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EVOLUZIONE STORICA DELLO STATO ITALIANO

diritto



EVOLUZIONE STORICA DELLO STATO ITALIANO

Le vicende dello Stato italiano hanno inizio nel 1861 con la nascita del Regno d'Italia, che si forma mediante l'annessione al Regno di Sardegna di vari territori appartenuti nel passato ad altri Stati (l'unità verrà completata alla fine della prima guerra mondiale, con l'acquisizione di Trento, Trieste e dell'Alto Adige). Le leggi continuano ad essere quelle del Regno di Sardegna, nel 1848 viene concessa la carta costituzionale (lo Statuto albertino); "Statuto" e non Costituzione per prendere le distanze dagli altri paesi, considerati troppo avanzati nel processo di liberalizzazione delle monarchie assolute; "Concesso" unilateralmente del sovrano e "flessibile", modificabile, cioè da una legge ordinaria del Parlamento. Lo Statuto albertino delinea un tipo di monarchia costituzionale. Il re è titolare del potere esecutivo, nomina e revoca i ministri, ed ha prerogative anche in campo legislativo, in quanto le leggi del Parlamento devono avere necessariamente anche il suo consenso. Il Parlamento si compone di due camere, la Camera dei deputati, che è elettiva ed il Senato di nomina regia. Rapidamente la monarchia si trasforma da costituzionale in parlamentare. Il potere esecutivo passa alle mani del Governo, che si organizza come un organo collegiale avente a capo un Presidente del Consiglio. Si afferma il principio della fiducia parlamentare; il potere legislativo tende ad essere esercitato dalla Camera dei deputati ed il ruolo del Senato si fa sempre più modesto. Il Regno d'Italia è, per tutto l'Ottocento, uno stato liberale, con un riconoscimento dei diritti di libertà, "non interventista" in campo economico e sociale. Il passaggio nel 1876 delle responsabilità governative dalla Destra storica di Ricasoli, Sella, Minghetti alla Sinistra storica di Depretis non cambiò sostanzialmente tale stato di cose. Questo indirizzo si attenua solo negli anni 1903-1913, quando è a capo del Governo, Giolitti, che cerca di favorire la collaborazione tra la classe imprenditoriale e quella lavoratrice ed instaura rapporti con le forze sociali nuove (cattolici e socialisti). Egli fu l'autore del suffragio universale maschile, dell'ampliamento dei diritti sociali in fabbrica; delle riforme sociali e previdenziali e della nazionalizzazione delle ferrovie. Alla fine del conflitto mondiale c'è una situazione di grave instabilità sociale. Lo scontro tra le classi si fa sempre più duro. Approfittando di questo clima di protesta e risentimento, Mussolini, fondatorenel 1919 di un movimento nazionalista, riesce nel 1922 a farsi nominare Capo del Governo. Finisce lo Stato liberale, inizia lo Stato fascista, che finì nel 1943. (Un analogo regime dittatoriale si afferma in Germania nel 1933, con l'ascesa al potere del movimento nazionalsocialista di Hitler.) Nel 1923 viene fat 838i87i ta approvare una riforma elettorale che assegna i 2/3 dei seggi del Parlamento al partito di maggioranza relativa. Nel 1924 è rapito e ucciso da una squadra fascista il deputato socialista Matteotti. L'opposizione abbandono il Parlamento. Tra il 1925 e il 1926 alcune leggi eliminano l'istituto della fiducia parlamentare; rafforzano il potere personale del Capo del Governo; sopprimono si fatto i diritti di libertà sciolgono tutti i partiti, tranne quello fascista. Nel 1934 sono istituite le Corporazioni per ciascuno ramo dell'economia e con la partecipazione dei rappresentanti sindacali di datori di lavoro. Nel 1939 viene sostituita la Camera dei deputati con la Camera dei fasci e delle Corporazioni. Di lì a poco l'andamento sempre più critico per l'Italia della seconda guerra mondiale provoca nel luglio del 1943 la caduta del fascismo. Il re Vittorio Emanuele III revoca Mussolini come Capo del Governo ed al suo posto nomina Pietro Badoglio. Sono soppressi il partito fascista a la Camera dei fasci e delle Corporazioni. L'8 settembre 1943, viene firmato l'armistizio con le forze anglo-americane. Dopo l'ex-alleato tedesco invade le regioni centro-settentrionali. Il re ed il Governo si rifugiano a Brindisi e poi a Salerno, dando vita al Regno del Sud. Nel frattempo Mussolini, liberato dai nazisti, fonda al Nord la Repubblica sociale italiana, a Salò. La liberazione completa del nostro paese dai nazi-fascisti avverrà nell'aprile del 1945, grazie all'avanzata dal sud delle forze anglo-americane, ed al nord dell'azione armata della resistenza (movimento antifascista). Il referendum decisivo si tiene il 2 giugno 1946 ed è favorevole alla Repubblica. Lo stesso giorno sono eletti i membri dell'Assemblea costituente, che redige la nuova Carta costituzionale. La democrazia cristiana conquista il maggior numero di seggi, seguito dal partito socialista italiano e il partito comunista italiano. La Costituzione promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, De Nicola, entra in vigore il 1 gennaio 1948. Attualmente l'Italia è uno Stato democratico e regionale e, dal punto di vista della forma di governo, una repubblica parlamentare. La prima Reppublica va approssimativamente del 1948 al 1992. Qui il partito di maggioranza relativa, Democrazia cristiana, è ininterrottamente al Governo, con alleati diversi:



a.   Fino al 1962 con il PLI (liberale), PRI (repubblicano) e il PSDI (social-democratico). Questo è il periodo centrista. Fino al 1953 il Presidente del Consiglio è De Gasperi.

