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Donazioni - Spirito di liberalità (animus donandi)

diritto



Donazioni


La donazione è,secondo l'art. 769,il contratto con il quale,per spirito di liberalità,una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario),disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (di dare e non di fare). Essa presenta una struttura bilaterale,in quanto è necessario,per la sua perfezione,il consenso,l'incontro della volontà di due parti:occorre la volontà del donante di arricchire l'altra senza corrispettivo e l'accettazione dell'altra. Solo in via eccezionale tale accettazione non è necessaria:questo nell'ipotesi di donazione obnuziale.

Elementi denotativi del contratto di donazione sono quindi lo spirito di liberalità e l'arricchimento.

Spirito di liberalità (animus donandi): costituisce la causa del contratto,che non si identifica (come per tutti gli altri contratti) con il motivo che induce il soggetto a compiere l'atto;

Arricchimento del donatario: ovvero l'incremento del patrimonio del donatario,non un mero vantaggio (come si riscontra nei negozi a titolo gratuito come il comodato o il mandato gratuito). L'arricchimento può realizzarsi o disponendo a favore di un altro soggetto di un diritto,oppure assumendo verso il donatario un'obbligazione di dare e non di facere.



Rispetto la donazione è inammissibile la figura del contratto preliminare. Infatti la donazione deve essere spontanea,non si può avere un contratto diretto a creare l'obbligo di concludere una donazione che il soggetto deve essere libero di compiere o no. Per questo motivo,anche la promessa di donazione è nulla.


Donazione remuneratoria

E' una donazione qualificata dalla peculiarità dei motivi, è fatta per riconoscenza,in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione o per riconoscenza (art. 770). La donazione remuneratoria ha un tratta 232e47c mento differenziato rispetto la donazione ordinaria poiché è irrevocabile (art. 805),non obbliga a prestare gli alimenti per il donante (art. 437),ma comporta a carico del donante la garanzia per evizione,nei limiti di cui all'art. 797 n. 3 (fino alla concorrenza dell'ammontare delle prestazioni ricevute dal donante.

Mentre la donazione remuneratoria è una donazione,non va qualificata come tale la liberalità che si suol fare in occasione di servizi resi,purché la remunerazione non ecceda i limiti di una normale proporzionalità. Non costituiscono donazioni in senso proprio le liberalità elargite in conformità agli usi (art. 770 comma 2 ).

Donazioni, negozi gratuiti,liberalità non donative

La donazione rientra nella categoria dei negozi a titolo gratuito. Non qualsiasi negozio a titolo gratuito è di per sé una donazione. Il carattere della gratuità importa solo l'assenza di corrispettivo,ma non implica l'arricchimento dell'altra parte,elemento essenziale nella figura della donazione. Esistono numerosi negozi gratuiti che non costituiscono una liberalità,in quanto il soggetto che compie l'atto non subisce alcuna privazione dei beni esistenti nel proprio patrimonio (comodato,mandato gratuito,prestazione di opere senza compenso). Il codice civile contempla una serie di contratti tipici diversi dalla donazione,che sono o possono essere a titolo gratuito;il comodato,ad esempio,è un contratto essenzialmente gratuito (art.1803 comma 2),il mandato,il deposito,il mutuo,il trasporto,possono essere tanto onerosi quanto gratuiti a seconda della volontà delle parti. Queste figure contrattuali, nel caso in cui prevedano una prestazione senza corrispettivo,non integrano la donazione, che si configura come un modello contrattuale autonomo e distinto rispetto alle stesse. Le suddette figure non implicano necessariamente un intento di liberalità del soggetto che esegue la prestazione a vantaggio dell'altro,ma potrebbero trovare giustificazione in un mero rapporto di cortesia o in un rapporto interessato per lo stesso autore della prestazione.

A  questa ipotesi se ne aggiungono altre, che vengono individuate come figure di negozio gratuito atipico,che comporta l'esecuzione di attribuzione o di prestazioni non remunerate, ma neppure giustificate da un intento liberale (es. imprenditore che distribuisce gratuitamente campioni del proprio prodotto a fini pubblicitari). Non si tratta in questi casi di contratto di donazione.

Va distinta dalla donazione e dai contratti gratuiti l'adempimento dell'obbligazione naturale,che comporta un'attribuzione patrimoniale spontanea, ma non liberale,poiché in adempimento di un dovere morale o sociale (art. 2034).

Esistono atti di liberalità che non integrano la figura della donazione: è il caso dei regali d'uso,di cui all'art. 770 e della donazione indiretta,ossia della liberalità attuata mediante negozio diverso da un contratto di donazione tipico.

