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Diritto Privato - Cos'è?

diritto



Diritto Privato



Cos'è?


Il diritto privato è un settore del diritto che si occupa di regolare e disciplinare i rapporti che intercorrono tra i cittadini quando agiscono come soggetti giuridici privati; esso è un diritto che riguarda i rapporti fra i consociati.

Il diritto privato differisce dal diritto pubblico e dal diritto penale.

Il diritto pubblico regola i rapporti fra gli enti pubblici e lo Stato, fra enti pubblici fra loro e fra cittadini ed enti pubblici.

Attraverso il diritto penale, lo Stato esercita la propria potestà punitiva nei confronti dei soggetti che commettono dei reati; vige il principio di "tipicità", se un comportamento non è classificato come "reato", lo Stato non può esercitare il suo potere.

Nel diritto privato invece, vige il principio di "a-tipicità", il codice civile non elenca quali sono i comportamenti illeciti; le fonti normative che regolano il diritto privato sono la Costituzione, la legge ordinaria (codice civile), i regolamenti, gli usi e le discipline.



Nel diritto privato la posizione giuridica che viene in rilievo è il "diritto"; l'esistenza di un diritto che un soggetto può far valere su un altro soggetto. Condizione di parità fra i soggetti titolari delle proprie posizioni giuridiche.

La giurisdizione spetta ai Tribunali Ordinari, attraverso 3 gradi di giudizio:

Giudizio di I grado, impugnabile davanti alla Corte d'Appello

Giudizio della Corte d'Appello

Giudizio della Corte di Cassazione, dove la sentenza acquista l'autorità di giudicato, non si può proporre di fronte ad un altro giudice


Diritti

Diritti assoluti: sono opponibili erga omnes, posseggono il requisito dell'assolutezza. Possono essere personali ( diritto alla vita, all'onore, alla salute.) o reali, ovvero diritti sulle cose, sono suscettibili a valutazione economica ( = diritti patrimoniali).

Diritti relativi: diritti di credito (anch'essi diritti patrimoniali); la relatività consiste nel fatto che a differenza del diritto assoluto, il diritto relativo non può esser fatto valere nei confronti di chiunque, ma nei confronti di una persona precisa, il debitore. Ogni soggetto estraneo al rapporto di debito-credito non può esser chiamato a rispondere del diritto di credito di altri.

Diritti potestativi : diritti che un soggetto può esercitare unilateralmente senza la cooperazione di altri soggetti ( diritto di recesso).


Nel privato vengono in rilievo le persone, in una duplice veste:

A.   La persona fisica

B.   La persona giuridica

Entrambe sono soggetti di diritto, sono centri d'imputazione di effetti giuridici.


A)

È connotata ai sensi dell'art. 1 del Codice Civile; il codice appunto, si apre con la disciplina delle persone fisiche.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. L'uomo con la nascita acquista un'attitudine ad essere titolare di diritti e doveri, è la capacità di un soggetto di essere il centro d'imputazione di effetti giuridici.

Se l'acquisto della capacità giuridica avviene con la nascita, taluni diritti di carattere patrimoniale sorgono tuttavia in capo al futuro soggetto fin dal concepimento, il codice attribuisce ai genitori il potere di rappresentanza e di amministrazione dei beni del nascituro, ed a questo la capacità di succedere per causa di morte e ricevere per donazione.

Il nascituro è quindi titolare di diritti patrimoniali; la capacità di agire è la capacità di acquistare diritti e assumere obblighi disponendo del proprio patrimonio, si acquista dunque con il compimento della maggiore età.

Ai 18 anni si possono compiere gli atti ed esercitare i diritti dei quali il soggetto era titolare dal momento della nascita; alla titolarità si aggiunge il potere dell'esercizio.


La capacità di agire può essere limitata, ovvero soppressa, contrariamente a quanto avviene per la capacità giuridica.

Le persone fisiche cui manca la capacità di agire sono i cosi detti "soggetti incapaci", questa mancanza determina lo status giuridico dell'incapace.

L'incapace è colui che non ha capacità di intendere ( non percepisce il valore e il disvalore delle proprie azioni) e di volere ( capacità di scegliere fra comportamenti antagonisti).

Incapacità Legale: in questa categoria è la legge a ritenere che manchi la capacità di agire; gli interdetti, chi ha riportato una pena detentiva superiore ai 5 anni, i minori.

Interdetto è un soggetto totalmente privo della capacità d'intendere e di volere, il tutore, sostituisce l'interdetto.

L'inabilitato è un soggetto a cui la capacità di intendere e volere è scemata, ma non completamente mancante, a lui viene affiancato un curatore.

Tutore e curatore sono nominati dal Tribunale, hanno la rappresentanza legale dei soggetto incapaci.

Incapacità Naturale: incapace naturale è colui che pur potendo essere munito della capacità d'agire, per un particolare motivo passeggero ha perduto la capacità d'intendere e di volere.

La differenza tra le due incapacità consiste nel fatto che chi stipula un contratto incapace legale, è sempre annullabile; nel caso di incapacità naturale, ai fini dell'annullamento dell'atto posto in essere dall'incapace risulta per lui un grave pregiudizio e inoltre è richiesta la mala fede del contraente ( chi ha abusato dell'incapacità). Questi due requisiti sono richiesti, in quanto deve essere tutelato l'affidamento che l'altra parte fa nella validità del contratto.

( la posizione del soggetto che non ha compiuto la maggiore età è genericamente indicata come quella del soggetto incapace; il minore, al pari dell'interdetto e dell'inabilitato, è considerato dal sistema come soggetto non idoneo ad esercitare i diritti e i doveri di cui pur è titolare).



La legge disciplina due tipologie di luoghi dove la persona fisica si trova per svolgere la propria attività giuridica: il domicilio e la residenza.

Per domicilio s'intende il luogo dove la persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi".

Per residenza s'intende il luogo nel quale la persona abitualmente trascorre la propria esistenza.

La nozione di dimora non è disciplinata dal codice, ma si ricava dalla lettura del capoverso dell'art. 43; si tratta del rilievo giuridico che viene attribuito al luogo di temporaneo soggiorno, per un periodo circoscritto di tempo, in cui il soggetto trascorre la propria vita..



B)

Per "persona giuridica" intendiamo quel complesso organizzato rivolto ad uno scopo (di lucro o no), a cui la legge riconosce la qualifica di soggetto di diritto.

Sotto la denominazione di "persone giuridiche", il codice regola aggregazioni organizzate di individui stabilmente uniti da interessi comuni, attinenti a scopi economici e non. Gli enti sono soggetti di diritto, nel senso che ad essi, configurati in modo distinto e separato da ogni altro soggetto, anche da coloro che li hanno promossi o li compongono o beneficiano della loro attività, possono venire imputate proprie situazioni giuridiche soggettive.

Nel lessico del codice la parola ente ha una portata assai ampia e comprende le persone giuridiche sia private sia pubbliche, ecclesiastiche ed anche enti non riconosciuti; questi ultimi sono anche chiamati enti di fatto.

Enti sono altresì le organizzazioni formate in relazione all'esercizio delle attività produttive; tra queste il codice allude alla distinzione fra società che hanno e società che non hanno la personalità giuridica.

La differenza più rilevante fra questi soggetti consiste nell'accertamento dell'esistenza di un'autonomia patrimoniale, che può essere perfetta o imperfetta .

Le società di capitale sono munite di autonomia patrimoniale perfetta; il patrimonio dell'ente collettivo e il patrimonio dei soci che la compongono rimangono sempre separati; per debiti riguardanti la persona giuridica, risponde solo la persona giuridica.

Nelle società di persone, abbiamo un regime di 646b17g autonomia patrimoniale imperfetta; vi è commistione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci. Questo regime ha regole diverse a seconda del tipo di società:

società semplice: qualora la società contragga un debito, il creditore può indifferentemente rivolgersi alla società o ai singoli soci, che possono invocare il beneficio di escussione indicando i beni sociali su cui il creditore si può soddisfare.

società in nome collettivo i creditori sociali sono obbligati a riscuotere preventivamente il patrimonio della società, solo se il patrimonio risulti insufficiente essi potranno rivolgersi ai singoli soci.

società in accomandita semplice è caratterizzata da due diverse categorie di soci:

a)   soci accomandatari detengono l'amministrazione della società, rispondono come i soci delle società in nome collettivo

b)   soci accomandanti rispondono esclusivamente nei limiti di quanto hanno conferito, non rispondono dei debiti della società, salvo però due eccezioni.

Quando l'accomodante permette che il suo nome venga inserito nella regione sociale e quando l'accomodante compie atti di amministrazione, facendo così credere di essere un accomandatario, allora in questi due casi si applica il regime di responsabilità dei soci accomandatari.



I Beni


In base all'art. 810 capiamo che per beni s'intende " sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto" è necessario che arrechino un'utilità ad un soggetto e che quest'ultimo la possa assoggettare al proprio potere.

Essi assumono un'importanza fondamentale nel diritto privato perché formano l'oggetto dei rapporti sia tra vivi, sia per causa di morte.

L'espressione cosa è così tradizionalmente intesa come cosa materiale o corporea che occupa uno spazio od agisce sui sensi.

I beni sono classificati in

beni di genere, tutti quei beni che appartengono ad una determinata categoria; e beni specifici, beni appartenenti ad una determinata categoria che è stata individuata

beni fungibili (denaro) beni che possono essere sostituiti con un bene con le stesse caratteristiche, in quanto di quel beni ve ne è un numero rilevante; beni infungibili, beni che non possono essere sostituiti da beni aventi caratteristiche identiche poiché ne esistono pochi esemplari

beni divisibili, possono essere nel loro utilizzo frazionati, pur mantenendo una funzione ed una utilità; beni indivisibili, la loro funzione ed utilità sono praticabili solo se il bene rimane unitario

beni consumabili, beni insuscettibili ad essere utilizzati più volte; beni inconsumabili, beni ad utilità ripetuta, ossia beni che possono svolgere la loro funzione economica più volte


L'art 812 fa una importante distinzione in materia di beni:

A.   Beni immobili

B.   Beni mobili


A) Sono beni immobili quelli che hanno un rapporto di continuità al suolo e sono registrati, la legge ci fornisce un elenco.


B) Sono beni mobili, per esclusione, tutti quelli che non sono immobili; essi possono essere registrati o no, a seconda che esista o meno, un registro idoneo a svolgere la funzione pubblicitaria. I beni mobili registrati sono ad esempio gli autoveicoli, le navi, galleggianti e aeromobili, ovvero beni che devono essere iscritti in speciali registri tenuti da enti o uffici pubblici; dunque essi, in quanto disciplinati dalle leggi speciali, hanno una particolare regolamentazione che li avvicina ai beni immobili, ma per il resto ai fini generali sono considerati mobili (art.815).

Le energie naturali (solare, eolica, termica, elettrica..ecc.) sono considerate beni mobili soltanto se hanno un valore economico, l'energia può essere considerata un bene giuridico


Le pertinenze sono " cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa" (art.817). La pertinenza consiste nel legame economico e giuridico di una cosa accessoria rispetto ad un'altra cosa principale con una relazione di complementarità funzionale. Essa è un bene che si pone in un rapporto di servizio o in un rapporto di ornamento con un altro bene che può essere definito bene principale.

Nel diritto romano accessoria sequitur principalia.

La pertinenza ( es. la cornice di un quadro) conserva la sua individualità e autonomia, pur essendo posta in un rapporto di subordinazione con la cosa principale, per servir al miglior uso di questa; ma può da essa esser separata.

Dal punto di vista giuridico, esse hanno la stessa sorte del bene principale cui accedono; gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la res principale comprendono anche la res pertinenziale, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente (art.818).


La nozione di patrimonio ha una correlazione solo parziale con quella dei beni, o di complesso di beni. In realtà il patrimonio non è unitario oggetto di diritto, ma è costituito dal complesso di rapporti giuridici economici che fanno capo ad un soggetto; esso è pertanto costituito sia da beni e dai diritti relativi, sia da crediti, per l'aspetto attivo e da debiti per l'aspetto passivo.


Diritti Reali


I diritti reali sono ius in re, ovvero diritti sulle cose.

La loro caratteristica è di essere diritti che gravano su un bene mobile o immobile.

Caratteristiche generali che riguardano tutti i diritti reali:

sono diritti sulle cose

sono tipici o nominati, ovvero sono soltanto quelli previsti e disciplinati dalla legge; i privati non possono costituire diritti reali diversi da quelli che ha previsto il nostro legislatore

sono immediati o autodeterminati, il titolare di un diritto reale può trarre dal proprio diritto tutte le utilità ad esso connesse senza la cooperazione di altri soggetti

sono assoluti, ossia sono opponibili erga omnes cioè possono essere fatti valere nei confronti di coloro che pregiudicano, minacciano o limitano l'esercizio del diritto

sono muniti del diritto di seguito o sequela, il diritto inerendo ad un bene, segue quel bene in tutti i suoi eventuali atti di disposizione


I diritti reali si suddividono in:

A.   diritti reali di godimento: la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali, l'enfiteusi e la superficie

B.   diritti reali di garanzia: il pegno e l'ipoteca


Opposti ai diritti reali, possono essere considerati i diritti di credito, i quali:

sono diritti ad ottenere qualcosa, di solito la prestazione del debitore, sono ius ad rem

sono atipici o innominati, le parti sono libere di stabilire qualsiasi tipo di prestazione purché lecita

sono mediati o etero determinati, il creditore per soddisfare il proprio diritto necessita la cooperazione di un altro soggetto

sono relativi, il creditore può far valere la sua pretesa esclusivamente nei confronti del suo debitore, gli altri soggetti terzi sono insensibili al rapporto



Il diritto di proprietà è il principale diritto reale, il Codice Civile italiano all'art 832 stabilisce che il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico.

La proprietà sulla cosa si configura anzitutto come situazione di appartenenza; per quanto riguarda il contenuto del diritto, nell'art 832 viene in evidenza la facoltà di godere delle cose (=diritto di godere), cioè il godimento attiene all'uso della cosa. Esso ha anche valenza negativa, cioè il diritto al non-uso del bene.

Viene inoltre evidenziato il potere di disporre, questo concetto ha valenza giuridica, poiché il proprietario ha il diritto di "compiere atti di disposizione", ossia di compiere atti negoziali che incidono sull'appartenenza e all'uso del bene di sua proprietà ( es. la vendita del bene, la donazione, la locazione.ecc).

Il diritto di godere e di disporre è esercitato in modo pieno ed esclusivo.

Pieno: il proprietario può utilizzare il bene in tutta la sua estensione, egli può trarre tutte le utilità che il bene produce

Esclusivo: il proprietario nell'esercizio del proprio diritto può escludere qualunque altro soggetto dall'esercizio del diritto


Limiti dell'ordinamento giuridico al diritto di proprietà:

Divieto degli atti emulativi: art. 833, atti che il proprietario compie al solo fine di  recare danno ad un altro soggetto; questi atti sono espressamente vietati dalla legge, poiché sono attività illecite.

Espropriazione per pubblica utilità: art. 834 se un determinato bene di proprietà privata, può essere strumentale all'esercizio di un'opera pubblica,quel bene può essere espropriato dal suo proprietario.

L'espropriazione consiste in un provvedimento dell'amministrazione pubblica che, ha il potere di sacrificare il diritto patrimoniale del privato nei casi previsti dalla legge. La espropriazione comporta dunque il sacrificio della proprietà privata ed il trasferimento coattivo della medesima a favore dello Stato o di altro ente pubblico espropriante.

Principio costituzionale di solidarietà sociale: gli interessi pubblici hanno la prevalenza sugli interessi privati; ai fini di tutelare il soggetto espropriato è necessario che vi sia un provvedimento formale di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per la quale l'espropriazione viene intentata. Il proprietario può impugnare il provvedimento davanti all'autorità giuridica, quando può far valere la non utilità pubblica del bene. La Pubblica Amministrazione è obbligata a indennizzare il proprietario per l'esproprio, quindi l'entità dell'indennizzo non può essere inferiore al valore di mercato del bene.


Modi di acquisto della proprietà

La proprietà è un diritto soggetto circolazione; ovvero un bene che era di proprietà di un altro soggetto può diventare di proprietà di un altro soggetto.

