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Gli atti comunitari

diritto



Gli atti comunitari

Per l'espletamento dei loro compiti, il Consiglio e la Commissione Eur. adottano decisioni attraverso degli atti comunitari quali: direttive, regolamenti, decisioni e raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutte le sue parti e direttamente applicabile a tutti gli Stati membri.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e vincola tutti i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non solo vincolanti per gli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato cui è rivolta solo per l'obiettivo da raggiungere, salva la competenza degli organi nazionali per decidere che mezzi adottare per il conseguimento dell'obiettivo. Lo Stato può in molti casi provvedere a perseguire i risultati indicati attraverso l'emanazione di una legge o di un provvedimento amministrativo, sempre che la direttiva non contenga delle disposizioni già presenti nell'ordinamento interno dello Stato. Generalmente è prevista l'indicazione di un "dies a quo" per consentire allo Stato destinatario di adeguare la normativa interna alla direttiva comunitaria, nel lasso di tempo che intercorre tra l'emanazione della stessa e la sua entrata in vigore.



A questo proposito distinguiamo le direttive rivolte a tutti gli Stati, che entrano in vigore alla data stabilita o, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, e le direttive rivolte agli Stati singoli, che sono notificate agli stessi ed acquistano efficacia con la notifica. Che si tratta di atti a carattere legislativo lo si desume dal contenuto degli emendamenti aggiunti dal trattato di Mastricht ( 1992 ) all'art. 189 del trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea  - CEE, con i quali si indicano le procedure per l'adozione dei singoli atti comunitari aventi carattere legislativo. Si tratta, quindi, di atti che vincolano nei risultati.

Lo scopo delle direttive è quello di uniformare la disciplina legislativa su una data materia in tutti gli Stati dell'Unione. Ciò significa che lo Stato cui la direttiva è rivolta per armonizzare la propria legislazione, deve adeguarla a quella degli altri stati essendo stata questa assunta come modello cui adeguarsi. Tutte le direttive presentano delle caratteristiche costanti: hanno un "preambolo", i c.d. considerando, in cui richiamano i precedenti normativi e le motivazioni che hanno spinto all'adozione della direttiva, un "corpo" in cui sono indicati gli obiettivi da raggiungere con l'indicazione degli obblighi a carico dei destinatari, e delle "disposizioni finali", quali quelle sul termine iniziale di efficacia e quelle sulla procedura di pubblicazione. Le direttive possono essere precise e dettagliate: in questo caso il loro contenuto è così particolareggiato da non consentire agli Stati destinatari alcun margine di discrezionalità, al punto che al legislatore non rimane altro che procedere al suo integrale recepimento, senza alcuna possibilità di modifica. In questi casi la direttiva produce un effetto diretto, paragonabile a quello dei regolamenti ed in tale circostanza lo Stato è tenuto ad applicare la direttiva. Anche se va precisato, così come ha chiarito  la Corte di Giustizia Europea, che una direttiva idonea a produrre effetti diretti non può di per se creare obblighi a carico di un singolo e le disposizioni in essa contenute non possono essere fatte valere nei confronti del singolo. Inoltre, oltre gli atti comunitari indicati, previsti per la realizzazione delle varie politiche, la Comunità è dotata dei poteri impliciti ed il Consiglio può superare qualunque limite posto al suo potere, deliberando all'unanimità, dopo aver consultato il Parlamento, quando una azione risulti necessaria per il raggiungimento di uno scopo. Regolamenti, direttive e decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del trattato istitutivo.

I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità ed entrano in vigore alla data stabilita o, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Direttive e decisioni sono notificate ai loro destinatari ed entrano in vigore dalla loro notificazione. Infine, il Consiglio Europeo è in grado di superare i limiti imposti dalle norme pattizie, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento Europeo, se un'azione è necessaria al raggiungimento degli scopo della Comunità.





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