In conclusione,si può dire che la donazione è un tipo di contratto a sé stante,tipico, a scopo di liberalità,caratterizzato da una propria struttura e disciplina,che però non esaurisce la categoria dei contratti gratuiti dove non si applica la disciplina della donazione, e la categoria dei negozi inter vivos,perché sussistono altri casi di liberalità non riconducibili alla donazione.



Donazione indiretta

La figura della donazione indiretta rientra nella figura generale del negozio o procedimento indiretto: sia donazione indiretta quando le parti,per raggiungere l'intento di liberalità,anziché utilizzare lo schema negoziale disciplinato dalla legge,ne abbiano adottato un altro,caratterizzato da causa diversa. ­­Anche la vendita a prezzo inferiore al valore della cosa (negozio misto con donazione) viene ricondotta alla figura della donazione indiretta. E' necessario,affinché si tratti di negozio misto,che siano presenti caratteri strutturali e morfologici di entrambi i negozi (quello di vendita e di donazione). Se soggetto decide di vendere per 100 ciò che vale 200,il contratto stipulato ha la struttura della vendita e resta tale sostanzialmente,con un effettivo scambio di prestazioni. In questo caso è corretto dire che si ha una donazione soltanto indiretta,nel senso che l'elemento di liberalità è ravvisabile nella parte di valore del bene non remunerato dal prezzo pattuito e pertanto donato dall'alienante all'acquirente.

Qualora, pur dicendo di voler vendere,si pattuisce un prezzo simbolico (nummo uno )che non ha neppure importanza se venga davvero versato, allora difetta il prezzo quale elemento necessario della vendita,e ci troviamo di fronte ad una donazione non soltanto indiretta,ma vera e propria,anche se esteriormente rappresentata come contratto di vendita (della quale manca l'elemento essenziale del prezzo).

Il negozio misto con donazione è diverso dalla simulazione,perché le manifestazioni di volontà delle parti non hanno alcunché di fittizio,né esistono patti occulti o riservati tra le parti contrari o diversi da quelli resi ostensibili. Per aversi la figura del negozio misto con donazione, non basta che vi sia sproporzione tra le due prestazione,ma occorre che la stessa sia voluta da chi la subisce allo scopo di attuare una liberalità e che questa finalità sia nota e accettata dall'altra parte. Mancando questo elemento,se il contratto è commutativo (dove i reciproci sacrifici sono certi ) la parte potrà agire con l'azione generale di rescissione per lesione;nei negozi aleatori potrà dedurre la mancanza dell'alea.

Poiché anche mediante una donazione indiretta si può ledere la quota dei legittimari o la proporzionalità di trattamento tra coeredi,essa è soggetta a riduzione (artt. 555 e 809) e a collazione (art. 737). E' sottoposta anche a revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art. 809).



Requisiti e disciplina

Capacità di donare

La capacità di donare è regolata dai principi generali. Non possono compiere donazioni  :

I minorenni

L'interdetto  art.774

L'inabilitato   


L'incapace naturale art. 775

Un' eccezione è fatta per le donazioni a causa di matrimonio (donazioni obnuziali) e questo in base alle loro finalità:sono valide,purché fatte con l'assistenza delle persone che esercitano la potestà,la tutela o la curatela,le donazioni fatte nel contratto di matrimonio dal minore (art. 165) o dall'inabilitato (art. 166).

Le persone giuridiche sono capaci di far donazioni,se tale capacità è riconosciuta dallo statuto o dall'atto costitutivo e nei limiti del riconoscimento medesimo. Sono valide anche le liberalità fatte da società commerciali a scopo promozionale o di rappresentanza (dono ai clienti) o per consuetudine (gratificazioni ai dipendenti). Per le liberalità consistenti in erogazioni di denaro compiute da società commerciali a favore della tutela e del recupero  o restauro del patrimonio artistico ed ambientale,ovvero del finanziamento di studi o altre iniziative di valore culturale ed artistico,si parla di "mecenatismo" (incentivato anche da appositi benefici fiscali a favore dei soggetti che eseguono tali dazioni).

La rappresentanza del donante nella stipulazione dell'atto di donazione è soggetta a limiti. La donazione è un atto personale del donante:la scelta della persona del donatario o dell'oggetto della donazione deve essere frutto della volizione esclusiva del donante medesimo e non può essere rimessa al rappresentante. E' pertanto nullo il mandato a donare con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione (art. 778 comma 1).

Poiché per la donazione è richiesto l'atto pubblico ad substantiam (art. 782),la procura a donare deve, a norma dell'art. 1392, essere fatta ugualmente per atto pubblico e sempre con l'intervento dei testimoni. Per quanto riguarda i legati (artt. 631, 632) è consentito rimettere ad un terzo la scelta del donatario tra determinate categorie di persone,o dell'oggetto tra più cose, determinate dal donante (art.778).