La proprietà si acquista attraverso particolari atti o fatti, stabiliti dalla legge, detti modi di acquisto della proprietà indicati dall'art. 922.

Possono essere:

Acquisto a titolo originario: quest'ipotesi ricorre quando l'acquisto della proprietà non deriva dall'avvenuto trasferimento da un precedente proprietario; mancano il dante causa ( soggetto cessionario) e l'avente causa ( soggetto acquirente).

Acquisto a titolo derivativo: fenomeno opposto, il diritto viene trasferito da un soggetto ad un altro, quindi vi è un precedente proprietario che trasferisce il diritto ad un nuovo proprietario che ne diventa l'acquirente.

A titolo originario si acquista per:   

Per occupazione

Per invenzione

Per accessione

Per specificazione

Per unione o commistione

Per uso capione

A titolo derivativo si acquista per:

Per effetti di contratto

Per successione o mortis causa


Proprietà, Possesso e Detenzione (differenza)

Proprietà: è il principale dei diritti reali

Possesso: situazione di fatto e non rientra nella categoria dei diritti ma in quella di fatti giuridici. Nel possesso ciò che rileva la distinzione è la volontà di comportarsi uti dominus, l'altruità dal diritto non è riconosciuta.

Detenzione: potere sulla cosa, ma manca l'animus (volontà di comportarsi come proprietario). Il detentore è nella posizione psicologica di chi riconosce l'altruità del diritto. Di regola la detenzione si accompagna all'esistenza di un titolo contrattuale che autorizza il detentore stesso a detenere il bene (comodato). La detenzione può convertirsi in possesso quando si verifica l'istituto dell'interversione, ovvero quando il detentore inizia ad utilizzare il bene come se fosse il proprietario (animus), il termine per usucapire sarà nel momento in cui cambia l'animus del detentore.


Elasticità del diritto di Proprietà

E' suscettibile a comprimersi ed espandersi nel caso in cui assieme al diritto di proprietà esistano sul bene, altro o altri diritti reali minori di godimento.



Azioni a Tutela della Proprietà

Sono azioni reali e possono essere esercitate nei confronti di tutti coloro che limitano l'esercizio del diritto.

La proprietà e gli altri diritti reali di godimento sono tutelati attraverso azioni tipiche, di natura reale, dette petitorie.

Esse sono 2:

Azione di rivendicazione o rivendica: ha una funzione recuperato ria. E' esercitata dal proprietario nei confronti di chi   illegittimamente possiede o detiene il bene su cui la rivendica viene esercitata, previo accertamento della titolarità del diritto; ha lo scopo di rimettere il vero proprietario nella possibilità di disporre del bene.

Azione negatoria: azione con cui il proprietario agisce in giudizio per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, e, se esistono anche turbative o molestie, per ottenere la condanna alla cessazione di esse, oltre al risarcimento dei danni. La sentenza che trae origine dall'azione negatoria è una sentenza di accertamento negativo in quanto, dichiara che sul bene di proprietà di colui che ha esercitato l'azione non esistono diritti reali minori altrui.


Per le discussioni sui confini, che danno luogo spesso ad accanite discussioni, il codice prevede due azioni:

Azione di regolamento dei confini: essa muove dal presupposto dell'incertezza oggettiva e soggettiva dei confini; i proprietari possono ricorrere al giudice perché questi, con sentenza, dopo gli accertamenti del caso, stabilisca il confine tra i due fondi. L'azione tende dunque ad eliminare la situazione d'incertezza sui confini ed ha per oggetto la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà delle parti, in base ai rispettivi titoli di acquisto. (Individua il confine.)

Azione per apposizione di termini: azione attraverso la quale il proprietario di un fondo può ottenere che i confini certi nella loro esistenza vengano resi visibili a spese comuni. Poiché l'azione tende solo a rendere visibile o riconoscibile il confine certo e determinato, essa non incide sulla res oggetto della proprietà, e pertanto non ha natura reale, ma personale.


Presupposto comune e necessario a tutte le azioni è che la legittimazione possa essere esercitata solo ed esclusivamente dal proprietario; un soggetto può agire in giudizio per tutelare i suoi diritti.

Esse sono imprescrittibili, ossia il decorso del tempo non ha nessun effetto sulla perdita del diritto da parte del suo titolare; la prescrizione è la perdita di un diritto da parte del suo titolare per inerzia protrattasi per un certo periodo di tempo. Essendo imprescrittibile il diritto di proprietà, anche le precedenti azioni sono imprescrittibili.


Usucapione

Ha una notevole rilevanza pratica, è il modo principale che conosce il nostro ordinamento per acquistare una proprietà a titolo originario.

Si realizza attraverso il possesso continuato nel tempo di un determinato bene; ai fini dell' usucapione, quindi in capo al soggetto che l'acquista, non è di rilevanza lo stato di buona o mala fede. Questo modo di acquisto si realizza indipendentemente dallo status in cui versa il soggetto che ha in possesso il bene.

Ad oggetto di usucapione sono tutti i beni immobili e mobili che possono costituire oggetto di proprietà o di diritti reali.

All'acquisto del diritto di proprietà da parte di un soggetto, corrisponde la perdita del medesimo diritto da parte di un altro soggetto; tale situazione non si verifica in conseguenza all'atto traslativo, ma in virtù di un fatto giuridico, che è il possesso protratto per un certo periodo di tempo. Dunque i requisiti necessari per poter usucapire sono:

A.   Il possesso

B.   Il trascorrere del tempo necessario ex lege per l'acquisto del diritto


A)

Nel nostro diritto privato, il possesso non è un diritto, ma è una situazione di fatto cui la legge ricollega determinati effetti giuridici, il più importante è appunto l'usucapione. Perché si abbia il possesso in senso giuridico, sono necessari due requisiti: il corpus e l'animus.

Il primo che è un elemento oggettivo, è il cosiddetto corpus, ossia una relazione di fatto che permette ad un soggetto di esercitare un potere su un determinato bene; questo corpus può essere immediato o mediato.

E' immediato quando il possesso viene direttamente esercitato dal possessore; è mediato quando il potere di fatto viene esercitato dal possessore per il tramite di un terzo.

Il secondo, il cosiddetto animus, è un elemento soggettivo; esso è la volontà del possessore di comportarsi uti dominus, cioè la volontà del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario del bene. E' una relazione psicologica.

Se sussistono questi due requisiti, posso considerare giuridicamente di avere il possesso.

Oltre al diritto di proprietà sono suscettibili ad essere posseduti, e quindi usucapiti, anche gli altri diritti reali, eccetto le servitù prediali cosiddette non apparenti.

Art. 1147del c.c., descrive l'usucapione di buona odi mala fede.

Buona fede: è possessore di buona fede colui che possiede ignorando di ledere un diritto altrui; la buona fede ha una valenza squisitamente soggettiva, ossia attiene allo status psicologico in cui si trova il possessore; se questo esercita il suo potere di fatto accompagnato dall'animus, di comportarsi come se fosse il proprietario, senza sapere che così facendo lede il diritto di un altro soggetto, il possessore è di buona fede.

Mala fede: è possessore di mala fede colui che possiede nella consapevolezza della lesione di un altro diritto; quindi chi esercita il possesso sapendo di pregiudicare il diritto di proprietà di un altro soggetto.


L'art. 1147 al II comma presenta un'eccezione parziale quanto detto: " la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave".

Ai sensi di quest'articolo vi è assimilazione fra colui che ignora di ledere un diritto altrui in virtù di una sua grave negligenza e colui che invece è consapevole di ledere un diritto altrui; con la conseguenza che ai fini della valutazione del possesso di mala fede, il dolo è un equiparato alla colpa grave, nel senso che è possessore di mala fede sia colui che non ha accertato la situazione in seguito a una grave negligenza e chi ha deciso di continuare a ledere il diritto di proprietà del legittimo soggetto.

Relativamente al possesso vige la regola per la quale, ai fini della valutazione dello status di buona o mala fede sopravvenuta, ciò che importa è la situazione psicologica in cui si trova il possessore nel momento in cui inizia a possedere. E' possessore di buona fede chi era tale nel momento in cui ha instaurato la relazione di fatto con il bene. La mala fede sopravvenuta non è rilevante sullo status di buona fede.

Nel diritto romano:"Mala fides super venino non nocet": essere in buona fede nel momento in cui si inizia a possedere.

Nel nostro ordinamento la buona fede si presume ( comma 3 art. 1147), vige una regola per cui i comportamenti dei soggetti si presumono conformi e non contrari al diritto; vige quindi la presunzione di possesso di buona fede. Spetterà al vero proprietario superare questa presunzione e provare che il possessore era di mala fede.

I due elementi principali sono

Il possesso vale titolo: per i beni mobili non registrati, si applica una regola parzialmente diversa, in quanto, avendo riguardo a questa categoria di beni, si verifica l'unico caso dove colui che è in mala fede non acquista la proprietà a titolo originario. Per questa categoria di beni si applica la così detta regola "possesso vale titolo", conosciuta anche come usucapione istantanea. Secondo questa regola, art. 1153, diviene proprietario di bene mobile non registrato colui che ne ha acquisito il possesso di buona fede in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà. Se si verificano le 3 condizioni:

Vi sia corpus e animus

Il possesso sia accompagnato da buona fede, ossia dall'ignoranza di ledere il diritto altrui

Esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto di proprietà

Se si verificano tutte e 3 queste condizioni , il soggetto usucapisce istantaneamente e ne diviene proprietario a titolo originario.

La terza condizione vuol far capire che deve esistere un titolo giuridico, un contratto, che in astratto sarebbe idoneo a trasferire il bene mobile di cui è stato conseguito il possesso in buona fede, ma che in concreto non è idoneo a svolgere tale funzione perché il soggetto che ha posto in essere il titolo non è il proprietario del bene alienato.

E' questa l'ipotesi dell'acquisto a non dominio , ossia dell'acquisto da colui che non è proprietario; tuttavia diventa proprietario perché, relativamente ai beni mobili non registrati è necessario applicare il cosi detto criterio della sicurezza nella circolazione dei diritti e dei beni, tutelando l'acquirente, il quale attesa la natura del bene che lo sottrae a qualunque tipo di registrazione, non è in grado di controllare attraverso la consultazione dei pubblici registri se il venditore sia o meno il proprietario effettivo del bene in questione.

L'applicazione di questa regola si rende necessaria perché in assenza di essa, e quindi se il possessore non venisse direttamente considerato proprietario del bene non registrato, ci sarebbe una paralisi totale ( tutti per assurdo rivendicherebbero la proprietà di quel bene).



B)

I due elementi essenziali per l'usucapione sono dunque il possesso e il tempo.

Ai fini della valutazione del periodo di tempo necessario per usucapire, interviene la buona o la mala fede.

Per i beni immobili, il possessore di mala fede usucapisce in 20 anni , mentre il possessore di buona fede usucapisce in 10 anni.

Per i beni mobili registrati (auto, aerei.ecc) il possessore di mala fede possiede in 10 anni, mentre il possessore di buona fede usucapisce in 3 anni.

Presunzione possesso intermedio: se il possessore prova di aver iniziato a possedere in una certa data e prova il possesso attuale, si presume che egli abbia posseduto anche nel periodo intermedio tra la data del possesso iniziale e quello ad oggi.

Le presunzioni sono uno strumento di prova attraverso cui il giudice, da un fatto incerto attraverso l'applicazione di un progetto logico è in grado di risalire a un fatto certo;

Presunzioni semplici: prova indiziaria, fanno ritenere provato un fatto quando gli indizi che lo portano ad essere provato sono gravi, precisi e concordanti

Presunzioni relative: iuris tantum, quando sono superabili da prova contraria. Il soggetto nei confronti del quale viene fatta valere la presunzione può dimostrare con una prova contraria per annullare la presunzione.

Presunzioni assolute: iuris et deiure, il legislatore ha posto una presunzione assoluta e non si può porre prova contraria


Usufrutto

Questo diritto è disciplinato dall'art. 978 e seguenti del Codice Civile ed è uno ius in re aliena utendi et truendi salva rerum substantiam; significa che l'usufrutto è il diritto di utilizzare e godere di una cosa altrui rispettandone la destinazione economica.

L'usufrutto attribuisce all'usufruttuario 2 diritti fondamentali:

Utilizzare il bene

Trarre frutti naturali o civili che il bene produce

A fianco di questi diritti viene anche posto un limite ben preciso alle prerogative che spettano all'usufruttuario:

Non può modificare la destinazione economica del bene


Nell'usufrutto convivono il diritto di diritto di usufrutto e di proprietà, ciò determina l'esistenza di 2 figure soggettive:

Usufruttuario: colui che temporaneamente il diritto di utilizzare il bene e di trattenere i frutti che il bene stesso produce

Nudo proprietario: è il soggetto il cui diritto viene limitato per tutta la durata dell'usufrutto; la limitazione di costui è speculare alle prerogative dell'usufruttuario. Costui ha il diritto a che l'usufruttuario non modifichi la destinazione economica del bene; al termine dell'usufrutto tornerà ad essere il pieno proprietario.


Ai sensi dell'art. 978 l'usufrutto può costituirsi in 3 diversi modi:

dalla legge (a titolo originario)

dalla volontà dell'uomo ( a titolo derivativo)

acquistato per usucapione (titolo originario)

Nel caso in cui l'usufrutto venga costituito dalla legge, ovvero acquistato per usucapione, si ha un acquisto a titolo originario.

Nel caso invece che l'usufrutto venga costituito con manifestazione di volontà dell'uomo (contratto o testamento), il modo d'acquisto è derivativo.

L'usufrutto attribuisce ai suoi proprietari dei diritti e degli obblighi; sull'usufruttuario ricorre l'obbligo di riconsegnare il bene, e questo deve essere riconsegnato al nudo proprietario nelle stesse condizioni in cui l'ha trovato, salvo il deterioramento d'uso.

L'obbligazione di riconsegna del bene implica per l'usufruttuario anche l'obbligazione di custodirlo, ossia deve esercitare su di esso un potere di vigilanza il quale ha la funzione di evitare sia che la cosa venga distrutta, sia che venga sottratta da terzi.


Il regime delle spese, ossia per quanto riguarda le modalità attraverso cui la legge ripartisce le spese che devono sopportare per la conservazione del bene. Sono

spese ordinarie (manutenzione conservazione) incombono sull'usufruttuario

spese straordinarie incombono sul nudo proprietario


Per quanto riguarda la durata bisogna distinguere:

usufrutto concesso da persona fisica: non può accedere la vita dell'usufruttuario, l'usufrutto è un diritto intrasmissibile in caso di morte dell'usufruttuario. La morte dell'usufruttuario porta all'estinzione dell'usufrutto.

usufrutto concesso a persona giuridica: l'usufrutto non può eccedere i 30 anni, anche se viene previsto per un tempo minore, alla scadenza del 30ennio l'usufrutto si estingue; quindi l'usufrutto non può mai essere previsto a tempo indeterminato.

L'usufrutto deve avere un termine , non si può costituire un vincolo perpetuo su un bene che limiti in eterno il diritto del nuovo proprietario.


Cause Estinzione Usufrutto

scadenza del termine: scaduto il periodo di tempo prestabilito l'usufrutto si estingue

mutamento destinazione economica del bene: se si compiono atti idonei a mutare la destinazione economica,si arriva alla piena espansione del diritto al nudo proprietario

non uso 20ennale: se il soggetto a favore del quale l'usufrutto è costituito non utilizza il bene per 20 anni, anche se il tempo prestabilito è superiore, l'usufrutto compiutosi il ventennio scade.

confusione: nell'ordinamento giuridico la confusione è uno strumento attraverso cui possono essere estinti sia diritti reali minori di godimento, sia diritti di credito. Questa fattispecie si verifica quando la persona del nudo proprietario e dell'usufruttuario si riuniscono nello stesso soggetto. L'istituto della confusione opera quando i due soggetti confluiscono nella stessa persona.

Ogni volta che l'usufrutto si estingue, l'effetto automatico che consegue all'estinzione è la riespansione del diritto di proprietà.

