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Definizione: STELLIONATO

diritto



CAPITOLO


Definizione:  STELLIONATO:

crimine sussidiario perpetrato mediante una condotta commissiva, integrato cioè da un'azione fraudolenta consapevolmente architettata e intenzionalmente compiuta nei confronti di un terzo comportante la lesione all'aspettativa di questo o di altri alla correttezza nei negozi giuridici a contenuto patrimoniale, da cui sia derivato o appare probabile derivi un vantaggio economico per chi la compie con danno o pericolo di danno per i terzi implicati, semprechè il reato non rientri in alcun altro titolo specifico.


1.1 FONTI


Digesto:

Codex Iustinianus: " de crimine stellionatus "




-Ulpiano: libro octavo "de officio proconsulis", libro octavo "ad Sabinum", ad responsorum, ad edictum.

-Papiniano : libro primo "responsorum".

-Paolo: ad edictum.

-Modestino: libro tertio "de poenis".


Si trovano anche emanazioni di costituzioni imperiali in materia di stellionato ove se ne parla come una fattispecie sottoposta a persecuzione in via straordinaria.

Rescritti:

Gordianus, Alexander e Philippus

Gordiano, Alessandro Severo e Filippo l'arabo


Inoltre tale crimine è riportato nel primo dei due libri terribiles,47, titolo 11 dedicato ai crimina extraordinaria

Comunque è da ritenersi che il fondamento ultimo della stellionatus persecutio riposasse in quei primi decreta e rescripta imperiali che ne avevano promosso l'avvio.



1.2 QUALIFICAZIONE COME CRIMEN


Crimen conosciuto dall'ordinamento verso la seconda metà del II° sec. d.C


comportamento vietato dal diritto, illecito, lesivo di un interesse della collettività perseguito dallo Stato e sanzionato con pena pubblica.


N.B : crimina delitti pubblici, perseguiti davanti alle giurie dette quaestiones perpetuae ;

delicta delitti privati, legittima una reazione individuale attraverso pena pecuniaria


D.47,20,3,1-3 ( Ulp. 8 de officio proconsulis ) :

L'accusa di stellionato spetta alla cognizione del preside. E' da sapersi che poi lo stellionato può opporsi a coloro che dolosamente fecero qualche cosa, ciò se non vi sia stato altro delitto 121i81b che si opponga; poiché ciò che nei privati giudizi è azione di dolo, questa è la presunzione nei delitti di stellionato: e dunque, ove manca il titolo del delitto, allora opporremmo quello di stellionato. Soprattutto poi ha luogo se mai uno avendo ad un altro obbligato una cosa, dissimulando tal obbligo, per astuzia l'abbia data o permutata ad un altro, o l'abbia data in pagamento; perché tutte queste specie contengono stellionato.. e per dirlo in generale, mancando il titolo ad un delitto, avrà luogo questo delitto. Non vi è poi alcuna pena legale per lo stellionato, non essendo nemmeno delitto di legge; per questo poi sogliono essere puniti straordinariamente, purchè per i plebei questa pena non oltrepassi la condanna alle miniere.


1.3 NATURA DEL CRIMEN


L'attenzione viene posta già nell'età dei Severi D.47,20,3,2 ( Ulp. 8 de officio proconsulis ) : Non vi è alcuna pena legale per lo stellionato, non essendo nessun delitto di legge ; per questo poi sogliono essere punti straordinariamente.


pena non ha fondamento in una lex ;

neanche il crimine ha base in una lex


Ulpiano lo qualifica "non legitimum" in quanto non contemplato dalle leggi che avevano creato le corti di giustizia permanenti. Per questo carattere non legittimo si interviene in sede di extra ordinem.

D.47,20,2 Ulp : giudizio di stellionato non è infamante, ma ha una coercizione straodinaria.

C.9,34,3 Imp. Giordano non lo contempla tra i crimina publica  stellionatus non rientrava tra gli illeciti prefigurati dalle leggi istitutive dalle quaestiones perpetuae ( peculiarità nella non perseguibilità in mancanza dell'accusatio ).

Iudicia publica, denominazione dovuta ad un tratto proprio della generalità dei processi per quaestiones, destinato poi a connotare l'omologa generalità in sede ex.ord. ( pubblicità dell'accusa )

perdita d'importanza dell'istituto dell'accusatio, venendo a crescere quella del titolare della cognitio che può ricorrere o integrare gli elementi probatori ( desistenza dell'accusatore 319 d.C. ).

