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FATTO ED EFFETTO GIURIDICO

diritto



FATTO ED EFFETTO GIURIDICO


Le norme giuridiche sono strumenti di valutazione del comportamento. Per formulare giudizi sul comportamento occorre impiegare concetti. L'analisi e l'elaborazione di questi concetti, da adoperare nella risoluzione dei conflitti, prende il nome di dogmatica giuridica. Dogma inteso non in senso deteriore, come verità eterna e indiscutibile, ma quale concetto elaborato per servire alle esigenze di un determinato ordinamento giuridico. Il concetto non è vero o falso ma utile o inutile: utile se idoneo a spiegare e risolvere un problema pratico, inutile negli altri casi. La dogmatica dunque è una forma particolare di conoscenza utile per l'applicazione delle norme.

Sono fondamentali i concetti di fatto e di effetto, di situazione soggettiva e di rapporto.

Il fatto è l'evento o lo stato valutato dalla norma. L'effetto è la conseguenza giuridica che si collega al fatto. Gli effetti sono di tre specie: costitutivi, modificativi, estintivi. La situazione soggettiva è ciò che si costituisce o si modifica. La relazione tra due situazioni soggettive correlate si definisce rapporto giuridico.

La situazione del soggetto rispetto alla norma è di dovere o di potere; essi in realtà non sono mai assoluti ma a seconda delle situazioni prevale a volte l'uno e a volte l'alt 121i86b ro.

Il soggetto che può o deve agire è il titolare della situazione soggettiva: il legame tra soggetto e situazione si chiama titolarità.

La situazione giuridica soggettiva è il concetto che consente di qualificare una somma di comportamenti umani come dovuti o permessi. Poiché il comportamento umano è sempre sociale il concetto di situazione soggettiva è inseparabile da quello di rapporto giuridico: se un soggetto ha il  potere di pretendere un comportamento (situazione attiva), v'è necessariamente chi ha il dovere di tenere quel comportamento (situazione passiva).



È assai difficile che il fatto sia disciplinato da una sola norma: la disciplina applicabile alla fattispecie concreta si desume da tutte le regole e principi rilevanti nel procedimento di valutazione. La situazione soggettiva esprime gli interessi qualificati dal complesso della normativa applicabile al concreto comportamento, il quale è permesso o dovuto in base alla situazione soggettiva: permesso, se esercizio di una situazione attiva, dovuto, se esecuzione di una situazione passiva.

La norma prevede il verificarsi dell'evento ( fatto giuridico) e la possibilità che questo, una volta venuto ad esistenza abbia rilevanza giuridica. La rilevanza preordinata all'efficacia indica l'idoneità del fatto a produrre effetti giuridici.

Rilevanza ed efficacia sono distinte. È rilevante il fatto valutato da norme giuridiche. Efficace è l'atto al quale sono collegabili effetti giuridici, cioè la nascita, la modificazione o l'estinzione di situazioni soggettive. Nessun fatto può essere efficace se non è rilevante.

I fatti giuridici si distinguono in naturali e umani. Sono naturali gli eventi on ascrivibili alla volontà consapevole dell'uomo. I fatti umani sono detti atti giuridici. Gli atti si distinguono in atti giuridici in senso stretto e in negozi giuridici. Nei primi conta la volontà e la consapevolezza dell'atto, non l'intenzione di produrre effetti giuridici; nei negozi giuridici la volontà è assunta dall'ordinamento in quanto diretta alla produzione di determinati effetti. In entrambe le ipotesi la dichiarazione è volontaria, ma la differenza è nella volontarietà o no degli effetti: negli atti in senso stretto gli effetti sono preordinati dalla legge e non rileva se l'autore dell'atto ne sia consapevole; nei negozi giuridici gli effetti giuridici devono essere voluti, almeno da un punto di vista pratico.

Il concreto negozio può essere tipico se corrisponde ad una fattispecie astratta disciplinata dalla legge, atipico se non è previsto da alcuna norma. L'atto giuridico in senso stretto è sempre tipico: corrisponde ad un fatto umano gli effetti del quale sono interamente preordinati dalla legge. Né il negozio né l'atto in senso stretto sono definiti dal codice: si tratta di categorie dottrinali. Il negozio è categoria ampia, nel suo ambito rientrano entità eterogenee quali il contratto, il testamento, il matrimonio.

Fattispecie di effetti giuridici è non soltanto l'atto ma anche l'attività. L'attività è una serie coordinata di fatti umani, unificati da una finalità comune.

I fatti umani sono manifestati mediante comportamenti dichiarativi e comportamenti concludenti. La dichiarazione è l'atto comunicativo con il quale l'agente trasmette un significato: essa può essere di scienza e di volontà. Nella prima ipotesi l'autore comunica ciò che sa, nella seconda l'autore comunica la volontà, fonte di effetti. Il comportamento comunicativo non deve essere necessariamente verbale ma può avvenire anche attraverso gesti o con il silenzio. In queste circostanze si discorre di dichiarazione espressa.

