruppo di atleti affinché operi unitariamente secondo la tattica prescelta in vista del raggiungimento del comune obiettivo agonistico, laddove invece, negli sport individuali sia la fase di allenamento e preparazione atletica che quella della competizione agonistica sono gestite direttamente dall'atleta.

Ma così non sembra essere in quanto, in primo luogo, esiste difficoltà a distinguere sempre con certezza se lo sport sia individuale o di squadra, e, in secondo luogo, non in tutti gli sport individuali l'atleta si pone quale vero imprenditore delle proprie risorse psicofisiche.

Sembra pertanto inconfutabile che anche l'atleta che pratichi sport individuali possa trovarsi a dipendere da un altro soggetto in grado di esercitare, nei suoi confronti, poteri di carattere direttivo e disciplinare, sia quest'altro soggetto una persona fisica o una organizzazione.



IV. La specialità del lavoro sportivo professionistico subordinato


Per gli aspetti finora evidenziati, e per la peculiarità della disciplina dettata dalla legge n. 91/1981, il rapporto di lavoro sportivo subordinato presenta, caratteri di specialità rispetto agli ordinari rapporti di lavoro dipendente. Si parla infatti di rapporto speciale in ragione delle caratteristiche proprie della attività prestata dal lavoratore, e cioè della materia da regolamentare, che ha reso necessario dettare norme in parte divergenti da quelle previste per la generalità dei lavoratori subordinati. Dal che l'esigenza, avvertita dal legislatore di adeguare il modello della tutela apprestato in via generale per i lavoratori dipendenti alle specifiche condizione che caratterizzano la posizione nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori.

Non sembra possibile, invece, accedere alla tesi della atipicità del rapporto in questione, posto che di atipicità non può parlarsi né con riferimento al contratto che lo regola, alla stregua della nozione civilistica di contratto atipico in cui rientrano i contratti non espressamente disciplinati dall'ordinamento giuridico, né alla luce della nozione giuslavoristica che considera atipici quei rapporti per i quali si ritiene di dover garantire, in quanto compatibili, ai prestatori di lavoro gli stessi diritti di cui godono i titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, pur difettando di tali requisiti per essere rapporti a tempo parziale o a tempo determinato.

Ciò che emerge dalla disciplina dettata per il lavoro sportivo, è che la fattispecie del lavoro subordinato disegnata dal legislatore per lo sport non rientra nei contorni che generalmente identificano la subordinazione dei prestatori di lavoro, concepita come eterodirezione.

I requisiti della subordinazione degli atleti sportivi non si risolvono nella soggezione alle direttive emanate dal datore di lavoro e al suo controllo, ma hanno riguardo anche, e soprattutto, ad altri caratteri della prestazione, e particolarmente alle sue cadenze temporali, le quali non sono, invece, decisive, agli effetti della qualificazione del rapporto come lavoro subordinato.

La subordinazione nel lavoro sportivo, dunque, da un lato, ha richiesto la predisposizione di strumenti per la sua rilevazione che applicano un criterio che travalica le regole ordinarie previste per l'individuazione della fattispecie del lavoro subordinato.

Dall'altro lato, la realtà sociale segnala con crescente intensità una dose di artificiosità della qualifica di tutti gli sportivi professionisti come lavoratori subordinati.

Proprio in considerazione della mancanza di giustificazione di una indiscriminata estensione delle tutele e della normativa lavoristica anche a fattispecie che non ne giustificano l'invocabilità, la stessa legge n. 91/1981 non ha trovato valide ragioni per estendere agli sportivi professionisti ogni istituto giuridico.

Tra le norme non estese ricordiamo quelle contro i licenziamenti individuali, nonché quelle contenute negli artt. 4, 5, 13, 33, 34 dello statuto dei lavoratori (la ratio delle esclusioni è esposta nel paragrafo successivo).

V. La disciplina del lavoro subordinato sportivo: art. 4 della  legge 91/81


L'attività sportiva, intesa come contenuto di un contratto di lavoro subordinato, presenta caratteristiche sue proprie che rendono il lavoro sportivo professionistico una materia speciale, per la quale è stata necessaria la predisposizione di una disciplina, almeno in parte, altrettanto speciale.

