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Giustizia Costituzionale

diritto



Giustizia Costituzionale


La Giustizia Costituzionale è la funzione volta ad assicurare il rispetto delle norme della costituzione attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni di organi o soggetti costituzionali.

E' previsto un controllo costituzionale che può avvenire con un:

Sistema diffuso, il controllo costituzionale è affidato a tutti gli organi giudiziari, i quali disapplicano la legge, con efficacia limitata al caso in esame. L'esempio è quello degli USA, dove l'esigenza di unità dell'ordinamento è assicurata:

o   Il potere giudiziario ha una 737c23h struttura piramidale, al cui vertice è collocata la Corte Suprema



o   Dal principio dello Stare Decisis, cioè del precedente vincolante

Sistema accentrato, il controllo di costituzionalità è affidato ad un unico tribunale costituzionale, istituito ad hoc. Quel tribunale decide in via definitiva, espungendo dall'ordinamento le norme incompatibili con la costituzione, non solo disapplicandole.

Il controllo può essere:

Preventivo o successivo

In via diretta (o d'azione) o in via indiretta (o incidentale)

La costituzione ha introdotto in Italia un modello per un verso accentrato, in quanto ha istituito la corte costituzionale e per un altro diffuso perché tutti i giudici possono attivare lo scrutinio di costituzionalità. Per questo viene definito un modello misto.

La Corte è composta da 15 giudici, che sono nominati:

5 dal Presidente della Repubblica (con proprio decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

5 dal Parlamento in seduta comune (con maggioranza dei 2/3 nei primi tre scrutini e 3/5 nei successivi, dei componenti)

5 dalle Supreme Magistrature Ordinarie e Amministrative e cioè:

o   3 dalla Cassazione

o   1 dal Consiglio di Stato

o   1 dalla Corte dei Conti

Possono essere eletti:

Magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni Superiori ordinarie e amministrative

Professori ordinari di università in discipline giuridiche

Avvocati con anzianità professionale di almeno 20 anni

Il mandato dura 9 anni dalla data del giuramento e cessa senza prorogatio e non sono rieleggibili. Il presidente è eletto tra loro per 3 anni ed è rieleggibile.

Lo status di giudice costituzionale è incompatibile con la carica di parlamentare, consigliere regionale, professore forense e con ogni altra carica indicata dalla legge.

Le loro sedute sono pubbliche, devono partecipare almeno 11 giudici, le dicisioni sono prese in camera di consiglio a maggioranza semplice, a cui devono partecipare almeno i giudici che hanno partecipato alle varie fasi. Le decisioni sono pubblicate sulla GU e sono definitive.

Il sindacato di costituzionalità è limitato a "leggi e atti aventi forza di legge, dello Stato o delle Regioni" art. 134, e quindi solo su atti normativi primari quali:

Leggi statali

Atti avente valore di legge (DL, DLGS)

Leggi regionali (che approva lo statuto ordinario o legge incompetente e quindi preventivo e successivo)

Leggi costituzionali e di revisione costituzionale

Ammissibilità del Referendum Abrogativo


Un atto normativo per essere costituzionalmente legittimo deve essere:

Esistente, cioè esteriormente individuato o individuabile

Valido, cioè conforme alle norme che ne disciplinano la forma

Si può parlare di illegittimità costituzionale con riferimento a:

Vizi Formali, in riferimento alla forma e cioè se un atto non rispetta le regole che ne disciplinano il procedimento di formazione o anche la forma di pubblicazione (esempio: saltare la fase in commissione)

Vizi Sostanziali, se riguardano il contenuto, in questo caso si ha incostituzionalità quando un atto lede:

o   la costituzione o principi che implicitamente si desumono da essa

o   per incompetenza

o   per eccesso di potere legislativo, atto predisposto non tenendo conto delle finalità della legge

I parametri di riferimento sono:

costituzione

principi che si desumono dalla costituzione

norme interposte (leggi quadro o legge delega), attuano disposizioni costituzionali ma contenute in fonti primarie. La legge quadro è una legge emanata nel rispetto della costituzione che si interpone tra essa e la LR. La legge di delega rispetto al DLGS è superiore in quanto il DLGS deve disciplinare nei limiti imposti dalla legge di delega che è quindi norma interposta tra Costituzione e DLGS.

Il giudizio può avvenire:

in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale sorge nel corso di un giudizio. Il controllo della corte presuppone l'esistenza di un giudizio pendente dinanzi ad una autorità giurisdizionale, chiamato giudice a quo o principale. Prima bisogna stabilire quali organi possono rimettere la questione di costituzionalità alla corte. La giurisprudenza della corte ha riconosciuto la possibilità di sollevare la questione ai giudici ordinari e amministrativi e a quelli che si pongono in condizioni di terzietà (corte dei conti, commissione tributaria, CSM....). La questione di legittimità può essere sollevata:

o   su istanza, dalle parti

o   rilevata d'ufficio, da parte del giudice

Il giudice a quo deve valutare se la questione è rilevante (cioè necessaria per concludere il giudizio) e non manifestamente infondata (cioè ragionevolmente seria e non pretestuosa). Se il giudice conclude positivamente, non potendo disapplicare la disposizione ne dichiararla illegittima, deve sospendere il giudizio per rimettere con ordinanza la questione di legittimità alla corte costituzionale. Se decide negativamente, respinge con ordinanza motivata l'eccezione di illegittimità costituzionale per irrilevanza o manifesta infondatezza. Deciso il rinvio alla Corte il Giudice a quo provvede a notificare l'ordinanza alle parti e al PM. (per legge statale anche al Presidente del Consiglio e per LR al Presidente della Giunta Regionale e per conoscenza ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio Regionale). L'ordinanza che solleva la questione di legittimità è pubblicata sulla GU e sul BURT. Entro 20 giorni della notifica le parti del processo a quo possono costituirsi nel giudizio innanzi alla corte. Trascorsi 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza di rinvio, il presidente della corte nomina un giudice istruttore e relatore convocando la corte entro i 20 giorni successivi per la discussione della questione in vista della decisione definitiva.

