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Gli obblighi dei contribuenti - Sezione prima - gli obblighi contabili

diritto



Gli obblighi dei contribuenti


Sezione prima - gli obblighi contabili -


Considerazioni preliminari.

Dei tre modelli di attuazione delle leggi d'imposta, indicati in via astratta, quello accolto dal nostro ordinamento per la più parte dei tributi è il modello della imposizione eventuale. Le ragioni della scelta legislativa sono evidenti: la massa enorme di adempimenti richiesti da tali imposta non possono che essere affidate, innanzitutto agli stessi contribuenti, i quali devono adempiere una serie assai vasta di obblighi c.d. formali o strumentali.


La contabilità degli imprenditori ( norme civilistiche).



Le norme fiscali in materia di contabilità presuppongono e integrano le norme del codice civile ed i canoni della ragioneria.

A)    Ai sensi dell'art. 2214 c.c., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro 454h78e giornale e i libro degli inventari. Il libro giornale è una scrittura contabile che ripete il suo contenuto dal brogliaccio o prima nota. Nella prima nota i fatti di gestione sono rilevati in ordine cronologico; essa è il presupposto dal quale i fatti di gestione sono poi riportati nel libro giornale (ord. Cronologico) e nel mastro (ord. Sistematico). Nel libro giornale sono registrate, giorno per giorno, in articoli separati, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. Esso è dunque una scrittura la cui caratteristica principale è data dal fatto che i fatti di gestione sono annotati in ordine cronologico, giorno per giorno. Nel diritto tributario è previsto che le annotazioni siano compiute entro 60 gg.

B)    Il c.c. non menziona il libro di mastro, ma l'obbligo di tenerlo deriva da ragioni sistematiche. Nei conti di mastro, i fatti di gestione sono rilevati in ordine sistematico, ossia in relazione all'oggetto della rilevazione. Nel libro mastro confluiscono i conti: ogni conto si compone di due sezioni , quella del dare e quella dell'avere.

C)   La natura e la dimensione dell'impresa possono rendere necessarie altre scritture ( obbligatorie ausiliarie). La normativa del c.c. tiene in considerazione, principalmente, le imprese industriali e mercantili.

D)   Il libro giornale ripete il suo contenuto dalla prima nota; a sua volta gli inventari derivano dal libro giornale e dai conti di mastro. Nel libro degli inventari sono riportati annualmente i bilanci, ossia lo S.P. ed il C.E.. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere accompagnato dalla relazione del consiglio di amministrazione e da quella dei sindaci.


La contabilità fiscale ordinaria.

All'interno della categoria (fiscale) degli imprenditori commerciali, bisogna distinguere gli imprenditori soggetti al regime della contabilità ordinaria e gli imprenditori (imprese minori) il cui regime di contabilità è semplificato. Sono soggetti al regime della contabilità ordinaria i seguenti soggetti:1) le società e gli enti commerciali soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 2) gli imprenditori individuali e le società di persone con ricavi superiori a 360 ml. annui; 3) gli imprenditori minori che optano per il regime di contabilità ordinaria.

A)    ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i soggetti passivi debbono emettere fattura per ogni operazione fiscalmente rilevante. Le fatture devono essere annotate, entro 15 gg. dalla loro emissione, secondo l'ordine della loro numerazione, nel registro delle fatture. I commercianti al minuto, non obbligati ad emettere le fatture, devono tenere ( in luogo del registro delle fatture), il registro dei corrispettivi.  Soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, ed annotarla in apposito registro (reg. degli acquisti) entro il mese successivo a quello in cui le hanno ricevute.