Crimina publica delitti previsti dalle leges istitutive delle q.perp. + erano perseguibili dietro accusa devoluta a quivis e populo.


1.4 NATURA DEL IUDICIUM STELLIONATUS


Il processo ad esso relativo non integrava un iudicium publicum

D.48,1,7 : Una sentenza rende infame il reo non, per ogni delitto, ma per quella ch'ebbe una causa di giudizio pubblico.

Si può quindi ritenere che i giudizi non erano instaurabili in mancanza di accusatio, ma non potevano configurarsi come publica non avendo fondamento nelle leggi dinanzi richiamate. In tal caso, iudicia stellionatus ed expilatae hereditatis, non erano publica, poiché l'accusatio stessa veniva riservata all'interessato e non a quivis e populo. Tesi che trova difficile conferma nelle fonti, è quella per cui la giurisprudenza tardoclassica qualificasse publica i iudicia, vertenti intorno a crimina riconducibili alle leges sulle q. perpetuae, suscettibili di promuoversi mediante accusatio aperta a quivis e populo. Infatti il principio della pubblicità dell'accusa non governava inderogabilmente tutti i iudicia publica. Papiniano vuole far capire che il processo per stellionato, sebbene la sua instaurazione fosse subordinata all'iniziativa del singolo, condizionante pure l'istituzione dei iudicia publica e privata, non rientrava comunque in nessuno dei due.

CAPITOLO II


2.1 FONDAMENTO ULTIMO DELLA STELLIONATUS PERSECUTIO


Il principe avrebbe determinato il sorgere della persecutio in relazione a talune fattispecie ed il successivo

espendersi ad altre.(1) L'imperatore, come giudice della cognitio ex.ord., assoggettava a sanzione una condotta non riconducibile ad alcuna figura di reato preesistente, qualificandola come stellionato ; (2)  l'imperatore , rivolgendosi all'interrogante, additava una certa fattispecie, non ancora elevata a crimine, come meritevole di repressione a titolo di stellionato; tutto sempre attraverso decreta e rescripta che avevano valore normativo.

D.13,7,36 pr. ( Ulp. 11 ad edictum ) : Se qualcuno a pegno invece dell'oro avesse sostituito rame al creditore, si domanda come sia tenuto ? Nel qual caso benissimo Sabino scrive, che se mai all'oro dato avesse sostituito rame, è tenuto di furto : che se nel darlo lo avesse scambiato con rame, agì turpemente, non però era ladro. Ma anche qui credo, che il giudizio pignoratizio abbia luogo. E così scrive Pomponio. Straordinariamente ancora sarà punito a titolo di stellionato, come spessissimo fu rescritto.


Si può quindi far risalire i più lontani rescritti alla prima metà del II° sec. d.C, tenendo conto del fatto che Marcello aveva trattato la problematica degli effetti dell'ignorantia del debitore pluripignorante nei pegni già costituiti.


2.3 DA STELLIO A STELLIONATUS

valore metaforico indica l'impostore, la persona che agisce con frode, con maliziosa astuzia. La pelle di cui il geco si spogliava era indicata contro l'epilessia, ma egli era pronto a mangiarsela e perciò fu visto come un'animale che tenta di recare pregiudizio all'uomo in modo fraudolento valenza ingiuriosa del nome stellio.


CAPITOLO III


3.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI


Ulpiano Nec est opus species enumerare si riferisce alle varie ipotesi non ancora effettivamente perseguite come stellionato e tuttavia sussumibili all'interno di tale crimine, essendo conformi a quella nozione di reato.

Ulpiano stellionatum autem obici posse his, qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit quod obiciatur ne risulta la genericità del crimine in parola.


3.2 ATTI DI DISPOSIZIONE DELLA RES ALII OBLIGATA


D.47,20,3,1 incorreva nel crimen stellionatus colui che, dopo aver costituito in pegno la res a vantaggio di un creditore, ne disponesse, a titolo di vendita, di permuta o di dazione in pagamento, in favore di un altro soggetto, celandogli però maliziosamente il preesistente vincolo di garanzia. qualora il debitore medesimo avessa sì taciuto del pagno al terzo, ma per una ragione diversa da quella di farlo cadere in errore, probabilmente non sarebbe stato imputabile per stellionato.