b.   Dal 1963 al 1974 governa con PRI, PSDI e PSI; è il periodo centro-sinistra.

c.    Dopo alcuni Governi di transizione, negli ultimi anni del terrorismo (culminati con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro) c'è nel 1978-'79 la breve esperienza della solidarietà nazionale: la democrazia cristiana governa, insieme ad altri partiti di centro, con l'appoggio esterno delle sinistre.

d.   Dal 1980 al 1992 è la fase del pentapartito; la democrazia cristiana governa con il PSI, il PSDI, il PRI ed il PLI.

Di destra sono i movimenti ed i partiti politici conservatori, espressione di solito delle classi economicamente "forti"; negli ultimi anni predominano orientamenti di tipo neo-liberale. Di sinistra sono le forze politiche riformatrici e progressiste, schierate per la tutela e la promozione delle classi lavoratrici. Le forze di centro rappresentano posizioni intermedie. A partire dal febbraio del 1992 numerose inchieste della magistratura svelano l'esistenza della "Tangentopoli", cioè la pratica sistematica della corruzione e del finanziamento illecito di partiti, uomini politici e funzionari pubblici. Risultano coinvolti molti partiti, in particolare quelli governativi del pentapartito. Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, dopo le elezioni per il Parlamento dell'aprile 1992, nomina come capi di Governo prima Amato e, nell'aprile 1993, il governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi. Dopo questi avvenimenti la prima Repubblica è finita; le istituzioni vivono attualmente una fase di transizione, che dovrebbe portare ad una riforma del diritto pubblico italiano, quindi ad una seconda Repubblica. Il referendum del 18 aprile 1993 modifica profondamente il sistema elettorale per il Parlamento (da proporzionale a maggioritario). Approvate nell'agosto dello stesso anno delle leggi elettorali che recepiscono le indicazioni del referendum, il Presidente Scalfaro decide di sciogliere il Parlamento e di indire nuove elezioni, celebrate nel '94. La democrazia cristiana subisce una forte sconfitta e si divide poco dopo in più partiti (partito popolare italiano, CCD, CDU). PSI, PSDI, PLI, PRI perdono quasi del tutto la loro base elettorale. In calo di voti il PDS. Le elezioni sono vinte da Forza Italia, Alleanza nazionale e Lega Nord. Queste forze tuttavia riescono a dar vita ad una maggioranza stabile per pochi mesi. La Lega Nord abbandona gli ex-alleati, così che Scalfaro all'inizio del '95 affida il governo ad un tecnico, Lamberto Dini. Dopo due anni soltanto, il Parlamento è sciolto di nuovo. Le elezioni si svolgono il 21 aprile del '96 e vengono vinte dalla coalizione "Ulivo", della quale faceva parte il PDS, il partito popolare italiano, la federazione dei verdi, la lista dell'ex-Presidente del Consiglio Dini. Perdono le forze di centro-destra, riunite nel "Polo delle libertà". Subito dopo diviene Presidente del Consiglio Romano Prodi, appoggiato dall'Ulivo e con il sostegno esterno di rifondazione comunista. Nel '97 viene istituita una commissione parlamentare bicamerale con l'obbiettivo di elaborale una proposta organica di riforma della Costituzione. Le forze politiche non riescono a trovare un accordo. (L'esperienza fallisce). Nel '98 i contrasti all'interno della maggioranza portano alle dimissioni del Governo di Romano Prodi; gli succedono D'Alema e Amato, entrambi della colazione "ulivista". Nella primavera del '99 fallisce un referendum per una riforma integralmente maggioritaria delle legge elettorale. Le forze politiche si orientano per una riforma di norme ben delimitate della Costituzione. Nel marzo del 2001 si realizza la revisione di tutte le norme costituzionali sulle autonomie locali, nella direzione di un potenziamento dei poteri di queste ultime; il 7 ottobre 2001, i cittadini italiani approvano la riforma. Dal '99 Ciampi è il nuovo Presidente della Repubblica. Il 13 maggio si tengono le elezioni politiche, si affermano le forze di centro-destra.