B)    Agli effetti delle imposizioni sui redditi, gli imprenditori commerciali devono tenere le seguenti scritture contabili: 1) i libro giornale e il libro degli inventari; 2) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 3) le scritture ausiliarie in cui registrare gli elementi patrimoniali e reddituali che concorrono alla formazione del reddito; 4) le scritture ausiliarie di magazzino; 5) il registro dei beni ammortizzabili; 6) il registro riepilogativo di magazzino; 7) il registro della lettura dei codici. Le scritture di magazzino devono essere tenute soltanto dalle imprese che abbiano superato i limiti di 2 mld. di ricavi e di 500 ml. di rimanenze. Tali scritture indicano le quantità, non il valore, dei beni da valutare con il criterio delle rimanenze (così detti beni merce). Il libro dei cespiti ammortizzabili registra i beni per i quali è ammesso l'ammortamento: in esso sono annotati i costi di acquisto, gli ammortamenti, eventuali rivalutazioni, le cessioni ed altri eventi che comportano l'eliminazione del bene dal processo produttivo. Le irregolarità contabili sono punite con sanzioni amministrative e penali e legittimano l'ufficio ad accertare il reddito in via induttiva.

C)   La tenuta della contabilità con sistemi meccanografici è considerata regolare se il contribuente è in grado di procedere alla stampa non appena richiesto dagli organi verificatori.


Le imprese minori e la contabilità semplificata.

Alla regole della contabilità ordinaria non sono soggetti tutti gli imprenditori perché, per le imprese minori, è previsto un regime semplificato di contabilità. Va messo in rilievo, da un lato, che la nozione di impresa minore ai fini tributari non coincide con la nozione civilistica di piccolo imprenditore e, dall'altro, che lo statuto fiscale dell'impresa minore ha rilievo, non soltanto ai fini degli obblighi contabili, ma anche ad altri fini. La nozione fiscale di impresa minore è legata alle dimensioni del fatturato; sono imprese minori le imprese individuali e società di persone il cui fatturato non supera una determinata soglia (360 ml. per periodo d'imposta). La contabilità fiscale semplificata è composta, essenzialmente, dai registri IVA, cioè da registri dove sono annotati acquisti e vendite. Le imprese minori non sono obbligate a tenere, le scritture contabili di cui consta la contabilità ordinaria (giornale, inventari, scritture ausiliarie) e la dichiarazione dei redditi sarà elaborata sulla base dei dati desunti dai registri IVA. Data la sua rudimentalità la contabilità semplificata è poco attendibile quindi il controllo del fisco nei confronti delle imprese minori, è fondato, non sulla contabilità, ma su standards medi di redditività di coefficienti presuntivi.


La contabilità dei lavoratori autonomi.

Anche i lavoratori autonomi sono gravati da obblighi contabili ed anche tra i lavoratori autonomi dobbiamo distinguere quelli in contabilità ordinaria dai minori. I lavoratori autonomi che percepiscono compensi superiori ad un dato ammontare, sono soggetti al regime di contabilità ordinaria, tale regime comporta: 1) la tenuta dei registri degli incassi e dei pagamenti; nel primo registro devono essere indicate le somme percepite; 2) le indicazioni degli incassi e delle spese devono essere integrate dall'annotazione delle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o della professione, collegate alle movimentazioni di un apposito c/c bancario, utilizzato soltanto per i movimenti finanziari relativi all'attività di lavoro autonomo, e i movimenti di tale conto devono essere annotati nei registri; 3) la tenuta dei registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 4) la tenuta del registro dei beni ammortizzabili;  5) la tenuta del registro dei compensi a terzi, cioè a lavoratori non dipendenti, che collaborano in veste di lavoratori autonomi.

I lavoratori autonomi che realizzano entrate inferiori ad una certa soglia sono anch'essi soggetti ad obblighi contabili semplificati. Essi possono optare tra contabilità ordinaria o semplificata. I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono limitarsi a tenere un unico registro per gli incassi e i pagamenti, valido sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette. Non sono obbligati ad istituire il conto bancario utilizzato solo per la professione. Non devono tenere il libro dei cespiti ammortizzabili e dei compensi a terzi. Anche per loro come per le imprese minori, vi sono coefficienti presuntivi per il controllo delle dichiarazioni.


Fatture, ricevute, bolle, scontrini.