Il quasi usufrutto L'usufrutto può avere ad oggetto cose consumabili o fungibili. In questo caso, solitamente definita come "quasi - usufrutto" l'usufruttuario dovrà restituire, al termine dell'usufrutto, il loro equivalente in quantità e qualità. In alcuni casi un usufrutto si converte in quasi - usufrutto: si trasferisce sull'indennità dovuta dal terzo che ha cagionato il perimento della cosa; si trasferisce, in caso di perimento di cosa assicurata, sull'indennità dovuta dall'assicuratore (art. 995). Ma in questo caso non si ha un diritto reale su cosa altrui. Infatti il soggetto che riceve i beni consumabili ne diventa proprietario e ha l'obbligo di restituire un tandundem (un' uguale quantità di beni dello stesso genere alla scadenza del contratto).

L'uso:  è una figura minore dell'usufrutto; il titolare del diritto all'uso non ha il diritto di trattenere i frutti naturali o civili che il bene produce, quindi dovranno essere restituiti al nudo proprietario.


Le Servitù Prediali

Il diritto di servitù prediale rientra nella categoria dei diritti reali di godimento su cosa altrui

L'art. 1027 del Codice Civile definisce la servitù come un peso imposto su un fondo, detto fondo servente, per l'utilità di un altro fondo detto fondo dominante, appartenente ad un diverso proprietario. Nel nostro ordinamento giuridico le servitù prediali possono essere imposte solo sul bene e non sulle persone.

Elemento fondamentale della servitù è l'utilitas, ossia l'utilità che l'imposizione di un peso ad un fondo arreca ad un altro fondo, solo se l'esistenza di questa utilità è reale.

Il peso , da intendersi come vincolo che limita l'esercizio del diritto di proprietà da parte del proprietario, deve essere imposto sul fondo.

Il "peso" è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario del fondo dominante.

Affinché la servitù abbia un senso fondo servente e fondo dominante devono avere proprietari diversi.


Distinguiamo:


Servitù affermative o positive: il proprietario del fondo dominante può fare un certo uso del fondo servente (servitù di passaggio)

Servitù negative : il proprietario del fondo servente è obbligato a non utilizzare in un certo modo il fondo di cui non è proprietario

Servitù continue: non richiedono un comportamento attivo da parte del loro titolare

Servitù discontinue: per il loro esercizio richiedono un comportamento attivo da parte del titolare del diritto

Servitù apparenti: per il cui esercizio esistono opere visibili e permanenti.

servitù non apparenti: quelle in cui le opere visibili e permanenti mancano. Non possono essere acquistate per usucapione in quanto, mancando opere visibili e permanenti, per il loro utilizzo sono insuscettibili ad essere possedute.



Come vengono costituite le servitù:

o Coattivamente:: ricorre quando un soggetto ha la necessità che una certa servitù venga imposta su un certo fondo servente, ma nonostante questa necessità, il titolare del fondo servente spontaneamente non concede il diritto. Così il titolare del fondo dominante può ottenere una sentenza che coattivamente condanni il proprietario del fondo servente alla costituzione della servitù.

o Volontariamente

o Per Usucapione: possesso prolungato nel tempo come titolare della servitù. Non si applica alle servitù non apparenti.

o Per destinazione padre di famiglia: si verifica quando 2 fondi legati fra loro da un rapporto di servizio e appartenenti ad un medesimo proprietario cessano di appartenere ad un unico soggetto, e diventano di due persone diverse.

Avviene la trasformazione del rapporto di servizio in diritto di servitù a vantaggio del proprietario del fondo dominante e a carico del proprietario del fondo servente.


Modi di estinzione della servitù:

o Per non uso prescrizione art.1073, decorrenza del termine 20ennale

o Per mancanza di utilitas, cessa l'utilità del fondo dominante; la servitù si estingue solo dopo che la situazione di impossibilità o inutilità si sia protratta per l'intero termine ventennale, previsto per il non uso. Durante il decorso del termine, quindi il diritto non cessa di incombere sul fondo servente, nonostante sia inutilizzabile o sia addirittura inutile al titolare. Art.1074

o Per confusione,  art. 1072




Il Rapporto Obbligatorio


Per obbligazione intendiamo il rapporto giuridico intercorrente fra due soggetti, da cui trae origine un diritto di credito.

E' dunque un diritto relativo , connotato cioè dalla sua atipicità e dalla relatività, sono diritti mediati o etero determinati (mediati = il creditore necessita della cooperazione di un altro soggetto).

Il debitore e il creditore sono i soggetti dell'obbligazione:

o Creditore: ha diritto ad ottenere la prestazione che il debitore deve eseguire; è il soggetto attivo del rapporto obbligatorio, è colui che è legittimato ad esigere la prestazione, esercita la pretesa sul debitore.

o Debitore: è colui che è obbligato ad eseguire una determinata prestazione a favore del creditore. In termini giuridici l'esecuzione della prestazione prende il nome di adempimento. E' il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in quanto è il destinatario della pretesa del creditore.


Oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione, ovvero il comportamento che il debitore deve tenere per adempiere, al fine di estinguere il suo debito. Le prestazioni possono consistere in varie cose; il debitore può essere obbligato a dare al creditore ( es. una somma di denaro), oppure egli può essere obbligato a fare per il creditore una specifica attività ( es. lavorare alle dipendenze del creditore stesso), oppure ancora può essere obbligato a realizzare un'opera ( es. costruzione di una casa), infine può anche essere obbligato a non fare una determinata attività ( es. non vendere un bene).


L'obbligazione può essere definita come obbligazione giuridica o obbligazione civile quando è munita del vincolo della coercibilità, ovvero quando il creditore ha la possibilità, mediante ricorso all'autorità giuridica, di sanzionare il comportamento inadempiente del debitore in caso di non esecuzione.

Nel caso in cui manchi il profilo coercitivo, quindi manchi la possibilità per il creditore di agire per la tutela del proprio diritto, si rientra nell'ambito delle obbligazioni naturali, vincoli privi di giuridicità in quanto il loro inadempimento non è sanzionabile e la cui esecuzione è rimessa ad un atto spontaneo del debitore.

Questi vincoli sforniti della coercibilità sono tuttavia definite obbligazioni poiché generano il cosi detto effetto di irreperibilità di ciò che il debitore ha spontaneamente eseguito; quindi il debitore non potrà agire per restituire la prestazione eseguita.

Esse sono principalmente tre:

pagamento di debiti di gioco: qualora partecipi ad un gioco non controllato dallo Stato, e nell'ipotesi in cui si dovesse perdere soldi, il debitore non è obbligato ad adempiere al debito contratto; può decidere di pagare spontaneamente o di non restituire.

pagamento prestazioni contrarie ai buoni costumi

pagamento dei debiti prescritti: la prescrizione è la perdita di un diritto per l'inerzia protrattasi nel tempo da parte del suo titolare; il titolare per un certo periodo non agisce per tutelare il proprio diritto. Nel caso ciò si verifichi, il diritto si estingue per estinzione. I diritti che derivano dal contratto si prescrivono in 10 anni, mentre i diritti che derivano da un fatto illecito si prescrivono in 5 anni.

Il pagamento di un debito prescritto è l'ipotesi più importante di obbligazione naturale che il nostro ordinamento conosce.



Le fonti delle Obbligazioni

L'obbligazione per essere valida e perché possa avere efficace tutela da parte del diritto, deve trovare fondamento in una causa giustificativa; l'art. 1173 del codice civile enuncia quali sono gli istituti giuridici che nel nostro ordinamento hanno la valenza a costituire un rapporto obbligatorio. " le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito e/o da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".

o Contratto

o Fatto illecito

o Diverso da contratto o fatto illecito:

possesso di mala fede: è fonte di obbligazione, è una situazione di fatto; obbliga il possessore alla restituzione dei frutti civili o naturali che il bene in sui possesso ha prodotto, genera quindi un'obbligazione restitutoria.

azione di ripetizione dell'indebito: art. 2033 C.C. può assumere due diverse vesti: nel caso d'indebito oggettivo ,quando un soggetto esegue una prestazione che non era obiettivamente dovuta. L'ordinamento tutela il soggetto attraverso l'azione di ripetizione, vale a dire chiedere la restituzione di ciò che ha pagato ( ripetizione=restituzione). Nel caso d'indebito soggettivo il debitore esegue, adempie, ad una prestazione che era oggettivamente dovuta, ma la esegue nei confronti di un soggetto che non è il suo creditore. L'ordinamento tutela il soggetto debitore dando il diritto ad esso di chiedere la restituzione di ciò che ha pagato a chi non era il suo creditore.

gestione di affari altrui: ricorre quando un soggetto senza esservi obbligato compie uno o più atti giuridici a favore di un altro soggetto. Esempio: occuparsi di un affare altrui nel momento in cui il soggetto che dovrebbe essere di competenza non è presente. L'ordinamento fa derivare obbligazioni sia per il gestore sia per il soggetto nel cui interesse la gestione viene effettuata, gestito o beneficiario. Gestore: una volta iniziata la gestione è obbligato a proseguirla fin tanto che il gestito non è in grado di portarla avanti autonomamente. Gestito: è obbligato ad attivarsi per sollevare il gestore dai propri oneri ed inoltre deve tenere indenne il gestore dalle spese che questi ha sostenuto per proseguire utilmente la gestione stessa. Si tratta di un'obbligazione indennitaria e non risarcitoria, in quanto il gestito non ha commesso nessun fatto illecito.

azione di arricchimento senza causa: azione che è data ad un soggetto quando si verifica uno spostamento patrimoniale da questo soggetto ad un altro, con impoverimento del primo e con relativo arricchimento del secondo e senza che questi spostamento patrimoniale sia giustificato da una causa giuridica. Da ciò si origina un'obbligazione indennitaria, chi si arricchisce deve indennizzare il soggetto impoverito in misura pari all'arricchimento e all'impoverimento.

Le Tipologie di Prestazione

Ciò che le parti possono dedurre come oggetto di un'obbligazione.


Obbligazione di fare: il debitore è obbligato a tenere un certo tipo di comportamento, adempiere ad un fatto, porre in essere qualcosa.

Queste obbligazioni possono avere ad oggetto un:

fare infungibile: la persona del debitore è insostituibile, cioè la prestazione può essere adempiuta soltanto da un soggetto determinato, il quale è idoneo all'adempimento in ragione delle proprie qualità personali ( es. prestazioni artistiche). Se il debitore si rifiuta di adempiere non può essere sostituito da nessuno nell'esecuzione della prestazione, questo perché vige il principio di incoercibilità del consenso nessuno può essere obbligato a fare; unica tutela per il creditore è il risarcimento del danno.

Fare fungibile: la persone del debitore, in quanto fungibile è sostituibile. La stessa prestazione e il risultato derivante da essa, può essere ottenuto comunque, indipendentemente da chi è la persona che adempie. Se il debitore rifiuta l'adempimento, il creditore può ottenere dal giudice una sentenza attraverso la quale si realizza la prestazione a spese del debitore inadempiente.

La differenza fondamentale tra le due stà nel fatto che soltanto le obbligazioni di fare fungibile sono suscettibili ad essere eseguite in forma specifica.

Le obbligazioni di fare infungibile sono insuscettibili ad esecuzione in forma specifica con la conseguenza che l'unica forma di tutela per il creditore è l'azione di risarcimento del danno.

Obbligazioni di mezzi: la prestazione si considera correttamente adempiuta allorché il soggetto obbligato nell'esecuzione della prestazione ha impiegato la diligenza richiesta da quel particolare tipo di obbligazione. Ai fini della valutazione dell'adempimento o meno si valuta la diligenza non il risultato.

Obbligazioni di risultato: si considerano adempiute completamente e correttamente quando il creditore ha raggiunto il risultato cui è finalizzata la prestazione del debitore. Ai fini della valutazione dell'adempimento non si rileva la diligenza che il debitore ha utilizzato, ma solo se il risultato del creditore è stato raggiunto.

In caso di inadempimento l'art. 1218 del C.C. sancisce la responsabilità del debitore, questo articolo però ha un ambito di applicazione molto diverso a seconda che si tratti di un obbligazione di mezzi o di risultato. Il principio stabilisce che: il debitore inadempiente deve risarcire i danni che il creditore ha subito, a meno che non dimostri che l'impossibilità della prestazione è derivata da una causa a lui non imputabile. Quindi il debitore per sottrarsi all'obbligo deve dimostrare che l'inadempimento non è per causa sua.

Prova liberatoria: prova per sottrarsi alla responsabilità di risarcimento, consiste nel dimostrare la causa non imputabile:

Obbli. Di mezzi: il debitore dovrà provare di essere stato diligente e quindi accertare l'assenza della sua colpa, in questo caso l'inadempimento non sarà a lui imputabile.

Obbli. Di risultato: non si identifica con la diligenza del debitore, ma con l'identificazione di un fatto a lui esterno come il caso fortuito ( evento straordinario e imprevedibile comunque riconducibile all'attività dell'uomo) o cause forza maggiore ( evento straordinario e imprevedibile non riconducibile all'attività dell'uomo), per evitare che gli venga imputato l'inadempimento.


Obbligazioni di dare: obbligazioni nelle quali la prestazione consiste nella consegna di un certo bene; possono avere ad oggetto:

Beni infungibili: quando il bene oggetto della consegna non può essere sostituito con un bene avente le stesse caratteristiche

Beni fungibili: quando il bene che deve essere consegnato può essere sostituito con un bene avente le stesse identiche caratteristiche.

Questa distinzione poiché in caso di estinzione del rapporto giuridico, i beni infungibili sono soggetti alla causa di estinzione per impossibilità sopravvenuta poiché esiste un solo esemplare di quel bene, la prestazione non è ripetibile; nel caso dei beni fungibili essi non si estinguono mai per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, se il bene perisce può essere sempre sostituito da un bene identico.

Nel nostro ordinamento le obbligazioni principali ( quelle pecuniarie), che hanno ad oggetto il pagamento di denaro, sono obbligazioni di dare con oggetto un bene fungibile. Il debitore di una somma di denaro, per essere liberato non potrà mai invocare la sopravvenuta impossibilità del bene, in quanto il denaro non finirà mai.


Obbligazioni negative: sono obbligazioni il cui adempimento si realizza attraverso un comportamento eccessivo del debitore. Quindi un non-fare o non-dare qualcosa.

Obbligazione non-fare: è la più importante e si concreta nel patto di non-concorrenza; con l'assunzione di quest'obbligo si vede come il debitore si obblighi a un non-fare, non comportarsi in modo concorrente con l'altra parte.

Le obbligazioni negative non sono soggette alla norma della mora del debitore.


Obbligazioni di garanzia: sono obbligazioni accessorie, accompagnano un'altra obbligazione chiamata principale; hanno il compito di garantire l'adempimento dell'obbligazione principale. Caratteristica di queste obbligazioni è quella in ossequio al principio accessoria sequitur pricipalia . A queste obbligazioni è riservato lo stesso trattamento giuridico che subisce l'obbligazione principale,così se quest'ultima è nulla sarà nulla anche l'obbligazione accessoria.

In ragione della loro accessorietà l'esistenza di queste obbligazioni è garantita soltanto se esistono e sono vincolanti le obbligazioni principali.

Obbligazioni alternative: si tratta della categoria più importante; sono dedotte nel rapporto obbligatorio 2 diverse prestazioni ed entrambe sono da considerarsi principali, non vi è subordinazione tra le due quindi, sono su un piano di parità.

Il debitore è libero di eseguire alternativamente o l'una o l'altra prestazione, o parte dell'una o parte dell'altra; la regola è che la scelta su quale prestazione eseguire spetta al debitore, salvo che non sia stato espressamente previsto che la scelta spetti al creditore o ad un terzo.

Profilo dell'impossibilità sopravvenuta e illiceità: nell'ipotesi in cui una delle due prestazioni diventi oggettivamente impossibile per causa non imputabile al debitore bisogna distinguere:

Impossibilità si verifichi prima della scelta: il rapporto obbligatorio si trasforma in un rapporto obbligatorio semplice con la conseguenza giuridica che il debitore dovrà adempiere la prestazione eseguibile.

Impossibilità si verifichi dopo la scelta: il debitore è liberato, non è obbligato ad eseguire l'altra prestazione. Nel momento in cui il debitore esercita la propria facoltà di scelta, l'obbligazione su cui la scelta non è caduta viene eliminata dal rapporto obbligatorio che si trasforma così in un rapporto obbligatorio semplice.

