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ELEMENTI DI DIRITTO PENALE - Concetti introduttivi

diritto



ELEMENTI DI DIRITTO PENALE



TITOLO I

Parte generale



Concetti introduttivi



DIRITTO PENALE


A. Nozione.



Il diritto penale è un complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, con la minaccia di una sanzione, pena, proibisce determinati comportamenti, reati.


È costituito essenzialmente dalle norme contenute nel codice penale e nelle leggi penali speciali.


Comunque sono numerose le disposizioni penali 353b11d contenute nel codice di procedura penale, nel codice civile e in altri testi legislativi.



B. Caratteri.

a)  È diritto statuale, (principio di stretta legalità);

b)  È diritto pubblico, tutela l'interesse pubblico dello Stato alla conservazione e al progresso del corpo sociale;

c)  È diritto autonomo, regole e principi autonomi che trovano applicazione anche quando la norma rinvii ad altre branche dell'ordinamento.




Norma penale.


A. La norma penale è: "ogni disposizione di legge che vieta un determinato comportamento, minacciando l'inflizione di una pena" (c.d. norma incriminatrice).


Elementi costitutivi sono:

Il precetto: comando o divieto;

La sanzione: conseguenza giuridica che deriva dalla inosservanza del precetto.


Rispetto a questi elementi esse possono definirsi:

a)  Norme perfette: contengono precetto e sanzione ben determinati;

b)  Norme imperfette: contengono direttamente il solo precetto o la sola sanzione;

c)  Norme penali in bianco: contengono una sanzione ben determinata, mentre il precetto ha carattere generico, specificato da atti normativi di grado inferiore.






B. Caratteri.

a)  L'imperatività, la norma una volta posta in essere, diventa obbligatoria per tutti coloro che si trovano nello Stato;

b)  La statualità, in quanto essa deriva soltanto dallo Stato.




Fonti del diritto penale e il principio di legalità.


A. Generalità.

Art. 25 Costituzione: il legislatore ha riservato allo Stato ogni competenza normativa in materia penale, principio della statualità, e ha disposto che fonti del diritto penale sono solo la legge ordinaria e gli atti ad essa equiparati, principio di legalità.


La consuetudine nel diritto penale, ha efficacia limitata. Si applica solo la consuetudine integratrice se opera in senso favorevole all'imputato.



B. Principio di legalità, (nullum crimen, nulla poena sine lege).

Art. 25 Cost., commi 2 e 3:

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso;

Nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.


Questi due principi trovano applicazione negli artt. 1 e 199 del codice penale.



C. Conseguenze del principio di legalità.

a)  Tipicità del reato: un fatto non può considerarsi reato se una legge non lo preveda come tale al momento della sua commissione;

b)  Riserva di legge: le pene e le misure di sicurezza devono essere espressamente stabilite dalla legge;

c)  Divieto di analogia: quando un fatto non è previsto dalla legge come reato non è possibile applicare la stessa disciplina prevista per un fatto analogo.




Codice penale.

È la fonte principale del diritto penale in Italia. È stato emanato con R.D. 19/10/1930, entrato in vigore l'1/7/1931, noto come "codice Rocco".


Si divide in 3 libri:

Libro I: parte generale, comune a tutti i reati;

Libro II: elenca i singoli delitti;

Libro III: elenca le contravvenzioni.







Il reato: concetti generali



Definizione e soggetti.


A. Definizione.

Reato in senso precettivo è quel comportamento umano che il legislatore ritiene contrario ai fini dello Stato ed al quale ricollega l'applicazione di una pena criminale.


In senso fenomenico è la violazione della norma incriminatrice.


Quindi per reato può intendersi tanto la fattispecie astratta previstain una norma incriminatrice, quanto quella concreta, costituita da un accadimento della vita di relazione e concretatasi nella violazione della norma anzidetta.


N.B. E' il tipo di sanzione che caratterizza il reato, e lo distingue da altri comportamenti illeciti, ad es. l'illecito civile, che comporta il risarcimento in denaro, e l'illecito amministrativo, sanzionato con pene disciplinari, fiscali e di polizia.



B. Soggetto attivo.

È colui che pone in essere il comportamento vietato dalla norma.


In rela zione al sogg si distingue in:

a)  Reati comuni: posti in essere da qualunque sogg. La norma si riferisce a "chiunque".

b)  Reati propri: commessi solo da sogg che rivestono una determinata qualità.