LE ALTRE FONTI DEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO

Il diritto comunitario

Dovrebbe portare ad una unificazione politica vera e propria: alla nascita degli Stati Uniti d'Europa. Per preparare questo, opera del '93 (dal trattato di Maastricht) la Unione Europea, che dirige e organizza le attività di tre organismi già istituiti negli anni cinquanta:

a.   La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), istituita a Parigi nel '51 ed operante nei settori della siderurgia e del carbone.

b.   L'EURATOM, istituita a Roma nel '57, è competente a regolamentare la produzione e l'impiego dell'energia nucleare.

c.    E la Comunità europea (CE), istituita con il trattato di Roma, e ad azione per tutto il settore economico-sociale.

Il diritto comunitario ha l'importante caratteristica di essere immediatamente e direttamente applicabile negli Stati dell'UE. L'art. 11 della Costituzione afferma che l'Italia "consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" (primizia del diritto comunitario). Nella gerarchia delle fonti il diritto comunitario è sottoposto solo alla Costituzione ed alle leggi costituzionali. Le fonti principali del diritto comunitario sono, oltre ai trattati, i regolamenti e le direttive. I trattati sono praticamente le leggi della UE, deliberate normalmente dal Consiglio dei ministri comunitari, nelle materie previste dai trattati istitutivi, che sono: libera circolazione delle persone e delle merci, agricoltura, trasporti, commercio, politica monetaria. I regolamenti sono fonti normative aventi efficacia diretta efficacia diretta e immediata in ciascuno Stato membro, senza alcuna ratifica. Hanno forza ed efficacia giuridica nei confronti di ogni singolo soggetto. Le direttive sono degli atti normativi attraverso i quali la UE impone agli Stati membri l'adorazione di discipline con determinati criteri in materie specifiche. La Corte di giustizia ha stabilito più volte che se lo Stato è inadempiente e se la direttiva è sufficientemente dettagliata e precisa, essa sarà direttamente applicabile ai cittadini e dai giudici, alla pari dei regolamenti.

Le leggi del Parlamento

Il diritto comunitario interviene solo nelle materie previste dai trattati dell'UE e della comunità che agiscono all'interno di essa. Sulle altre materie dispone la legge del Parlamento. È l'atto giuridico per eccellenza dell'organo titolare della funzione legislativa negli Stati contemporanei: l'assemblea parlamentare. In base all'art. 117 (ispirata da un forte regionalismo), lo Stato ha:

Legislazione esclusiva in settori determinati;

In altre materie ha il potere di stabilire i principi fondamentali;

In tutte le altre materie la disciplina è integralmente affidata alla Regione.

In base alla gerarchia delle fonti e alla luce della riforma, la legge non può fare solo le seguenti cose:

Essere in contrasto con la Costituzione

Invadere la sfera di competenza delle Regioni o andare al di là della fissazione dei principi fondamentali nella legislazione concorrente;

Invadere la sfera di competenza del diritto comunitario.

Nel primo e nel secondo caso la conseguenza è l'annullamento della legge; nel terzo ha la semplice disapplicazione della legge. Riserva legale vuol dire competenza esclusiva della legge in certi settori. Questa può essere di due tipi, a seconda della "forza" con cui è affermata dalle norme costituzionali. È  assoluta quando in una materia è esclusa qualsiasi probabilità di regolamentazione da parte delle fonti minori; è relativa quando c'è la possibilità di un'integrazione da parte delle fonti minori. Gli art. 70-82 disciplinano il procedimento di formazione della legge ordinaria. L'art 70 attribuisce il potere legislativo al Parlamento. Il potere legislativo è attribuito congiuntamente alle due camere. Per attivare il meccanismo legislativo è necessario che qualche soggetto presenti un progetto di legge redatto iin articoli ad una delle due camere. La presentazione di un progetto di legge è l'iniziativa legislativa, ed è disciplinato dall'art 71. Qui sono indicati i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, che sono:

Governo

Ciascun membro delle camere (di solito è effettuata da più di uno)

50.000 elettori (poco frequente)

Ciascun Consiglio regionale (si attivano per i progetti di legge in materie molto circoscritte)

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (quasi mai).