L'ipotesi di illiceità ricorre quando una delle 2 prestazioni è illecita, vale a dire è una prestazione il cui oggetto o la causa si pongono in contrasto all'ordine pubblico, al buon costume o alle norme imperative. La prestazione illecita viene automaticamente eliminata dal rapporto.

Obbligazioni facoltative: hanno struttura e caratteristiche che le differenziano dalle alternative; vi è una prestazione principale che il debitore è obbligato ad adempiere. Il creditore può però liberarlo chiedendo l'esecuzione di una diversa prestazione che ha carattere sussidiario rispetto alla principale; il rapporto è semplice e non alternativo. La facoltà di prestazione diversa spetta al creditore.


Caratteristiche delle Obbligazioni

Nel nostro Codice Civile manca sia una definizione di obbligazione, sia un elenco di quali sono le prestazioni che possono formare l'oggetto di un rapporto obbligatorio. Il legislatore si è limitato, nell'art. 1174 a definire le caratteristiche fondamentali del rapporto obbligatorio: la prestazione che forma l'oggetto deve essere suscettibile a valutazione economica e deve soddisfare un interesse anche non patrimoniale del creditore.

Patrimonialità della prestazione: tale caratteristica è a tal punto importante che viene ripresa dal legislatore anche nella definizione di contratto (art.1921). Essa stabilisce che la prestazione deve avere carattere patrimoniale, ciò significa che la prestazione deve essere suscettibile a valutazione economica. La quantificazione monetaria necessaria deriva da diversi indici: l'entità del corrispettivo pattuito, il valore di mercato, arricchimento che la prestazione produce in capo al creditore.

Non necessariamente deve essere dedotto il corrispettivo monetario di una prestazione; quindi gli indici attraverso cui ricavare la patrimonialità possono essere il II o il III sopracitati. Può inoltre succedere che un bene abbia un valore di mercato quasi nullo, ma se paragonato ad un determinato soggetto assume un certo valore.

Venga soddisfatto un interesse del creditore: l'interesse può anche essere patrimoniale; la prestazione deve soddisfare un interesse del creditore, arrecargli una qualche utilità, ma l'utilità che procura non deve essere necessariamente di interesse economico. La prestazione deve essere patrimoniale, ma l'interesse può anche essere di altra natura.


L'art. 1175 c.c. stabilisce una regola generale di condotta che entrambe le parti devono tenere nell'esecuzione del rapporto giuridico; esso ha dunque un'applicazione bilaterale proprio perché disciplina sia il comportamento del creditore sia quello del debitore. Stabilisce che le parti devono comportarsi secondo correttezza; la correttezza esprime il concetto di buona fede in senso oggettivo, significato diverso dalla buona fede in senso di possesso in quanto ha valenza soggettiva. La buona fede significa tenere nell'esecuzione di un rapporto un comportamento che non pregiudichi la posizione giuridica altrui, attribuendo al creditore vantaggi sproporzionati e al debitore non arrechi sacrifici non richiesti.

L'importanza della norma risiede nel fatto che l'art. 1175 la proiezione in sede codicistica di un principio costituzionale: la solidarietà sociale.


Norme dell'Adempimento delle Obbligazioni

L'adempimento il mezzo normale attraverso cui il rapporto obbligatorio viene estinto; esso è la corretta, totale e tempestiva esecuzione della prestazione a cui è tenuto il debitore.

L'art. 1218 c.c. stabilisce che qualora il debitore non adempia in modo corretto e/o tempestivo, l'ordinamento provvederà ad obbligarlo a risarcire il creditore.

L'art. 1176 specifica il comportamento del debitore, pone l'obbligo di diligenza:

I comma: principio generale che trova applicazione ad eccezione delle obbligazioni professionali. Nell'adempimento delle obbligazioni il debitore deve applicare la diligenza del buon padre di famiglia; per diligenza s'intende un comportamento dove sono configurabili atteggiamenti di negligenza, imprudenza e imperizia. Il debitore non deve comportarsi in maniera trasandata. Limite: "buon padre di famiglia" la soglia di attenzione di un soggetto va misurata all'uomo medio, quindi per valutare la diligenza dell'adempimento si fa riferimento al comportamento adottato dalla maggior parte delle persone.

II comma: principio che si applica solo alle obbligazioni professionali. Il debitore non è sufficiente che tenga un livello di diligenza pari a quello del buon padre di famiglia, ma deve tenere un comportamento pari alla prestazione che stà svolgendo. Questa regola è derogata da una norma dettata in tema di attività professionali, è l'art. 2236: stabilisce che nel caso in cui, l'attività che il professionista deve prestare è particolarmente difficile e complicata, egli risponde soltanto in caso di dolo o colpa grave, mentre non risponde dei danni in caso di colpa lieve ( piccola mancanza).

Tutto ciò pare in contraddizione con quanto affermato nell'art. 1176, ma in realtà la ragione per cui è stato introdotto l'art. 2236 è chiara: la limitazione della responsabilità del debitore ai casi di dolo e colpa grave nell'esecuzione di prestazioni di particolare difficoltà, si giustifica col fatto che in ragione della particolare difficoltà che rende probabile la commissione di piccole mancanze se non vi fosse questa deroga nessun professionista eserciterebbe quelle professioni ( es. chirurgo).


Il nostro codice stabilisce il luogo, il tempo e il modo dell'adempimento

Luogo dell'adempimento: luogo dove la prestazione deve essere eseguita.

L'art. 1182 colloca nello spazio il comportamento del debitore; individua 3 criteri di collegamento generali, qualora questi non siano idonei ad individuare il luogo, utilizza altri 3 criteri speciali in quanto individuano il luogo in relazione al diverso tipo di prestazione.

I comma: criteri generali:

la volontà delle parti: in base al principio di autonomia contrattuale, le parti sono libere di stabilire dove la prestazione del debitore deve essere adempiuta. Può succedere che le parti non stabiliscano dove la prestazione deve essere eseguita, può accadere che omettano di in indicare dove la prestazione deve essere eseguita.

la natura della prestazione: il luogo dell'adempimento si desume dalla natura della prestazione; ci sono delle prestazioni che dal loro contenuto necessariamente vanno collocate in un determinato luogo. Può succedere che né l'accordo tra le parti, né la natura della prestazione non permettano di individuare il luogo della prestazione.

gli usi: criterio in base al quale il luogo dell'adempimento può essere ricavato dagli usi. Essi sono una fonte secondaria del nostro diritto privato che si identificano con la consuetudine, un comportamento che ripetendosi nel tempo diventa vincolante per le parti.


II comma criteri speciali ( variano a seconda del tipo di obbligazione:

riguarda le obbligazioni di consegnare una cosa certa e determinata, queste obbligazioni devono essere adempiute nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta. ( si prescinde dal domicilio, la residenza e la dimora)

riguarda le obbligazioni pecuniarie, devono essere adempiute presso il domicilio che il creditore ha quando l'obbligazione è scaduta. Si verifica il favor creditoris, ovvero un vantaggio per il creditore, in quanto dev'essere il debitore ad attivarsi per andare al domicilio del creditore. Deroga: se però frail momento in cui l'obbligazione sorge e il momento in cui scade, il creditore cambia domicilio e l'adempimento presso il nuovo domicilio diventa eccessivamente oneroso per il debitore, questi si libera adempiendo al proprio domicilio.

si applica a tutte le obbligazioni diverse da quelle di consegna e da quelle pecuniarie; stabilisce che tutte queste obbligazioni devono essere adempiute al domicilio che il debitore ha, al momento in cui l'obbligazione scade. Vige il favor debitoris (opposto vedi punto 2).


Tempo dell'adempimento: quando la prestazione deve essere eseguita.

L'art. 1183 stabilisce che, se le parti non hanno stabilito il tempo dell'adempimento, il creditore può esigerlo immediatamente. La prestazione immediatamente esigibile afferma che ciò che non è stabilito, deve essere stabilito subito.

Se però, in relazione alla natura della prestazione, all'esistenza degli usi è necessario porre un termine, e questo non è stato stabilito dalle parti, il termine viene stabilito dal giudice.

L'art.1184 stabilisce una presunzione, in quanto prevede che se per l'adempimento è stabilito un termine, questo si presume a favore del debitore, a meno che non sia stato stabilito a favore del creditore.

In assenza di una volontà esplicita dei contraenti, il termine opera a vantaggio del debitore, ovvero fino a che il termine non è scaduto la prestazione non è immediatamente esigibile.

Se però il termine è espressamente esplicitato verso il creditore, il debitore non può obbligare il creditore a ricevere la prestazione fino a che il termine non è scaduto, ma il creditore può chiedere l'adempimento anche prima della scadenza del termine.

L'art. 1185 prestazione in dipendenza del termine;

II comma: regola il caso in cui, pur essendoci un termine a favore del debitore, tuttavia il debitore segue la prestazione anticipatamente. Il pagamento effettuato dal debitore in pendenza del termine (anticipato), non è ripetibile, cioè non può chiedere la restituzione di ciò che ha pagato; poiché in ogni caso, il debitore era dovuto a compiere quella prestazione.

Però può capitare che il creditore, da questo pagamento anticipato, si locupleti ingiustamente, si arricchisca ingiustamente, cui si contrappone un impoverimento ingiustificato del debitore. Se ciò avviene, il creditore non è tenuto a restituire la prestazione ricevuta, ma deve restituire tutto ciò che ha contribuito ad arricchirlo ai danni del debitore.

L'art. 1186 decadenza dal beneficio del termine;

stabilisce che quando il termine è stabilito a favore del debitore, il creditore può far decadere il debitore dal termine, ed esigere l'adempimento della prestazione in due casi:

qualora il debitore sia insolvente: il creditore può chiedere immediatamente il pagamento

qualora il debitore non abbia prestato le garanzie promesse: si fa riferimento al pegno e all'ipoteca come garanzie e alle obbligazioni di garanzia

Onde evitare che il creditore perda il proprio diritto, la legge lo autorizza a far decadere il debitore dal beneficio del termine.


Il Destinatario del Pagamento

L'ordinamento dice quali sono i soggetti legittimati a ricevere le prestazioni del debitore, affiché l'adempimento possa generare l'effetto estintivo del rapporto, per liberare il debitore.

L'art. 1188ripetizione dell'indebito soggettivo;

Indica i soggetti cui il debitore può pagare con effetto estintivo, ottenendo la propria liberazione.

I comma: indica una serie di soggetti legittimati a ricevere il pagamento:

creditore: è il soggetto principale, è colui che vanta un diritto di credito, diritto di esigere una prestazione

il rappresentante: colui che è legittimato ad agire nel nome e nell'interesse di un altro soggetto, o in virtù della legge (rappresentanza legale) o in virtù del conferimento di una procura ( rappresentanza volontaria). Nel caso il creditore abbia un rappresentante, il pagamento che il debitore fa, è un pagamento fatto ad un soggetto legittimato a riceverlo.

adiectus:è il creditore che indica al debitore il soggetto nei confronti del quale deve eseguire il pagamento.

la persona che, o la legge o il giudice, autorizza a ricevere il pagamento ( es. nel caso di fallimento dell'imprenditore o nel caso di nomina di custode giudiziario)

II comma: stabilisce che il pagamento fatto ad un soggetto che non era legittimato a riceverlo, non libera il debitore, a meno che il creditore non lo abbia ratificato o ne ha comunque approfittato.

Ratificato: significa che grazie all'istituto della ratifica, il creditore può rendere efficace il pagamento del debitore, liberando quest'ultimo.

Approfittato: il creditore trae vantaggio dal pagamento "sbagliato", ergo il debitore viene liberato.

Deroga all'art.1188; L'Art. 1189 pagamento al creditore apparente

Regola che devia al principio generale, anche se il debitore paga al creditore sbagliato la legge lo libera dall'adempimento purché esistano dei requisiti:

I comma: il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo, è liberato se prova di essere in buona fede, e per fare ciò fa riferimento a dei requisiti che devono sussistere tutti contemporaneamente:

situazione di apparenza, che deve far sembrare il creditore legittimato: induce un soggetto a ritenere reale ciò che è soltanto verosimile. La situazione di apparenza prevale sulla situazione reale, questo perché vige il principio di tutela dell'affidamento; un soggetto fa affidamento ad una determinata situazione verosimile, la legge ritiene di dover scusare l'errore del debitore, liberandolo.

circostanze univoche che creano la situazione di apparenza: il debitore deve pagare a colui che appare legittimato, in quanto tale apparenza non è derivata da un errore soggettivo del debitore, ma deriva da un insieme di fattori che avrebbero indotto chiunque a sbagliare, su chi fosse legittimato a pagare; le circostanze univoche sono tali da essere idonee a determinare un errore comunque riguardo ad una collettività indeterminata di soggetti.

buona fede del solvens: il debitore deve essere in buona fede per essere liberato. Nel momento in cui esegue il pagamento deve ignorare di ledere il diritto del vero creditore.

II comma: come tutelare il vero creditore e come sanzionare il creditore apparente; il creditore apparente deve restituire quanto ha percepito al vero creditore, in base alle norme della ripetizione sull'indebito. La restituzione è chiesta a chi ha eseguito il pagamento, in questo caso la restituzione spetta a chi ha ricevuto il pagamento ovvero il creditore apparente.


L'art. 1190, pagamento al creditore incapace; il pagamento non libera il debitore, a meno che non provi che ciò che ha pagato è andato a vantaggio dell'incapace. Ai sensi dell'art. 1188, in caso di incapacità, il soggetto legittimato a ricevere il pagamento è il rappresentante del creditore ( genitore, tutore o curatore), questo per tutte le tipologie d'incapacità. Deroga: nel caso in cui il pagamento fatto all'incapace è andato a vantaggio di questo, il debitore viene liberato. Non vi è ragione di obbligare il debitore ad effettuare un secondo pagamento.

L'art. 1191, pagamento eseguito da un incapace; in questo caso, l'incapace non può far valere il proprio stato d'incapacità per impugnare il pagamento, poiché comunque compie un atto dovuto; deve eseguire il pagamento in quanto debitore. La legge pone l'irrilevanza dell'incapacità per evitare di eseguire il pagamento una seconda volta.


La Prestazione in Luogo dell'Adempimento art. 1197

Viene eseguita una prestazione diversa dall'originario adempimento.

Il debitore non è liberato se esegue una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore maggiore, a meno che il creditore non acconsenta a riceverla; se ciò avviene, l'obbligazione si estingue quando la prestazione viene eseguita. ( principio di autonomia:il creditore accetta la prestazione diversa, eseguita dal debitore). Soltanto il consenso del creditore può attribuire efficacia liberatoria a questo istituto, in questo caso il debitore è liberato solo quando la prestazione è eseguita.

E tutto questo ha rilevanza assoluta per quanto riguarda l'ambito dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile al debitore; il debitore non è liberato e sarà tenuto ad eseguire l'obbligazione originaria.


Cessione di un credito in luogo dell'Adempimento art. 1198

Diverge dal caso precedente, in quanto si realizza per il tramite di un oggetto particolare; il debitore cede un credito al posto di eseguire l'obbligazione originaria. Anche in questo caso, il creditore deve acconsentire e nel caso in cui acconsenta, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito.



L'Inadempimento

Quando il debitore è inadempiente alla prestazione; in questo caso l'ordinamento giuridico pone a suo carico un'obbligazione risarcitoria verso il creditore. In virtù dell'omessa prestazione del debitore sorge la sua responsabilità.


L'art. 1218 sancisce la responsabilità del debitore; vi sono tuttavia due ipotesi di responsabilità,l'art. 1218 si occupa dell'inadempimento contrattuale. Stabilisce che il debitore che non esegue la prestazione, o non la esegue esattamente è responsabile dei danni che il creditore subisce, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo derivino dall'impossibilità dovuta ad una causa a lui non imputabile. E' la norma attraverso cui siamo in grado di stabilire quando il comportamento del debitore è qualificabile come inadempimento:

Quando non esegue la prestazione

Quando non esegue correttamente

Quando non esegue tempestivamente

In questo caso si verifica un inadempimento contrattuale.