Soggetto passivo del reato :










TESI ANTITESI


vittima dello stellionato sarebbe il creditore egli però non sarebbe stato leso dalla condotta

pignoratizio   del debitore pignorante, atteso che era in suo

potere chiedere la consegna della res pignorata

a chiunque ne fosse risultato in possesso,

giovandosi se necessario dell'actio pigneraticia

in rem ;


debitore pignorante si ritiene reo di stellionato    Terzo non necessariamente avrebbe risentito

rimpetto a colui cui la cosa fu trasferita.    del vincolo di garanzia precostituito sulla

cosa a vantaggio di un diverso soggetto


Indispensabile identificare il momento di consumazione del reato istante in cui si realizza l'atto di disposizione quali sono gli interessi vulnerati nell'attimo? Interessi eterogenei, facenti capo sia al creditore sia al terzo. Precisamente nell'interesse (1) di cui era portatore il creditore pignoratizio, alla sicurezza del credito, pregiudicato dalla condotta del debitore, divenendo difficoltoso il reperimento della res pignorata da parte del creditore pignoratizio ; nell'interesse di cui era portatore il terzo (2), di non subire l'evizione della cosa, leso dal deb.pign., inquanto a causa del silenzio sul previo assoggettamento della cosa a pegno in favore di altro soggetto, il terzo era indotto a concludere un contratto o accettare una datio in solutum che forse non avrebbe accettato .

offesi dal crimen stellionatus sono tanto il creditore pignoratizio quanto il terzo contraente o creditore ;

essi avrebbero potuto prendere l'iniziativa per l'instaurazione del processo.


L'indicato interesse del creditore era tutelato anche nel caso in cui l'atto di disposizione della cosa già ipotecata a suo favore venisse compiuto dal debitore avvertendo il terzo della preesistente garanzia.


Dubbi sul fatto del concorso di reati nascono dalla constatazione della sussidiarietà dello stellionato, D.47,20,3,1 Ulp.

Era invocabile l'esclusione dell'imputabilità per stellionato quando un più specifico reato fosse ascrivibile all'accusato, furto    stellionato


versante privatistico    dissimulazione fraudolente del vincolo sulla res all'acquirente

su impulso del cred. che

avesse esercitato la contiene gli el.qualificanti del furto ( vendita della res già ad altri

corrispondente azione   pignorata per conventio ) + la dissimulazione del vincolo al

penale    . compratore.


3.3 COSTITUZIONE IN PEGNO DELLA COSA PIGNORATA AL TERZO


Ipotesi più frequente nelle fonti è quella del pignoramento a favore del creditore della cosa già assoggettata a pegno a vantaggio di un diverso creditore. D.13,7,16,1 ( p. 29 ad edictum ) : E' certo che al creditore compete l'azione pignoratizia contraria per cui se diede cosa altrui, o da altri accettata in pegno od obbligata in pubblico, sarà tenuto benchè commetta il crimine di truffa. Ma domandandosi, se quando lo sappia, od ancora se lo ignorò ? E per quanto s'appartiente al delitto, l'ignoranza lo scusa: per quanto al giudizio contrario, l'ingnoranza non lo scusa: come scrive Marcello nel libro 6° dei Digesta. Ma se sapendolo il creditore riceve una cosa o altrui, od obbligata, o morbosa, non gli compete il giudizio contrario.

Cadeva nel crimen stellionatus il caso del debitore che avesse stipulato con il creditore un contratto reale di pegno avente ad oggetto una cosa già asservita a pegno a vantaggio di un altro creditore o già gravata da ipoteca a favore del fisco senza parteciparli l'effettiva condizione giuridica della cosa stessa. Al secondo creditore pignoratizio spettava l'actio pigneraticia contraria che si poteva esperire pur quando il debitore fosse stato inconsapevole della preesistenza del vincolo di garanzia sulla res poi data in pegno ; al contrario l'ignorantia del debitore su tale circostanza ( credendo nella nullità dell'atto costitutivo del primo pegno ) precludeva di ravvisare nella sua condotta gli estremi del crimens stellionatus.

Per integrare tale crimine era richiesti 4 elementi :

- datio pignoris relativa ad una res alii pignerata vel in publicum obligata ;

- conoscenza da parte del debitore pignorante del vincolo pignoratizio precostituito ;

- silenzio mantenuto con il creditore controparte ;

- ignoranza da parte di questi del vincolo.