L'art. 4 della legge, nei primi sei commi, come presto verrà illustrato, regola la costituzione e il contenuto del contratto di lavoro sportivo subordinato. Il settimo comma detta una disposizione parallela all'art. 2123 c.c., espressamente richiamato, prevedendo la possibilità per le federazioni di costituire fondi gestiti da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva.

Gli ultimi due commi infine precisano le norme non applicabili al contratto o i limiti di non applicabilità.

La valida costituzione del rapporto, in base ai primi due commi dell'art. 4, si ottiene:

a)  con l'assunzione diretta;

b) con la stipulazione in forma scritta del contratto

c)  con l'adeguamento del contenuto del contratto a quello tipo predisposto in conformità all'accordo collettivo fra la federazione e i rappresentanti delle categorie interessate;

d) con il deposito del contratto individuale presso la federazione e con l'approvazione di quest'ultima.

Considerato il precedente normativo, la previsione dell'assunzione diretta suonava come una prima importante deviazione dalle regole generali vigenti in materia di assunzione al lavoro all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 91/1981 .

Appare chiaro che il legislatore abbia voluto sciogliere i contraenti dai vincoli imposti per la tutela dell'avviamento, riconoscendo loro, sotto questo aspetto, piena libertà contrattuale, quasi il preludio dell'indirizzo affermatosi sul piano del diritto positivo con la legge 28 novembre 1996 n. 608, che ha esteso il sistema dell'assunzione diretta a tutte le forme di avviamento al lavoro.

Oltre all'assunzione diretta il legislatore ha previsto espressamente che il contratto, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni, venga stipulato sulla base di quello tipo, predisposto conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La conformità del contratto individuale a quello tipo è, peraltro, prevista non solo a tutela dello sportivo, rafforzata dalla previsione secondo cui le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative siano sostituite di diritto da quelle del contratto-tipo (art. 4 terzo comma), ma anche al fine di garantire, attraverso l'omogeneità di regolamentazione dei contratti individuali, quelle finalità di ordine e certezza che sole consentono il regolare esercizio delle attività agonistiche.

Inoltre, a concorrere alla determinazione del contenuto del contratto nell'ipotesi del lavoro sportivo è la stessa legge la quale prevede, da un lato, che non possano essere inserite nel contratto clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione (art. 4 sesto comma); e, dall'altro, che venga espressamente previsto l'obbligo per l'atleta del rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (art. 4 quarto comma).

La prevista esistenza di un contratto-tipo cui conformare il contenuto del contratto individuale, nonché la necessità di consentire un controllo sull'osservanza di tale obbligo e sul rispetto delle norme di legge che escludono o impongono la presenza di determinate clausole contrattuali, non potevano che sfociare nella imposizione al contratto di lavoro della forma scritta ad substantiam con la conseguenza, in difetto, della nullità del contratto . Siffatta previsione risulta coerente con il sistema di tutele e garanzie apprestate dall'ordinamento giuridico in favore del lavoratore che stipuli contratti per i quali sia prevista una regolamentazione difforme, ed in genere meno garantista, di quella dettata in via generale per il rapporto di lavoro subordinato, o stipuli contratti che contengano clausole, che privano il rapporto della stabilità che, in generale caratterizza il lavoro subordinato.

A ciò va aggiunto che il requisito della forma scritta è previsto non soltanto a tutela del lavoratore, ma anche per rendere possibile il controllo della conformità del contratto individuale agli accordi tra federazioni e rappresentanti delle categorie interessate; controllo cui è finalizzata altresì la previsione del deposito del contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Peraltro, la forma scritta ed il deposito del contratto trovano giustificazione anche nella necessità di consentire i controlli, da parte delle federazioni, sulle esposizioni finanziarie delle società (art. 12 legge 91/1981), ed assicurare una più celere risoluzione delle eventuali controversie tra società e sportivi.