Va ricordato che i contribuenti sono obbligati ad emettere taluni particolari documenti:

a) i soggetti passivi dell'IVA devono emettere fattura per le operazioni comunque rilevanti ai fini di tale tributo

b) i soggetti passivi dell'IVA che effettuino operazioni al dettaglio, possono emettere in luogo della fattura una ricevuta fiscale

c) alcuni soggetti passivi dell'IVA, che effettuano operazioni al dettaglio devono tenere un registratore di cassa e rilasciare lo scontrino fiscale

d) per i beni viaggianti, deve essere emessa una bolla di accompagnamento



La contabilità dei sostituti.

Le scritture contabili che devono tenere i sostituti sono: i libri paga; i libri matricola; le schede dei compensi a terzi. Nelle prime due scritture sono annotate le somme corrisposte ai dipendenti, con le ritenute effettuate, mentre la terza concerne le somme erogate ad altri soggetti da sottoporre a ritenuta. Come vedremo, i dipendenti possono omettere la presentazione al fisco della dichiarazione dei redditi presentando al sostituto una speciale dichiarazione nella quale sono indicati gli altri redditi posseduti e gli oneri deducibili.


I centri autorizzati di assistenza fiscale.

La tenuta della contabilità può essere affidata ai centri autorizzati di assistenza fiscale. Si tratta di enti privati, aventi forma di S.p.A. e costituiti previa autorizzazione del Ministero delle finanze. Essi possono: tenere e conservare le scritture contabili controllando la regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati cui sono tenuti i titolari di reddito di imprese e di redditi dei terreni; apporre il visto di conformità formale; inoltrare le dichiarazioni dei redditi da essi predisposte e le relative registrazioni su floppy disk. Le attività dei centri possono essere svolte anche da professionisti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri) i quali possono anche apporre sulle dichiarazioni d essi predisposte il visto di conformità.

Sezione seconda - gli obblighi di dichiarazione -


9. La dichiarazione dei redditi.

A)    La regola generale, in materia di soggetti obbligati, è che ogni persona fisica che nel periodo d'imposta di riferimento abbia posseduto redditi, è obbligata a presentare la dichiarazione anche se da tali redditi non consegue alcun debito d'imposta; inoltre i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili ( imprenditori e lavoratori autonomi) devono presentare annualmente la dichiarazione anche se non hanno prodotto redditi.

B)    La principale ipotesi di esonero dall'obbligo di dichiarazione riguarda i lavoratori dipendenti. Essi sono esonerati dall'obbligo di dichiarazione se hanno percepito redditi da un solo datore di lavoro e non hanno altri redditi da dichiarare. Se hanno altri redditi da dichiarare, o oneri deducibili da far valere possono presentare una speciale dichiarazione al sostituto d'imposta, il quale a sua volta riprenderà tali dati nella propria dichiarazione. Sono inoltre esonerati dall'obbligo di dichiarazione i soggetti che possiedono soltanto redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

C)    La dichiarazione dei redditi è un atto il cui contenuto è molto vario e complesso. La indicazione dei redditi è comunque il contenuto tipico e caratteristico di tale atto. Nella dichiarazione devono essere indicati gli elementi attivi e passivi rilevanti per l'applicazione delle imposta sui redditi; è questo il contenuto necessario dell'atto. La dichiarazione si compone di vari quadri, corrispondente ciascuno ad una categoria reddituale. Vi sono poi dei quadri riassuntivi nei quali devono essere indicati il reddito complessivo, gli oneri deducibili, l'imposta lorda, le detrazioni d'imposta, l'imposta netta, le ritenute e i versamenti d'acconto, i crediti d'imposta ed infine il saldo finale (somma da versare o credito)

D)    Se il contenuto tipico e caratteristico della dichiarazione dei redditi è la indicazione di elementi reddituali la legge impone anche la dichiarazione di altri dati ed elementi. Ecco l'elenco: 1) aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da riporto, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri e roulotte per cavalli da equitazione e da corsa; 2) residenze principali e secondarie; 3) collaboratori familiari e altri lavoratori addetti  alla casa e alla famiglia; 4) riserve di caccia e di pesca; 5) assicurazioni; 6) utenze telefoniche. Il Ministro delle finanze può con suo decreto modificare e integrare tali dati o escludere l'obbligo di indicare dati e notizie che l'amm. è in grado di acquisire direttamente.