L'art. 1218 ammette tuttavia la prova liberatoria; prova che il debitore deve fornire per andare esente dall'obbligo di risarcire il danno al creditore. Il rapporto sarà estinto per impossibilità dell'adempimento; la prestazione non è stato possibile eseguirla, perché si è verificata una causa che non è dipesa dal debitore.

Cause estranee al comportamento del debitore che gli rendono impossibile l'adempimento

il caso fortuito: evento naturale di notevole intensità che incide sulla totale, corretta e tempestiva esecuzione della prestazione. Due requisiti essenziali: la straordinarietà e l'imprevedibilità

la forza maggiore: evento straordinario e imprevedibile, s'identifica però con un fatto dell'uomo, un'attività umana (es. guerra)

factum principis: provvedimento dell'autorità amministrativa, per effetto del quale la prestazione diventa impossibile.

La prova liberatoria si atteggia in maniera diversa nel caso delle obbligazioni di mezzi:

questo perché la prestazione è correttamente adempiuta quando il debitore si è comportato diligentemente ( diligenza buon padre di famiglia e diligenza del professionista). La prova liberatoria consiste nel provare l'assenza di colpa.


Il Ritardo (profilo particolare dell'inadempimento): il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione si definisce mora del debitore.

La mora è un atto, che deve essere necessariamente messo per iscritto, con cui il creditore intima al debitore il suo adempimento; il creditore è tollerante nei  confronti del debitore.

Esistono tuttavia delle ipotesi in cui gli effetti del ritardo si verificano autonomamente art. 1219m gli effetti si verificano senza necessità che il creditore costituisca l'atto in mora verso il debitore:

quando l'obbligazione deriva da un fatto illecito, poiché la responsabilità di fatto illecito ha un profilo sanzionatorio

quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere; e quindi l'intimazione sarebbe inutile

quando si tratta di un'obbligazione pecuniaria, l'adempimento va eseguito presso il domicilio del creditore; vige il favor creditoris, vantaggio per il creditore

effetti della mora:

l'obbligo del debitore di risarcire il creditore dei danni dovuti al ritardo art.1218

art. 1221 effetto della mora sul rischio: il debitore in mora non è liberato nel caso in cui la prestazione divenga impossibile per causa a lui imputabile, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito anche presso il creditore; solo in questo caso il debitore è liberato perché fra il danno subito dal creditore, e il ritardo del debitore non c'è più un nesso. Se il debitore inadempiente fosse liberato trarrebbe per assurdo dei vantaggi dal suo stesso ritardo nell'esecuzione della prestazione.

è esclusivamente circoscritto ad una sola categoria di obbligazioni, quelle pecuniarie; consiste nella decorrenza degli interessi moratori. Art. 1224 stabilisce che nelle obbligazioni pecuniarie, dal momento della mora sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale, e che sono dovuti indipendentemente dalla prova del danno. Il mancato, tempestivo, adempimento di un'obbligazione pecuniaria reca un danno al creditore, in quanto gli interessi sono frutti civili del denaro che si producono automaticamente.

Vi è una categoria di obbligazioni a cui queste norme non si applicano, e sono le obbligazioni negative.

L'art. 1222 stabilisce che: le norme sulla mora non si applicano alle obbligazioni negative, in quanto a queste non si applica il ritardo dell'inadempimento.


Determinazione del danno risarcibile: l'individuazione della somma di denaro che il debitore deve corrispondere al creditore.

L'art. 1223 stabilisce che il risarcimento del danno da inadempimento deve comprendere sia la perdita subita, sia il mancato guadagno; ci dice quali sono le perdite di quantità patrimoniale: la perdita subita e il mancato guadagno.

Perdita subita: ( danno emergente) consiste nella compromissione economica di beni già esistenti nel patrimonio del creditore.

Mancato guadagno: (lucro cessante) consiste nel mancato incremento patrimoniale che il creditore non può effettuare a causa del mancato adempimento del debitore

Ai fini dell'obbligazione risarcitoria è necessario che il danno sia una conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento, che non è altro che l'antecedente logico e necessario per l'individuazione del danno.

Il giudice deve effettuare un giudizio di prognosi postuma; se eliminato l'inadempimento si elimina anche il danno, evidentemente il danno deriva dall'inadempimento e quindi si procederà al risarcimento.

Responsabilità per il fatto degli ausiliari, art. 1228

Norma dispositiva che si avvale, nell'esecuzione della prestazione, dell'opera di terzi; risponde nei confronti del creditore per i fatti dolosi. Questo perché:

Principio di certezza del diritto

Requisito della relatività: il creditore può esigere la prestazione solo dal debitore.

I rapporti fra debitore e terzi; il debitore che ha risarcito il danno al creditore, ha l'azione di regresso nei confronti di colui che ha causato il danno (terzo).


Clausole di esonero della responsabilità, art.1229

(solo I comma)

Sanziona con la nullità, qualsiasi accordo che esclude o limita la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.

Le clausole di esonero della responsabilità sono fatti che intervengono fra debitore e creditore, attraverso i quali si stabilisce che in caso di inadempimento, il debitore non è tenuto a risarcire il danno al creditore.

Il suo ambito applicativo riguarda solo l'inadempimento di colpa lieve; in caso di dolo o colpa grave, la clausola si annulla.



Modi di Estinzione delle Obbligazioni diversi dall'Adempimento

Nonostante il debitore non abbia adempiuto, il rapporto obbligatorio si estingue in ogni caso, attraverso 5 casi:

la Novazione art. dal 1230 al 1235: si hanno 2 modalità novative: l'oggettiva e la soggettiva.

a.    Oggettiva: il rapporto obbligatorio si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione, diversa per titolo o per l'oggetto; ciò significa che la nuova obbligazione deve mutare la causa giustificatrice dell'obbligo, o mutare l'oggetto della prestazione (I comma art. 1230)

L'effetto estintivo che l'obbligazione produce ha una conseguenza molto rilevante: se l'obbligazione nuova diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, quest'ultimo è liberato.

Animus Novandis ( II comma 1230): la volontà di novare deve risultare in modo esplicito, essa non può essere desunta per implicito.

Se il credito originario è assistito da garanzie, anche queste ultime di estinguono, a meno che le parti non abbiano espressamente deciso di mantenerle anche per il nuovo credito (principio di accessorietà delle garanzie).

L'art. 1234 stabilisce l'inefficacia della novazione: il I comma parla di novazione a titolo nullo; ovvero se l'obbligazione che le parti intendevano estinguere mediante la novazione, non esisteva perché era nulla, altrettanto nulla sarà l'obbligazione nuova. Al II comma abbiamo: qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo soltanto annullabile, la novazione ha assunto il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

b.    Soggettiva: ricorre quando il debitore originario viene sostituito da un nuovo debitore; in questo caso non cambia né il titolo né l'oggetto della prestazione. Il debitore originario è liberato se il creditore acconsente alla sua liberazione; l'obbligazione originaria si estingue e si viene a creare una nuova obbligazione a cui il nuovo debitore deve estinguere. Nella novazione soggettiva la persona che cambia è il debitore. 3 esempi di novazione soggettiva possono essere l'accollo, la delegazione di pagamento e l'espromissione.

La Compensazione art dal 1241 al 1252: si verifica quando 2 persone sono reciprocamente obbligate l'una nei confronti dell'altra; i debiti di ciascuno si estinguono per le quantità corrispondenti. La compensazione quindi, richiede la reciprocità delle posizioni debitorie, che si estinguono senza che le parti eseguano la prestazione. I debiti però si estinguono "secondo quantità corrispondenti",ovvero è prevista la cosi detta comprensione parziale : si avrà l'estinzione parziale in relazione all'ammontare dei rispettivi debiti. Le ipotesi di compensazione sono 3:

a.    Compensazione legale: l'estinzione è automatica; ricorre però quando i rispettivi crediti sono omogenei (hanno x oggetto beni appartenenti al medesimo genere,ad es. obbli. Pecuniarie), esigibili (si tratta di crediti scaduti, il creditore può richiedere l'adempimento solo alla scadenza del termine) e liquidi (crediti che sono determinati dal loro ammontare, sono espressi i loro valori monetari). Se ricorrono tutti e 3 questi requisiti, la compensazione opera automaticamente; la sentenza del giudice che accerta la compensazione legale è una sentenza dichiarativa, in quanto si limita a dichiarare un effetto giuridico già avvenuto nel rispettivo patrimonio delle parti.

b.    Compensazione giudiziale: ricorre quando i crediti sono omogenei, esigibili e pur non essendo liquidi sono di facile liquidazione ad opera del giudice, che è in grado di quantificare il loro ammontare.

c.    Compensazione volontaria: modo di estinzione che opera indipendentemente e a prescindere dall'esistenza dei prerequisiti; la volontaria essendo un atto di autonomia delle parti, che possono liberamente decidere, può operare anche se i crediti sono privi dei requisiti dell'omogeneità, esigibilità e liquidità.

La distinzione tra a e b non attiene soltanto alla liquidità o alla facile liquidazione, ma anche alla natura della sentenza che dispone questa compensazione, infatti nella compensazione giudiziale la sentenza è costitutiva, non si limita a dichiarare ma è essa stessa che provoca l'effetto giuridico.

La Confusione un rapporto obbligatorio si estingue quando debitore e creditore si riuniscono in una stessa persona (vedi usufrutto).

La Remissione opera nella rinuncia al proprio credito. Il creditore, mediante una dichiarazione unilaterale recettizia, rende cognito il proprio debitore che non intende adempiere. In questo caso il creditore rinuncia, e il debitore è liberato; nel silenzio del debitore, la remissione è presunta accettata. Però dato che nel nostro ordinamento, nessuno può essere obbligato ad arricchirsi contro la sua volontà, il debitore può in forma scritta rinunciare alla remissione.

L'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore




Cessione del Credito art. 1260

Il credito, come ogni altro diritto può formare oggetto atti di disposizione.

Secondo il nostro ordinamento, posso trasferire un bene : cessione.

Può avvenire sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito. Io creditore, per trasferire il mio diritto, posso farmi pagare, ma nulla vieta che per arricchire un altro possa farlo gratuitamente. La cessione del credito è un accordo bilaterale; affinché la cessione perfetta, è sufficiente che vi sia l'accordo di 2 soggetti, il creditore cedente e il creditore cessionario. Non è richiesto il consenso del debitore ceduto, è però importante che venga a conoscenza della avvenuta cessione del credito, e ciò può avvenire grazie allo strumento della notifica.

Essa ha 2 funzioni importanti; individua il destinatario del pagamento, il debitore ceduto che paga al cedente anziché al cessionario, è liberato se l'avvenuta cessione non è stata notificata, il debitore però in assenza di notifica, non viene liberato se era venuto a conoscenza in altro modo della cessione. Inoltre la notifica è lo strumento attraverso cui vengono risolti i conflitti fra acquirenti (cessionari) del medesimo credito dallo stesso cedente; si legittima questo soggetto del diritto, non chi per primo ha stipulato l'atto di cessione, ma chi per primo ha notificato l'atto di cessione al debitore ceduto.

Nella cessione del credito, il creditore cessionario acquista il proprio diritto a titolo derivativo e non a titolo originario, subentra nella stessa posizione giuridica del cedente. La conseguenza della natura derivativa è che il debitore ceduto può opporre al nuovo creditore cessionario tutte le eccezioni estintive del credito che avrebbe potuto opporre al vecchio creditore cedente.

Il creditore cedente deve garantire di regola, il solo nomen verum, della sola esistenza del credito.

Il rischio d'insolvenza del debitore grava sul cessionario. Le parti però possono stabilire, nella sola ipotesi di cessione a titolo oneroso, che il creditore cedente, oltre a garantire il nomen verum, sia tenuto a garantire il nomen benum, ossia che il debitore ceduto adempia al pagamento.

Se il debitore ceduto non paga, il cedente risponde nei confronti del cessionario, ma non risponde per l'entità del credito bensì nei limiti di quanto ha percepito per la cessione.




Il Contratto


Le sue Funzioni

Il contratto è la principale fonte di obbligazioni; è lo strumento attraverso cui le parti si pongono obbligazioni reciproche.

L'obbligazione sarà quella di adempiere.

Esso costituisce il principale strumento attraverso cui si acquista il diritto di proprietà a titolo derivativo.

Il più importante dei contratti è quello di vendita; dove una delle parti (venditore) mette in vendita una proprietà.

Secondo l'art. 1321 il contratto è l'accordo di due o più parti, volto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale

In base al principio volontaristico, nessuno può essere costretto ad un contratto senza una manifestazione spontanea di volontà, da cui appunto nasce l'accordo. Da ciò derivano 2 conseguenze:

a.    Non esiste il contratto unilaterale deve esserci la partecipazione di due o più parti

b.    Non necessariamente i contratti devono essere bilaterali, abbiamo anche contratti plurilaterali o associativi o con comunione di scopo

L'art.1321, utilizza volontariamente il termine "parte", in questo modo si tende ad individuare un centro unitario d'interessi che lega le parti. Così come plurima può essere la parte venditrice, può esserlo anche la parte acquirente.

Il contratto è finalizzato a costituire, regolare o estinguere.

Costituire: attraverso l'accordo delle parti, attraverso la loro volontà si creano ex novo effetti giuridici che in assenza del contratto non si produrrebbero. Questo concetto è collegato alla creazione di un vincolo contrattuale che prima non c'era.

Regolare: regolare un rapporto giuridico significa intervenire con funzione modificativa in un rapporto già esistente. Le parti modificano un rapporto patrimoniale già sorto, già costituito.

Estinguere: si pone fine, si scioglie il contratto; mette fine ad un rapporto contrattuale già esistente, liberando le parti dalle obbligazioni che gravano su di loro. E' necessario il mutuo consenso, tutte le parti devono manifestare una volontà estintiva del contratto; il I comma dell'art. 1372 stabilisce che il contratto ha forza di legge fra le parti, e non può essere sciolto che per mutuo consenso.

L'art. 1321: contratto come un rapporto giuridico patrimoniale:

Relazione intercorrente fra tutte le parti idonee ad incidere nella loro sfera giuridica, e deve essere suscettibile a valutazione economica.

Il contratto è munito del vincolo di relatività ( art.1372 II comma), esso non produce effetto rispetto ai terzi; chi non ha manifestato la propria volontà a partecipare al contratto, non può essere vincolato da esso. Gli effetti del contratto sono esercitabili interpartes, il contratto né avvantaggia, né svantaggia i terzi.


Tipologie di Contratto Divise per Categorie

I categoria: si basa sul modo di conclusione del contratto, abbiamo:

Contratti consensuali: per la conclusione è necessario, ma anche sufficiente, il semplice consenso delle parti; la gran parte dei contratti rientra in questa categoria.

Contratti Reali: per la conclusione oltre all'accordo delle parti, è  necessaria la consegna del bene (traditio) che forma oggetto della prestazione principale. (mutuo, pegno, comodato, deposito)


II categoria: riguarda gli effetti che il contratto produce,abbiamo:

Contratti a effetti obbligatori: hanno l'effetto di obbligare le parti ad eseguire una determinata prestazione es. contratti di prestazione d'opera.

Contratti a effetti reali: trasferiscono il diritto di proprietà o un altro diritto reale


In base a questa distinzione possiamo classificare il principale contratto: la vendita.

Essa un contratto consensuale, ad effetti principalmente reali.

La vendita però ha anche effetti obbligatori; in virtù dell'accordo si verifica l'obbligo ad adempiere a qualcosa, sia sul compratore, sial sul venditore. Il compratore dovrà pagare un prezzo, mentre il venditore dovrà consegnare il bene, garantire che il bene non abbia vizi che lo rendono inidoneo al suo uso e che abbia tutte le qualità essenziali o promesse.

Vi sono però delle ipotesi di vendita obbligatorie che si pongono come ipotesi eccezionali e derogatorie della regola generale, in cui il trasferimento della proprietà non è una conseguenza del consenso, ma è un'obbligazione posta a carico del venditore.