L'art.71 aggiunge che una legge costituzionale può attribuire l'iniziativa legislativa anche ad altri soggetti ed enti. I progetti di legge del governo sono chiamati "disegni di legge". Devono essere approvati collegialmente dal Consiglio dei ministri. La loro presentazione deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica. Inizia,poi, la seconda fase del procedimento, quella preparatoria. Il Presidente di una camera assegna il progetto di legge alla commissione parlamentare competente per materia o ad una commissione ad hoc. La commissione ha il compito di esaminarlo, eventualmente modificarlo e riferire all'assemblea (sede referente). Le commissioni parlamentari devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione delle forze politiche presenti nella camera. La terza fase è il momento della discussione e dell'approvazione da parte dell'assemblea. Il progetto di legge ritorna alla camera. Dinanzi all'assemblea, il relatore, o i relatori, del progetto espongono oralmente i contenuti del rapporto, o dei rapporti scritti. L'assemblea vota il progetto articolo per articolo; per ognuno di essi, ciascun parlamentare può avanzare delle richieste di modifica (emendamenti). Approvati tutti gli articoli, è necessaria anche una votazione finale del progetto di legge nel suo insieme. Se la votazione dà esito positivo la camera ha approvato il progetto di legge. Il testo approvato deve passare all'altra camera. Se questa vota il progetto di legge nello stesso testo, la legge è definitivamente approvata, e può essere promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Se apporta delle variazioni, il testo modificato deve ritornare alla prima camera affinché quest'ultima approvi le modifiche.Se poi anch'essa a sua volta introduce della variazioni, il progetto ritorna indietro per un'altra deliberazione. È possibile che il progetto di legge sia assegnato alla commissione in sede deliberante. In tal caso la legge è approvata direttamente dalla commissione. Tuttavia la Costituzione prevede che le leggi più importanti non possano essere approvate dalle commissioni, ma debbano seguire la procedura ordinaria. La promulgazione e la pubblicazione rappresentano la quarta e ultima fase del procedimento legislativo. Entro un mese dell'approvazione è promulgata dal Presidente della Repubblica. La promulgazione è l'atto del Capo dello Stato con cui questi attesta solennemente l'avvenuta approvazione della legge. Il Presidente della Repubblica prima di promulgare la legge puoi chiedere alle camere una nuova deliberazione. Se le camere approvano nuovamente la legge, il Presidente non può esercitare una seconda volta il suo veto. Entro 30 giorni dalla promulgazione la legge deve essere pubblicata. Trascorso un breve periodo (vacatio legis), la legge entra in vigore. Le regole sulla pubblicazione hanno come finalità principale quella di stabilire un termine convenzionale a partire dal quale la legge entra a far parte del sistema giuridico e deve dunque essere obbedita.



Gli atti aventi forza legge: il decreto legislativo ed il decreto-legge

La nostra Costituzione ammette che il governo possa adottare degli atti aventi forza legge; questi sono: il decreto legge ed il decreto legislativo. Il decreto legislativo è disciplinato dall'art 76, che prevede che con una legge ordinaria il Parlamento possa delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa. La legge di delegazione deve essere una legge approvata con la procedura ordinaria di deliberazione dell'assemblea ed è ammessa solo:

Per oggetti definiti

Con la specificazione dei principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi.

Per un tempo limitato trascorso il quale la delega non potrà più essere esercitata.

Sulla base della legge di delegazione il decreto legislativo è approvato dal Governo. Successivamente è emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore, dopo un periodo di vacatio legis. Il ricorso al decreto legislativo è frequente in alcune materie particolarmente complesse per le  quali il procedimento legislativo ordinario rischierebbe di essere troppo lungo. Il decreto legge è disciplinato dall'art 77, che prevede che in casi straordinari di necessità e urgenza il Governo possa adottare dei decreti provvisori aventi forza legge. Esso è deliberato collegialmente dal Consiglio dei ministri ed è emanato dal Presidente della Repubblica. È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra immediatamente in vigore, senza vacatio legis. Il giorno stesso della pubblicazione il decreto-legge deve essere presentato alle camere per la sua conversione (il Parlamento approva, se lo ritiene opportuno, il decreto; in tal caso la legge di conversione si sostituisce integralmente al decreto-legge). Le camere hanno 60 giorni di tempo per convertire il decreto. Se non fanno in tempo o bocciano la conversione, il decreto-legge decade fin dall'inizio, cioè retroattivamente. Il Governo potrà reiterare un decreto decaduto solo modificandone sostanzialmente il contenuto, ovvero in presenza di nuovi e autonomi motivi di necessità e di urgenza. Sia il decreto legislativo che il decreto-legge sono equiparati alla legge ordinaria. Tuttavia non possono intervenire sulle materie per le quali la Costituzione prevede una legge ordinaria del Parlamento.

Il referendum abrogativo

Anche il referendum abrogativo è un atto avente forza legge. I cittadini hanno il potere di abrogare le leggi, cioè di eliminarle dal sistema giuridico quando non siano d'accordo con le scelte del legislatore. È disciplinato dall'art 75 e dalla legge 352. A norma di costituzione possono chiederlo 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Può essere una legge ordinaria o un atto avente forza di legge. Il referendum non può essere richiesto per "le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali". Affinché la votazione sia valida occorre che vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto. Inoltre, affinché l'approvazione sia approvata, è necessaria "la maggioranza dei voti validamente espressi". Se il refrendum ha esito positivo, il Presidente della Repubblica dichiara l'abrogazione integrale o parziale della legge o dell'atto avente forza di legge con un suo decreto che è pubblicato immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale.