Proprio riguardo a quest'ultimo profilo, la legge in questione, all'art. 4 quinto comma, è intervenuta disciplinando profili più strettamente processuali stabilendo che nel contratto individuale di lavoro possa essere inserita una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e quelle insorte tra la società e lo sportivo siano deferite ad un collegio arbitrale e che la stessa clausola contenga la nomina degli arbitri o stabilisca il loro numero e le modalità della relativa nomina.

Tale facoltà, non rende necessaria la previsione della deferibilità stessa da parte del contratto collettivo recepito in quello individuale tramite il contratto-tipo, con la conseguenza che anche laddove il contratto collettivo nulla disponesse in merito, ben potrebbero le parti inserire nel contratto individuale di lavoro una clausola compromissoria.

In mancanza di tale clausola, naturalmente, la controversia sarà deferita al giudice ordinario, e troverà applicazione lo speciale rito del lavoro di cui alla legge 11 agosto 1973 n. 533.

Gli ultimi due commi dell'art. 4, come sopra è stato accennato, elencano le norme di legge non applicabili al contratto di lavoro sportivo e, precisamente della legge 20 maggio 1970 n. 300, gli artt. 4, 5, 13, 18, 33, 34 e della legge 15 luglio 1966 n. 604 gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, per quanto attiene i contratti di lavoro a termine l'intera legge 18 aprile 1962 n. 230. L'ultimo comma dell'art. 4 infine dichiara inapplicabile l'art. 7 della predetta legge n. 300 del 1970 alle sanzioni irrogate dalle federazioni nazionali.

La ragione dell'esclusione delle norme dello statuto dei lavoratori va ricondotta alla natura e alle esigenze del tutto peculiari della prestazione sportiva dell'atleta, che, soprattutto a livello professionistico, hanno essenza e finalità di spettacolo e non tollerano restrizioni dell'uso dei mezzi audiovisivi, che anzi, sono un formidabile veicolo di promozione.

Sono altrettanto incompatibili sia la procedura garantistica di accertamento delle condizioni fisiche del lavoratore che, almeno per quanto riguarda quelle dell'atleta, oltre ad essere spesso di interesse generale, necessitano di interventi diretti e rapidi oppure di accertamenti accurati e periodici per la stessa convenienza del professionista, sia i concetti di mansioni, di avanzamento o di dequalificazione professionale alla cui tutela provvede l'art. 13 s.l. che ha modificato l'art. 2103 c.c.

Quanto alle norme sui licenziamenti individuali, l'inapplicabilità è giustificata sia dal fenomeno dell'estrema mobilità connessa alle alterne vicende sportive ed economiche dei sodalizi, sia al carattere strettamente fiduciario del rapporto di prestazione sportiva ai quali mal si adattano le norme restrittive che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro ordinario.

Gli stessi motivi ora esaminati hanno determinato in pratica l'adozione del contratto a termine come regola della durata del rapporto di lavoro sportivo, a differenza di quanto avviene, almeno nell'intenzione del legislatore, nel rapporto di lavoro ordinario rispetto al quale costituisce eccezione.

Quel che si è detto a proposito degli atleti vale in buona misura anche per gli allenatori, mentre ha sicuramente minor attinenza con la posizione e le mansioni delle altre figure professionali, direttori tecnici e preparatori atletici, alle quali si applicano le disposizione dell'art. 4 e il cui trattamento è stato equiparato a quello degli atleti e degli allenatori evidentemente per non differenziare soggetti che lavorano nello stesso settore professionale o alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

Per concludere, va notato, come secondo un'opinione diffusa, l'elenco delle norme inapplicabili al contratto di lavoro sportivo non è tassativo e può essere integrato in base ad un giudizio d'incompatibilità, che, per esempio, mediante la regolamentazione difforme, rispetto a quella legale, di specifici istituti, sarà compito del giudice definire.


VI.   Le vicende del rapporto sportivo nella legge 91/81


Il vincolo sportivo: atleti professionisti e dilettanti


Con l'introduzione del principio di libertà di svolgimento della attività sportiva e la previsione di libera recedibilità del rapporto di lavoro, la legge n. 91/1981 ha abolito il c.d. vincolo sportivo.