Queste ipotesi sono:

a.    Vendita di cose di genere: la proprietà passa con l'individuazione, con la materiale individuazione o separazione dell'oggetto della vendita dal genere di appartenenza

b.    Vendita di cose altrui: la proprietà passa quando il venditore si è a sua volta procurato la proprietà del bene del terzo (es acquisto di macchine usate)

c.    Vendita di cose future: si connota per il fatto che il bene ad oggetto della vendita non esiste, è un bene futuro; la proprietà passa quando il bene verrà ad esistenza.

d.    Vendita a rate: la proprietà passa al pagamento dell'ultima rata; però questa vendita è una deroga al principio res perit domino, il rischio del perimento del bene grava sul proprietario (venditore)

In tutte e 4 queste ipotesi la proprietà passa in un momento successivo all'accordo delle parti, e costituisce un obbligo del venditore.


Causa del Contratto Funzione Economica-Sociale


I categoria: contratti a prestazioni corrispettive i sinallagmatici

La loro causa è data dal nesso di interdipendenza che intercorre fra le prestazioni delle parti; entrambe le parti sono tenute ad eseguire una prestazione. Sono sempre e solo contratti bilaterali.

Abbiamo 2 categorie:

a.    Contratti commutativi (scambiare): sono caratterizzati dal fatto che le parti contraenti sanno tendenzialmente le conseguenze che il contratto produrrà nel loro patrimonio, sia in caso di arricchimento, sia in caso d'impoverimento. In capo alle parti vi è la conoscenza degli effetti del contratto prima della sua stipulazione

b.    Contratti aleatori: manca per le parti la possibilità di sapere gli effetti patrimoniali che il contratto produrrà; questo perché la verificazione di questi effetti è legata alla "alea" , ossia al concretizzarsi di un certo rischio che le parti non possono prevenire al momento della stipulazione. (es. assicurazione). Caratteristica dei contratti aleatori è che a questa categoria non si applicano i rimedi riequilibratori  (rescissione del contratto concluso in stato di bisogno art.1448, risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta art. 1476) che invece si applicano solo ai contratti commutativi.

Questo perché nei contratti aleatori la sproporzione fra il valore patrimoniale che le parti si scambiano, fa parte del contratto.

Mentre un contratto commutativo può, per volontà delle parti, trasformarsi in un contratto aleatorio, non avviene l'operazione inversa; eliminare l'alea significherebbe eliminare la causa del contratto.


II categoria: contratto a titolo gratuito

Solo una parte (soggetto obbligato) è tenuta ad eseguire una prestazione; con la conseguenza che solo un soggetto trae vantaggio patrimoniale (beneficiario) dal contratto (es.donazione)

Manca il requisito della corrispettività che caratterizza i contratti della I categoria.

I contratti a titolo gratuito sono gli unici contratti cui è apponibile il requisito accidentale del modo o onere.

La causa di questi contratti s'identifica con lo spirito di liberalità, ossia con la volontà del soggetto obbligato di arrecare un arricchimento patrimoniale senza ottenere in cambio un corrispettivo.


III categoria: contratti associativi o plurilaterali o con comunione di scopo

Possono riguardare due parti, ma anche più di due.

Sono a struttura aperta, nella loro fase funzionale altri contraenti possono aggiungersi a quelli originari, così come alcuni possono venir meno. Questi contratti sono connotati dal fatto che la loro causa è data dallo scopo comune a tutti gli aderenti al contratto, mirano a raggiungere mediante alla costituzione del vincolo.

Manca il conflitto d'interessi che invece è tipico dei contratti a prestazioni corrispettive.

Hanno una regola comune: relativamente a nullità, annullabilità e risoluzione, si applica la stessa regola iuris; non si applicano i rimedi sinallagmatici.


Classificazione in base al Tempo di Verificazione degli Effetti Contrattuali

  1. Contratti ad esecuzione istantanea: il momento genetico e il momento funzionale coincidono, con la conseguenza che il contratto esaurisce i suoi effetti attraverso un solo atto di esecuzione; l'adempimento delle parti è istantaneo. Non si applica il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
  2. Contratti ad esecuzione differita: vi è una cesura temporale fra il momento in cui il contratto viene concluso e il momento  in cui viene eseguito; non vi è omogeneità fra la fase genetica e quella funzionale. L'adempimento viene differito nel tempo, gli effetti sono posticipati nel tempo.
  3. Contratti ad esecuzione periodica o continuata: gli effetti del contratto si producono per un determinato periodo di tempo, essi non si esauriscono in un solo atto di esecuzione, ma l'adempimento richiede più atti di esecuzione. Viene apposto un termine iniziale e uno finale; nell'ipotesi in cui non sia previsto il termine, alle parti, di regola, è data la possibilità di recedere; questo perché il nostro ordinamento non ammette vincoli perpetui.

Nei contratti di durata la risoluzione e il recesso operano ex nunc: non hanno effetto retroattivo, operano soltanto per il futuro e non si estendono alle prestazioni già eseguite. Risoluzione e recesso non originano effetti restitutori.


Contratti Formali

Sono le 13 ipotesi previste dall'art 1350; il contratto deve, a pena di nullità, rivestire la forma scritta.

Ai contratti a forma vincolata si impone alle parti di redigere il contratto per iscritto.

Contratti Informali

Le parti sono libere di scegliere la modalità formale attraverso cui estrinsecare la loro volontà contrattuale.

Il contratto sarà valido sia in forma scritta, sia in forma orale.

Nel nostro ordinamento vige la libertà di forma.



Requisiti Essenziali del Contratto

Il contratto nel nostro ordinamento deve necessariamente contenere una serie di requisiti o elementi che sono definiti essenziali; in quanto la mancanza di anche uno solo di essi determina la nullità del contratto.

Ai sensi dell'art. 1325 c.c. questi requisiti sono:

a.    L'accordo tra le parti

b.    La causa

c.    L'oggetto

d.    La forma (quando è prescritta dalla legge a pena di nullità)

I primi 3 sono necessari qualunque sia il contratto che tali parti stipulano.

Il quarto è soltanto eventuale, pur essendo essenziale; questo perché è richiesto solo indeterminati casi previsti dalla legge (nei 13 casi elencati dall'art.1350).

Analizziamo uno per uno gli elementi del contratto:






a. L'Accordo fra le Parti

L'accordo può essere definito come l'incontro di tutte le manifestazioni di volontà espresse dalle parti del contratto, e quindi un incrocio di dichiarazioni negoziali. Le dichiarazioni sono da una parte la proposta e dall'altra l'accettazione.

La proposta è una dichiarazione unilaterale recettizia (atto indirizzato ad una persona determinata che diventa produttivo di effetti nel momento in cui entrano nella sfera di conoscenza di questo soggetto) mediante la quale una parte manifesta all'altra la propria volontà di concludere un contratto, indicando il contenuto essenziale del contratto.

L'accettazione è anch'essa una dichiarazione unilaterale recettizia attraverso la quale il destinatario della proposta manifesta la volontà di concludere il contratto alle condizioni indicate dal proponente.

Il problema che sorge è quello di individuare quando sorge l'accordo e quindi quando il contratto può dirsi concluso.

A questa domanda risponde l'art. 1326: " il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte".  ( principio cognitivo: non è sufficiente che esistano le 2 dichiarazioni, è necessario che l'accettazione sia venuta a conoscenza di chi ha fatto la proposta).

L'accettazione in base al II comma dell'art. 1326 "deve giungere a conoscenza del proponente nel termine da lui indicato"; se l'accettazione è tardiva, essa è inefficacie, quindi inidonea a siglare la conclusione del contratto.

Tuttavia ai sensi del III comma dell'art. 1326, in virtù del principio di autonomia contrattuale, il proponente può ritenere efficace un'accettazione tardiva (e quindi sanare il ritardo) dandone notizia all'altra parte.

L'accettazione è inoltre inefficacie quando interviene in una forma diversa da quella richiesta dal proponente, sempre se quest'ultimo ha chiesto che venga manifestata in una forma determinata. Anche qui però il proponente può sanare il vizio di forma dichiarando idonea la dichiarazione informale e dandone notizia all'altra parte.

L'ultimo comma del 1326 pone una regola fondamentale: "l'accettazione deve essere conforme alla proposta contrattuale"

L'accettazione non conforme però vale come controproposta, quindi ha valore giuridico di nuova proposta che può essere accettata (l'originario proponente diventa il nuovo accettante e viceversa). Questo meccanismo d'inversione può andare avanti all'infinito teoricamente, esso dà luogo al fenomeno giuridico della contrattazione.

L'art. 1327 eccezione al I comma del 1326: in questo caso il contratto si conclude in un momento diverso; infatti qualora su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o in base agli usi la prestazione debba eseguirsi, il contratto è concluso nel momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione. In questa fattispecie un comportamento materiale sostituisce l'espressa manifestazione di volontà.


L'art. 1328 in rapporto di conseguenza al 1326: regola l'ipotesi in cui le dichiarazioni vengano revocate.

Come tutti gli atti unilaterali, anche la proposta e l'accettazione possono essere revocate, annullate, private di effetti.

Il problema è nell'individuazione del termine oltre il quale esse non sono più revocabili; lo si è individuato in virtù del principi odi certezza del diritto. Le dichiarazioni possono essere revocate finché il contratto non è concluso, il termine è quindi l'avvenuto perfezionamento del termine contrattuale.

La proposta può essere revocata fino a che il proponente non ha avuto conoscenza dell'accettazione.

L'accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione stessa.


L'art.1329 proposta irrevocabile: è una dichiarazione unilaterale recettizia, in una proposta contrattuale una delle parti si obbliga a non revocare per un certo periodo di tempo. Se la revoca avviene prima della scadenza prefissata, essa non ha effetto; perché la proposta sia irrevocabile è però necessario che sia indicato il termine di irrevocabilità, altrimenti essa è nulla poiché l'ordinamento non prevede vincoli a tempo interminato.


L'art. 1331 l'opzione: è un patto avente ad oggetto una proposta irrevocabile; essa interviene tra il concedente e l'opzionario. Con essa il concedente si impegna a tener ferma l'opzione per un certo periodo di tempo. A differenza della proposta irrevocabile, in questo caso la mancata indicazione del termine non è fonte di nullità, ma tale termine viene fissato dal giudice; questo perché l'opzione è un patto bilaterale e relativamente ad essa vige il principio di conservazione del contratto.


La prelazione: è il diritto di una parte ad essere preferito ai terzi nell'eventuale stipulazione di un contratto; la fonte da cui questo diritto può derivare è la legge (prelazione legale) o l'accordo tra le parti (prelazione volontaria o convenzionale). Tuttavia la principale differenza tra le due tipologie non è la fonte; essa attiene al fatto che mentre la legale ha efficacia reale (opponibile erga omnes), quella convenzionale ha solo efficacia obbligatoria (inter partes). Efficacia reale significa che il prelazionario, nel caso in cui il suo diritto venga violato e quindi il concedente stipuli un contratto con un terzo, egli può opporre il suo diritto al terzo, ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato tra concedente e terzo e poi subentrare nel contratto al posto del terzo.


L'offerta al pubblico: si configura giuridicamente come una proposta contrattuale indirizzata ad una serie indeterminata di soggetti ( in incertam personam); è una dichiarazione unilaterale non recettizia, poiché il suo destinatario non è individuato ab origine.

Il contratto si concluderà quando uno dei potenziali destinatari esprimerà accettazione al contratto e l'offerente ne verrà a conoscenza.(es. spesa al supermercato)


Promessa al pubblico: anche questa è una dichiarazione unilaterale non recettizia, con la quale una parte si obbliga ad eseguire una certa prestazione a favore di chi riveste un certo status, o compie una certa attività. ( es. elargirò 1000 euro di ricompensa a chi ritroverà il mio gatto). La promessa, al contrario dell'offerta, non si configura come proposta contrattuale.


La rappresentanza può essere definita come quel meccanismo giuridico attraverso il quale si esprime la volontà contrattuale di un soggetto detto rappresentante. Gli effetti del contratto si producono in capo ad un altro soggetto detto rappresentato.

La fonte della rappresentanza può essere legale o volontaria:

Legale: quando è stabilita dalla legge, ossia quando è la legge a stabilire che la volontà contrattuale deve essere manifestata da un soggetto diverso rispetto a quello che si appropria degli effetti del contratto ( ad es. per i soggetti privi della capacità di agire)

Volontaria: se si fonda su un accordo fra le parti, accordo attraverso il quale un soggetto, attraverso il conferimento di una procura, legittima un altro soggetto ad agire in suo nome e nel suo interesse. La procura, che è la fonte attributiva del potere di rappresentanza. È una dichiarazione unilaterale recettizia attraverso cui viene istituita la figura del rappresentante; la procura è generale quando il potere di rappresentanza è conferito per tutti gli atti giuridici del rappresentato. La procura è speciale quando è circoscritta a determinati atti giuridici. Ai sensi dell'art. 1392 la procura deve essere conferita nella stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere.


Perché si verifichi l'effetto rappresentativo devono congiuntamente ricorrere due elementi:

che il rappresentante agisca nel nome del rappresentato: significa che il rappresentante, allorché concluda il contratto con il terzo, deve tassativamente spendere il nome del rappresentato; questa spendita del nome ha la funzione di tutelare il terzo, che deve essere messo al corrente del fatto che il contratto sarà vincolante non per il rappresentante, ma per il rappresentato

che il rappresentante agisca nell'interesse del rappresentato: il rappresentante, nel momento in cui conclude il contratto col terzo, deve perseguire non il proprio interesse ma quello del rappresentato. Questo perché essendo il rappresentato il soggetto che assume gli obblighi ed acquista i diritti che derivano dal contratto, è a questo soggetto che bisogna far riferimento nel valutare gli interessi.

Se il rappresentante agisce in conflitto di interessi (ossia persegue l'interesse del terzo), in base all'art. 1394 " il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato è annullabile, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo contraente.

Questo articolo risponde alla necessità di mediare tra due situazioni che si pongono in contrasto: se il rappresentato ha l'esigenza di essere tutelato perché il suo interesse non è stato portato avanti dal rappresentante, anche il terzo ha il diritto di essere tutelato perché ha fatto affidamento nel rappresentante e ha stipulato un accordo. L'equilibrio tra queste due posizioni si trova nell'annullabilità, a patto che il conflitto sia dal terzo conosciuto o conoscibile. Solo nel caso in cui il conflitto non poteva essere conoscibile non ci sono gli estremi dell'annullabilità.

L'art. 1395 disciplina un'ipotesi particolare di conflitto d'interesse: è quella del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso; tale fattispecie ricorre quando un soggetto agisce sia come rappresentante sia come parte del contratto. In questo caso la legge pone una presunzione assoluta di conflitto d'interesse, allorquando il rappresentante stipula con sé stesso, la legge presume che persegua il proprio interesse, e quindi il contratto è direttamente annullabile.



La degradazione del rappresentante a semplice enuncio:

vengono in rilievo 2 norme:

art 1390 vizi della volontà: la norma accerta se, nel caso di un contratto stipulato dal rappresentante, vi ricorrono i 3 vizi di volontà, l'errore, il dolo o la violenza. Per regola generale per valutare la presenza di uno dei vizi bisogna far riferimento alla persona del rappresentante; se però questi è degradato a semplice nuncio, non esterna una volontà propria, si fa riferimento alla persona del rappresentante.

Art 1391 stati soggettivi rilevanti: : si valuta la ricorrenza di buona o mala fede, e diligenza o ignoranza; in questo caso si fa riferimento al rappresentante. Anche qui però, se egli è degradato si farà riferimento al rappresentato.


Contratto concluso per falso procurator ( rappresentante) art. 1398

L'ipotesi ricorre quando un soggetto ha agito in assenza di procura o eccedendo i limiti della procura.

Il contratto diviene così inefficacie, sia nei confronti del falso rappresentante, sia nei confronti dello pseudo rappresentato, poiché l'effetto rappresentativo non si può realizzare dato che manca la procura, ovvero ciò che legittimava il rappresentante ad agire per conto del rappresentato. Si pone però il problema del terzo, che confida che il contratto che ha stipulato sia valido; la tutela del terzo si attua attraverso l'azione di risarcimento del danno purché abbia agito diligentemente 8 abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto).