Le fonti regionali

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni. "Autonomia" è la libertà di auto-organizzazione concessa a queste comunità territoriali, in primo luogo la libertà di disciplinare, attraverso proprie norme, materie e questioni di interesse regionale. La manifestazione più importante dell'autonomia riconosciuta è l'autonomia normativa. Le fonti normative regionali sono due: gli statuti regionali e le leggi regionali. Nello statuto sono dettate anche le regole sulle leggi, sugli atti amministrativi regionali, e sulle modalità di partecipazione dei cittadini alla vita politica della Regione. L'art. 123 stabilisce anche quali sono le procedure per dar vita allo statuto: esso è approvato dal consiglio regionale con legge votata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adattate ad intervallo non minore di due mesi. Inoltre può essere sottoposto a referendum popolare qualora, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne faccia richiesta 1/50 degli elettori o 1/5 dei componenti del consiglio regionale. Lo statuto deve essere in armonia con la Costituzione. Per le 5 regioni speciali vige il regime degli statuti speciali.La particolarità di questi statuti consiste nel fatto che sono adottati con le leggi costituzionali, e quindi dallo Stato e non dalla Regione. Un'altra differenza tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale riguarda l'altra categoria di fonti regionali, e cioè le leggi regionali. Le seconde Regioni hanno una podestà normativa più ampia. Tutte le Regioni hanno una podestà normativa generale, ma con alcuni imiti fondamentali:

Le leggi costituzionali sono subordinate alla Costituzione

Devono rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

Non possono legiferare nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato stabilite all'art 117.

Nei campi di quella legislazione che la Costituzione definisce concorrente si possono fare le leggi, ma devono rispettare in ciascuna materia i principi fondamentali fissati dalle leggi statali (leggi-cornice).

I primi due limiti valgono per tutte le Regioni. Le differenze tra le Regioni ordinarie e quelle speciali riguardano la legislazione esclusiva dello Stato e la legislazione concorrente.

Gli statuti delle Regioni speciali possono riservare alcune materie di legislazione esclusiva alle leggi regionali, precisamente: nella organizzazione della giurisdizione di primo livello e in materia di norme generali sull'istruzione e di tutela dell'ambiente.

Gli statuti delle Regioni speciali possono prevedere forme e condizioni particolari in tutte le materie di legislazione concorrente.

Anche le Regioni a statuto ordinario possono ottenere questi due ampliamenti, ma attraverso una legge dello Stato, promossa dalla Regione interessata. La Regione ha l'iniziativa legislativa esclusiva di questa legge, che è poi approvata dal Parlamento  a maggioranza assoluta dei componenti. Questo meccanismo è stato introdotto dalla revisione costituzionale del 2001.

L'iter che conduce alle leggi regionali è abbastanza simile a quello delle leggi statali. La legge è deliberata dal Consiglio regionale, è promulgata dal Presidente della Regione, ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione entrando in vigore dopo 15 giorni. L'art 127 ha stabilito che il Governo, se ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, possa promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

I regolamenti statali

I regolamenti statali sono atti normativi attribuiti alla competenza del potere esecutivo. Vi sono anche regolamenti regionali, provinciali, comunali e degli enti pubblici. I regolamenti sono subordinati alla legge, ciò significa:

che essi non possono essere in contrasto con la legge

che non possono disciplinare materie riservate alla legge da parte della Costituzione

Quando un regolamento è in contrasto con la legge, la conseguenza è che esso potrà essere annullato dai giudici amministrativi. I regolamenti statali più importanti sono approvati dal Governo collegialmente, cioè dal Consiglio dei ministri (regolamenti governativi), esistono anche regolamenti adottati da un singolo ministro nelle materie di propria competenza (regolamenti ministeriali) o da più ministri congiuntamente (regolamenti interministeriali). Il potere regolamentare si esercita in quelle stesse materie in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Tutti i regolamenti governativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica; gli altri con un decreto del ministro o dei ministri competenti.

La consuetudine

L'unico caso di fonte-fatto è la consuetudine. La consuetudine consiste nella ripetizione costante e promulgata nel tempo di un comportamento ritenuto doveroso all'interno di una collettività più o meno ampia. Essa consta due elementi:

materiale (una prassi consolidata all'interno di un gruppo di persone)

psicologico (la convinzione che quella condotta sia obbligatoria e vincolante)

Sono regole non scritte, ed è stato un fenomeno diffuso soprattutto nel Medioevo.

IL PARLAMENTO

La forma di Stato riguarda le relazioni tra la sovranità, popolo e territorio, mentre la forma di governo indica i modi in cui è ripartita la sovranità tra più organi in base al principio della divisione dei poteri.

La funzione legislativa compete al Parlamento; la funzione esecutiva al Governo; la funzione giudiziaria alla magistratura. Il Presidente della Repubblica ha funzione di collegamento e garanzia reciproca fra questi poteri. Le Regioni, le Province, i Comuni e le città metropolitane realizzano il principio di autonomia della comunità locali previsto dalla Costituzione. La Corte Costituzionale si occupa di garantire la effettiva supremazia della costituzione nella gerarchia delle fonti.

Il Parlamento è l'organo collegiale eletto dal popolo (sovranità popolare) al quale competono le decisioni più importanti nella vita della comunità statale. In Italia è composto da due camere: la camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. È un bicameralismo perfetto (le due camere hanno esattamente gli stessi poteri). Sono eletti a suffragio universale, con un limite d'età. Il referendum abrogativo del '93 ha attuato il cambiamento da sistema elettorale proporzionale a uno maggioritario. Il sistema elettorale italiano è di tipo misto. Esso funziona nel modo seguente:

Il corpo elettorale è diviso in circoscrizioni, corrispondenti quasi sempre alle Regioni

ad ogni circoscrizione è attribuito un numero di seggi proporzionale alla popolazione residente.