Capacità di ricevere

Hanno capacità di ricevere donazioni:

Le persone fisiche

Il nascituro non ancora concepito figlio di determinata persona vivente al tempo della donazione (art. 784)

Le persone giuridiche l'art 17 c.c. subordinava l'efficacia dell'accettazione della donazione all'autorizzazione governativa. L' art. 13 della L. 15 maggio 1997 n. 127 ha abolito tale limite, abrogando l'art. 786 che negava la capacità di ricevere agli enti non riconosciuti.


Incapacità di ricevere

Limiti all'incapacità di ricevere sono stabiliti anche nei riguardi di persone fisiche. L'art. 780 stabiliva la nullità delle donazioni fatte a favore di un figlio naturale;tale norma è stata abrogata dalla L. 19 maggio 1975 n.151; l'art. 781 sanciva il divieto di donazione tra coniugi.

Non possono ricevere per donazione il tutore o protutore di persona incapace (art. 779). A norma dell'art. 411 sono valide le disposizioni testamentarie e la convenzioni fatte a favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario,o che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto stabilmente convivente con lui.

Donazione di beni futuri e di cosa altrui

Oggetto della donazione non può essere un bene futuro,salvo che si tratti di frutti non ancora separati (art. 771). Il divieto è sancito a pena di nullità,e trova la sua ragione nel fatto che il legislatore intende porre un frano alla prodigalità del donante: non è consentito che una persona si privi senza corrispettivo di una cosa che non è ancora venuta ad esistere.

Oggetto di donazione di bene altrui,non è un bene futuro,ma solo l'obbligazione assunta dal donante di acquistare la cosa per trasmetterla al donatario,anche se,l'intento del legislatore di frenare la prodigalità con la donazione di beni futuri,induce a ritenere che l'espressione stessa "beni futuri" debba essere intesa non solo in senso soggettivo (cosa non esistente in natura),ma anche in senso oggettivo (cosa che non fa parte del patrimonio del donante).

In conclusione : qualunque bene presente nel patrimonio del donante può essere oggetto di donazione,non può essere né un bene altrui,né un bene futuro (art. 771).

Donazione universale

La donazione di tutti i beni presenti non è vietata: infatti l'obbligo degli alimenti posto a carico del donatario, sopperisce all'eventuale indigenza del donante (art. 437).


Forma della donazione

La donazione richiede per la sua validità (ad substantiam) una forma particolare: l'atto pubblico,sia che si tratti di immobili o di mobili. E' indispensabile la presenza di due testimoni. Questo rigore è stabilito della legge per indurre il donante a riflettere sulla portata dell'atto che sta per compiere e che lo spoglia di un diritto senza corrispettivo. Se la donazione ha per oggetto cose mobili, nell'atto deve essere contenuta la specificazione del loro valore (art. 782 comma 1)

Donazione di modico valore

La forma solenne non è richiesta per le donazioni di modico valore aventi però ad oggetto cose mobili (art. 783). In tal caso occorre che sia avvenuta la consegna (traditio) della cosa: la sola dichiarazione informale di donare il bene non accompagnata dalla consegna della res non produce effetto. Per questa ragione il contratto è definito donazione manuale ed è annoverato tra i contratti reali (si perfezionano con la consegna della cosa che ne costituisce l'oggetto). La modicità del valore (art. 783 comma 2) deve essere valutata in rapporto alle condizioni del donante.


Donazione obnuziale

E' la donazione fatta in riguardo ad un futura matrimonio,sia dagli sposi tra loro,sia da altri,di solito dai genitori degli sposi,a favore dell'uno o dell'altro o di entrambi,o a favore dei loro nascituri. E' sottoposta a condizione sospensiva mista e ha una disciplina particolare che diverge da quella generale. La donazione obnuziale,infatti, è un atto unilaterale che non ha bisogno di accettazione del donatario,ma la donazione non produce effetto finché  non venga celebrato il matrimonio (art. 785 comma 1). L'annullamento del matrimonio comporta la nullità della donazione (salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede nell'arco di tempo tra il matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne abbia dichiarato l'invalidità).


Condizione di reversibilità

Altra particolare condizione è quella di reversibilità (patto di ritorno) (art. 791). Si tratta di una condizione risolutiva: si stabilisce che i beni ritornino al donante nel caso che  i beni ritornino al donante nel caso che il donatario (o i suoi discendenti) muoia prima del donante stesso.


Donazione modale

La donazione può essere gravata da un onere o modo (art. 793),al cui adempimento il donatario è tenuto entro i limiti del valore della cosa donata. La donazione modale deve essere distinta dal negozio misto con donazione,in cui vi è sempre un corrispettivo anche se tenue. Per l'adempimento del modo possono agire il donante e qualsiasi interessato,anche durante la vita del donante. La risoluzione della donazione per inadempimento del modo è possibile solo se sia espressamente prevista nell'atto di donazione e può essere domandata dal donante stesso o dai suoi eredi. L'onere illecito o impossibile si considera non apposto, a meno che non abbia avuto rilievo esclusivo determinante la donazione, nel cui caso è travolto l'intero atto (art.794).