E)    Vi sono diverse voci della dichiarazione che il contribuente deve essere in grado di comprovare documentalmente. Il contribuente non deve allegare i documenti, ma è obbligato a conservarli e, se richiesto, a esibirli all'ufficio delle entrate che voglia controllarli.

F) La dichiarazione può essere presentata in due luoghi: o presso il comune di domicilio fiscale, o all'amministrazione finanziaria. La dichiarazione deve essere redatta su stampati conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale; le persone fisiche ne devono presentare anche una copia per il comune di domicilio fiscale. Dal punto di vista dei termini le legge pone termini iniziali e finali. La dichiarazione delle persone fisiche deve essere presentata entro il 1° maggio e il 30 giugno; le società devono presentarla entro un mese dall'approvazione del bilancio; i sostituti tra il 1° e il 30 aprile. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza sono valide ma il dichiarante è punito con una pena pecuniaria. Invece le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma sono titolo per la riscossione degli imponibili in esse dichiarate

G)    Presentare la dichiarazione è di regola, un obbligo dei soggetti passivi delle imposte sul reddito; ma non tutti i contenuti della dichiarazione sono oggetto di un obbligo. Vi sono dati che è obbligatorio indicare, dati che è facoltativo indicare. E' obbligatorio indicare ciò che risponde all'interesse del fisco ed è facoltativo indicare gli elementi che hanno rilievo a favore del contribuente.

H)    Gli obblighi relativi alla dichiarazione sono presidiati da sanzioni amministrative e penali. Ai fini delle sanzioni amministrative la dichiarazione può essere omessa, nulla, incompleta e infedele. Si parla di omissione non solo quando la dichiarazione non è stata presentata affatto, ma anche quando è stata presentata oltre un mese dalla scadenza. La legge qualifica come nulla la dichiarazione non redatta su stampati conformi al modello ministeriale e quella non sottoscritta. Si parla di dichiarazione infedele quando un reddito netto non è indicato nel suo esatto ammontare, e di dichiarazione incompleta quando è completamente omessa l'indicazione di una fonte reddituale; l'infedeltà è punita con pena pecuniaria da una a due volte l'imposta non dichiarata; l'incompletezza e l'omissione sono punite con pena pecuniaria da due a quattro volte.


10. Fattispecie particolari.

Passiamo ora ad esaminare alcune fattispecie particolari.

A)    La dichiarazione delle società semplici, delle altre società di persone e degli enti equiparati, vale sia agli effetti dell'ILOR, sia agli effetti dell'imposta sui redditi dovuta dal socio.

B)    Per le persone fisiche legalmente incapaci (minori non emancipati, interdetti), l'obbligo della dichiarazione è imposto al rappresentante legale; abbiamo in questo caso, dissociazione tra titolarità del reddito e obbligo di dichiarazione, perché il rappresentante legale è obbligato alla dichiarazione ma non è soggetto passivo del tributo.

C)    In caso di liquidazione di società o enti soggetto all'IRPEG, o di società di persone ed enti equiparati, il periodo d'imposta in corso al momento della messa in liquidazione si interrompe; l'obbligo di dichiarare redditi relativi a tale particolare periodo spetta al liquidatore, che deve presentare la dichiarazione entro 4 mesi dalla messa in liquidazione.

D)    In caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, curatore e commissario liquidatore devono presentare due dichiarazioni: una relativa al periodo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta in corso alla data del fallimento o della liquidazione e l'inizio del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa; una successiva alla chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

E)    In caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali e viceversa, si ha interruzione del periodo d'imposta e quindi l'obbligo di presentazione della dichiarazione entro 4 mesi dalla trasformazione. Analogo obbligo si ha in caso di incorporazione o di fusione.

