FATTO ED EFFETTO GIURIDICO
Le norme giuridiche sono strumenti di
valutazione del comportamento. Per formulare giudizi sul comportamento occorre
impiegare concetti. L'analisi e l'elaborazione di questi concetti, da adoperare
nella risoluzione dei conflitti, prende il nome di dogmatica giuridica. Dogma
inteso non in senso deteriore, come verità eterna e indiscutibile, ma quale
concetto elaborato per servire alle esigenze di un determinato ordinamento
giuridico. Il concetto non è vero o falso ma utile o inutile: utile se idoneo a
spiegare e risolvere un problema pratico, inutile negli altri casi. La
dogmatica dunque è una forma particolare di conoscenza utile per l'applicazione
delle norme.
Sono fondamentali i concetti di fatto e di
effetto, di situazione soggettiva e di rapporto.
Il fatto è l'evento o lo stato valutato dalla
norma. L'effetto è la conseguenza giuridica che si collega al fatto. Gli
effetti sono di tre specie: costitutivi, modificativi, estintivi. La situazione
soggettiva è ciò che si costituisce o si modifica. La relazione tra due
situazioni soggettive correlate si definisce rapporto giuridico.
La situazione del soggetto rispetto alla norma
è di dovere o di potere; essi in realtà non sono mai assoluti ma a seconda
delle situazioni prevale a volte l'uno e a volte l'alt 121i86b ro.
Il soggetto che può o deve agire è il titolare
della situazione soggettiva: il legame tra soggetto e situazione si chiama
titolarità.
La situazione giuridica soggettiva è il
concetto che consente di qualificare una somma di comportamenti umani come
dovuti o permessi. Poiché il comportamento umano è sempre sociale il concetto
di situazione soggettiva è inseparabile da quello di rapporto giuridico: se un
soggetto ha il potere di pretendere un
comportamento (situazione attiva), v'è necessariamente chi ha il dovere di tenere quel comportamento
(situazione passiva).
È assai difficile che il fatto sia
disciplinato da una sola norma: la disciplina applicabile alla fattispecie
concreta si desume da tutte le regole e principi rilevanti nel procedimento di
valutazione. La situazione soggettiva esprime gli interessi qualificati dal
complesso della normativa applicabile al concreto comportamento, il quale è
permesso o dovuto in base alla situazione soggettiva: permesso, se esercizio di
una situazione attiva, dovuto, se esecuzione di una situazione passiva.
La norma prevede il verificarsi dell'evento (
fatto giuridico) e la possibilità che questo, una volta venuto ad esistenza
abbia rilevanza giuridica. La rilevanza preordinata all'efficacia indica
l'idoneità del fatto a produrre effetti giuridici.
Rilevanza ed efficacia sono distinte. È
rilevante il fatto valutato da norme giuridiche. Efficace è l'atto al quale
sono collegabili effetti giuridici, cioè la nascita, la modificazione o
l'estinzione di situazioni soggettive. Nessun fatto può essere efficace se non
è rilevante.
I fatti giuridici si distinguono in naturali e
umani. Sono naturali gli eventi on ascrivibili alla volontà consapevole
dell'uomo. I fatti umani sono detti atti giuridici. Gli atti si distinguono in
atti giuridici in senso stretto e in negozi giuridici. Nei primi conta la
volontà e la consapevolezza dell'atto, non l'intenzione di produrre effetti
giuridici; nei negozi giuridici la volontà è assunta dall'ordinamento in quanto
diretta alla produzione di determinati effetti. In entrambe le ipotesi la
dichiarazione è volontaria, ma la differenza è nella volontarietà o no degli
effetti: negli atti in senso stretto gli effetti sono preordinati dalla legge e
non rileva se l'autore dell'atto ne sia consapevole; nei negozi giuridici gli
effetti giuridici devono essere voluti, almeno da un punto di vista pratico.
Il concreto negozio può essere tipico se
corrisponde ad una fattispecie astratta disciplinata dalla legge, atipico se
non è previsto da alcuna norma. L'atto giuridico in senso stretto è sempre
tipico: corrisponde ad un fatto umano gli effetti del quale sono interamente
preordinati dalla legge. Né il negozio né l'atto in senso stretto sono definiti
dal codice: si tratta di categorie dottrinali. Il negozio è categoria ampia,
nel suo ambito rientrano entità eterogenee quali il contratto, il testamento,
il matrimonio.
Fattispecie di effetti giuridici è non
soltanto l'atto ma anche l'attività. L'attività è una serie coordinata di fatti
umani, unificati da una finalità comune.
I fatti umani sono manifestati mediante
comportamenti dichiarativi e comportamenti concludenti. La dichiarazione è
l'atto comunicativo con il quale l'agente trasmette un significato: essa può
essere di scienza e di volontà. Nella prima ipotesi l'autore comunica ciò che
sa, nella seconda l'autore comunica la volontà, fonte di effetti. Il
comportamento comunicativo non deve essere necessariamente verbale ma può
avvenire anche attraverso gesti o con il silenzio. In queste circostanze si
discorre di dichiarazione espressa.