¾ di questi seggi sono assegnati nell'ambito con un criterio proporzionale.

Nei collegi che compongono la circoscrizione il seggio in palio in ciascun collegio viene attribuito al candidato del partito o della coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti rispetto agli altri candidati. Vi è stato nel '99 un tentativo di riformare questo sistema in una direzione integralmente maggioritaria attraverso lo strumento del referendum abrogativo. Le camere sono elette per 5 anni. La Camera dei deputati si compone di 630 membri, e di 315 il senato. Alla Camera 12 deputati e al Senato 6 senatori sono eletti dagli italiani residenti all'estero. Del Senato fanno parte anche dei membri non eletti. Sono senatori a vita: gli ex-Presidenti della Repubblica e i cittadini nominati a tale carica dal Presidente della Repubblica tra coloro "che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario". Per eleggere i senatori bisogna avere 25 anni. Per l'elettorato passivo occorre avere 25 anni alla Camera e 40 al Senato.



Ciascuna Camera elegge un Presidente ed un ufficio di presidenza. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento riunito in seduta comune. Il Presidente del Senato sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di impedimento, morte o dimissioni di quest'ultimo. I componenti di ciascuna camera aderiscono a gruppi parlamentari. Per costituire un gruppo è necessario un minimo di parlamentari. Se questo minimo non è raggiunto, i parlamentari delle forze politiche minori confluiscono sia alla Camera che al Senato nel gruppo misto. All'interno di ciascuna camera gran parte dell'attività è ripartita tra commissioni permanenti; ognuna di queste si occupa di materie specifiche, coincidenti in linea di massima con le competenze dei Ministeri. La funzione principale riguarda il procedimento di procedimento di formazione delle leggi. La commissione esamina i progetti di legge prima della deliberazione dell'assemblea (sede referente) o li approva direttamente (sede deliberante). Ciascuna camera può costituire delle commissioni speciali al fine di affrontare a discutere un problema specifico. Un tipo di commissioni speciali è rappresentato dalle commissioni d'inchiesta disposte su "materie di pubblico interesse". Tali commissioni procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni del potere giudiziario. Camera e Senato si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre. Ciascuna camera può essere convocata dal suo Presidente, o per iniziativa del Presidente della Repubblica o di 1/3 dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche. Per poter deliberare occorre il "numero legale", vale a dire che sia presente la maggioranza degli aventi diritto. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti (maggioranza semplice). Sulle modalità di voto, le camere prevedono che il voto sia quasi sempre palese (dichiarato) e segreto solo nelle votazioni relative ad un numero circoscritto di materie.Lo scioglimento  anticipato delle camere avviene solo su iniziativa del Presidente della Repubblica, sentiti i loro Presidenti. L'impossibilità o l'estrema difficoltà di costituire una maggioranza parlamentare a sostegno di un Governo, deve essere considerata la ragione principale per uno scioglimento anticipato delle camere. La costituzione afferma nell'art.61 il "principio della continuità", secondo cui sino a quando non siano riunite le nuove camere "sono prorogati i poteri di quelle precedenti". Per divenire membri del Parlamento, la legge stabilisce che alcune persone siano ineleggibili (di soggetti che, per l'attività che svolgono o la carica che ricoprono, come i sindaci di comuni maggiori, sarebbero ingiustamente favoriti nella competizione elettorale). La Costituzione e le leggi stabiliscono i casi di incompatibilità, nei quali lo status di parlamentare non può sommarsi ad un'altra carica.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato; si parla di divieto di mandato imperativo. Per consentire ai parlamentari piena libertà nell'assolvimento delle loro funzioni, ed in particolare per difenderli da eventuali interferenze illecite da parte del potere giudiziario e del potere esecutivo, l'art. 68 Cost. prevede delle particolari immunità. In  nessun caso il parlamentare può essere chiamato a rispondere in un processo, penale o civile, delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, neanche dopo il suo mandato. Il membro del Parlamento gode di una libertà di comportamento e di voto, ed in nome di essa gli è perfino consentito di violare le norme basilari di condotta (insindacabilità). L'art. 68 si riferisce anche ad attività interne al Parlamento. Il parlamentare è libero di esprimere le sue opinioni anche in tv o sui giornali, nella forma che vuole, senza che nessun giudice possa contestargli un'ingiuria o una diffamazione. Deve trattarsi di opinioni connesse al suo ruolo fondamentale. Nella seconda parte, l'art. 68 prescrive che, senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun parlamentare "può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato", a meno che non sia stato condannato con una sentenza irrevocabile, sia colto in flagranza di reato. (immunità penale). I parlamentari "ricevono una indennità stabilita dalla legge", la carica è remunerata.