Tale abolizione, avvenuta per effetto dell'art. 16 , è stata da molti vista come uno dei punti più qualificanti di detta legge sul professionismo sportivo.

Il vincolo, che nasceva a seguito del tesseramento dell'atleta ad opera della società sportiva, comportava il diritto esclusivo di quest'ultima a disporre dalle sue prestazioni agonistiche e di decidere ed attuare autonomamente i trasferimenti a favore di altra società, senza quindi la necessità di un preventivo consenso dell'atleta ceduto.

Nessuna facoltà di recesso unilaterale dal rapporto con la società di appartenenza era riconosciuta all'atleta, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi dell'ordinamento sportivo. La possibilità per l'atleta di esercitare la propria attività in una nuova società sportiva era subordinata al versamento di una indennità di trasferimento alla società di provenienza, altrimenti incorrendosi in sanzioni sportive estese sino alla radiazione per debiti della società morosa.

La legittimità dell'istituto veniva sostenuta in giurisprudenza sul presupposto della volontaria accettazione da parte dell'atleta di una limitazione della propria sfera di libertà in vista di vantaggi legati alla progressione della propria "carriera"atletica, e talvolta veniva giustificata rapportandola alla ratio del patto di non concorrenza di cui all'art 2125 c.c.

In detto vincolo veniva poi individuato uno degli elementi che finivano per differenziare il lavoro sportivo da quello subordinato.

Poiché con l'abolizione del vincolo sportivo le società venivano a subire un contraccolpo economico non indifferente, la legge n. 91/1981 istituì l'indennità di preparazione e promozione, lasciando alle federazioni il potere di prevedere il relativo versamento e regolamentarne la corresponsione.

Stabiliva, infatti, l'art. 6, primo comma: "Cessato, comunque, un rapporto contrattuale l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura e alle esigenze dei singoli sport". Il successivo quarto comma stabiliva, poi, che detta indennità dovesse essere reinvestita nel perseguimento di fini sportivi.

Anche in questo caso ci si trova di fronte ad un istituto tipico dell'ordinamento sportivo, estraneo a qualsiasi altro rapporto di lavoro, che ha trovato la sua giustificazione nella necessità di arginare le conseguenze economiche scaturenti dal trasferimento di un proprio atleta ad altra società, con perdita del potenziale tecnico ed agonistico che l'atleta era in grado di apportare alla squadra. Su tale assetto normativo è venuta ad incidere, nel dicembre 1995, la famosa pronunzia della Corte di Giustizia Europea, la sentenza Bosman , per effetto della quale l'art. 6 è stato sostituito dall'art. 1 del d.l. 20 settembre 1996 n. 485, convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586, che ha eliminato l'indennità di promozione e formazione conservandola, sotto mutato nome (premio di addestramento e formazione tecnica), per il solo caso del primo contratto professionistico.

E' altresì previsto dall'art. 6 secondo comma che alla società o associazione sportiva che, in virtù del tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta venga riconosciuto il diritto alla stipulazione del primo contratto professionistico con lo stesso atleta .


2. La cessione del contratto


Il primo comma dell'art. 5, intitolato "Cessione del contratto", stabilisce che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere un termine risolutivo non superiore a cinque anni dalla data d'inizio del rapporto, con possibilità di successione del contratto a termine fra gli stessi soggetti.

Al secondo comma l'art. 5 riconosce la possibilità di effettuare la cessione del contratto prima della scadenza del termine risolutivo, da una società all'altra, purché vi sia il consenso dell'altra parte, e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Si tratta di una speciale applicazione dell'art. 1406 c.c. in materia di cessione del contratto, in forza del quale il cedente sostituisce a sé un terzo, il cessionario, nel rapporto derivante da un contratto, con la conseguenza che il cessionario assume rispetto al ceduto la medesima posizione del cedente, salve le modifiche che tra ceduto e cessionario si vogliano introdurre.