C. Soggetto passivo.

Nel codice è la "persona offesa dal reato". È il titolare del bene o dell'interesse che la norma giuridica tutela.


Può essere un singolo individuo o una persona giuridica, ivi compreso lo Stato.


Quando un reato lede o pone in pericolo più beni-interessi, appartenenti a sogg distinti, si dice plurioffensivo.


Il danneggiato dal reato, distinto dal sog passivo, è colui che dal reato ha subìto un danno civilmente risarcibile, pur senza essere titolare del bene giuridico protetto.




Oggetto giuridico del reato e danno criminale.

Il bene giuridico protetto è l'oggeto giuridico del reato.


Il danno criminale consiste nell'offesa arrecata dal reato al bene giuridico tutelato; può assumere due forme:

a)  Lesione: il bene è stato effettivamente violato;

b)  Messa in pericolo: il bene è stato solo minacciato.



Delitti e contravvenzioni.

I reati si distinguono in due grandi categorie: delitti e contravvenzioni.


Il codice penale, all'art. 39, stabilisce che il criterio di distinzione è il diverso tipo di sanzione per esse previsto, criterio formale:

I delitti sono puniti con le pene della reclusione e della multa;

Le contravvenzioni con l'arresto e ammenda.





Struttura del reato



Elementi.

Si distinguono due specie di elementi:

Essenziali, indispensabili per la sua stessa esistenza;

Accidentali, la cui presenza non influisce sull'esistenza del reato, ma solo sull'entità della pena, (circostanze aggravanti ed attenuanti: artt. 61 e 62 c.p.).


Gli elementi essenziali generali, cioè necessari per l'esistenza di tutti i reati sono due:

Oggettivo;

Soggettivo.



Elemento oggettivo.

È dato da una condotta umana, da un evento che è il risultato di essa e dal rapporto di causalità fra l'uno e l'altro.( art. 40, comma 1, c.p.).


Comprende:

a)  Una condotta umana, un comportamento che costituisce reato; può essere:

Positiva: quando si concreta in un'attività fisica del sogg,

Negativa: si concreta in una omissione del sogg, di un'azione che per legge lui aveva il dovere di compiere;

b)  L'evento, cioè un effetto o risultato della condotta; non è un elemento essenziale in quanto esistono reati di pura condotta, (es. l'evasione); esistono invece reati con una pluralità di eventi; nonché reati aggravati dall'evento;

c)  Il rapporto di causalità, legame che deve intercorrere tra il comportamento costituente il reato e la conseguenza che esso produce.


Affinché esista la cusalità occorre:

Che il sogg attivo con la sua condotta abbia posto in essere una qualunque condizione dell'evento, senza cui esso non si sarebbe verificato, (art. 41);

Che l'evento non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali idonei da soli a determinarlo.








Elemento soggettivo.

La c.d. "volontà colpevole" è la partecipazione della volontà del sogg attivo al fatto costituente reato. Consiste nella coscienza e volontà dell'azione od omissione, (art. 42, c.p.), e può assumere 2 forme: dolo o colpa.


N.B. Presupposto di una volontàcolpevole è l'imputabilità, cioè la maturità e la sanità mentale del reo.


A. Il dolo.

Forma tipica della volontà colpevole, (art. 42). Il delitto è doloso quando l'evento dannoso o pericoloso, risultato dell'azione, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione, (art. 43).


Esso presuppone:

a)  La visione anticipata dell'evento, (c.d. momento conoscitivo);

b)  La volontà diretta alla realizzazione del fatto rappresentato, (c.d. momento volitivo).


Possono ricorrere tipi differenti di dolo:


DOLO GENERICO E SPECIFICO

Si ha dolo generico quando basta che sia voluto il fatto descritto nella norma incriminatrice e non occorre indagare sul fine voluto;

Si ha dolo specifico quando la legge richiede, da parte del reo, l'intenzione;

DOLO DI DANNO E DI PERICOLO

Si ha dolo di danno se il sogg ha voluto effettivamente ledere il bene protetto dalla norma, (es. lesione volontaria);

Si ha dolo di pericolo se il sogg ha voluto solo minacciare il bene, (es. delitto di attentato).