I Presidenti di Camera e Senato, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e il Presidente della cosrte costituzionale non potevano essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato.

Il Presidente della Repubblica può essere processato solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione e può essere processato soltanto per un reato commesso nell'esercizio delle sue funzioni.

La funzione principale del Parlamento è quella legislativa; segue il potere di dar vita ai Governi e di decretarne la fine. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere; il Parlamento controlla continuamente l'operato del Governo (funzione di controllo sul Governo).Questo avviene in vari modi:

Indirizzando domande scritte al Governo per avere informazioni (interrogazioni) o per chiedere conto del suo operato (interpellanze).

Autorizzando con un'apposita legge di ratifica dei trattati internazionali più importanti tra quelli stipulati dal Governo.

Approvando annualmente il bilancio di previsione (previsione sulle entrate e sulle spese dello Stato nell'anno a venire) ed il rendiconto consuntivo (il risultato conseguito nella gestione dell'anno precedente), presentati dal Governo. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese (legge finanziaria).

Tra le altre funzioni del Parlamento ricordiamo:

a.   La deliberazione dello stato di guerra ed il conferimento al Governo dei poteri necessari;

b.   La concessione con legge dell'amnistia (provvedimento di clemenza che estingue il reato) e dell'indulto (estingue o riduce l pena);

c.    La nomina di commissione d'inchiesta su materie di pubblico interesse.

Alcune deliberazioni competono al Parlamento  in seduta comune. In questi casi deputati e senatori costituiscono un organo collegiale unico e votano insieme. Il Parlamento in seduta comune si riunisce sotto la presidenza del Presidente della Camera dei deputati per:

a.   Eleggere il Presidente della Repubblica

b.   Ascoltarne il giuramento

c.    Metterlo in stato di accusa davanti alla Corte Costituzionale nei casi di alto tradimento e attentato alla costituzione

d.   Eleggere 1/3 dei componenti della Corte costituzionale (5 membri)

e.   Eleggere 1/3 dei membri del Consiglio superiore della magistratura (10 membri).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E IL GOVERNO

Il Presidente della Repubblica

Nella repubblica parlamentare il Capo dello Stato viene eletto dal Parlamento e non è titolare di un potere autonomo; ha funzioni di coordinamento e garanzia fra i tre poteri principali dello Stato. Egli simboleggia l'unità dello Stato ed è il supremo garante del corretto funzionamento delle istituzioni. Il Parlamento, in seduta comune, elegge il Presidente della Repubblica, integrato da 58 delegati eletti dai Consigli regionali. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Può essere eletto ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni d'età e goda dei diritti civili e politici. Nella pratica è sempre avvenuto che la suprema carica dello Stato sia stata attribuita a parlamentari di grande notorietà e prestigio. Il Presidente rimane in carica 7 anni ed è rieleggibile. Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Commissione sempre dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Si è voluto difendere il Presidente da eventuali attentati al suo prestigio con la previsione di una immunità amplissima; egli non è responsabile per i reati commessi nell'esercizio della sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In questi casi viene messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e successivamente giudicato dalla Corte Costituzionale.

Nel rapporto con il Parlamento il Presidente:

Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione

Promulga le leggi

Può inviare messaggi alle camere, in particolare sottoponendo all'attenzione del Parlamento una questione d'interesse pubblico.

Indice il referendum popolare

Nomina 5 senatori a vita

Scioglie le camere sentiti i loro Presidenti; non può però esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato, a meno che essi coincidano del tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Nel rapporto con il Governo, il Presidente:

Nomina il Presidente del Consiglio e i ministri, su proposta di questo

Nomina gli alti funzionari dello Stato

Emana i decreti-legge, i decreti legislativi ed i regolamenti

Autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge d'iniziativa governativa

Ratifica i trattati internazionali previa l'autorizzazione delle camere



Ha il comando delle Forze armate, presiede il consiglio supremo della difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere

Riconosce le persone giuridiche

In relazione al potere giudiziario, il Capo dello Stato:

Nomina 5 giudici della Corte costituzionale

Presiede il Consiglio superiore della magistratura

Può concedere la grazia o commutare le pene a singoli condannati

In ogni caso di impedimento le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni, il Presidente della Camera dei deputati deve indire le elezioni di un nuovo Presidente della Repubblica, entro 15 giorni.

Il Governo

Il Governo è il titolare della funzione esecutiva e dirige l'intera vita della comunità statale, in particolare guidando l'attività dell'amministrazione civile e militare dello Stato. Esso è il vero organo di comando. Secondo l'art.92, il Governo si compone del Presidente del Consiglio e dei ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è il capo del Governo, mantiene l'unità di indirizzo politico, coordina l'attività dei singoli ministri. È nominato dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica deve attivarsi per la nomina del Presidente del Consiglio e la formazione del Governo:

a.   quando è stato appena eletto un nuovo Parlamento

b.   quando c'è una crisi di Governo durante la legislatura.