Il comportamento concludente è non intenzionalmente comunicativo. L'agente non intende comunicare o non intende compiere l'atto di significazione che il diritto collega a quel comportamento. Si discorre di comportamento concludente in quanto, per un nesso di consequenzialità logica o di congruenza pratica, il significato si desume dal comportamento.

In linea di massima è lecito ciò che non è illecito per l'ordinamento. Il fatto è illecito quando è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Gli atti che derogano norme dispositive, pur essendo difformi dalla legge, non sono illeciti.

La valutazione di un atto implica per altro non soltanto un giudizio di liceità, ma anche di meritevolezza di tutela e tale giudizio deve essere espresso alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei valori che lo caratterizzano. Non ogni atto lecito è meritevole di tutela.

Nel fatto e nel rapporto bisogna distinguere un profilo strutturale ed uno funzionale. Struttura e funzione del rapporto, struttura e funzione del fatto non devono essere confuse. Distinguere tra fatto istantaneo o continuativo o periodico significa discorrere della struttura. Come riguarda la struttura il numero delle parti necessarie per formare un atto idoneo a provocare effetti. L'atto (o negozio) che richiede la dichiarazione di una sola parte ha struttura unilaterale; se invece esige la dichiarazione di due parti è bilaterale, ecc.

Nel valutare il fatto il giurista individua la funzione: ogni fatto umano volontario ha una funzione, la quale o è predeterminata dall'ordinamento in schemi tipici o è modellata dall'iniziativa dei soggetti. Individuare la funzione equivale a cogliere il significato normativo degli effetti: la funzioni è appunto la sintesi degli effetti essenziali del fatto.

Determinata la funzione del fatto si può considerare determinata anche la sua struttura. Si coglie così il nesso tra struttura e funzione: la struttura segue e non precede la funzione.

Individuare la funzione richiede sia la considerazione dell'assetto iniziale degli interessi sia dell'assetto finale. La funzione si realizza in modo diverso a seconda della situazione preesistente: se essa muta, muta anche il percorso da seguire per giungere al risultato.

La variabilità della struttura negoziale dipende dalla funzione e dai rapporti sui quali l'atto incide. Ne è un esempi l'estinzione del debito.

Pertanto la struttura del negozio è variabile in astratto e determinata in concreto.

Gòli effetti che il fatto produce sono classificabili in costitutivi, modificativi e estintivi secondo che in conseguenza del fatto nasca, si modifichi o si estingua un rapporto giuridico. Non vi sono altre specie, o meglio, le altre specie talvolta utilizzate sono riconducibili alle tre fondamentali.

L'effetto di accertamento è attribuito al negozio con il quale le parti fissano i termini del rapporto del quale sono titolari.

L'efficacia dichiarativa non innova le situazioni preesistenti ma ne rappresenta soltanto uno svolgimento interno, sì che le stesse sono rafforzate, specificate o affievolite. Analoghe conclusioni valgono per l'efficacia preclusiva.

L'effetto regolamentare è un effetto modificativo. L'effetto normativo è la determinazione del regolamento di un rapporto futuro. L'effetto eliminativi è un effetto estintivo retroattivo: la situazione soggettiva è istinta e in più si considera tale situazione come mai esistita.

Il procedimento che dalla determinazione della funzione del fatto giunge fino all'individuazione della disciplina prende il nome di qualificazione. Ciò richiede una distinzione circa i tipi di effetti. Gli effetti giuridici possono essere diretti o riflessi, immediati o differiti. Per la qualificazione della fattispecie occorre tenere presente gli effetti diretti e non quelli riflessi. Gli effetti essenziali sono sempre diretti ma non  il viceversa. Sono essenziali tutti gli effetti senza i quali il significato giuridico del fatto non si tradurrebbe in situazioni soggettive congruenti.

Gli effetti essenziali di un atto si possono produrre sia in modo istantaneo che differito, ed in entrambe le ipotesi essi concorrono alla qualificazione del fatto.

Il differimento può essere opera delle parti, o disposto dalla legge. quando il fatto non produce effetti finali, la legge talvolta ascrive alla fattispecie effetti preliminari, i qual assicurano la conservazione delle condizioni affinché l'interesse sia soddisfatto al momento nel quale si produrrà l'effetto finale. L'effetto preliminare dà luogo ad un rapporto giuridico preliminare in collegamento strumentale con il rapporto finale.

Si distingue tra effetti diretti e riflessi. L'effetto riflesso non ha la sua causa direttamente nel fatto ma è invece l'effetto dell'effetto. Tra due norme una attribuisce ad un fatto un determinato effetto, l'altra individua nel primo effetto la fattispecie del secondo che non può essere utilizzato per qualificare il primo fatto. Quando un negozio giuridico produce un effetto e vi sono norme che disciplinano conseguenze ulteriori di questo effetto, queste conseguenze ulteriori si chiamano effetti riflessi. Un esempi è la rinunzia al diritto di proprietà da cui scaturisce la perdita della titolarità della proprietà.





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