DOLO D'IMPETO E DOLO DI PROPOSITO

Ricorre il dolo d'impeto qundo è il risultato di una decisione improvvisa e viene subito eseguito;

Si ha il dolo di proposito quando trascorre un notevole lasso di tempo tra il momento conoscitivo e quello volitivo.


N.B. dal dolo occorre tenere separato il movente del reato: è il motivo per cui il sogg compie il fatto e, generalmente tale motivo è irrilevante.



B. La colpa.

Forma meno grave di volontà colpevole, manca  la volontà nel sogg di causare l'evento.


Si ha in tutti i casi in cui il sogg ha agito con scarsa attenzione o con leggerezza.


Può essere:

a)  Generica; può derivare da:

Imprudenza, agire senza le dovute cautele;

Negligenza, agire senza l' attenzione necessaria;

Imperizia, inettitudine o scarsa preparazione professionale, di cui il sogg è perfettamente cosciente.



b)  Specifica: deriva dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, cioè dalla violazione di norme.


Quando il sogg abbia previsto l'evento senza averlo voluto, si ha un'ipotesi particolare di colpa detta "colpa cosciente".



C. Responsabilità oggettiva.

In alcuni casi eccezionali il sog è chiamato a rispondere dei risultati della sua azione anche se nessun rimprovero in ordine ad essi può essergli mosso. L'evento è posto a carico del sog sulla base del solo rapporto di causalità.


I principali casi di questo tipo, detti di responsabilità oggettiva, sono:

a)  Delitto preterintenzionale: il sog cagiona un evento più grave di quello voluto. Unici casi previsti sono l'omicidio e l'aborto.

b)  Delitti aggravati dall'evento: l'ulteriore evento dannoso o pericoloso è posto acarico del sog sulla base del solo rapporto di causalità.


N.B. In materia contravvenzionale, (art. 42), per configurare l'elemento soggettivo è sufficiente la colpa.




Cause di esclusione del reato.

Per l'esistenza di un reato è anche necessario che non ricorrano cause soggettive od oggettive di esclusione del reato, cioè dei fatti, (espressamente previsti dalla legge), in presenza dei quali un fatto che normalmente costituisce reato, va esente da pena.




Cause oggettive di esclusione del reato.

Sono dette anche "cause di giustificazione". La loro presenza esclude l'antigiuridicità del fatto.

Le cause sono:


A. Consenso dell'avente diritto, art. 50 c.p.

Il consenso del titolare del bene o del diritto protetto esclude la illeicità, in quanto viene a priori a cadere la possibilità di un danno. Le condizioni affinché il consenso sia efficace sono:

a) Validità: deve essere prestato da una persona capace di intendere e di volere;

b) Libertà: deve essere frutto di una scelta volontaria;

c) Che abbia per ogg un diritto disponibile


B. Esercizio di un diritto, art. 51 c.p.

Il titolare di un diritto, nell'esercizio di esso può compiere alcuni atti che normalmente costituiscono reato.


Presupposti sono:

Esistenza di un diritto;

Che il diritto sia esercitato dal suo titolare;

Che il suo esercizio non superi i limiti.



C. Adempimento del dovere, art. 51 c.p.

Del fatto risponderà il superiore gerarchico del sog.


Il dovere deve essere imposto

a)  Da una norma giuridica

b)  Da un ordine legittimo


Un caso particolare è quello dell'uso legittimo delle armi. L'art. 53 c.p. stabilisce che "non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità o di impedire la consumazione dei delitti di strage, omicidio volontario, rapina amano armata, ecc."[1]


Le condizioni perché si possa invocare la scriminante sono:

a)  Che il sogg sia determinato dal fine di adempiere un dovere;

b)  Che il sogg sia costretto all'uso delle armi dalla necessità.



D. Legittima difesa, art.52 c.p.

Se c'è un pericolo attuale per il proprio od altrui diritto, derivante da un'aggressione il sogg può reagire compiendo in danno dell'aggressore un'azione che normalmente costituisce reato, sempre che tale azione sia assolutamente necessaria.


Requisiti dell'aggressione:

a)  Oggetto dell'offesa deve essere un diritto;

b)  L'offesa deve essere ingiusta;

c)  Il pericolo minacciato deve essere attuale.


Requisiti della reazione:

Deve essere necessaria;

Deve essere proporzionata all'offesa.