In via diretta o d'azione, si apre direttamente per:

o   Ricorso dello stato contro leggi regionali (statuto o incompetenza)

o   Ricorso della regione contro leggi e atti aventi forza di legge dello stato o contro leggi di altre regioni

Questo è un procedimento astratto poiché le disposizioni impugnate vengono valutate sotto il profilo formale del proprio contenuto prescrittivo, a prescindere dallo loro concreta applicazione. Il ricorso deve essere congruamente motivato al fine di evidenziare con chiarezza la questione e lo specifico interesse sotteso. Tale ricorso è disponibile essendo un giudizio di costituzionalità di parti (gli enti coinvolti possono non devono fare uso del potere di ricorrere direttamente alla Corte). Sia lo Stato che la Regione possono promuovere la questione di illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale o statale (30 giorni dalla pubblicazione notiziale dello statuto ordinario). L'azione del governo richiede la Delibera da parte del Consiglio dei Ministri, cui segue l'iniziativa del Presidente del Consiglio, mentre per la Regione è necessaria una Delibera della Giunta Regionale. Però mentre lo stato può impugnare le leggi regionali per qualsiasi vizio di legittimità costituzionale, invocando qualsiasi disposizione costituzionale quale parametro di giudizio, la Regione può impugnare leggi dello Stato o di un'altra regione solo nell'ipotesi di invasione della propria competenza ad essa assegnata dalla Costituzione o da norme legislative interposte.


I giudizi sulle leggi

La Corte nel pronunciarsi è costretta a farlo secondo il principio tra chiesto e pronunciato, quindi valuta solo la legittimità del quesito proposto. La Corte non ha iniziativa a meno che non debba applicare una norma di cui è dubbia la costituzionalità. Si pronuncia in camera di consiglio e vi partecipano coloro (almeno 11 giudici) che hanno preso parte alle fasi del procedimento. Le decisioni hanno forma di sentenza quando la Corte giudica in via definitiva, di ordinanza negli altri casi.

Le sentenze possono essere classificate:

- In base all'esito del giudizio e si hanno sentenze:

Di accoglimento, la questione di costituzionalità sollevata viene dichiarata fondata quindi la corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione legislativa, che ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione. La sentenza è definitiva e ha efficacia erga omnes cioè verso tutti, ma per i rapporti regolati fino alla data della decisione bisogna distinguere tra:

o   Rapporti esauriti, per sentenze passate in giudicato o perché sono trascorsi i termini. In questi casi non c'è niente da fare salvo che si tratti di sentenza penale di condanna (principio di favorire la libertà personale)

o   Rapporti pendenti, la norma incostituzionale non si applica

Di rigetto, la questione di costituzionalità sollevata viene dichiarata infondata. Non vi sono conseguenze sulla disposizione legislativa esaminata. Questa sentenza ha solo efficacia tra le parti che hanno presentato la questione.

In base al percorso seguito e si hanno sentenze:

Interpretative di accoglimento, la Corte giudica fondata la questione e dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata perché tra le norme che la disposizione esprime viene dato rilievo ad una di esse che la Corte ritiene in contrasto con il parametro costituzionale invocato.

Interpretative di rigetto, la Corte ritiene non fondata la questione di legittimità in quanto dalla disposizione impugnata si desume una norma che elimina il dubbio di costituzionalità

In base alla tecnica di incisione, si hanno sentenze di accoglimento manipolative, poiché producono vere e proprie innovazioni nel sistema normativo, e possono essere sentenze:

Ablative, la Corte accoglie la questione dichiarando illegittima una parte di una disposizione (e quindi la Corte riduce il testo di una prescrizione normativa limitatamente a determinate parole o commi di un articolo: ad essere manipolato è il testo di legge) o uno dei possibili significati (siccome la disposizione è suscettibile di più interpretazioni e se ne può ricavare più norme, la corte dichiara illegittima solo una di queste norme: il testo viene ridotto nel numero delle interpretazioni possibili e la manipolazione opera sulle norme ricavabili dal testo eliminando una norma specifica)

Sostitutive, la Corte dichiara illegittima una certa norma che viene eliminata e contemporaneamente la sostituisce con un'altra norma che essa individua nella sentenza e aggiunge al testo. La Corte manipola il testo di legge cancellando il significato costituzionale e aggiungendone uno nuovo, colmando il vuoto che altrimenti verrebbe a determinarsi

Additive o aggiuntive, decisioni che dichiarano illegittima una disposizione nella parte in cui non prevede una certa norma la cui esistenza è necessaria per rispettare la costituzione e che viene aggiunta al testo della corte.





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