La ratifica art. 1399:

Strumento di conservazione del contratto, grazie al quale lo pseudo rappresentato può attribuire efficacia al contratto concluso con il falso procurator, rendendolo vincolante per sé e per il terzo. La ratifica si configura come una dichiarazione unilaterale, idonea ad attribuire efficacia ad un contratto, che altrimenti ne sarebbe privo. Per la ratifica, relativamente alla forma, vale la stessa regola della procura, ovvero deve avere la stessa forma che la legge richiede per il contratto che viene ratificato.

La ratifica ha effetto retroattivo fra le parti, ciò significa che operando ex tunc attribuisce efficacia al contratto dal momento in cui è stato stipulato, non dal momento in cui è stato ratificato. Onde evitare che il terzo rimanga in una situazione d'incertezza, la legge permette al terzo contraente di assegnare all'interessato un termine entro il quale deve dichiarare se intende o meno ratificare; nel silenzio dell'interessato la ratifica s'intende negata.



b. La Causa del Contratto

La disciplina legislativa della causa è decisamente scarsa, abbiamo solo tre articoli 1343, 1344 e 1345 del codice.

Tutti questi articoli affrontano la questione della causa dal punto di vista dell'illiceità della causa, quindi della validità o meno del contratto.

Il codice però, non dà una definizione di "causa"; la definizione che sarà data è di elaborazione giurisprudenziale; essa può essere definita come la funzione economica e sociale che il contratto svolge fra le parti. E' lo strumento attraverso il quale è possibile individuare l'operazione economica che i contraenti intendono realizzare.

Fondamentale è tenere distinto il concetto causa da quello di motivo; infatti mentre la causa assume rilievo tanto fondamentale da costituire uno degli elementi fondanti del contratto, il motivo è di regola irrilevante per il diritto; tutti i contratti che appartengono ad una stessa tipologia hanno la stessa causa, mentre i motivi esprimono le preferenze soggettive.


Art.1343 il contratto deve avere una causa lecita: ciò significa che l'operazione economico-sociale,non deve contrastare con le norme imperative, con i principi di ordine pubblico e buon costume. Le norme imperative non possono essere derogate dalle parti, essendo cogenti; i principi di o. pubblico sono una funzione di etero - tutela, tutelano l'intera collettività.

L'illiceità della causa determina la nullità del contratto, così come determina illiceità la mancanza della causa stessa.


Art. 1344 la causa si ritiene illecita quando il contratto costituisce lo strumento per aggirare una norma imperativa: è questa la fattispecie del contratto in frode alla legge, quando le parti utilizzano un contratto, in sé lecito, ma alterandone la causa per perseguire un'attività illecita. Se le parti realizzano quest'effetto, la causa del contratto sarà giudicata illecita, e di conseguenza il contratto sarà nullo.


Art. 1345 eccezione normativa che attribuisce rilevanza ai motivi:  il contratto è nullo se il motivo per cui è stato stipulato è illecito, esclusivo e comune ad entrambe le parti (tutti e 3 insieme); soltanto se intercorrono questi 3 requisiti il motivo del contratto ne determina la nullità.



c. L'Oggetto del Contratto

Anche qui non vi è una nozione di oggetto, dobbiamo far riferimento ad una definizione giurisprudenziale art. da 1346 al 1349.

Con "oggetto" si fa riferimento al contenuto dell'accordo del contratto, per individuare che cosa s'intende per oggetto è necessario distinguere fra:

Contratti ad effetti reali: contratti il cui effetto è quello di trasferire una proprietà o un altro bene; l'oggetto s'identifica con il diritto trasferito (es. la vendita)

Contratti ad effetti obbligatori: contratti il cui effetto è quello di obbligare le parti ad eseguire una prestazione; l'oggetto è costituito dalla prestazione che le parti devono eseguire.

Il legislatore ha individuato i requisiti che l'oggetto deve possedere, la mancanza di uno di questi elementi determina la nullità del contratto; art. 1346 l'oggetto deve essere:

possibile: l'oggetto deve essere possibile sia dal punto di vista materiale (qnd l'oggetto è materialmente esistente), sia da un punto di vista giuridico (qnd l'oggetto può formare oggetto di atti di disposizione, quando non si tratta di un bene posto al di fuori del commercio e di cui i privati non hanno potestà giuridica.

lecito: l'oggetto sarà lecito quando è conforme a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

determinato: nel momento in cui viene concluso il contratto, il diritto trasferito o la prestazione eseguita, devono essere individuati; ovvero le parti devono conoscere quali sono le prestazioni che connotano il contratto e quali sono i beni da trasferire.

determinabile:in assenza dell'oggetto determinato, la legge si accontenta che l'oggetto sia almeno determinabile; ovvero quando la sua individuazione pur non essendo attuabile, può essere facilmente individuata nel momento in cui il contratto dev'essere eseguito.


Art. 1348 prestazione di cosa futura: perché il contratto sia valido è necessario che le parti abbiano espressamente dedotto come oggetto del contratto la prestazione futura.


Solo in caso di 4, l'oggetto può essere determinato dal terzo: art. 1349, ipotesi in base al quale la determinazione dell'oggetto può essere definita da un terzo. Questo terzo può procedere in due modi:

per equità: esprimendo l'equità al concetto di giustizia contrattuale, il terzo dovrà contemperare in maniera equilibrata gli interessi delle parti. Se la determinazione doveva avvenire in via equitativa e questa è mancata, oppure è stata fatta in modo iniquo, il giudice può intervenire per determinare l'oggetto o per rideterminarlo.

per mero arbitrio: il terzo non è vincolato all'equilibrio contrattuale, ma può determinare il contenuto del contratto in modo disomogeneo. Se la determinazione dell'oggetto doveva essere fatta in base al mero arbitrio e manca, il contratto è nullo; il giudice non può intervenire, questo perché il giudice deve sempre agire facendo ricorso al diritto o all'equità, ergo non interviene in funzione vicaria.


d. La Forma del Contratto

Rispetto ad accordo, causa ed oggetto, la forma ricorre solo laddove è richiesta a pena di nullità; la forma è il modo attraverso cui viene esternata la volontà contrattuale; può essere scritta o orale. Nel caso di pena di nullità, viene richiesta la forma scritta.

Ad eccezione delle 13 ipotesi indicate dall'art. 1350 a forma vincolata, le parti possono stipulare il contratto nella forma che ritengono più opportuna; le 13 ipotesi riguardano tutte i contratti immobiliari, cioè beni immobili;sono a forma vincolata perché i contratti immobiliari erano i contratti che incidevano nel modo più rilevante sui patrimoni dei privati, questo quando il codice è stato redatto.

Il requisito della forma incide sulla validità del contratto; l'art. 1325 e 1350 parlano di forma ad ab sustantiam (I tipo di forma) , la mancanza della forma determina la nullità del contratto, essa deve necessariamente ricorrere sin dalla conclusione del contratto.

Art 1350 I comma: reputa assolto l'onere della forma sia nel caso che il contratto venga stipulato per atto pubblico (atto notarile, serve a poter trascrivere l'atto presso la conservatoria dei registri immobiliari, per renderlo opponibile ai terzi), sia nel caso di scrittura privata.

Quando si parla di forma bisogna distinguere 2 profili:

a.    validità inter partes: è sufficiente la scrittura privata

b.    opponibilità nei confronti dei terzi: se voglio giovarmi dallo strumento della pubblicità dichiarativa, devo far ricorso all'atto pubblico, perché il conservatore trascrive solo i contratti immobiliari che hanno la veste di atto pubblico.


3 tipi di pubblicità:

costitutiva: decide sull'esistenza di un diritto

dichiarativa: pubblicità che non incide sull'esistenza del diritto, ma incide soltanto sulla sua opponibilità; l'assolvimento del suo onere serve per portare a conoscenza i terzi della sua opponibilità

notizia: rende noto un determinato atto o fatto giuridico

La trascrizione è lo strumento attraverso cui vengono risolti i conflitti fra più acquirenti dello stesso diritto, dal medesimo dante causa; fra costoro non prevale chi per primo stipula il contratto, ma chi per primo lo trascrive.

Per i beni mobili non registrati prevale invece chi per primo ha acquistato il possesso del bene in buona fede.

Per quel che riguarda i crediti, nel conflitto fra i cessionari, prevale chi per primo ha notificato l'avvenuta cessione al debitore ceduto.

Per i beni mobili registrati prevale, nel conflitto fra più acquirenti, chi per primo registra il proprio acquisto.

Per i diritti di godimento, prevale chi per primo ha ottenuto il diritto stesso.


Un altro tipo di forma: Forma ad provazionem

Forma che non incide sulla validità dell' atto ma che serve, per provare in giudizio che il contratto è stato concluso.

A differenza della forma ad ab sustantiam, questo tipo di forma incide a livello processuale; nel caso la legge richieda per un certo contratto questa forma, il contratto è valido anche se non è stipulato per iscritto. Se però tra le parti insorge una lite, il soggetto che nel processo vuole far valere un diritto fondato sul contratto, è obbligato a produrre davanti al giudice l'atto scritto.

Le uniche due eccezioni a questa regola, riguardano la possibilità per la parte di deferire il giuramento o chiedere la confessione.


Terzo e ultimo tipo di forma: forma convenzionale

Tipo di forma che le parti decidono di adottare nei contratti che intercorrono tra di loro, anche se non è prevista né la forma ad ab sustantiam, né la forma a provatinem. Essa è l'accordo con cui si stabilisce di adottare una certa forma, ha la natura di un accordo quadro o normativo, in quanto si regolano la modalità di manifestazione di volontà di un altro contratto.

Art. 1352 stabilisce che qualora le parti abbiano deciso di utilizzare una certa forma, questa si presume voluta ab substantiam; nell'ipotesi in cui ricorra ciò, se le parti non dicono espressamente che la forma voluta è ad provationem, vige una presunzione per cui la stessa si ritiene ad substantiam e quindi la forma incide sulla volontà del contratto.

La mancanza della suddetta forma porta alla nullità.


Contratto Preliminare

Contratto, in quanto possiede tutti gli elementi essenziali, concluso in vista della stipulazione di un successivo contratto, definitivo.

E' dunque un contratto consensuale ad effetti obbligatori, in quanto le parti si obbligano a costituire un contratto definitivo; è la principale fonte da cui deriva l'obbligazione a contrarre, la quale è un'obbligazione di fare che si sostanzia nella stipulazione di un contratto.

Il contratto preliminare non ha mai funzione traslativa, non trasferisce quindi un diritto; tale funzione è demandata al contratto definitivo.

Il contratto Preliminare può essere:

bilaterale: l'obbligo di concludere il contratto definitivo incombe su entrambe le parti

unilaterale: l'obbligo a contrarre è riferito ad una sola delle parti

La norma è inserita fra quelle che definiscono la forma, perché il contratto preliminare deve essere stipulato nella stessa forma che la legge richiede per il contratto definitivo.

L'art. 1351 fa espressamente riferimento alla forma che la legge richiede per la validità dell'atto; se le parti hanno deciso di adottare una forma convenzionale (non viene data dalla legge), il contratto preliminare del contratto per cui è prevista la forma scritta, il preliminare non deve per forza avere la forma scritta.

Preliminare e definitivo sono 2 contratti preordinati alla realizzazione della medesima operazione economica; l'unilateralità del fine economico determina che tra preliminare e definitivo vi è un collegamento necessario, entrambi sono stipulati per un unico scopo.


L'art. 2932 esecuzione specifica di obbligo a concludere un contratto:

Inadempimento dell'obbligo a contrarre con la stipulazione di un preliminare, è sanzionato dalla legge mediante la possibilità per la parte adempiente di esecuzione coattiva della prestazione, che gli è dovuta. Gli effetti costituiti dal contratto definitivo sono sostituiti dalla sentenza del giudice.

se il contratto preliminare è un contratto ad effetti reali, ha funzione traslativa, la parte che vuole ottenere i trasferimento del diritto a suo vantaggio deve o aver adempiuto alla propria prestazione, o aver offerto l'adempimento.

l'unica ipotesi in cui l'azione del 2932 non può essere esercitata è quando ciò è escluso dal titolo; il ricorso a questa azione non può essere fatto. Le parti, nel momento in cui concludono il preliminare, escludono che in caso di inadempimento l'altra parte possa ricorrere all'esecuzione coattiva. Se questa esclusione, chi adempie non potrà ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, ma potrà solo chiedere la risoluzione del preliminare e il risarcimento del danno.


Elementi Accidentali del Contratto

Sono definiti accidentali perché la loro presenza non è richiesta al fine della validità del contratto, essa è rimessa alla volontà delle parti; le parti possono optare per non inserire nessuno di questi elementi nel contratto.

La condizione: ha una disciplina normativa articolata, va dall'art. 1353 all'art. 1361. La condizione si configura come un evento futuro e incerto cui le parti subordinano o il prodursi di effetti del contratto (condizione sospensiva, gli effetti sono sospesi fino a che non si verifica l'evento dedotto come condizione), o il venir meno degli effetti del contratto (condizione risolutiva, il contratto si risolve, cessa di essere efficace producendo effetti). L'evento condizionante può essere casuale, potestativo (qnd dipende dalla volontà di uno o di entrambi i contraenti) oppure misto (qnd dipende in parte dalla volontà e in parte dal caso).

Ai sensi dell'art. 1354 contratto sottoposto a una condizione illecita o impossibile: condizione illecita: l'evento condizionante è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, indipendentemente dal fatto che la condizione apposta sia sospensiva o risolutiva, il contratto è nullo. Condizione impossibile: in generale quando è oggettivamente sicuro che l'evento futuro non si verificherà; abbiamo però la condiz. Impossibile sospensiva (in qst caso il contratto è nullo, essendo l'evento futuro impossibile il contratto non produrrà mai effetti) , e poi abbiamo la condiz. Impossibile risolutiva (è come se quella condizione non ci fosse, il contratto produrrà i suoi effetti fino alla sua scadenza naturale, esso è valido e immediatamente efficace).

Se una singola clausola del contratto è sottoposta ad una condizione illecita o impossibile: si applicano i principi della nullità parziale; se senza la clausola nulla, il contratto non sarebbe stato stipulato allora la nullità si propaga all'intero contratto; se invece il contratto sarebbe stato comunque concluso senza la clausola nulla, essa viene eliminata dal contratto, che rimane valido in tutte le sue altre parti.

In base all'art. 1359 finzione di avvera mento giuridico in base a questa norma, qualora la condizione non si avvera per un fatto imputabile alla parte che aveva un interesse contrario al suo avvera mento, la condizione stessa si considera avverata.

Il termine: si configura come un evento futuro e certo nel suo accadimento; anche il termine influisce non sulla validità, bensì sull'efficacia del contratto. Bisogna distinguere fra un termine iniziale (termine a partire dal quale il contratto diviene produttivo di effetti), e uno finale ( termine al verificarsi del quale il contratto cessa di produrre effetti). Un contratto può essere sottoposto sia ad un termine iniziale, sia ad un termine finale; in teoria i contratti di durata prevedono, per volontà delle parti, un termine iniziale e uno finale.

Il modo o l'Onere: l'onere è un elemento del contratto che può essere apposto solo ai contratti a titolo gratuito; non può essere dedotto nei contratti a prestazioni corrispettive; esso costituisce un comportamento che il beneficiario deve tenere per poter ottenere l'incremento patrimoniale.



Alcuni Effetti del Contratto

Il Recesso, art. 1373: può essere definito come il più importante diritto potestativo, ovvero esercitabile unilateralmente. Esso è il diritto d'interrompere unilateralmente il vincolo contrattuale, le parti mettono fine al contratto. Bisogna però distinguere:

a. contratti ad esecuzione istantanea: il recesso può essere esercitato fino a che il contratto non ha avuto

un principio di esecuzione

b. contratti di durata: il recesso può essere esercitato fino a che il contratto è suscettibile di esecuzione;

questo perché i contratti di durata si frazionano in tanti singoli atti di esecuzione. Il recesso non ha

effetto retroattivo, i suoi effetti non riguardano le prestazioni delle parti; non origina nemmeno effetti

restitutori.