E.  Stato di necessità, art. 54 c.p.

Ricorre pericolo attuale di un danno grave alla persona, il sogg può compiere in danno di un terzo un'azione che normalmente costituisce reato,sempre che sia necessaria, proporzionata al pericolo e sempre che il sogg non abbia un particolare dovere di esporsi al pericolo stesso.


Purché ricorra lo stato di necessità occorre:

L'esistenza di una situazione di pericolo attuale, da cui possa derivare un danno grave alla persona che non lo abbia causato né sia tenuta ad esporsi;

Un'azione lesiva assolutamente necessaria e proporzionata.








Cause soggettive di esclusione del reato.

Sono le c.d. "scusanti", che fanno venir meno la colpevolezza, cioè l'elemento soggettivo, (il dolo o la colpa).


A. Determinano l'esclusione del nesso psichico, (coscienza e volontà dell'azione, ex art. 42 c.p.).


Incoscienza indipendente dalla volontà: in tutti i casi in cui il sogg è in stato di totale incoscienza che non può farsi risalire alla volontà, neppure a titolo di colpa;

Forza maggiore (art. 45 c.p.): forza esterna all'uomo che determina inevitabilmente il sogg dell'azione, anche contro la sua volontà;

Costringimento fisico (art. 46 c.p.): ipotesi di forza maggiore in virtù della quale l'autore del reato è la longa manus di altro soggetto che è l'unico responsabile del reato.



B. Determinano la mancanza di dolo o colpa.


Il caso fortuito (art. 45 c.p.): quando si verifica per effetto del comportamento dell'agente, un evento da lui non voluto, né da lui causato per imprudenza o negligenza;

Errore sul fatto costituente reato (art. 47 c.p.): inesatta percezione della realtà del sogg che, quindi, ritenga di porre in essere un fatto concreto diverso da quello vietato. Esso per essere rilevante, deve essere:

a) essenziale, deve cadere su uno o più degli elementi essenziali richiesti per l'esistenza del reato;

b)   scusabile, tale che al sogg non possa essere mosso alcun rimprovero.





Manifestazioni del reato



Reato consumato e reato tentato.


A. Differenza.

Il reato è consumato, (o perfetto), quando l'agente ha realizzato un fatto concreto conforme alla ipotesi astratta delineata dal legislatore.


Il delitto è tentato, (art. 56 c.p.), quando la fattispecie criminosa è stata realizzata dal sogg solo in parte.



B. Caratteri del tentativo.

È necessario che il sogg attivo abbia posto in essere "atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto".


La pena per il delitto tentato è quella prevista per il delitto consumato ridotta fino ad 1/3.






C. Desistenza e recesso attivo.

Si ha desistenza, (art. 56 c.p.), quando l'agente volontariamente interrompe l'attività criminosa. Determina l'impunità a meno che l'attività criminosa determini di per sé reato.


Si ha recesso attivo, (art. 56 c.p.), quando l'agente volontariamente si adopera per impedire il verificarsi dell'evento. Comporta una diminuzione della pena.


La L. n. 304/82, art. 5 stabilisce che in caso di recesso attivo dai delitti di terrorismo ed eversione la punibilità è esclusa.




Circostanze del reato.


A. Generalità.

Le circostanze sono elementi accidentali del reato che non sono indispensabili per la sua esistenza. Influiscono solo sulla gravità del reato.

Si distinguono in:

Aggravanti ed attenuanti

Comuni e speciali.


B. Aggravanti comuni. Art.61 c.p.

Aver agito per motivi abietti o futili;

Avere commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro;

Avere,nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

Avere adoperato sevizie o aver agito con crudeltà;

Aver approfittato delle circostanze di tempo, luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

Avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione;

L'avere, nei delitti contro il patrimonio ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionatoalla persona offesa un danno patrimoniale grave;

L'avere aggravato le conseguenze del delitto commesso;

Aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione ovvero alla qualità di un ministro di culto;

Avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, ecc;

Aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità.


N.B. l'art. 1 del D.L. n. 625/79, prevede come aggravante comune per tutti ireati dolosi l'aver commesso il fatto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.