Soggetto passivo del reato, se il crimine si era consumato all'atto del posteriore pignoramento : C.9,34,1:

- primo creditore, perché privo del possesso della res avrebbe avuto difficoltà a reperirla all'indomani dell'inadempimento ;

- secondo creditore, perché leso nel suo interesse ad una garanzia del credito non diminuita rispetto a quella su cui aveva fatto affidamento .

Causa instituendi criminis , il venir meno dipendeva dall'offerta di adempimento fatta dal debitore a tutti i creditori pignoratizi.

Da D.20,1,15,2 Gaio il debitore pluripignorante era solito informare il secondo creditore prima della conclusione della datio o conventio pignoris, del pegno precedente, per scongiurare il pericolo della grave responsabilità.

D.13,7,36,1 prima parte di matrice giustinianea, parla dell'incriminazione per stellionato per i già menzionati motivi.

C.9,34,4 è prospettata anche l'ipotesi del pignorante il quale, dopo aver validamente costituito in pegno la cosa al creditore, nell'intento di recare a questi pregiudizio per il proprio vantaggio, gli faccia credere che esiste un terz, in realtà fittiziamente interposto, titolare di un diritto di pegno di grado anteriore sulla cose stessa.


3.4 COSTITUZIONE IN PEGNO DELLA RES ALIENA


D.13,7,16,1 e D.17,7,36,1 Ulp.

Ed anche se taluno a bella posta mi diede in pegno una cosa altrui, o se per altri obbligata a me la obbligò, né me ne fece consapevole, sarà punito pel medesimo delitto punibilità di colui che avesse costituito in pegno, con datio, la res aliena, agendo deliberatamente ( sciens prudensque ) e tacendo in proposito.I lesi erano sia il creditore pignoratizio, sia il dominus della res ( C.9,34,2, padre-figlio ).

D.47,20,4 Mod incorreva nel reato di stellionato chi avesse pignorato cose altrui al creditore, non solo occultandogli l'effettiva condizione giuridica, ma, prestandogli giuramento, consacrato in un documento, circa la proprietà delle stesse. Secondo Garofalo, il passo non consente di affermare che il falso giuramento di per sé desse luogo al crimen stellionatus.


CAPITOLO IV


4.2 CONDOTTA MATERIALE DEL REO E SUE CONNOTAZIONI

L'autore del crimine compie una condotta materiale commissiva, compiendo cioè un'azione maliziosa lesiva d'interessi di varia natura facenti capo ad una o più persone determinate tesa a gabbare la buona fede del terzo ( non sempre è importante l'atteggiamento del terzo ).

Veniva dunque lesa l'aspettativa alla correttezza nei negozi giuridici attinenti al patrimonio in funzione della conservazione dell'integrità del medesimo, idonea a procurare al reo un vantaggio economico.


si giudicasse sufficiente per il compiersi del crimine :

D.13,7,36,1 nega il ricorrere allo stellionato quando il valore ( elevato ) della cosa costituita fraudolentemente in pegno per la seconda volta sia tale da garantire anche la pretesa ( modica ) del creditore pignoratizio posteriore ; e lo nega affermando che i due patrimoni non corrono alcun rischio :

C.9,34,1 colpevole poteva evitare l'accusa di stellionato offrendo a tutti i creditori delle obbligazioni garantite .




Crimen stellionatus si ravvisa quando con un'astuzia o furberia nei confronti di un terzo, violando l'aspettativa di questo ed eventualmente di altri soggetti determinati alla correttezza nei negozi giuridici patrimoniali, si realizzasse o si cercasse di realizzare un vantaggio economico, con correlativo danno del terzo stesso, e/o altri soggetti.


4.3 STATO SOGGETTIVO DEL REO E SUE CONNOTAZIONI


- consapevolezza in ordine alle circostanze oggettive rilevanti ( assoggettamento a pegno della res venduta, permutata ) ;

- intenzionalità della condotta materiale integrante il crimine in parola.

azione compiuta con dolo ( dolo diverso da quello sanzionato dall'actio de dolo, perché non identificantesi nel raggiro artificioso per trarre altri in errore, ma espressione della volontà criminosa, implicante coscienza ).


4.4 ASSENZA DI UN TITOLO SPECIFICO DI REATO


Alcune fattispecie risultano inquadrate sotto un diverso reato, sebbene tutte avvicinabili al crimen stellionatus.