F) Gli eredi di un soggetto obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi succedono al de cuius nel relativo obbligo: si ha però a favore degli eredi, una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

G)    Nel caso di impresa familiare la dichiarazione dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa nel periodo d'imposta.


11. Natura giuridica della dichiarazione dei redditi.

Il contribuente non deve soltanto enunciare una serie di fatti, dati e notizie, ma deve anche qualificarli giuridicamente; ad esempio, non basta indicare di aver conseguito un dato reddito, ma occorre anche inserirlo nel quadro appropriato. Gli effetti giuridici che derivano dalla dichiarazione non sono comunque, effetti voluti dal dichiarante; la dichiarazione, perciò, non è un atto negoziale, ma un mero atto. In passato la dichiarazione dei redditi era assimilata ad una confessione, e quindi si riteneva applicabile ad essa l'art. 2732 del c.c. secondo cui la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da un errore di fatto o da violenza. Oggi tale impostazione deve considerarsi superata, si ammette infatti la rettificabilità dei dati dichiarati.


12. Effetti della dichiarazione dei redditi.

A)    La dichiarazione è innanzitutto ,un atto che assume rilievo nelle attività amministrative rivolte al controllo degli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti e all'emissione di avvisi di accertamento. La dichiarazione ha , insomma, rilevanza procedimentale. Essa condiziona l'attività di controllo dell'amministrazione, i metodi di rettifica del reddito dichiarato, il tipo di avviso di accertamento. Nel quadro del rilievo procedimentale della dichiarazione, ne va considerato anche il rilievo probatorio. Tutto ciò che non emerge dalla dichiarazione deve essere motivato e provato dall'amministrazione.

B)    Rispetto all'obbligazione tributaria, la dichiarazione è da considerare diversamente a seconda che si segua la teoria costitutiva o quella dichiarativa. Secondo la teoria costitutiva, la dichiarazione è elemento della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, mentre, secondo la teoria dichiarativa, la fattispecie costitutiva dell'obbligazione è integrata ( soltanto) dal presupposto, e quindi la dichiarazione è estranea al congegno che genera l'obbligazione.

C)    La dichiarazione è titolo per la riscossione delle somme in essa indicate come somme da versare.

D)    Ove dal saldo finale della dichiarazione risulti un credito del dichiarante, la dichiarazione è titolo che obbliga l'amministrazione a provvedere al rimborso; la dichiarazione, quindi, è , alternativamente, titolo di riscossione o titolo di rimborso.


13. Rettificabilità della dichiarazione dei redditi.

Può accadere che la dichiarazione sia errata, a danno del fisco o a danno del contribuente. La dichiarazione, una volta presentata è acquisita in modo definitivo dal fisco. Scaduto il termine la dichiarazione presentata non è sostituibile ma ne è possibile entro certi limiti la rettifica.

A)    La legge disciplina espressamente la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa la cui funzione è quella di porre rimedio ad infedeltà o incompletezze della dichiarazione originaria. Ciò può essere fatto al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo. Uno dei vantaggi derivanti da questo ravvedimento operoso attiene alle sanzioni; per effetto della dichiarazione integrativa, non si applicano le pene pecuniarie previste per la incompletezza e infedeltà della dichiarazione originaria, ma si applica una soprattassa, graduata in ragione del momento in cui viene presentata la nuova dichiarazione.

B)    La legge non disciplina espressamente il caso in cui il dichiarante abbia errato a suo danno ( es: abbia dichiarato redditi inesistenti). Qui, se in conseguenza di tale errore, il contribuente ha quantificato e versato una somma maggiore di quella dovuta, il rimedio è dato, non dalla presentazione di una nuova dichiarazione, ma dall'istanza di rimborso. Gli errori della dichiarazione possono essere fatti valere mediante ricorso contro il ruolo. Sulla base della dichiarazione, se non sono state versate le somme dovute in base alla stessa dichiarazione, l'amministrazione può procedere ad iscrizione a ruolo; in sede di ricorso contro il ruolo, possono essere fatti valere gli errori commessi in sede di dichiarazione. Errori rettificabili sono soltanto quelli che attengono alle dichiarazioni di scienza; le opzioni non sono rettificabili.