Il comportamento concludente è non
intenzionalmente comunicativo. L'agente non intende comunicare o non intende
compiere l'atto di significazione che il diritto collega a quel comportamento.
Si discorre di comportamento concludente in quanto, per un nesso di
consequenzialità logica o di congruenza pratica, il significato si desume dal
comportamento.
In linea di massima è lecito ciò che non è
illecito per l'ordinamento. Il fatto è illecito quando è contrario a norme
imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Gli atti che derogano norme
dispositive, pur essendo difformi dalla legge, non sono illeciti.
La valutazione di un atto implica per altro
non soltanto un giudizio di liceità, ma anche di meritevolezza di tutela e tale
giudizio deve essere espresso alla luce dei principi fondamentali
dell'ordinamento e dei valori che lo caratterizzano. Non ogni atto lecito è
meritevole di tutela.
Nel fatto e nel rapporto bisogna distinguere
un profilo strutturale ed uno funzionale. Struttura e funzione del rapporto,
struttura e funzione del fatto non devono essere confuse. Distinguere tra fatto
istantaneo o continuativo o periodico significa discorrere della struttura.
Come riguarda la struttura il numero delle parti necessarie per formare un atto
idoneo a provocare effetti. L'atto (o negozio) che richiede la dichiarazione di
una sola parte ha struttura unilaterale; se invece esige la dichiarazione di
due parti è bilaterale, ecc.
Nel
valutare il fatto il giurista individua la funzione: ogni fatto umano
volontario ha una funzione, la quale o è predeterminata dall'ordinamento in
schemi tipici o è modellata dall'iniziativa dei soggetti. Individuare la
funzione equivale a cogliere il significato normativo degli effetti: la
funzioni è appunto la sintesi degli effetti essenziali del fatto.
Determinata la funzione del fatto si può
considerare determinata anche la sua struttura. Si coglie così il nesso tra
struttura e funzione: la struttura segue e non precede la funzione.
Individuare la funzione richiede sia la
considerazione dell'assetto iniziale degli interessi sia dell'assetto finale.
La funzione si realizza in modo diverso a seconda della situazione
preesistente: se essa muta, muta anche il percorso da seguire per giungere al
risultato.
La variabilità della struttura negoziale
dipende dalla funzione e dai rapporti sui quali l'atto incide. Ne è un esempi
l'estinzione del debito.
Pertanto la struttura del negozio è variabile
in astratto e determinata in concreto.
Gòli effetti che il fatto produce sono
classificabili in costitutivi, modificativi e estintivi secondo che in
conseguenza del fatto nasca, si modifichi o si estingua un rapporto giuridico.
Non vi sono altre specie, o meglio, le altre specie talvolta utilizzate sono
riconducibili alle tre fondamentali.
L'effetto di accertamento è attribuito al
negozio con il quale le parti fissano i termini del rapporto del quale sono
titolari.
L'efficacia dichiarativa non innova le
situazioni preesistenti ma ne rappresenta soltanto uno svolgimento interno, sì
che le stesse sono rafforzate, specificate o affievolite. Analoghe conclusioni
valgono per l'efficacia preclusiva.
L'effetto regolamentare è un effetto
modificativo. L'effetto normativo è la determinazione del regolamento di un
rapporto futuro. L'effetto eliminativi è un effetto estintivo retroattivo: la
situazione soggettiva è istinta e in più si considera tale situazione come mai
esistita.
Il procedimento che dalla determinazione della
funzione del fatto giunge fino all'individuazione della disciplina prende il
nome di qualificazione. Ciò richiede una distinzione circa i tipi di effetti.
Gli effetti giuridici possono essere diretti o riflessi, immediati o differiti.
Per la qualificazione della fattispecie occorre tenere presente gli effetti
diretti e non quelli riflessi. Gli effetti essenziali sono sempre diretti ma
non il viceversa. Sono essenziali tutti
gli effetti senza i quali il significato giuridico del fatto non si tradurrebbe
in situazioni soggettive congruenti.
Gli effetti essenziali di un atto si possono
produrre sia in modo istantaneo che differito, ed in entrambe le ipotesi essi
concorrono alla qualificazione del fatto.
Il differimento può essere opera delle parti,
o disposto dalla legge. quando il fatto non produce effetti finali, la legge
talvolta ascrive alla fattispecie effetti preliminari, i qual assicurano la
conservazione delle condizioni affinché l'interesse sia soddisfatto al momento
nel quale si produrrà l'effetto finale. L'effetto preliminare dà luogo ad un
rapporto giuridico preliminare in collegamento strumentale con il rapporto
finale.
Si distingue tra effetti diretti e riflessi.
L'effetto riflesso non ha la sua causa direttamente nel fatto ma è invece
l'effetto dell'effetto. Tra due norme una attribuisce ad un fatto un
determinato effetto, l'altra individua nel primo effetto la fattispecie del
secondo che non può essere utilizzato per qualificare il primo fatto. Quando un
negozio giuridico produce un effetto e vi sono norme che disciplinano
conseguenze ulteriori di questo effetto, queste conseguenze ulteriori si
chiamano effetti riflessi. Un esempi è la rinunzia al diritto di proprietà da
cui scaturisce la perdita della titolarità della proprietà.