D.48,10,21 Paul : Colui che in solidum vendette a due con diversi contratti la medesima cosa, è punito con le pene di falso, ed anche l'imperatore Adriano così costituì. A costoro si unisce anche colui che corrompe il giudice, ma sogliono essere puniti più mitemente, in modo che vengano relagati a tempo, né a loro si tolgano i beni . ( trapela che anche prima di Adriano si assoggettava alla poena falsi chi avesse venduto la stessa cosa a due persone ).

Si ritiene che tali elementi non fossero sufficienti per delineare come stellionato la fattispecie che pur li contemplasse.


Si può ritenere che principi, giuristi e giudici, nel loro dialettico lavoro di determinazione delle fattispecie da sottoporre a stellionatus persecutio, si orientassero nel senso di non estenderla a quei particolari casi che, sebbene palesassero gli elementi oggettivi e soggettivi tipi dello stellionato, proprio in considerazione della presenza di essi, già erano stati elevati a crimine.

Un contegno connotato dagli elementi oggettivi e soggettivi dello stellionato non avrebbe comportato responsabilità per questo crimine solo se ed in quanto proprio in ragione degli indicati elementi, venisse punito in base ad un diverso titolo di reato, il quale rispetto allo stellionato risultava dunque sempre in rapporto di species a genus, contenendo alcuni elementi del secondo, ma concretamente individuati, appunto perché tipicizzati in un particolare comportamento.

Probabilmente anche qualche fattispecie, già menzionata come stellionato, nel corso del tempo, in forza di un provvedimento imperiale o determinazione giudiziale , fu riportata sotto un diverso titolo di reato, che diventava perciò specifico rispetto allo stellionato, precludendone la concorrente imputabilità.

D.47,20,3,1 : per dirlo in generale, mancando il titolo ad un delitto, avrà luogo questo delitto.

La sussidiarietà dello stellionato, nella quale si risolve l'elemento dell'assenza di un titolo specifico di reato, lasciava aperta la possibilità del concorso dello stellionato con un diverso crimine allorchè la relazione fosse di species a genus: quando cioè  ( casi del furto e falso giuramento ) una fattispecie presentasse gli estremi propri di un certo crimine e quelli, più articolati, peculiari dello stellionato.

La sua suppletorietà è da interpretare come espressione della tendenza ad evitare il cumulo di vari reati, e quindi della duplice imputazione. La duplice responsabilità sul piano del dir. criminale e dir. privato a carico dell'autore dell'illecito era ammessa. [ il processo per stellionato culminava nell'applicazione della relativa pena, pubblica, lasciando impregiudicato l'esperimento dell'actio de dolo e non essendo pregiudicato dal suo esercizio ].


4.5 NOZIONE ULPINIANEA DI STELLIONATUS

Crimine integrato da un azione fraudolenta, consapevolmente architettata e intenzionalmente compiuta nei confronti di un terzo comportante la lesione all aspettativa di questi nei negozi giuridici patrimoniali da cui sia derivato o appaia probabile che derivi un vantaggio economico con danno o pericolo di danno per quanti implicati , azione non sussumibile entro un titolo specifico di reato.


D.47,20,3,1 Ulp : si aliud non sit quod obiciatur sussidiarietà dello stellionato ;

de dolo actio specifica lo stato psicologico di consapevole intenzionalità che deve

sorreggere il quid facere.



Dolo (Zilletti) : elemento dinamico, attività delittuosa.

Inoltre la stellionatus persecutio svolge nell'ambito del diritto criminale un ruolo speculare rispetto a quello proprio dell'actio de dolo nel diritto privato. 


CAPITOLO V


5.1 NECESSITA' DELL'ACCUSATIO STELLIONATUS


Le fonti attestano l'esistenza di crimini individuatisi durante il principato nell'ambito della repressione extra ordinem rispetto ai quali al giudice era precluso attivarsi spontaneamente, essendogli consentito di avviare il relativo iudicium esclusivamente a seguito dell'accusatio del singolo. Tra questi crimini accanto al partus suppositus, all'expilata hereditates, all'abigeato e alla praevaricatio dell'advocatus, viene annoverato lo stellionato.

D.47,11,3 Ulp.: stellionatus vel expilatae hereditatis iudicia accusationem quidem habent, sed non sunt publica " ;

D.47,20,1 Pap. : actio stellionatus neque publicis iudiciis neque privatis actionibus continentur si parla di actio e non di accusatio, quindi si allude all'imprescendibile iniziativa del cittadino, il termine actio è usato in alternativa al più tecnico accusatio anche per Papiniano la percezione del crimen stellionatus era subordinata alla proposizione dell'accusa da parte del privato.