Naturalmente benché manchi una esplicita previsione in tal senso, la suddetta cessione non soltanto deve rivestire la forma scritta, ma va depositata ai sensi dell'art. 4 secondo comma al fine di consentire i necessari controlli.


VII.   Brevi cenni in ordine alla disciplina del trattamento sanitario, assistenziale e previdenziale degli sportivi professionisti contenuta nella legge 91/1981


La tutela sanitaria degli sportivi professionisti è affidata all'art. 7 della legge n. 91 che appronta una specifica disciplina aggiuntiva in ragione della specialità dell'attività prestata.

L'art. 7, prescrivendo i modi e le forme del controllo medico dell'attività sportiva professionistica, ha consolidato il regime di tutela preventiva della salute dei professionisti sportivi, già instaurato dalla legge n. 1099 del 1971.

Dopo il rinvio, per i controlli medici, alle norme emanate dalle federazioni ed approvate dal Ministero della sanità , l'art. 7 stabilisce l'istituzione, a cura delle società sportive, di una scheda sanitaria per ciascun sportivo professionista con l'obbligo di ripetizione degli accertamenti clinici e diagnostici ed aggiornamento semestrale . Viene inoltre prescritto l'obbligo della società di aggiornare e custodire la scheda con oneri a suo carico, mentre gli atleti con rapporto di lavoro autonomo devono provvedere personalmente con spese a proprio carico.

L'istituzione e aggiornamento della scheda dice il comma 7 costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte della federazione allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti. L'omissione di tali adempimenti può, dunque, ripercuotersi sull'esecuzione del contratto di lavoro, qualora la federazione inibisca l'effettuazione delle prestazioni sportive, con l'attribuzione della relativa responsabilità alla parte che vi abbia dato luogo, potendosi prefigurare anche quella dello sportivo, sia esso lavoratore autonomo tenuto a quegli adempimenti, o subordinato, se, per esempio sottratto all'obbligo di visite mediche.

Nonostante i comma 2 e 7 dell'art. 7, si riferiscano genericamente agli sportivi professionisti, la particolarità della tutela preventiva, diretta specificamente al controllo dello stato fisico e le modalità del controllo stesso, suggeriscono la conclusione che le norme in questione si rivolgano solo agli atleti.

Per ciò che attiene alla tutela antinfortunistica, essa è completata da strumenti risarcitori piuttosto articolati, promanati da norme di legge e contrattuali.

Sulla traccia di quanto da tempo in atto nel settore professionistico del calcio è stato formulato l'art. 8 della legge n. 91 che prevede l'obbligo delle società sportive di stipulare una polizza individuale contro il rischio di morte e di infortuni a favore degli sportivi professionisti .

Tuttavia, con l'entrata in vigore della disciplina che prevede l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL , è da ritenere che la stipulazione di una assicurazione ai sensi dell'art. 8, non sia più obbligatoria ma facoltativa e destinata a trasformarsi in una forma di previdenza complementare.

Per quanto attiene la tutela previdenziale, l'art. 9 della legge n. 91 ha esteso l'assicurazione obbligatoria, gestita dall'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) con un fondo autonomo, già riconosciuta dalla legge 14 giugno 1973 n. 366, ai giocatori e agli allenatori di calcio, in tre direzioni: a favore di tutti i soggetti indicati dall'art. 2; a favore dei praticanti di tutte le discipline sportive professionistiche; a favore degli sportivi con contratto di lavoro autonomo .

Il regime pensionistico, formato dall'integrazione della legge n. 366 del 1973 con l'art. 9, è stato in seguito profondamente modificato, nel quadro della riforma generale e dell'armonizzazione dei sistemi pensionistici, dal D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 166, che ora è la fonte normativa di riferimento per quanto concerne la determinazione dei contributi, i criteri di calcolo e i requisiti di accesso al trattamento di pensione.

Tuttavia, anche dopo gli interventi di armonizzazione, il regime contributivo e pensionistico per gli sportivi professionisti mantiene taluni tratti di specificità in ragione anche della carriera professionale più breve di tali lavoratori rispetto agli altri. La tendenza legislativa è, peraltro, nel senso della omologazione della disciplina ai principi che generalmente vigono in materia.





