La Clausola Penale art. 1382, 1383 e 1384: clausola contrattuale attraverso cui le parti disciplinano il risarcimento del danno in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento. La penale può essere considerata come la liquidazione anticipata del danno da inadempimento o da ritardo nell'adempimento. L'art. 1382 stabilisce che la penale costituisce la prestazione che una parte dovrà pagare all'altra, nel caso in cui si renda inadempiente al contratto o in ritardo nell'adempimento. La diffusione della penale nei contratti è dovuta al fatto che ha un'operatività ambivalente: ha un vantaggio per il creditore, nel senso che la somma dedotta a titolo di penale è dovuta dal debitore causata dal suo inadempimento; ed ha un vantaggio per il debitore, ovvero la clausola penale ha la funzione di limitare il danno risarcibile, salvo che non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore. L'art 1383 divieto di cumulo, ossia il divieto per il creditore di chiedere l'adempimento della prestazione principale e la penale, salvo che quest'ultima non sia stata prevista per il semplice ritardo. L'art 1384 prevede 2 ipotesi in cui il giudice può ridurre la penale; quando la prestazione è stata in parte eseguita, o quando la penale è eccessivamente onerosa rispetto all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, il giudice può ridurre ad equità la penale.

Caparra Confirmatoria at. si sostanzia in quella somma di denaro, o in quella quantità di cose fungibili, che una parte dà all'altra al momento della conclusione del contratto. Svolge una funzione rafforzativa della volontà di adempiere (attraverso la dazione della caparra), nel caso in cui il contratto venga adempiuto, la caparra o viene restituita o imputata alla prestazione. Nel caso in cui il contratto non venga adempiuto , 2 casi: se ad essere inadempiente è la parte che ha dato la caparra, l'altra parte può recedere dal contratto, trattenendo la caparra stessa; se ad essere inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

La caparra penitenziale art. 1386: detta anche pena di recesso o multa penitenziale; s'intende la somma di denaro che una parte paga all'altra, per riservarsi il diritto di recedere.


Contratto a Favore di Terzi

L'art. 1411; il terzo acquista un diritto, ma non assume nessun obbligo.

Da ciò deriva che il terzo per il semplice fatto dell'avvenuta stipula a suo favore, acquista un diritto, un beneficio, l'ordinamento non richiede una sua esplicita accettazione.  

Il terzo può rifiutare la stipulazione a suo favore, tuttavia se egli accetta rende irrevocabile la stipulazione stessa. Lo stipulante può revocare il contratto finché il terzo non accetta espressamente. Se il terzo rifiuta o se la stipulazione viene revocata, il contratto produce effetti tra i soggetti che lo hanno stipulato.


Patologie contrattuali o Vizi del Contratto

Si distinguono:

vizi genetici: vizi che si manifestano nella fase di conclusione del contratto; portano alla nullità, l'annullabilità e l'inesistenza del contratto

vizi funzionali: vizi che incidono sul contratto nel momento in cui il contratto deve essere eseguito, deve svolgere la sua funzione. Determinano la risoluzione del contratto per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta della prestazione e per eccessiva onerosità sopravvenuta; sono anche detti vizi risolutori, portano allo scioglimento, alla risoluzione del contratto.

vizi rescissori: determinano la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo e concluso in stato di bisogno (art. 1448).


La Nullità è la più grave fra le sanzioni, è il vizio più radicale; il contratto nullo è assolutamente improduttivo di effetti.

Ipotesi di nullità, il contratto è nullo quando:

è contrario a una norma imperativa (art. 1418 I comma)

quando manca di uno dei suoi requisiti essenziali (accordo, causa, oggetto e forma)

quando ha la causa illecita, ossia la sua funzione è contraria a una norma imperativa o al buon costume

quando l'oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o quando è indeterminabile

quando è un contratto in frode alla legge (art. 1344)

quando ha un motivo illecito comune ed esclusivo a entrambi i contraenti

Ipotesi di nullità che riguardano la condizione:

quando è sottoposto a una condizione illecita

quando è sottoposto ad una condizione sospensiva impossibile

quando è sottoposto ad una condizione meramente potestativa sospensiva


Com'è disciplinata l'azione di nullità

legittimazione: a quali soggetti, il nostro legislatore ha attribuito il diritto di agire in giudizio per chiedere la nullità di un contratto (diritto processuale all'azione). L'art. 1421 la nullità può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

L'azione è attribuita a tutte le parti contraenti, anche se una delle parti ha dato causa alla nullità; ed anche ai soggetti terzi, estranei al contratto. Non a tutti i terzi, i terzi con azione di nullità devono averne interesse. L'interesse si reputa concreto e attuale quando un terzo subisce, nella propria sfera patrimoniale, effetti connessi alla stipulazione del contratto. Infine l'azione è anche attribuita al giudice, egli autonomamente può, senza richiesta delle parti, nell'ambito del processo rilevare la nullità del contratto, questo perché i vizi che rendono il contratto nullo sono talmente gravi da giustificare un intervento del giudice.

Art. 1422, imprescrittibilità dell'azione di nullità: la prescrizione è la modalità di perdita del diritto attraverso l'inerzia del suo titolare, protratta nel tempo; questo in base al principio della certezza del diritto. I diritti derivano da un contratto si prescrivono in 10 anni. Nella nullità il diritto all'azione è imprescrittibile, ovvero il diritto all'azione non si perde con il trascorrere del tempo.

Abbiamo2 strumenti di conservazione del contratto nullo:

a.    nullità parziale, art. 1419: ricorre quando un contratto è nullo in alcune sue clausole o in alcune sue parti,

mentre rimane valido nelle altre clausole e nelle altre parti. Bisogna stabilire se le parti, in assenza di quelle clausole invalidanti, avrebbero comunque stipulato il contratto. Se si arriva alla conclusione che quelle clausole non erano essenziali nel contratto, quest'ultime vengono tolte dal contratto e quest'ultimo rimane valido in tutte le sue altre parti.

b.    conversione del contratto nullo, art 1424: un contratto nullo può convertirsi in un diverso contratto, di cui però

contiene tutti i requisiti di forma e di sostanza purché risulti che le parti,se avessero riconosciuto la nullità del I contratto, stipulavano quello in cui il contratto nullo si converte.


Nullità dei contratti plurilaterali art. 1420: stabilisce che nell'ipotesi in cui, in un contratto più parti, la nullità che colpisce il vincolo di una sola parte, non comporta la nullità dell'interocontraente, a meno che la partecipazione di quella parte debba considerarsi essenziale.


Il Vizio Genetico del Contratto: l'Annullabilità

Colpisce il contratto fin dal momento della sua conclusione; pre-esiste rispetto alla fase esecutiva.

Rispetto alla nullità è un vizio genetico meno grave, tanto è vero che il contratto annullabile è u contratto che produce effetti fino a che non interviene la sentenza che lo dichiara annullato.

Troviamo una disciplina organica delle singole cause che rendono annullabile un contratto, dopodiché viene disciplinata l'azione di annullamento.


Nel nostro ordinamento un contratto è annullabile

quando è stato stipulato da un incapace

quando è stipulato dal rappresentante in conflitto d'interessi

quando ricorre un vizio della volontà (errore, violenza, dolo)


1. Incapacità delle parti, art. 1425

I due diversi tipi d'incapacità hanno una disciplina diversa.

I comma dell'art. 1425, incapace legale: (privo della capacità di agire) Il contratto concluso dall'incapace legale è sempre annullabile.

Il contratto viene annullato indipendentemente dagli effetti che esso ha, a suo carico; è sempre annullabile perché lo stato d'incapacità legale è uno stato che l'altro contraente può sempre accertare.

II comma del 1425, incapace naturale: (privo momentaneamente della capacità di agire) La situazione giuridica è diversa, infatti l'art. 1425 opera un rinvio all'art. 1428 II comma.

Lo stato d'incapacità può derivare dalla colpa o da dolo; un soggetto si pone volontariamente in uno stato d'incapacità (ubriaco, drogato.). Ai fini della legge è assolutamente irrilevante lo stato di colpa o di dolo, si hanno gli stessi trattamenti giuridici.

Art. 1428 II comma, requisiti del contratto x essere annullabile:

pregiudizievole per l'incapace: il contratto deve essere dannoso per il soggetto incapace naturalmente, deve essere matrimonialmente squilibrato. Il soggetto incapace deve stipulare un contratto matrimonialmente dannoso per lui

deve sussistere la mala fede dell'altro contraente: l'altro contraente deve percepire la situazione di menomazione psicologica dell'altra parte e approfittarne per imporre un contratto squilibrato; volontà del soggetto capace di danneggiare il soggetto incapace. Se manca la mala fede, il contratto non è annullabile, i due requisiti devono essere simultaneamente presenti.


Art. 1426, raggiri usati dal minore: ipotesi in cui il minore, attraverso l'inganno, ha occultato la propria minore età, così da non apparire incapace. Il contratto non è annullabile, se il minore ha occultato la propria minore età, ma la semplice dichiarazione di essere maggiorenne non preclude l'annullabilità del contratto. Viene tutelato l'affidamento dell'altro contraente, ai fini di ciò è necessario che il minore tenga un comportamento che sia idoneo a trarre in inganno l'altra parte.


2. art. 1394, rappresentante in conflitto d'interessi

Il contratto è annullabile soltanto su istanza del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dall'altro contraente.

In assenza di questa conoscenza, il contratto non è annullabile.

Vi sono due esigenze da tutelare: l'interesse del rappresentato che si vede danneggiato, l'unico soggetto che può far valere l'annullabilità del contratto, e il terzo ha diritto che sia tutelato il suo affidamento.

L'art.1395, contratto concluso dal rappresentante con sé stesso: vale anche in questo caso, si presume che il rappresentante agisca, in questo caso, nei suoi interessi.


3. vizi del consenso o della volontà

Tali vizi sono l'errore, la violenza e il dolo.

Sono detti vizi della volontà perché, pur rilevando un vizio, si sostanziano in una causa di annullamento e non in una causa di nullità del contratto. La volontà della parte, benché viziata, esiste, non siamo nell'ipotesi in cui un requisito del contratto manca; la volontà contrattuale esiste ma è stata viziata da una patologia.

L'errore ha la ricorrenza maggiore, sono previsti 2 diversi tipi di errore che però hanno lo stesso trattamento giuridico; si parla di errore vizio, quando l'errore cade nella fase di formazione di volontà contrattuale. Si parla di errore ostativo, quando cade nella fase di manifestazione della volontà. L'art.1428, l'errore per essere causa di annullamento del contratto, deve essere essenziale e riconoscibile, in assenza di questi due requisiti, il contratto non è annullabile. Le ipotesi di essenzialità dell'errore sono tipiche, ovvero sono soltanto quelle previste e stabilite dal legislatore, sono 4 e sono indicate nell'art. 1429:

l'errore cade sulla natura o sull'oggetto del contratto

l'errore cade sull'oggetto della prestazione o sopra una qualità dello stesso che deve ritenersi determinante del consenso

concerne l'identità e le qualità personali dell'altro contraente, ma soltanto nei contratti a base personale (contra. In cui il contraente è infungibile,ovvero insostituibile)

errore di diritto: in questi tipo di errore si prescinde dal contratto, sia per quanto riguarda il profilo oggettivo, sia per quanto riguarda il profilo soggettivo. Errore che cade su una norma di legge, che può riguardare o l'ignoranza o la sua interpretazione. L'errore può cadere su una norma di qualsiasi fonte normativa; tuttavia questo tipo di errore è essenziale, solo se è stata la ragione unica o comunque principale, che ha determinato la stipulazione del contratto.


Art. 1430 errore di calcolo: non è causa di annullamento del contratto, a meno che non si concreti in un errore sulla quantità e quindi non sia stato determinante del consenso; di regola origina una ratifica del contratto.

Art. 1431 errore riconoscibile: stabilisce che l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto e alle circostanze del contratto, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. La ragione di ciò va individuata nella necessità di tutelare l'affidamento dell'altro contraente nella validità del contratto. Sussistono però due posizioni giuridiche:

esigenza del soggetto caduto in errore, e quindi ottenere l'annullamento

esigenza dell'altra parte di tutelare la validità del contratto

L'azione di annullamento viene però considerata inammissibile nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1432, la parte non caduta in errore prima che il contraente rechi danno all'altra parte, offre di eliminare l'errore che renderebbe il contratto annullabile.

La violenza la violenza che rileva l'annullamento del contratto è la violenza morale, si sostanzia in una minaccia.

Nel caso in cui un soggetto sia stato minacciato, non fa sì che il contratto sia nullo, ma solo annullabile; questo perché la volontà di tale soggetto, pur essendo condizionata, esiste comunque. E' invece la violenza fisica a determinare la nullità del contratto.

L'art. 1434 stabilisce che la violenza è la causa di annullamento anche se è esercitata da un terzo; indipendentemente da chi è il soggetto attore della minaccia, il contratto è comunque annullabile. Essendo la violenza ritenuta un comportamento grave, il legislatore ha deciso di sanzionarlo in ogni caso.

Non tutte le minacce sono causa di annullamento del contratto, infatti la minaccia deve avere una certa intensità, art. 1435 stabilisce quale intensità deve avere la minaccia per portare all'annullamento del contratto. La minaccia deve essere di tal natura da far impressionare ad una persona sensata, e deve essere tale da farle temere di esporre i suoi beni a un male ingiusto e notevole; con il termine "persona sensata" si fa riferimento al buon padre di famiglia, l'uomo medio. Il destinatario della minaccia, può essere sia la parte contraente, sia un terzo, purché coniuge del contraente.

Diverso dalla violenza è il timore reverenziale , stato di timore psicologico che un soggetto ha, nei confronti di un altro soggetto; esso non è causa di annullamento di un contratto. Non è un vizio della volontà etero condotto, ma è una situazione che la controparte si procura da sé, non avviene a causa di un intervento esterno.


Il dolo art 1439 il dolo contrattuale si configura come una serie di artifizi e raggiri, attraverso cui una parte induce l'altra a concludere un contratto o a concluderlo a condizioni diverse da quelle che sarebbero state pattuite in assenza del dolo. Esso s'identifica con l'inganno,con la truffa:

dolo determinante: dolo in assenza del quale, il contratto sarebbe stato concluso; l'inganno ha portato alla stipulazione, esso ha influito in maniera totale sulla volontà contrattuale

dolo incidente: dolo senza il quale, il contratto sarebbe stato comunque concluso, ma a condizioni diverse; non determina la volontà contrattuale della parte, ma incide sul contenuto del contratto.

Questa distinzione è fondamentale perché molto diverse sono le conseguenze giuridiche:

Nel caso di dolo determinante i contratto è annullabile, poiché senza l'inganno il contratto non ci sarebbe stato;nel caso di dolo incidente non opera il rimedio, la parte raggirata non può chiedere l'annullamento del contratto ma può ottenere un risarcimento del danno subito.

Dolo del terzo quest'ipotesi ricorre quando l'inganno viene posto in essere da un soggetto estraneo al contratto. Se si verifica questa situazione, il contratto è annullabile soltanto se i raggiri erano noti al contraente che si è avvantaggiato del contratto.

Quando il contratto non è annullabile, il contraente raggirato viene tutelato con la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno, nei confronti di colui che lo ha danneggiato (il terzo); che ha tenuto un comportamento illecito costituito dalla sua abusiva interferenza nella formazione di un contratto.


L'Azione generale di Annullamento

Generale perché l'azione è sempre la stessa, indipendentemente dal vizio che ricorre.

L'art 1441 attribuisce legittimazione all'azione solo alla parte nel cui interesse l'annullamento è stabilito dalla legge; la legittimazione spetta soltanto al soggetto che è protetto dall'annullamento del contratto.

L'art. 1442 l'azione di annullamento si prescrive in 5 anni, mentre l'eccezione di annullamento è imprescrittibile, quest'ultimo è un principio generale del nostro ordinamento, la possibilità di eccepire è dura, ma è perpetua nel tempo, mentre invece c'è un tempo indeterminato per l'azione.

La conservazione del contratto annullabile si realizza grazie allo strumento della convalida (art. 1444) che può essere esplicita ( costituisce una dichiarazione unilaterale, mediante la quale il soggetto legittimato all'azione di annullamento dichiara che intende convalidarlo, rende valido il contratto anche se è stato ingannato), o implicita (rinuncia all'azione di annullamento, si realizza con il dare volontariamente esecuzione al contratto, nonostante la conoscenza del vizio).










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