5.2 LEGITTIMAZIONE DELL'ACCUSATIO STELLIONATUS


Dottrina legittimazione dell'acc.stell. era propria di chi avesse risentito le conseguenze del reato ;

Lauria spettava soltanto agli interessati ( offeso e suoi parenti ), ma afferma che l'accusa poteva sollevarsi da chi era legittimato a chiedere l'ac. doli ;

Garofalo stellionato non era ricollegabile ad alcuna delle leggi istitutive delle corti di giustizia permanenti sottratto alla perseguibilità d'ufficio. Coincide con la tesi della dottrina.


- offrendo ai creditori ci si liberava dell'accusa solo i creditori erano ammessi all'accusa ;

- pregiudizievole per l'economia dei processi che persone diverse dai creditori esercitassero il ius accusandi;

- creditori erano i soggetti passivi del reato ;

- inoltre altri crimini ugualmente sorti in età del principato nell'ambito della cognitio e perseguibili soltanto su iniziativa del cittadino, mai parlano di accusa aperta a quivis e populo.





5.3 ESTINZIONE DELLA CAUSA INSTITUENDI CRIMINIS


La facoltà di promuovere il iudicium st. veniva meno in capo alle vittime nel caso in cui alla consumazione del reato avesse fatto seguito un certo contegno del colpevole, idoneo a porre nel nulla la ragione ( in prospettiva sostanziale, cioè lesione degli interessi protetti dall'ord.g. ) che stava a fondamento del ius accusandi non ancora esercitato.

C.9,34,1 Imp. Alex. ad Alessandro, per evitare l'incriminazione offerta fatta ai creditori dell'adempimento delle obbligazioni garantite mediante la successiva costituzione in pegno degli stessi beni veniva meno la causa instituendi criminis. Probabilmente se l'offerta di pagamento avveniva dopo l'esercizio del ius accusandi ne avrebbe tenuto conto il giudice nella determinazione della pena in concreto.


CAPITOLO VI


6.1 NATURA DELLA POENA STELLIONATUS


Figura criminosa non essendo contemplata nelle leggi istitutive delle q.perpetue, lo stellionato doveva essere assoggettato ad una poena a sua volta priva di fondamento in quelle leggi.






6.2 TIPOLOGIA DELLA POENA STELLIONATUS


D.47,20,3,2 Ulp con riguardo ai plebei menziona la sanzione limite

per gli humiliores, opus metalli (lavoro in miniera),  meno rigido del metallum implicava la preventiva flagellazione, aveva carattere perpetuo, poneva il reo nella condizione di servus poenae, per cui perdeva ogni capacità giuridica. ( matrimonio si scioglieva, i beni venivano confiscati, non poteva ricevere e disporre per testamento ).


per gli honestiores la pena non poteva essere superiore alternativamente alla relegatio o la motio ab ordine. (esilio temporaneo o rimozione dal ceto di appartenenza.)


6.3 INFAMIA E CRIMEN STELLIONATUS ( loro rapporto )

Garofalo da D.48,1,7 stellionato determinava sempre l'infamia del reo, viene confermato chiaramente dal primo brano; si può desumere che Ulpiano in un'altra opera, libro 8 ad Sabinum, intendesse sottolineare che il giudizio cui dava luogo lo stellionato era infamante e tuttavia non pubblico, essendo il rato perseguito ab initio nell'ambito della cogn.ex.ord versione originaria del secondo brano doveva esprimere tale concetto ..quidem publicum non est . ( con publicum riferito a iudicium ) , fermo restando che il non si doveva riconnettere al primo aggettivo


Actio ex empto venditore risponde oltre che di dolo e di colpa, pure di custodia circa la cosa venduta dal momento della conclusione del contratto al momento dela consegna al compratore.

Actio de dolo repressione del dolo, ad opera del giurista Aquilio Gallo : esperibile dalla vittima del raggiro, quando ha già per sua parte adempiuto agli obblighi nascenti dal negozio viziato, per ottenere la restituzione di ciò che ha dato o una riparazione del toro. Ha carattere penale, infamante. Applicata non solo quando vi era un raggiro, ma anche nei casi nei quali una delle due parti si fosse maliziosamente comportata in confronto dell'altra nel tempo successivo, supposta la mancanza di altri mezzi giudiziari.





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