Divieto di sostituzioni e donazioni con riserva d'usufrutto

Le sostituzioni sono consentite nelle donazione nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà (artt. 795, 688 e ss.).

La donazione può aver ad oggetto la nuda proprietà con riserva dell'usufrutto a favore del donante. Questi può anche stabilire che dopo di lui l'usufrutto sia riservato ad altra persona o a più persone congiuntamente,ma non successivamente (art. 796). 


L'inadempimento del donante agli obblighi derivanti dalla donazione è sottoposto, data la natura gratuita dell'atto,ad una disciplina meno rigorosa di quella che vige per ogni altro contratto:la sua responsabilità è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave (art.789).

Nella donazione occorre che la garanzia per evizione sia espressamente promessa,altrimenti il donante risponde solo se è in dolo (art. 797 n. 1 e n. 2 ).

La responsabilità del donante per i vizi della cosa sussiste solo nel caso in cui sia stata specialmente pattuita o di dolo del donante medesimo (art.798).



Invalidità della donazione


La disciplina relativa all'invalidità della donazione presenta affinità con quella stabilita per il testamento (artt. 624,626). Ciò in correlazione con la natura gratuita dei due istituti,in cui viene data rilevanza al motivo. L' errore sul motivo della donazione la rende annullabile,così come rende annullabile il testamento (artt. 787, 624 comma 2),se il motivo risulti dall'atto e sia il solo che  ha determinato il donante a compiere la liberalità (art. 787). Il base ai principi generali,l'illiceità del motivo è rilevante quando il motivo stesso ha avuto valore determinante esclusivo ed è comune ad entrambe le parti. La disciplina prevista per la donazione (art. 626) è meno rigorosa: il motivo deve aver si efficacia determinante esclusiva,ma non è necessario che sia comune ad entrambe le parti,basta che risulti dall'atto (art.788).in tema di donazione vi è la stessa deroga al principio generale per cui la nullità non è sanabile e non è suscettibile di conferma; la nullità della donazione,da qualsiasi motivo dipenda,non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa del donante che,conoscendo la causa della nullità,hanno,dopo la sua morte, confermato o eseguito volontariamente la donazione (art.799).



Revoca della donazione


La donazione non può sciogliersi se non per cause ammesse dalla legge,e la stessa prevede che la donazione possa essere revocata in presenza di due gravi ragioni:

Ingratitudine del donatario (art. 801):

Sopravvenienza di figli (art.803).

Infatti, se il donante avesse preveduto che l'atto generoso da  lui compiuto gli avrebbe l'ostilità e l'ingratitudine del donatario,non avrebbe fatto la donazione;e il donante stesso non si sarebbe spogliato dei suoi beni se avesse saputo che la propria situazione era diversa da quella che egli credeva. Se avesse saputo che egli aveva dei figli o che gli avrebbe avuti,il naturale amore per la prole e la considerazione del suo futuro,l'avrebbe indotto a compiere tutt'altra scelta. L'art. 803 dettava un regime del tutto diverso nel caso di sopravvenienza di figli legittimi o naturali:nel caso di donazione,poteva essere revocata in ogni tempo, mentre il riconoscimento di un figlio naturale poteva consentire la revocazione soltanto se il riconoscimento fosse avvenuto entro 2 anni dalla donazione. La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima tale determinazione di tempo.

Le ragioni che giustificano la revoca della donazione non sussistono nel caso di donazione remuneratoria,dettate da sentimenti di riconoscenza,e nel caso di donazione obnuziale,effettuate per il benessere di una nuova famiglia (art. 805). La revoca dipende da un'iniziativa unilaterale:la legge attribuisce al donante il diritto di togliere efficacia alla donazione nei casi da essa previsti;basta che egli proponga la domanda, non occorre alcuna dichiarazione da parte del donatario.

Questa figura di revoca della donazione deve essere distinta dall'azione revocatoria (art. 2901) che richiede la frode in danno ai creditori,ai quali spetta la legittimazione ad agire. La revocazione delle donazioni ha carattere personale, non può essere proposta dai creditori del donante in sostituzione del donante stesso (azione surrogatoria: art. 2900).

La sentenza che pronuncia la revocazione,sia per ingratitudine,sia per sopravvenienza di figli,condanna il donatario alla restituzione dei beni. Essa non pregiudica i terzi che abbiano acquistato diritti anteriormente alla domanda,salvi gli effetti della trascrizione della domanda stessa (art. 808).




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