14. Le dichiarazioni dei sostituti.

Anche i sostituti d'imposta sono gravati da obblighi di dichiarazione. Vanno distinti due tipi di obblighi.

A)    I sostituti d'imposta sono tenuti a presentare una dichiarazione dalla quale risultino le somme ed i valori corrisposti e le ritenute effettuate; nel caso di ritenute d'acconto, debbono essere indicate le generalità dei percipienti, mentre tale indicazione non è richiesta per le ritenute a titolo d'imposta.

B)    Un secondo ordine di obblighi concerne i sostituti che corrispondono redditi di lavoro dipendente. Coloro che possiedono redditi di lavoro dipendente possono non presentare la dichiarazione dei redditi al fisco, ma presentare al sostituto, una speciale dichiarazione nella quale devono indicare gli altri redditi posseduti, gli oneri deducibili e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile e la liquidazione dell'imposta. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo di ricevere le dichiarazioni ( e di controllarne la regolarità formale); esso deve, inoltre, liquidare le imposte ed effettuare i conguagli in relazione alle ritenute effettuate ed ai versamenti d'acconto. Il sostituto deve, infine, presentare la propria dichiarazione, indicando in essa anche gli elementi risultanti dalle dichiarazioni che gli sono state rese dai sostituti.


15. Le dichiarazioni di imposte indirette.

A)    Nel procedimento applicativo dell'imposta di registro, la dichiarazione occupa un'importanza ridotta, poiché gli elementi da portare a conoscenza del fisco sono generalmente racchiusi nello stesso atto da registrare: la dichiarazione, quindi, non è un atto autonomo e dotato di autonoma rilevanza giuridica, ma è piuttosto un dato soltanto logico ed implicato nell'atto da registrare. Lo sviluppo del procedimento applicativo dell'imposta di registro è il seguente: sulla base dei soli elementi risultanti dall'atto da registrare e comunque denunciati dalle parti, il fisco liquida l'imposta c.d. principale, che va assolta senza indugio; successivamente potrà aversi un'imposta supplementare ( per rimediare ad eventuali errori commessi nella liquidazione dell'imposta principale) o un'imposta supplementare ( in ogni caso in cui l'imposta principale non esaurisca la tassazione).

B)    Per l'imposta sulle successioni abbiamo una disciplina piuttosto articolata. La dichiarazione deve essere presentata dai chiamati all'eredità e legatari. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze e deve indicare, tra l'altro, le generalità del defunto e degli eredi e legatari, i beni compresi nell'asse ereditario, con il loro valore; gli atti compiuti dal defunto negli ultimi 6 mesi, con i corrispettivi relativi; le passività con l'indicazione delle prove. Alla dichiarazione devono essere allegati vari documenti tra cui: certificato di morte e stato di famiglia del defunto. Il termine per la presentazione della dichiarazione è di 6 mesi dall'apertura della successione.

C)   Per l'imposta sull'incremento di valore degli immobili bisogna distinguere l'imposta dovuta in caso di alienazione, dall'imposta dovuta per decorso del possesso decennale. Nel primo caso, occorre presentare una dichiarazione indicante valore iniziale, valore finale e spese incrementative. Nel caso di possesso decennale, va presentata apposita dichiarazione entro il 31/1 o il 31/7 successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio.

D)   Per l'imposta sul valore aggiunto, vi è obbligo di presentare una dichiarazione tra il 1/2 e il 15/3 di ciascun anno, indicando in essa: l'ammontare delle operazioni imponibili e delle relative imposte; l'ammontare degli acquisti e delle importazioni, con le relative imposte, l'ammontare delle somme versate, ed il saldo finale. La dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti passivi IVA, anche se, nell'anno, non sono state compiute operazioni imponibili.









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