Nel caso di crisi extra-parlamentare, il Capo dello Stato deve nominare un Presidente del Consiglio; a tal fine procede alla consultazioni (ascolta i pareri degli ex-Presidenti della Repubblica e del Consiglio, dei Presidenti delle camere e dei capi dei vari gruppi parlamentari e dei partiti politici). Quando è evidente che la volontà del Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio è prevalente rispetto alle indicazioni delle forze politiche, si parla comunemente di Governo del Presidente. È un Governo che si costituisce all'origine con una forte impronta da parte del Capo dello Stato. Se il Presidente del Consiglio incaricato dal Presidente della Repubblica, ascoltati a sua volta i partiti, pensa di poter avere un voto di fiducia da parte delle camere, si provvede alla sua nomina formale e alla nomina dei ministri. Dopo la formazione del Governo, il Presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento nelle mani del Capo dello Stato. Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi separatamente presso ciascuna camera per avere la fiducia del Parlamento. Se entrambe le votazioni sono positive, il Governo è nella pienezza dei suoi poteri; quando il Parlamento nega la fiducia, il Governo deve dimettersi ed il Presidente della Repubblica rimettersi a lavoro per trovare un presidente del consiglio adatto.

I ministri sono a capo di un settore specifico (Ministero o dicastero); essi sono 14. Anche per i ministri la scelta cade quasi sempre su parlamentari. Ma non mancano le eccezioni; ad esempio, nel '95-'96, il Governo di Lamberto Dini era costituito esclusivamente da tecnici non parlamentari.

Per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i ministri ed il Presidente del Consiglio, sono giudicati dalla magistratura ordinaria, previa autorizzazione della Camera o del Senato.

Il Consiglio dei ministri si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente del Consiglio. Sono di competenza esclusiva del Consiglio dei ministri le decisioni più importanti del potere esecutivo, in particolare:

a.   La determinazione dell'indirizzo generale del Governo in politica interna e internazionale

b.   La deliberazione dei decreti-legge, dei decreti legislativi, dei regolamenti statali più importanti e dei disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento

c.    La direzione e il controllo dell'amministrazione civile e militare dello Stato

d.   La scelta dei più alti funzionari dello Stato

e.   Il controllo preventivo delle leggi regionali

f. La risoluzione degli eventuali conflitti tra ministri

Le leggi e talvolta la prassi hanno previsto, accanto al Consiglio dei ministri, degli organi:

a)   Il Consiglio di gabinetto (un consiglio dei ministri ristretto, formato dai ministri più importanti e nominato dal Presidente del Consiglio). Si limita a discutere preliminarmente le questioni che saranno affrontate del consiglio dei ministri.

b)   Il Vice-Presidente del Consiglio, che sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

c)   I comitati interministeriali formati da più ministri con competenze in particolari settori.

d)   I sottosegretari ("aiutanti" dei ministri nella conduzione del Ministero). Sono nominati, anch'essi, dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio.

e)   I vice-ministri (sottosegretari ai quali non è attribuita la gestione di uno o più dipartimenti o di uno o più direzioni generali. Nono possono essere più di 10. Sono nominati dal Consiglio dei ministri.)

Sono detti "ausiliari" quegli organi dello Stato che svolgono delle funzioni di sostegno tecnico e normativo nei confronti delle istituzioni più importanti, in particolare del Governo e del Parlamento. I principali sono:

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Svolge un'attività consuntiva nei confronti del Governo, di ciascuna camera e della Regioni su questioni economiche e del lavoro, nonché sulle politiche comunitarie. Il Consiglio ha potere di iniziativa legislativa. Può fare proposte di legge al Parlamento alla pari del Governo e dei membri del Parlamento. Predispone dei rapporti sugli andamenti del marcato del lavoro e sui contenuti della concentrazione collettiva. È un organo collegiale, composto dal Presidente e da oltre 100 membri in rappresentanza delle varie categorie produttive.

Il Consiglio di Stato. Ha funzione giurisdizionale e consultiva nei confronti del Governo e delle Regioni su questioni relative all'attività amministrativa. Si articola in 6 sezioni: le prime tre svolgono attività di consulenza, le ultime tre l'attività giurisdizionale. Nei casi previsti dalla legge i pareri del Consiglio di Stato dono obbligatori, ma quasi sempre il Governo è libero di discostarsene.

La Corte dei conti, che si articola in sezioni centrali e regionali. Svolge una doppia funzione:

a)     Giurisdizionale. Essa decide come giudicare nei procedimenti di responsabilità contabile nei confronti di tutti coloro che maneggiano pubblico denaro; in quelli sulla responsabilità dei funzionari e degli impiegati per danni arrecati all'amministrazione dello Stato, nonché sulle questioni relative alle pensioni dei dipendenti pubblici.

b)     Di Controllo sugli atti del Governo e di alcuni enti pubblici, in particolare la Corte esercita:

Un controllo preventivo e di legittimità, cioè in conformità alla legge, sui molti atti del Governo.

Un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. La Corte controlla che le spese siano state compiute in effettiva conformità alla destinazione prevista dalla legge di bilancio

Un controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati dallo Stato.







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