Bibliografia


Bertini B., Il contratto di lavoro sportivo, in Contratto e impresa, 1998



Bigiavi W., Il diritto sportivo, Utet, 1997



Ciarrocchi A., L'evoluzione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti e il suo influsso sulla crisi economica del calcio, in Riv. giur. lav., 2004



De Cristofaro M., Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in Nuove leggi civ. comm., 1982



Frattarolo V , Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, 2004



Ghera E., Diritto del lavoro, Bari, 2002



Sanino M., Diritto sportivo, Padova, 2002



Spadafora M. T., Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, 2004



Vidiri G., Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, p. 52 ss




G. Iannunberto, L'atleta tra status di dipendente e cittadino comunitario, intervento tenuto durante il convegno "Europa. Sport e Diritto" Roma 7-8-9 Luglio 2005

Con la l. 16 febbraio 1942 n 426, recentemente abrogata dal d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, l'ordinamento statale ha riconosciuto l'ordinamento giuridico sportivo al quale è preposto il C.O.N.I. come parte dello stesso ordinamento giuridico statale; del C.O.N.I. è stata riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico.

La motivazione si può leggere per esteso in Foro it., 1961, I, 1608 e in Giust. Civ., 1962, I, 50.

Per "titolo sportivo" deve intendersi la titolarità a favore della società del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori e degli altri atleti.

Decreto 7 luglio 1978, in Foro it., 1978, II, 319


G. Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, cit., p. 50.

M. T. Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, 2004, cit., p. 11.

G. Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, cit., p. 52.

M. T. Spadafora, Diritto del lavoro sportivo ,Giappichelli, 2004, cit., p. 54

G. Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, cit., p. 50


G. Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, cit., p. 55

Vedi capitolo seguente

V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, 2004, p. 29.

La dottrina giuslavoristica definisce speciali quei rapporti che, richiedono una disciplina, anche solo in parte, differenziata rispetto a quella generale dettata per il rapporto di lavoro nell'impresa, con conseguente adattamento del modello generale di tutela alla specificità del rapporto : E. Ghera, Diritto del lavoro, Bari, 2002, p. 508

Per una attenta disamina delle norme applicabili con riferimento alla legge n. 300/1970: M. De Cristofaro, Legge 23 marzo 1981 n. 91, cit., p. 590.

Quando è stata emanata, tale disposizione costituiva una vistosa deroga al principio di carattere generale, secondo il quale il mercato del lavoro dovesse svolgersi sotto il controllo pubblico al fine di evitare discriminazione nell'accesso al lavoro e abusi a danno del lavoratori, e seguendo il criterio della c.d. chiamata numerica inoltrata agli uffici pubblici nelle cui liste di collocamento i soggetti da avviare al lavoro erano obbligati ad iscriversi (l. 264/49 così come modificata dalla l. 264/61).

La norma ha quindi incluso il contratto di lavoro subordinato sportivo nel campo di operatività dell'art. 1350 n. 13) c.c. e rappresenta una deroga, non unica, al principio generale di libertà di forma del contratto di lavoro.

G. Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, cit., p 60.

M. T. Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, 2004, cit., p. 143.

La sentenza Bosnam ha statuito la incompatibilità con l'art. 48 del Trattato CE di norme emanate da associazioni sportive in base alle quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza di un contratto che lo vincola ad una società, possa essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questi abbia versato alla società di provenienza una indennità di trasferimento, di formazione o di promozione.

M. T. Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, 2004, cit., p. 145

Art. 7 comma 1 legge 91 del 1981

Art. 7 comma 2 e 3 legge 91 del 1981

V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, 2004, cit., p. 95

art. 6, d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38

Restano, invece, fuori dalla tutela previdenziale dell'art. 9 i professionisti non qualificati dalla federazione ai senti dell'art. 2 della legge n. 91: Pret. Roma, 1 aprile 1992, cit., relativa alla professione di maestro di tennis.




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