C. Circostanze attenuanti comuni. Art. 62 c.p.

Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

Aver reagito in stato d'ira, determinato da una provocazione;

Aver agito per suggestione;

Avere, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale tenue;

Essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

Aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno con il risarcimento e, quando sia possibile, con la restituzione, o l'essersi, prima del giudizio e fuori dell'ipotesi preveduta nell'ultimo capoverso dell'art. 56 c.p., adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.



D. Altre circostanze. Art. 62bis c.p.

Sono le cosidette attenuanti generiche.



E.  Valutazione delle circostanze e la rilevanza dell'errore a seguito della L. n. 19/90.

Ha modificato il testo dell'art. 59 c.p. e, ispirandosi al principio di colpevolezza, subordina l'applicabilità delle aggravanti ad una conoscenza della loro sussistenza da parte del sogg agente.

L'aggravio di pena è riconosciuto solo se la circostanza era stata ignorata dal sog per suo errore determinato da colpa o per sua colpa.


La valutazione quindi, si distingue in:

Le circostanze attenuanti sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciutte o ritenute inesistenti;

Le circostanze aggravanti sono valutate a carico del sog solo se da lui conosciute o ignorate per colpa.



F.  Concorso di circostanze omogenee.

Nel caso di più circostanze omogenee, si fa luogo a tanti aumenti o diminuzioni di pena, quante sono le circostanze.


Tale cumulo è escluso nel caso di:

Circostanza specifica: la circostanza che, pur essendo prevista per un numero indeterminato di casi, è contemplata per un solo reato. In tal caso si applica nel concorso solo tale circostanza specifica;

Circostanza complessa: la circostanza che comprende in sé un'altra circostanza: in tal caso si fa luogo all'assorbimento delle due in quella complessa.



G. Concorso di circostanze eterogenee: il giudizio di prevalenza o equivalenza.



Si procede ad un giudizio di prevalenza rimesso al giudice di merito che vi provvede insindacabilmente.


Nel caso vi sia equivalenza tra aggravanti ed attenuanti si applica la pena che sarebbe stata inflitta senza il concorso di alcuna circostanza.



Concorso di persone nel reato.


A. Nozione e tipi.

Può essere di 2 tipi:

Concorso necessario: quei reati che per loro natura non possono essere commessi da una sola persona;

Concorso eventuale. È disciplinato dall'art. 110 c.p. che dispone: " quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita".



B. Aggravanti ed attenuanti.

Gli artt. 112 e 114 c.p. prevedono agravanti e diminuenti di pena.


La pena è aumentata:

a)  Per i promotori o gli organizzatori;

b)  Per coloro che hanno detterminato a commettere il reato un  incapace;

c)  Quando il numero dei partecipanti sia  di 5 superiore a 5.


La pena può essere diminuita:

a)  Per coloro che hanno avuto una parte minima;

b)  Per i minori di anni 18 e gli infermi di mente;

c)  Per le persone determinate a commettere il reato da soggetti rispetto ai quali si trovano in stato di soggezione.



C. Elementi del concorso.


Pluralità di agenti

Realizzazione dell'elemento oggettivo del reato

Contributo causale alla verificazione del fatto

Volonta di cooperare nel reato



D. L'agente provocatore.

Riferimento all'eemento soggettivo, l'agente provocatore è colui[2] che spinge altri a commettere dei reati al fine di farle scoprire e punire.


È esente da responsabilità, perché agisce nell'adempimento del dovere, previsto dall'art. 348 c.c.p.


Ma esiste la responsabilità se egli provoca un proposito criminoso prima inesistente.











Concorso di reati.

Si ha quando un sogg viola più volte la legge penale e commette, quindi, più reati.


Può essere:

a)  Materiale: i reati sono commessi con una pluralità di azioni od omissioni;

b)  Formale: i vari reati sono realizzati con una sola azione od omissione.


Quest'ultimo a sua volta può essere:

i. Eterogeneo, quando con una sola azioneod omissione si violano diverse disposizioni di legge;

ii. Omogeneo, con una sola azione od omissione si compiono più violazioni della medesima disp di legge.


Nel caso di a) si fa luogo al cumulo delle pene, (artt. 72-80 c.p.).


Nel caso b) si applica la pena prevista per reato più grave aumentata fino al triplo, (art. 81, comma 1, c.p.).




Reato continuato. (art. 81, comma 2, c.p.).

Quando con una pluralità di azioni od omissioni, esecutive di uno stesso disegno criminoso, si commettono più violazioni della stessa o diversa disposizione della legge penale, anche in tempi diversi.


Requisiti sono:

a)  Pluralità di azioni od omissioni;

b)  Pluralità di violazioni della stessa o di diversa disposizione di legge;

c)  Identità di disegno criminoso.


La pena applicata è quella prevista per il concorso formale.




Reato impossibile.

Si verifica:

Nel caso di inidoneità dell'azione;

Nell'ipotesi che manchi l'oggetto dell'azione, cioè l'oggetto materiale del reato.


Se si verifica un delitto impossibile, il giudice ha la facoltà di ordinare che l'imputato, prosciolto, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.[3]










Il reo.



L'imputabilità.


A. Generalità.

Il reo è l'autore di un reato.


Presupposto per la punibilità è la sussistenza, al momento della commissione del fatto, della capacità di intendere e di volere. ( c.d. "imputabilità", art. 85 c.p.)


La capacità di intendere è la capacità del sogg di rendersi conto del valore sociale dell'atto che si compie.


La capacità di volere consiste nella idoneità della persona a determinarsi in modo autonomo.



B. Casi.


La minore età, artt. 97 e 98 c.p.

Si distinguono due diverse fasce di età:

Fino ai 14 anni compiuti, è categoricamente esclusa ogni capacità di intendere e di volere;

Dai 14 ai 18 anni, non vige alcuna presunzione di incapacità e l'impunibilità del minore deve essere accertata caso per caso.


L'infermità mentale, artt. 88-89 c.p.

L' infermità può essere:

Totale, esclude la capacità;

Parziale, la capacità è solo ridotta.


Gli stati emotivi e passionali non escludono l'imputabilità. (art. 90 c.p.).


Il sordomutismo, art. 96 c.p.

Non c'è soluzione definitiva, quindi:

Quando si riconosce che la capacità di intendere e di volere è piena, il sordomuto è imputabile;

Se, invece, si accerta che la capacità non c'è, egli è parificato all'individuo affetto da vizio totale di mente;

Se si accerta che essa è grandemente scemata, egli è parificato all'individuo affetto da un vizio parziale di mente.


L'ubriachezza, art. 91 c.p.

Se è accidentale esclude l'impunibilità.


Se, invece, è volontaria o preordinata, non è esclusa l'impunibilità.


L'ubriachezza abituale, disciplinata dall'art. 94 c.p., comporta un aumento di pena e l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia.





Intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, artt. 94 e 95 c.p.

Si verifica quando, per effetto dell'abuso continuato di droga o di alcool, si produce un'alterazione psichica del sogg, tipica del vizio di mente.


Si applicano le norme degli artt. 88-89 c.p.



C. Conclusioni.

Se l'incapacità è totale, il sogg è esente da pena, ma nel caso che essa dipenda da infermità può essere sottoposto alla misura del ricovero in manicomio giudiziario.


Se l'incapacità è parziale, il sogg andrà condannato ad una pena minore di quella prevista.




Capacità a delinquere.

L'art. 133 c.p. disponeche, nella determinazione della pena da infliggere all'autore di un reato, il giudice deve tenere conto oltre che della gravità del reato, anche della capacità a delinquere del reo.


Essa consiste nella tendenza o inclinazione dell'individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale.




Pericolosità criminale, artt. 99-109 c.p.

È un grado particolarmente intenso di capacità a delinquere, cioé la notevole probabilità che il sogg commetterà altri reati.


Influisce sulla misura della pena.


Il c.p. prevede 4 forme specifiche di pericolosità criminale, che delineano 4 figure di reo:

Recidivo

Delinquente abituale

Delinquente professionale

Delinquente per tendenza

















La pena



Concetto di pena.


A. Generalità.

La pena, (c.d. pena criminale), è la sanzione giiuridica che viene irrogata dallo Stato, (Autorità giudiziaria), a carico del reo, mediante un particolare procedimento, il processo penale.


Il carattere principale della pena è dato dalla "afflittività".


L'art. 27 della Costituzione stabilisce che "le pene non possono essere trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".


Esse si distinguono in:

Principali

Sostitutive delle pene detentive

Accessorie



B. Pene principali.

Sono:

a)  Per i delitti:

Ergastolo

Reclusione; da 15gg a 24 anni;

Multa; da L. 10.000 a L. 10.000.000.

b)  Per le contravvenzioni:

Arresto; da 5gg a 3 anni;

Ammenda; da L. 4.000 a L. 2.000.000.



C. Pene sostituive.

Sono:

a)  La semidetenzione, (art. 55, L. n. 689/81);

b)  La libertà controllata, (art. 56, L. n. 689/81);

c)  La pena pecuniaria di specie corrispondente.


Le condizioni per la sostituzione sono:

Determinati limiti quantitativi nella pena detentiva da infliggere, in particolare: un anno per la semidetenzione; sei mesi per la libertà controllata; 3 mesi perla pena pecuniaria;

Reati di competenza del Pretore, esclusi i reati elencati nell'art. 60, L. n. 689/81;

Particolare situazione soggettiva del reo, art. 59, L. n. 689/81.










D. Pene accessorie.

Sono:

Interdizione dai pubblici uffici

Interdizione da una professione o da un'arte

Interdizione legale

Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, (art. 32bis c.p.);

L'incapacità a contrattare con la P.A., (artt. 32ter e 32quater);

Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio, (art. 34 c.p.);

Sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte

Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, (art. 35bis);

Pubblicazione della sentenza di condanna, (art. 36 c.p.).


Le prime sei pene sono per i soli delitti.

La settima e l'ottava sono per le sole contravvenzioni.

La pubblicazione è comune.


La loro applicazione è in genere automatica. Devono essere ordinate dal giudice solo nel caso in cui la legge rimetta alla sua discrezionalità la loro applicazione o durata.



E.  Le innovazioni ex L. n. 689/81, (depenalizzazione).

Ha modificato la materia delle pene accessorie. infatti, tale legge, rispetto all'art. 19 del c.p.:

Ha abolito la pena accessoria della perdita della capacità di testare e della nullità del testamento fatto prima della condanna;

Ha modificato la pena accessoria prima denominata perdita o sospensione dell'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale;

Ha introdotto tre pene accessori, quelle dei n. 4,5 e 8.


Le pene pecuniarie in caso di insolvibilità del condannato si convertono secondo le modalità previste dall'art. 136 c.p., (librtà controllata o, per somme > un milione, lavoro sostitutivo).




Determinazione della pena.

Di regola la pena è indicata tra un max ed un min e spetta al giudice determinare in concreto la pena da infliggere. Tale discrezionalità non è illimitata, perché il giudice deve basarsi sull'art. 133 c.p.


La gravità del reato va desunta:

Dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

Dalla gravità dle danno o del pericolo causato alla persona offesa dal reato;

Dall'intensità del dolo o dal grado della colpa.


La capacità a delinquere:

Dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

Dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

Dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.



La punibilità. Cause di estinzione.

La punibilità è la possibilità in cncreto di irrogare la sanzione.


Può estinguersi grazie a:

Cause di estinzione del reato: estinguono la punibilità in astratto;

Cause di estinzione della pena: estinguono la punibilità in concreto.


Cause di estinzione della punibilità sono:

a)  Morte del reo, (artt. 150 e 171 c.p.);

b)  Amnistia, (art. 151 c.p.): atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena. È concessa con legge, (art. 79 Cost.). è rinunciabile dall'imputato. Può essere:

Propria, estingue il reato;

Impropria, interviene dopo la sentenza, estingue le pene principali e quelle accessorie.

c)  Indulto, (art. 174 c.p.), clemenza generale opera sulla sola pena principale. Non estingue le pene accessorie;

d)  Grazia, (art. 174), atto di clemenza particolare, individuale, presuppone una sentenza irrevocabile di condanna ed è rimesso, (art. 87 Cost.), al potere discrezionale del Presidente della Repubblica, opera solo sulla pena principale;

e)  Prescrizione, rinuncia da parte dello Stato a punire dopo il trascorere di un certo periodo di tempo dalla condanna o dal reato:

Prescrizione del reato, trascorso il tempo previsto dall'art. 157 dalla consumazione del reato senza che sia intervenuta alcuna sentenza irrevocabile il reato è estinto.;

Prescrizione della pena, trascorso il tempo previsto dagli artt. 172-173 c.p. senza che la condanna sia stata eseguita, la pena principale è estinta.

f) Oblazione, consiste nel pagamento di una somma prima dell'apertura del dibattimento o del decreto di condanna:

Oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda, (art. 162 c.p.), è un diritto dell'imputato e consiste nel pagamento di un terzo del max;

Oblazione dlle contravvenzioni punite con pena alternativa, (detentiva o pecuniaria, art. 162bis c.p.)facoltativa a discrezione del giudice, si paga la metà dell'ammenda.

g)  Perdono giudiziale, (art. 169 c.p.), rinuncia dello Stato a condannare un minore di anni 18, mai condannato, che abbia commesso un reato non grave. Estingue il reato;

h)  Sospensione condizionale della pena, (artt. 163 e ss. C.p.), sospendere l'esecuzione a condizione che entro un certo periodo di tempo il colpevole non commetta altri reati;

i) Libertà condizionale, (artt. 176-177), concessione di un premio ad un condannato che durante la detenzione abbia dato prova di buona condotta;

j) Riabilitazione, (artt. 178 e ss. C.p.), estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condotta dopo che sia trascorso il periodo di 5 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o estinta;

k)  Nonn menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziario, (art. 175), concessa dal giudice nel caso di prima condanna per reati non gravi;

l) Patteggiamento, (artt. 444-445 c.p.), il reato di patteggiamento è estinto se nel termine di 5 anni, per ildelitti, o di 2 anni, per le contravvenzioni, l'imputato non commetta un reato della stessa indole.








Misure di sicurezza.


A. Definizione e caratteri.

Sono speciali provvedimenti di carattere educativo, curativo e cautelativo, applicabili dall'autorità giudiziaria.


I presupposti sono:

La commissione di un reato

La pericolosità criminale del reo.


Si differenziano dalla pena per:

Funzione, la misura di sicurezza ha esclusivamente funzione di emenda del colpevole;

Destinatari, si applica anche ai sogg non imputabili;

Durata, ha una durata determinata nel minimo, ma indetermnata nel max.



B. Tipi.

Personali, limitano la libertà personale del sogg, possono essere detentive e non detentive;

Patrimoniali, incidono sul patrimonio.


Misure di sicurezza detentive:

Le assegnazioni ad una colonia agricola o casa di lavoro;

L'assegnazione ad una casa di cura e di custodia;

Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario;

Il riformatorio giudiziario;


Misure non detentive:

Libertà vigilata

Divieto di soggiorno

Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

Espulsione dello straniero dallo Stato


Misure patrimoniali:

Cauzione di buona condotta, deposito di una somma presso la Cassa delle ammende, da l. 200.000 a l. 4.000.000, per la max durata di 5 anni;

La confisca, espropriazione a favore dello Stato di cose che servono a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, ovvero di cose la cui fabbricazione, uso detenzione o alinazione costituisce reato.














Conseguenze civili del reato.


A. Generalità.

Un determinato fatto, può costituire anche un illecito di diversa natura, oltre che penale, e, quindi da esso possono derivare conseguenze giuridiche diverse ed ulteriori rispetto a quelle penali.


La max parte dei reati, in particolare dei delitti, costituisce generalmente anche un illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui deriva anche una sanzione civile. In alcuni casi è la stessa norma civile che prevede la sanzione, (civile), per un illecito penale; così:

a)  Gli eccessi, le sevizie, le minaccie o le ingiurie gravi possono essere causa di separazione personale tra coniugi, (art. 151 c.c.);

b)  La condanna per det delitti può essere causa di divorzio;

c)  L'omicidio, il tentato omicidio o la falsa denuncia del de cuius importa indegnità a succedere, (art. 463 c.c.), nonché la revocazione della donazione per ingratitudine, ( art. 801 c.c).


Le conseguenze di natura civile più importanti, sono previste nel Titolo VII del libro I del c.p., e sono: le restituzioni, il risarcimento, l'obbligo del rimborso delle spese per il mantenimento del condannato allo Stato e l'obbligazione civile per l'ammenda.






Questa formulazione è quella risultante dalle modifiche apportate dall'art. 14 della L. n. 152/75, legge Reale.

Per lo più si tratta di elementi appartenenti alla p.g.

Questo è uno dei 2 casi in cui si applica una misura di sicurezza senza che sussista un reato. L'altro è l'istigazione e l'accordo criminoso che, da soli, non costituiscono reato.






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